(G.U. 20 ottobre 2011, n. 245)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma,
della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante
norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo
55-octies, inserito dall'articolo 69 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 10 gennaio 1957, n.
3, recante disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, e successive
modificazioni;
Vista la legge 20 maggio 1970, n.
300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;
Vista la legge 12 marzo 1999, n.
68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante
regolamento di semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, per
la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la
composizione del comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie;
Vista la legge 12 giugno 1984, n.
222, recante revisione della disciplina della invalidità
pensionabile;
Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di
trattamento di dati personali;
Visto il decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante
codice dell'Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 20 decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante norme in
materia di provvedimenti anti crisi, nonché proroga dei
termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
7 aprile 2011;
Acquisito il parere del Garante per
la protezione dei dati personali, espresso il 19 maggio
2011;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'Adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7
luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente regolamento
Art. 1 Oggetto e destinatari
1. Il presente regolamento
disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento
giuridico ed economico relativi all'accertamento della
permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche
con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle
università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 55-octies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001
rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi
ordinamenti.
Art. 2 Inidoneità psicofisica
1. Ai fini del presente decreto, si
intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o
relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b):
a) inidoneità psicofisica
permanente assoluta lo stato di colui che a causa di
infermità o difetto fisico o mentale si trovi
nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere
qualsiasi attività lavorativa;
b) inidoneità psicofisica
permanente relativa, lo stato di colui che a causa di
infermità o difetto fisico o mentale si trovi
nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune
o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica
di inquadramento.
Art. 3 Presupposti ed iniziativa
per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al
servizio
1. L'iniziativa per l'avvio della
procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica
permanente spetta all'Amministrazione di appartenenza
del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il
dipendente presta servizio in un'amministrazione diversa
rispetto a quella di appartenenza, la procedura è
attivata dall'amministrazione di appartenenza su
segnalazione di quella presso cui il dipendente presta
servizio. La segnalazione avviene nel rispetto dei
principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità
dei dati trattati, di cui agli articoli 11, comma 1,
lettera d), e 22, comma 3, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei
dati personali.
2. Il dipendente può presentare
istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione
di appartenenza in qualsiasi momento successivo al
superamento del periodo di prova.
3. La pubblica amministrazione
avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità
psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento
successivo al superamento del periodo di prova, nei
seguenti casi:
a) assenza del dipendente per
malattia, superato il primo periodo di conservazione del
posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
b) disturbi del comportamento
gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente
presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica
permanente assoluta o relativa al servizio;
c) condizioni fisiche che facciano
presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o
relativa al servizio.
Art. 4 Organi di accertamento
medico
1. L'accertamento dell'inidoneità
psicofisica è effettuato dagli organi medici competenti
in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.
2. Gli organi medici possono
avvalersi per specifici accertamenti, analisi o esami
del Servizio sanitario nazionale.
Art. 5 Procedura per la verifica
dell'idoneità al servizio
1. Nell'ipotesi prevista
dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del presente
decreto, l'amministrazione, prima di concedere
l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia,
dandone preventiva comunicazione all'interessato,
procede all'accertamento delle condizioni di salute
dello stesso, per il tramite dell'organo medico
competente, al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica
assoluta o relativa. Ferma restando la possibilità di
risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
superamento del periodo di comporto previsto dai
contratti collettivi di riferimento, l'amministrazione
procede ai sensi dell'articolo 8 se in seguito
all'accertamento medico emerge un'inidoneità permanente
psicofisica assoluta.
2. Nei casi di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera b) e c), l'amministrazione può chiedere
che il dipendente sia sottoposto a visita da parte
dell'organo medico competente, al fine di verificare
l'eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone
immediata e contestuale comunicazione al dipendente
interessato.
3. Se dall'accertamento medico
risulta l'inidoneità psicofisica assoluta o relativa
alla mansione l'amministrazione adotta i provvedimenti
di cui all'articolo 7.
4. Nel caso di accertata inidoneità
permanente assoluta, l'amministrazione procede ai sensi
dell'articolo 8.
5. Le comunicazioni tra uffici
previste dal presente regolamento sono effettuate
ordinariamente per via telematica, in conformità a
quanto previsto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, recante Codice
dell'Amministrazione digitale e nel rispetto della
disciplina normativa di cui al decreto legislativo n.
196 del 2003, in materia di trattamento di dati
personali. Il dipendente può chiedere in qualunque stato
del procedimento che gli atti gli vengano comunicati in
via telematica, dando preventiva comunicazione dei dati
necessari. In caso di trasmissione di documenti in forma
cartacea, la documentazione concernente dati relativi
alle condizioni di salute dell'interessato è inserita in
plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.
6. Rimane salva la vigente
disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa
e giurisdizionale.
Art. 6 Misure cautelari
1. L'amministrazione può disporre
la sospensione cautelare dal servizio del dipendente
nelle seguenti ipotesi:
a) in presenza di evidenti
comportamenti che fanno ragionevolmente presumere
l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi
generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità
del dipendente interessato, degli altri dipendenti o
dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di
idoneità;
b) in presenza di condizioni
fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica
permanente assoluta o relativa al servizio, quando le
stesse generano pericolo per la sicurezza o per
l'incolumità del dipendente interessato, degli altri
dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla
visita di idoneità;
c) in caso di mancata presentazione
del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di
giustificato motivo.
2. Nell'ipotesi di cui alle lettere
a) e b) l'amministrazione può disporre la sospensione
cautelare del dipendente sino alla data della visita e
avvia senza indugio la procedura per l'accertamento
dell'inidoneità psicofisica del dipendente.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera
c), l'amministrazione può disporre la sospensione
cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso
di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita
reiterato per due volte, a seguito del procedimento di
cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165
del 2001, l'amministrazione può risolvere il rapporto di
lavoro con preavviso.
4. Salvo situazioni di urgenza da
motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da
comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5
giorni può presentare memorie e documenti che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La
sospensione è disposta con atto motivato e comunicata
all'interessato.
5. L'efficacia della sospensione
cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento
medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità
psicofisica in grado di costituire pericolo per
l'incolumità del dipendente interessato, degli altri
dipendenti o dell'utenza.
6. In ogni caso la sospensione
cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva
di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di
giustificati motivi.
7. Al dipendente sospeso in via
cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a)
e b), è corrisposta un'indennità pari al trattamento
retributivo spettante in caso di assenza per malattia in
base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente
sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma
1, lettera c), è corrisposta un'indennità pari al
trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione
cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di
sospensione è valutabile ai fini dell'anzianità di
servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si
concluda con un giudizio di piena idoneità,
l'amministrazione provvede alla corresponsione delle
somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente
comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1,
lettere a) e b).
Art. 7 Trattamento giuridico ed
economico
1. Nel caso di inidoneità
permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del
profilo professionale di appartenenza del dipendente,
l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di
recupero al servizio nelle strutture organizzative di
settore, anche in mansioni equivalenti o di altro
profilo professionale riferito alla posizione di
inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione
in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai
titoli posseduti ed assicurando eventualmente un
percorso di riqualificazione.
2. Nel caso di inidoneità a
svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o
mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il
lavoratore a mansioni proprie di altro profilo
appartenente a diversa area professionale o
eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e
coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i
titoli posseduti, con conseguente inquadramento
nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando
eventualmente un percorso di riqualificazione.
3. Se non sono disponibili nella
dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di
professionalità adeguata in base alle risultanze
dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il
dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino
a successivo riassorbimento, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario.
4. Se il dipendente è adibito a
mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla
conservazione del trattamento economico fisso e
continuativo corrispondente all'area ed alla fascia
economica di provenienza mediante la corresponsione di
un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo
miglioramento economico.
5. Se l'inidoneità psicofisica
relativa riguarda personale con incarico di funzione
dirigenziale, l'amministrazione, previo contradditorio
con l'interessato, revoca l'incarico in essere e, in
base alle risultanze dell'accertamento dell'organo
medico competente, può:
a) conferire un incarico
dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e
compatibile con l'esito dell'accertamento medico,
assicurando eventualmente un adeguato percorso di
formazione; a tal fine l'amministrazione programma il
conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche
conto delle procedure di verifica di idoneità in corso;
b) nel caso di indisponibilità di
posti di funzione dirigenziale, il dirigente con
inidoneità permanente relativa è collocato a
disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, senza incarico.
6. Nel caso di conferimento a
dirigente di incarico di valore economico inferiore,
questi conserva il trattamento economico fisso e
continuativo corrispondente all'incarico di provenienza
sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione
di un assegno ad personam riassorbibile con ogni
successivo miglioramento economico.
7. Se l'inidoneità psicofisica
relativa riguarda un dipendente con incarico
dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'inidoneità
risulta incompatibile con lo svolgimento dell'incarico
stesso, l'Amministrazione, previa revoca, dispone la
restituzione al profilo professionale di inquadramento,
ovvero il rientro presso le amministrazioni di
appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente
ricoperta.
8. In ogni caso, se il congelamento
dei posti di cui al comma 3 non è possibile a causa di
carenza di disponibilità in organico, l'amministrazione
avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche
temporanea, presso le amministrazioni aventi sede
nell'ambito territoriale della provincia ai fini della
ricollocazione del dipendente interessato. All'esito
della procedura di consultazione, da concludersi entro
90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilità, si
applica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del
2001.
9. Resta salva per il personale
docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta
cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma 127,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Per la determinazione dei
criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei
commi 2 e 5 l'amministrazione segue la procedura di
informazione sindacale.
Art. 8 Risoluzione per inidoneità
permanente
1. Nel caso di accertata permanente
inidoneità psicofisica assoluta al servizio del
dipendente di cui all'articolo 1 comma 1,
l'amministrazione previa comunicazione all'interessato
entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di
accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e
corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del
preavviso.
Art. 9 Disposizioni finali
1. Le disposizioni oggetto del
presente decreto di attuazione dell'articolo 55-octies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
applicano in via automatica, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001.
2. Resta ferma la disciplina
vigente in materia di trattamenti pensionistici per
inabilità, ivi compresa quella recata dalla legge 8
agosto 1995, n. 335 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. Rimane salvo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001
e successive modificazioni, nonché dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e del
decreto legislativo n. 38 del 2000 in materia di
infortuni sul lavoro. Rimane fermo, altresì, quanto
disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Resta salva la disciplina di
maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo
stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico,
nonché di gravi patologie in stato terminale del
dipendente.
5. Resta salva la disciplina di
maggior favore della legge n. 68 del 1999 per i
lavoratori che, non essendo disabili al momento
dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul
lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Art. 10 Clausola di invarianza
finanziaria
1. Dall'attuazione del presente
decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche
competenti provvedono agli adempimenti previsti dal
presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il
3 ottobre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 19,
foglio n. 68 |