Presentato al Senato il disegno di
legge recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2012)“.
Si tratta della legge finanziaria
per il prossimo anno, varata dal Governo lo scorso 14
ottobre, di cui avevamo già anticipato una bozza in PDF.
Il testo integrale del
provvedimento presentato al Senato il 20 ottobre
Legge Finanziaria 2012, il testo
del disegno di legge di stabilità n. 2968 AS
Testo
Disegno di legge n. 2968 AS
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2012)
(presentato al Senato dal Governo
il 20 ottobre 2011)
Art. 1. (Risultati differenziali)
1. Il livello massimo del saldo
netto da finanziare per l’anno 2012 e del ricorso al
mercato finanziario nonché i livelli minimi del saldo
netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini
di competenza, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni
2012, 2013 e 2014, sono indicati nell’allegato n. 1. I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti
con ammortamento a carico dello Stato.
Art. 2. (Gestioni previdenziali)
1. Nell’allegato n. 2 sono
indicati:
a) l’adeguamento degli importi dei
trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
per l’anno 2012;
b) gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato per l’anno 2012 in conseguenza di
quanto stabilito ai sensi della lettera a);
c) l’importo dei trasferimenti
dovuti dallo Stato per l’anno 2012 ai sensi del comma 4,
lettera a).
2. Gli importi complessivi di cui
al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate
con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nell’allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi
che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell’integrale assunzione a carico dello Stato
dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all’Ente nazionale di previdenza
e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e
dello sport professionistico (ENPALS).
3. Nell’allegato n. 2 sono,
inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per l’anno
2010, a carico della gestione per l’erogazione delle
pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili,
ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il
finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a),
delle somme risultanti, sulla base del bilancio
consuntivo dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale per l’anno 2010, trasferite alla gestione di cui
all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli
oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero
accantonate presso la medesima gestione, in quanto non
utilizzate per i rispettivi scopi.
4. È istituita presso l’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alla
gestione previdenziale», il cui finanziamento è assunto
dallo Stato. Nell’ambito del bilancio dell’INPDAP, sono
istituite apposite evidenze contabili, relative alla
gestione di cui al primo periodo del presente comma,
nonché alle gestioni che erogano trattamenti
pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della
gestione di cui al primo periodo:
a) una quota parte di ciascuna
mensilità di pensione erogata dall’INPDAP. Tale somma è
annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base
alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati
calcolato dall’Istituto centrale di statistica
incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra
le evidenze contabili interessate con il procedimento di
cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
b) tutti gli oneri relativi agli
altri interventi a carico dello Stato previsti da
specifiche disposizioni di legge.
5. All’articolo 2, comma 3, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,
dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al
fine di garantire il pagamento dei trattamenti
pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a
favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è
erogato su base trimestrale, subordinatamente alla
verifica delle effettive necessità finanziarie della
citata gestione, riferite al singolo esercizio
finanziario». È abrogato l’articolo 2, comma 499, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 3. (Riduzioni delle spese
rimodulabili dei Ministeri)
1. Ai fini dell’attuazione di
quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli
stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei
Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di
competenza e di cassa degli importi indicati nell’elenco
n. 1 allegato alla presente legge.
Art. 4. (Riduzioni delle spese non
rimodulabili dei Ministeri)
1. Gli stanziamenti relativi alle
spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza delle
disposizioni contenute nei successivi commi.
2. Concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero
degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3
a 6.
3. A decorrere dall’anno 2012,
l’autorizzazione di spesa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è
ridotta di euro 1.230.000.
4. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288,
rifinanziata dall’articolo 1, comma 566, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a
decorrere dal 2012.
5. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n.
299, per il 2012 è ridotta di euro 12.394.000.
6. Ai medesimi fini di cui al comma
2, si applicano altresì, limitatamente all’anno 2012,
senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee
e straordinarie in materia di trattamento economico del
personale all’estero di cui alla parte terza del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a) residenze di servizio. Il canone
dovuto ai sensi del comma secondo dell’articolo 177 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e
Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le
rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari dei
Consolati generali di prima classe e dai funzionari di
cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15
al 20 per cento dell’indennità personale;
b) indennità di sistemazione.
L’indennità prevista dall’articolo 175 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
nonché dall’articolo 661 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
sostituito dall’articolo 29 del decreto legislativo 27
febbraio 1998, n. 62, è corrisposta, per i casi di
trasferimento del personale da sede estera ad altra sede
estera, nella misura del 15 per cento rispetto
all’importo attuale; inoltre la stessa indennità è
ridotta del 50 per cento anziché del 40 per cento
limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di
servizio ai sensi dell’articolo 177 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
c) indennità di richiamo dal
servizio all’estero. L’indennità prevista dall’articolo
176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967 è corrisposta nella misura del 20 per cento
rispetto all’importo attuale;
d) con decreto del Ministro degli
affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede alla rideterminazione delle risorse relative
agli articoli 171 e 171-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967, e successive
modificazioni, nonché all’articolo 658 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, anche in deroga a quanto
previsto dalle predette disposizioni, assicurando
comunque la copertura dei posti-funzione all’estero di
assoluta priorità, per un risparmio complessivo pari a
27.313.157 euro. Conseguentemente, l’autorizzazione di
spesa per l’attuazione degli articoli sopradetti è
ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;
e) per l’anno 2012,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è sospesa, mentre,
a decorrere dall’anno 2013, la medesima autorizzazione è
ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;
f) in attesa di un’organica
revisione tramite regolamento ai sensi dell’articolo 31
della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina
della materia del trasporto degli effetti del personale
trasferito, al settimo comma dell’articolo 199 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
le parole: «le spedizioni possono essere effettuate»
sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può
essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell’articolo
666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 297 del 1994, le parole: «le spedizioni stesse
possono essere effettuate» sono sostituite dalle
seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; infine,
il secondo periodo del citato settimo comma
dell’articolo 199 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967 è soppresso.
7. Concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero
dell’interno le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26.
8. Gli stanziamenti iniziali per
l’anno 2012 delle spese di vitto per il personale
dell’Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di
ordine pubblico fuori sede e per il personale della
Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine
pubblico, di cui allo stato di previsione della spesa
del Ministero dell’interno, capitoli 2551 e 2552, sono
ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.
9. All’articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le
parole: «a decorrere dall’anno 2005 la somma di due
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli anni dal 2005 al 2011 la somma di 2 milioni di euro
e a decorrere dall’anno 2012 la somma di un milione di
euro».
10. La spesa per la retribuzione
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 57.448.387
per l’anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere
dall’anno 2013.
11. La lettera a) del comma 2
dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, è sostituita dalla seguente:
«a) in caso di necessità delle
strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale
motivate dall’autorità competente che opera il
richiamo;».
12. Al comma 1 dell’articolo 10 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la
lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) i richiami in servizio del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non
costituiscono rapporti di impiego con
l’Amministrazione.».
13. Ai fini del reclutamento del
personale volontario di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, stabilisce, con cadenza triennale
e sulla base delle esigenze operative, il contingente
massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto,
in prima applicazione, del personale volontario che,
alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia
presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.
14. Ai fini della verifica del
possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed
attitudinale richiesta per il reclutamento del personale
volontario di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli oneri per gli
accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio
indicati dall’Amministrazione sono a carico degli
interessati.
15. Ai fini del contenimento della
spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui ai
commi 8 e 9 dell’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche alle
procedure concorsuali per i passaggi interni di
qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi
per la copertura dei posti disponibili fino al 31
dicembre 2013.
16. All’articolo 10, comma 10, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le
parole: «Nel triennio 2011-2013,» sono soppresse.
17. Il contributo compensativo
annuo concesso all’Unione italiana ciechi ai sensi
dell’articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a
decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828.
18. Il contributo annuo concesso
all’Unione italiana ciechi ai sensi dell’articolo 1
della legge 23 settembre 1993, n. 379, come modificato
dal comma 10 dell’articolo 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a
decorrere dall’anno 2012 è fissato in euro 291.142.
19. Gli stanziamenti per
l’alimentazione del Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell’usura, di cui
all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, previsti dal comma
11 dell’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
dal comma 1, lettera a), dell’articolo 1 della legge 22
dicembre 1999, n. 512, a decorrere dal 2012, sono
fissati, rispettivamente, in euro 1.000.000 ed in euro
1.027.385.
20. Lo stanziamento per il
miglioramento delle prestazioni economiche di cui
all’articolo 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88, concesso
ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
da erogare alle regioni a statuto speciale, a decorrere
dal 2012, è fissato in euro 200.000.
21. All’articolo 4, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410, le parole: «le disposizioni di
cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le
disposizioni di cui al comma 3».
22. Le somme resesi disponibili per
pagamenti non più dovuti di cui alla delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione
economica n. 86/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2011, sono
versate, entro il 30 giugno 2012, all’entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
23. La dotazione del Fondo di cui
all’articolo 611 del codice dell’ordinamento militare di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è
ridotta per l’importo di 50 milioni a decorrere
dall’anno 2013.
24. All’articolo 36, comma 5, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive
modificazioni, l’ultimo periodo è soppresso.
25. Le disposizioni transitorie di
cui all’articolo 168, comma 3, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di
carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31
dicembre 2014.
26. Il meccanismo di allineamento
stipendiale previsto dall’articolo 41, comma 5, del
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari
comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il
quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio
economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di
posizione complessivamente intesa, ivi inclusa
l’eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo
articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione è fatto divieto di
corrispondere somme in applicazione dell’articolo 41,
comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di
lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate,
anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva
l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
27. Concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze le disposizioni di cui ai
commi da 28 a 57.
28. All’articolo 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 38, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede
nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo
3820 dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze.»;
b) al comma 11, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal
presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e 10,
pari a euro 150.000.000 per l’anno 2005 e a euro
160.000.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con
le maggiori entrate derivanti dal comma 9».
29. Al comma 4 dell’articolo 61
della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in
materia fiscale, dopo le parole: «a decorrere dall’anno
2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino
all’anno 2011. A decorrere dall’anno 2012, agli oneri
derivanti da quanto previsto dal comma 3, si provvede
nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo
3820 dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze.».
30. All’articolo 38, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole:
«di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e
trasmessa.» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 14
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di
euro 26 per l’elaborazione e la trasmissione delle
dichiarazioni in forma congiunta».
31. All’articolo 18, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di
assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale
per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti
d’imposta e dai professionisti, le parole: «Ai
CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui
all’articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «Ai
sostituti il compenso di cui all’articolo 38, comma 2».
32. Resta ferma la disposizione di
cui all’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, concernente l’adozione di regolamenti
ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo
n. 241 del 1997 possono comunque essere adottati qualora
disposizioni legislative successive a quelle contenute
nella presente legge regolino la materia, a meno che la
legge successiva non lo escluda espressamente.
33. Per le attività svolte negli
anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all’adeguamento
dei compensi previsto nell’articolo 38 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo 38.
34. All’articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, in materia di presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive e
all’imposta sul valore aggiunto, il comma 3-ter è
abrogato.
35. All’articolo 39 del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i
commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati.
36. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 33, le disposizioni di cui ai commi da 30 a 35 si
applicano con riferimento alle attività svolte a
decorrere dall’anno 2012.
37. All’articolo 13 della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) l’alinea è sostituito dal
seguente: «Il Garante del contribuente, operante in
piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato
dal presidente della commissione tributaria regionale o
sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è
compresa la direzione regionale dell’Agenzia delle
entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:»;
2) la lettera b) è abrogata;
b) al comma 3, il secondo ed il
terzo periodo sono soppressi.
38. La disposizione del comma 37 ha
effetto a decorrere dal 1º gennaio 2012;
conseguentemente, dalla medesima data decadono gli
organi collegiali operanti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
39. L’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, nell’ambito della propria autonomia,
adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a
ridurre le proprie spese di funzionamento, con
esclusione delle spese di natura obbligatoria e del
personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a
decorrere dall’esercizio 2012, che sono conseguentemente
versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell’entrata.
40. Tutti i candidati risultati
idonei all’esito del concorso bandito in data 3 agosto
2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16
agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni
tributarie ed immessi in servizio, anche in
sovrannumero, nella sede di commissione tributaria
scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano
a comporre l’organico della commissione tributaria
prescelta a misura che i relativi posti si rendono
progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi
nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero
il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto
solo in relazione agli affari trattati successivamente
alla data in cui i medesimi, anche per effetto di
trasferimento, entrano a comporre l’organico di una sede
di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni.
Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
41. I trasferimenti dei componenti
delle commissioni tributarie sono disposti all’esito di
procedure di interpello bandite dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria per la copertura
di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle
commissioni provinciali o regionali. Ai fini del
trasferimento le domande dei componenti delle
commissioni tributarie sono valutate secondo la
rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche
ovvero, in caso di parità, secondo l’anzianità
anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di
presentazione delle domande. Le domande dei componenti
in sovrannumero di cui al comma 40, se non ancora in
organico, sono valutate in funzione del punteggio da
loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento
non determina diritto ad alcuna indennità. La lettera f)
del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, è abrogata; ferme le
incompatibilità di cui all’articolo 8 del medesimo
decreto legislativo, il componente di commissione
tributaria non è soggetto all’obbligo di residenza nella
regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui
presta servizio.
42. La sottoscrizione dei contratti
di programma e di servizio, relativi agli anni 2010-2012
tra lo Stato e ENAV s.p.a., non può essere differita
oltre il 31 gennaio 2012. Il contratto deve prevedere
l’applicazione del tasso di efficientamento fissato dal
CIPE nella seduta del 22 luglio 2010, in misura non
inferiore al 3 per cento annuo con recupero
dell’eventuale mancato efficientamento per l’anno 2010
nelle annualità successive del contratto.
43. I contratti di programma e di
servizio relativi agli anni 2007-2009 si intendono
approvati con le prescrizioni deliberate dal CIPE nella
seduta del 22 luglio 2010 in esito alla sottoscrizione.
44. A decorrere dal 1º luglio 2012,
all’articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio
1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Il coefficiente unitario di
tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il
rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo
complessivo ammesso per i servizi di terminale nel
complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti
negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un
traffico in termini di unità di servizio inferiore
all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di
applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale ed
«UST» è il numero totale delle unità di servizio di
terminale che si prevede saranno prodotte nell’anno di
applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di
servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso
degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal
1º luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i
servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è
calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti
nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in
termini di unità di servizio inferiore all’1,5 per cento
del totale previsto per l’anno di applicazione della
tariffa sull’intera rete nazionale. Al fine di garantire
la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza
al volo di terminale prestato dall’Aeronautica militare
a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti
ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota
dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate
dal Contratto di programma tra lo Stato e l’ENAV s.p.a.
di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n.
665. Dette somme sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere
riassegnate su apposito programma dello stato di
previsione del Ministero della difesa. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.»;.
b) il comma 5 è abrogato;
c) il comma 10 è sostituito dal
seguente:
«10. Agli oneri derivanti
dall’applicazione del comma 8 si fa fronte nei limiti
degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze destinati ai
Contratti di servizio e di programma dell’ENAV s.p.a.
che, a decorrere dall’anno 2012 non potranno essere
superiori, per l’anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a
decorrere dall’anno 2013, ad euro 18.173.983.».
45. La disposizione di cui al comma
4 dell’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, si interpreta
nel senso che la stessa costituisce norma speciale
rispetto al regime generale delle Agenzie fiscali.
46. Al fine di perseguire maggiore
efficienza ed economicità dell’azione nei settori di
competenza, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato avvia ogni iniziativa utile per addivenire con i
competenti organi, ed in particolare con l’Agenzia per
lo sviluppo del settore ippico, alla definizione, anche
in via transattiva e comunque con abbandono di ogni
controversia pendente, di tutti i rapporti controversi
in materia di totalizzatore nazionale per la gestione
delle scommesse ippiche nonché delle quote di prelievo
di cui all’articolo 12 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
47. Il comma 1-bis dell’articolo 5
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, è abrogato.
48. Dopo l’articolo 152 delle
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie è inserito il
seguente: «Art. 152-bis. – Nelle liquidazioni delle
spese di cui all’articolo 91 del codice di procedura
civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se
assistite da propri dipendenti ai sensi dell’articolo
417-bis del codice di procedura civile, si applica la
tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del
20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La
riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600». La disposizione di cui al
presente comma si applica alle controversie insorte
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
49. All’articolo 52, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, dopo le parole: «fasce di
merito» sono inserite le seguenti: «; tutte le
impugnazioni concernenti le progressioni all’interno
della stessa area, l’ammissione e la partecipazione alle
medesime, nonché la validità, l’interpretazione e
l’applicazione dei relativi atti presupposti, devono
essere proposte, a pena di decadenza, entro centoventi
giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura».
La disposizione di cui al presente comma si applica alle
graduatorie pubblicate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
50. Nelle controversie relative ai
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, rientranti nella giurisdizione del
giudice ordinario, la domanda di risarcimento del danno
non patrimoniale derivante da provvedimenti
dell’amministrazione è proposta in via autonoma, entro
il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente
dal passaggio in giudicato della sentenza. La
disposizione del primo periodo del presente comma non si
applica alle domande già proposte nei giudizi pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
51. La prescrizione del diritto al
risarcimento del danno derivante da mancato recepimento
nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri
provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni
caso, alla disciplina di cui all’articolo 2947 del
codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal
quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse
stata tempestivamente recepita, si è effettivamente
verificato.
52. Le indennità e i rimborsi di
cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18
dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26
luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L’indennità di
prima sistemazione di cui all’articolo 21 della legge 18
dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26
luglio 1978, n. 417, è dovuta esclusivamente nel caso di
effettivo mutamento della residenza del dipendente a
seguito del trasferimento da una ad altra sede
permanente di servizio. Sono, inoltre, soppresse le
analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente
comma non si applica nei confronti del personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico.
53. Per la partecipazione ai
concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni è dovuto un diritto di
segreteria, quale contributo per la copertura delle
spese della procedura. L’importo è fissato con il bando
ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di
cui al presente comma non si applica alle regioni, alle
province autonome, agli enti, di rispettiva competenza,
del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.
54. Allo scopo di semplificare,
razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove
ciò già non avvenga, dei canoni di locazione dovuti
dalle amministrazioni statali, nonché di censi, canoni,
livelli ed altri oneri, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabiliti i tempi e le modalità di trasferimento
alle amministrazioni interessate delle relative risorse
finanziarie ed il subentro delle stesse alla Direzione
centrale dei servizi del tesoro.
55. All’articolo 67, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere
dall’anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento,
delle risorse di cui all’articolo 12 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive
modificazioni, è destinata al potenziamento e alla
copertura di oneri indifferibili dell’Amministrazione
economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è
stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse
strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza».
56. Al personale delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, in posizione di comando,
distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità
amministrative indipendenti, non possono essere erogati,
da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o
altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad
operare perequazioni rispetto al trattamento economico
fondamentale più elevato corrisposto al personale dei
rispettivi ruoli.
57. Le disposizioni di cui al comma
56 si applicano anche alle indennità, compensi o altri
emolumenti comunque denominati già in godimento alla
data di entrata in vigore della presente legge; le
clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti
interni concernenti la disciplina del trattamento
giuridico ed economico del personale delle Autorità
amministrative indipendenti di cui al comma 56 sono
disapplicate.
58. Concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali le
disposizioni di cui ai commi dal 59 al 61.
59. L’Istituto per lo sviluppo
agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, è autorizzato a versare all’entrata del
bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di euro
entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di
euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni
di euro entro il 31 gennaio 2014.
60. L’autorizzazione di spesa
recata dall’articolo 2, comma 8, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, di
riparto delle risorse di cui all’articolo 2, comma 250,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ridotta per
l’anno 2012 di euro 1.570.659.
61. I benefici di cui all’articolo
6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per
cento per l’anno 2012 e del 70 per cento a decorrere
dall’anno 2013.
62. Concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di
cui ai commi dal 63 al 70.
63. A decorrere dall’anno 2012 gli
oneri previsti dall’articolo 585 del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093.
64. La dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 52 milioni di
euro per l’anno 2012.
65. Per l’anno 2012 il contributo
previsto dall’articolo 30 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, è ridotto di euro 950.000.
66. Gli oneri previsti
dall’articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro
135.000 a decorrere dall’anno 2012.
67. A decorrere dall’anno 2012 le
assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a
gestione commissariale governativa, determinate
nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 3, comma
33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte
di euro 5.000.000.
68. Il fondo previsto dall’articolo
26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162, è ridotto di euro 6.000.000 per
l’anno 2012 e di euro 2.000.000 per l’anno 2013.
69. I finanziamenti autorizzati
dall’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, a decorrere dal 2012 sono ridotti
di euro 3.873.427.
70. Per l’anno 2012
l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 39,
comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è ridotta
di euro 8.000.000.
71. Concorre al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali la disposizione di
cui al comma 72.
72. Al fine di concorrere al
raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza
pubblica per gli anni 2012 e seguenti l’INPS, l’INPDAP e
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito della propria
autonomia, adottano misure di razionalizzazione
organizzativa volte a ridurre le proprie spese di
funzionamento in misura non inferiore all’importo
complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di
euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013
e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, è stabilito il riparto dell’importo di
cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonché tra
gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le
somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al
presente comma sono versate annualmente entro la data
stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato.
73. Concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca le
disposizioni di cui ai commi dal 74 al 89. Le riduzioni
degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, previste dall’articolo 3 e dai commi di cui al
primo periodo operano in deroga all’articolo 10, comma
1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni.
74. All’articolo 26, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita
dalla seguente: «trecento».
75. All’articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la
parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la
parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».
76. All’articolo 19 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo
il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dall’anno
scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche
autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in
via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali
ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore
generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il
posto è assegnato in comune con altre istituzioni
scolastiche, individuate anche tra quelle cui si
applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che
ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è
riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale,
una indennità mensile avente carattere di spesa fissa,
entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi
recati dal presente comma».
77. Il riscontro di regolarità
amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta
formazione artistica e musicale, di cui all’articolo 2
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da
due revisori dei conti nominati con decreto del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e designati uno dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e uno dal Ministero
dell’economia e delle finanze. Ai revisori dei conti
presso le istituzioni di Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale non si applica
l’articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre
1973, n. 836. L’incarico di revisore dei conti presso le
istituzioni di Alta formazione artistica e musicale dà
luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i
funzionari dello Stato.
78. Per l’anno 2012 si applica
l’articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
79. Per il personale degli enti,
accademie ed istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1º
gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini
della maturazione delle posizioni stipendiali e dei
relativi incrementi economici previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti.
80. Il personale docente del
comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e
coreutica, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, può usufruire di permessi per attività di
studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite
di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con
le attività programmate dalle Istituzioni e senza
riduzione dell’impegno orario di servizio definito dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
81. I giorni di permesso previsti
dalle disposizioni contrattuali non goduti entro l’anno
accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono
essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di
trenta giorni per anno accademico.
82. L’assenza del docente per i
periodi di permesso di cui ai commi 80 e 81 non può
essere coperta con contratti di lavoro a tempo
determinato.
83. I permessi eventualmente già
autorizzati per l’anno accademico 2011-2012 sono
revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al
comma 81.
84. Le autorizzazioni di cui
all’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui
all’articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di
cui all’articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349,
possono essere concesse al medesimo soggetto per un
periodo complessivamente non superiore ad un anno
accademico in un decennio e non oltre il compimento del
trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel
concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto
delle esigenze di funzionamento dell’Università ivi
incluso il contenimento della spesa per la didattica
sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono
alle università.
85. Le disposizioni di cui ai commi
da 74 a 84 non possono essere derogate dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali
contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
86. Nel caso di esonero dalle
attività didattiche dei docenti incaricati della
Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica,
musicale e coreutica individuano, nell’ambito della
propria dotazione organica del personale docente, il
posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo
determinato per l’intera durata dell’incarico.
87. Allo scopo di evitare
duplicazioni di competenza tra aree e profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di
secondo grado ove sono presenti insegnanti
tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero
di posti di assistente tecnico.
88. A decorrere dall’anno 2012,
conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi
da 80 a 87 e non destinate al conseguimento
dell’obiettivo di cui all’articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca un
Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire
per la valorizzazione dell’istruzione scolastica,
universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni
nell’anno 2012, 168,4 milioni nell’anno 2013 e 126,7
milioni a decorrere dall’anno 2014, destinato alle
missioni dell’istruzione scolastica, dell’istruzione
universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto
del fondo tra le relative finalità si provvede con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
89. All’articolo 8, comma 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo
il primo periodo è inserito il seguente: «Alle stesse
finalità possono essere destinate risorse da individuare
in esito ad una specifica sessione negoziale concernente
interventi in materia contrattuale per il personale
della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica».
90. Concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero
per i beni e le attività culturali le disposizioni di
cui ai commi 91 e 92.
91. Le somme giacenti, alla data di
entrata in vigore della presente legge, nelle
contabilità speciali, aperte ai sensi dell’articolo 3,
comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la
gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani
di spesa approvati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i
beni e le attività culturali, accreditate fino al 31
dicembre 2006, sono versate in conto entrata del
bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo
pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e
per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30
giugno 2013, previa individuazione con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta
del Segretario generale che provvede alla necessaria
attività istruttoria e di verifica.
92. All’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le
parole: «alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma
8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25,» sono inserite le seguenti: «e alle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3, lettera b),
e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148,»;
b) dopo il quarto periodo sono
inseriti i seguenti: «Al fine di procedere alle
assunzioni di personale presso la Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei,
il Ministero per i beni e le attività culturali procede,
dopo l’utilizzo delle graduatorie regionali in corso di
validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo,
alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli
idonei secondo l’ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato nelle graduatorie regionali in corso di
validità, applicando in caso di parità di merito il
principio della minore età anagrafica. La graduatoria
unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non
comporta la soppressione delle singole graduatorie
regionali. I candidati che non accettano mantengono la
collocazione ad essi spettante nella graduatoria della
regione per cui hanno concorso.».
93. Concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero
della salute le disposizioni di cui ai commi da 94 a
100.
94. L’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, è ridotta di 20 milioni di euro,
per l’anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111.
95. Al fine di assicurare la
copertura degli Accordi collettivi nazionali
disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e
il personale sanitario per l’assistenza al personale
navigante, di cui all’articolo 18, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, è istituito un fondo nello stato di
previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è
pari a 11,3 milioni di euro per l’anno 2012 e a 2
milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
96. A decorrere dall’anno 2013 le
competenze in materia di assistenza sanitaria al
personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620,
sono trasferite alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano.
97. Al trasferimento delle funzioni
assistenziali di cui al comma 96 dal Ministero della
salute alle regioni ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con l’osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) precisare le specifiche funzioni
assistenziali conferite;
b) prevedere il conferimento alle
regioni e province autonome delle funzioni in materia di
pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero
della salute con contestuale trasferimento delle
relative risorse;
c) prevedere che con accordi
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
salute, si provvede a garantire l’indirizzo ed il
coordinamento finalizzato a salvaguardare il diritto del
personale navigante ed aeronavigante ad usufruire delle
prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e
all’estero;
d) disciplinare il trasferimento
alle regioni del personale dipendente di ruolo del
Ministero della salute attualmente in servizio presso
gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai
naviganti, con contestuale trasferimento delle relative
risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle
strutture e delle dotazioni organiche del medesimo
Ministero;
e) disciplinare il trasferimento
alle regioni dei rapporti convenzionali relativi al
personale convenzionato interno appartenente alle
categorie dei medici, chimici biologi e psicologi,
infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di
radiologia medica e tecnici di laboratorio biomedico con
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie;
f) disciplinare il trasferimento
alle regioni dei vigenti rapporti convenzionali con i
medici generici fiduciari con contestuale trasferimento
delle relative risorse finanziarie;
g) disciplinare il conferimento
alle regioni e province autonome delle relative risorse
strumentali;
h) i criteri per la ripartizione,
fra le regioni e le province autonome, delle risorse
finanziarie complessive destinate alle funzioni
assistenziali disciplinate dal presente comma.
98. A decorrere dal 1º gennaio 2013
è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 620.
99. A decorrere dall’anno 2013 il
livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale è incrementato dell’importo pari ai
complessivi importi indicati per lo svolgimento delle
funzioni di cui ai commi da 96 a 98 nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute che
viene corrispondentemente rideterminato.
100. Al trasferimento delle
funzioni di cui al comma 96, per le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
si provvede con apposite norme di attuazione in
conformità ai rispettivi statuti di autonomia.
101. Concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero
della difesa le disposizioni di cui ai commi da 102 a
105.
102. All’articolo 797 del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 sono aggiunte, in
fine, i seguenti:
«3-bis. Al fine di fronteggiare
specifiche esigenze funzionali e di assicurare
continuità nell’alimentazione del personale militare in
servizio permanente, il Ministro della difesa definisce
annualmente, con proprio decreto, i contingenti di
volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e
di sergenti dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie
e specialità, che possono transitare a domanda tra le
medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i
criteri, i requisiti e le modalità per accedere al
transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza
armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il
transito è disposto con decreto della Direzione generale
per il personale militare.
3-ter. Dall’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.».
103. Per il triennio 2012-2014, gli
ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e
gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica possono presentare
domanda di trasferimento presso altre pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Il trasferimento è condizionato al
preventivo parere favorevole del Ministero della difesa
e all’accettazione da parte dell’amministrazione di
destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei
limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima
amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al
personale trasferito, che viene inquadrato nell’area
funzionale del personale non dirigenziale individuata
dall’amministrazione di destinazione sulla base di
apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi per il personale non dirigente
vigenti nel comparto dell’amministrazione di
destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso
l’amministrazione di destinazione, il militare è
collocato in congedo nella posizione della riserva.
104. Il comma 4 dell’articolo 1
della legge 29 marzo 2001, n. 86, è sostituito dal
seguente:
«4. L’indennità di cui al comma 1
compete anche al personale impiegato all’estero ai sensi
della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell’articolo
1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all’atto del
rientro in Italia.».
105. Il personale appartenente alle
amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, in occasione delle missioni
all’interno del territorio nazionale fuori della sede
ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a
fruire, per il vitto e l’alloggio, delle apposite
strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove
esistenti e disponibili.
106. Concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero
dello sviluppo economico le disposizioni di cui ai commi
da 107 a 110.
107. Per l’anno 2012
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma
180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di
euro 100 milioni.
108. Le risorse disponibili per gli
interventi di cui all’articolo 4, comma 7, della legge
23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un importo di
17 milioni a decorrere dall’anno 2012. Le risorse
disponibili relative all’articolo 4, comma 13, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a
decorrere dall’anno 2012, di 19,55 milioni.
109. All’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le
parole: «le università e gli enti pubblici di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
b) al terzo periodo, dopo le
parole: «province autonome,» sono aggiunte le seguenti:
«gli enti locali».
110. All’articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: «i
restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale» sono inserite le seguenti: «a tempo
indeterminato»;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il
seguente:
«8-bis. Le aziende speciali create
dalle camere di commercio industria artigianato e
agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di
personale previsti dalla vigente normativa per le
rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione
di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati
e autorizzati dalle rispettive camere.».
Art. 5. (Disposizioni diverse)
1. La dotazione del fondo di cui
all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di
1.235 milioni di euro per l’anno 2012 ed è ripartita,
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
tra le finalità indicate nell’elenco n. 2 allegato alla
presente legge.
2. Le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono assegnate dal
CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle
risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di
bilancio si applica quanto previsto all’articolo 10,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
3. Al Fondo per lo sviluppo e la
coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 2.800
milioni per l’anno 2015 per il periodo di programmazione
2014-2020, da destinare prioritariamente alla
prosecuzione di interventi indifferibili
infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di
edifici scolastici, per l’edilizia sanitaria, per il
dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle
imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla
data del 30 settembre 2011, già previsti nell’ambito dei
programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti
interventi sono individuati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delegato per la politica di coesione economica,
sociale e territoriale, su proposta del Ministro
interessato al singolo intervento.
4. La dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, è, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 4, comma 64, ridotta di ulteriori
4.798 milioni di euro per l’anno 2012.
5. La dotazione del fondo di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189, è rideterminata in termini di
sola cassa negli importi di 950 milioni per l’anno 2012,
di 587 milioni per l’anno 2013, di 475 milioni per
l’anno 2014 e di 450 milioni a decorrere dall’anno 2015.
6. Una quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi
di Bilancio», pari a 263 milioni di euro per l’anno
2013, è versata all’entrata del bilancio dello Stato.
7. All’articolo 1, comma 13, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato
dall’articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto
ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui
al presente comma sono riassegnate per il 50 per cento
al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato; il
restante 50 per cento è riassegnato nell’anno 2011,
quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa
per il potenziamento ed il finanziamento di oneri
indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a
220 milioni di euro al Ministero dell’interno per il
potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili
della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e dei
Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo
della guardia di finanza per il potenziamento ed il
finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100
milioni di euro al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni
di euro al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per interventi in materia di
difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a
100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo
economico per il finanziamento del fondo di garanzia di
cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266».
Il presente comma entra in vigore alla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
8. È autorizzata la spesa di 400
milioni di euro per l’anno 2012 da destinare a misure di
sostegno al settore dell’autotrasporto merci. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono ripartite
le risorse tra le diverse misure in coerenza con gli
interventi già previsti a legislazione vigente e con le
esigenze del settore.
9. Le disposizioni di cui
all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
relative al riparto della quota del cinque per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base
alla scelta del contribuente, si applicano anche
relativamente all’esercizio finanziario 2012 con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si
applicano anche all’esercizio finanziario 2012 e i
termini ivi stabiliti relativamente al predetto
esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da
2009 a 2010, da 2010 a 2011, da 2011 a 2012 e da 2012 a
2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione
della quota del 5 per mille nell’anno 2012 sono
quantificate nell’importo di euro 400 milioni.
10. In attuazione dell’articolo 26
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per
il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012 sono
prorogate le misure sperimentali per l’incremento della
produttività del lavoro, previste dall’articolo 2, comma
1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126. L’agevolazione di cui al primo periodo
trova applicazione nel limite massimo di onere di 835
milioni nel 2012 e 263 milioni nell’anno 2013. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
al fine del rispetto dell’onere massimo fissato al
secondo periodo, è stabilito l’importo massimo
assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista
dall’articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, nonché il limite massimo di reddito annuo
oltre il quale il titolare non può usufruire
dell’agevolazione di cui al presente articolo.
11. All’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, le parole: «Negli anni 2009,
2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni
2009, 2010, 2011 e 2012». Ai fini dell’applicazione del
periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle
disposizioni ivi richiamate è da riferire all’anno 2011.
12. Lo sgravio dei contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto
dall’articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, è concesso per il periodo dal 1º gennaio
al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalità di cui
all’articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal
fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto
periodo dell’articolo 1, comma 68, della citata legge n.
247 del 2007.
13. Per il finanziamento di
interventi in favore del sistema universitario e per le
finalità di cui al Fondo per il finanziamento ordinario
delle università è autorizzata la spesa, per il 2012, di
400 milioni di euro.
14. Per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e dell’articolo 2, comma 47, della legge 22
dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 242
milioni di euro per l’anno 2012.
15. Per le finalità di cui alla
legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di
20 milioni di euro per l’anno 2012.
16. Ai fini della proroga fino al
30 giugno 2012 della partecipazione italiana a missioni
internazionali, la dotazione del fondo di cui
all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è incrementata di 700 milioni di euro per
l’anno 2012.
17. Al fine di assicurare la
prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, a decorrere dal 1º gennaio 2012, il piano
di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo
periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre
2012. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo
articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è
autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l’anno
2012, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e
di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il
personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del
citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del
2009.
18. L’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni
per l’anno 2012.
19. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali ed in attuazione dell’intesa
Stato regioni e province autonome del 20 aprile 2011,
per l’anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al
comma 24, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, può disporre, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,
anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilità e di
disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali. Nell’ambito delle
risorse finanziarie destinate alla concessione, in
deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di
continuità, di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i
trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 30,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono essere
prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del
30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per
cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di
sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel
caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego,
anche miranti alla riqualificazione professionale,
organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero
dell’economia e delle finanze una relazione
sull’andamento degli impegni delle risorse destinate
agli ammortizzatori in deroga.
20. Al fine di garantire criteri
omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del
reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari
dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga
e di mobilità in deroga, rispettivamente, le
disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di
cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al
primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui
al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del
1991, si considerano valide anche eventuali mensilità
accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti
individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che
abbiano conseguito in regime di monocommittenza un
reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito
a dette mensilità. All’articolo 7-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2011» sono
sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le
parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».
21. È prorogata, per l’anno 2012,
l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11,
13, 14, nel limite di 40 milioni di euro per l’anno
2012, 15 e 16 dell’articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni. L’intervento di cui all’articolo 19,
comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 è
prorogato per l’anno 2012 nel limite di spesa di 15
milioni di euro. Al comma 7 dell’articolo 19 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive
modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e
2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
2009, 2010, 2011 e 2012».
22. L’intervento di cui al comma 6
dell’articolo 1 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, è prorogato per l’anno 2012 nel limite di
80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1
del predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole:
«per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».
L’intervento a carattere sperimentale di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, è prorogato nell’anno 2012 nel
limite di spesa di 30 milioni di euro con le modalità
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
23. Gli interventi a carattere
sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134
e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive proroghe, sono prorogati per l’anno 2012 con
modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e finanze, e nel limite di importi
definiti nello stesso decreto, anche a seguito del
monitoraggio degli effetti conseguenti dalla
sperimentazione degli interventi per l’anno 2011 e
comunque non superiori a quelli stabiliti per l’anno
2010.
24. Gli oneri derivanti dai commi
da 19 a 23 sono posti a carico del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente
legge.
25. La dotazione del Fondo di
intervento integrativo per la concessione dei prestiti
d’onore e l’erogazione delle borse di studio da
ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio
1992, n. 147, è incrementata di 150 milioni di euro per
l’anno 2012.
Art. 6. (Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei
fondi speciali di cui all’articolo 11, comma 3, lettera
c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2012-2014
restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013
e 2014, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B
allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il
fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2012 e del
triennio 2012-2014 in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge
di stabilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Gli importi delle riduzioni di
autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente,
per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con le
relative aggregazioni per programma e per missione, ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D
allegata alla presente legge.
4. Gli importi delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni 2012, 2013 e
2014 per le leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale in conto capitale, con le relative
aggregazioni per programma e per missione e con distinta
e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle
riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla
presente legge.
5. A valere sulle autorizzazioni di
spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 4, le
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 30,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono
assumere impegni nell’anno 2012, a carico di esercizi
futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna
della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. Salvo quanto previsto
dall’articolo 5, comma 7, la presente legge entra in
vigore il 1º gennaio 2012. |