L'Assemblea della Camera ha
iniziato nel luglio del 2010 l'esame del disegno di
legge in materia di intercettazioni, già approvato dalla
Camera e modificato dal Senato; il provvedimento
interviene in particolare sui limiti di ammissibilità,
sui presupposti per l'autorizzazione delle
intercettazioni e sulla loro durata, sui limiti alla
loro pubblicazione e sulle sanzioni per la violazione di
tali limiti. Il seguito dell'esame è previsto a
partire dalla seduta del 5 ottobre 2011, con la
votazione delle questioni pregiudiziali presentate.
informazioni aggiornate a
venerdì, 30 settembre 2011
La Commissione giustizia della
Camera ha modificato il testo trasmesso dal Senato del
disegno di legge in materia di intercettazioni
telefoniche, telematiche e ambientali (A.C. 1415-C).
La discussione generale del
provvedimento si è svolta in Assemblea il 30 luglio
2010. Nel corso della discussione sono state presentate
alcune questioni pregiudiziali che saranno esaminate a
partire dalla seduta del 5 ottobre 2011.
Limiti di ammissibilità e
presupposti del provvedimento
La competenza a disporre le
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, che
attualmente appartiene al GIP, è attribuita al Tribunale
distrettuale in composizione collegiale; a seguito di
modifiche apportate dalla Commissione in sede referente,
spetta invece al GIP (anziché al PM) l'autorizzazione
all'acquisizione dei tabulati telefonici.
L'ammissibilità delle
intercettazioni viene estesa anche ai procedimenti per
il reato di stalking.
Così come nella normativa vigente,
il giudice può disporre le intercettazioni in presenza
di gravi indizi di reato e quando le operazioni sono
assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione
delle indagini; al fine di rendere possibile l’uso di
tale strumento di indagine nei procedimenti contro
ignoti, il testo della Commissione prevede che le
intercettazioni possano essere disposte anche su utenze
in uso a soggetti diversi dagli indagati, quando
sussistono concreti elementi per ritenere che tali
utenze siano utilizzate per conversazioni o
comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede.
Il testo della Commissione
interviene anche sulla disciplina delle intercettazioni
tra presenti (cd. «intercettazioni ambientali»),
ampliando le ipotesi nelle quali si può procedere a tali
operazioni in assenza del presupposto del fondato motivo
di ritenere che nel luogo ove sono disposte si stia
svolgendo l’attività criminosa.
Il provvedimento delinea, infine,
un "doppio binario", introducendo una disciplina
differenziata dei presupposti per i reati di mafia e
terrorismo (ai quali il testo della Commissione aggiunge
ulteriori reati di particolare pericolosità sociale);
per i procedimenti relativi a tali reati,
l'autorizzazione a disporre le intercettazioni è data se
vi sono sufficienti indizi di reato e le intercettazioni
tra presenti (cd. «intercettazioni ambientali») possono
essere disposte a prescindere dal presupposto di ordine
generale sopra richiamato.
La durata delle operazioni di
intercettazione
Il testo della Commissione, come il
testo del Senato, prevede un periodo massimo di durata
delle operazioni di intercettazione di trenta giorni,
con tre possibili successive proroghe per periodi di
quindici giorni (fino quindi a un limite massimo di 75
giorni), qualora permangano i presupposti per disporre
le intercettazioni. Scaduto tale termine, è attribuita
al PM la facoltà di richiedere proroghe ulteriori per
periodi di 15 giorni, qualora le intercettazioni possano
consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per
l'accertamento del reato per cui si procede (il testo
del Senato prevedeva invece proroghe successive per
periodi di non oltre tre giorni, con decreto del PM
eventualmente reiterabile, da trasmettere al tribunale
per la convalida).
Per i delitti di particolare
allarme sociale la durata massima delle operazioni è
aumentata a quaranta giorni e può essere prorogata per
periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i
presupposti per disporre le operazioni.
I divieti di pubblicazione e le
relative sanzioni
Il testo del Senato prevedeva un
divieto assoluto di pubblicazione, anche parziale, per
riassunto o nel contenuto, delle intercettazioni e dei
dati riguardanti il traffico telefonico o telematico
sino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero
al termine dell'udienza preliminare. Il testo della
Commissione - a seguito dell'approvazione di un
emendamento del Governo - prevede che l’obbligo del
segreto operi fino alla conclusione della “udienza
stralcio”; tale udienza, da fissarsi entro 45 giorni
dalla trasmissione degli atti dal PM al tribunale, è
finalizzata all’acquisizione delle conversazioni che non
appaiono manifestamente irrilevanti e allo stralcio
delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata
l’utilizzazione.
In ogni caso, è vietata la
pubblicazione delle intercettazioni di cui sia stata
ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze
e persone estranee alle indagini.
Il provvedimento introduce inoltre
il divieto di pubblicazione e di diffusione dei
nominativi e dell'immagine dei magistrati per
procedimenti loro affidati, salvo che, ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca, la
rappresentazione dell'avvenimento non possa essere
separata dall'immagine del magistrato ovvero nei casi in
cui il giudice abbia autorizzato le riprese audiovisive
dei dibattimenti.
La violazione dei divieti di
pubblicazione dà luogo a responsabilità penale e
disciplinare.
Con riferimento ai profili penali,
il provvedimento:
prevede la reclusione da sei
mesi a tre anni per la pubblicazione di intercettazioni
di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti
fatti, circostanze e persone estranee alle indagini;
aumenta la pena per il reato di
pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento
penale (con un’aggravante se la pubblicazione riguarda
intercettazioni) e reca un'analoga sanzione per la
violazione del divieto di pubblicazione dei nominativi e
dell’immagine dei magistrati.
Con riferimento ai profili
disciplinari, il disegno di legge prevede la sospensione
cautelare dal servizio o dall'esercizio della
professione fino a tre mesi; la sospensione è disposta
da parte dell’organo titolare del potere disciplinare.
Il testo della Commissione, infine,
interviene sulla disciplina della responsabilità
dell'editore conseguente alla violazione dei divieti di
pubblicazione, in particolare circoscrivendo tale
responsabilità, nel caso di pubblicazione arbitraria di
atti di un procedimento penale, alle ipotesi di
pubblicazione di intercettazioni ritenute irrilevanti
dal PM o dal giudice e inserite nell'archivio riservato
istituito dal disegno di legge.
Le ulteriori disposizioni
sanzionatorie
Il provvedimento introduce le
seguenti due nuove fattispecie di reato:
il reato di omesso controllo
per impedire che altri soggetti indebitamente prendano
conoscenza delle intercettazioni; tale reato, punito con
l'ammenda, è applicabile ai procuratori generali e ai
procuratori della repubblica cui sono attribuiti poteri
di vigilanza e controllo, nonché al funzionario
responsabile del servizio;
il reato di riprese e
registrazioni fraudolente, punito con la reclusione fino
a tre anni, consistente nella condotta di chi
fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di
comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o
comunque effettuate in sua presenza, e ne fa uso senza
il consenso degli interessati.
Astensione del giudice e
sostituzione del PM
Il provvedimento aggiunge ai casi
di astensione obbligatoria del giudice quello in cui lo
stesso abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni
relative al procedimento affidatogli; nel medesimo caso,
prevede la sostituzione del P.M., contemplata anche
nell’ipotesi in cui nei confronti del PM sia stata
esercitata l'azione penale per il reato di illecita
rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale
in relazione al procedimento assegnatogli. |