della Commissione del 27
settembre 2011 che impone condizioni speciali per
l'importazione di alimenti per animali e prodotti
alimentari originari del Giappone o da esso provenienti,
a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di
Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E.
L252 del 28.9.2011)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N.
961/2011 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2011
che impone condizioni speciali per
l'importazione di alimenti per animali e prodotti
alimentari originari del Giappone o da esso provenienti,
a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di
Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in
particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),
punto ii),
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 53 del regolamento
(CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a
tutela della salute pubblica, della salute degli animali
e dell'ambiente, appropriate misure urgenti a livello
dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un
paese terzo qualora il rischio non possa essere
adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai
singoli Stati membri.
(2) Dopo l'incidente verificatosi
alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la
Commissione è stata informata che i livelli di
radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte
e spinaci, originari del Giappone superavano i livelli
di azione negli alimenti applicabili in Giappone. Questa
contaminazione può costituire una minaccia per la salute
pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è
stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n.
297/2011 della Commissione che impone condizioni
speciali per l'importazione di alimenti per animali e
prodotti alimentari originari del Giappone o da esso
provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale
nucleare di Fukushima ( 2 ).
(3) Il regolamento (UE) n. 297/2011
è stato a più riprese modificato per tener conto degli
sviluppi della situazione. Le modifiche hanno riguardato
l'adozione di livelli massimi di radioattività da
applicare agli alimenti per animali e ai prodotti
alimentari originari del Giappone, l'aggiunta di
prefetture alla zona alla quale si applicano restrizioni
una volta constatati in tali prefetture livelli di
contaminazione superiori ai livelli massimi, e infine
l'eliminazione dalla zona soggetta a restrizioni delle
prefetture per le quali un ampio monitoraggio ha
dimostrato che esse non erano colpite in misura
significativa dalla contaminazione radioattiva.
(4) A metà luglio 2011 la
Commissione è stata informata dalle autorità giapponesi
che livelli elevati di cesio erano stati rilevati nelle
carni di bovini allevati in varie prefetture del
Giappone. Dato che per motivi di salute pubblica e degli
animali diversi dalla radioattività l'importazione
nell'UE di carni bovine giapponesi non è consentita,
questi rilevamenti non incidono sul consumatore europeo.
Sempre di recente sono stati riscontrati livelli di
radioattività superiori a quelli massimi in nuovi
prodotti alimentari. Questi dati e il fatto che
nuove/altre colture agricole/orticole vengono coltivate
e raccolte nella zona contaminata dimostrano
l'opportunità di mantenere in vigore le attuali misure
dopo il 30 settembre 2011. È quindi opportuno continuare
ad applicare l'attuale regolamento fino al 31 dicembre
2011, invece che fino al 30 settembre 2011 come
originariamente previsto. Viene mantenuto il principio
di un riesame mensile dell'attuazione del regolamento.
(5) Dato che il regolamento (UE) n.
297/2011 è stato ripetutamente modificato in un breve
lasso di tempo, è opportuno sostituire il regolamento
(UE) n. 297/2011 con un nuovo regolamento.
(6) Le misure di cui al presente
regolamento risultano conformi al parere del comitato
permanente per la catena alimentare e la salute degli
animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica
agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai
sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento
(Euratom) n. 3954/87 ( 3 ) originari del Giappone o da
esso provenienti, ad esclusione dei prodotti che hanno
lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011 e dei
prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima
dell'11 marzo 2011.
Articolo 2
Attestazione
1. Tutte le partite dei prodotti di
cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni
stabilite nel presente regolamento.IT L 252/10 Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea 28.9.2011
( 1 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag.
1.
( 2 ) GU L 80 del 26.3.2011, pag.
5.
( 3 ) GU L 371 del 30.12.1987, pag.
11.
2. Le partite dei prodotti di cui
all'articolo 1, che non rientrano nel campo di
applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del
18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli veterinari per i
prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità ( 1 ), sono immesse
nell'Unione attraverso un punto di entrata designato ai
sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE)
n. 669/2009 della Commissione (di seguito ″punto di
entrata designato ″) ( 2 ).
3. Le partite dei prodotti di cui
all'articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione
attestante:
a) che il prodotto è stato raccolto
e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011, oppure
b) che il prodotto è originario di
e proveniente da una prefettura diversa da quelle di
Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano,
Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka,
oppure
c) che il prodotto è proveniente
dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi,
Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba,
Kanagawa e Shizuoka, ma non è originario di una di tali
prefetture e non è stato esposto a radioattività durante
il transito, oppure
d) che il prodotto, ove esso sia
originario delle prefetture di Fukushima, Gunma,
Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama,
Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, non contiene livelli
dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137
superiori ai livelli massimi di cui all'allegato II del
presente regolamento.
4. Il paragrafo 3, lettera d), si
applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle
acque costiere delle prefetture ivi elencate,
indipendentemente dal loro luogo di sbarco.
5. La dichiarazione di cui al
paragrafo 3 è redatta conformemente al modello contenuto
nell'allegato I ed è firmata da un rappresentante
autorizzato dell'autorità competente del Giappone. Per i
prodotti di cui al paragrafo 3, lettera d), la
dichiarazione è accompagnata da un rapporto di analisi
contenente i risultati del campionamento e dell'analisi.
Articolo 3
Identificazione
Ogni partita dei prodotti di cui
all'articolo 1 è contraddistinta da un codice che è
riportato nella dichiarazione di cui all'articolo 2,
paragrafo 3, nel rapporto di analisi di cui all'articolo
2, paragrafo 5, nel certificato sanitario e nei
documenti commerciali che accompagnano la partita.
Articolo 4
Notifica preventiva
Gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti
notificano preventivamente l'arrivo di ogni partita dei
prodotti di cui all'articolo 1 alle autorità competenti
del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata
designato, almeno due giorni lavorativi prima
dell'arrivo fisico della partita.
Articolo 5
Controlli ufficiali
1. Le autorità competenti del posto
d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato
effettuano:
a) controlli documentali e di
identità su tutte le partite dei prodotti di cui
all'articolo 1, e
b) controlli fisici, comprese
analisi di laboratorio, sulla presenza di iodio 131,
cesio 134 e cesio 137 su almeno:
— il 10% delle partite dei prodotti
di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e
— il 20% delle partite dei prodotti
di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c).
2. Le partite sono tenute sotto
controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni
lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati
delle analisi di laboratorio.
3. L'immissione in libera pratica
delle partite è subordinata alla presentazione alle
autorità doganali, da parte dell'operatore del settore
alimentare e dei mangimi o di un suo rappresentante,
della dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3,
debitamente vidimata dall'autorità competente del posto
d'ispezione frontaliero o del punto di entrata
designato. La dichiarazione attesta che sono stati
effettuati i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 e
che i controlli fisici eventualmente eseguiti hanno dato
risultati favorevoli.
Articolo 6
Spese
Tutte le spese derivanti dai
controlli ufficiali di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e
2, e le eventuali misure adottate in caso di non
conformità sono a carico dell'operatore del settore
alimentare e dei mangimi.IT 28.9.2011 Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 252/11
( 1 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag.
9.
( 2 ) GU L 194 del 25.7.2009, pag.
11.
Articolo 7
Prodotti non conformi
Non sono immessi sul mercato gli
alimenti per animali e i prodotti alimentari, originari
del Giappone o da esso provenienti, non conformi ai
livelli massimi di cui all'allegato II. Tali alimenti
per animali e prodotti alimentari non conformi sono
eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese
di origine.
Articolo 8
Relazioni
Gli Stati membri informano
mensilmente la Commissione in merito a tutti i risultati
delle analisi attraverso il sistema di allarme rapido
per gli alimenti e i mangimi (RASFF) e il sistema per
uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza
radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea.
Articolo 9
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 297/2011 è
abrogato.
I riferimenti al regolamento
abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Article10
Entrata in vigore e periodo di
applicazione
Il presente regolamento entra in
vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere
dall'entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2011. Il
regolamento è oggetto di un riesame mensile che tiene
conto degli sviluppi della situazione della
contaminazione.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre
2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSOIT L 252/12
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.9.2011
ALLEGATO I
IT 28.9.2011 Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 252/13
IT L 252/14 Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea 28.9.2011
ALLEGATO II
Livelli massimi per i prodotti
alimentari ( 1 ) (Bq/kg)
Alimenti per lattanti e bambini e
per la prima infanzia
Latte e prodotti lattiero-caseari
Altri prodotti alimentari, esclusi
quelli liquidi
Prodotti alimentari liquidi
Somma degli isotopi dello stronzio,
in particolare Sr-90
75
125
750
125
Somma degli isotopi dello iodio, in
particolare I-131
100 ( 1 )
300 ( 1 )
2 000
300 ( 1 )
Somma degli isotopi del plutonio e
di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa,
in particolare Pu-239 e Am-241
1
1 ( 1 )
10 ( 1 )
1 ( 1 )
Somma di tutti gli altri nuclidi il
cui tempo di dimezzamento supera i 10 (dieci) giorni, in
particolare Cs-134 e Cs-137, eccetto C-14 e H-3
200 ( 1 )
200 ( 1 )
500 ( 1 )
200 ( 1 )
( 1 ) Per garantire la coerenza con
i livelli di azione attualmente applicati in Giappone,
questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i
valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del
Consiglio.
Livelli massimi per gli alimenti
per animali ( 2 ) (Bq/kg)
Alimenti per animali
Somma di Cs-134 e Cs-137
500 ( 1 )
Somma degli isotopi dello iodio, in
particolare I-131
2 000 ( 2 )
( 1 ) Per garantire la coerenza con
i livelli di azione attualmente applicati in Giappone,
questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore
di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della
Commissione. ( 2 ) Il valore è fissato a titolo
provvisorio e coincide con quello previsto per i
prodotti alimentari in attesa di una valutazione dei
fattori di trasferimento dello iodio dagli alimenti per
animali ai prodotti alimentari.
IT 28.9.2011 Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 252/15
( 1 ) Il livello applicabile ai
prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base
del prodotto ricostituito pronto al consumo.
( 2 ) Livello massimo relativo a un
mangime con un tasso di umidità del 12%. |