GU n. 236 del 10-10-2011
testo in vigore dal: 25-10-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in
particolare
l'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito
dall'articolo 46,
comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n.
183, nonche' i
commi 33 e 90;
Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25;
Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge
23 luglio
1991, n. 223;
Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124,
come sostituito dall'articolo 33, comma 1, della legge 4
novembre
2010, n. 183, nonche' l'articolo 14 del citato decreto
legislativo
124 del 2004;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei
Ministri,
adottate nelle riunioni del 5 maggio e del 19 maggio
2011;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nella
seduta del 7 luglio 2011;
Acquisita l'intesa con le parti sociali in data 11
luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizione
1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo
indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei
giovani.
2. Il contratto di apprendistato e' definito secondo le
seguenti
tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Art. 2
Disciplina generale
1. La disciplina del contratto di apprendistato e'
rimessa ad
appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti
collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei
datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano
nazionale nel rispetto dei seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del
relativo
piano formativo individuale da definire, anche sulla
base di moduli e
formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o
dagli enti
bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del
contratto;
b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due
livelli
inferiori rispetto alla categoria spettante, in
applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a
mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il
contratto
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione
dell'apprendista
in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita'
di servizio;
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilita' di finanziare i percorsi formativi
aziendali
degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici
interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge
23 dicembre
2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo
10 settembre
2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso
accordi con
le Regioni;
f) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei
risultati
conseguiti all'interno del percorso di formazione,
esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali e
delle competenze acquisite ai fini del proseguimento
degli studi
nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti;
g) registrazione della formazione effettuata e della
qualifica
professionale a fini contrattuali eventualmente
acquisita nel
libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2,
comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276;
h) possibilita' di prolungare il periodo di
apprendistato in caso
di malattia, infortunio o altra causa di sospensione
involontaria del
rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto
previsto dai
contratti collettivi;
i) possibilita' di forme e modalita' per la conferma in
servizio,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al
termine del
percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in
apprendistato,
fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo;
l) divieto per le parti di recedere dal contratto
durante il
periodo di formazione in assenza di una giusta causa o
di un
giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di
giustificazione trovano applicazione le sanzioni
previste dalla
normativa vigente;
m) possibilita' per le parti di recedere dal contratto
con
preavviso decorrente dal termine del periodo di
formazione ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile.
Se nessuna
delle parti esercita la facolta' di recesso al termine
del periodo di
formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto
di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla
previdenza
e assistenza sociale obbligatoria si estende alle
seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie
professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare.
3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di
lavoro
puo' assumere con contratto di apprendistato,
direttamente o
indirettamente per il tramite delle agenzie di
somministrazione di
lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 10
settembre 2003, n. 276, non puo' superare il 100 per
cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio
presso il datore
di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle
proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque ne
abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere
apprendisti in numero
non superiore a tre. La disposizione di cui al presente
comma non si
applica alle imprese artigiane per le quali trovano
applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto
1985, n. 443.
Art. 3
Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato
per la
qualifica e per il diploma professionale, in tutti i
settori di
attivita', anche per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione, i
soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al
compimento del
venticinquesimo anno di eta'. La durata del contratto e'
determinata
in considerazione della qualifica o del diploma da
conseguire e non
puo' in ogni caso essere superiore, per la sua
componente formativa,
a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma
quadriennale regionale.
2. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per
la qualifica e per il diploma professionale e' rimessa
alle regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano, previo
accordo in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le
associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei
seguenti
criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica o diploma professionale
ai sensi
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od
interna
alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o
del diploma
professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1
e secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto
legislativo
17 ottobre 2005, n. 226;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei
datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle
modalita' di erogazione della formazione aziendale nel
rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni.
Art. 4
Apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere
1. Possono essere assunti in tutti i settori di
attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato
professionalizzante o di
mestiere per il conseguimento di una qualifica
professionale a fini
contrattuali i soggetti di eta' compresa tra i diciotto
anni e i
ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una
qualifica
professionale, conseguita ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, il contratto di apprendistato
professionalizzante o di
mestiere puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di
eta'.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi
stabiliscono, in ragione dell'eta' dell'apprendista e
del tipo di
qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e
le modalita'
di erogazione della formazione per l'acquisizione delle
competenze
tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei
profili
professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e
inquadramento del personale, nonche' la durata, anche
minima, del
contratto che, per la sua componente formativa, non puo'
comunque
essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure
professionali
dell'artigianato individuate dalla contrattazione
collettiva di
riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere, svolta
sotto la responsabilita' della azienda, e' integrata,
nei limiti
delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta
formativa
pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata
alla
acquisizione di competenze di base e trasversali per un
monte
complessivo non superiore a centoventi ore per la durata
del triennio
e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e
tenuto conto
dell'eta', del titolo di studio e delle competenze
dell'apprendista.
4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori
di lavoro
possono definire, anche nell'ambito della bilateralita',
le modalita'
per il riconoscimento della qualifica di maestro
artigiano o di
mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria
attivita' in
cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello
nazionale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale possono
prevedere specifiche modalita' di svolgimento del
contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato.
Art. 5
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di
attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato per attivita'
di ricerca,
per il conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria
superiore, di titoli di studio universitari e della alta
formazione,
compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione
tecnica
superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144,
con particolare riferimento ai diplomi relativi ai
percorsi di
specializzazione tecnologica degli istituti tecnici
superiori di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei
Ministri 25 gennaio 2008, nonche' per il praticantato
per l'accesso
alle professioni ordinistiche o per esperienze
professionali i
soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i
ventinove anni. Per
soggetti in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
il contratto
di apprendistato di alta formazione puo' essere
stipulato a partire
dal diciassettesimo anno di eta'.
2. La regolamentazione e la durata del periodo di
apprendistato per
attivita' di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o
per percorsi
di alta formazione e' rimessa alle Regioni, per i soli
profili che
attengono alla formazione, in accordo con le
associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, le
universita', gli istituti tecnici e professionali e
altre istituzioni
formative o di ricerca comprese quelle in possesso di
riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e
aventi come
oggetto la promozione delle attivita' imprenditoriali,
del lavoro,
della formazione, della innovazione e del trasferimento
tecnologico.
3. In assenza di regolamentazioni regionali
l'attivazione
dell'apprendistato di alta formazione o ricerca e'
rimessa ad
apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di
lavoro o dalle
loro associazioni con le Universita', gli istituti
tecnici e
professionali e le istituzioni formative o di ricerca di
cui al comma
che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza
pubblica.
Art. 6
Standard professionali, standard formativi e
certificazione delle
competenze
1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministero dell'istruzione, della universita' e della
ricerca, e
previa intesa con le Regioni e le province autonome
definisce, nel
rispetto delle competenze delle Regioni e province
autonome e di
quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e
parti sociali del
17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica
dei percorsi
formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e in apprendistato di alta formazione.
2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in
apprendistato
professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli
standard
professionali di riferimento sono quelli definiti nei
contratti
collettivi nazionali di categoria o, in mancanza,
attraverso intese
specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o
interconfederale
anche in corso della vigenza contrattuale. La
registrazione nel
libretto formativo del cittadino della formazione
effettuata e della
qualifica professionale a fini contrattuali
eventualmente acquisita
e' di competenza del datore di lavoro.
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche
professionali
acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato
e consentire
una correlazione tra standard formativi e standard
professionali e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza
pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il
repertorio delle professioni predisposto sulla base dei
sistemi di
classificazione del personale previsti nei contratti
collettivi di
lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse
dalla intesa
tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio
2010, da un
apposito organismo tecnico di cui fanno parte il
Ministero
dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le
associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti
della
Conferenza Stato-regioni.
4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno
essere
certificate secondo le modalita' definite dalle Regioni
e Provincie
Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio
delle
professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto
formativo del
cittadino sulla base del repertorio delle professioni di
cui al comma
3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo,
Regioni e parti
sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more
della
definizione del repertorio delle professioni di cui al
comma 3, si fa
riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.
Art. 7
Disposizioni finali
1. In caso di inadempimento nella erogazione della
formazione di
cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro
e che sia
tale da impedire la realizzazione delle finalita' di cui
agli
articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro e' tenuto a
versare la
differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta
con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale
superiore che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del
periodo di
apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con
esclusione di
qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Qualora a seguito
di attivita' di vigilanza sul contratto di apprendistato
in corso di
esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione
della formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale
ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera'
un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14
del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un
congruo termine al
datore di lavoro per adempiere.
2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali
collettive
attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a),
b), c) e d), il datore di lavoro e' punito con la
sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di
recidiva la
sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500
euro. Alla
contestazione delle sanzioni amministrative di cui al
presente comma
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano
accertamenti in
materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di
cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, come
sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010,
n. 183.
Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione del
lavoro
territorialmente competente.
3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di
contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e
istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale e' possibile assumere in apprendistato i
lavoratori in
mobilita'. Per essi trovano applicazione, in deroga alle
previsioni
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le
disposizioni in
materia di licenziamenti individuali di cui alla legge
15 luglio
1966, n. 604, nonche' il regime contributivo agevolato
di cui
all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223 e
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della
medesima legge.
5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti
bilaterali si
intendono esclusivamente quelli definiti all'articolo 2,
comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.
6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei
contratti di
apprendistato gia' in essere, con l'entrata in vigore
del presente
decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25,
gli articoli
21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo
16 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53
del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui
al presente
decreto non sia immediatamente operativa, trovano
applicazione, in
via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di
entrata in vigore
del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza
della
offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma
3, trovano
immediata applicazione le regolazioni contrattuali
vigenti.
8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso,
nonche'
l'applicazione del contratto di apprendistato per i
settori di
attivita' pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del
presente decreto,
e' definita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo
n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore
del presente decreto.
9. In attesa della riforma degli incentivi alla
occupazione,
restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione
economica
dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia
di previdenza
e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla
prosecuzione
del rapporto di lavoro al termine del periodo di
formazione, con
esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4
del presente
articolo.
10. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' Regioni
possono fare
riferimento al percorso formativo della Regione dove e'
ubicata la
sede legale e possono altresi' accentrare le
comunicazioni di cui
all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006,
n. 296 nel servizio informatico dove e' ubicata la sede
legale.
11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle
Regioni a
Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e
di Bolzano ai
sensi dello statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 |