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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  -  DECRETO 21 novembre 2011  - Modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di contributo di solidarieta'

 

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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  concernente

«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo

sviluppo»;

  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto  legge

n. 138 del 2011, il quale introduce, per il periodo compreso  tra  il

1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013, un contributo di  solidarieta'

a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 300.000

euro pari al  3  per  cento  da  applicare  sulla  parte  di  reddito

eccedente il predetto importo;

  Visto lo stesso art. 2, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  138

del 2011, in forza del quale con decreto di natura non  regolamentare

del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare  entro  il  30

ottobre 2011, sono determinate le modalita'  tecniche  di  attuazione

delle disposizioni contenute nel medesimo comma 2;

  Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,

che in materia di  contenimento  delle  spese  del  pubblico  impiego

prevede, fra l'altro, l'applicazione per il periodo  dal  1°  gennaio

2011 al 31 dicembre 2013 di una specifica  riduzione  al  trattamento

economico complessivo dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro

lordi;

  Visto l'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, che in materia di interventi di carattere previdenziale  prevede

l'applicazione, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, di uno

specifico contributo di perequazione  sui  trattamenti  pensionistici

corrisposti da enti gestori di  forme  pensionistiche  di  previdenza

obbligatoria,  compresi   taluni   trattamenti   erogati   da   forme

pensionistiche integrative, superiori a 90.000 euro lordi annui;

  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e

successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 8 concernente  la

determinazione del reddito complessivo;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, e successive modificazioni, recante  disposizioni  comuni  in

materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in  particolare,

gli articoli 23  e  29  concernenti  gli  adempimenti  dei  sostituti

d'imposta in sede di effettuazione  delle  ritenute  sui  redditi  di

lavoro dipendente;

  Visto l'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,

recante norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti

in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore

aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle

dichiarazioni;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322,  concernente   il   regolamento   recante   modalita'   per   la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi,

all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul

valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,  comma  136,  della  legge  23

dicembre 1996, n. 662;

  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,

concernente il Regolamento recante  norme  per  l'assistenza  fiscale

resa dai centri  di  assistenza  fiscale  per  le  imprese  e  per  i

dipendenti, dai sostituti d'imposta e  dai  professionisti  ai  sensi

dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

  Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999,

n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle

finanze;

  Considerata la necessita' di assicurare  il  coordinamento  tra  le

disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del citato decreto legge

n. 138 del 2011, e le disposizioni contenute negli articoli 9,  comma

2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e 18, comma  22-bis,  del

citato decreto-legge n. 98 del 2011;

  Ritenuta l'opportunita' di evitare ai contribuenti  che  possiedono

esclusivamente redditi di lavoro dipendente conguagliati da un  unico

sostituto d'imposta l'obbligo di  presentazione  della  dichiarazione

dei redditi ai soli fini della determinazione e  del  versamento  del

contributo di solidarieta';

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

 

                     Contributo di solidarieta'

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e  fino  al  31  dicembre  2013,

qualora il reddito complessivo di cui  all'art.  8  del  testo  unico

delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive

modificazioni, sia superiore a 300.000 euro, e' dovuto un  contributo

di solidarieta' del 3 per cento sulla parte di reddito che eccede  il

predetto importo di 300.000 euro, fermo restando  che  il  contributo

medesimo si applica sui redditi  ulteriori  rispetto  a  quelli  gia'

assoggettati  alla  riduzione  di  cui  all'art.  9,  comma  2,   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a quelli gia'  assoggettati  al

contributo di perequazione di cui  all'art.  18,  comma  22-bis,  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  2. Ai fini della  determinazione  dell'imposta  sul  reddito  delle

persone fisiche, il contributo  di  solidarieta'  e'  deducibile  dal

reddito complessivo prodotto nello stesso periodo  d'imposta  cui  si

riferisce il contributo di solidarieta' medesimo.

 

                               Art. 2 
 
 
     Determinazione e versamento del contributo di solidarieta' 
 
  1.  Il  contributo  di  solidarieta'  e'  determinato  in  sede  di
dichiarazione dei redditi ed e' versato in unica soluzione unitamente
al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  2. Relativamente ai redditi  di  lavoro  dipendente  e  ai  redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50
del citato TUIR, il contributo di  solidarieta'  e'  determinato  dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23  e  29  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni,  all'atto  dell'effettuazione  delle   operazioni   di
conguaglio di fine anno. Il relativo importo e' trattenuto  in  unica
soluzione nel  periodo  di  paga  in  cui  sono  svolte  le  predette
operazioni di conguaglio di fine anno ed e'  versato  nei  termini  e
secondo le modalita' ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai fini
della determinazione dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
dovuta sui redditi oggetto delle operazioni  di  conguaglio  di  fine
anno, il sostituto  d'imposta  riconosce  la  deduzione  dell'importo
trattenuto a  titolo  di  contributo  di  solidarieta'.  Tale  ultimo
importo e' indicato nella certificazione unica  di  cui  all'art.  4,
comma 6-ter, del decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni. 
 
    Roma, 21 novembre 2011 
 
                                                   Il Ministro: Monti 
 
      

 

 

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