IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33 e 117, comma 6, della
Costituzione della
Repubblica italiana;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare
la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario e, in
particolare, l'articolo
6, comma 9 il quale prevede che, mediante decreto
del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
vengano adottati i
criteri per la partecipazione dei professori
e ricercatori
universitari a societa' aventi caratteristiche di spin
off o start
up;
Visto l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85
convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 ed, in
particolare,
l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297 recante
«Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per
la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n.
382, ed in particolare gli articoli 13,14 e 15;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso
dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9
giugno 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge
n. 400 del
1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del
Consiglio dei
Ministri con nota prot. n. 5483 del 10 agosto 2011;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione di
quanto previsto
dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 27
luglio 1999,
n. 297, definisce le modalita' per proporre,
partecipare e assumere
responsabilita' formali in societa' aventi
caratteristiche di spin
off o start up da parte di professori e ricercatori
universitari di
ruolo.
2. Ai fini del presente decreto s'intendono aventi
caratteristiche
di spin off o start up le societa' di cui all'articolo
2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto
dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni
sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della
Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092,
al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
Gli articoli 33 e 117, comma 6, della
Costituzione
della Repubblica italiana recitano:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono
libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali
sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di
istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli
obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita',
deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni
un trattamento
scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la
ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Le istituzioni di alta cultura,
universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.».
«Art. 117. - (omissis).
6. La potesta' regolamentare spetta allo
Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta
alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in
ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle
funzioni loro attribuite.».
Il testo dell'articolo 6, comma 9,
della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione
delle universita', di personale accademico e
reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare
la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario) reca:
«Art. 6. - (omissis).
9. La posizione di professore e
ricercatore e'
incompatibile con l'esercizio del
commercio e
dell'industria fatta salva la possibilita'
di costituire
societa' con caratteristiche di spin off o
di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3
del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche
assumendo in tale
ambito responsabilita' formali, nei limiti
temporali e
secondo la disciplina in materia
dell'ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri
definiti con
regolamento adottato con decreto del
Ministro ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.
400. L'esercizio di attivita'
libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno.
Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del
decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, fatto
salvo quanto stabilito dalle convenzioni
adottate ai sensi
del comma 13 del presente articolo.».
- L'articolo 6 della legge 9 maggio
1989, n. 168
(Istituzione del Ministero dell'universita' e
della ricerca
scientifica e tecnologica), prevede:
«Art. 6 (Autonomia delle
universita'). - 1. Le
universita' sono dotate di personalita'
giuridica e, in
attuazione dell'articolo 33 della
Costituzione, hanno
autonomia didattica, scientifica,
organizzativa,
finanziaria e contabile; esse si danno
ordinamenti autonomi
con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di
autonomia stabiliti
dall'articolo 33 della Costituzione e
specificati dalla
legge, le universita' sono disciplinate,
oltre che dai
rispettivi statuti e regolamenti,
esclusivamente da norme
legislative che vi operino espresso
riferimento. E' esclusa
l'applicabilita' di disposizioni emanate con
circolare.
3. Le universita' svolgono attivita'
didattica e
organizzano le relative strutture nel
rispetto della
liberta' di insegnamento dei docenti e
dei principi
generali fissati nella disciplina relativa
agli ordinamenti
didattici universitari. Nell'osservanza di
questi principi
gli statuti determinano i corsi di
diploma, anche
effettuati presso scuole dirette a fini
speciali, di laurea
e di specializzazione; definiscono e
disciplinano i criteri
per l'attivazione dei corsi di
perfezionamento, di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici
integrativi.
4. Le universita' sono sedi primarie
della ricerca
scientifica e operano, per la realizzazione
delle proprie
finalita' istituzionali, nel rispetto della
liberta' di
ricerca dei docenti e dei
ricercatori nonche'
dell'autonomia di ricerca delle strutture
scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo
le norme del
rispettivo stato giuridico, nonche' le
strutture di
ricerca:
a) accedono ai fondi destinati
alla ricerca
universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del
decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
b) possono partecipare a programmi
di ricerca
promossi da amministrazioni dello Stato, da
enti pubblici o
privati o da istituzioni internazionali, nel
rispetto delle
relative normative.
5. Le universita', in osservanza delle
norme di cui ai
commi precedenti, provvedono
all'istituzione,
organizzazione e funzionamento delle
strutture didattiche,
di ricerca e di servizio, anche per
quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e
di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli
interni di ciascuna
struttura sono emanati con decreto del rettore
nel rispetto
dei principi e delle procedure stabiliti dallo
statuto.
7. L'autonomia finanziaria e
contabile delle
universita' si esercita ai sensi dell'articolo
7.
8. La legge di attuazione dei principi di
autonomia di
cui al presente articolo stabilisce
termini e limiti
dell'autonomia delle universita', quanto
all'assunzione e
alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di
ateneo sono
deliberati dagli organi competenti
dell'universita' a
maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono
trasmessi al
Ministro che, entro il termine perentorio
di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita'
e di merito
nella forma della richiesta motivata di
riesame. In assenza
di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro puo' per una sola volta,
con proprio
decreto, rinviare gli statuti e
i regolamenti
all'universita', indicando le norme
illegittime e quelle da
riesaminare nel merito. Gli
organi competenti
dell'universita' possono non conformarsi
ai rilievi di
legittimita' con deliberazione adottata
dalla maggioranza
dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero
ai rilievi di
merito con deliberazione adottata
dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro puo'
ricorrere contro
l'atto emanato dal rettore, in sede di
giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di
legittimita'. Quando la
maggioranza qualificata non sia stata
raggiunta, le norme
contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle universita' sono
pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel
Bollettino Ufficiale
del Ministero.».
- Si riporta il testo del comma 5,
dell'articolo 1 del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85
(Disposizioni urgenti
per l'adeguamento delle strutture di
Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377,
della legge
24 dicembre 2007, n. 244), pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114, e
convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
121:
«Art. 1. (omissis).
5. Le funzioni del Ministero
dell'universita' e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.».
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto
1999, n. 201.
- Il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203,
S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e' pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Gli articoli 13, 14 e 15 del decreto
del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica)
recitano:
«Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per
situazioni di
incompatibilita'). - Ferme restando le
disposizioni
vigenti in materia di divieto di cumulo
dell'ufficio di
professore con altri impieghi pubblici o
privati, il
professore ordinario e' collocato d'ufficio
in aspettativa
per la durata della carica del mandato o
dell'ufficio nei
seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od
europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del
Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di
Stato;
3) nomina a componente delle
istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi
ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che
comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle
funzioni di
professore universitario;
4) [nomina a giudice della Corte
costituzionale];
5) nomina a presidente o vice
presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro;
6) [nomina a membro del Consiglio
superiore della
magistratura];
7) nomina a presidente o componente
della giunta
regionale e a presidente del consiglio
regionale;
8) nomina a presidente della giunta
provinciale;
9) nomina a sindaco del comune
capoluogo di
provincia;
10) nomina alle cariche di
presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici
a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di
enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione
pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso
escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere
prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza,
sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni
a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e
vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione
corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario
nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di
cui all'art.
16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o
comunque previsti
da altre leggi presso le amministrazioni
dello Stato, le
pubbliche amministrazioni o enti pubblici
economici.
Hanno diritto a richiedere
una limitazione
dell'attivita' didattica i professori
di ruolo che
ricoprano la carica di rettore,
pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di
presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente
del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e'
concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica
istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso
ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi
in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai
precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della
nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di
collocamento in
aspettativa per la durata della carica,
del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa
e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme
vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano
in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E'
fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della
legge 24 aprile
1980, n. 146 . In mancanza di tali
disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo
dell'aspettativa, anche quando questo
ultimo sia senza
assegni, e' utile ai fini della
progressione nella
carriera, del trattamento di quiescenza e
di previdenza
secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello
straordinariato ai sensi del precedente art.
6.
Qualora l'incarico per il quale
e' prevista
l'aspettativa senza assegni non
comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la
corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo
dal momento
in cui e' cominciata a decorrere
l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre
1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai
nn. 10), 11)
e 12) del presente articolo, gli oneri di
cui al n. 3)
dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre
1966, n. 1078,
sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa
conservano il
titolo a partecipare agli organi
universitari cui
appartengono, con le modalita' previste
dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della legge 18 marzo 1958,
n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per
la formazione
delle commissioni di concorso e per
l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente
secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere,
nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal
consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca,
delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini
speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita'
seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di
insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e'
comunque loro
preclusa la titolarita'. E' garantita loro,
altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di
ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare
d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta'
e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove
istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca
scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione della possibilita' di
far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le
situazioni di
incompatibilita' che si verifichino
successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche
ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'.
I numeri 4 e 6 sono stati soppressi dal
primo comma
dell'art. 5, legge 9 dicembre 1985, n. 705,
che ha inoltre
cosi' disposto: «I professori di ruolo
nominati giudici
della Corte costituzionale o componenti
del Consiglio
superiore della magistratura sono collocati
fuori ruolo ai
sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma,
della legge 11
marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art.
27, legge 18
marzo 1958, n. 311».
Art. 14 (Aspettativa dei professori
che passano ad
altra amministrazione). - Il professore
universitario, che
assume un nuovo impiego con altra
amministrazione statale o
pubblica, e' collocato in aspettativa per
tutto il periodo
di prova richiesto per la conferma in ruolo.
Al termine di
tale periodo l'interessato puo' riassumere
servizio presso
l'Universita' entro i successivi trenta
giorni e, in
mancanza, decade dall'ufficio di professore.
Il periodo di aspettativa, di cui al
precedente comma,
non e' computabile ne' ai fini economici
ne' ai fini
giuridici.
Le stesse norme si applicano agli
assistenti del ruolo
ad esaurimento.
Art. 15 (Inosservanza del
regime delle
incompatibilita'). - Nel caso di
divieto di cumulo
dell'ufficio di professore ordinario o
fuori ruolo con
altri impieghi pubblici o privati,
l'assunzione del nuovo
impiego pubblico comporta la cessazione
di diritto
dall'ufficio di professore, salvo quanto
disposto dal
precedente art. 14.
Nel caso di cumulo con impieghi privati si
applicano le
disposizioni previste dai successivi
commi per
l'incompatibilita'.
Il professore ordinario che violi le
norme sulle
incompatibilita' e' diffidato dal rettore a
cessare dalla
situazione di incompatibilita'.
La circostanza che il professore abbia
ottemperato alla
diffida non preclude l'eventuale azione
disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla
diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, il
professore decade
dall'ufficio.
Alla dichiarazione di decadenza si
provvede con decreto
del Ministro della pubblica istruzione su
proposta del
rettore, sentito il Consiglio Universitario
nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17,
comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del
ministro o di
autorita' sottordinate al ministro,
quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri,
possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge.
I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.».
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 9, dell'articolo
6 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il titolo del decreto legislativo 27
luglio 1999,
n. 297, si veda nelle note alle premesse.
- Il comma 1, lett. e), dell'articolo
2 del citato
decreto legislativo n. 297 del 1999 concerne:
«e) societa' di recente
costituzione ovvero da
costituire, finalizzate all'utilizzazione
industriale dei
risultati della ricerca, per le
attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b),
numero 1, con la
partecipazione azionaria o il concorso, o
comunque con il
relativo impegno di tutti o alcuni tra i
seguenti soggetti:
1) professori e ricercatori
universitari, personale
di ricerca dipendente da enti di ricerca,
ENEA e ASI,
nonche' dottorandi di ricerca e titolari
di assegni di
ricerca di cui all'articolo 51, comma 6,
della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sulla base di
regolamenti delle
universita' e degli enti di
appartenenza, che ne
disciplinino la procedura autorizzativa e il
collocamento
in aspettativa ovvero il mantenimento in
servizio o nel
corso di studio, nonche' le questioni
relative ai diritti
di proprieta' intellettuale e che
definiscano le
limitazioni volte a prevenire i conflitti di
interesse con
le societa' costituite o da costituire;
2) soggetti di cui alle lettere a), b),
c), d) e f);
3) societa' di assicurazione,
banche iscritte
all'albo di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, intermediari
finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106
del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
fondi mobiliari
chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n.
344, societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
istituite con
l'articolo 2 della legge n. 317 del 5 ottobre
1991, fondi
mobiliari chiusi di cui all'articolo 37
del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
intermediari
finanziari iscritti all'albo di cui
all'articolo 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.».
Art. 2
Soggetti proponenti gli spin off e start up
universitari
1. Per qualificarsi come spin off o start up
universitari le
societa' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e),
del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 devono essere
costituite su
iniziativa dell' universita' o del personale
universitario o
prevedere la partecipazione al capitale da parte
dell'universita'
ovvero la partecipazione del personale universitario
ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
2. La partecipazione del personale
universitario di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1),
del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 alla societa' puo'
aversi sia in
termini di partecipazione al capitale, sia in
termini di impegno
diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale,
offrendo alla nuova
entita' giuridica l'impiego del know how e delle
competenze generate
in un contesto di ricerca.
Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 1, lett. e)
dell'articolo 2
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297 si veda
nelle note all'articolo 1.
Art. 3
Procedura di costituzione degli spin off
o start up universitari
1. La proposta di costituzione della societa' e' approvata dal
consiglio di amministrazione dell'universita', che delibera a
maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato
accademico.
2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale
contenente:
a) gli obiettivi;
b) il piano finanziario;
c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
d) il carattere innovativo del progetto;
e) le qualita' tecnologiche e scientifiche del progetto;
f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei
ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a
ciascuno per lo svolgimento delle attivita' di spin off, al fine di
consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la
compatibilita' con la disciplina appositamente definita dall'ateneo
ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
g) le modalita' di eventuale partecipazione al capitale e la
definizione della quota di partecipazione richiesta;
h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprieta'
intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista
dall'ateneo.
3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla
costituzione delle imprese spin off o start up i proponenti
dell'iniziativa. Eventuali ulteriori casi di esclusione del proprio
personale dalle deliberazioni in materia di spin off o start up
rientrano nell'autonoma disciplina delle universita'.
Note all'art. 3:
- Per il testo del comma 9, dell'articolo 6 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 si veda nelle note all'articolo 1.
Art. 4
Disciplina delle incompatibilita'
1. I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i
ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca,
valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore,
i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti
dell'universita', non possono assumere cariche direttive e
amministrative nelle societa' aventi caratteristiche di spin off o
start up universitari. E' fatta salva l'ipotesi in cui il direttore
del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di
amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o
proponente, dall'ateneo di appartenenza.
2. Ferme le ipotesi previste al comma 1, gli atenei, nell'ambito
della propria autonomia regolamentare, definiscono i casi nei quali i
professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a
costituire imprese di spin off o start up, oppure assumere
responsabilita' formali nella gestione, quando gli interessati
rivestano specifici ruoli all'interno dell'ateneo, tali che il
contemporaneo esercizio dell'attivita' di impresa possa compromettere
l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa
determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva
difficolta' per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di
ricerca e istituzionali.
3. Lo svolgimento dell'attivita' a favore delle societa' aventi
caratteristiche di spin off o start up non deve porsi in contrasto
con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al
rapporto di lavoro con l'universita'. Qualora la partecipazione alle
attivita' dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga
incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o
ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo
all'universita' e contestualmente cessare lo svolgimento
dell'attivita' prestata presso la societa'.
4. L'ateneo effettua, con modalita' definite con autonoma
disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti
ai commi precedenti.
Art. 5
Disciplina dei conflitti d'interesse
1. E' fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che
partecipa alle societa' aventi caratteristiche di spin off o start up
universitario di svolgere attivita' in concorrenza con quella
dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale e' tenuto a
comunicare tempestivamente all'universita' eventuali situazioni di
conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano
successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attivita' a
favore della societa' interessata.
2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a
qualunque titolo alle societa' aventi caratteristiche di spin off o
start up deve comunicare all'universita', al termine di ciascun
esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i
benefici a qualunque titolo ottenuti dalla societa'.
3. Il rapporto di lavoro con l'universita' non deve costituire
strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del
personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti,
consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di
pregiudizio nei confronti degli altri soci.
4. L'universita', secondo la disciplina autonomamente definita,
verifica periodicamente il rispetto dei principi stabiliti ai commi
precedenti.
Art. 6
Norme transitorie e finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e in virtu' di
quanto espressamente stabilito all'articolo 6, comma 9, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, si applica la disciplina specifica emanata
dalle singole universita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 agosto 2011
Il Ministro: Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 17
Note all'art. 6:
- Per il testo del comma 9 dell'articolo 6 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, si veda nelle note all'articolo
1.
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