IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, concernente
«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo
sviluppo»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato
decreto legge
n. 138 del 2011, il quale introduce, per il periodo
compreso tra il
1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013, un contributo di
solidarieta'
a carico dei contribuenti con reddito complessivo
superiore a 300.000
euro pari al 3 per cento da applicare sulla
parte di reddito
eccedente il predetto importo;
Visto lo stesso art. 2, comma 2, del citato
decreto-legge n. 138
del 2011, in forza del quale con decreto di natura non
regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 30
ottobre 2011, sono determinate le modalita' tecniche
di attuazione
delle disposizioni contenute nel medesimo comma 2;
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122,
che in materia di contenimento delle spese del
pubblico impiego
prevede, fra l'altro, l'applicazione per il periodo
dal 1° gennaio
2011 al 31 dicembre 2013 di una specifica riduzione
al trattamento
economico complessivo dei dipendenti pubblici superiori
a 90.000 euro
lordi;
Visto l'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6
luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, che in materia di interventi di carattere
previdenziale prevede
l'applicazione, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre
2014, di uno
specifico contributo di perequazione sui trattamenti
pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme pensionistiche
di previdenza
obbligatoria, compresi taluni trattamenti
erogati da forme
pensionistiche integrative, superiori a 90.000 euro
lordi annui;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e
successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 8
concernente la
determinazione del reddito complessivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, recante
disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in
particolare,
gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti
dei sostituti
d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute
sui redditi di
lavoro dipendente;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle
dichiarazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n.
322, concernente il regolamento recante
modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul
valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136,
della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164,
concernente il Regolamento recante norme per
l'assistenza fiscale
resa dai centri di assistenza fiscale per le
imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
professionisti ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30
luglio 1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero
dell'economia e delle
finanze;
Considerata la necessita' di assicurare il
coordinamento tra le
disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del citato
decreto legge
n. 138 del 2011, e le disposizioni contenute negli
articoli 9, comma
2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e 18, comma
22-bis, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011;
Ritenuta l'opportunita' di evitare ai contribuenti
che possiedono
esclusivamente redditi di lavoro dipendente conguagliati
da un unico
sostituto d'imposta l'obbligo di presentazione della
dichiarazione
dei redditi ai soli fini della determinazione e del
versamento del
contributo di solidarieta';
Decreta:
Art. 1
Contributo di solidarieta'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31
dicembre 2013,
qualora il reddito complessivo di cui all'art. 8 del
testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive
modificazioni, sia superiore a 300.000 euro, e' dovuto
un contributo
di solidarieta' del 3 per cento sulla parte di reddito
che eccede il
predetto importo di 300.000 euro, fermo restando che
il contributo
medesimo si applica sui redditi ulteriori rispetto a
quelli gia'
assoggettati alla riduzione di cui all'art. 9,
comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a quelli gia'
assoggettati al
contributo di perequazione di cui all'art. 18, comma
22-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Ai fini della determinazione dell'imposta sul
reddito delle
persone fisiche, il contributo di solidarieta' e'
deducibile dal
reddito complessivo prodotto nello stesso periodo
d'imposta cui si
riferisce il contributo di solidarieta' medesimo.
Art. 2
Determinazione e versamento del contributo di solidarieta'
1. Il contributo di solidarieta' e' determinato in sede di
dichiarazione dei redditi ed e' versato in unica soluzione unitamente
al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50
del citato TUIR, il contributo di solidarieta' e' determinato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di
conguaglio di fine anno. Il relativo importo e' trattenuto in unica
soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette
operazioni di conguaglio di fine anno ed e' versato nei termini e
secondo le modalita' ordinarie dei versamenti delle ritenute. Ai fini
della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine
anno, il sostituto d'imposta riconosce la deduzione dell'importo
trattenuto a titolo di contributo di solidarieta'. Tale ultimo
importo e' indicato nella certificazione unica di cui all'art. 4,
comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni.
Roma, 21 novembre 2011
Il Ministro: Monti
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