Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2011   - Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3969

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

   

  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data

2 ottobre 2009,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di

emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a  seguito

delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1°  ottobre

2009 nel territorio della provincia di Messina, prorogato, da ultimo,

fino al 31 ottobre 2011, il decreto del Presidente del Consiglio  dei

Ministri in data 19 febbraio 2010, con il quale e' stato  dichiarato,

fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in  ordine  ai  gravi

dissesti idrogeologici che  hanno  interessato  il  territorio  della

provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010,  nonche'

le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10

ottobre  2009,  n.  3825  del  27   novembre   2009,   e   successive

modificazioni ed integrazioni, e n. 3865 del 15 aprile 2010 e le note

n. 548 e n. 3180 del 1° settembre 2011 del Presidente  della  Regione

siciliana;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data

30 giugno 2011, con il quale e' stato ulteriormente  prorogato,  fino

al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in  relazione  alla  grave

situazione determinatasi a seguito  dell'esplosione  e  dell'incendio

verificatisi in data 29 giugno 2009  nella  stazione  ferroviaria  di

Viareggio, in provincia di Lucca, nonche' l'ordinanza del  Presidente

del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto  2009,  e  successive

integrazioni e modificazioni, la  nota  dell'Avvocatura  distrettuale

dello Stato prot. 22468 del 22 giugno 2011 e la nota del  Commissario

delegato prot. AOO-GRT/168523/9.150.40 del 1° luglio 2011;

  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data

7 aprile 2011, recante la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza

umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un  efficace

contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari  nel

territorio nazionale, l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni  urgenti

di  protezione  civile  per  fronteggiare  lo  stato   di   emergenza

umanitaria nel  territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale

afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord  Africa  nonche'

per il contrasto e la gestione dell'afflusso di  cittadini  di  Stati

non appartenenti all'Unione europea», l'art.  17  dell'ordinanza  del

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23  febbraio  2011,

le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13

aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011,  n.  3947  del  16

giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951  del

12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n.  3955  del  26

luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto  2011,

n. 3962 del 6 settembre 2011, la nota del 19 settembre 2011;

   

  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della

Presidenza del Consiglio dei ministri;

   

  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

                              Dispone:

 

                               Art. 1

 

  1. Per la prosecuzione delle attivita' dirette al  superamento  dei

contesti emergenziali di cui ai decreti del Presidente del  Consiglio

dei Ministri  2  ottobre  2009  e  19  febbraio  2010,  e  successive

proroghe, il Presidente della Regione siciliana-Commissario  delegato

per  fronteggiare  le  avversita'  atmosferiche  verificatesi  il  1°

ottobre 2009 nel territorio della provincia di  Messina,  nonche'  la

situazione di emergenza determinatasi a seguito  dei  gravi  dissesti

idrogeologici che hanno  interessato  il  territorio  della  medesima

provincia nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, e' autorizzato, ove

ritenuto indispensabile e sulla  base  di  specifica  motivazione,  a

derogare,  nel  rispetto  dei  principi   generali   dell'ordinamento

giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri

del  22  ottobre  2004  e  dei  vincoli  derivanti   dall'ordinamento

comunitario, ai commi 5,  6,  7  e  8  dell'articolo  4  della  legge

regionale n. 12 del 29 luglio 2011  ed  integralmente  ai  successivi

articoli 5, 9 e 19, nonche' agli articoli  24,  59,  153  e  176  del

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

 

     

Art. 2 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'art. 1 dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  n.  3800  del  6  agosto   2009,   recante:
«Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la  grave
situazione  di  emergenza  determinatasi  a  seguito   dell'incidente
ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di
Lucca», e' aggiunto il seguente: «7-bis.  Al  fine  di  accelerare  e
semplificare le procedure di  risarcimento  dei  danni  subiti  dalle
Amministrazioni  dello  Stato  in   conseguenza   dell'esplosione   e
dell'incendio verificatisi in data 29  giugno  2009,  il  Commissario
delegato  e'  autorizzato  a  porre  in   essere   ogni   azione   in
rappresentanza delle stesse anche  eventualmente  sottoscrivendo,  in
nome e per conto loro, atti di  transazione,  previo  consenso  delle
Amministrazioni interessate e parere dell'Avvocatura dello Stato.  Il
Commissario delegato provvede al successivo riparto  e  trasferimento
delle relative risorse alle citate Amministrazioni.». 
 
Art. 3 
 
  1. Al fine di contenere i costi  relativi  allo  smaltimento  delle
imbarcazioni utilizzate per  reati  di  immigrazione  clandestina,  i
Prefetti territorialmente  competenti  sono  autorizzati,  in  deroga
all'art. 12 del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e
successive modificazioni, ed  alla  circolare  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2003, a concedere le  predette
imbarcazioni,  qualora  dissequestrate  dalla  competente   autorita'
giudiziaria, ad associazioni e fondazioni che  ne  abbiano  formulato
espressa richiesta per fini  di  utilita'  sociale  e  che  siano  in
possesso dei necessari requisiti. 
  2. I soggetti destinatari della  concessione  di  cui  al  comma  1
provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al  momento
della cessazione dell'esigenza  che  ha  giustificato  la  richiesta,
delle imbarcazioni assegnate,  dandone  tempestiva  comunicazione  al
Prefetto interessato. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 ottobre 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
      

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici