GU n. 255 del 2-11-2011
testo in vigore dal: 17-11-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data
di entrata in vigore della presente legge, anche
avvalendosi del
Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°,
del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al
regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, uno o piu' decreti legislativi con
i quali
provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici
le
disposizioni vigenti nelle materie di cui:
a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di
legge di
principi generali per le amministrazioni pubbliche;
b) al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si
attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle
disposizioni oggetto
di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che
siano prive
di effettivo contenuto normativo o siano comunque
obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori
omogenei o per
materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di
esse;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le
modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica
della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il
linguaggio normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie
tenendo
conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di
concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di
cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e
successive modificazioni, e, successivamente, del parere
della
Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui
all'articolo
14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al
citato articolo
14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e
successive
modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 2011 |