IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22
luglio 2011, con il quale e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre
2012, lo stato di emergenza ambientale nel territorio
della provincia
di Roma in relazione all'imminente chiusura della
discarica di
Malagrotta ed alla conseguente necessita' di
realizzare un sito
alternativo per lo smaltimento dei rifiuti;
Considerata la grave situazione determinatasi nella
gestione dei
rifiuti prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino,
Ciampino e nello
Stato della citta' del Vaticano, in ragione del
prossimo esaurimento
delle volumetrie residue della discarica di
Malagrotta dove
attualmente vengono smaltiti;
Considerato che la Commissione europea ha
notificato al Governo
italiano una lettera di costituzione in mora per
l'infrazione
2011/4021 relativa alla gestione della discarica
di Malagrotta,
ritenendo la stessa inadeguata e non conforme
alla normativa
comunitaria di riferimento;
Viste le ordinanze del presidente della regione Lazio
n. Z00012 del
31 dicembre 2010, n. Z0002 del 30 giugno 2011, e n.
Z0003 del 7
luglio 2011, che prescrivono le piena operativita' degli
impianti di
preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti
solidi urbani
denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2,
nonche' la pronta
installazione di unita' di tritovagliatura e quella
degli impianti di
trattamento meccanico biologico di via Salaria 981 e
di via Rocca
Cencia 301;
Vista la nota prot. n. 120859 del 24 giugno 2011 con
la quale la
Direzione regionale attivita' produttive e rifiuti
della regione
Lazio ha trasmesso il documento recante «Analisi
preliminare di
individuazione di Aree idonee alla localizzazione di
discariche per
rifiuti non pericolosi»;
Considerato quindi che nei prossimi mesi la
chiusura della
discarica di Malagrotta determinera' l'oggettiva
impossibilita' di
gestire i flussi di produzione e smaltimento dei rifiuti
dei predetti
comuni e della citta' del Vaticano, che costituiscono
il 55% della
produzione dell'intero territorio della regione Lazio;
Considerato che per la realizzazione degli
impianti alternativi
all'attuale discarica di Malagrotta sono necessari
circa trentasei
mesi;
Considerata quindi la situazione di grave rischio
sotto il profilo
igienico sanitario, ambientale nonche' in materia di
ordine pubblico
determinatasi nei territori che attualmente utilizzano
la discarica
di Malagrotta per lo smaltimento dei rifiuti;
Ravvisata pertanto la necessita' di garantire,
l'individuazione, la
progettazione e la successiva realizzazione, mediante
l'utilizzo di
poteri straordinari e derogatori, di un sito
provvisorio alternativo
che assicuri la gestione dei flussi di rifiuti nei
comuni di Roma,
Fiumicino, Ciampino e nello Stato della citta' del
Vaticano per il
tempo necessario all'avvio degli impianti di
smaltimento e
trattamento definitivi;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Acquisita l'intesa della regione Lazio;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e
del mare;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione
civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Il Prefetto di Roma e' nominato Commissario
delegato per il
superamento della situazione di emergenza
ambientale di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
luglio 2011
citato in premessa.
2. Il Commissario delegato si avvale, in qualita'
di Soggetto
attuatore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, della
Direzione attivita'
produttive e rifiuti della regione Lazio per lo
svolgimento della
funzione di stazione appaltante per la realizzazione di
una o piu'
discariche e/o per l'ampliamento di discariche
esistenti indicate
dalla medesima Regione, nonche' di un impianto
di trattamento
meccanico - biologico dei rifiuti urbani necessarie a
garantire la
piena copertura del fabbisogno dell'area interessata
dallo stato di
emergenza di cui alla presente ordinanza.
3. Il Commissario delegato, entro 45 giorni dalla
pubblicazione
della presente ordinanza provvede alla trasmissione al
Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
di un Piano degli interventi con
relativo quadro
economico-finanziario. Tali interventi non devono
comportare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle
iniziative di
cui alla presente ordinanza, si avvale altresi' di
due consulenti
esperti nelle materie di interesse della presente
ordinanza, nominati
d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione
civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui
affidare specifici
settori di intervento, sulla base di apposite direttive.
5. Ai consulenti di cui al comma 4 viene riconosciuto
un compenso
da determinarsi con apposito provvedimento del
Commissario delegato,
d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione
civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Commissario delegato, per le iniziative di cui
alla presente
ordinanza, si avvale di una struttura composta da
personale della
pubblica amministrazione, anche in posizione di comando
o distacco,
da reperire in deroga alle procedure previste dalla
normativa vigente
in materia, nel limite massimo di cinque unita'.
Il predetto
personale e' autorizzato ad effettuare fino a trenta
ore mensili di
lavoro straordinario oltre i limiti previsti
dai rispettivi
ordinamenti.
7. Il Commissario delegato, per il necessario
supporto nelle
attivita' correlate al superamento della situazione di
emergenza di
cui alla presente ordinanza, previa stipula di specifici
accordi con
le rispettive amministrazioni, si avvale del
Comando Carabinieri
tutela dell'ambiente e del Corpo forestale dello Stato,
senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Il Commissario delegato, per gli adempimenti
di propria
competenza, si avvale della collaborazione degli Uffici
tecnici della
regione Lazio, degli Enti territoriali
interessati e non
territoriali, nonche' delle altre Amministrazioni
centrali e
periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza
pubblica.
9. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti
conferiti, e'
riconosciuto un compenso mensile pari al 30 per
cento della
retribuzione mensile in godimento, oltre l'eventuale
trattamento di
missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali
dello Stato ed
in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 2
1. Ai fini del superamento dell'emergenza, e nelle more della messa
in esercizio, da parte dei Soggetti competenti, del sistema
impiantistico previsto dal Piano regionale di smaltimento dei
rifiuti, il Commissario delegato provvede all'individuazione, in via
prioritaria nell'ambito dei siti indicati nel documento «Analisi
preliminare di individuazione di Aree idonee alla localizzazione di
discariche per rifiuti non pericolosi» citato in premessa, alla
progettazione ed alla successiva realizzazione di uno o piu' siti di
discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai comuni
di Roma, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della citta' del Vaticano,
e trattati anche nel rispetto delle ordinanze del Presidente della
regione Lazio citate in premessa.
2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario
delegato, anche in deroga alle disposizioni indicate all'articolo 4,
e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla
tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario,
provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma
urgenza o con la specificita' delle prestazioni occorrenti.
3. Nelle more del completamento del sistema impiantistico
regionale, il Commissario delegato puo' adottare i provvedimenti
necessari per assicurare la prosecuzione, senza soluzione di
continuita', dello smaltimento dei rifiuti nell'area interessata
dallo stato di emergenza di cui alla presente ordinanza.
4. Il Commissario delegato, a fronte dell'accertata inerzia dei
Soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione
degli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani
prodotti nell'area interessata dallo stato di emergenza di cui alla
presente ordinanza, previa diffida ad adempiere entro termini
perentori non inferiori a giorni trenta, adotta i necessari
provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei Soggetti
inadempienti.
5. Il Commissario delegato, a conclusione delle attivita' di cui ai
commi 1, 2 , 3 e 4, autorizza la messa in esercizio degli impianti
destinati alla gestione dei rifiuti e provvede al loro immediato
trasferimento al comune di Roma.
Art. 3
1. Per l'attuazione degli interventi previsti
dalla presente
ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti,
di pubblica
utilita' e costituiscono variante ai piani
urbanistici, il
Commissario delegato, ove non sia possibile
l'utilizzazione delle
strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione
anche a liberi
professionisti, utilizzando, ove necessario, le
deroghe di cui
all'articolo 4.
2. Il Commissario delegato, per gli interventi
di competenza,
provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo,
ove necessario,
alla conferenza di servizi da indire entro sette
giorni dalla
disponibilita' dei progetti. Qualora il
rappresentante di
un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato
assente, o,
comunque, non dotato di adeguato potere di
rappresentanza, la
conferenza di servizi delibera prescindendo dalla
sua presenza e
dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza
dei soggetti
intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di
conferenza di servizi
deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilita', le
specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine
dell'assenso.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i
pareri, i visti e
i nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di
servizi di cui al
comma precedente, in deroga all'articolo 17, comma 24,
della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono
essere resi
dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla
richiesta e, qualora
entro tale termine non siano resi, si intendono
acquisiti con esito
positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui
e' prevista
dalla normativa vigente la procedura di valutazione di
incidenza o di
impatto ambientale statale o regionale, ovvero per
progetti relativi
ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi
del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura
medesima deve essere
conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla
attivazione. In
caso di mancata espressione del parere o di
motivato dissenso
espresso, alla valutazione stessa si procede
in un'apposita
conferenza di servizi, da concludersi entro 15
giorni dalla
convocazione. Nei casi di mancata espressione del
parere o di
motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di
interventi ed
opere di competenza statale in sede di conferenza di
servizi dalle
Amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico
territoriale o del patrimonio storico-artistico, la
decisione e'
rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri in
deroga alla
procedura prevista dall'articolo. 14-quater della
legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni,
i cui termini
sono ridotti della meta'; quando la mancata espressione
del parere,
ovvero il dissenso, siano riferiti a progetti,
interventi od opere di
competenza regionale, la decisione e' rimessa al
Presidente della
regione Lazio, che si esprime inderogabilmente entro
trenta giorni
dalla richiesta.
5. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni
d'urgenza e
per le eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui
alla presente
ordinanza, una volta emesso il decreto di
occupazione d'urgenza,
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione
dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei
suoli anche
con la sola presenza di due testimoni.
Art. 4
1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario
delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di
specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., artt. 11, 12,
13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25 e 26, 29-quater, 29-sexies, 29-octies,
29-nonies, 191, 199, 208, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251
e 253;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 artt. 5, 6 comma 1,
lett. p), 7, 8, 9 e 10 e 14;
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e 20;
decreto ministeriale 27 settembre 2010, artt. 1, 3, 4 commi 1 e
3, 6, 7, 8 e 10 comma 3;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
22-bis;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, artt. 3, 6, 7, 29,
34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88,
90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126,
127, 128, 129, 132, 133, 141, 144 titolo III, capo IV - Sezioni I, II
e III, 241 e 243;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, artt. 21, 22,
24, 25, 26, 142, 146, 147, 148, 152 e 159;
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 art. 10, comma 3;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;
legge Regione Lazio 30 luglio 1998, n. 27 e s.m.i., artt. 4, 5,
6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 35, 36 e 37;
legge regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 e s.m.i;
legge regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i.
Art. 5
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, stimati in euro
due milioni, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse
finanziarie disponibili sul bilancio della regione Lazio.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata
l'apertura presso la Tesoreria dello Stato di un'apposita
contabilita' speciale intestata al Prefetto di Roma - Commissario
delegato.
Art. 6
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale
posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2011
Il Presidente: Berlusconi
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