GU n. 232 del 5-10-2011
testo in vigore dal: 20-10-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante
disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, e in
particolare gli
articoli da 1 a 5 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2009/21/CE del Parlamento e del
Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi
dello Stato di
bandiera;
Vista la decisione 1999/468/CE, recante modalita' per
l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,
concernente
l'attuazione della direttiva 2009/15/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle
disposizioni ed alle
norme comuni per gli organismi che effettuano le
ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita' delle
amministrazioni marittime;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle
finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto, avente ad oggetto il
miglioramento della
sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi
nazionali, introduce procedure finalizzate ad assicurare
che lo Stato
italiano ottemperi con efficacia e coerenza ai propri
obblighi nei
confronti delle navi mercantili autorizzate a battere la
bandiera
nazionale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) nave: una nave battente bandiera di uno stato membro
che
rientra nell'ambito di applicazione delle pertinenti
convenzioni di
cui l'Organizzazione marittima internazionale - IMO e'
depositaria e
per la quale e' richiesto un certificato;
b) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e
dei
trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto;
c) organismo riconosciuto: un organismo riconosciuto
conformemente al decreto legislativo 14 giugno 2011, n.
104;
d) certificati: i certificati previsti dalla legge e
rilasciati
in relazione alle pertinenti convenzioni IMO;
e) audit IMO: attivita' di controllo, consulenza e
verifica
condotta in conformita' alle disposizioni della
risoluzione A. 974
(24) adottata dall'Assemblea dell'IMO il 1° dicembre
2005.
Art. 3
Verifiche preliminari svolte all'atto del rilascio
dell'autorizzazione a battere la bandiera
1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui e'
stato
concesso il diritto di battere la bandiera nazionale,
l'Amministrazione verifica che l'armatore ovvero
esercente abbia
ottemperato alle norme ed alle regolamentazioni
internazionali e
nazionali applicabili.
2. L'attivita' di verifica di cui al comma 1, comprende:
a) l'acquisizione di copia dei certificati di sicurezza
e dei
rapporti di visita ispettiva effettuati da quando la
nave e' in
esercizio;
b) il controllo dei precedenti rapporti di visita
condotti in
conformita' alle vigenti disposizioni in materia di
controllo da
parte dello stato di approdo;
c) se necessario, la consultazione della precedente
Amministrazione per accertare se sussistano ancora
anomalie o
deficienze gia' individuate.
3. L'Amministrazione, per le navi che abbiano in
precedenza battuto
la bandiera nazionale, fornisce tempestivamente, allo
Stato di cui la
nave batte bandiera che ne faccia richiesta, i dettagli
riguardanti
le deficienze gia' accertate e non risolte all'atto del
cambio di
nazionalita' ed ogni altra pertinente informazione
connessa alla
sicurezza.
Art. 4
Misure da adottarsi in caso di fermo
di una nave battente bandiera nazionale
1. Quando l'Amministrazione e' informata che una nave di
bandiera
nazionale e' stata sottoposta a fermo da parte di uno
Stato di
approdo, fatte salve le attivita' di indagine
finalizzate ad
accertare eventuali responsabilita', adotta le procedure
di seguito
indicate, finalizzate a verificare che la nave sia
tempestivamente
resa conforme alle pertinenti convenzioni IMO:
a) per fermo dovuto a deficienze concernenti i
certificati per i
quali l'Amministrazione ha autorizzato gli organismi
riconosciuti
all'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 4 del
decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione
provvedera'
affinche' l'organismo riconosciuto effettui una visita
addizionale a
bordo per la rettifica delle deficienze rilevate;
b) per fermo dovuto a deficienze concernenti i
certificati per i
quali l'Amministrazione ha affidato agli organismi
riconosciuti
l'esecuzione dei compiti stabiliti dall'articolo 5 del
decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione
provvedera'
affinche' l'organismo riconosciuto, effettui, per conto
dell'Amministrazione, una visita addizionale a bordo per
la rettifica
delle deficienze rilevate.
2. L'Amministrazione ha, in ogni caso, facolta' di
partecipare con
propri qualificati funzionari all'effettuazione delle
visite di cui
al comma 1.
Art. 5
Accesso alle informazioni sulle navi
di bandiera nazionale
1. Ai fini del presente decreto l'Amministrazione rende
disponibili
alle amministrazioni omologhe degli Stati membri le
seguenti
informazioni concernenti le navi di bandiera nazionale:
a) elementi di identificazione e riconoscimento della
nave;
b) date delle visite di controllo, comprese
eventualmente quelle
addizionali e supplementari e date degli audit;
c) identificazione degli organismi riconosciuti cui e'
demandata
l'attivita' di certificazione e classificazione della
nave;
d) identificazione dell'autorita' competente che ha
ispezionato
la nave conformemente alle disposizioni in materia di
controllo da
parte dello Stato di approdo e date delle ispezioni;
e) esiti delle ispezioni svolte dagli Stati di approdo;
f) informazioni sui sinistri marittimi;
g) identificazione delle navi che hanno cessato di
battere la
bandiera nazionale negli ultimi dodici mesi.
Art. 6
Procedura di valutazione
e controllo da parte dell'IMO
1. Con frequenza almeno settennale, a seguito di
richiesta
formulata all'IMO, l'Amministrazione si sottopone ad una
attivita' di
auditing da parte di ispettori dell'IMO. I risultati
dell'attivita'
di auditing sono pubblicati nel rispetto del decreto
legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in
materia di tutela
della privacy e delle informazioni riservate.
2. Non si applica quanto previsto dal comma 1 a
decorrere dal 17
giugno 2017, ovvero prima di tale data, qualora sia
entrato in vigore
un sistema obbligatorio di audit degli Stati membri
dell'IMO.
Art. 7
Sistema di gestione della qualita'
e valutazione interna
1. Entro il 17 giugno 2012 l'Amministrazione sviluppa,
attua e
mantiene un sistema di gestione della qualita' per le
parti operative
delle sue attivita' in quanto Stato di bandiera. Tale
sistema e'
certificato conformemente alle norme di qualita'
internazionali
applicabili.
2. Qualora, sulla base dei resoconti delle attivita'
ispettive
svolte nei confronti delle navi di bandiera pubblicati
nella
relazione annuale del protocollo di intesa di Parigi
relativo al
controllo delle navi da parte dello Stato di approdo,
l'Amministrazione figuri nella «lista nera» ovvero, per
due anni
consecutivi, nella «lista grigia», entro i quattro mesi
successivi
alla pubblicazione del resoconto annuale del MOU di
Parigi, presenta
una relazione alla Commissione con la quale si
individuano ed
analizzano le cause e le ragioni principali delle
deficienze e delle
non conformita' rilevate a bordo delle navi di bandiera.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. L'Amministrazione provvede all'adempimento dei
compiti di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2011 |