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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2011 Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessita' di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti. (Ordinanza n. 3963)

 

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                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22

luglio 2011, con il quale e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre

2012, lo stato di emergenza ambientale nel territorio della provincia

di Roma  in  relazione  all'imminente  chiusura  della  discarica  di

Malagrotta ed alla  conseguente  necessita'  di  realizzare  un  sito

alternativo per lo smaltimento dei rifiuti; 

  Considerata la grave situazione determinatasi  nella  gestione  dei

rifiuti prodotti dai comuni di  Roma,  Fiumicino,  Ciampino  e  nello

Stato della citta' del Vaticano, in ragione del prossimo  esaurimento

delle  volumetrie  residue  della  discarica   di   Malagrotta   dove

attualmente vengono smaltiti;

  Considerato che la Commissione europea  ha  notificato  al  Governo

italiano  una  lettera  di  costituzione  in  mora  per  l'infrazione

2011/4021 relativa  alla  gestione  della  discarica  di  Malagrotta,

ritenendo  la  stessa  inadeguata  e  non  conforme  alla   normativa

comunitaria di riferimento;

  Viste le ordinanze del presidente della regione Lazio n. Z00012 del

31 dicembre 2010, n. Z0002 del 30 giugno  2011,  e  n.  Z0003  del  7

luglio 2011, che prescrivono le piena operativita' degli impianti  di

preselezione  e  riduzione  volumetrica  dei  rifiuti  solidi  urbani

denominati  Malagrotta  1  e  Malagrotta   2,   nonche'   la   pronta

installazione di unita' di tritovagliatura e quella degli impianti di

trattamento meccanico biologico di via Salaria 981  e  di  via  Rocca

Cencia 301;

  Vista la nota prot. n. 120859 del 24 giugno 2011 con  la  quale  la

Direzione regionale attivita'  produttive  e  rifiuti  della  regione

Lazio ha trasmesso  il  documento  recante  «Analisi  preliminare  di

individuazione di Aree idonee alla localizzazione di  discariche  per

rifiuti non pericolosi»;

  Considerato  quindi  che  nei  prossimi  mesi  la  chiusura   della

discarica di Malagrotta determinera'  l'oggettiva  impossibilita'  di

gestire i flussi di produzione e smaltimento dei rifiuti dei predetti

comuni e della citta' del Vaticano, che costituiscono  il  55%  della

produzione dell'intero territorio della regione Lazio;

  Considerato che per la  realizzazione  degli  impianti  alternativi

all'attuale discarica di Malagrotta sono  necessari  circa  trentasei

mesi;

  Considerata quindi la situazione di grave rischio sotto il  profilo

igienico sanitario, ambientale nonche' in materia di ordine  pubblico

determinatasi nei territori che attualmente utilizzano  la  discarica

di Malagrotta per lo smaltimento dei rifiuti;

  Ravvisata pertanto la necessita' di garantire, l'individuazione, la

progettazione e la successiva realizzazione, mediante  l'utilizzo  di

poteri straordinari e derogatori, di un sito provvisorio  alternativo

che assicuri la gestione dei flussi di rifiuti nei  comuni  di  Roma,

Fiumicino, Ciampino e nello Stato della citta' del  Vaticano  per  il

tempo  necessario  all'avvio  degli   impianti   di   smaltimento   e

trattamento definitivi;

  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

  Acquisita l'intesa della regione Lazio;

  Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare;

  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

                              Dispone:

 

                               Art. 1

 

  1. Il Prefetto di Roma e'  nominato  Commissario  delegato  per  il

superamento della  situazione  di  emergenza  ambientale  di  cui  al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio  2011

citato in premessa.

  2. Il Commissario delegato  si  avvale,  in  qualita'  di  Soggetto

attuatore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente,  della   Direzione   attivita'

produttive e rifiuti della regione Lazio  per  lo  svolgimento  della

funzione di stazione appaltante per la realizzazione di  una  o  piu'

discariche e/o per l'ampliamento  di  discariche  esistenti  indicate

dalla  medesima  Regione,  nonche'  di  un  impianto  di  trattamento

meccanico - biologico dei rifiuti urbani necessarie  a  garantire  la

piena copertura del fabbisogno dell'area interessata dallo  stato  di

emergenza di cui alla presente ordinanza.

  3. Il Commissario delegato, entro  45  giorni  dalla  pubblicazione

della presente ordinanza provvede alla trasmissione  al  Dipartimento

della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri

di    un    Piano    degli    interventi    con    relativo    quadro

economico-finanziario. Tali interventi non devono comportare nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

  4. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative  di

cui alla presente ordinanza, si avvale  altresi'  di  due  consulenti

esperti nelle materie di interesse della presente ordinanza, nominati

d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione  civile  della

Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  cui  affidare  specifici

settori di intervento, sulla base di apposite direttive.

  5. Ai consulenti di cui al comma 4 viene riconosciuto  un  compenso

da determinarsi con apposito provvedimento del Commissario  delegato,

d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione  civile  della

Presidenza del Consiglio dei ministri.

  6. Il Commissario delegato, per le iniziative di cui alla  presente

ordinanza, si avvale di una struttura  composta  da  personale  della

pubblica amministrazione, anche in posizione di comando  o  distacco,

da reperire in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente

in  materia,  nel  limite  massimo  di  cinque  unita'.  Il  predetto

personale e' autorizzato ad effettuare fino a trenta ore  mensili  di

lavoro  straordinario  oltre  i  limiti   previsti   dai   rispettivi

ordinamenti.

  7. Il  Commissario  delegato,  per  il  necessario  supporto  nelle

attivita' correlate al superamento della situazione di  emergenza  di

cui alla presente ordinanza, previa stipula di specifici accordi  con

le rispettive amministrazioni,  si  avvale  del  Comando  Carabinieri

tutela dell'ambiente e del Corpo forestale dello Stato, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

  8.  Il  Commissario  delegato,  per  gli  adempimenti  di   propria

competenza, si avvale della collaborazione degli Uffici tecnici della

regione  Lazio,   degli   Enti   territoriali   interessati   e   non

territoriali,  nonche'  delle  altre   Amministrazioni   centrali   e

periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza

pubblica.

  9. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti  conferiti,  e'

riconosciuto  un  compenso  mensile  pari  al  30  per  cento   della

retribuzione mensile in godimento, oltre l'eventuale  trattamento  di

missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed

in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

 

                                     Art. 2 
 
  1. Ai fini del superamento dell'emergenza, e nelle more della messa
in  esercizio,  da  parte  dei  Soggetti  competenti,   del   sistema
impiantistico  previsto  dal  Piano  regionale  di  smaltimento   dei
rifiuti, il Commissario delegato provvede all'individuazione, in  via
prioritaria nell'ambito dei  siti  indicati  nel  documento  «Analisi
preliminare di individuazione di Aree idonee alla  localizzazione  di
discariche per rifiuti  non  pericolosi»  citato  in  premessa,  alla
progettazione ed alla successiva realizzazione di uno o piu' siti  di
discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti  dai  comuni
di Roma, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della citta' del Vaticano,
e trattati anche nel rispetto delle ordinanze  del  Presidente  della
regione Lazio citate in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il  Commissario
delegato, anche in deroga alle disposizioni indicate all'articolo  4,
e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure  indispensabili  alla
tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario,
provvede, mediante procedure di affidamento  coerenti  con  la  somma
urgenza o con la specificita' delle prestazioni occorrenti. 
  3.  Nelle  more  del  completamento   del   sistema   impiantistico
regionale, il Commissario  delegato  puo'  adottare  i  provvedimenti
necessari  per  assicurare  la  prosecuzione,  senza   soluzione   di
continuita', dello  smaltimento  dei  rifiuti  nell'area  interessata
dallo stato di emergenza di cui alla presente ordinanza. 
  4. Il Commissario delegato, a  fronte  dell'accertata  inerzia  dei
Soggetti preposti alla  gestione,  manutenzione,  od  implementazione
degli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani
prodotti nell'area interessata dallo stato di emergenza di  cui  alla
presente  ordinanza,  previa  diffida  ad  adempiere  entro   termini
perentori  non  inferiori  a  giorni  trenta,  adotta   i   necessari
provvedimenti  di  natura   sostitutiva   in   danno   dei   Soggetti
inadempienti. 
  5. Il Commissario delegato, a conclusione delle attivita' di cui ai
commi 1, 2 , 3 e 4, autorizza la messa in  esercizio  degli  impianti
destinati alla gestione dei rifiuti  e  provvede  al  loro  immediato
trasferimento al comune di Roma. 
 
      

       

                               Art. 3

 

  1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  dalla  presente

ordinanza, che sono dichiarati indifferibili,  urgenti,  di  pubblica

utilita'  e  costituiscono  variante   ai   piani   urbanistici,   il

Commissario delegato, ove non  sia  possibile  l'utilizzazione  delle

strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione  anche  a  liberi

professionisti,  utilizzando,  ove  necessario,  le  deroghe  di  cui

all'articolo 4.

  2. Il Commissario  delegato,  per  gli  interventi  di  competenza,

provvede all'approvazione dei progetti  ricorrendo,  ove  necessario,

alla conferenza  di  servizi  da  indire  entro  sette  giorni  dalla

disponibilita'   dei   progetti.   Qualora   il   rappresentante   di

un'amministrazione o soggetto  invitato  sia  risultato  assente,  o,

comunque,  non  dotato  di  adeguato  potere  di  rappresentanza,  la

conferenza di servizi delibera  prescindendo  dalla  sua  presenza  e

dalla  adeguatezza  dei  poteri  di   rappresentanza   dei   soggetti

intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi

deve essere  motivato  e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le

specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, i visti  e

i nulla-osta relativi  agli  interventi,  che  si  dovessero  rendere

necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al

comma precedente, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15

maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono  essere  resi

dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta  e,  qualora

entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti  con  esito

positivo.

  4. Per i progetti di interventi e di  opere  per  cui  e'  prevista

dalla normativa vigente la procedura di valutazione di incidenza o di

impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti  relativi

ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi  del  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere

conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione.  In

caso di  mancata  espressione  del  parere  o  di  motivato  dissenso

espresso,  alla  valutazione  stessa  si   procede   in   un'apposita

conferenza  di  servizi,  da  concludersi  entro  15   giorni   dalla

convocazione. Nei  casi  di  mancata  espressione  del  parere  o  di

motivato dissenso espresso, in ordine a  progetti  di  interventi  ed

opere di competenza statale in sede di conferenza  di  servizi  dalle

Amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,   paesaggistico

territoriale o del  patrimonio  storico-artistico,  la  decisione  e'

rimessa al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  deroga  alla

procedura prevista dall'articolo.  14-quater  della  legge  7  agosto

1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini

sono ridotti della meta'; quando la mancata espressione  del  parere,

ovvero il dissenso, siano riferiti a progetti, interventi od opere di

competenza regionale, la decisione e'  rimessa  al  Presidente  della

regione Lazio, che si esprime inderogabilmente  entro  trenta  giorni

dalla richiesta.

  5. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni d'urgenza  e

per  le  eventuali   espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per

l'esecuzione delle opere e degli  interventi  di  cui  alla  presente

ordinanza, una volta emesso  il  decreto  di  occupazione  d'urgenza,

prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di

consistenza e del verbale di immissione in possesso dei  suoli  anche

con la sola presenza di due testimoni.

 

     

                               Art. 4 
 
  1.  Per  l'attuazione  della  presente  ordinanza,  il  Commissario
delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base  di
specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: 
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., artt. 11, 12,
13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25 e 26, 29-quater, 29-sexies, 29-octies,
29-nonies, 191, 199, 208, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251
e 253; 
    decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 artt. 5,  6  comma  1,
lett. p), 7, 8, 9 e 10 e 14; 
    legge  7  agosto  1990,  n.  241   e   successive   modifiche   e
integrazioni, articoli 2-bis,  7,  8,  9,  10,  10-bis,  14,  14-bis,
14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e 20; 
    decreto ministeriale 27 settembre 2010, artt. 1, 3, 4 commi  1  e
3, 6, 7, 8 e 10 comma 3; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,
22-bis; 
    decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, artt. 3,  6,  7,  29,
34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83,  84,  88,
90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122,  123,  125,  126,
127, 128, 129, 132, 133, 141, 144 titolo III, capo IV - Sezioni I, II
e III, 241 e 243; 
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, artt. 21, 22,
24, 25, 26, 142, 146, 147, 148, 152 e 159; 
    decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 art. 10, comma 3; 
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36; 
    legge Regione Lazio 30 luglio 1998, n. 27 e s.m.i., artt.  4,  5,
6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 35, 36 e 37; 
    legge regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 e s.m.i; 
    legge regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. 
 
      
Art. 5 
 
  1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, stimati  in  euro
due  milioni,  si  provvede   mediante   l'utilizzo   delle   risorse
finanziarie disponibili sul bilancio della regione Lazio. 
  2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma  1  e'  autorizzata
l'apertura  presso  la   Tesoreria   dello   Stato   di   un'apposita
contabilita' speciale intestata al Prefetto  di  Roma  -  Commissario
delegato. 


Art. 6 
 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale
posto in essere in applicazione della presente ordinanza. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 settembre 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 

 

 

 

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