IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 12
febbraio 2011, con il quale e' stato
prorogato, fino al 30 aprile 2012,
lo stato di emergenza in relazione
alla riattivazione del movimento
franoso nel territorio del comune di
Montaguto, in provincia di Avellino
nonche' l'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3868
del 21 aprile 2010 e successive
modificazioni;
Visti l'art. 17 del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, ed in particolare il
comma 2, in cui e' previsto che per
assicurare il completamento delle
opere in corso di realizzazione e
programmate nella regione Sardegna,
continuano ad applicarsi le
disposizioni previste nelle
ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottate ai
sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 21
settembre 2007, l'art. 20
dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3891 del 4
agosto 2010, nonche' le note del 29
aprile e del 5 ottobre 2011 della
Direzione generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche
del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
Visti il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5
novembre 2010, con il quale e' stato
dichiarato lo stato di emergenza in
relazione agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre
2010, l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3906 del
13 novembre 2010 recante «Primi
interventi urgenti di protezione
civile diretti a fronteggiare i
danni conseguenti agli eccezionali
eventi alluvionali che hanno colpito
il territorio della Regione Veneto
nei giorni dal 31 ottobre al 2
novembre 2010» e successive
modifiche ed integrazioni,
l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3960 del
17 agosto 2011, con la quale il
Prefetto di Verona e' stato nominato
Commissario delegato per il
superamento della situazione
emergenziale in rassegna in
sostituzione del Presidente della
regione Veneto, nonche' la nota del
20 settembre 2011 del Presidente
della regione Veneto;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 luglio
2010, con il quale e' stato
dichiarato, fino al 31 dicembre
2012, lo stato di emergenza per lo
smaltimento dei rifiuti urbani nel
territorio della Regione siciliana e
nominato il Presidente della
medesima Regione Commissario
delegato del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3865 del 15 aprile 2010
con cui, nell'ambito delle
iniziative da porre in essere
nell'area del territorio Nebroideo
ad elevato rischio sismico ed
idrogeologico, il Sindaco del comune
di Tortorici in provincia di Messina
e' stato autorizzato a realizzare un
elisuperficie abilitata al volo
notturno;
Vista la nota del 20 settembre 2011,
con cui il Sindaco di Tortorici
comunica che con delibera n. 212 del
15 settembre 2011 e' stato approvato
il progetto esecutivo con una spesa
complessiva di euro 700.000,00;
Ravvisata la necessita' di
assicurare la realizzazione della
sopra citata elisuperfice per
assicurare un supporto logistico da
destinare alle attivita' di soccorso
alla popolazione e per la
prevenzione dei rischi;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 2 ottobre
2009, con il quale e' stato
dichiarato, fino al 30 ottobre 2010,
lo stato di emergenza in relazione
alla grave situazione determinatasi
a seguito delle eccezionali
avversita' atmosferiche verificatesi
il 1° ottobre 2009 nel territorio
della provincia di Messina,
prorogato, da ultimo, fino al 31
ottobre 2012;
Viste le ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3815
del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27
novembre 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19
febbraio 2010, con il quale e' stato
dichiarato, fino al 28 febbraio
2011, lo stato di emergenza in
ordine ai gravi dissesti
idrogeologici che hanno interessato
il territorio della Provincia di
Messina nei giorni dall'11 al 17
febbraio 2010;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 18
febbraio 2011 con cui il sopra
citato stato d'emergenza e' stato
prorogato fino al 29 febbraio 2012;
Vista l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3865 del
15 aprile 2010 recante:
«Disposizioni urgenti di protezione
civile diretti a fronteggiare la
grave situazione di emergenza
determinatasi a seguito dei gravi
dissesti idrogeologici che hanno
interessato il territorio della
provincia di Messina nei giorni
dall'11 al 17 febbraio 2010, nonche'
per le eccezionali avversita'
atmosferiche verificatesi il 1°
ottobre 2009 nel territorio della
medesima provincia», nonche' l'art.
1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3886 del 9
luglio 2010 e successive
modificazioni, con cui, tra l'altro,
il Commissario straordinario della
regione Siciliana, nominato ai sensi
dell'art. 17 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito,
con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, e' stato
nominato soggetto attuatore del
Commissario delegato-Presidente
della Regione siciliana;
Vista la nota del 7 ottobre 2011 del
Presidente della Regione siciliana -
Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in data 12
febbraio 2011, con cui e' stato
dichiarato, fino al 31 dicembre
2011, lo stato di emergenza
umanitaria nel territorio nazionale
in relazione all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti
ai paesi del Nord Africa, nonche' il
successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 ottobre
2011, con cui il sopra citato stato
d'emergenza, e' stato prorogato fino
al 31 dicembre 2012;
Visti l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3924 del
18 febbraio 2011 recante:
«Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare lo stato di
emergenza umanitaria nel territorio
nazionale in relazione
all'eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai paesi del
Nord Africa nonche' per il contrasto
e la gestione dell'afflusso di
cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea», l'art. 17
dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3925 del
23 febbraio 2011, le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011,
n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile
2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n.
3948 del 20 giugno 2011, articoli 4
e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n.
3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n.
3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del
26 luglio 2011, n. 3958 del 10
agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre
2011, n. 3965 del 21 settembre 2011,
n. 3966 del 30 settembre 2011, n.
3969 del 13 ottobre 2011, art. 3, n.
3970 del 21 ottobre 2011 e la nota
del 3 novembre 2011 del Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Su proposta del Capo Dipartimento
della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei
ministri;
Di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al soggetto attuatore di cui
all'art. 1, comma 3, lettera e),
dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3868 del
21 aprile 2010, in relazione
all'espletamento delle attivita' per
gli interventi ancora in corso per
il definitivo superamento della
situazione di emergenza conseguente
alla riattivazione del movimento
franoso nel territorio del comune di
Montaguto, in provincia di Avellino,
e' attribuita, a decorrere dal 1°
ottobre 2011 e fino al 30 aprile
2012, in deroga all'art. 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni,
ed all'art. 61, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
una speciale indennita' operativa
omnicomprensiva, con la sola
esclusione del trattamento di
missione, forfetariamente
parametrata su base mensile al 30%
del trattamento economico lordo e
commisurata ai giorni di effettivo
impiego.
2. I relativi oneri, quantificati
nel limite massimo complessivo di
euro 20.752,55, gravano sulle
risorse di cui all'art. 5, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3868 del
21 aprile 2010.
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