IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data
2 ottobre 2009, con il quale e' stato dichiarato
lo stato di
emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi a seguito
delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi
il 1° ottobre
2009 nel territorio della provincia di Messina,
prorogato, da ultimo,
fino al 31 ottobre 2011, il decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri in data 19 febbraio 2010, con il quale e'
stato dichiarato,
fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in
ordine ai gravi
dissesti idrogeologici che hanno interessato il
territorio della
provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio
2010, nonche'
le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3815 del 10
ottobre 2009, n. 3825 del 27 novembre 2009,
e successive
modificazioni ed integrazioni, e n. 3865 del 15 aprile
2010 e le note
n. 548 e n. 3180 del 1° settembre 2011 del Presidente
della Regione
siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data
30 giugno 2011, con il quale e' stato ulteriormente
prorogato, fino
al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in
relazione alla grave
situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e
dell'incendio
verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione
ferroviaria di
Viareggio, in provincia di Lucca, nonche' l'ordinanza
del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009,
e successive
integrazioni e modificazioni, la nota dell'Avvocatura
distrettuale
dello Stato prot. 22468 del 22 giugno 2011 e la nota
del Commissario
delegato prot. AOO-GRT/168523/9.150.40 del 1° luglio
2011;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data
7 aprile 2011, recante la dichiarazione dello stato
di emergenza
umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire
un efficace
contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini
extracomunitari nel
territorio nazionale, l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei
Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante:
«Disposizioni urgenti
di protezione civile per fronteggiare lo stato
di emergenza
umanitaria nel territorio nazionale in relazione
all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord
Africa nonche'
per il contrasto e la gestione dell'afflusso di
cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17
dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23
febbraio 2011,
le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3933 del 13
aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n.
3947 del 16
giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7,
n. 3951 del
12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n.
3955 del 26
luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10
agosto 2011,
n. 3962 del 6 settembre 2011, la nota del 19 settembre
2011;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione
civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Per la prosecuzione delle attivita' dirette al
superamento dei
contesti emergenziali di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio
dei Ministri 2 ottobre 2009 e 19 febbraio 2010,
e successive
proroghe, il Presidente della Regione
siciliana-Commissario delegato
per fronteggiare le avversita' atmosferiche
verificatesi il 1°
ottobre 2009 nel territorio della provincia di
Messina, nonche' la
situazione di emergenza determinatasi a seguito dei
gravi dissesti
idrogeologici che hanno interessato il territorio
della medesima
provincia nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, e'
autorizzato, ove
ritenuto indispensabile e sulla base di specifica
motivazione, a
derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri
del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento
comunitario, ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4
della legge
regionale n. 12 del 29 luglio 2011 ed integralmente
ai successivi
articoli 5, 9 e 19, nonche' agli articoli 24, 59,
153 e 176 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207.
Art. 2
1. Dopo il comma 7 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, recante:
«Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave
situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'incidente
ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di
Lucca», e' aggiunto il seguente: «7-bis. Al fine di accelerare e
semplificare le procedure di risarcimento dei danni subiti dalle
Amministrazioni dello Stato in conseguenza dell'esplosione e
dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009, il Commissario
delegato e' autorizzato a porre in essere ogni azione in
rappresentanza delle stesse anche eventualmente sottoscrivendo, in
nome e per conto loro, atti di transazione, previo consenso delle
Amministrazioni interessate e parere dell'Avvocatura dello Stato. Il
Commissario delegato provvede al successivo riparto e trasferimento
delle relative risorse alle citate Amministrazioni.».
Art. 3
1. Al fine di contenere i costi relativi allo smaltimento delle
imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina, i
Prefetti territorialmente competenti sono autorizzati, in deroga
all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, ed alla circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2003, a concedere le predette
imbarcazioni, qualora dissequestrate dalla competente autorita'
giudiziaria, ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato
espressa richiesta per fini di utilita' sociale e che siano in
possesso dei necessari requisiti.
2. I soggetti destinatari della concessione di cui al comma 1
provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento
della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta,
delle imbarcazioni assegnate, dandone tempestiva comunicazione al
Prefetto interessato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2011
Il Presidente: Berlusconi
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