LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell'odierna seduta del 13 ottobre 2011; Visto l'art. 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in
particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale
questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane,
al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere in collaborazione attivita' di
interesse comune; Visto l'art. 2, comma 283, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale
prevede che, al fine di dare completa attuazione al
riordino della medicina penitenziaria, comprensivo
dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle
comunita' e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa
con la Conferenza Stato-regioni, sono definite le
modalita' ed i criteri per il trasferimento dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero
della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali, in materia di sanita' penitenziaria; Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato art.
2, comma 283, della legge n. 244 del 2007, recante
«Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio
sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei
rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanita'
penitenziaria»; Visto, in particolare, l'art. 5, comma
2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° aprile 2008, il quale prevede l'istituzione
di un apposito comitato paritetico interistituzionale
per l'attuazione delle linee di indirizzo per gli
interventi specifici negli Ospedali psichiatrici
giudiziari (OPG) e nelle Case di cura e custodia (CCC)
di cui all'Allegato C al medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008; Considerato
che nel predetto Allegato C al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 si prevede,
tra l'altro, che tramite specifici accordi vengono
definiti la tipologia assistenziale e le forme della
sicurezza, gli standard di organizzazione e i rapporti
di collaborazione tra le amministrazioni coinvolte;
Rilevato che questa Conferenza, nella seduta del 31
luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la
costituzione del Comitato paritetico interistituzionale,
previsto dal citato art. 5, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, a
cui sono demandati la predisposizione degli indirizzi
sugli adempimenti di cui al richiamato Allegato C al
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, nonche' degli strumenti necessari per
supportare il programma di superamento graduale degli
O.P.G. e favorire le forme di collaborazione tra il
Ministero della giustizia ed il Servizio sanitario
nazionale a livello nazionale, regionale e locale;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, dell'anzidetta
delibera: della Conferenza unificata del 31 luglio 2008,
il quale prevede che i documenti elaborati dal Comitato
paritetico interistituzionale sono comunicati al tavolo
di consultazione permanente di cui all'art. 1 della
medesima delibera, anche ai fini del successivo esame da
parte di questa Conferenza; Visto l'accordo sancito in
Conferenza unificata, nella seduta del 26 novembre 2009,
Rep. Atti n. 84/CU concernente la definizione di
specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di
carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali
psichiatrici giudiziari e nelle Case di cura e custodia;
Vista la nota in data 25 maggio 2011, con la quale le
regioni e le province autonome hanno inviato, ai fini
del perfezionamento di un apposito accordo presso questa
Conferenza, un documento concernente la definizione di
ulteriori iniziative per l'attuazione delle linee di
indirizzo per gli interventi negli OPG e nelle Case di
cura e custodia; Vista la lettera in data 31 maggio
2011, con la quale il citato documento e' stato
trasmesso a tutti i componenti del Comitato paritetico
interistituzionale; Considerato che, nel corso della
riunione del suddetto comitato svoltasi in data 21
giugno 2011, si e' convenuto di attivare un apposito
sottogruppo di lavoro per la redazione di un documento
piu' dettagliato, da sottoporre successivamente
all'approvazione del comitato stesso; Vista la nota in
data 8 luglio 2011, con la quale, in esito ai lavori del
suddetto sottogruppo, il rappresentante della regione
Campania ha inviato il documento di cui trattasi, che e'
stato trasmesso a tutti i componenti del Comitato
paritetico con nota in data 11 luglio 2011; Vista la
successiva nota del 12 luglio 2011, con la quale il
rappresentante della regione Campania ha chiesto il
differimento della riunione gia' convocata per il 14
luglio 2011, al fine di realizzare una piu' ampia
condivisione tra le regioni del documento elaborato dal
sottogruppo di lavoro; Vista la lettera in data 12
settembre 2011, con la quale il rappresentante della
regione Campania ha inviato una versione aggiornata del
documento in parola, che e' stata trasmessa a tutti i
componenti del Comitato paritetico con nota in data 16
settembre 2011; Vista la lettera in data 3 ottobre 2011
concernente la trasmissione ai componenti del Comitato
paritetico della nota del 30 settembre 2011 con cui il
rappresentante della regione Toscana in seno al tavolo
di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria
ha espresso il proprio orientamento negativo sul
documento in parola; Vista la lettera del 4 ottobre
2011, con la quale il rappresentante della regione
Campania ha inviato una nuova versione del suddetto
documento, che e' stata trasmessa a tutti i componenti
del comitato con nota in pari data; Rilevato che, nel
corso della riunione del Comitato paritetico
interistituzionale svoltasi in data 5 ottobre 2011, i
componenti del comitato medesimo hanno congiuntamente
elaborato ed approvato la versione definitiva del
documento in oggetto, Allegato sub A, parte integrante
del presente atto, che e' stata diramata alle regioni ed
alle province autonome ed alle autonomie locali con
lettera in data 7 ottobre 2011; Considerato che, ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della delibera: della
Conferenza unificata del 31 luglio 2009 (Rep Atti N.
81/CU ), lo schema di documento in parola e' stato
comunicato al tavolo di consultazione permanente sulla
sanita' penitenziaria nel corso della riunione di
quest'ultimo svoltasi in data 5 ottobre 2011; Acquisito,
nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza,
l'assenso del Governo, delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano e delle autonomie locali;
Sancisce accordo tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie
locali sul documento recante «Integrazione agli
indirizzi di carattere prioritario sugli interventi
negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle
Case di cura e custodia (CCC) di cui all'Allegato C al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008», Allegato sub A, parte integrante del
presente atto. Roma, 13 ottobre 2011 Il Presidente:
Fitto Il Segretario: Siniscalchi
Allegato A Integrazioni agli
indirizzi di carattere prioritario sugli interventi
negli OPG e le CCC di cui all'Allegato C al DPCM
01.04.2008. Nel presente documento vengono definiti
alcuni ulteriori interventi di carattere prioritario
necessari prevalentemente al completamento
dell'attuazione della prima fase del percorso di
superamento degli attuali OPG di cui all'Allegato C al
DPCM 01.04.2008 (Linee di indirizzo per gli interventi
negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle
case di cura e custodia). Nella premessa del suddetto
Allegato e' sottolineato che il successo del programma
specifico per gli OPG e' strettamente connesso con la
realizzazione di tutte le misure e azioni indicate per
la tutela della salute mentale negli istituti pena, e in
particolare con l'attivazione, all'interno degli
istituti, di specifiche sezioni organizzate o reparti,
destinati agli imputati e condannati con infermita'
psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva,
nonche' ai soggetti condannati a pena diminuita per
vizio parziale di mente. Sebbene in prima istanza venga
cosi' indicato l'utilizzo delle predette articolazioni
sanitarie per evitare l'invio in OPG delle persone che
presentano problemi psichici durante la detenzione,
garantendo idonee risposte all'interno degli istituti
ordinari, le linee guida ne ampliano successivamente le
funzioni quando inseriscono tra le azioni da realizzare
nella prima fase del percorso il programma attivo dei
DSM finalizzato, oltre che alla dimissione degli
internati che hanno concluso la misura di sicurezza,
anche a riportare nelle carceri di provenienza i
ricoverati in OPG per disturbi psichici sopravvenuti
durante l'esecuzione della pena e ad assicurare che le
osservazioni per l'accertamento delle infermita'
psichiche di cui all'art. 112 D.P.R. 230/2000 siano
espletate negli istituti ordinari. Nell'attuale fase del
percorso di superamento degli OPG, con l'avviata
progressiva presa incarico da parte delle Aziende
Sanitarie, attraverso progetti terapeutico riabilitativi
territoriali, delle persone con misura di sicurezza, l'indisponibilita'
di idonee risposte per la tutela della salute mentale in
carcere rende di fatto non praticabile - anche
indipendentemente da un'auspicabile riforma del codice
penale in materia di imputabilita' - alcun percorso
alternativo all'OPG per tutte quelle persone che vi si
trovano detenute proprio in relazione a disturbi
psichici sopravvenuti in corso di detenzione oppure, in
misura percentualmente minore, per periodi di
osservazione psichiatrica. Inoltre, tra le azioni della
prima fase, le Linee di indirizzo evidenziano che, per
quanto inizialmente solo le Regioni in cui opera un OPG
sono interessate alla gestione della struttura, e'
necessario che ogni Regione italiana, nell'ambito dei
propri atti di programmazione specifici, affronti la
questione della cura, della riabilitazione e
dell'inclusione sociale delle persone che in stato di
sofferenza psichica sono incorsi in una sentenza
edittale per reato commesso, sia stabilendo rapporti di
collaborazione e di intesa con le Regioni impegnate
nella gestione degli OPG, sia mettendo in programma ed
attuando i servizi e i presidi che si rendono necessari
per dare risposte appropriate a persone malate che
presentano diversita' cliniche e giuridiche. Un
indirizzo verso siffatta operativita' interregionale
integrata e' gia' stato previsto esplicitamente
all'interno dell' Accordo concernente la definizione di
specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di
carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e
Custodia (CCC) di cui all'Allegato C al D.P.C.M. 1°
aprile 2008 (Rep. Atti n. 84/CU, pubblicato nella G.U.
n. 2, serie generale, del 4 gennaio 2010). Tuttavia, dal
monitoraggio avviato dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano e' apparso subito evidente che la
necessaria e strategica funzione di coordinamento dei
bacini macroregionali di afferenza degli attuali OPG non
e' stata realizzata con modalita' uniformi nell'intero
territorio nazionale, analogamente a quanto avvenuto
cori il recepimento del DPCM 1.04.2008 con
ripercussioni, in particolare, sulla complessa
situazione degli OPG di Castiglione delle Stiviere e di
Reggio Emilia. Sono inoltre state evidenziate,
attraverso il richiamato iniziale monitoraggio,
situazioni che richiamano quanto gia' determinatosi nel
percorso di chiusura degli Ospedali Psichiatrici, con
una significativa presenza di persone la cui diagnosi
principale non e' di natura strettamente psichiatrica, e
per le quali e' necessaria, al fine di garantire idonee
risposte ai bisogni di salute, una presa in carico che,
ferma restando, per motivi di carattere anche
organizzativo, l'iniziale responsabilita' dei
Dipartimenti di Salute Mentale, impegni le Aziende
Sanitarie a prevenire e risolvere ogni possibile
conflitto di titolarita' e realizzare programmi
terapeutico riabilitativi condivisi tra tutti i servizi
sanitari territoriali competenti per diversi bisogni
assistenziali delle singole persone (in particolare
dipendenze e disabilita') ed integrati con i Servizi
Sociali Comunali per il necessario reinserimento nei
contesti sociali di appartenenza. Pertanto, al fine di
assicurare le necessarie integrazioni agli indirizzi di
carattere prioritario contenuti nel richiamato Accordo
sancito dalla Conferenza Unificata il 26.11.2009 (Rep.
Atti n. 84/CU) ed al contempo apprestare soluzioni alle
criticita' applicative rilevate nel preliminare
monitoraggio gia' effettuato dalle Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano si ritiene necessario che:
(Implementazioni per la tutela della salute mentale
negli istituti penitenziari ordinari) Ogni Regione e
Provincia autonoma, attraverso i propri DDSSMM,
programmi, in accordo con all'Amministrazione
Penitenziaria, ed attivi entro il 30 giugno 2012, in
almeno uno degli Istituti Penitenziari del proprio
territorio, o, preferibilmente, in quello di ognuna
delle Aziende Sanitarie, in una specifica sezione, ai
fini dell'implementazione della tutela intramuraria
della salute mentale delle persone ristrette negli
Istituti del territorio di competenza (regionale o
aziendale), un'idonea articolazione del servizio
sanitario. La suddetta articolazione, con riferimento
alle pertinenti azioni ed obiettivi di cui all'Allegato
C ai D.P.C.M. 01.04.2008, dovra' operativamente
concorrere al superamento dell'OPG garantendo almeno le
seguenti due funzioni: con riferimento alle persone
detenute negli Istituti del territorio della Regione o
Provincia autonoma, assicurando l'espletamento negli
Istituti ordinari delle osservazioni per l'accertamento
delle infermita' psichiche di cui all'art. 112 del DPR
230/2000 e prevenendo l'invio in OPG o in CCC nei casi
di persone con infermita' psichica sopravvenuta nel
corso della misura detentiva o condannate a pena
diminuita per vizio parziale di mente (art. 111, comma 5
e 7 del DPR 230/2000); o con esclusivo riferimento alle
persone di competenza presenti in uno degli Istituti-OPG,
anche se diverso da quello del bacino macroregionale di
riferimento, rispondendo ai loro bisogni di salute
mentale e accogliendole e prendendole in carico - si' da
determinarne sia la dimissione dall'OPG che il ritorno
in un Istituto ordinario della Regione o Provincia
autonoma. L'Amministrazione Penitenziaria,
contestualmente all'avvio dell'operativita' delle
suddette sezioni, ed a seguito di formale comunicazione
da parte della Regione o della Provincia Autonoma, non
disporra' piu' invii di detenuti negli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari per osservazione psichiatrica,
ai sensi dell'art. 112 DPR 230/00 e concorrera', per
quanto di competenza, a garantire e facilitare
l'utilizzo delle stesse sezioni per le restanti funzioni
di cui ai commi precedenti. Anche nel caso di Regioni e
P.A. di piccole dimensioni, ove l'attivazione di una
vera e propria sezione risulti eccedente il bisogno, le
suddette funzioni dovranno comunque essere assicurate
all'interno di un Istituto Penitenziario ordinario.
(Coordinamento dei bacini macroregionali di afferenza
degli OPG) In attuazione di quanto previsto dalle Linee
di Indirizzo sancite dall'Allegato C al DPCM 1 aprile
2008, allo scopo di meglio coordinare, da parte di
ciascuna Regione e Provincia autonoma, gli interventi di
presa in carico degli internati di propria competenza, e
di assicurare idonee forme di collaborazione e di
coordinamento per il miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia degli interventi mirati alla
realizzazione del complessivo programma di superamento
degli O.P.G., viene istituito in ciascuno dei bacini
macroregionali di riferimento degli OPG - come stabiliti
nell'Accordo concernente la definizione di specifiche
aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere
prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC)
di cui all'Allegato C al D.P.C.M. 1° aprile 2008 (Rep.
Atti n. 84/CU, pubblicato nella G.U. n. 2, serie
generale, del 4 gennaio 2010) - il Gruppo di
Coordinamento del Bacino Macroregionale per il
Superamento degli OPG, composto da un rappresentante per
ciascuna delle Regioni afferenti al Bacino. Le funzioni
di coordinatore del Gruppo sono assunte dal
rappresentante della Regione in cui ha sede l'OPG,
componente designato nel Comitato Paritetico
Interistituzionale ex art. 5, comma 2 del DPCM
01.04.2008. Contestualmente, ciascuna Regione e
Provincia Autonoma istituisce il collegato Sottogruppo
Tecnico Regionale per il Superamento degli OPG, con
idonea rappresentanza dei servizi deputati alla presa in
carico delle persone internate in OPG e coordinati dal
rappresentante della Regione o Provincia autonoma
componente del Gruppo di Coordinamento del Bacino
Macroregionale. Per tale scopo, viene stipulato, tra le
Regioni e le Province Autonome afferenti a ciascun
bacino, entro il 31 dicembre 2011, specifico Accordo di
programma, preferenzialmente ai sensi del D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267, art. 34, che, nel rispetto delle
specifiche potesta' organizzative di ogni singola
Regione o Provincia autonoma, renda operativi i Gruppi
di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il
Superamento degli OPG ed i collegati Sottogruppi Tecnici
Regionali per il Superamento degli OPG e che contenga
inoltre i seguenti ulteriori specifici impegni:
finalizzare le azioni di propria competenza alla
completa attuazione del percorso di superamento degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari e promuovere in ogni
fase del percorso la gestione uniforme ed omogenea
dell'assistenza sanitaria a favore di tutte le persone
detenute ed internate, attraverso adeguate ed efficaci
modalita' di coordinamento fra le amministrazioni
coinvolte e realizzando un collegamento funzionale e
bidirezionale tra i Servizi competenti per l'assistenza
sanitaria e gli organismi paritetici interistituzionali
di coordinamento ed indirizzo attivi a livello
regionale, di bacino e nazionale; assumere, per la
singola persona destinataria di una misura di sicurezza
che preveda o disponga l'internamento in OPG o misure
allo stesso alternative, anche in contesti sociali e
sanitari ordinari, il principio della iniziale costante
competenza del DSM presso il quale la persona aveva la
residenza o l'abituale dimora al momento
dell'applicazione della misura di sicurezza, in coerenza
tanto con le «Linee di indirizzo per gli interventi
negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle
case di cura e custodia» di cui all'Allegato C del
D.P.C.M. 01.04.08, quanto con l'art. 6, comma 4 della
Legge 8 novembre 2000, n. 328, ed il citato Accordo
sancito dalla Conferenza Unificata il 26.11.2009;
contestualmente impegnare le Aziende Sanitarie a
realizzare programmi terapeutico riabilitativi condivisi
tra i tutti i servizi sanitari territoriali competenti
per i diversi bisogni assistenziali delle singole
persone (in particolare dipendenze e disabilita') ed
integrati con i Servizi Sociali Comunali per il
necessario reinserimento nei contesti sociali di
appartenenza. (Monitoraggio e verifica) L'applicazione
del presente Accordo sara' oggetto di apposito
monitoraggio da parte delle Regioni e delle Province
Autonome, del Ministero della Giustizia - Dipartimento
per l'Amministrazione Penitenziaria e del Ministero
della Salute che procederanno a rilevare, con cadenza
semestrale, le azioni e le attivita' mirate alla
realizzazione dei contenuti del presente Accordo e, piu'
in generale, delle azioni attuative dell'Allegato C al
DPCM 01.04.2008, sia tramite relazioni scritte che
attraverso audizioni dirette, in uno spirito di
reciproca collaborazione tra tutte le istituzioni
interessate, ivi compresa l'Autorita' giudiziaria; cio'
anche al fine di individuare misure correttive e
suggerire soluzioni alle criticita' eventualmente
emergenti. I dati elaborati sono messi a disposizione
del Comitato paritetico interistituzionale presso la
Conferenza Unificata.
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