Ecco le regole attuative per il
prelievo del 3% sui maxi-redditi varato dalla manovra di
Ferragosto e attuato dal governo Monti
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Visto il decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, concernente «Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo»;
Visto, in particolare, l'art. 2,
comma 2, del citato decreto legge n. 138 del 2011, il
quale introduce, per il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013, un contributo di
solidarietà a carico dei contribuenti con reddito
complessivo superiore a 300.000 euro pari al 3 per cento
da applicare sulla parte di reddito eccedente il
predetto importo;
Visto lo stesso art. 2, comma 2,
del citato decreto-legge n. 138 del 2011, in forza del
quale con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità
tecniche di attuazione delle disposizioni contenute nel
medesimo comma 2;
Visto l'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che
in materia di contenimento delle spese del pubblico
impiego prevede, fra l'altro, l'applicazione per il
periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 di una
specifica riduzione al trattamento economico complessivo
dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi;
Visto l'art. 18, comma 22-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che
in materia di interventi di carattere previdenziale
prevede l'applicazione, dal 1° agosto 2011 e fino al 31
dicembre 2014, di uno specifico contributo di
perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti
da enti gestori di forme pensionistiche di previdenza
obbligatoria, compresi taluni trattamenti erogati da
forme pensionistiche integrative, superiori a 90.000
euro lordi annui;
(...)
Considerata la necessità di
assicurare il coordinamento tra le disposizioni
contenute nell'art. 2, comma 2, del citato decreto legge
n. 138 del 2011, e le disposizioni contenute negli
articoli 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del
2010, e 18, comma 22-bis, del citato decreto-legge n. 98
del 2011;
Ritenuta l'opportunità di evitare
ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi di
lavoro dipendente conguagliati da un unico sostituto
d'imposta l'obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi ai soli fini della determinazione e del
versamento del contributo di solidarietà;
Decreta
Articolo 1
Contributo di solidarietà
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011
e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito
complessivo di cui all'art. 8 del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sia superiore a 300.000 euro,
è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento
sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di
300.000 euro, fermo restando che il contributo medesimo
si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già
assoggettati alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a
quelli già assoggettati al contributo di perequazione di
cui all'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Ai fini della determinazione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il
contributo di solidarietà è deducibile dal reddito
complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui
si riferisce il contributo di solidarietà medesimo.
Articolo 2
Determinazione e versamento del
contributo di solidarietà
1. Il contributo di solidarietà è
determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è
versato in unica soluzione unitamente al saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Relativamente ai redditi di
lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del
citato Tuir, il contributo di solidarietà è determinato
dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, all'atto
dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di
fine anno. Il relativo importo è trattenuto in unica
soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le
predette operazioni di conguaglio di fine anno ed è
versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei
versamenti delle ritenute. Ai fini della determinazione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta
sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di
fine anno, il sostituto d'imposta riconosce la deduzione
dell'importo trattenuto a titolo di contributo di
solidarietà. Tale ultimo importo è indicato nella
certificazione unica di cui all'art. 4, comma 6-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni. |