Agli Uffici centrali
del Bilancio
presso le
Amministrazioni centrali
dello Stato
All'Ufficio centrale
di Ragioneria
presso l'Amministrazione
autonoma dei
Monopoli di Stato
Alle Ragionerie
territoriali dello
Stato
Ai Revisori dei
Conti in
rappresentanza
del Ministero
dell'economia e delle
finanze presso
enti ed organismi
pubblici
e p.c.:
Alla Presidenza del
Consiglio dei
Ministri - Segretariato
Generale
Alle Amministrazioni
centrali dello
Stato - Gabinetto
All'Amministrazione
Autonoma dei
Monopoli di Stato
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale
dello Stato
Premessa e quadro normativo generale.
L'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286,
ha introdotto nel decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, l'articolo 48-bis,
successivamente modificato
dall'articolo 19 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222,
nonche' dall'articolo 2, comma 17, della legge 15 luglio
2009, n. 94.
Il predetto articolo 48-bis prevede, in estrema
sintesi, che le
Pubbliche Amministrazioni e le societa' a prevalente
partecipazione
pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme
superiori a
diecimila euro, verificano se il beneficiario del
pagamento stesso
risulta inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla
notifica di una o piu' cartelle di pagamento e, in caso
affermativo,
non procedono al pagamento, al fine di agevolare il
competente agente
della riscossione nel concreto esercizio
dell'attivita' di
riscossione dei crediti iscritti a ruolo.
Ad ogni buon conto, per un'agevole e pronta
consultazione, si
riporta, di seguito, il testo vigente del cennato
articolo 48-bis:
«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di
cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e le societa'
a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore
a diecimila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e'
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di
una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al
pagamento e segnalano la circostanza all'agente
della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di
riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente
disposizione
non si applica alle aziende o societa' per le
quali sia stato
disposto il sequestro o la confisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge
31 maggio 1965, n. 575.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo'
essere aumentato, in misura comunque non superiore al
doppio, ovvero
diminuito.».
Il previsto regolamento di attuazione, poi, e' stato
adottato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008,
n. 40.
Il cennato regolamento ha definito le modalita'
procedimentali
della verifica di cui all'articolo 48-bis ed ha
puntualmente
disciplinato gli effetti della stessa nel caso
di riscontrata
inadempienza del soggetto beneficiario.
Dal punto di vista interpretativo, invece, sono
intervenute la
circolare 29 luglio 2008, n. 22/RGS (pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale n. 186 del 9 agosto
2008), nonche' la
circolare 8 ottobre 2009, n. 29/RGS (pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale n. 246 del 22 ottobre 2009),
con le quali
sono state fornite indicazioni inerenti alle
problematiche apparse di
maggiore importanza e di piu' generale interesse.
Ora, considerata anche la numerosita' dei quesiti
formulati dalle
Amministrazioni tenute ad applicare la disciplina di cui
trattasi, si
ritiene utile, per evidenti ragioni di trasparenza ed
economicita'
amministrativa, diramare ulteriori chiarimenti in
merito a talune
fattispecie, non trattate nei richiamati documenti
di prassi, ma
risultate abbastanza ricorrenti.
E' appena il caso di soggiungere che le indicazioni
esposte nelle
suddette circolari n. 22/RGS del 2008 e 29/RGS del
2009 mantengono
piena validita'.
1. Pagamenti di somme in base a sentenza.
Nei chiarimenti sinora diramati - in particolare,
con la cennata
circolare n. 22/RGS del 2008 - e' stato precisato come
il «pagamento»
da cui il legislatore fa derivare gli obblighi di
verifica previsti
dall'articolo 48-bis consti elettivamente
nell'adempimento di un
obbligo contrattuale.
In proposito, al fine di fugare eventuali dubbi
interpretativi,
occorre sottolineare, pero', come la discriminante per
assoggettare o
meno un pagamento alla verifica in discorso non e'
costituita dalla
semplice presenza di un contratto che regola il
rapporto tra
l'Amministrazione ed il beneficiario del pagamento
stesso.
E' ben possibile, infatti, che l'obbligazione del
pagamento nasca
non da contratto, ma anche - in base al principio
della atipicita'
delle fonti dell'obbligazione, sancito
dall'ultima parte
dell'articolo 1173 c.c. - da altro atto o fatto idoneo a
produrla, in
conformita' dei principi dell'ordinamento giuridico.
A titolo esemplificativo e non esaustivo,
possono scaturire
obblighi di pagamento, nel senso teste' delineato e pur
in assenza di
un contratto, nell'ipotesi di gestione di affari
altrui (c.d.
negotiorum gestio ai sensi dell'articolo 2028 c.c.),
di pagamento
dell'indebito (articolo 2033 c.c.), di arricchimento
senza causa
(articolo 2041 c.c.), di risarcimento per fatto
illecito (articolo
2043 c.c.) di rovina di edificio (articolo
2053 c.c.), di
responsabilita' precontrattuale (articolo 1337 c.c.),
eccetera.
L'obbligo di pagamento posto a carico
dell'Amministrazione,
peraltro, puo' derivare anche dal dispositivo di una
sentenza passata
in giudicato o, comunque, da un provvedimento
giurisdizionale
esecutivo con cui il giudice ha determinato
concretamente l'esistenza
e la misura del diritto di credito vantato dal
beneficiario nei
confronti della Pubblica Amministrazione soccombente.
A tale riguardo, in particolare, sono stati piu'
volte sollevati
dubbi circa la sussistenza dell'obbligo di
attivazione del
procedimento amministrativo previsto
dall'articolo 48-bis in
occasione di pagamenti disposti in base a
provvedimenti
giurisdizionali esecutivi.
In linea generale, sul punto, appare opportuno
ricordare che
un'obbligazione si estingue attraverso il suo
esatto adempimento
(articolo 1218 c.c.) ovvero per effetto di altre
fattispecie comunque
satisfattorie dell'interesse del creditore, quali, ad
esempio, la
confusione (articolo 1253 c.c.), la datio in solutum
(articolo 1197
c.c.) e la compensazione (articolo 1241 c.c.).
Conseguentemente, per gli aspetti qui d'interesse,
si reputa del
tutto coerente che un provvedimento giurisdizionale
definitivo avente
efficacia esecutiva e contenente la condanna
della Pubblica
Amministrazione al pagamento di una somma pecuniaria
possa essere
adempiuto non solo mediante il materiale trasferimento
di denaro al
soggetto beneficiario, ma anche attraverso una
compensazione -
volontaria o legale - tra il debito e
l'eventuale credito
dell'Amministrazione nei confronti dello stesso
beneficiario.
D'altro canto, che l'obbligo scaturente da una
sentenza passata in
giudicato, o comunque esecutiva, possa considerarsi
adempiuto per
effetto di un'eventuale compensazione tra debito e
credito, al pari
di ogni altra obbligazione, trova conferma nella
giurisprudenza di
legittimita'. Infatti, la Corte di Cassazione ha
considerato, seppur
in merito ad un'ipotesi di compensazione volontaria
da parte del
contribuente, come «la volonta' del legislatore e
della sentenza
tributaria passata in giudicato e' portata ad attuazione
dall'effetto
giuridico della compensazione tributaria» e che il
giudice della
sentenza oggetto del ricorso esaminato «avrebbe dovuto
limitarsi a
dichiarare adempiuta la sentenza passata in giudicato,
perche', data
la prevalenza del debito della societa' con il
suo credito da
giudicato, l'effetto di compensazione non ha comportato
alcun esborso
di danaro a favore della societa' contribuente» (Sezione
V, sentenza
n. 22761 del 3 dicembre 2004).
In altra occasione, la Suprema Corte, sebbene
nell'esame di una
fattispecie parzialmente diversa, e' pervenuta
ad analoghe
conclusioni, non escludendo la possibilita' di una
compensazione,
seppure su istanza del contribuente, tra i crediti da
giudicato ed i
debiti fiscali sopravvenuti (Sezione V, sentenza n.
13681 del 24
giugno 2005).
La medesima soluzione, poi, si ritrova, anche se
argomentata a
contrario, in un'altra sentenza della stessa Corte di
Cassazione che
- premesso come «non puo' essere dubbio che la
estinzione per
compensazione di due debiti (art. 1242 c.c.) postula,
non solo la
liquidita' ed esigibilita' degli stessi, ma
altresi' la loro
certezza, posto che l'uno non potrebbe estinguersi ove
l'altro non
fosse parimenti esistente, e soggetto percio'
ad essere,
correlativamente, estinto a sua volta» - esclude dalla
compensazione
solamente le sentenze provvisoriamente esecutive
«poiche' se la
provvisoria esecuzione facoltizza la semplice temporanea
esigibilita'
del credito non ne determina pero' la irrevocabile
certezza, che e'
necessaria per determinare "ope exceptionis" la
estinzione di due
debiti per le quantita' corrispondenti» (Sezione lavoro,
sentenza n.
4423 del 13 maggio 1987).
Come accennato, quanto sopra esposto in merito alla
idoneita' della
compensazione a soddisfare il credito sancito da un
provvedimento
giurisdizionale e' da ritenere, ovviamente, che valga
anche nelle
ipotesi in cui il soggetto - tenuto al pagamento nei
confronti di un
beneficiario, stante l'esistenza di un provvedimento
giurisdizionale
esecutivo, ma creditore, nel contempo, verso il medesimo
beneficiario
- sia una Pubblica Amministrazione.
Cio' posto, pur considerando la non completa
sovrapponibilita'
della normativa generale della compensazione con
la disciplina
specifica recata dall'articolo 48-bis - che, comunque
innegabilmente
mostra alcuni tratti affini - si e' dell'avviso
che ragioni di
carattere logico e di coerenza sistematica conducano
egualmente a far
ritenere come in presenza di un obbligo di pagamento
scaturente da un
provvedimento giurisdizionale esecutivo, anche non
definitivo, vada
effettuata la verifica di cui al piu' volte
richiamato articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
602/1973, fatte
salve, ovviamente, le esclusioni sancite dalla
legge o comunque
derivanti dalla particolare natura del credito (si fa
riferimento, in
particolare, alle fattispecie indicate nella richiamata
circolare n.
22/RGS del 2008 nonche' nella circolare n. 29/RGS del
2009, alle cui
delucidazioni si rinvia per maggiori approfondimenti).
2. Somme assegnate dal giudice dell'esecuzione.
Nell'ambito dei provvedimenti giurisdizionali, una
delle situazioni
risultate particolarmente ricorrenti e'
quella in cui
l'Amministrazione, avendo assunto la qualita' di terzo
pignorato a
seguito di un'ordinanza di assegnazione del giudice
dell'esecuzione,
si trova a dover effettuare il pagamento delle somme
dovute non al
creditore originario, ma direttamente al creditore
assegnatario in
virtu' di tale ordinanza.
Al riguardo, e' stato prospettato il dubbio
se, nel caso
rappresentato, il creditore originario debba
comunque essere
assoggettato alla verifica presso Equitalia Servizi
S.p.A. in base
alla procedura prevista dal citato decreto ministeriale
n. 40/2008.
In proposito, appare opportuno rammentare che
l'articolo 546 c.p.c.
prevede che, dal giorno in cui e' notificato l'atto di
pignoramento,
il terzo pignorato e' soggetto, relativamente alle
somme da lui
dovute, agli obblighi che la legge impone al custode,
tra i quali,
naturalmente, quello di eseguire l'ordine di versamento
impartito dal
giudice dell'esecuzione.
Sul punto, appare utile richiamare la giurisprudenza
della Corte di
Cassazione che ha sottolineato come «per effetto
dell'assegnazione (e
non del semplice accertamento), il terzo assume,
nei confronti
dell'esecutante, una posizione del tutto
diversa. La stessa
determina, infatti, la sostituzione del
creditore esecutante
all'originario creditore-debitore-pignorato» (Sezione
III, sentenza
n. 9888, del 19 settembre 1995).
Nel caso di specie, quindi, dal punto di vista
soggettivo il
creditore assegnatario (pignorante) subentra
all'originario
beneficiario (pignorato) quale parte nel rapporto di
credito nei
confronti dell'Amministrazione debitrice, tanto
che l'eventuale
pagamento effettuato all'originario creditore, in
costanza di
pignoramento, non avrebbe alcuna efficacia liberatoria.
La stessa Corte di Cassazione ha, conseguentemente,
osservato come
«dal momento dell'assegnazione il terzo e' tenuto ad
adempiere, nei
limiti della somma assegnata, al creditore esecutante;
il pagamento
estingue contemporaneamente il credito
dell'assegnatario nei
confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei
confronti del
proprio creditore esecutato» (Sezione III, sentenza n.
2745, dell'8
febbraio 2007, e, sulla stessa linea, Sezione lavoro,
sentenza n.
11404, del 18 maggio 2009).
Cio' posto - non potendo, tra l'altro,
l'Amministrazione debitrice
liberamente disporre delle somme in questione - si
ritiene che nei
confronti del creditore originario non possa essere
attivata la
procedura di verifica prevista ai sensi
dell'articolo 48-bis, in
quanto, pur nell'ipotesi di un'eventuale inadempienza,
l'agente della
riscossione si vedrebbe preclusa, di fatto, la
possibilita' di
pignorare le somme gia' vincolate dal
provvedimento emesso dal
giudice dell'esecuzione.
Quanto al creditore assegnatario - anche alla
luce delle
considerazioni svolte nel paragrafo precedente,
relativamente
all'obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento
esecutivo -
non si ravvisano elementi giuridici idonei a
giustificare
un'eventuale mancata attivazione della verifica nei suoi
confronti in
occasione dell'effettuazione del pagamento.
3. Incentivi e finanziamenti alle imprese.
Sono state piu' volte sollevate perplessita' in
ordine all'obbligo
di sottoporre alla verifica di cui al citato
articolo 48-bis le
erogazioni effettuate a favore delle imprese a titolo
di contributi,
incentivi, sovvenzioni ovvero finanziamenti a fondo
perduto comunque
denominati.
Sul punto, giova sottolineare come secondo
l'ormai consolidato
indirizzo giurisprudenziale in materia di aiuti alle
imprese «la
posizione dei beneficiari degli aiuti stessi e' di
diritto soggettivo
allorquando le disposizioni comunitarie e nazionali
determinano in
modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto
pubblico, senza
alcuna possibilita' di valutazioni o apprezzamenti
discrezionali;
laddove, invece, l'erogazione dei contributi in
questione ed il loro
eventuale recupero non discendono automaticamente
dall'accertamento
di presupposti vincolanti, ma costituiscono esercizio di
una funzione
discrezionale pubblicistica, la relativa controversia
rientra nella
giurisdizione del giudice amministrativo, in
quanto attiene a
posizioni di interesse legittimo, nascenti da norme di
azione e non
gia' di relazione» (Consiglio di Stato, sezione IV, 14
maggio 2004,
n. 3040).
Cio' posto - non omettendo di richiamare quanto
gia' illustrato
nella circolare n. 22/RGS del 2008 per cui e'
possibile individuare
tra le ipotesi di «trasferimento di somme»
non soggette
all'applicazione dell'articolo 48-bis i trasferimenti
effettuati in
base a specifiche disposizioni di legge o per dare
esecuzione a
progetti co-finanziati dall'Unione Europea o, ancora, a
clausole di
accordi internazionali - al fine di agevolare la
valutazione dei
singoli casi concreti appare opportuno distinguere
l'ipotesi in cui
le disposizioni normative determinano in modo diretto
ed automatico
obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna
possibilita' di
apprezzamento, dall'ipotesi in cui l'erogazione del
contributo o la
sovvenzione, costituendo esercizio di una funzione
discrezionale
pubblicistica, vengono accordati e trovano la loro
fonte immediata
nel provvedimento di attribuzione.
Infatti, la circostanza secondo cui i requisiti
dei soggetti
ammessi a beneficiare dell'incentivazione nonche' le
modalita' per la
determinazione della stessa sono stabiliti
direttamente dal
legislatore - non avendo nessun rilievo la volonta'
del soggetto
attuatore, che deve svolgere un mero controllo sul
possesso dei
requisiti fissati dalla legge - nonche' la
considerazione che
l'incentivazione stessa risulta direttamente
preordinata e
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi ritenuti
prioritari per
il soddisfacimento del benessere della
collettivita', militano a
ritenere che, in tali ipotesi, l'interesse
pubblico sotteso
all'erogazione delle provvidenze economiche sia
preminente rispetto
alla procedura di verifica delineata dal decreto
ministeriale n.
40/2008, per cui non ricorre l'obbligo di espletarla.
4. Trattamento delle irregolarita'.
Sono state rappresentate difficolta', in particolare
da parte dei
soggetti preposti al controllo
di regolarita'
amministrativo-contabile (collegi dei revisori dei
conti, ispettori,
ecc.), circa il trattamento di eventuali irregolarita'
riscontrate in
ordine all'effettuazione della verifica prescritta
dall'articolo
48-bis e dal decreto ministeriale n. 40/2008.
Piu' nello specifico, sono stati formulati
dubbi circa
l'opportunita' di procedere, ogni qual volta si presenti
una siffatta
situazione di irregolarita', alla denuncia o alla
segnalazione del
fatto potenzialmente dannoso per il pubblico
erario, atteso che
potrebbe semplicemente trattarsi di mero
inadempimento
procedimentale, senz'altro rilevante dal punto di vista
organizzativo
e disciplinare, ma privo di concrete conseguenze
negative sulla
finanza pubblica.
E' di tutta evidenza, infatti, che in
quest'ultima ipotesi
l'avvenuta segnalazione si tradurrebbe in un aggravio
procedimentale
che, lungi dal corrispondere ad esigenze di
trasparenza e
semplificazione, si porrebbe in contrasto con i
criteri di
economicita' e di efficacia che reggono l'azione
amministrativa.
D'altra parte, a rigore, lo stesso Procuratore
Generale presso la
Corte dei Conti ha sottolineato come il dovere di
denuncia sia
escluso per «fatti aventi solo una potenzialita' lesiva»
aggiungendo,
tuttavia, che «in tali ipotesi si richiede una vigile
attenzione, da
parte delle amministrazioni, in modo da operare
le necessarie
correzioni idonee ad evitare il danno» (Nota
interpretativa in
materia di denunce di danno erariale ai Procuratori
regionali presso
le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti, n. P.G.
9434/2007P, del 2 agosto 2007).
Cio' posto, si ritiene che, in presenza di
irregolarita'
concernenti la verifica di cui trattasi, vadano
inizialmente promosse
tutte quelle iniziative di natura conoscitiva volte ad
acclarare - o
ad escludere - i presupposti di una effettiva
ipotesi di danno
erariale.
In assenza di chiarimenti satisfattivi
da parte
dell'Amministrazione che ha disposto il pagamento,
diventa comunque
necessario, prima di avanzare una segnalazione
alla competente
Procura Regionale della Corte dei conti, provocare una
verifica «ora
per allora» del disposto pagamento, attenendosi al
procedimento di
seguito delineato.
Allorche' uno dei soggetti di cui all'articolo 2
del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, deputati al
controllo di
regolarita' amministrativa e contabile, rilevi
l'omissione della
verifica prescritta dall'articolo 48-bis e non
ricorra una delle
fattispecie di esclusione della stessa,
l'Amministrazione dovra'
essere invitata ad effettuare - entro un termine che
puo' utilmente
essere fissato in dieci giorni - un accertamento volto
a riscontrare
se la mancata verifica in discorso abbia aggravato o
compromesso per
l'agente della riscossione la possibilita' di
recuperare quanto
dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento
scadute e inevase.
A tal fine, nelle more dell'implementazione di
un sistema
telematico che renda possibile effettuare on line
il predetto
accertamento, l'Amministrazione - attraverso
l'operatore incaricato
di procedere al servizio di verifica ai sensi
dell'articolo 4, comma
1, del decreto ministeriale n. 40/2008 - dovra'
formulare apposita
richiesta scritta, secondo il facsimile unito alla
presente circolare
(allegato A), da inviare ad Equitalia Servizi S.p.A. a
mezzo telefax
al n. 06-95050169 ovvero, previa trasformazione
in documento
elettronico (file .pdf), a mezzo posta elettronica
all'indirizzo
sospensione.mandati@pec.equitaliaservizi.it, utilizzando
una casella
istituzionale di posta certificata.
Sulla scorta della predetta richiesta, Equitalia
Servizi S.p.A.
accertera' se il beneficiario del pagamento si trova
attualmente in
posizione di inadempienza rispetto all'obbligo
di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un
ammontare complessivo pari o superiore all'importo di
diecimila euro
- sino, ovviamente, all'importo del pagamento - e,
nel solo caso
affermativo, se tale posizione di inadempienza era
gia' esistente,
sulla base dell'obbligo derivante dalle medesime
cartelle, all'epoca
in cui e' stato effettuato il pagamento.
L'esito del suddetto accertamento sara' comunicato
da Equitalia
Servizi S.p.A. direttamente all'Amministrazione
interessata,
indicativamente nel termine di trenta giorni,
attraverso il mezzo
indicato da quest'ultima (telefax ovvero
posta elettronica
certificata) al momento della richiesta.
Laddove l'esito dell'accertamento palesi un
perdurante stato di
inadempimento a carico del beneficiario, i
soggetti tenuti
all'obbligo di denuncia ovvero, in caso di loro
inerzia, gli uffici
riscontranti e gli organi di controllo di cui
all'articolo 2 del
decreto legislativo n. 286/1999 provvederanno senza
indugio - e,
comunque, nel rispetto dei termini di
prescrizione indicati
dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e successive
modificazioni, tenuto pure conto delle precisazioni
contenute nella
circolare 13 dicembre 2006, n. 44/RGS - a
trasmettere apposita
segnalazione alla competente Procura Regionale della
magistratura
contabile, in aderenza alle direttive contenute nella
citata nota del
Procuratore generale presso la Corte dei conti n.
P.G. 9434/2007P,
del 2 agosto 2007.
Va da se' che, in presenza della specifica richiesta
del soggetto o
dei soggetti preposti al controllo
di regolarita'
amministrativo-contabile, qualora l'Amministrazione non
provveda ad
effettuare, secondo il procedimento delineato, il dovuto
accertamento
presso Equitalia Servizi S.p.A., inevitabilmente,
dovra' essere
inoltrata, a causa del contegno omissivo, la relativa
segnalazione
alla magistratura contabile.
Roma, 23 settembre 2011
Il
Ragioniere generale
dello Stato
Canzio
Il Direttore generale delle Finanze
Lapecorella
— 35 —
29-10-2011
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA
ITALIANA
Serie generale -
n.
253
ALLEGATO
A
A Equitalia Servizi S.p.a.
Telefax 06-95050169
e-mail sospensione.mandati@pec.equitaliaservizi.it
Oggetto: Circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS -
Richiesta di verifica successiva a seguito
dell’inosservanza dell’obbligo posto dall’art. 48-bis
del DPR n. 602/1973
RICHIEDENTE
(amministrazione
o società a totale partecipazione pubblica):
...........................................................................................................................................................................
(denominazione)
Sede
..........................................................
(........) in via
.......................................................................
n.........
(città) (prov.) (indirizzo)
Codice Fiscale
Dati dell’operatore abilitato alla verifica, ai sensi
dell’art. 4 del D.M. n. 40/2008
Cognome
......................................................
Nome
.........................................................................
Codice utenza (1)
...............................................................................................................................
A seguito di (2)
.............................................................................................
è emersa la mancata effettuazione
della verifica di cui all’articolo 48-bis
del DPR n. 602/1973, relativamente al seguente
pagamento.
BENEFICIARIO:
Persona fisica
Società o Ente con o senza personalità giuridica
Codice Fiscale
Importo pagato (in cifre) euro
Importo pagato (in lettere) euro
...............................................................................................
/ .................
Data pagamento
(gg/mm/aaaa)
Ciò posto, giusta istruzioni diramate con circolare n.
27/RGS del 2011, si chiede di voler procedere ad
effettuare la verifica successiva e di voler fornire il
relativo riscontro a mezzo:
Telefax n.
PEC (3)
......................................................................................@.................................................
.............................................. ,
.........................
(luogo, data)
Firma dell’operatore abilitato alla verifica (4) Firma
del dirigente (4)
.................................................................
...........................................................
,
29-10-2011
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA
ITALIANA
Serie generale -
n.
253
Note
(1) Codice
assegnato da Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del D.M. n. 40/2008,
all’operatore
incaricato di procedere al servizio di verifica;
(2) Controllo
interno, ispezione, verifica amministrativo-contabile
del collegio sindacale o del collegio
dei revisori
dei conti, ecc.;
(3) Indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio o
dell’operatore incaricato;
(4) La firma
deve essere apposta sia dall’operatore abilitato alla
verifica sia dal dirigente (ovvero
responsabile
dell’ufficio o dell’unità organizzativa).
11A14106
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