IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega
al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della
Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma
2, 11 e 12,
con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i
principi ed i
criteri direttivi generali cui devono essere
informati i decreti
legislativi di attuazione della delega, nonche'
quelli specifici
concernenti il finanziamento delle funzioni di
comuni, province e
citta' metropolitane ed il coordinamento e l'autonomia
di entrata e
di spesa degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, recante
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale»;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 4, del
citato decreto
legislativo n. 23 del 2011, il quale attribuisce
ai comuni una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, la cui
percentuale deve essere fissata, nel rispetto dei
saldi di finanza
pubblica, in misura finanziariamente
equivalente alla
compartecipazione del due per cento al gettito
dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche;
Rilevato che il predetto articolo 2, comma 4, assume a
riferimento,
ai fini dell'attribuzione ai singoli comuni della
compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto, il territorio su
cui si e'
determinato il consumo che ha dato luogo al
prelievo e dispone,
inoltre, che l'assegnazione di tale compartecipazione,
in sede di
prima applicazione ed in attesa della determinazione
del gettito
dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per comune,
avvenga sulla
base del gettito della citata imposta per provincia,
suddiviso per il
numero degli abitanti di ciascun comune;
Visto, altresi', l'articolo 14, comma 10, dello
stesso decreto
legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede, tra
l'altro, che, fino
a quando non sono disponibili le informazioni
necessarie per
assicurare l'assegnazione della compartecipazione
all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per
provincia, tale
assegnazione avviene, in sede di prima applicazione,
sulla base del
gettito della medesima imposta sul valore aggiunto
distinto per
regione, suddiviso per il numero degli abitanti di
ciascun comune;
Considerato che l'importo finanziariamente
equivalente alla
compartecipazione del due per cento al gettito
dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, determinato sulla base
dei pertinenti
articoli del capitolo 1023 dello stato di previsione
dell'entrata,
rientranti nell'ambito dell'unita' previsionale
relativa al gettito
derivante dall'attivita' ordinaria di gestione, e'
pari a 2.889
milioni di euro;
Considerato, altresi', che il gettito
dell'imposta sul valore
aggiunto, determinato in base alle previsioni iscritte
sul capitolo
1203 dello stato di previsione dell'entrata per
l'anno finanziario
2011, risultanti dalla relativa tabella allegata
al decreto 21
dicembre 2010, recante «Ripartizioni in capitoli delle
Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per
l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013»,
pubblicato nel
supplemento ordinario n. 288 della Gazzetta Ufficiale
29 dicembre
2010, n. 303, al netto delle somme riscosse a mezzo
ruoli, della
quota spettante all'Unione europea a titolo di
risorse proprie,
nonche' di quella riconosciuta alle regioni a statuto
speciale, e'
pari a 111.989 milioni di euro;
Rilevato, pertanto, che la percentuale della
compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni
delle regioni a
statuto ordinario, finanziariamente
equivalente alla
compartecipazione del due per cento al gettito
dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, e' pari al 2,58 per cento
del suddetto
gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo
all'anno 2011;
Ritenuto, in sede di prima applicazione, di
dover provvedere
all'assegnazione della predetta compartecipazione ai
singoli comuni
ripartendo il gettito dell'imposta sul valore aggiunto
per ciascuna
regione, utilizzando i dati risultanti dal
quadro VT della
dichiarazione IVA relativa all'anno 2008, in quanto
ultimo anno
disponibile e statisticamente elaborato, e procedendo
alla successiva
suddivisione, sulla base dei dati ISTAT, per il
numero della
popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre
2009;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza
unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nella
riunione del 31 maggio 2011;
Decreta:
Art. 1
Aliquota di compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto
spettante ai comuni delle regioni a statuto
ordinario
1. Per l'anno 2011, l'aliquota di compartecipazione
all'imposta sul
valore aggiunto, di cui all'articolo 2, comma 4,
del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, spettante ai comuni
delle regioni a
statuto ordinario, e' determinata in misura pari al
2,58 per cento
del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo
all'anno 2011,
calcolato al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli,
della quota
spettante all'Unione europea a titolo di risorse
proprie nonche'
della compartecipazione alla medesima imposta
riconosciuta alle
regioni a statuto speciale, in quanto
finanziariamente equivalente
alla compartecipazione del due per cento al gettito
dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
Art. 2
Assegnazione ai comuni della compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto
1. In sede di prima applicazione, l'assegnazione ai comuni della
compartecipazione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, avviene in base alla ripartizione
dell'imposta sul valore aggiunto per ciascuna regione, come
risultante dall'elaborazione dei dati riportati nel quadro VT della
dichiarazione IVA relativa all'anno 2008, suddiviso, sulla base dei
dati ISTAT, per il numero della popolazione residente in ciascun
comune al 31 dicembre 2009.
2. In attuazione della disposizione di cui al comma 1, ai singoli
comuni delle regioni a statuto ordinario e' attribuita, per l'anno
2011, la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto nella
misura indicata nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2011
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 15, foglio n. 246
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