In tema di
bioetica il dibattito parlamentare si è concentrato
essenzialmente sui temi del consenso informato e delle
dichiarazioni anticipate di trattamento, mediante
l'esame di diverse proposte di legge che sono state
approvate dal Parlamento in prima lettura e sono,
attualmente, all'esame del Senato. Si tratta di temi
fortemente connessi al diritto costituzionale alla
salute ed alle sue implicazioni sulle problematiche del
"fine vita".
informazioni aggiornate a mercoledì, 13 luglio 2011
Il testamento biologico
Sui temi riconducibili alla generale categoria della
bioetica, ed in particolare su quelli concernenti la
fine della vita e il "diritto a morire con dignità", si
è sviluppato, negli ultimi anni nel nostro Paese, un
intenso dibattito dottrinario e giurisprudenziale che
non ha lasciato indifferente il legislatore. Il
dibattito è fondato sul riconoscimento del diritto alla
salute, di cui all’articolo 32 della Costituzione, quale
diritto fondamentale e del principio del consenso
informato quale presupposto di ogni trattamento
sanitario. Peraltro, il principio del consenso informato
viene sancito anche dalla Convenzione di Oviedo -
ratificata dalla legge n. 145 del 28 marzo 2001 -, dal
codice di deontologia medica e da specifiche
disposizioni normative.
Si fa riferimento, da un lato, al ricorso agli
analgesici per alleviare il dolore e, più in generale,
alle cure palliative, dall’altro al rifiuto o alla
sospensione di trattamenti eccezionali, che non hanno
più valore di terapia. Particolari problemi sorgono
inoltre quando il paziente non sia più in grado di
esprimere la propria volontà e di opporsi a determinati
trattamenti.
Nell’ottobre 2008 il Senato ha avviato l’esame,
concluso, in prima lettura, il 26 marzo 2010, del testo
unificato di varie proposte di legge (A.S. 10 ed abb.)
recante disposizioni sul consenso informato e sulle
dichiarazioni anticipate di trattamento. Nel corso del
dibattito parlamentare non sono mancate prese di
posizione varie e contrastanti tra i diversi
schieramenti politici e anche all’interno degli stessi,
frutto di differenti concezioni etiche e giuridiche.
Il provvedimento è stato esaminato, in sede referente,
dalla XII Commissione affari sociali della Camera che ne
ha concluso l'esame, con la votazione del mandato al
relatore, il 1° marzo scorso. L'esame in Commissione del
testo già approvato dal Senato ha visto l'intervento di
molti deputati. Sono state svolte anche audizioni
informali di associazioni ed esperti del settore. Il
lavoro istruttorio della Commissione ha portato
all'approvazione di numerosi emendamenti. L'Assemblea
della Camera ha cocncluso l'esame del provvedimento il
12 luglio scorso e lo ha trasmesso all'altro ramo del
Parlamento.
Il progetto di legge sancisce preliminarmente i principi
della tutela della vita umana e della dignità della
persona, del divieto dell’eutanasia e dell’accanimento
terapeutico, e del consenso informato quale presupposto
di ogni trattamento sanitario. Provvede quindi alla
disciplina, con una norma di carattere generale, del
consenso informato, sempre revocabile e preceduto da una
corretta informazione medica, e delinea le
caratteristiche e i principi essenziali della
dichiarazione anticipata di trattamento. Tale
dichiarazione consiste nella manifestazione di volontà
con cui il dichiarante si esprime, con determinate
formalità, in merito ai trattamenti sanitari in
previsione di un'eventuale futura perdita della propria
capacità di intendere e di volere. Essa, tuttavia, non
può riguardare l’alimentazione e l'idratazione, che
devono essere mantenute fino al terminedella vita, salvo
che non abbiano più alcuna efficacia nel fornire al
paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni
fisiologiche essenziali del corpo. Le dichiarazioni
anticipate hanno una validità di cinque anni e sono
pienamente revocabili, rinnovabili e modificabili. Ne
viene inoltre sancita la non obbligatorietà per il
medico che, tuttavia, qualora non intenda seguire gli
orientamenti espressi dal paziente, è tenuto a sentire
il fiduciario o i familiari e a motivare in modo
approfondito la sua decisione sottoscrivendola.
L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo è
qualificata come livello essenziale di assistenza ed è
assicurata attraverso prestazioni ospedaliere,
residenziali e domiciliari secondo modalità previste da
disposizioni normative e dall'Accordo sancito tra il
Ministro della salute e le regioni e province autonome
sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone
in stato vegetativo e stato di minima coscienza. Vengono
poi disciplinati il ruolo del fiduciario e del medico ed
è infine stabilita l’istituzione di un Registro delle
dichiarazioni anticipate di trattamento in un archivio
unico nazionale informatico.
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Documentazione per l’esame di
Progetti di legge
Consenso informato e dichiarazioni anticipate di
trattamento
AA.C. 2350, 625, 784, 1280, 1597, 1606, 1764-bis, 1840,
1876, 1968-bis, 2038 e 2124
n. 186
2 Luglio 2009
Servizio responsabile:
Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali
( 066760-3266– * st_affarisociali@camera.it
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