SEL presenterà ricorso al TAR
Lazio: “I diritti costituzionali non sono nella
disponibilità del Sindaco”
Leggioggi.it
Il sindaco di Roma, Alemanno, nella
qualità di Commissario straordinario per l’emergenza
traffico, ha firmato un’ordinanza che vieta per un mese
lo svolgimento di cortei in tutto il I Municipio di
Roma.
Saranno possibili solo
manifestazioni “stanziali”, da tenersi nelle seguenti
aree: piazza Bocca della Verità, piazza Santi Apostoli,
piazza della Repubblica, Circo Massimo, piazza Farnese,
piazza San Giovanni , piazza del Popolo e “le sedi
istituzionali secondo le prescrizioni della Questura di
Roma”.
L’opposizione al Comune ha
preannunziato ricorso al TAR.
Secondo Nieri (SEL), “Non spetta al
sindaco il compito di vietare i cortei e di imporre
limitazioni al diritto di manifestare. Lo confermano le
recenti pronunce della Corte Costituzionale che hanno
limitato i poteri di ordinanza del sindaco. In ogni
caso, il provvedimento nasce da una mancata ponderazione
degli interessi costituzionali in gioco e, oltre che
immotivato, è viziato da un eccesso di potere. I diritti
costituzionali non sono nella disponibilità del Sindaco.
Alemanno non può creare uno stato d’eccezione alla
Costituzione. Per questo ricorreremo al Tar contro la
sua ordinanza“.
Di seguito, il testo
dell’ordinanza.
- – -
Sindaco di Roma, nella qualità di
Commissario delegato ai sensi dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26
settembre 2006
Ordinanza del 17 ottobre 2011
Oggetto: Interventi urgenti per la
disciplina del traffico, della viabilità e della
circolazione stradale in occasione di manifestazioni
pubbliche all’interno del I Municipio della Città di
Roma
Il Commissario delegato
Premesso che con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006,
pubblicato nella G.U. del 9 agosto 2006, n. 184, è stato
dichiarato, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.
225, lo stato di emergenza – fino al 31 dicembre 2008 –
per la situazione determinatasi nel settore del traffico
e della mobilità della città di Roma;
che con Ordinanza n. 3543 del 26
settembre 2006, pubblicata nella G.U. n. 228 del 30
novembre 2006, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ha nominato, fino al 31 dicembre 2008, il Sindaco di
Roma Commissario Delegato per l’attuazione degli
interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata
nel territorio della Capitale;
che con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 lo stato
di emergenza nel settore del traffico e della mobilità
nel territorio della Capitale è stato prorogato fino al
31 dicembre 2011;
che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della protezione civile, ha
precisato che, a seguito della proroga dello stato di
emergenza, devono intendersi prorogati anche i poteri
conferiti al Commissario delegato con l’Ordinanza
presidenziale n. 3543/2006 e s.m.i.;
che, ai sensi dell’art. 1, comma 2
lett. a) della predetta O.P.C.M. n. 3543/06, il
Commissario, sulla base di direttive di volta in volta
impartite, provvede alla individuazione di misure
efficaci per la disciplina del traffico, della
viabilità, del controllo della sosta e per i
miglioramento della circolazione stradale;
che peraltro che anche l’art. 2,
comma 1 lettera d) del Decreto del Ministro dell’interno
del 5 agosto 2008 definisce, tra le tipologie degli
interventi rientranti nella tutela della sicurezza
urbana, anche le “situazioni che costituiscono intralcio
alla pubblica viabilità”;
che la dichiarazione della
situazione emergenziale relativa al traffico ed alla
mobilità nella città di Roma ha dato espressamente atto
dell’esistenza di peculiarità tali da condizionare
negativamente la qualità della vita, le relazioni
sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi
indotti;
che la stessa dichiarazione
emergenziale ha dato parimenti atto che la situazione
rilevata risultava essere maggiormente aggravata in
concomitanza di «eventi» di rilevanza nazionale e
mondiale in programma nella città di Roma e connessi al
ruolo di capitale della Repubblica;
che le criticità connesse allo
svolgimento di manifestazioni nel territorio della Città
di Roma hanno trovato non solo conferma, ma un
drammatico aggravamento in occasione della
manifestazione svoltasi lo scorso 15 ottobre, nel corso
della quale si sono verificati pesanti disordini ed
episodi di violenza che ha comportato, oltre una grave
turbativa per le condizioni di sicurezza sociale della
comunità, anche una generale compromissione del diritto
alla mobilità ed libera circolazione delle persone;
che, pertanto, si dimostra
assolutamente necessario ed urgente procedere, nelle
opportune sedi istituzionali, alla rivalutazione degli
assetti regolamentari ed organizzativi generali per lo
svolgimento di manifestazioni cittadine, così da
coniugare il diritto alla manifestazione con la massima
assicurazione di tutela del diritto alla sicurezza
urbana, alla libera fruizione del territorio cittadino,
ivi compreso il diritto alla libera circolazione e
mobilità;
che, nelle more della definizione
dell’auspicato assetto organizzativo e regolamentare
anzidetto, ed anche in considerazione della
straordinaria gravità dei fatti accaduti il 15 ottobre
2011, nonché delle loro conseguenze sul piano della
turbativa sociale, occorre assumere provvedimenti
urgenti che garantiscano l’esercizio dei diritti sopra
ricordati senza pregiudizio per i diritti connessi alla
libera circolazione, alla mobilità ed alla sicurezza dei
cittadini;
che, opportunamente valutato il
contesto urbanistico territoriale della Città, nonché le
dinamiche operative delle gravi criticità riscontrate,
si può ritenere sufficiente riferire detti provvedimenti
alle sole manifestazioni ricadenti nel territorio del I
Municipio in quanto maggiormente impattanti sul traffico
e sulla viabilità;
Visto l’art. 5 della Legge n.
225/1992;
Visto l’art. 107, comma 1, lett. c,
del decreto legislativo n. 112/98;
Visto il decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n.
343, convertito con modificazioni nella L. 401/01;
Visto il Decreto del Ministro
dell’Interno del 5 agosto 2008
per i motivi sopra indicati ed al
fine di attuare in concreto misure efficaci per la
disciplina del traffico e della viabilità nel I
Municipio della Città di Roma, stante il suo particolare
contesto urbanistico, in coerenza con quanto stabilito
nell’articolo 1, comma 2, lettera a) della O.P.C.M. n.
3543 del 26 settembre 2006 e stante;
in virtù dei poteri speciali
attribuiti al Sindaco di Roma con la predetta O.P.C.M.,
Dispone
per le esigenze indicate nelle
premesse, nel territorio ricadente nel I Municipio della
Città di Roma sia da considerare compatibile solo lo
svolgimento di manifestazioni pubbliche senza formazione
di corteo (cd. manifestazioni statiche) da tenersi nelle
seguenti aree:
- Piazza Bocca della Verità;
- Piazza Santi Apostoli
- Piazza della Repubblica
- Circo Massimo
- Piazza Farnese
- Piazza S.Giovanni
- Piazza del Popolo
- Sedi istituzionali, secondo le
prescrizioni della Questura di Roma
Il presente provvedimento ha
validità di trenta giorni decorrenti dalla sua
sottoscrizione e sarà trasmesso al Prefetto ed al
Questore di Roma.
Il segretario generale
(dr. Liborio Iudicello)
Il sindaco di Roma
Commissario delegato
(Giovanni Alemanno)
Pubblicato da Redazione |