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PROPOSTA DI LEGGE C 2350 - ALLEANZA TERAPEUTICA, TESTAMENTO BIOLOGICO, 13 LUGLIO 2011" -mc

 

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In tema di bioetica il dibattito parlamentare si è concentrato essenzialmente sui temi del consenso informato e delle dichiarazioni anticipate di trattamento, mediante l'esame di diverse proposte di legge che sono state approvate dal Parlamento in prima lettura e sono, attualmente, all'esame del Senato. Si tratta di temi fortemente connessi al diritto costituzionale alla salute ed alle sue implicazioni sulle problematiche del "fine vita". 

informazioni aggiornate a mercoledì, 13 luglio 2011 

Il testamento biologico
Sui temi riconducibili alla generale categoria della bioetica, ed in particolare su quelli concernenti la fine della vita e il "diritto a morire con dignità", si è sviluppato, negli ultimi anni nel nostro Paese, un intenso dibattito dottrinario e giurisprudenziale che non ha lasciato indifferente il legislatore. Il dibattito è fondato sul riconoscimento del diritto alla salute, di cui all’articolo 32 della Costituzione, quale diritto fondamentale e del principio del consenso informato quale presupposto di ogni trattamento sanitario. Peraltro, il principio del consenso informato viene sancito anche dalla Convenzione di Oviedo - ratificata dalla legge n. 145 del 28 marzo 2001 -, dal codice di deontologia medica e da specifiche disposizioni normative.

Si fa riferimento, da un lato, al ricorso agli analgesici per alleviare il dolore e, più in generale, alle cure palliative, dall’altro al rifiuto o alla sospensione di trattamenti eccezionali, che non hanno più valore di terapia. Particolari problemi sorgono inoltre quando il paziente non sia più in grado di esprimere la propria volontà e di opporsi a determinati trattamenti.

Nell’ottobre 2008 il Senato ha avviato l’esame, concluso, in prima lettura, il 26 marzo 2010, del testo unificato di varie proposte di legge (A.S. 10 ed abb.) recante disposizioni sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Nel corso del dibattito parlamentare non sono mancate prese di posizione varie e contrastanti tra i diversi schieramenti politici e anche all’interno degli stessi, frutto di differenti concezioni etiche e giuridiche.

Il provvedimento è stato esaminato, in sede referente, dalla XII Commissione affari sociali della Camera che ne ha concluso l'esame, con la votazione del mandato al relatore, il 1° marzo scorso. L'esame in Commissione del testo già approvato dal Senato ha visto l'intervento di molti deputati. Sono state svolte anche audizioni informali di associazioni ed esperti del settore. Il lavoro istruttorio della Commissione ha portato all'approvazione di numerosi emendamenti. L'Assemblea della Camera ha cocncluso l'esame del provvedimento il 12 luglio scorso e lo ha trasmesso all'altro ramo del Parlamento.

Il progetto di legge sancisce preliminarmente i principi della tutela della vita umana e della dignità della persona, del divieto dell’eutanasia e dell’accanimento terapeutico, e del consenso informato quale presupposto di ogni trattamento sanitario. Provvede quindi alla disciplina, con una norma di carattere generale, del consenso informato, sempre revocabile e preceduto da una corretta informazione medica, e delinea le caratteristiche e i principi essenziali della dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione consiste nella manifestazione di volontà con cui il dichiarante si esprime, con determinate formalità, in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Essa, tuttavia, non può riguardare l’alimentazione e l'idratazione, che devono essere mantenute fino al terminedella vita, salvo che non abbiano più alcuna efficacia nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Le dichiarazioni anticipate hanno una validità di cinque anni e sono pienamente revocabili, rinnovabili e modificabili. Ne viene inoltre sancita la non obbligatorietà per il medico che, tuttavia, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari e a motivare in modo approfondito la sua decisione sottoscrivendola.

L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo è qualificata come livello essenziale di assistenza ed è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo modalità previste da disposizioni normative e dall'Accordo sancito tra il Ministro della salute e le regioni e province autonome sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. Vengono poi disciplinati il ruolo del fiduciario e del medico ed è infine stabilita l’istituzione di un Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento in un archivio unico nazionale informatico.

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA




Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento

AA.C. 2350, 625, 784, 1280, 1597, 1606, 1764-bis, 1840, 1876, 1968-bis, 2038 e 2124
n. 186

2 Luglio 2009


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