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L'Assemblea della Camera ha iniziato nel luglio del 2010 l'esame del disegno di legge in materia di intercettazioni, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato; il provvedimento interviene in particolare sui limiti di ammissibilità, sui presupposti per l'autorizzazione delle intercettazioni e sulla loro durata, sui limiti alla loro pubblicazione e sulle sanzioni per la violazione di tali limiti.   Il seguito dell'esame è previsto a partire dalla seduta del 5 ottobre 2011, con la votazione delle questioni pregiudiziali presentate.

informazioni aggiornate a venerdì, 30 settembre 2011

 

   

 

La Commissione giustizia della Camera ha modificato il testo trasmesso dal Senato del disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (A.C. 1415-C).

 

La discussione generale del provvedimento si è svolta in Assemblea il 30 luglio 2010. Nel corso della discussione sono state presentate alcune questioni pregiudiziali che saranno esaminate a partire dalla seduta del 5 ottobre 2011.

Limiti di ammissibilità e presupposti del provvedimento

 

La competenza a disporre le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, che attualmente appartiene al GIP, è attribuita al Tribunale distrettuale in composizione collegiale; a seguito di modifiche apportate dalla Commissione in sede referente, spetta invece al GIP (anziché al PM) l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici.

 

L'ammissibilità delle intercettazioni viene estesa anche ai procedimenti per il reato di stalking.

 

Così come nella normativa vigente, il giudice può disporre le intercettazioni in presenza di gravi indizi di reato e  quando le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini; al fine di rendere possibile l’uso di tale strumento di indagine nei procedimenti contro ignoti, il  testo della Commissione prevede che le intercettazioni possano essere disposte anche su utenze in uso a soggetti diversi dagli indagati, quando sussistono concreti elementi per ritenere che tali utenze siano utilizzate per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede.

 

Il testo della Commissione interviene anche sulla disciplina delle intercettazioni tra presenti (cd. «intercettazioni ambientali»), ampliando le ipotesi nelle quali si può procedere a tali operazioni in assenza del presupposto del fondato motivo di ritenere che nel luogo ove sono disposte si stia svolgendo l’attività criminosa.

 

Il provvedimento delinea, infine, un "doppio binario", introducendo una disciplina differenziata dei presupposti per i reati di mafia e terrorismo (ai quali il testo della Commissione aggiunge ulteriori reati di particolare pericolosità sociale); per i procedimenti relativi a tali reati, l'autorizzazione a disporre le intercettazioni è data se vi sono sufficienti indizi di reato e le intercettazioni tra presenti (cd. «intercettazioni ambientali») possono essere disposte a prescindere dal presupposto di ordine generale sopra richiamato.

La durata delle operazioni di intercettazione

 

Il testo della Commissione, come il testo del Senato, prevede un periodo massimo di durata delle operazioni di intercettazione di trenta giorni, con tre possibili successive proroghe per periodi di quindici giorni (fino quindi a un limite massimo di 75 giorni), qualora permangano i presupposti per disporre le intercettazioni. Scaduto tale termine, è attribuita al PM la facoltà di richiedere proroghe ulteriori per periodi di 15 giorni, qualora le intercettazioni possano consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede (il testo del Senato prevedeva invece proroghe successive per periodi di non oltre tre giorni, con decreto del PM eventualmente reiterabile, da trasmettere al tribunale per la convalida).

 

Per i delitti di particolare allarme sociale la durata massima delle operazioni è aumentata a quaranta giorni e può essere prorogata per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti per disporre le operazioni.

I divieti di pubblicazione e le relative sanzioni

 

Il testo del Senato prevedeva un divieto assoluto di pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle intercettazioni e dei dati riguardanti il traffico telefonico o telematico sino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero al termine dell'udienza preliminare. Il testo della Commissione - a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo - prevede che  l’obbligo del segreto operi fino alla conclusione della “udienza stralcio”; tale udienza, da fissarsi entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti dal PM al tribunale, è finalizzata all’acquisizione delle conversazioni che non appaiono manifestamente irrilevanti e allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione.

 

In ogni caso, è vietata la pubblicazione delle intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini.

 

Il provvedimento introduce inoltre il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati per procedimenti loro affidati, salvo che, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato ovvero nei casi in cui il giudice abbia autorizzato le riprese audiovisive dei dibattimenti.

 

La violazione dei divieti di pubblicazione dà luogo a responsabilità penale e disciplinare.

 

Con riferimento ai profili penali, il provvedimento:

 

    prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per la pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini;

    aumenta la pena per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (con un’aggravante se la pubblicazione riguarda intercettazioni) e reca un'analoga sanzione per la violazione del divieto di pubblicazione dei nominativi e dell’immagine dei magistrati.

 

Con riferimento ai profili disciplinari, il disegno di legge prevede la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi; la sospensione è disposta da parte dell’organo titolare del potere disciplinare.

 

Il testo della Commissione, infine, interviene sulla disciplina della responsabilità dell'editore conseguente alla violazione dei divieti di pubblicazione, in particolare circoscrivendo tale responsabilità, nel caso di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, alle ipotesi di pubblicazione di intercettazioni ritenute irrilevanti dal PM o dal giudice e inserite nell'archivio riservato istituito dal disegno di legge.

Le ulteriori disposizioni sanzionatorie

 

Il provvedimento introduce le seguenti due nuove fattispecie di reato:

 

    il reato di omesso controllo per impedire che altri soggetti indebitamente prendano conoscenza delle intercettazioni; tale reato, punito con l'ammenda, è applicabile ai procuratori generali e ai procuratori della repubblica cui sono attribuiti poteri di vigilanza e controllo, nonché al funzionario responsabile del servizio;

    il reato di riprese e registrazioni fraudolente, punito con la reclusione fino a tre anni, consistente nella condotta di chi fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, e ne fa uso senza il consenso degli interessati.

 

Astensione del giudice e sostituzione del PM

 

Il provvedimento aggiunge ai casi di astensione obbligatoria del giudice quello in cui lo stesso abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli; nel medesimo caso, prevede la sostituzione del P.M., contemplata anche nell’ipotesi in cui nei confronti del PM sia stata esercitata l'azione penale per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale in relazione al procedimento assegnatogli.

 

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