Avv. Paolo Nesta


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 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167-Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30,della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

 

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GU n. 236 del 10-10-2011

testo in vigore dal: 25-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in particolare

l'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46,

comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche' i

commi 33 e 90;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25;

Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio

1991, n. 223;

Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

come sostituito dall'articolo 33, comma 1, della legge 4 novembre

2010, n. 183, nonche' l'articolo 14 del citato decreto legislativo

124 del 2004;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,

adottate nelle riunioni del 5 maggio e del 19 maggio 2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella

seduta del 7 luglio 2011;

Acquisita l'intesa con le parti sociali in data 11 luglio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizione

1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato

finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

2. Il contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti

tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Art. 2

Disciplina generale

1. La disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad

appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di

lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e

prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano

nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo

piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e

formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti

bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

b) divieto di retribuzione a cottimo;

c) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli

inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del

contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a

mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a

quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto

ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista

in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita' di servizio;

d) presenza di un tutore o referente aziendale;

e) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali

degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici

interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre

2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con

le Regioni;

f) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati

conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna

alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e

delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi

nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti;

g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica

professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel

libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

h) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso

di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del

rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai

contratti collettivi;

i) possibilita' di forme e modalita' per la conferma in servizio,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del

percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato,

fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il

periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un

giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di

giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla

normativa vigente;

m) possibilita' per le parti di recedere dal contratto con

preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi

di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna

delle parti esercita la facolta' di recesso al termine del periodo di

formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato.

2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza

e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;

d) maternita';

e) assegno familiare.

3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro

puo' assumere con contratto di apprendistato, direttamente o

indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di

lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, non puo' superare il 100 per cento delle

maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore

di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie

dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne

abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero

non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si

applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le

disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 3

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la

qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di

attivita', anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i

soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del

venticinquesimo anno di eta'. La durata del contratto e' determinata

in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non

puo' in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa,

a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per

la qualifica e per il diploma professionale e' rimessa alle regioni e

alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni

dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti

criteri e principi direttivi:

a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi

del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna

alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma

professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo

standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo

17 ottobre 2005, n. 226;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello

nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e

prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la

determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle

modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli

standard generali fissati dalle regioni.

Art. 4

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici

o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di

mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini

contrattuali i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i

ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica

professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre

2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di

mestiere puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di

eta'.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi

stabiliscono, in ragione dell'eta' dell'apprendista e del tipo di

qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalita'

di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze

tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili

professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e

inquadramento del personale, nonche' la durata, anche minima, del

contratto che, per la sua componente formativa, non puo' comunque

essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali

dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di

riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta

sotto la responsabilita' della azienda, e' integrata, nei limiti

delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa

pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla

acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte

complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio

e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto

dell'eta', del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro

possono definire, anche nell'ambito della bilateralita', le modalita'

per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di

mestiere.

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in

cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello

nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono

prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di

apprendistato, anche a tempo determinato.

Art. 5

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici

o privati, con contratto di apprendistato per attivita' di ricerca,

per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria

superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione,

compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica

superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,

con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di

specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui

all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 25 gennaio 2008, nonche' per il praticantato per l'accesso

alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i

soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per

soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai

sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto

di apprendistato di alta formazione puo' essere stipulato a partire

dal diciassettesimo anno di eta'.

2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per

attivita' di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi

di alta formazione e' rimessa alle Regioni, per i soli profili che

attengono alla formazione, in accordo con le associazioni

territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le

universita', gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni

formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento

istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come

oggetto la promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro,

della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione

dell'apprendistato di alta formazione o ricerca e' rimessa ad

apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle

loro associazioni con le Universita', gli istituti tecnici e

professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma

che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Art. 6

Standard professionali, standard formativi e certificazione delle

competenze

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, e

previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel

rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di

quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del

17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi

formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma

professionale e in apprendistato di alta formazione.

2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato

professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard

professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti

collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese

specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale

anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel

libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della

qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita

e' di competenza del datore di lavoro.

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali

acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire

una correlazione tra standard formativi e standard professionali e'

istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il

repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di

classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di

lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa

tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un

apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero

dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le associazioni

dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della

Conferenza Stato-regioni.

4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere

certificate secondo le modalita' definite dalle Regioni e Provincie

Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle

professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del

cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma

3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti

sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della

definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa

riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

Art. 7

Disposizioni finali

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di

cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia

tale da impedire la realizzazione delle finalita' di cui agli

articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro e' tenuto a versare la

differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con

riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che

sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di

apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di

qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito

di attivita' di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di

esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione

prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera' un

provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al

datore di lavoro per adempiere.

2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive

attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a),

b), c) e d), il datore di lavoro e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la

sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla

contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma

provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in

materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come

sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17

della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione del lavoro

territorialmente competente.

3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto

collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono

esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti

collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione

professionale e' possibile assumere in apprendistato i lavoratori in

mobilita'. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in

materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio

1966, n. 604, nonche' il regime contributivo agevolato di cui

all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e

l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si

intendono esclusivamente quelli definiti all'articolo 2, comma 1,

lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di

apprendistato gia' in essere, con l'entrata in vigore del presente

decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli

21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della

legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente

decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in

via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della

offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, trovano

immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonche'

l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di

attivita' pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto,

e' definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

del presente decreto.

9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione,

restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica

dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza

e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione

del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con

esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente

articolo.

10. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' Regioni possono fare

riferimento al percorso formativo della Regione dove e' ubicata la

sede legale e possono altresi' accentrare le comunicazioni di cui

all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296 nel servizio informatico dove e' ubicata la sede legale.

11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a

Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai

sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011

 

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