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LEGGE 3 ottobre 2011, n. 174-Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

 

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GU n. 255 del 2-11-2011

testo in vigore dal: 17-11-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi del

Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo

unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26

giugno 1924, n. 1054, uno o piu' decreti legislativi con i quali

provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le

disposizioni vigenti nelle materie di cui:

a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di

principi generali per le amministrazioni pubbliche;

b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si

attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto

di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che siano prive

di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per

materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche

necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica

della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il

linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo

conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta

del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di

concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa

acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

successive modificazioni, e, successivamente, del parere della

Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo

14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive

modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo

14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive

modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 ottobre 2011

 

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