DECRETO LEGISLATIVO 6
settembre 2011 , n. 165
Attuazione della direttiva
2009/18/CE che stabilisce i principi
fondamentali in materia di
inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che
modifica le direttive 1999/35/CE e
2002/59/CE. (11G0206)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno
2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2009, e in particolare,
gli articoli da 1 a 5, e
l'allegato B;
Vista la direttiva
2009/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009,
che stabilisce i principi fondamentali
in materia di inchieste sugli
incidenti nel settore del trasporto
marittimo e che modifica la
direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la
direttiva 2002/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Visti gli articoli 2 e 94
della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare (UNCLOS)
firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982,
di cui alla legge 2 dicembre
1994, n. 689;
Vista la regola I/21
della Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana
in mare (SOLAS) firmata a Londra il 1°
novembre 1974, di cui alla
legge 23 maggio 1980, n. 313;
Visto l'articolo 12
della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento
da navi (MARPOL), firmata a Londra il 2
novembre 1973, di cui alla
legge 29 settembre 1980, n. 662;
Visto l'articolo 23 della
Convenzione internazionale sulle linee di
massimo carico (LOAD LINE),
firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
Visto il codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima),
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, recante la
riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti;
Visto l'articolo 11 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
recante attuazione
della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio e di
informazione sul traffico
navale;
Visti il decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante
attuazione della direttiva
1999/35/CE relativa a un sistema di visite
obbligatorie per l'esercizio
in condizioni di sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di unita'
veloci da passeggeri adibiti a servizi
di linea, nonche' disciplina
delle procedure di indagine sui sinistri
marittimi, ed in particolare
gli articoli 14 e 15;
Visto il decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto;
Visto il Codice IMO per le
inchieste sui sinistri e sugli incidenti
marittimi adottato con
risoluzione A.849(20) dall'assemblea dell'IMO
in data 27 novembre 1997,
nella versione aggiornata con la
risoluzione MSC.255(84) del
Comitato per la sicurezza marittima
dell'IMO che adotta il Codice
degli standard internazionali e delle
raccomandazioni per le
inchieste sui sinistri marittimi e gli
incidenti marittimi (Codice
delle inchieste sui sinistri) in data 16
maggio 2008;
Vista la Risoluzione
A.996(25) dell'Assemblea dell'IMO del 29
novembre 2007 (Codice per
l'attuazione degli strumenti obbligatori
dell'IMO);
Vista la Risoluzione
A.861(20) dell'Assemblea dell'IMO del 27
novembre 1997 e la
Risoluzione MSC.163(78) del Comitato per la
sicurezza marittima dell'IMO
del 17 maggio 2004 che dettano norme
tecniche sui registratori dei
dati di viaggio a bordo delle navi
(VDR);
Visto il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei
dati personali;
Visto il regolamento (CE) n.
1406/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2002,
che istituisce un'Agenzia europea per
la sicurezza marittima e, in
particolare, l'articolo 2, lettera e);
Visto il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16
giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dell'interno, della
salute e dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente
decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto ha
come obiettivo il miglioramento della
sicurezza della
navigazione marittima e della prevenzione
dell'inquinamento causato
dalle navi, mediante inchieste di sicurezza
sui sinistri ed incidenti
marittimi, affidate ad una struttura
investigativa in grado di
assicurare, in autonomia ed indipendenza di
giudizio, l'efficace
esecuzione delle attivita' di investigazione
tecnica di sicurezza e la
corretta analisi delle cause e delle
circostanze che hanno
determinato i sinistri e gli incidenti
marittimi, allo scopo di
ridurre, in tal modo, potenziali analoghi
rischi futuri.
2. Nel rispetto delle
finalita' di cui al comma 1, il presente
decreto determina le procedure
e le metodologie di esecuzione delle
inchieste di sicurezza,
prevedendone la tempistica e le relazioni tra
tutte le parti coinvolte
ovvero interessate nonche' le modalita' a
cui attenersi per lo
studio e lo sviluppo delle tecniche
investigative e di
valorizzazione delle risultanze delle indagini, al
fine di delineare proposte
di modifica della normativa tecnica
rivolte ad accrescere e a
migliorare le condizioni generali di
sicurezza della navigazione,
di salvaguardia della vita umana in mare
nonche' di protezione
dell'ambiente marino e costiero.
3. Le inchieste, svolte
sulla base della disciplina contenuta nel
presente decreto, non
riguardano la determinazione di
responsabilita'. L'organismo
investigativo di cui all'articolo 4,
riferisce all'autorita'
competente circostanze ed elementi rilevanti
sulle cause del sinistro o
dell'incidente marittimo qualora, dai
risultati delle attivita' di
investigazione tecnica di sicurezza, si
possano desumere
responsabilita'.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai
sensi
dell'art. 10, comma
3 del testo unico delle disposizioni
sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del
Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive
CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76
della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo
se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87
della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta, di
seguito,il testo degli articoli da 1 a
5 e dell'allegato B
della legge 4 giugno 2010, n. 96,
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146,
S.O.:
«Art. 1
(Delega al Governo per l'attuazione di
direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il
termine di recepimento indicato in
ciascuna delle
direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle
medesime direttive. Per le direttive
elencate negli
allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia'
scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data
di entrata in vigore della presente
legge, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di
attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore
della medesima legge. Per le direttive
elencate negli
allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il
Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi
entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della
presente legge.
2. I decreti
legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le
politiche europee e del Ministro con
competenza
istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i
Ministri degli affari esteri, della
giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri
interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli
schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle
direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A,
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere
dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma
ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano
nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei
termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli
schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle
direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono
corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e'
richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni
formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art.
81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dei necessari
elementi
integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle
Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari,
che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati
dalla presente
legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata
nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti
legislativi, relativi alle direttive
elencate negli
allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma,
della Costituzione, nelle materie di
competenza
legislativa delle regioni e delle province
autonome, si
applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui
all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n.
11.
7. Il Ministro
per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu'
deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla
scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che
da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del
ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale
prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee,
ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati
e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione
delle direttive da parte delle regioni
e delle province
autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita'
di individuazione delle stesse da
definire con accordo
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo,
quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui
al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle
direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con
le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i
testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica.
Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.
Art. 2 (Principi
e criteri direttivi generali della
delega legislativa).
- 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e III, e
in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le
amministrazioni direttamente interessate
provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture
amministrative, secondo il principio
della massima
semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di
organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini
di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla
normativa da
attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle
discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) al di fuori
dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni
contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni
amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni
dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto
fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledono o espongono a
pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali
casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o
danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto
congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che
recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette
ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda,
possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui
agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28
agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del
giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una
somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000
euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a
pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei
periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi
previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera
sono determinate nella loro entita',
tenendo conto
della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse
protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di
specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle
che impongono particolari doveri di
prevenzione,
controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che
l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona
o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i
limiti di pena indicati nella presente
lettera sono
previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia'
comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee
e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui
all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le
sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni;
d) eventuali
spese non contemplate da leggi vigenti e
che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni
statali o regionali possono essere previste
nei decreti
legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle
direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento
degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse;
alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione
delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi
fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e)
all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive
gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si
procede, se la modificazione non comporta
ampliamento
della materia regolata, apportando le
corrispondenti
modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di
attuazione della direttiva modificata;
f) nella
predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle
eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie
comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della
delega;
g) nella
predisposizione dei decreti legislativi,
relativi alle
direttive elencate negli allegati A e B, si
tiene conto delle
esigenze di coordinamento tra le norme
previste nelle
direttive medesime e quanto stabilito dalla
legislazione
vigente, con particolare riferimento alla
normativa in materia
di lavoro e politiche sociali, per la
cui revisione e'
assicurato il coinvolgimento delle parti
sociali interessate,
ai fini della definizione di eventuali
specifici avvisi
comuni e dell'acquisizione, ove richiesto
dalla complessita'
della materia, di un parere delle stesse
parti sociali sui
relativi schemi di decreto legislativo;
h) quando si
verificano sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni
diverse o comunque sono coinvolte le
competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi
individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento,
rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione,
adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle
regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per
salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la
trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita'
nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei
soggetti responsabili;
i) quando non
sono di ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono
attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che
riguardano le stesse materie o che
comunque comportano
modifiche degli stessi atti normativi.
Art. 3
(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie (1)
). - 1. Al fine di
assicurare la piena integrazione delle
norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo,
fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare, entro due
anni dalla data di entrata in vigore
della presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali
o amministrative per
le violazioni di obblighi contenuti in
direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai
sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
in regolamenti
comunitari pubblicati alla data di entrata
in vigore della
presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni
penali o amministrative.
2. La delega di
cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi
adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per le politiche
europee e del
Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti
per materia. I decreti legislativi si
informano ai
principi e criteri direttivi di cui all'art.
2, comma 1, lettera
c).
3. Gli schemi
dei decreti legislativi di cui al
presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della
Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti
organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti
dai commi 3 e 8 dell'art. 1.
Art. 4 (Oneri
relativi a prestazioni e a controlli). -
1. In relazione agli
oneri per prestazioni e per controlli,
si applicano le
disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-bis,
della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
Art. 5 (Delega
al Governo per il riordino normativo
nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie). -
1. Il Governo e'
delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, con le
modalita' e secondo
i principi e criteri direttivi di cui
all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni,
entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di
cui all'art. 1,
comma 1, della presente legge, testi unici
o codici di
settore delle disposizioni dettate in
attuazione delle
deleghe conferite dalla presente legge per
il recepimento di
direttive comunitarie, al fine di
coordinare le
medesime con le altre norme legislative
vigenti nelle stesse
materie. Qualora i testi unici o i
codici di settore
riguardino principi fondamentali nelle
materie di cui
all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione o in
altre materie di interesse delle regioni,
i relativi schemi di
decreto legislativo sono sottoposti al
parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' al
parere della Commissione parlamentare
per le questioni
regionali.
2. I testi unici
e i codici di settore di cui al comma
1 riguardano materie
o settori omogenei. Le disposizioni
contenute nei testi
unici o nei codici di settore non
possono essere
abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate, se non
in modo esplicito mediante l'indicazione
puntuale delle
disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o
modificare.».
«Allegato B
(Articolo 1,
commi 1 e 3)
2005/47/CE del
Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente
l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la
Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su
taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei
lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita'
transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007,
relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti
alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario
della Comunita';
2008/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008,
che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il
pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali
comunitari;
2008/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008,
concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza
dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e
di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008,
sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri
in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008,
sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture
stradali;
2008/99/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008,
sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008,
che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere
le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario
di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008,
relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008,
relativa a standard di qualita'
ambientale nel
settore della politica delle acque, recante
modifica e
successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche'
modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e
del Consiglio;
2008/110/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008,
che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla
sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008,
che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE,
88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e
del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo
scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo
alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE
del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa
all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture
critiche europee e alla valutazione della
necessita' di
migliorarne la protezione;
2008/122/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009,
sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni
aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei
contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della
Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a
prevenire e rilevare la manipolazione
delle
registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime
per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE)
n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che
abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della
Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato
III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e
del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei
regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del
Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore
dei trasporti su strada;
2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009,
concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del
Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione
dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita'
europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei
trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo
del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo
2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai
sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il
livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009,
relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo
(rifusione);
2009/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del
traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che
stabilisce i principi fondamentali in
materia di
inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo
e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la
direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio;
2009/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009,
relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009,
sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che
modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare
ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di
quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che
modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda
le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel
e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a
controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra,
modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto
concerne le specifiche relative al
combustibile
utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la
direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009,
relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio
e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del
Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del
Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE,
2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009,
relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo
energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009,
che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il
carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento
e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva
2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per
quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009,
sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che
modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del
Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di
comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e
l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che
modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per
quanto concerne le modifiche dei termini
delle
autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009,
sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali
naturali;
2009/69/CE del
Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta
sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale
connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM
del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro
comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti
nucleari;
2009/72/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009,
relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009,
relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas
naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009,
relativa al coordinamento delle procedure
per
l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di
servizi nei settori della difesa e della
sicurezza
da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli
enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della
Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce,
conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e
del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica
e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre
2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le
garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle
societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per
proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009,
in materia di diritto delle societa',
relativa alle
societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio
(Versione codificata);
2009/107/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre
2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa
all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda
l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009,
che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e
2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati
a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i
grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle
crisi;
2009/119/CE del
Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo
per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di
scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti
petroliferi;
2009/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009,
che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di
sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009,
relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione
di specifiche per la progettazione
ecocompatibile
dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE
della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato
VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario
comunitario;
2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in
materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di
assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II)
(rifusione);
2009/148/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009,
sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con
un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione
codificata);
2009/149/CE
della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la
direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per
quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i
metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli
incidenti;
2010/12/UE del
Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle
direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne
la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui
tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE.».
- La Direttiva
2009/18/CE, e' pubblicata G.U.U.E. 28
maggio 2009, n. L
131.
- Il testo degli
articoli 2 e 94 della Convenzione
delle Nazioni Unite
sul diritto del mare e' il seguente:
«Art. 2 (Regime
giuridico del mare territoriale, dello
spazio aereo
soprastante il mare territoriale, del relativo
fondo marino e del
suo sottosuolo). - 1. La sovranita'
dello Stato
costiero si estende, al di la' del suo
territorio e delle
sue acque interne e, nel caso di uno
Stato-arcipelago,
delle sue acque arcipelagiche, a una
fascia adiacente di
mare, denominata mare territoriale.
2. Tale
sovranita' si estende allo spazio aereo
soprastante il mare
territoriale come pure al relativo
fondo marino e al
suo sottosuolo.
3. La sovranita'
sul mare territoriale si esercita alle
condizioni della
presente Convenzione e delle altre norme
del diritto
internazionale.».
«Art. 94
(Obblighi dello Stato di bandiera). - 1. Ogni
Stato esercita
efficacemente la propria giurisdizione e il
proprio controllo su
questioni di carattere amministrativo,
tecnico e sociale
sulle navi che battono la sua bandiera.
2. In
particolare ogni Stato:
a) tiene un
registro delle navi che contenga i nomi e
le caratteristiche
delle navi che battono la sua bandiera,
ad esclusione di
quelle che, in virtu' di norme
internazionali
generalmente accettate, per effetto delle
loro modeste
dimensioni ne sono esenti; e
b) esercita
la propria giurisdizione conformemente
alla propria
legislazione, su tutte le navi che battono la
sua bandiera, e sui
rispettivi comandanti, ufficiali ed
equipaggi, in
relazione alle questioni di ordine
amministrativo,
tecnico e sociale di pertinenza delle navi.
3. Ogni Stato
adotta, per le navi che battono la sua
bandiera, tutte le
misure necessarie a salvaguardare la
sicurezza in mare,
con particolare riferimento a:
a)
costruzione, attrezzature e navigabilita' delle
navi;
b)
composizione, condizioni di lavoro e addestramento
degli equipaggi,
tenendo conto degli appropriati strumenti
internazionali;
c) impiego
dei segnali, buon funzionamento delle
comunicazioni e
prevenzione degli abbordi.
4. Tali
misure includono le norme necessarie a
garantire che:
a) ogni nave,
prima dell'immatricolazione e dopo, a
intervalli
opportuni, sia ispezionata da un ispettore
marittimo
qualificato, e abbia a bordo le carte e le
pubblicazioni
nautiche, nonche' la strumentazione e le
apparecchiature atte
a salvaguardare la sicurezza della
navigazione;
b) ogni nave
sia affidata a un comandante e a
ufficiali che
posseggano i necessari titoli professionali,
con particolare
riferimento alla capacita' marinaresca,
alla condotta
della navigazione, alle comunicazioni e
all'ingegneria
navale; e abbia un equipaggio adeguato, nel
numero e nella
specializzazione dei suoi componenti, al
tipo, alle
dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature
della nave;
c) il
comandante, gli ufficiali e, nella misura
appropriata, i
membri dell'equipaggio conoscano
perfettamente e
abbiano l'ordine di rispettare le
pertinenti norme
internazionali relative alla salvaguardia
della vita umana in
mare, alla prevenzione degli abbordi,
alla prevenzione,
riduzione e controllo dell'inquinamento
marino, e al buon
funzionamento delle radiocomunicazioni.
5. Nell'adottare
le misure di cui ai numeri 3 e 4, ogni
Stato e' tenuto sia
ad attenersi alle norme, alle procedure
e alle pratiche
internazionali generalmente accettate, sia
ad assumere
qualsiasi iniziativa che si renda necessaria
per garantirne
l'osservanza.
6. Qualunque
Stato che abbia fondati motivi per
ritenere che su una
nave non sono stati esercitati la
giurisdizione e i
controlli opportuni, puo' denunciare tali
omissioni allo Stato
di bandiera.
Nel ricevere la
denuncia, lo Stato di bandiera apre
un'inchiesta e, se
vi e' luogo a procedere, intraprende le
azioni necessarie
per sanare la situazione.
7. Ogni Stato
apre un'inchiesta che sara' condotta da o
davanti una o piu'
persone debitamente qualificate, su ogni
incidente in mare o
di navigazione nell'alto mare, che
abbia coinvolto una
nave battente la sua bandiera e abbia
causato la morte o
lesioni gravi a cittadini di un altro
Stato, oppure
abbia provocato danni seri a navi o
installazioni di un
altro Stato o all'ambiente marino. Lo
Stato di bandiera
e l'altro Stato cooperano allo
svolgimento di
inchieste aperte da quest'ultimo su uno
qualunque di tali
incidenti.».
- La legge 2
dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed
esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare,
con allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10
dicembre 1982, nonche' dell'accordo di
applicazione della
parte XI della convenzione stessa, con
allegati, fatto a
New York il 29 luglio 1994), e'
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n.
295, S.O.
- La legge 23
maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione
internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in
mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1°
novembre 1974, e sua esecuzione), e'
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1980, n.
190, S.O.
- La legge 29
settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed
esecuzione della
Convenzione internazionale per la
prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo
d'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato
da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi,
adottati a Londra il 2 novembre 1973), e'
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n.
292, S.O.
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile
1968, n. 777
(Esecuzione della convenzione internazionale
sulla linea di
massimo carico, adottata a Londra il 5
aprile 1966), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
luglio 1968, n. 176,
S.O.
- Il regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327 ( Codice della
navigazione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93,
Ediz. Spec.
- Il decreto
del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n.
328, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile
1952, n. 94, S.O.
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
gennaio 2009, n. 3.
- Il testo
dell'art. 11 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 196,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2005, n.
222, cosi' recita:
«Art. 11
(Indagini sui sinistri). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dal
Capo II del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n.
28, le indagini sui sinistri e sugli
incidenti marittimi
in cui sia rimasta coinvolta una nave
oggetto del presente
decreto vengono eseguite osservando le
disposizioni del
codice IMO in materia di inchieste sugli
incidenti e i
sinistri marittimi.
2.
L'amministrazione collabora alle indagini sui
sinistri e sugli
incidenti marittimi condotte all'estero,
allorche' e'
coinvolta una nave italiana.».
- Il decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, e'
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2001, n. 50.
- Il decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202,
S.O.
- Il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
S.O.
- Il regolamento
(CE) n. 1406/2002, e' pubblicato nella
G.U.C.E. 5 agosto
2002, n. L 208.
- Il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.
Art. 2
Ambito
di applicazione
1. Il presente decreto si
applica ai sinistri ed agli incidenti
marittimi che coinvolgono
navi di bandiera nazionale ovunque si
trovino ovvero si verificano
nel mare territoriale o nelle acque
marittime interne dello
Stato, quali definite nell'UNCLOS ovvero
incidono su altri interessi
rilevanti dello Stato.
2. Il presente decreto non
si applica ai sinistri ed agli incidenti
marittimi che interessano
soltanto:
a) navi militari o
destinate al trasporto truppe o altre navi di
proprieta' o gestite dagli
Stati che siano utilizzate esclusivamente
per servizi governativi non
commerciali;
b) navi senza mezzi di
propulsione meccanica;
c) navi in legno di
costruzione primitiva;
d) navi ed imbarcazioni
da diporto non adibite al traffico
commerciale, salvo che siano
dotate di equipaggio e trasportino piu'
di 12 passeggeri a fini
commerciali;
e) navi per la
navigazione interna utilizzate nelle acque
interne;
f) navi da pesca di
lunghezza inferiore a 15 metri;
g) unita' fisse di
perforazione.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) codice IMO per le
inchieste sui sinistri e sugli incidenti
marittimi: il codice per le
inchieste sui sinistri e sugli incidenti
marittimi adottato con
risoluzione A.849(20) dell'assemblea dell'IMO
del 27 novembre 1997;
b) sinistro grave: il
sinistro di cui alla definizione contenuta
nella circolare
MSC-MEPC.3/Circ.3 del comitato per la sicurezza
marittima e del comitato
per la protezione dell'ambiente marino
dell'IMO del 18 dicembre 2008;
c) traghetto RO-RO: le
navi di cui alla definizione contenuta
nell'articolo 1 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,
attuativo della direttiva
1999/35/CE;
d) unita' veloce da
passeggeri: le unita' veloci di cui alla
definizione contenuta
nell'articolo 1 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 28,
attuativo della direttiva 1999/35/CE;
e) registratore dei dati
di viaggio (VDR): il registratore di cui
alla definizione contenuta
nella risoluzione A.861(20) dell'assemblea
dell'IMO e nella
risoluzione MSC.163(78) del comitato per la
sicurezza marittima dell'IMO;
f) raccomandazione in
materia di sicurezza: qualsiasi proposta
formulata, anche ai fini di
registrazione e controllo:
1) dall'organismo
inquirente di cui all'articolo 4, o
dall'organismo inquirente
dello Stato estero che in forza di
preventivi accordi con
l'Amministrazione svolge o dirige l'inchiesta
di sicurezza in base alle
informazioni derivanti da tale inchiesta;
2) dalla Commissione in
base ad una analisi astratta dei dati e
ai risultati delle inchieste
di sicurezza realizzate;
g) organismo
investigativo: l'organismo investigativo sui
sinistri marittimi,
istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
di cui all'articolo 4 del presente
decreto;
h) investigatore:
persona fisica, appartenente all'Organismo
investigativo preposta
all'organizzazione, allo svolgimento e al
controllo di un'indagine o di
parte di essa;
i) consulente: persona
fisica non appartenente all'organismo
investigativo, iscritto
all'elenco degli esperti di cui all'articolo
4, comma 4, dotato di
specifica esperienza nel settore marittimo, di
cui puo' avvalersi l'organismo
investigativo.
2. Ai fini del presente
decreto, le seguenti espressioni, vanno
intese secondo le
definizioni contenute nel codice IMO per le
inchieste sui sinistri e sugli
incidenti marittimi:
a) sinistro marittimo;
b) sinistro molto grave;
c) incidente marittimo;
d) inchiesta di sicurezza
sul sinistro o incidente marittimo;
e) Stato che dirige
l'inchiesta;
f) Stato titolare di
interessi rilevanti.
Note
all'art. 3:
- Il testo
dell'art. 1 del decreto legislativo n. 28
del 2001, citato
nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 1
(Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto e dei suoi
allegati, si intende per:
a)
"traghetto ro-ro": una nave marittima da
passeggeri avente
dispositivi che consentono di caricare e
scaricare
direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e
che trasporta piu'
di dodici passeggeri;
b) "unita'
veloce da passeggeri": un'unita' veloce
come definita
dalla regola I del capitolo X della
"Convenzione Solas
del 1974", che trasporti piu' di dodici
passeggeri (2);
c)
"passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1) il
comandante, ne' un membro dell'equipaggio,
ne' altra persona
impiegata o occupata in qualsiasi
qualita' a bordo di
una nave per i suoi servizi,
2) un
bambino di eta' inferiore a un anno;
d)
"Convenzione Solas del 1974": la convenzione
internazionale per
la salvaguardia della vita umana in
mare, firmata a
Londra nel 1974 e resa esecutiva con la
legge 23 maggio
1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982,
n. 438, che ha
approvato il successivo protocollo del 17
febbraio 1978, e
successivi emendamenti in vigore alla data
del 29 aprile 1999;
e) "codice
per le unita' veloci (HSC Code)": il
codice
internazionale di sicurezza per le unita' veloci
(International Code for
Safety of High Speed Craft)
adottato dal comitato della
sicurezza marittima dell'IMO
con risoluzione MSC
36(63) del 20 maggio 1994, nel testo
modificato alla data
del 29 aprile 1999;
f) "servizio
di linea": una serie di collegamenti
effettuati da un
traghetto ro-ro o da un'unita' veloce da
passeggeri in modo
da assicurare il traffico fra gli stessi
due o piu' porti,
oppure una serie di viaggi da e verso lo
stesso porto senza
scali intermedi:
1) in base
ad un orario pubblicato;
oppure
2) con
collegamenti tanto regolari o frequenti da
Costituire una serie
sistematica evidente;
g)
"certificati":
1) con
riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita'
veloci da passeggeri
che effettuano viaggi internazionali,
i certificati di
sicurezza emessi a norma della convenzione
Solas del 1974,
unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni
e, se del caso,
ai certificati di esenzione e alle
autorizzazioni
all'esercizio;
2) con
riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita'
veloci da
passeggeri che effettuano viaggi nazionali i
certificati di
sicurezza emessi a norma del decreto
legislativo 4
febbraio 2000, n. 45, unitamente ai
pertinenti elenchi
dotazioni e, se del caso, ai certificati
di esenzione e alle
autorizzazioni all'esercizio;
h)
"certificato di esenzione": qualsiasi certificato
emesso a norma del
capitolo I regola B/12, lettera a),
punto VI), della
"convenzione Solas del 1974";
i)
"amministrazione": il Ministero dei trasporti e
della navigazione
- Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di
porto;
l) "autorita'
marittima": gli uffici locali di cui
all'art. 17 del
codice della navigazione secondo funzioni
delegate con
direttive del Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di
porto;
m)
"amministrazione dello Stato di bandiera": le
autorita'
competenti dello Stato la cui bandiera il
traghetto ro-ro o
l'unita' veloce e' autorizzata a battere;
n) "Stato
ospite". lo Stato membro dell'Unione
europea dal cui
porto, o verso il cui porto un traghetto
ro-ro o un'unita'
veloce da passeggeri effettua un servizio
di linea;
o) "viaggio
nazionale": un viaggio effettuato in
tratti di mare da e
verso lo stesso porto nazionale o tra
due porti nazionali;
p) "organismo
riconosciuto": "organismo riconosciuto
a norma dell'art. 4
della direttiva 94/57/CE del Consiglio
del 22 novembre
1994;
q) "societa'":
una societa' che gestisce uno o piu'
traghetti ro-ro
per i quali e' stato rilasciato un
documento di
conformita' a norma dell'art. 5, paragrafo 2,
del regolamento
(CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8
dicembre 1995, come
modificato dal Regolamento CE n.179/98
della Commissione,
sulla gestione della sicurezza dei
traghetti passeggeri
roll-on/roll-off (traghetto roro), o
una societa' che
gestisce unita' veloci da passeggeri alla
quale e' stato
rilasciato un documento di conformita' ai
sensi della regola
IX/4 della convenzione Solas del 1974,
ovvero ogni altra
impresa di navigazione esercente unita'
veloci da passeggeri
in navigazione nazionale;
r) "visita
specifica": una visita effettuata ai sensi
degli articoli 6 e
8;
s) "ispettore
qualificato": ufficiale del Corpo delle
Capitanerie di Porto
avente i requisiti di cui all'allegato
V;
t) "I.MO.":
Organizzazione Internazionale Marittima;
u)
"I.L.O.": Organizzazione Internazionale del
Lavoro.».
- Per la
direttiva 1999/35/CE, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 4
Organismo investigativo
1. La commissione centrale
d'indagine sui sinistri marittimi di cui
all'articolo 466-bis del
regolamento per la navigazione marittima,
viene posta alle dirette
dipendenze del Ministro ed assume il ruolo e
la denominazione di
organismo investigativo ai sensi e per gli
effetti del presente decreto.
L'Organismo investigativo sui sinistri
marittimi, dotato di
indipendenza sul piano organizzativo, giuridico
e decisionale da qualsiasi
soggetto i cui interessi possono entrare
in conflitto con il compito
affidatogli opera, quale organo di
investigazione tecnica di
sicurezza per l'accertamento e la verifica
delle cause e delle
circostanze relative ai sinistri ed incidenti
marittimi di cui
all'articolo 2, comma 1. L'Organismo svolge,
altresi', funzioni di
osservatorio per la raccolta e analisi dei dati
relativi alla sicurezza
marittima, nonche' un'attivita' di studio e
ricerca per lo sviluppo
delle tecniche investigative e di
valorizzazione delle
risultanze delle indagini al fine di delineare
nuove proposte di
previsioni tecniche rivolte ad accrescere e
migliorare le condizioni
generali di sicurezza della navigazione e
del trasporto marittimo.
2. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, con
proprio decreto, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto
1988, n. 400, a stabilire la struttura
organizzativa e la
composizione dell'Organismo investigativo,
utilizzando unita' di
personale gia' in servizio e strutture gia'
esistenti nell'ambito del
Ministero, fermo restando il numero massimo
degli uffici dirigenziali di
livello generale e non generale del
Ministero, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
3. L'Organismo investigativo
e' costituito da personale in possesso
di conoscenze operative e
di esperienza pratica nelle materie
attinenti i compiti
investigativi. Il personale preposto alle
funzioni ispettive non puo'
avere interessi diretti o indiretti,
anche di tipo professionale, o
di consulenza, con imprese o soggetti
pubblici o privati che operano
nel settore della navigazione.
4. L'Organismo
investigativo puo' avvalersi, nei limiti delle
risorse disponibili a
legislazione vigente, anche dei corpi tecnici
dello Stato e di altre
organizzazioni pubbliche specializzate, sulla
base di apposite convenzioni.
L'Organismo investigativo istituisce un
elenco di esperti, sia sul
piano tecnico che sul piano della
disciplina, in materia di
sicurezza della navigazione marittima,
adeguatamente qualificati e
competenti nel settore dei sinistri ed
incidenti marittimi,
indipendenti dalle industrie navali e dalle
imprese armatoriali, anche
esterni all'Amministrazione, che, in caso
di sinistri marittimi, possano
essere individuati per svolgere il
ruolo di consulente.
5. Nella conduzione
delle inchieste l'Organismo investigativo
procede in conformita' alle
norme ed ai principi stabiliti nel Codice
IMO per le inchieste sui
sinistri e gli incidenti marittimi adottato
con risoluzione A.849
dell'assemblea IMO, in data 27 novembre 1997.
Nell'ambito delle attivita'
investigative di competenza, si conforma
alle procedure comuni di
indagine sui sinistri e sugli incidenti
marittimi sviluppate ai
sensi dell'articolo 2, lettera e), del
Regolamento (CE) n. 1406/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2002. La
predetta procedura puo' essere derogata in
casi specifici ove risulti
necessario, sulla base di valutazioni di
ordine tecnico e
dell'esperienza maturata, e sia richiesto per
raggiungere gli obiettivi
dell'inchiesta.
6. L'Organismo
investigativo, agisce senza ritardo non appena ha
notizia del sinistro.
7. L'Organismo investigativo
e' responsabile della tenuta e del
costante aggiornamento
della banca dati europea sui sinistri
marittimi ove vanno inserite,
per ogni sinistro o incidente marittimo
ricadente nell'ambito di
applicazione del presente decreto, le
informazioni di cui
all'allegato II nonche' della banca dati sui
sinistri ed incidenti
marittimi inserita nel sistema globale
integrato di informazione
dell'IMO (Global Integrated Shipping
Information System - GISIS).
Note
all'art.
4:
- Il testo
dell'art. 446-bis del Regolamento per la
navigazione
marittima, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15
febbraio 1952, n.328, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1952, n. 94, S.O., cosi'
recita:
«Art. 466-bis
(Commissione centrale di indagine sui
sinistri marittimi).
- 1. E' istituita presso il Ministero
dei trasporti e
della navigazione - Comando Generale del
Corpo delle
Capitanerie di Porto - la commissione centrale
di indagine sui
sinistri marittimi, con il compito di
monitorare i
sinistri, la fine di proporre interventi di
modifica delle
regole tecniche o normative che risultino
necessari o
opportuni per il costante miglioramento delle
condizioni della
sicurezza della navigazione, di
salvaguardia della
vita umana in mare e di tutela
dell'ambiente
marino; per tale ultima finalita', la
composizione della
commissione centrale e' integrata da un
esperto dotato di
specifica professionalita' e comprovata
esperienza in
materia, designato dal Ministero
dell'ambiente.
2. All'attivita'
della commissione centrale di indagine
sui sinistri
marittimi possono partecipare i rappresentanti
di altri Stati
membri dell'Unione europea che siano
sostanzialmente
interessati alle indagini.
3. La
commissione centrale di indagine sui sinistri
marittimi e'
nominata con decreto interdirigenziale dal
Capo del
Dipartimento della navigazione marittima ed
interna e dal
Comandante Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto
ed e' composta come segue:
a) un
ufficiale ammiraglio del Corpo delle
Capitanerie di
Porto, presidente;
b) due
ufficiali superiori del Corpo delle
Capitanerie di
Porto, membri;
c) due
dirigenti del Dipartimento della navigazione
marittima ed
interna, membri;
d) un esperto
designato dal Ministero dell'ambiente;
e) un
ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie
di Porto;
segretario.
4. Con le stesse
modalita' sono nominati i supplenti
della medesima
commissione.
5. La
Commissione centrale di indagine sui sinistri
marittimi:
a) riceve
dalla Direzione marittima competente le
notizie di
sinistri marittimi, ed e' costantemente
informata dalla
stessa in merito all'attivita' di indagine
in corso;
b) riceve e,
se del caso, valuta le istanze di
partecipazione e
collaborazione alle indagini degli Stati
interessati ed
effettua con tempestivita' le necessarie
consultazioni con
gli stessi per il raggiungimento di un
accordo operativo;
c) riceve e
valuta il rapporto finale della
commissione di
inchiesta formale e lo trasmette agli Stati
interessati,
assegnando un termine di trenta giorni per la
formulazione di
eventuali osservazioni;
d) nei trenta
giorni successivi allo scadere del
termine di cui alla
lettera c):
1.
qualora vengano formulate dagli Stati
interessati
osservazioni in merito al rapporto, modifica il
rapporto stesso in
modo da includere la sostanza dei
commenti ovvero vi
allega le osservazioni formulate;
2.
diversamente provvede direttamente ai sensi
della lettera e);
e) invia il
rapporto definitivo all'IMO, all'ILO ed
alla Commissione
europea;
f) qualora in
relazione a sinistri per i quali si e'
gia' conclusa
un'indagine, siano state presentate nuove
prove che possono
alterare la definizione delle circostanze
per le quali
il sinistro si era verificato, e
conseguentemente le
conclusioni, ne valuta la rilevanza e,
se del caso,
dispone la riapertura delle indagini,
comunicandolo agli
Stati interessati;
g) cura i
rapporti con l'IMO e l'ILO anche ai fini
della collaborazione
e partecipazione dello Stati italiano
alle indagini sui
sinistri marittimi;
h) trasmette
tempestivamente il rapporto finale al
Ministro dei
trasporti e della navigazione ed al Ministro
dell'ambiente;
i) assicura
la partecipazione e la collaborazione
dell'Italia, laddove
interessata, alle indagini effettuate
da altro Stato.
6.
All'organizzazione ed al funzionamento della
commissione centrale
di indagine sui sinistri marittimi,
che si avvale di
una segreteria permanente, si provvede
nell'ambito delle
attuali dotazioni organiche del Ministero
del trasporti e
della navigazione. All'applicazione del
presente comma,
nonche' del comma 3, lettera d) e del
successivo comma 10,
si fa fronte senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio
dello Stato.
7.
Nell'espletamento dei lavori la commissione centrale
di indagine sui
sinistri marittimi procede a un'analisi
completa delle
circostanze delle cause del sinistro; a tal
fine ha accesso
alle informazioni sulla sicurezza della
nave inclusi i
rapporti di ispezioni effettuati dallo Stato
di bandiera, dagli
armatori, dalle societa' di classifica,
e tiene conto di
ogni raccomandazione e di ogni strumento
legislativo
pubblicato dall'IMO e dall'ILO, in particolare
quelli relativi al
fattore umano e di ogni strumento o
raccomandazione
adottata da altre pertinenti organizzazioni
internazionali. La
commissione centrale si avvale inoltre
di tutti i dati
registrati inerenti al sinistro, inclusi
quelli del
registratore di rotta della o delle navi
coinvolte.
8. La
commissione centrale di indagine sui sinistri
marittimi conclude i
lavori entro un anno dalla data del
loro avvio.
9. Il rapporto
finale sulle cause e le circostanze che
hanno determinato
il sinistro, qualora non sia stato
possibile pervenire
a concordi conclusioni, contiene anche
le osservazioni
dei rappresentanti degli altri Stati
interessati
oltreche' le segnalazioni e le raccomandazioni
in materia di
sicurezza della navigazione, di salvaguardia
della vita umana
in mare e di tutela e dell'ambiente
marino.
10. Alla
commissione centrale di indagine sui sinistri
marittimi si
applicano gli articoli 469, 471, 472 e 474 del
presente
regolamento.».
- Il testo
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 17
(Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a)
l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche'
dei regolamenti comunitari;
b)
l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a
materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie
in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di
Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari
competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta
giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della
potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme
generali regolatrici della materia e
dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di
autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la
necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti
di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la
denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis.
L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2,
su proposta del Ministro competente
d'intesa con il
Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del
tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con
i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino
degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto
dell'organo di
direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b)
individuazione degli uffici di livello
dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra
strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali
e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni
funzionali;
c) previsione
di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione
e dei risultati;
d)
indicazione e revisione periodica della
consistenza delle
piante organiche;
e) previsione
di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con
regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente
articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni
regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono
state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa
abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono
prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque
obsolete.».
- Il Regolamento
(CE) n. 1406/2002 (Regolamento del
Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 giugno 2002, che
istituisce
un'Agenzia europea per la sicurezza marittima),
e' pubblicato nella
G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.
Art. 5
Attivita' investigativa
1. Nel rispetto delle
esigenze di riservatezza e del segreto delle
attivita' di indagine, le
attivita' investigative sono condotte
tempestivamente, senza
pregiudizio per la celerita' degli
accertamenti volti ad
acquisire dati, notizie ed informazioni
rilevanti per l'inchiesta di
sicurezza.
2. L'organismo investigativo
puo':
a) accedere liberamente a
qualsiasi area pertinente o al luogo
del sinistro nonche' a
qualsiasi nave, relitto o struttura, ivi
compresi il carico,
l'attrezzatura o i rottami;
b) stilare immediatamente
l'elenco delle prove e provvedere alla
ricerca e alla rimozione
controllate del relitto, dei rottami o di
altri elementi o sostanze a
fini d'esame o analisi;
c) richiedere l'esame o
l'analisi degli elementi di cui alla
lettera b) e avere libero
accesso ai risultati di tali esami o
analisi;
d) accedere liberamente a
qualsiasi pertinente informazione o
dato registrato, compresi i
dati del VDR, che si riferiscano alla
nave, al viaggio, al carico,
all'equipaggio o ad altre persone,
oggetti, situazioni o
circostanze, farne copia e uso;
e) accedere liberamente ai
risultati degli esami effettuati sui
corpi delle vittime o delle
analisi eseguite su campioni prelevati
dai corpi delle vittime;
f) richiedere i risultati
di esami sulle persone partecipanti
coinvolte nell'esercizio della
nave o su altre persone interessate
nonche' di analisi su
campioni prelevati dalle stesse e accedere
liberamente agli stessi;
g) interrogare testimoni
senza la presenza di persone i cui
interessi possano
presumibilmente pregiudicare il corretto
svolgimento dell'inchiesta di
sicurezza;
h) ottenere i verbali
delle ispezioni e tutte le informazioni
pertinenti in possesso dello
Stato di bandiera, degli armatori, delle
societa' di classificazione o
di altri soggetti pertinenti, sempre
che tali soggetti o i loro
rappresentanti risiedano nello Stato
membro;
i) richiedere l'assistenza
delle autorita' competenti degli Stati
coinvolti, compresi gli
ispettori dello Stato di bandiera e dello
Stato di approdo, i
funzionari del servizio guardiacostiero e di
ricerca e soccorso, gli
operatori del servizio di traffico marittimo,
i piloti o altro personale
portuale o marittimo.
3. Nel caso di indagini
penali in corso, l'organismo investigativo
svolge le attivita' previste
dal comma 2 in collaborazione con
l'autorita' giudiziaria, la
quale assicura che dette attivita' non
siano indebitamente precluse,
sospese o ritardate.
4. I rapporti di cui
all'articolo 14, anche in relazione agli
accertamenti di fatto ivi
contenuti ed alle conclusioni rappresentate
non costituiscono fonte di
prova in un eventuale procedimento
amministrativo ovvero penale.
Art. 6
Regime delle
inchieste di sicurezza
1. L'inchiesta di sicurezza
sulle cause e circostanze tecniche di
sinistri ed incidenti
marittimi, di cui all'articolo 3, indipendente
nelle finalita' rispetto alle
indagini di polizia giudiziaria o di
altro tipo, condotte
parallelamente per determinare eventuali
responsabilita' dell'evento,
si svolge, nel medesimo contesto
operativo, senza risultare
preclusa, sospesa o ritardata a causa
delle concomitanti
attivita' investigative, salvo che ricorrano
prioritarie esigenze
correlate alla conduzione dell'indagini
giudiziarie.
2. Al fine di garantire il
migliore conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 1, nel
rispetto della normativa vigente, il
personale preposto
all'attivita' investigativa ha obbligo di
segretezza in relazione ad
ogni informazione assunta in occasione ed
agli effetti dell'inchiesta
di sicurezza e, in particolare, sui
fatti, stati e condizioni di
cui all'articolo 9.
3. L'organismo investigativo
collabora con l'Autorita' giudiziaria
e l'Autorita' marittima nello
svolgimento delle inchieste correlate
ai sinistri ed incidenti
marittimi ed attiva a tal fine ogni
procedura diretta a garantire
idonee forme di collaborazione con
dette autorita' per rendere
reciprocamente disponibili, nel contesto
delle rispettive attribuzioni,
ogni elemento tecnico di cui si sia a
conoscenza, senza
pregiudizio alcuno per il buon esito delle
rispettive indagini.
Art. 7
Obbligo di indagine
1. L'inchiesta di sicurezza
e' avviata obbligatoriamente quando un
sinistro marittimo molto grave
presenti almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a) si verifichi con il
coinvolgimento di una nave battente la
bandiera nazionale,
indipendentemente dal luogo del sinistro;
b) si verifichi nel mare
territoriale e nelle acque marittime
interne dello Stato quali
definite nell'UNCLOS, indipendentemente
dalla bandiera della nave o
delle navi coinvolte nel sinistro;
c) incida su un rilevante
interesse nazionale, indipendentemente
dal luogo in cui e' avvenuto
il sinistro e dalla bandiera della nave
o delle navi coinvolte.
2. In caso di sinistri gravi
l'organismo investigativo effettua una
valutazione preliminare dei
fatti e delle circostanze dell'evento
finalizzata a determinare
l'attivazione formale di una inchiesta di
sicurezza. Qualora l'organismo
investigativo ritenga di non avviare
un'inchiesta di sicurezza,
le ragioni di tale decisione sono
registrate e notificate presso
la banca dati europea per i sinistri
marittimi utilizzando, allo
scopo, il modello di cui all'allegato II
del presente decreto. In caso
di ogni altro sinistro ovvero incidente
marittimo l'organismo
investigativo decide se debba essere avviata o
meno un'inchiesta di sicurezza
con provvedimento motivato in base ai
criteri di cui al comma 4.
3. L'inchiesta di sicurezza
e' avviata entro il termine piu' breve
possibile dal verificarsi del
sinistro o dell'incidente marittimo e,
in ogni caso, entro i due mesi
successivi.
4. Nelle decisioni di cui
al comma 2 l'organismo investigativo
tiene conto della gravita' del
sinistro o dell'incidente marittimo,
del tipo di nave ovvero di
carico interessato e della possibilita'
che i risultati dell'inchiesta
di sicurezza siano tali da consentire
un'efficace attivita' di
prevenzione di analoghi futuri sinistri e
incidenti.
5. Fermo restando quanto
previsto all'articolo 4, comma 7, ed
all'articolo 5, commi 1 e 2,
l'Organismo investigativo sui sinistri
marittimi determina criteri
e modalita' pratiche dell'esecuzione
delle inchieste di sicurezza,
cooperando con gli organi omologhi
degli altri Stati che
possono vantare un fondato e motivato
interesse, sulla base di
metodi in linea con le finalita' proprie del
presente provvedimento ed
all'esclusivo scopo di prevenire futuri
sinistri ed incidenti.
Art. 8
Coordinamento con organismi
investigativi di altri Stati membri
1. Al fine di evitare che
per uno stesso sinistro o incidente
marittimo siano avviate piu'
inchieste parallele da parte di diversi
Stati membri coinvolti
l'organismo investigativo attiva specifiche
procedure di collaborazione
gratuite per definire le modalita' di
partecipazione di ogni altro
Stato che sia titolare di interessi
rilevanti nonche' per
accordarsi sull'individuazione dello Stato
titolare dell'inchiesta.
2. Nel caso di inchieste che
coinvolgono interessi di altri Stati
membri, l'organismo
investigativo collabora con l'omologo organismo
investigativo, anche con
riferimento allo scambio ed al conferimento
di ogni elemento probatorio
connesso all'evento, assicurando la
massima cooperazione per
agevolare l'accesso ad ogni fonte di prova
disponibile, anche con
riguardo all'audizione di testimoni.
3. Qualora, sulla base
della dinamica del sinistro ovvero in
relazione agli interessi
coinvolti, e' necessario, in via
eccezionale, attivare
un'inchiesta parallela presso altro Stato
membro, l'organismo
investigativo collabora strettamente con gli
omologhi organismi informando
la Commissione europea delle ragioni
per le quali si e' proceduto
all'inchiesta parallela.
4. Fatti salvi gli obblighi
di cui all'articolo 7, comma 1, del
presente decreto,
l'organismo investigativo, in relazione alle
circostanze dell'evento,
agli interessi coinvolti ovvero nelle
ipotesi in cui e'
opportuno per le finalita' e l'efficacia
dell'inchiesta, puo'
delegare ad omologhi organismi degli Stati
membri la direzione
dell'inchiesta o lo svolgimento di specifici atti
alla stessa connessi.
5. Qualora siano
coinvolti interessi di altri Stati membri,
l'organismo investigativo
procedente coinvolge le istituzioni
competenti dello Stato
interessato attivando le piu' idonee forme di
collaborazione finalizzate
all'acquisizione di dati ed informazioni
utili per le finalita' proprie
dell'indagine nonche' per esigenze di
conoscenza dirette dello
Stato di bandiera della nave coinvolta
ovvero dello Stato
sostanzialmente interessato alle relative
indagini.
6. L'organismo
investigativo, nel caso di sinistro ovvero
d'incidente che coinvolge un
traghetto ro-ro o un'unita' veloce da
passeggeri nelle acque
marittime interne o nel mare territoriale
ovvero in alto mare, qualora
dette unita' provengano dal proprio mare
territoriale o acque
marittime interne, avvia il procedimento
d'inchiesta e ne e'
responsabile, salvo intervenuti accordi da parte
dell'Amministrazione con le
corrispondenti Autorita' straniere di
affidamento, in regime di
delega, dell'attivita' investigativa ad
altro Stato.
7. L'organismo
investigativo puo' richiedere assistenza e
collaborazione all'omologo
organismo investigativo di uno Stato
membro non coinvolto
accordandosi preventivamente sulle modalita' di
rimborso delle spese sostenute
dallo stesso nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 9
Tutela
della riservatezza
1. Fatto salvo il disposto
dell'articolo 6 e nel rispetto delle
previsioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) e' vietato divulgare,
per finalita' diverse, atti e documenti
relativi all'inchiesta, quali:
1) le prove testimoniali
e le altre dichiarazioni, relazioni e
annotazioni raccolte o
ricevute dall'organismo investigativo;
2) i documenti da cui
risulti l'identita' delle persone che
hanno testimoniato nell'ambito
dell'inchiesta;
3) i dati sensibili
che riguardano persone coinvolte nel
sinistro o incidente
marittimo;
b) nel corso
dell'attivita' d'inchiesta e fino alla conclusione
della stessa, i relativi atti
e documenti, nonche' il contenuto delle
relazioni non in versione
definitiva, sono sottratti al diritto di
accesso di cui all'articolo 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
su di essi deve essere
osservato il segreto d'ufficio.
2. Le deposizioni
testimoniali relative al sinistro o incidente
marittimo, assunte dagli
investigatori dell'organismo investigativo
nel quadro delle indagini, non
possono essere utilizzate per scopi
diversi dalle inchieste di
sicurezza e, in ogni caso, il loro
trattamento deve
avvenire secondo modalita' che escludano
l'identificazione degli autori
al fine di assicurare la riservatezza.
3. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, in casi
eccezionali, con provvedimento
motivato, puo' derogare in tutto o in
parte dai vincoli di
riservatezza stabiliti nel comma 1, qualora la
divulgazione si renda
necessaria per l'attuazione di un interesse
pubblico dello Stato
ritenuto prevalente rispetto alle finalita'
proprie del decreto.
Note
all'art. 9:
- Il testo
dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo
e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi),
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192,
cosi' recita:
«Art. 24
(Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
diritto di accesso
e' escluso:
a) per i
documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e
nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione
espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento
governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai
sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei
procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari
norme che li regolano;
c) nei
confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi
generali, di pianificazione e di
programmazione, per
i quali restano ferme le particolari
norme che ne
regolano la formazione;
d) nei
procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti
amministrativi contenenti informazioni di
carattere
psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole
pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di
documenti da esse formati o comunque
rientranti nella
loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma
1.
3. Non sono
ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso
ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti
contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al
comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei
limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche
amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche
l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti
all'accesso.
6. Con
regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi
di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al
di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione
possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla
sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della
sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza
delle relazioni internazionali, con
particolare
riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative
leggi di attuazione;
b) quando
l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di
formazione, di determinazione e di attuazione
della politica
monetaria e valutaria;
c) quando i
documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni,
il personale e le azioni strettamente
strumentali alla
tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e
alla repressione della criminalita' con
particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle
fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone
coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di
conduzione delle indagini;
d) quando i
documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di
persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e
associazioni, con particolare riferimento
agli interessi
epistolare, sanitario, professionale,
finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari,
ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui
si
riferiscono;
e) quando i
documenti riguardino l'attivita' in corso
di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi
all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve
comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per
curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso
di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari,
l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente
indispensabile e nei termini previsti
dall'art. 60 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati
idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.».
Art. 10
Sistema di
cooperazione permanente
1. L'organismo investigativo
partecipa alla realizzazione di un
sistema di cooperazione
permanente con i corrispondenti organismi
degli altri Stati membri al
fine di individuare metodi e procedure
diretti a migliorare le
attivita' di investigazione, favorendo il
perseguimento degli obiettivi
del presente decreto.
2. L'organismo
investigativo, allo scopo di attuare il sistema di
cooperazione permanente,
svolge la necessaria attivita' di raccordo
con le istituzioni dell'UE e
con i corrispondenti Organismi degli
altri Stati membri, in
particolare per delineare le migliori
procedure e modalita' per
consentire:
a) la condivisione di
impianti, di dispositivi e attrezzature per
l'indagine tecnica sui relitti
e sull'attrezzatura delle navi o su
altri oggetti rilevanti ai
fini dell'inchiesta di sicurezza nonche'
l'estrazione e la valutazione
delle informazioni contenute nei VDR e
in altri dispositivi
elettronici;
b) la cooperazione tecnica
o lo scambio di conoscenze tecniche
per l'esecuzione di compiti
specifici;
c) l'acquisizione e la
condivisione di informazioni utili per
analizzare i dati relativi
ai sinistri ed elaborare opportune
raccomandazioni in materia di
sicurezza a livello comunitario;
d) la redazione di
principi comuni per monitorare l'attuazione
delle raccomandazioni di
sicurezza e per adeguare i metodi di
indagine al progresso tecnico
e scientifico;
e) la fissazione di norme
sulla riservatezza applicabili ai fini
della condivisione, nel
rispetto delle norme nazionali, delle prove
testimoniali e del trattamento
dei dati e degli altri documenti di
cui all'articolo 9, anche in
relazioni con i Paesi terzi;
f) l'organizzazione, ove
opportuno, di attivita' di formazione
utili per gli inquirenti;
g) la promozione della
cooperazione con gli organi inquirenti di
Paesi terzi e con le
organizzazioni internazionali incaricate delle
inchieste sugli incidenti
marittimi nei settori disciplinati dal
presente decreto;
h) la fornitura di tutte
le informazioni pertinenti agli organi
inquirenti che conducono le
inchieste di sicurezza;
i) l'uso adeguato degli
avvisi urgenti di cui all'articolo 15,
comma 2.
Art. 11
Cooperazione con i Paesi
terzi titolari di interessi rilevanti
1. Ai fini dello
svolgimento delle inchieste l'organismo
investigativo coopera con i
Paesi terzi, titolari di interessi
rilevanti, i quali, previo
accordo, sono ammessi, in qualsiasi fase
del procedimento, a
partecipare all'inchiesta condotta ai sensi del
presente decreto.
2. La cooperazione
dell'organismo investigativo in un'inchiesta di
sicurezza svolta da un Paese
terzo titolare di interessi rilevanti
lascia impregiudicato
l'obbligo di svolgere l'inchiesta di sicurezza
e di redigere il relativo
rapporto a norma del presente decreto. Ove
un Paese terzo titolare di
interessi rilevanti stia conducendo
un'inchiesta di sicurezza
che coinvolge unita' ovvero interessi
nazionali, l'organismo
investigativo puo' decidere di non condurre
un'inchiesta di sicurezza
parallela, a condizione che l'inchiesta di
sicurezza condotta dal Paese
terzo sia conforme al codice IMO per le
inchieste sui sinistri e sugli
incidenti marittimi.
Art. 12
Obbligo
di collaborazione
1. E' fatto obbligo agli
armatori e comandanti di unita' navali,
comprese quelle di
bandiera estera, di non intralciare e di
collaborare con gli
investigatori durante l'attivita' d'indagine, di
rendere disponibile
qualunque fonte di potenziale prova nonche'
favorire l'accesso a
qualunque locale della nave ed al relativo
armamento.
2. Allo stesso obbligo
soggiacciono:
a) gli interessati a
qualunque titolo alla nave, al carico o al
viaggio;
b) il cantiere navale che
ha costruito la nave;
c) le imprese che hanno
realizzato o partecipato all'armamento
della nave;
d) i componenti
l'equipaggio e gli eventuali passeggeri;
e) qualunque altro
soggetto che, a giudizio dell'investigatore,
possa essere in possesso di
informazioni utili all'inchiesta.
Art. 13
Protezione delle prove
1. Il comandante della nave,
l'equipaggio e gli altri soggetti di
cui all'articolo 12, comma 2,
nonche' chiunque sia venuto a contatto
con fonti di prova rilevanti
ai fini della individuazione delle cause
dell'evento, hanno
l'obbligo, per quanto possibile secondo
l'ordinaria diligenza, di:
a) preservare le
informazioni provenienti da carte nautiche,
libri di bordo, registrazioni
elettroniche, magnetiche e cassette
video nonche' le
informazioni provenienti dai VDR e da altri
apparecchi elettronici,
riguardanti il periodo precedente,
concomitante e successivo
all'evento;
b) impedire che tali
informazioni siano cancellate o, comunque,
alterate;
c) prevenire
l'alterazione di qualsiasi altra dotazione,
attrezzatura, dispositivo o di
locali della nave rilevanti ai fini
dell'inchiesta;
d) agire
tempestivamente per raccogliere e conservare gli
elementi di prova o favorire
la raccolta e la conservazione degli
elementi di prova da parte
dell'investigatore.
2. L'Autorita' marittima o
consolare di cui all'articolo 578 del
codice della navigazione,
quando abbia notizia di un sinistro o
incidente marittimo o valuti
che sussistono ragionevoli motivi per
ritenere che una nave sia
perduta o scomparsa, ne da' immediato
avviso all'organismo
investigativo, adottando i provvedimenti
occorrenti per impedire la
dispersione degli elementi utili per gli
ulteriori accertamenti.
3. Copia del verbale di
cui all'articolo 578 del codice della
navigazione e' trasmessa
all'organismo investigativo quanto prima e,
comunque, non oltre sessanta
giorni dalla notizia del sinistro o
dell'incidente marittimo.
Note
all'art. 13:
- Il testo
dell'art. 578 del citato regio decreto n 327
del 1942 (Codice
della navigazione), cosi' recita:
«Art. 578
(Inchiesta sommatoria). - 1. Quando giunga
notizia di un
sinistro, l'autorita' marittima o consolare
deve procedere a
sommarie indagini sulle cause e sulle
circostanze del
sinistro stesso, e prendere i provvedimenti
occorrenti per
impedire la dispersione delle cose e degli
elementi utili per
gli ulteriori accertamenti.
2. Competente e'
l'autorita' del luogo di primo approdo
della nave o dei
naufraghi, o,se la nave e' andata perduta
e tutte le persone
imbarcate sono perite, l'autorita' del
luogo nel quale si
e' avuta la prima notizia del fatto.
3. Nei luoghi
ove non esistono autorita' marittime,
l'autorita' doganale
compie le prime indagini e prende i
provvedimenti
opportuni, dandone immediato avviso
all'autorita'
marittima piu' vicina.
4. Dei rilievi
fatti, dei provvedimenti presi per
conservare le
tracce dell'avvenimento, nonche' delle
indagini eseguite e'
compilato processo verbale, del quale
l'autorita'.».
Art. 14
Rapporti
sugli incidenti
1. Le inchieste effettuate
danno luogo alla pubblicazione di un
rapporto redatto secondo un
modello conforme all'allegato I del
presente decreto.
2. Per le inchieste che non
riguardano sinistri marittimi molto
gravi o, secondo il caso,
gravi e i cui risultati potenzialmente non
incidono sulle finalita'
di prevenzione di cui al comma 2
dell'articolo 1,
l'organismo investigativo procede, previa
valutazione dei
presupposti, alla pubblicazione di un rapporto
semplificato.
3. L'organismo
investigativo entro dodici mesi dalla data del
sinistro pubblica i rapporti
di cui al comma 1, comprese le relative
conclusioni e le
raccomandazioni a fini preventivi. Nel caso in cui
non sia possibile redigere il
rapporto finale entro tale termine,
pubblica un rapporto
provvisorio entro dodici mesi dalla data del
sinistro.
4. L'organismo investigativo
invia alla Commissione europea una
copia del rapporto finale
ovvero di quello provvisorio o
semplificato.
5. Senza che ne risultino
inficiate le risultanze, al fine di
migliorare la qualita' del
rapporto in relazione alle finalita'
dell'attivita' d'inchiesta,
l'organismo investigativo tiene conto
delle osservazioni tecniche
diffuse dalla Commissione europea sulle
modalita' di redazione dei
rapporti finali.
Art. 15
Attuazione delle
raccomandazioni in materia di sicurezza e diffusione
di avvisi urgenti ai fini
della prevenzione
1. L'organismo investigativo
trasmette le proprie raccomandazioni
di sicurezza al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
affinche' lo stesso adotti i
provvedimenti necessari a garantire
l'osservanza delle citate
raccomandazioni, ivi compresa l'emanazione
di avvisi urgenti per i fini
di cui al comma 2.
2. Ferma restando la
facolta' del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di emettere un
avviso urgente destinato ai soggetti
nazionali interessati,
l'organismo investigativo informa,
tempestivamente, la
Commissione europea della necessita' di emettere
un avviso urgente qualora
ritenga necessaria, in qualsiasi fase
dell'inchiesta, l'adozione di
misure urgenti a livello comunitario,
al fine di prevenire il
rischio di ulteriori sinistri.
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono
all'adempimento dei compiti
derivanti dal presente decreto con le
risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 17
Sanzioni
1. Salvo che il fatto
non costituisca reato, a chiunque
contravvenga ai divieti o non
rispetti gli obblighi di riservatezza
di cui all'articolo 9,
comma 1, e' applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da
500 euro a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto non
costituisca reato, a chiunque violi gli
obblighi di collaborazione di
cui all'articolo 12 e' applicata la
sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 euro a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto
non costituisca reato, a chiunque
contravvenga agli obblighi
di protezione delle prove di cui
all'articolo 13 si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da
750 euro a 6.000 euro.
4. Le violazioni previste
dai commi 1, 2 e 3 sono accertate
dall'organismo investigativo
e le sanzioni irrogate dallo stesso
organismo in conformita' a
quanto previsto dalla legge 24 novembre
1981, n. 689.
Note
all'art. 17:
- Per i
riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n.
689, si veda nelle
note alle premesse.
Art. 18
Norme
finali e transitorie
1. Fino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 4, comma 2,
la commissione centrale
d'indagine sui sinistri marittimi di cui
all'articolo 466-bis del
regolamento per la navigazione marittima,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, e successive
modificazioni, opera con la composizione
individuata dall'articolo
466-bis, comma 3, del regolamento per la
navigazione marittima.
2. Alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo
4, comma 2, e' abrogato
il comma 3 dell'articolo 466-bis del
regolamento per la navigazione
marittima, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, e successive
modificazioni.
3. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
possono essere modificati
ovvero integrati gli allegati, le
definizioni e i riferimenti
agli atti comunitari e agli strumenti
dell'IMO contenuti nel
presente decreto per adeguarli ai nuovi
provvedimenti dell'Unione
europea o dell'IMO, di natura tecnica, che
siano nel frattempo entrati in
vigore e che siano stati integrati
dalla Commissione europea
nella direttiva 2009/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009.
4. L'articolo 11 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e'
abrogato.
5. All'articolo 466-bis, il
comma 2 ed i commi da 4 a 10, del
regolamento per la navigazione
marittima, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, e successive
modificazioni, sono abrogati.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6
settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti
Frattini, Ministro
degli affari
esteri
Palma, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro
dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro
dell'interno
Fazio, Ministro della
salute
Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente
e della tutela del
territorio e del
mare
Visto, il Guardasigilli: Palma
Note
all'art. 18:
- Per il testo
dell'art. 466-bis del Regolamento per la
navigazione
marittima, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, si veda nelle
note all'art. 4.
- Per i
riferimenti alla direttiva 2009/18/CE, si veda
nelle note alle
premesse.
Allegato I
(di cui all'articolo
14, comma 1)
CONTENUTO DEI
RAPPORTI SULLE INCHIESTE DI SICUREZZA
Prefazione.
Questa parte individua
l'obiettivo unico dell'inchiesta di
sicurezza e indica che una
raccomandazione in materia di sicurezza
non deve originare in nessun
caso una presunzione di responsabilita'
o di colpa e precisa che il
rapporto non e' stato redatto, per quanto
riguarda il suo contenuto e
il suo stile, per essere utilizzato
nell'ambito di procedimenti
giudiziari.
(Il rapporto non dovrebbe
far riferimento a testimonianze ne'
stabilire nessi tra una
persona in esso menzionata e una persona che
ha prodotto prove nel corso
dell'inchiesta di sicurezza.)
1. Sintesi.
Questa parte espone i
fatti essenziali riguardanti il sinistro o
l'incidente marittimo: che
cosa e' avvenuto, quando, dove e come e'
avvenuto il sinistro; indica
inoltre se il sinistro ha causato
perdite di vite umane, feriti,
danni alla nave, al carico, a terzi o
all'ambiente.
2. Dati oggettivi.
Questa parte comprende
varie sezioni distinte, che forniscono
informazioni sufficienti,
considerate oggettive dall'organo
inquirente, per fondare
l'analisi e facilitare la comprensione.
Tali sezioni comprendono
in particolare le seguenti informazioni.
2.1. Dati della nave:
Bandiera/registro
d'immatricolazione
Identificazione
Caratteristiche
principali
Proprieta' e gestione
Dettagli di costruzione
Tabella minima di
sicurezza
Merci trasportate
autorizzate
2.2. Dati relativi al
viaggio:
Scali
Tipo di viaggio
Informazioni sulle merci
trasportate
Composizione
dell'equipaggio
2.3. Informazioni sul
sinistro o incidente marittimo:
Tipo di sinistro o
incidente marittimo
Data e ora
Posizione e luogo del
sinistro o incidente marittimo
Ambiente esterno e
interno
Attivita' della nave e
parte del viaggio
Capacita' a bordo
Dati relativi ai fattori
umani
Conseguenze (per le
persone, la nave, le merci trasportate,
l'ambiente, altro)
2.4. Intervento
dell'autorita' competente e misure d'urgenza:
Autori dell'intervento
Misure adottate
Velocita' di reazione
Azioni intraprese
Risultati ottenuti
3. Descrizione.
Questa parte
ricostruisce il sinistro o incidente marittimo
attraverso una sequenza di
eventi, in ordine cronologico, che si sono
verificati prima, durante e
dopo il sinistro o incidente e il ruolo
di ogni fattore (persone,
materiale, ambiente, attrezzatura o agenti
esterni). Il periodo coperto
dalla descrizione dipende dal momento in
cui si sono verificati i
particolari eventi che hanno concorso
direttamente al verificarsi
del sinistro o incidente marittimo.
Questa parte comprende
altresi' ogni pertinente dettaglio
dell'inchiesta di sicurezza
condotta, compresi i risultati degli
esami o delle analisi.
4. Analisi.
Questa parte comprende
varie sezioni distinte e fornisce
un'analisi di ciascun
avvenimento collegato al sinistro accompagnato
da osservazioni sui
risultati di qualsivoglia esame o analisi
pertinente effettuata nel
corso dell'inchiesta di sicurezza e su
qualsiasi misura di
sicurezza che sia stata gia' adottata per
prevenire sinistri marittimi.
Tali sezioni devono in
particolare riguardare i seguenti aspetti:
a) contesto e ambiente
del sinistro,
b) omissioni ed errori
umani, eventi che abbiano coinvolto
materiali pericolosi, effetti
ambientali, avarie delle attrezzature e
fattori esterni,
c) fattori che hanno
concorso all'evento connessi a funzioni
legate a una persona, alle
operazioni a bordo, alla gestione a terra
o al rispetto delle norme.
L'analisi e le
osservazioni consentono al rapporto di giungere a
conclusioni logiche, che
espongono tutti i fattori rilevanti,
compresi quelli che comportano
rischi per i quali gli strumenti di
protezione esistenti volti a
prevenire un sinistro o a eliminarne o
attenuarne le conseguenze sono
ritenuti inefficaci o inesistenti.
5. Conclusioni.
Questa parte riassume i
fattori che hanno concorso all'evento e
gli strumenti di protezione
(materiali, funzionali, simbolici o
procedurali) inefficaci o
inesistenti per i quali e' necessaria
l'adozione di misure di
sicurezza per prevenire sinistri marittimi.
6. Raccomandazioni in
materia di sicurezza.
Questa parte contiene, ove
opportuno, alcune raccomandazioni in
materia di sicurezza che si
basano sull'analisi e sulle conclusioni e
riguardano settori
particolari, come la legislazione, la
progettazione, le procedure,
l'ispezione, la gestione, la salute e la
sicurezza sul lavoro, la
formazione, i lavori di riparazione, la
manutenzione, l'assistenza a
terra e la reazione dei servizi di
emergenza.
Le raccomandazioni in
materia di sicurezza sono rivolte a coloro
che si trovano nella
situazione migliore per attuarle, come gli
armatori, i gestori, gli
organismi riconosciuti, le autorita'
marittime, i servizi di
gestione del traffico marittimo, gli organi
di soccorso, le
organizzazioni marittime internazionali e le
istituzioni europee, allo
scopo di prevenire sinistri marittimi.
Questa parte
presenta inoltre eventuali raccomandazioni
provvisorie che possono
essere state formulate in materia di
sicurezza o qualsiasi misura
di sicurezza presa durante l'inchiesta
di sicurezza.
7. Appendici.
Il seguente elenco
indicativo di informazioni viene,
all'occorrenza, accluso al
rapporto in forma cartacea o elettronica:
a) fotografie,
immagini video, registrazioni audio, mappe,
disegni;
b) norme applicabili;
c) termini tecnici e
abbreviazioni usate;
d) studi di sicurezza
specifici;
e) altre informazioni.
Allegato II
(di cui
all'articolo 4, comma 7)
DATI DA FORNIRE SUI
SINISTRI E SUGLI INCIDENTI MARITTIMI
(Parte della piattaforma
europea d'informazione europea sui sinistri
marittimi)
1. Stato membro
responsabile/persona di contatto
2. Stato membro incaricato
dell'inchiesta
3. Ruolo svolto dallo
Stato membro
4. Stato costiero
interessato
5. Numero di Stati che
hanno fondati interessi
6. Stati che hanno fondati
interessi
7. Organo che notifica
8. Ora della notifica
9. Data della notifica
10. Nome della nave
11. Numero IMO/lettere
distintive
12. Bandiera della nave
13. Tipo di sinistro o
incidente marittimo
14. Tipo di nave
15. Data del sinistro o
incidente marittimo
16. Ora del sinistro o
incidente marittimo
17. Posizione - Latitudine
18. Posizione -
Longitudine
19. Luogo del sinistro o
incidente marittimo
20. Porto di partenza
21. Porto di destinazione
22. Dispositivo di
separazione del traffico
23. Parte del viaggio
24. Operazioni della nave
25. Capacita' a bordo
26. Perdite di vite umane:
a) Equipaggio
b) Passeggeri
c) Altri
27. Feriti gravi:
a) Equipaggio
b) Passeggeri
c) Altri
28. Inquinamento
29. Danni alla nave
30. Danni alle merci
trasportate
31. Altri danni
32. Breve descrizione del
sinistro o incidente marittimo
33. Breve descrizione
delle ragioni per non avviare un'inchiesta
di sicurezza
Nota: Per i numeri: 10,
11, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30 e 32 occorre
fornire dati per ogni nave se piu' di una
nave e' coinvolta nel sinistro
o nell'incidente marittimo.
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