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Testo del decreto 21 novembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenente le «Modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di contributo di solidarietà». Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre.

 

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Ecco le regole attuative per il prelievo del 3% sui maxi-redditi varato dalla manovra di Ferragosto e attuato dal governo Monti

 

 

 

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

 

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto legge n. 138 del 2011, il quale introduce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 300.000 euro pari al 3 per cento da applicare sulla parte di reddito eccedente il predetto importo;

 

Visto lo stesso art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, in forza del quale con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo comma 2;

 

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che in materia di contenimento delle spese del pubblico impiego prevede, fra l'altro, l'applicazione per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 di una specifica riduzione al trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi;

 

Visto l'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che in materia di interventi di carattere previdenziale prevede l'applicazione, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, di uno specifico contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme pensionistiche di previdenza obbligatoria, compresi taluni trattamenti erogati da forme pensionistiche integrative, superiori a 90.000 euro lordi annui;

 

(...)

 

Considerata la necessità di assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del citato decreto legge n. 138 del 2011, e le disposizioni contenute negli articoli 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e 18, comma 22-bis, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;

 

Ritenuta l'opportunità di evitare ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi di lavoro dipendente conguagliati da un unico sostituto d'imposta l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai soli fini della determinazione e del versamento del contributo di solidarietà;

 

Decreta

 

Articolo 1

 

Contributo di solidarietà

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di 300.000 euro, fermo restando che il contributo medesimo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a quelli già assoggettati al contributo di perequazione di cui all'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

2. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo.

 

Articolo 2

 

Determinazione e versamento del contributo di solidarietà

 

1. Il contributo di solidarietà è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

2. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del citato Tuir, il contributo di solidarietà è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta riconosce la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà. Tale ultimo importo è indicato nella certificazione unica di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

 

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