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Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

D.L. 138/2011 – A.C. 4612

Articoli di interesse della II Commissione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 settembre 2011

 


 

Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: gi0628.doc

 


 

INDICE

 TOC \o "1-3" \u Schede di lettura                                                                           PAGEREF _Toc303243212 \h 1

Ddl di conversione, art. 1, commi 2-5 (Delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)                                                                        PAGEREF _Toc303243213 \h 3

Articolo 1-ter  (Calendario del processo civile)                                              PAGEREF _Toc303243214 \h 9

Articolo 2, comma 4 (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)                                                                    PAGEREF _Toc303243215 \h 11

Articolo 2, comma 4-bis (Esclusione sanzioni)                                            PAGEREF _Toc303243216 \h 13

Articolo 2, comma 35-bis  (Modifiche alla disciplina del contributo unificato)     PAGEREF _Toc303243217 \h 15

Articolo 2, comma 35-ter  (Modifiche al codice di procedura civile)          PAGEREF _Toc303243218 \h 21

Articolo 2, comma 35-quater (Disposizioni relative al processo tributario) PAGEREF _Toc303243219 \h 23

Articolo 2, comma 35-quinquies  (Modifiche alle disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario)                                                                                                        PAGEREF _Toc303243220 \h 25

Articolo 2, comma 35-sexies  (Modifica della disciplina in materia di mediazione)         PAGEREF _Toc303243221 \h 27

Articolo 2, comma 35-septies (Giustizia tributaria)                                     PAGEREF _Toc303243222 \h 29

Articolo 2, commi 36-vicies semel (Reati in materia di imposte sui redditi e IVA)           PAGEREF _Toc303243223 \h 33

Articolo 3, comma 5 (Professioni)                                                                 PAGEREF _Toc303243224 \h 37

Articolo 12 (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)                PAGEREF _Toc303243225 \h 43

 

 

 

 


 

 

 

Ddl di conversione, art. 1, commi 2-5
(Delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)

 

 

Il maxiemendamento del Governo sostituisce l’articolo 1 del disegno di legge di conversione del D.L. n. 138/2011. In particolare, la sostituzione comporta l’inserimento nella legge di conversione di una delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (commi da 2 a 5 dell’art. 1).

 

Analiticamente, il comma 2 delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, uno o più decreti legislativi per «riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza», con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere da a) a q) del medesimo comma.

 

In particolare, nell'esercizio della delega il Governo dovrà, ai sensi della lettera a), ridurre gli uffici giudiziari di primo grado mantenendo comunque sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011.

Il principio di delega fa dunque salvi i tribunali ordinari attualmente esistenti nei comuni capoluogo di provincia, e elimina ogni collegamento tra la revisione delle circoscrizioni giudiziarie ed il processo di riduzione del numero delle province avviato dall’articolo 15 del decreto-legge in esame (v. infra).

 

La lettera b) invita il Governo a ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l’assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall’attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Nel compiere questa attività il Governo dovrà tener conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano i seguenti parametri:

§      estensione del territorio;

§      numero degli abitanti;

§      carichi di lavoro;

§      indice delle sopravvenienze;

§      specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;

§      presenza di criminalità organizzata.

 

Il legislatore delegato provvederà inoltre, in base alla lettera c) a ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti. Tale operazione dovrà rispettare i seguenti principi:

la ridefinizione dell’assetto territoriale non dovrà riguardare le procure distrettuali, ovvero le procure della repubblica presso i tribunali dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello;

la ridefinizione non dovrà comportare la soppressione delle procure presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali. In tali casi, l’ufficio di procura accorpante dovrà poter svolgere le funzioni requirenti in più tribunali. Tale riorganizzazione dovrà consentire una migliore organizzazione delle risorse e dei mezzi, e una più agevole trattazione dei procedimenti.

Si segnala che mentre la lettera b) prevede che la ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari avvenga in base a parametri oggettivi (abitanti, carichi di lavoro, ecc..), la lettera c) finalizza la riorganizzazione delle procure ad una razionalizzazione di mezzi e risorse, ma non la ancora a criteri specifici (quale, ad esempio, il dato sui delitti denunciati).

Inoltre, il testo della lettera c) fa riferimento alle sole funzioni requirenti (es. quando prevede esplicitamente che l’ufficio di procura accorpante debba svolgere funzioni requirenti anche nel tribunale che ha “perso” la propria procura a seguito di accorpamento) e, ove richiama la più agevole trattazione dei procedimenti, sembra riferirsi ad un ufficio di procura esclusivamente concentrato sulla fase successiva all’esercizio dell’azione penale, senza alcun riferimento esplicito alle funzioni di indagine, inquirenti, dell’ufficio del pubblico ministero.

 

In base alla lettera d), nell’esercizio della delega il Governo potrà procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle attuali 220 sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, tenendo conto dei criteri delineati dalla lettera b).

 

La successiva lettera e) individua quindi come principio e criterio direttivo di carattere generale quello di assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni, mentre la lettera f) impone di garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica.

 

Le successive lettere g), h) ed i) disciplinano la destinazione del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso uffici giudiziari di primo grado soggetti alla riorganizzazione territoriale.

In particolare, la lettera g) stabilisce che i magistrati e il personale amministrativo dei tribunali e delle procure soppresse transitino automaticamente negli organici degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in eventuale sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze.

Si osserva che la previsione della lettera g) è di agevole applicazione nell'ipotesi di soppressione di un ufficio giudiziario di primo grado e di integrale trasferimento delle relative funzioni ad un altro ufficio giudiziario. Più problematica, ad una prima lettura, appare invece l'applicazione della disposizione nelle ipotesi in cui si provveda ad esempio, ai sensi della lettera b), solo ad una diversa ripartizione dell'ambito territoriale di circondari limitrofi. In tali casi non è chiaro se non debba verificarsi nessun mutamento nelle assegnazioni del personale di magistratura e di quello amministrativo, ovvero se tale mutamento possa aver luogo in misura parziale. Analogo problema interpretativo parrebbe porsi nel caso in cui la soppressione di un ufficio giudiziario di primo grado determinasse non l'integrale spostamento delle relative competenze a favore di un unico ufficio giudiziario, ma una ripartizione di tali competenze fra diversi uffici giudiziari. In tale diversa ipotesi si potrebbe pensare che l'esito più naturale sia quello della ripartizione del personale fra tutti gli uffici giudiziari che ne ereditano le competenze, ma la delega nulla dice in proposito non fornendo alcun criterio sulla base del quale effettuare tale ripartizione nell'ipotesi da ultimo indicata.

Sotto un distinto profilo, per quanto riguarda le problematiche concernenti il personale di magistratura, si evidenzia che la norma di delega non contiene previsioni specifiche sui magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari che verranno soppressi, così come non sono rinvenibili disposizioni specifiche per il personale amministrativo investito di funzioni dirigenziali nei predetti uffici giudiziari.

 

La lettera h) afferma che la suddetta assegnazione dei magistrati e del personale ai nuovi organici non dovrà essere interpretata come assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né dovrà costituire trasferimento ad altri effetti.

Infine la lettera i) dispone che, con successivi decreti del ministro della giustizia, saranno disposte le conseguenti modificazioni delle piante organiche.

 

Le lettere da l) a p) dettano principi e criteri direttivi per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace.

In particolare, la lettera l) invita il Governo a prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale (per circondario giudiziario si intende l'ambito territoriale di competenza di un tribunale e dunque la sede circondariale è il comune ove ha sede il tribunale). Nell’operare tale riduzione il Governo dovrà tener conto dei criteri delineati dalla lettera b) ed operare un’analisi dei costì rispetto ai carichi di lavoro.

Il personale amministrativo in servizio presso l’ufficio del giudice di pace soppresso dovrà, in base alla lettera m), essere così rassegnato:

§      almeno il 50% dovrà essere assegnato alla sede di tribunale o di procura limitrofa;

§      la restante parte dovrà essere riassegnata all'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse.

 

Le successive lettere prevedono un particolare procedimento per la soppressione degli uffici del giudice di pace:

1)   sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia dovranno essere pubblicati di elenchi degli uffici che il Governo intende sopprimere e accorpare (lettera n));

2)   entro 60 giorni da tale pubblicazione, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, potranno richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia (in concreto l’ente locale dovrà garantire le strutture, provvedere all’indennità del giudice di pace, individuare il personale amministrativo e retribuirlo). Il ministero continuerà ad occuparsi esclusivamente del reclutamento dei giudici di pace e della formazione del personale amministrativo (lettera o)). Trascorsi i suddetti 60 giorni, in assenza di richieste specifiche da parte degli enti locali, le sedi del giudice di pace saranno soppresse;

3)   nei successivi 12 mesi gli enti locali, anche consorziati tra loro, potranno decidere di sostenere gli oneri del servizio e dunque chiedere al ministro della giustizia l’istituzione di nuovi uffici del giudice di pace (lettera p)).

 

La lettera q) stabilisce infine che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 3 prevede quindi che la riforma realizzi il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Si osserva che la norma di delega non detta disposizioni specifiche su l’emanazione di una disciplina transitoria. Tale disciplina, trattandosi di revisione di circoscrizioni giudiziarie, con conseguente soppressione di uffici, è rilevante per stabilire la sorte dei procedimenti già instaurati e delle indagini in corso.

 

In proposito si rammenta il precedente di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 254 del 1997, recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado, che prevedeva espressamente l'adozione di una specifica disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni. La previsione di delega da ultimo ricordata è all'origine delle previsioni del decreto legislativo n. 51 del 1998, che prevedevano che l'ufficio del pretore fosse mantenuto per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del citato decreto. L'assenza di un'analoga previsione di delega nel testo in esame sembrerebbe escludere la possibilità di un'analoga soluzione - o comunque di altre soluzioni ad hoc - per cui l'assegnazione dei procedimenti pendenti dovrebbe essere decisa secondo gli ordinari criteri interpretativi sulla base del nuovo assetto della competenza territoriale.

 

Il comma 4 delinea il procedimento per l’esercizio della delega e prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri. I pareri delle commissioni parlamentari competenti dovranno essere espressi entro 30 giorni dalla data di trasmissione; in assenza il Governo potrà procedere comunque. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di 60 giorni.

 

Il comma 5 stabilisce infine che il Governo, con la procedura indicata nel comma precedente, possa - entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega - adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già fissati.

 


 

 

Articolo 1-ter
(Calendario del processo civile)

 

Con il maxiemendamento del Governo approvato dal Senato è stato inserito nel decreto-legge l’articolo 1-ter, che novella l’art. 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, frutto della recente riforma del processo civile operata dalla legge n. 69 del 2009[1].

 

Normativa vigente

Emendamenti al D.L. 138/2011

Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Art. 81-bis, Calendario del processo

Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.

1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all’articolo 189 primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.

 

1-bis. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d’ufficio può costituire violazione disciplinare, nonché può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.

 

Con l’odierno intervento il legislatore richiede che il calendario delle udienze sia maggiormente dettagliato: ispirato dal principio di ragionevole durata del processo, il giudice dovrà programmare e specificare le attività che saranno compiute in ogni udienza, compresi gli inviti alle parti a specificare le conclusioni davanti al giudice istruttore prima della rimessione della causa al collegio (ex art. 189 c.p.c., primo comma).

Il successivo comma vincola tutti i soggetti processuali (giudice, avvocato o consulente tecnico) al rispetto del calendario, affermando che eventuali violazioni dello stesso potranno essere imputate ai singoli a titolo di responsabilità disciplinare. In particolare, per quanto riguarda il giudice, il mancato rispetto dei tempi processuali definiti dal calendario potrà essere valutato negativamente ai fini della valutazione di professionalità e dell’accesso agli uffici direttivi e semidirettivi.


 

 

Articolo 2, comma 4
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

 

 

Il comma 4 dell'articolo 2 interviene sull'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007[2] riducendo da 5.000 a 2.500 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

La predetta modifica, realizzata al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario dirette a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, interessa, in particolare, i commi 1, 5, 8, 12 e 13 del citato articolo 49, dei cui limiti viene adeguato l'importo.

 

Si segnala, sotto il profilo della tecnica legislativa, l'opportunità di intervenire sotto forma di una novella sui predetti commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49, anziché prevedere, come fa il testo in esame, che "le limitazioni all'uso del contante (...) sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento".[3]

 

L’articolo 49, recante “limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore”, nella versione previgente le modifiche apportate dalla norma in commento, dispone fra l’altro:

§      il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (comma 1);

§      l'obbligo di indicare negli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (comma 5);

§      la possibilità per gli istituti bancari e postali di rilasciare assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro, su richiesta scritta del cliente, senza la clausola di non trasferibilità (comma 8);

§      il divieto di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro. In via transitoria, relativamente ai libretti che alla data di entrata in vigore del decreto n. 231 del 2007[4] presentavano un saldo superiore al predetto limite, i clienti hanno tempo sino al 30 giugno 2011 per estinguere ovvero ridurre il saldo al di sotto della soglia fissata (commi 12 e 13).

 

La norma originaria dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007 prevedeva quale limite di importo all’uso del contante - finalizzato al contrasto del riciclaggio e del terrorismo – la somma di 5.000 euro. Tale limite era stato elevato a 12.500 euro dall’articolo 32 del decreto legge n. 112 del 2009 e successivamente riportato a 5.000 euro dall'articolo 20 del decreto legge n. 78 del 2010.

 

La norma in esame riduce ulteriormente il limite di importo all’uso del contante portandolo a 2.500 euro.

 

Il comma in esame, inoltre, a seguito di quanto sopra disposto, interviene al comma 13 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, al fine di posticipare di 3 mesi (dal 30 giugno 2011 al 30 settembre 2011) il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti (ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo).

 

 


 

 

Articolo 2, comma 4-bis
(Esclusione sanzioni)

 

 

Il comma 4-bis dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che le sanzioni previste dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007 non si applichino per le violazioni delle disposizioni in tema di divieto dell’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore commesse dal 13 agosto (giorno di entrata in vigore del decreto in esame) al 31 agosto 2011 oltre la soglia massima modificata dal comma 4 (2.500 euro) ed entro la soglia precedentemente in vigore (5.000 euro).

 

Si ricorda che l'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede, tra l'altro, le seguenti sanzioni:

§             per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito;

§             per la violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo;

§             per la violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.

La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.

 

Si dispone, inoltre che dal 1° settembre 2011 le sanzioni relative alle violazione dei limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore, previste dall’articolo 58 del decreto legislativo n. 231/07, sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine sono abrogati i commi 18 e 19 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 231/07, i quali prevedono limiti speciali al trasferimento di contante per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono (c.d. money transfer).

 

Si rammenta che l’agente in attività finanziaria, di cui all’articolo 128-quater del TUB, è il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.

I cosiddetti "money transfer", invece, sono gli agenti in attività finanziaria, persone fisiche o giuridiche, che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire. Nel caso di attività circoscritta al trasferimento di fondi (money transfer) la limitazione deve essere espressamente prevista nell'oggetto sociale.

I commi 18 e 19 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 231/07 prevedono per tali soggetti il divieto di trasferimento fondi per importi pari o superiori a 2.000 euro e per importi compresi tra i 2.000 e i 5.000 euro nel caso in cui il soggetto che ordina l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dell’ordinante.

 

Si deve ritenere che, con l’abrogazione dei commi 18 e 19 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 231/07, anche per i money transfer sarebbe applicabile la soglia dei 2.500 euro, senza obblighi di documentazione.

 

 

 


 

 

Articolo 2, comma 35-bis
(Modifiche alla disciplina del contributo unificato)

 

 

Il comma 35-bis apporta modifiche alla disciplina del contributo unificato, di cui all’art. 13 del TU spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)[5]. Le novelle introdotte riguardano gli importi del contributo nel processo civile, amministrativo e tributario che, per semplicità, vengono anzitutto descritte attraverso un testo a fronte.

 

 

Normativa vigente

Emendamenti al D.L. 138/2011

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13 (Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

1. Identico:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

a) identica;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

b) identica;

c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

c) identica;

d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

e) identica;

f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

f) identica;

g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

g) identica;

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.

2. Identico.

2-bis. Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

2-bis. Identico.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

3. Identico.

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.

5. Identico.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

6-bis. Identico:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

a) identica;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

b) identica;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;

c) identica;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;

d) identica;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.

 

Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i  motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

6-ter. Identico.

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

6-quater. Identico:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

a) identica;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

d) identica;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

d) identica;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

e) identica;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

f) identica.

 

 

In sintesi,

§      attraverso la lettera a) il provvedimento eleva da 450 a 600 euro l’importo del contributo unificato per i processi amministrativi di valore indeterminabile (è infatti eliminato il richiamo a tali processi contenuto nella lettera d) del comma 1 con conseguente applicazione della lettera e) del comma 6-bis;

§      con la lettera b) si specifica che la sanzione dell’incremento della metà del contributo unificato si applica, anche in caso di processo tributario, alla fattispecie di mancata indicazione, da parte del difensore, dell’indirizzo di posta elettronica certificata;

§      con la lettera c) si aumenta il contributo unificato dovuto nel processo tributario in caso di omissione della dichiarazione sul valore della controversia: tale contributo passa da 1.466 a 1.500 euro;

§      le lettere d) ed e) vanno considerate insieme in quanto affermano con maggior precisione che l’importo del contributo unificato nel processo amministrativo è aumentato della metà se il difensore omette la comunicazione della posta elettronica certificata e del fax. Le stesse disposizioni precisano che l’onere del contributo grava sulla parte soccombente anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche nel caso in cui la stessa non si sia costituita in giudizio. Si esplicita, altresì, che il contributo unificato nei processi amministrativi è dovuto anche per i ricorsi incidentali e in caso di proposizione di motivi aggiuntivi che introducono nuove domande;

§      la lettera f) colma una lacuna della normativa fissando in 120 euro la misura del contributo unificato dovuto per le controversie tributarie di valore indeterminabile.

 


 

 

Articolo 2, comma 35-ter
(Modifiche al codice di procedura civile)

 

 

L’articolo 2, comma 35-ter modifica gli articoli 125 e 136 del codice di procedura civile relativi, rispettivamente, alla sottoscrizione degli atti di parte ad opera del difensore e alle modalità di comunicazione alle parti.

 

L’art. 125 c.p.c. riguarda in particolare il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e dispone che salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto indichino l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbano essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.

L'art. 136 stabilisce invece che il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, effettua le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

 

In particolare, lettera a) reca modifiche al primo comma dell'art. 125 c.p.c. obbligando il difensore ad indicare anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.

La lettera b) reca modifiche all'art. 136 c.p.c. disponendo che tutte le comunicazioni alle parti siano effettuate a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

 

 


 

 

Articolo 2, comma 35-quater
(Disposizioni relative al processo tributario)

 

 

Il comma 35-quater, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, modifica le disposizioni che regolano il processo tributario, a tale scopo novellando gli articoli 18 e 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992[6].

In particolare, le disposizioni in esame:

§      obbligano il soggetto ricorrente a indicare, nel ricorso introduttivo del processo, anche l’indirizzo di posta elettronica certificata, precisando al contempo che la mancata o incerta indicazione dell’ indirizzo di posta elettronica non è causa di inammissibilità del ricorso;

§      obbligano il ricorrente a depositare, presso la segreteria della commissione tributaria adita, all'atto della costituzione in giudizio, la nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

 

Nel dettaglio, il primo punto del comma in esame modifica l’articolo 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che disciplina il contenuto del ricorso che introduce il processo, nonché le modalità della sua presentazione.

In particolare la norma aggiunge agli elementi da indicare nel ricorso, enumerati dal comma 2 dell’articolo 18, anche l’indirizzo di posta elettronica certificata

 

Il testo vigente del comma 2 specifica il ricorso deve contenere l'indicazione:

-          della commissione tributaria cui è diretto;

-          del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;

-          dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell' ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;

-          dell'atto impugnato e dell' oggetto della domanda;

-          dei motivi.

 

La norma inoltre novella il comma 4 dell’articolo 18, che disciplina i requisiti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del vigente comma 4, il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni che il ricorso deve contenere ai sensi del sopra illustrato citato comma 2, fatta salva l’indicazione del codice fiscale.

Il comma in esame, aggiungendo a tale esclusione anche l'indirizzo di posta elettronica certificata, precisa che la sua mancata indicazione non rende inammissibile il ricorso.

 

Il secondo punto del comma 35-quater modifica la disciplina della costituzione in giudizio del ricorrente nel processo tributario, disciplinata dall'articolo 22 del D.Lgs. 546/1992.

Il comma in esame obbliga il ricorrente a depositare presso la segreteria della commissione tributaria adita, all'atto della costituzione in giudizio, la nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

 

 


 

 

Articolo 2, comma 35-quinquies
(Modifiche alle disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario)

 

 

L’articolo 2, comma 35-quinquies - introdotto del corso dell’esame del provvedimento in Senato - modifica alcune disposizioni del recente decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98[7], tra cui quelle relative ai termini per la redazione del programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti da parte dei capi degli uffici giudiziari e quelle per l'indizione di concorsi per i magistrati della giustizia tributaria.

 

In particolare, la lettera a) interviene sull’art. 37 del suddetto decreto-legge (rubricato “Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie"), ai sensi del quale i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, devono entro il 31 gennaio di ogni anno redigere un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Attraverso tale programma si determinano:

a)      gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b)      gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

Il comma 3 dell'art. 37 prevede attualmente che il primo programma venga adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98; tale termine – evidentemente scaduto in questi giorni - viene posticipato dalla disposizione in commento al 31 ottobre 2011.

 

La lettera a) interviene anche sul comma 7 dell'art. 37 – relativo al campo d’applicazione delle modifiche alla disciplina del contributo unificato operate dalla manovra finanziaria di luglio - per sostituirvi l’espressione «controversie instaurate» con la più corretta «procedimenti iscritti a ruolo».

 

La lettera b) modifica l'articolo 39 dello stesso decreto-legge n. 98/2011, che reca "Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria". In particolare, viene aggiunto un periodo al comma 4, il quale dispone che al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni.

La disposizione in esame integra la previsione dell’art. 39 stabilendo che ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi.

 

 


 

 

Articolo 2, comma 35-sexies
(Modifica della disciplina in materia di mediazione)

 

 

L’articolo 2, comma 35-sexies, interviene sulla c.d. mediaconciliazione disciplinata dal decreto legislativo n. 28 del 2010[8] per sanzionare la parte che, senza giustificato motivo, si rifiuta di partecipare al tentativo di conciliazione.

 

Attualmente, l’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice possa desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

 

Tale disposizione del codice di rito stabilisce che il giudice debba valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, potendo desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno in sede di interrogatorio non formale, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

 

Con la disposizione in commento all’art. 8, comma 5, è aggiunto un ulteriore periodo in base al quale il giudice deve condannare la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.


 

 

Articolo 2, comma 35-septies
(Giustizia tributaria)

 

 

Il comma 35-septies dell'articolo 2, inserito nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, modifica la disciplina delle incompatibilità con la carica di componente delle commissioni tributarie.

In particolare, la lettera a) specifica che l’incompatibilità del personale dipendente, nonché dei soggetti iscritti in ruoli ed albi che consentono l’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie, opera se i predetti soggetti svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza nei confronti di contribuenti e/o di enti impositori o preposti alla riscossione di tributi.

La lettera b) stabilisce che non possono essere componenti di commissioni tributarie i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado - in luogo del terzo grado previsto dal testo vigente - di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano le predette attività di consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria.

 

Nel dettaglio, la disposizione novella l’articolo 39, comma 2, lettera c), punti 4) e 5) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98[9] che, nel complesso, ha introdotto disposizioni volte a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e a incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, nonché a modificare alcune disposizioni relative al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

In tale prospettiva, il comma 2 dell'articolo 39 ha recato modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che disciplina gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare, la lettera c) del comma 2 ha modificato la disciplina delle incompatibilità con la carica di componente delle commissioni tributarie, contenuta nell'articolo 8 del D.Lgs. n. 545/1992.

 

Incompatibilità di soggetti iscritti ad albi e ordini professionali

La lettera a) del comma 35-septies in commento modifica il comma 2, lettera c), punto 4) dell’articolo 39.

Il richiamato punto 4) ha inserito all’articolo 8, comma 1 del D. Lgs. 545/1992 una lettera m-bis), ai sensi della quale sono incompatibili con la carica di componente delle commissioni tributarie i soggetti iscritti in albi professionali, elenchi e ruoli, nonché il personale dipendente, individuati dall’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sul processo tributario; si tratta in sostanza dei soggetti – oltre ai dipendenti - iscritti in albi e ruoli che consentono l'esercizio della rappresentanza davanti alle Commissioni tributarie.

 

Ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del D: Lgs. 546/2992, sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica; per specifiche materie che richiedono competenze di tipo tecnico, se iscritti nei relativi albi professionali, sono abilitati altresì gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. Sono altresì, se iscritti in appositi elenchi, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti alcuni tributi; per alcune cause sono anche abilitati i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale. Infine sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria iscritti in appositi albi..

 

Per effetto delle modifiche recate dalla disposizione in commento, l’incompatibilità del personale dipendente e dei soggetti iscritti nei richiamati ruoli ed albi che abilitano alla rappresentanza innanzi alle Commissioni tributarie (di cui alla lettera m-bis)) opera ove essi esercitino, anche in forma non individuale, attività - individuate all’articolo 8, comma 1, lettera i) - di consulenza tributaria, di detenzione di scritture contabili e redazione di bilanci, ovvero attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.

In sostanza, la disposizione in esame ancora l’incompatibilità non solo alla sola iscrizione formale all’albo, ma anche all’esercizio effettivo di attività di consulenza, assistenza e rappresentanza nei confronti dei contribuenti o di enti coinvolti nella gestione dei tributi; tale disciplina viene così allineata alle cause di incompatibilità legate alla parentela, di cui all’articolo 8, comma 1-bis del D. Lgs. 545/1992 (cfr. paragrafo successivo).

 

Incompatibilità legata a rapporti familiari

La lettera b) del comma 35-septies modifica il comma 2, lettera c), punto 5) dell’articolo 39.

Il richiamato punto 5) ha inserito il comma 1-bis all’articolo 8 del citato D. Lgs. 545/1992, prevedendo che non possono essere componenti di commissione tributaria (provinciale o regionale) i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ed esercitano - anche in forma non individuale - attività di assistenza, consulenza e rappresentanza nei confronti di contribuenti ed enti (individuate nella citata lettera i) del comma 1) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale, ovvero nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale o nelle regioni con essa confinanti. All’accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità provvede il Consiglio di Presidenza.

 

Con le modifiche apportate dalle norme in esame, si stabilisce che non possono essere componenti di commissione tributaria i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado - in luogo del terzo grado previsto dal testo vigente - di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano le attività di consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria.

 


 

 

Articolo 2, commi 36-vicies semel
(Reati in materia di imposte sui redditi e IVA)

 

 

L’articolo 2, comma 36-vicies semel, novella il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74[10], concernente la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA.

 

Di seguito si illustrano in primo luogo le modifiche volte, in generale, ad eliminare disposizioni di favore o ad abbassare la soglia di imposta evasa a partire dalla quale scatta l'applicazione delle sanzioni penali. In questa direzione vanno le seguenti novelle:

§         all'articolo 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) viene soppressa la disposizione che attualmente riduce l'entità della reclusione (da 6 mesi a 2 anni anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937,07 euro (lettera a);

§         all'articolo 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) viene ridotta la soglia di imposta evasa che fa scattare la sanzione penale da 77.468,53 euro a 30.000 euro e, analogamente, la soglia relativa all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione da 1.549.370,70 euro a 1.000.000 di euro (lettere b) e c);

§         all'articolo 4 (dichiarazione infedele) le suddette soglie vengono ridotte rispettivamente da 103.291,38 euro a 50.000 euro e da 2.065.827,60 euro a 2.000.000 di euro (lettere d) ed e);

§         all'articolo 5 (omessa dichiarazione) la soglia di imposta evasa che fa scattare la sanzione penale è ridotta da 77.468,53 euro a 30.000 euro (lettera f);

§         all'articolo 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) viene soppressa la disposizione che riduce l'entità della reclusione (da 6 mesi a 2 anni anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lettera g).

 

Ulteriori novelle al decreto legislativo n. 74 del 2000 riguardano le circostanze del reato, il procedimento applicabile e le pene accessorie.

In particolare, con la lettera h) è aggiunto un comma all’articolo 12 (pene accessorie) del decreto legislativo. Tale disposizione è volta ad escludere l’applicazione dell’istituto della sospensione condizionale della pena (di cui all’art. 163 c.p.) qualora nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli da 2 a 10-quater[11] del d.lgs. n. 74 del 2000, l'imposta evasa (o non versata) sia superiore a 3 milioni di euro. Peraltro, il successivo periodo della disposizione in commento – inserito in sede di maxiemendamento dal Governo – aggiunge che per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs n. 74 del 2000 (dunque in parte per le medesime fattispecie), affinché non si applichi la sospensione condizionale della pena occorre la contemporanea presenza di due requisiti:

-          imposta evasa superiore a 3 milioni di euro;

-          imposta evasa superiore al 30% del volume d’affari.

 

In primo luogo si osserva che la disposizione appare nella sua formulazione contraddittoria in quanto per alcuni delitti (fattispecie degli articoli da 2 a 10 del decreto legislativo) il primo periodo afferma l’inapplicabilità della sospensione condizionale della pena in caso di evasione d’imposta superiore a 3 milioni mentre il secondo periodo aggiunge l’ulteriore requisito del superamento del 30% del volume d’affari. Per le residue fattispecie (articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater) è “sufficiente” l’evasione di 3 milioni di euro per rendere inapplicabile il beneficio della sospensione condizionale.

In secondo luogo sembra che la medesima disposizione sia ispirata ad un orientamento di segno inverso rispetto alle restanti novelle al decreto legislativo n. 74/2000, tutte in generale volte ad abbassare la soglia di punibilità dell’evasione fiscale: infatti, la previsione congiunta delle due condizioni contenuta nel secondo periodo sembrerebbe mitigare la posizione dei soggetti evasori che hanno un grande volume di affari. Essi, infatti, potranno avvalersi della sospensione condizionale della pena, pur sottraendo all’erario somme anche notevolmente superiori ai 3 milioni di euro, in conseguenza della previsione del tetto del 30% del volume di affari.

 

Le lettere i) ed m) intervengono sull’articolo 13 (circostanza attenuante e pagamento del debito tributario) prevedendo:

-          la riduzione sino ad un terzo (anziché sino alla metà) delle pene stabilite per i delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento (lett. i);

-          l’applicabilità del c.d. patteggiamento per i reati previsti dal decreto legislativo solo se ricorrono le circostanze attenuanti (dell’aver estinto il debito prima del dibattimento e dell’aver pagato anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie).

 

La lettera l) novella l'articolo 17 (interruzione della prescrizione) elevando di un terzo i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto legislativo n. 74/2000[12].

 

Infine, con disposizione di chiusura, la norma specifica che le modifiche apportate dal comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 


 

 

Articolo 3, comma 5
(Professioni)

 

 

La norma prevede che, fatto salvo l’esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale dal quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate[13], gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, nonché alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

La disposizione stabilisce quindi che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per recepire i principi elencati nelle successive lettere da a) a g) del medesimo comma 5.

Al riguardo si rammenta che attualmente la regolamentazione degli ordini professionali esistenti è contenuta, prevalentemente, in atti normativi aventi rango legislativo[14]. Poiché la formulazione della disposizione non è tale da attuare un processo di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (e ciò a prescindere dall'ammissibilità di una simile soluzione nella materia qui considerata), ma rinvia a futuri interventi riformatori («Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati...»), sembra doversi ritenere che, in assenza di tali interventi, l’assetto normativo vigente resti immutato.

La normativa in esame appare quindi volta essenzialmente a fissare le linee guida che dovranno informare la futura attività del legislatore statale e regionale, ai quali spetterà la concreta realizzazione sul piano legislativo degli interventi riformatori delineati dal presente comma.

Resta comunque fermo che le previsioni del comma in esame, e in particolare quelle del primo periodo, potranno fin da subito integrare il quadro normativo di riferimento dell'attività amministrativa di competenza degli ordini professionali, limitatamente agli spazi a questa rimessi.

Per quanto concerne poi il termine di dodici mesi, coerentemente con i rilievi testé svolti e con la lettera della previsione in esame, sembra doversi concludere per il suo carattere ordinatorio.

 

Passando ai principi contenuti nelle già citate lettere da a) a g), la lettera a) prescrive che la riforma degli ordinamenti professionali dovrà assicurare che l'accesso alla professione sia libero e che il suo esercizio sia fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, potrà essere consentita soltanto se motivata da ragioni di interesse pubblico e non dovrà produrre una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, sulla sede legale della società professionale.

 

La lettera b) prevede che gli ordinamenti professionali riformati debbano prevedere l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua costituirà un illecito disciplinare e come tale sarà sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.

 

La lettera c) stabilisce quindi che la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione debba conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Per le professioni sanitarie, ai fini della disciplina dell'attività di tirocinio, resta peraltro confermata la normativa vigente.

 

La lettera d) prevede che il compenso spettante al professionista debba essere pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. Sarà peraltro ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe[15]. Il professionista resta comunque tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione del medesimo. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicheranno le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia.

 

In merito si evidenzia che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato il 26 agosto scorso una segnalazione al Governo e alle Camere in vista dei lavori parlamentari per la conversione del decreto legge n. 138, che prende in considerazione anche la disposizione in commento sulle professioni. Secondo l'Antitrust, le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 5 del decreto «appaiono senz'altro apprezzabili laddove prevedono una riforma degli ordini professionali in senso pro-competitivo». Criticità della norma sono, tuttavia, segnalate dall'Antitrust su specifici profili; in particolare, secondo l’Autorità costituisce un passo indietro, rispetto alla norma vigente in base alla quale le tariffe professionali non sono obbligatorie, la previsione che rende le tariffe professionali parametro legale di riferimento per la determinazione del compenso del professionista. Per l'Autorità si tratta di una norma contraddittoria e contraria alla liberalizzazione del mercato dei servizi professionali.

 

La lettera e) dispone che, a tutela del cliente, il professionista sarà tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

 

La lettera f) stabilisce che gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione a livello territoriale di organi (terzi), diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali saranno specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina.

Viene inoltre prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Per le professioni sanitarie resta confermata la normativa vigente.

 

In merito, nella citata segnalazione, l’Autorità garante della concorrenza ha affermato che secondo quanto emerge dal decreto, in assenza di indicazione contraria, i consigli di disciplina dovrebbero essere composti esclusivamente da professionisti appartenenti all’ordine; «tale circostanza sembra depotenziare di molto il carattere innovativo del nuovo organo disciplinare, che continuerebbe a difettare dei requisiti di necessaria terzietà. Per tale ragione, appare opportuno integrare la composizione dei consigli di disciplina, come avviene in altri Paesi, mediante la partecipazione di soggetti esterni».

 

La lettera g) prevede infine che la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera[16]. Le informazioni fornite dovranno essere trasparenti, veritiere, corrette e non dovranno essere equivoche, ingannevoli, o denigratorie.


 

 

Articolo 12
(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

 

 

L'articolo 12 inserisce nel codice penale gli articoli 603-bis e 603-ter.

 

L’art. 603-bis c.p. introduce nell'ordinamento il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro la cui fattispecie è rappresentata dallo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, esercitata «mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori». L'attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento. Per il delitto in esame si prevede la reclusione da 5 a 8 anni, nonché la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato (primo comma).

La stessa norma penale individua (secondo comma) alcune circostanze che costituiscono "indice di sfruttamento" mentre il terzo comma identifica alcune circostanze aggravanti, che comportano un aumento della pena da un terzo alla metà. Si tratta:

§      dell’aver reclutato più di tre lavoratori;

§      dell’aver reclutato minori in età non lavorativa;

§      dell’aver commesso il fatto «esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

 

L’art. 603-ter c.p. reca le pene accessorie sia per il nuovo delitto sia per quello di cui all'art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), per il caso in cui quest'ultimo tipo di sfruttamento abbia ad oggetto prestazioni lavorative.

La disposizione prevede le seguenti pene accessorie:

§      interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;

§      divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti;

§      esclusione per 2 anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea; tale esclusione opera per 5 anni quando il fatto è commesso da soggetto recidivo.

 

Si rammenta, inoltre, che al nuovo delitto di cui all'art. 603-bis si applicano anche le disposizioni di cui al successivo art. 604 del codice penale. In base ad esso, il reato è punibile anche qualora il fatto sia commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi, lo straniero è punibile quando si tratti di delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (come nel caso in esame) e quando vi sia stata richiesta del Ministro della giustizia.

 

 

 

 


 

[1]     L. 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[2]     Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

[3]     Cfr. la circolare di Presidenti delle Camere 20 aprile 2001, "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", n. 3, lettera a).

[4]     Ossia al 29 dicembre 2007.

[5]     Si ricorda, peraltro, che tale disciplina è stata già pesantemente novellata dall’art. 37, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha rivisto, elevandoli, alcuni importi del contributo unificato.

[6]     Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

[7]     Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

[8]     "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Si ricorda che il tentativo di mediazione riveste carattere obbligatorio, e costituisce quindi condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, soltanto rispetto ad alcune specifiche categorie di controversie. Nella scelta di tali controversie, il Governo si è attenuto ai seguenti criteri: a) rapporti destinati a prolungarsi nel tempo o in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, gruppo sociale o area territoriale, per i quali appaiono preferibili soluzioni extragiudiziali che meglio consentono la prosecuzione del rapporto (condominio, locazione, comodato, affitto di azienda, diritti reali, divisione, successioni, patto di famiglia); b) rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali appare più fertile il terreno della composizione giudiziale (responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa); c) tipologie contrattuali che, oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti, conoscono una diffusione di massa (contratti assicurativi, bancari e finanziari).

Le disposizioni in materia di mediazione obbligatoria sono entrate in vigore il 20 marzo 2011. Fanno eccezione le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, che entreranno in vigore il 20 marzo 2012.

[9]     D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito in legge dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

[10]    Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

[11]    Si tratta delle seguenti fattispecie: art. 2, Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; art. 3, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; art. 4, Dichiarazione infedele; art. 5, Omessa dichiarazione; art. 8, Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; art. 10, Occultamento o distruzione di documenti contabili; art. 10-bis. Omesso versamento di ritenute certificate; art. 10-ter, Omesso versamento di IVA; art. 10-quater, Indebita compensazione.

[12]    Si tratta delle seguenti fattispecie: art. 2, Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; art. 3, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; art. 4, Dichiarazione infedele; art. 5, Omessa dichiarazione; art. 8, Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; art. 10, Occultamento o distruzione di documenti contabili.

[13]    L’art. 33, quinto comma, della Costituzione così dispone: «E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale».

[14]    Senza pretesa di esaustività, si elencano qui di seguito atti normativi recanti disciplina di alcuni ordini professionali:

-        Legge 16 febbraio 1913, n. 89, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

-        Legge 24 giugno 1923, n. 1395, Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;

-        R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore;

-        Legge 9 febbraio 1942, n. 194, Disciplina giuridica della professione di attuario;

-        Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti

-        sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia;

-        Legge 3 febbraio 1963, n. 69, Ordinamento della professione di giornalista;

-        Legge 3 febbraio 1963, n. 112, Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;

-        Legge 4 agosto 1965, n. 1103, Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

-        Legge 24 maggio 1967, n. 396, Ordinamento della professione di biologo;

-        Legge 7 gennaio 1976, n. 3, Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

-        Legge 11 gennaio 1979, n. 12, Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;

-        Legge 18 febbraio 1989, n. 56, Ordinamento della professione di psicologo;

-        Legge 23 marzo 1993, n. 84, Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale;

-        Legge 18 gennaio 1994, n. 59, Ordinamento della professione di tecnologo alimentare.

-        Si possono segnalare, inoltre, ulteriori atti di rango legislativo riguardanti disposizioni comuni ai vari ordini, ad esempio:

-        Legge 25 aprile 1938, n. 897, Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi;

-        Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

[15]    Si rammenta che il decreto legge n. 223 del 2006 (c.d. "decreto Bersani") ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. La disposizione in questione ha comunque fatto salve le tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Inoltre, essa ha confermato che il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Essa ha inoltre sostituito il terzo comma dell'art. 2233 c.c. con il seguente comma 2-bis: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali», in tal modo abrogando il divieto del patto di quota-lite.

      Sul tema delle tariffe è recentemente intervenuta anche la Corte di Giustizia europea che, con sentenza riferita alla causa C-565/08, ha respinto il ricorso della Commissione contro l'Italia sull'obbligatorietà del rispetto delle tariffe massime in relazione ai compensi per gli avvocati. Secondo la Corte, infatti, la Commissione "(...) non è riuscita a dimostrare che la normativa in discussione è concepita in modo da pregiudicare l’accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi di cui trattasi. Va rilevato, al riguardo, che la normativa italiana sugli onorari è caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati." I limiti alle tariffe per i compensi degli avvocati erano state già prese in considerazione dalla Corte europea in precedenti occasioni. In particolare nella causa C-35/99, Arduino, la Corte ha dichiarato che le norme del Trattato CE non ostavano a che uno Stato membro adottasse una misura legislativa o regolamentare che approvasse, in base ad un progetto stabilito da un ordinamento professionale di avvocati, una tariffa che fissa minimi e massimi per gli onorari dei membri della professione (si veda punto 25 delle conclusioni dell'Avvocato generale J. Mazak presentate il 6 luglio 2010 1 nella suddetta Causa C-565/08). A simili conclusioni giungeva la sentenza della Corte sulle cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a. Inoltre, la Corte ha reiterato la sua posizione in relazione alla conformità della tariffa italiana con il diritto comunitario della concorrenza nell’ordinanza sulla causa Hospital Consulting e a. (causa C-386/07). Per contro, quanto ad una tariffa italiana obbligatoria per tutti gli spedizionieri doganali, la Corte ha considerato la normativa italiana che impone ad un’organizzazione professionale l’adozione di detta tariffa in contrasto con il diritto comunitario, poiché si tratta di una decisione di associazione di imprese e non di una misura statale (causa C-35/96).

[16]    Si ricorda che l'art. 2 del c.d. decreto Bersani (decreto legge n. 223 del 2006) ha già abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto deve essere verificato dall'ordine.

 

 

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