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Vietati i cortei a Roma, il testo dell’ordinanza di Alemanno-

 

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SEL presenterà ricorso al TAR Lazio: “I diritti costituzionali non sono nella disponibilità del Sindaco”

 Leggioggi.it

 

Il sindaco di Roma, Alemanno, nella qualità di Commissario straordinario per l’emergenza traffico, ha firmato un’ordinanza che vieta per un mese lo svolgimento di cortei in tutto il I Municipio di Roma.

 

Saranno possibili solo manifestazioni “stanziali”, da tenersi nelle seguenti aree: piazza Bocca della Verità, piazza Santi Apostoli, piazza della Repubblica, Circo Massimo, piazza Farnese, piazza San Giovanni , piazza del Popolo e “le sedi istituzionali secondo le prescrizioni della Questura di Roma”.

 

L’opposizione al Comune ha preannunziato ricorso al TAR.

 

Secondo Nieri (SEL), “Non spetta al sindaco il compito di vietare i cortei e di imporre limitazioni al diritto di manifestare. Lo confermano le recenti pronunce della Corte Costituzionale che hanno limitato i poteri di ordinanza del sindaco. In ogni caso, il provvedimento nasce da una mancata ponderazione degli interessi costituzionali in gioco e, oltre che immotivato, è viziato da un eccesso di potere. I diritti costituzionali non sono nella disponibilità del Sindaco. Alemanno non può creare uno stato d’eccezione alla Costituzione. Per questo ricorreremo al Tar contro la sua ordinanza“.

 

Di seguito, il testo dell’ordinanza.

 

- – -

 

Sindaco di Roma, nella qualità di Commissario delegato ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006

 

Ordinanza del 17 ottobre 2011

 

Oggetto: Interventi urgenti per la disciplina del traffico, della viabilità e della circolazione stradale in occasione di manifestazioni pubbliche all’interno del I Municipio della Città di Roma

 

Il Commissario delegato

 

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. del 9 agosto 2006, n. 184, è stato dichiarato, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza – fino al 31 dicembre 2008 – per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità della città di Roma;

 

che con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, pubblicata nella G.U. n. 228 del 30 novembre 2006, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato, fino al 31 dicembre 2008, il Sindaco di Roma Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata nel territorio della Capitale;

 

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;

 

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, ha precisato che, a seguito della proroga dello stato di emergenza, devono intendersi prorogati anche i poteri conferiti al Commissario delegato con l’Ordinanza presidenziale n. 3543/2006 e s.m.i.;

 

che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della predetta O.P.C.M. n. 3543/06, il Commissario, sulla base di direttive di volta in volta impartite, provvede alla individuazione di misure efficaci per la disciplina del traffico, della viabilità, del controllo della sosta e per i miglioramento della circolazione stradale;

 

che peraltro che anche l’art. 2, comma 1 lettera d) del Decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 2008 definisce, tra le tipologie degli interventi rientranti nella tutela della sicurezza urbana, anche le “situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità”;

 

che la dichiarazione della situazione emergenziale relativa al traffico ed alla mobilità nella città di Roma ha dato espressamente atto dell’esistenza di peculiarità tali da condizionare negativamente la qualità della vita, le relazioni sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi indotti;

 

che la stessa dichiarazione emergenziale ha dato parimenti atto che la situazione rilevata risultava essere maggiormente aggravata in concomitanza di «eventi» di rilevanza nazionale e mondiale in programma nella città di Roma e connessi al ruolo di capitale della Repubblica;

 

che le criticità connesse allo svolgimento di manifestazioni nel territorio della Città di Roma hanno trovato non solo conferma, ma un drammatico aggravamento in occasione della manifestazione svoltasi lo scorso 15 ottobre, nel corso della quale si sono verificati pesanti disordini ed episodi di violenza che ha comportato, oltre una grave turbativa per le condizioni di sicurezza sociale della comunità, anche una generale compromissione del diritto alla mobilità ed libera circolazione delle persone;

 

che, pertanto, si dimostra assolutamente necessario ed urgente procedere, nelle opportune sedi istituzionali, alla rivalutazione degli assetti regolamentari ed organizzativi generali per lo svolgimento di manifestazioni cittadine, così da coniugare il diritto alla manifestazione con la massima assicurazione di tutela del diritto alla sicurezza urbana, alla libera fruizione del territorio cittadino, ivi compreso il diritto alla libera circolazione e mobilità;

 

che, nelle more della definizione dell’auspicato assetto organizzativo e regolamentare anzidetto, ed anche in considerazione della straordinaria gravità dei fatti accaduti il 15 ottobre 2011, nonché delle loro conseguenze sul piano della turbativa sociale, occorre assumere provvedimenti urgenti che garantiscano l’esercizio dei diritti sopra ricordati senza pregiudizio per i diritti connessi alla libera circolazione, alla mobilità ed alla sicurezza dei cittadini;

 

che, opportunamente valutato il contesto urbanistico territoriale della Città, nonché le dinamiche operative delle gravi criticità riscontrate, si può ritenere sufficiente riferire detti provvedimenti alle sole manifestazioni ricadenti nel territorio del I Municipio in quanto maggiormente impattanti sul traffico e sulla viabilità;

 

Visto l’art. 5 della Legge n. 225/1992;

Visto l’art. 107, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 112/98;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 401/01;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008

 

per i motivi sopra indicati ed al fine di attuare in concreto misure efficaci per la disciplina del traffico e della viabilità nel I Municipio della Città di Roma, stante il suo particolare contesto urbanistico, in coerenza con quanto stabilito nell’articolo 1, comma 2, lettera a) della O.P.C.M. n. 3543 del 26 settembre 2006 e stante;

 

in virtù dei poteri speciali attribuiti al Sindaco di Roma con la predetta O.P.C.M.,

 

Dispone

 

per le esigenze indicate nelle premesse, nel territorio ricadente nel I Municipio della Città di Roma sia da considerare compatibile solo lo svolgimento di manifestazioni pubbliche senza formazione di corteo (cd. manifestazioni statiche) da tenersi nelle seguenti aree:

 

- Piazza Bocca della Verità;

- Piazza Santi Apostoli

- Piazza della Repubblica

- Circo Massimo

- Piazza Farnese

- Piazza S.Giovanni

- Piazza del Popolo

- Sedi istituzionali, secondo le prescrizioni della Questura di Roma

 

Il presente provvedimento ha validità di trenta giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione e sarà trasmesso al Prefetto ed al Questore di Roma.

 

Il segretario generale

(dr. Liborio Iudicello)

 

Il sindaco di Roma

Commissario delegato

(Giovanni Alemanno)

 

Pubblicato da Redazione

 

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