Avv. Paolo Nesta


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LEGGE 31 ottobre 2011, n. 187-Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.

 

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

 

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita'».

 

 

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell' art. 13 del decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina

dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di

progressione economica e di funzioni dei magistrati, a

norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 25

luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile

2006, n. 99, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle

funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa) - 1.

L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni

giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle

funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal

Consiglio superiore della magistratura con provvedimento

motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non

possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti

monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art.

550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice

per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza

preliminare anteriormente al conseguimento della prima

valutazione di professionalita'.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni

requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno

dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti

della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del

distretto di corte di appello determinato ai sensi

dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al

distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto

del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente

comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non piu'

di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver

svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella

funzione esercitata ed e' disposto a seguito di procedura

concorsuale, previa partecipazione ad un corso di

qualificazione professionale, e subordinatamente ad un

giudizio di idoneita' allo svolgimento delle diverse

funzioni, espresso dal Consiglio superiore della

magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per

tale giudizio di idoneita' il consiglio giudiziario deve

acquisire le osservazioni del presidente della corte di

appello o del procuratore generale presso la medesima corte

a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o

requirenti. Il presidente della corte di appello o il

procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli

elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire

anche le osservazioni del presidente del consiglio

dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi

di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione

di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di

legittimita' alle funzioni requirenti di legittimita', e

viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si

applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio

direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al

presidente della corte d'appello e al procuratore generale

presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente

della Corte di cassazione e il procuratore generale presso

la medesima.

4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma

3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a

funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso

distretto, all'interno di altri distretti della stessa

regione e con riferimento al capoluogo del distretto di

corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del

codice di procedura penale in relazione al distretto nel

quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento

di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato

che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto

negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o

del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il

passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti

civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in

sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che

tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo

caso il magistrato non puo' essere destinato, neppure in

qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o miste

prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.

Nel secondo caso il magistrato non puo' essere destinato,

neppure in qualita' di sostituto, a funzioni di natura

penale o miste prima del successivo trasferimento o

mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il

tramutamento di funzioni puo' realizzarsi soltanto in un

diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a

quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado

puo' avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a

quello di provenienza. La destinazione alle funzioni

giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia

esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente

indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore

della magistratura e nel relativo provvedimento di

trasferimento.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni

requirenti, e viceversa, l'anzianita' di servizio e'

valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte

dalle valutazioni di professionalita' periodiche.

6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il

conferimento delle funzioni di legittimita' di cui all'art.

10, commi 15 e 16, nonche', limitatamente a quelle relative

alla sede di destinazione, anche per le funzioni di

legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10,

che comportino il mutamento da giudicante a requirente e

viceversa.

7. ».

Si riporta il testo vigente dell'art. 550 del codice di

procedura penale:

«Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio) - 1.

Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la

citazione diretta a giudizio quando si tratta di

contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della

reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con

la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui

all'art. 415-bis. Per la determinazione della pena si

osservano le disposizioni dell'art. 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando

si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

prevista dall'art. 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista

dall'art. 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a

norma dell'art. 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art.

349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'art. 588, secondo

comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in

cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato

lesioni gravi o gravissime;

f) furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice

penale;

g) ricettazione prevista dall'art. 648 del codice

penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione

penale con citazione diretta per un reato per il quale e'

prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e'

proposta entro il termine indicato dall'art. 491, comma 1,

il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti

al pubblico ministero.».

 

 

 

 

Art. 2

 

1. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e' abrogato.

 

Art. 3

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 ottobre 2011

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

 

Visto, il Guardasigilli: Palma

 

 

LAVORI PREPARATORI

 

Camera dei deputati: (atto n. 2984):

Presentato dall'on. Vietti il 25 novembre 2009.

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 gennaio 2010 con il parere della Commissione I.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 6 ottobre; 25 novembre; 16, 21 dicembre 2010; 23 febbraio; 8 giugno; 15, 20 e 22 settembre 2011.

Esaminato in aula il 26 settembre 2011 ed approvato il 29 settembre 2011.

Senato della Repubblica: (atto n. 2936):

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 ottobre 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 5, 13 e 19 ottobre 2011.

Esaminato in aula il 18 ottobre 2011 ed approvato il 26 ottobre 2011.

 

               

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