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Regolamento recante modifiche ed integrazioni
delle norme sullo svolgimento del concorso a
procuratore dello Stato. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, recante approvazione del T.U.
delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612,
recante approvazione del regolamento per la
esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato;
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, concernente
regolamento recante il limite di eta' per la
partecipazione al concorso per procuratore dello
Stato;
Considerata l'esigenza di ottenere per l'accesso
alla qualifica di procuratore dello Stato,
procedure concorsuali piu' spedite ed
effettivamente gestibili;
Considerate, inoltre, la natura del servizio
richiesto ai procuratori dello Stato e le
oggettive necessita' dell'Avvocatura dello
Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 21 aprile 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio
2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. L'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. L'esame per l'accesso alla
qualifica di procuratore dello Stato consta di
tre prove scritte e di una prova orale.
2. Le prove scritte hanno luogo nella provincia
di Roma e consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico
di diritto privato e/o di diritto processuale
civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico
di diritto penale e/o di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico
di diritto amministrativo sostanziale e/o
processuale.
3. La prova orale ha luogo a Roma e concerne,
oltre alle materie indicate nel comma 2, il
diritto costituzionale, il diritto
internazionale privato, il diritto comunitario,
il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed
elementi di informatica giuridica.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al
Presidente
della Repubblica, tra l'altro, il potere di
promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri),
e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei
decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi
quelli relativi a materie riservate alla
competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre
che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate
dalla legge.».
- Il testo dell'art. 62 del regio decreto 30
ottobre
1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico
delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura
dello Stato), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12
dicembre 1933, n. 286, e' il seguente:
«Art. 62. - Con decreto reale, su proposta del
Capo del
Governo, di concerto col Ministro per le
finanze, saranno
emanate le norme occorrenti per l'attuazione del
presente
testo unico.».
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612
(Approvazione del regolamento per la esecuzione
del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato),
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n.
286.
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15
maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di
decisione e di controllo), e' il seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di
dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande
di
ammissione agli impieghi). - (Omissis).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta',
salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del
servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri
13 aprile 2000, n. 141 (Regolamento recante il
limite di
eta' per la partecipazione al concorso per
procuratore
dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5
giugno 2000, n. 129.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al citato regio decreto n.
1612 del
1933, si veda nelle note alle premesse.
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Art. 2
1. Gli articoli 16 e 17 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1612, sono sostituiti dai
seguenti:
«Art. 16. - 1. La commissione giudicatrice di
concorsi a posti di procuratore dello Stato e'
composta da un avvocato dello Stato alla quarta
classe di stipendio, con funzioni di Presidente,
da due avvocati dello Stato a classe di
stipendio non inferiore alla terza, nonche' da
un magistrato di Corte d'appello, designato dal
presidente della Corte di appello di Roma, e da
un avvocato o da un professore ordinario,
designati rispettivamente dal presidente del
Consiglio nazionale forense tra gli avvocati
iscritti all'albo da almeno dieci anni, e dal
rettore di una universita' statale tra i
professori di ruolo in discipline giuridiche.
Trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle
designazioni senza che esse siano pervenute,
anche i componenti estranei all'Avvocatura dello
Stato sono scelti dall'avvocato generale dello
Stato.
2. Le funzioni di segretario della commissione
giudicatrice sono espletate da un avvocato dello
Stato alla prima classe di stipendio o da un
procuratore dello Stato.
3. I componenti della commissione e il
segretario sono nominati dall'avvocato generale
dello Stato.
Art. 17. - 1. Tenuto conto del numero di domande
di partecipazione al concorso, l'avvocato
generale puo' disporre con proprio provvedimento
che una delle prove abbia luogo anticipatamente
rispetto alle rimanenti, individuando la data in
cui essa sara' tenuta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si provvede
alla contestuale nomina di due distinte
commissioni nella composizione indicata
all'articolo 16. La prima commissione procede
all'espletamento di tutti gli incombenti
relativi alla prova effettuata anticipatamente
rispetto alle altre, compresa l'individuazione
della relativa materia.
3. La seconda commissione procede
all'espletamento di tutti gli incombenti
relativi alle rimanenti prove scritte e alla
prova orale.». |
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Art. 3
1. Al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e
successive modificazioni, dopo il terzo comma
dell'articolo 18, sono inseriti i seguenti:
«Nell'ipotesi di cui al comma 1, dell'articolo
17, la Commissione, nel giorno stabilito per
l'espletamento della prova da svolgersi
anticipatamente, procede preliminarmente alla
individuazione della materia su cui vertera' la
prova mediante sorteggio tra le categorie di
prove scritte di cui all'articolo 13, comma 2,
lettere a), b) e c).
A tale fine, la commissione predispone tre
distinte buste perfettamente uguali, che sono
dal presidente chiuse e suggellate, ciascuna
contenente l'indicazione di una di tali prove.
Dopo aver proceduto all'appello dei concorrenti,
all'estrazione si procede con le modalita' di
cui al terzo comma. Si applica la disposizione
del terzo periodo del terzo comma.
Di seguito, si procede agli adempimenti relativi
al sorteggio dei temi della prova prescelta,
secondo le modalita' di cui al secondo e terzo
comma.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 18 del citato regio decreto
n.
1612 del 1933, come modificato dal presente
regolamento, e'
il seguente:
«Art. 18. - La commissione, giorno per giorno,
determina su quale materia o gruppo di materie
la prova
vertera' nel giorno medesimo.
Stabilita la materia o il gruppo di materie, la
commissione formula tre distinti temi i quali
sono dal
presidente chiusi e suggellati in altrettante
buste
perfettamente uguali.
Non piu' tardi delle ore dieci, il Presidente fa
procedere all'appello dei concorrenti, e da uno
essi fa
quindi estrarre a sorte una delle tre te.
Apertala, senza
romperne i suggelli, sottoscrive il tema col
segretario e
lo detta o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non
e'
presente al momento in cui incomincia la
dettatura del tema
resta escluso di diritto dal concorso.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, dell'art. 17, la
Commissione, nel giorno stabilito per
l'espletamento della
prova da svolgersi anticipatamente, procede
preliminarmente
alla individuazione della materia su cui
vertera' la prova
mediante sorteggio tra le categorie di prove
scritte di cui
all'art. 13, comma 2, lettere a), b) e c).
A tale fine, la commissione predispone tre
distinte
buste perfettamente uguali, che sono dal
presidente chiuse
e suggellate, ciascuna contenente l'indicazione
di una di
tali prove. Dopo aver proceduto all'appello dei
concorrenti, all'estrazione si procede con le
modalita' di
cui al terzo comma. Si applica la disposizione
del terzo
periodo del terzo comma.
Di seguito, si procede agli adempimenti relativi
al
sorteggio dei temi della prova prescelta,
secondo le
modalita' di cui al secondo e terzo comma.».
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Art. 4
1. Dopo l'articolo 24 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1612, sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis - 1. Nel concorso per l'accesso
alla qualifica di procuratore dello Stato, la
commissione, subito dopo la lettura di ciascun
elaborato assegna al medesimo il relativo
punteggio secondo quanto previsto dall'articolo
25 e procede all'esame dei successivi elaborati
solo se ai precedenti sia stato attribuito
almeno il punteggio di sei decimi.
Art. 24-ter - 1. Qualora una delle prove si
svolga anticipatamente secondo quanto previsto
dall'articolo 17, la prima commissione procede
alla correzione dell'elaborato secondo le
modalita' indicate dall'articolo 25.
2. All'esito della correzione, la commissione
procede al riconoscimento dei nomi di tutti i
candidati ai sensi del decimo comma
dell'articolo 24.
3. Alle rimanenti prove scritte vengono ammessi
i soli candidati che, nella prima prova, abbiano
conseguito almeno il punteggio di sei decimi. In
caso di mancato superamento della prima prova,
si applica l'articolo 7, secondo comma, della
legge 20 giugno 1955, n. 519.
4. L'elenco dei candidati ammessi alle rimanenti
prove e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
unitamente alla data di svolgimento delle prove
medesime.
5. All'espletamento dei successivi incombenti
provvede la seconda commissione di cui
all'articolo 17.».
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al regio decreto n. 1612 del
1933,
si veda nelle note alle premesse.
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Art. 5
1. L'articolo 26 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26. - 1. Per l'ammissione alle prove
orali, i candidati devono aver conseguito nel
concorso ad avvocato dello Stato non meno di
otto decimi in media nelle prove scritte e non
meno di sette decimi in ciascuna di esse e, nel
concorso a procuratore dello Stato, non meno di
sei decimi in ciascuna delle tre prove, anche
nel caso di cui all'articolo 17, comma 1. In
ogni caso la valutazione e' espressa unicamente
mediante punteggio numerico.».
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al regio decreto n. 1612 del
1933,
si veda nelle note alle premesse.
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Art. 6
1. L'articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n.
1035, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Possono presentare domanda di
partecipazione al concorso per l'accesso alla
qualifica di procuratore dello Stato, i
cittadini italiani che hanno conseguito la
laurea specialistica in giurisprudenza oppure,
secondo il previgente ordinamento degli studi,
la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata legale non inferiore a
quattro anni.».
Note all'art. 6:
- La legge 23 novembre 1966, n. 1035
(Modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
dicembre 1966, n.
308.
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Art. 7
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile
2000, n. 141, la parola: «quaranta» e'
sostituita dalla seguente: «trentacinque».
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 141 del
2000, come
modificato dal presente regolamento, e' il
seguente:
«Art. 1 (Limite di eta'). - 1. Per l'ammissione
al
concorso per procuratore dello Stato, i
candidati non
debbono aver superato l'eta' di anni
trentacinque alla data
di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.».
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Art. 8
1. Gli articoli 10, primo comma, 12, 18, dal
settimo al quindicesimo comma, nonche' 30 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono
abrogati.
2. All'articolo 15, primo comma, primo periodo
del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le
parole: «da un avvocato dello Stato alla quarta
classe di stipendio» sono sostituite dalle
seguenti: «da un vice avvocato generale» e le
parole: «o straordinario» sono soppresse.
3. All'articolo 28, secondo comma , del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole:
«sostituto avvocato dello Stato» e «aggiunto di
procura» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «avvocato dello Stato» e «procuratore
dello Stato».
4. All'articolo 33, primo comma, del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nel primo e
nel secondo periodo, le parole: «gli aggiunti di
procura» sono sostituite dalle seguenti: «i
procuratori dello Stato».
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 10 del citato regio decreto
n.
1612 del 1933, come modificato dal presente
regolamento, e'
il seguente:
«Art. 10. - Il possesso delle condizioni
richieste per
l'ammissione ai concorsi deve essere perfetto
alla data di
scadenza del termine stabilito per la
presentazione della
domanda, ad eccezione del requisito dell'eta',
che deve
sussistere alla data del decreto che bandisce il
concorso.».
- Per il testo vigente dell'art. 18 del citato
regio
decreto n. 1612 del 1933, si veda nelle note
all'art. 3.
- Il testo dell'art. 15, primo comma, del citato
regio
decreto n. 1612 del 1933, come modificato dal
presente
regolamento, e' il seguente:
«Art. 15. - La commissione giudicatrice dei
concorsi ai
posti di avvocato dello Stato e' composta da un
vice
avvocato generale, con funzioni di presidente, e
da un
avvocato dello Stato alla terza classe di
stipendio,
nonche' da un magistrato della Corte di
cassazione, da un
avvocato iscritto all'albo speciale dei
patrocinanti
dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un
professore
ordinario in materie giuridiche nelle
universita',
designati rispettivamente dal primo presidente
della Corte
di cassazione, dal presidente del Consiglio
nazionale
forense, dal competente rettore, entro il
termine di trenta
giorni dalla data della richiesta. Trascorso il
termine
suddetto senza che siano pervenute le
designazioni, anche i
componenti estranei all'Avvocatura dello Stato
sono scelti
dall'avvocato generale.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 28, secondo comma, del
citato
regio decreto n. 1612 del 1933, come modificato
dal
presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 28. - (Omissis).
Sono dichiarati idonei i candidati che nella
prova
orale abbiano conseguito non meno di otto punti
nel
concorso ai posti di avvocato dello Stato e non
meno di sei
nel concorso ai posti di procuratore dello
Stato.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 33, primo comma, del citato
regio
decreto n. 1612 del 1933, come modificato dal
presente
regolamento, e' il seguente:
«Art. 33. - Gli avvocati dello Stato e i
procuratori
dello Stato destinati all'Avvocatura generale
nonche' gli
avvocati distrettuali dello Stato nominati a
tenore
dell'art. 31 del testo unico prestano il
giuramento
prescritto dall'art. 6 del regio decreto 30
dicembre 1923,
n. 2960, avanti all'Avvocato generale dello
Stato o a chi
lo sostituisce. Gli avvocati dello Stato e i
procuratori
dello Stato destinati alle Avvocature
distrettuali prestano
il giuramento avanti il rispettivo avvocato
distrettuale o
a chi lo sostituisce.».
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Art. 9
1. Dall'attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate, a carico della finanza pubblica.
L'amministrazione provvede agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre
2011 Ministeri istituzionali, registro n. 18,
foglio n. 264 |
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