La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il comma 2 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«2. I magistrati ordinari al
termine del tirocinio non possono essere destinati a
svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali,
salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice
di procedura penale, le funzioni di giudice per le
indagini preliminari o di giudice dell'udienza
preliminare anteriormente al conseguimento della prima
valutazione di professionalita'».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato
e' stato redatto
dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo
unico delle
disposizioni sulla promulgazione
delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell' art. 13
del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160
(Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura,
nonche' in materia di
progressione economica e di
funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera
a), della legge n. 25
luglio 2005, n. 150), pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 aprile
2006, n. 99, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13 (Attribuzione delle
funzioni e passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle
requirenti e viceversa) - 1.
L'assegnazione di sede, il
passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti, il
conferimento delle
funzioni semidirettive e direttive
sono disposti dal
Consiglio superiore della
magistratura con provvedimento
motivato, previo parere del
consiglio giudiziario.
2. I magistrati ordinari al termine
del tirocinio non
possono essere destinati a svolgere
le funzioni giudicanti
monocratiche penali, salvo che per
i reati di cui all'art.
550 del codice di procedura penale,
le funzioni di giudice
per le indagini preliminari o di
giudice dell'udienza
preliminare anteriormente al
conseguimento della prima
valutazione di professionalita'.
3. Il passaggio da funzioni
giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, non e'
consentito all'interno
dello stesso distretto, ne'
all'interno di altri distretti
della stessa regione, ne' con
riferimento al capoluogo del
distretto di corte di appello
determinato ai sensi
dell'art. 11 del codice di
procedura penale in relazione al
distretto nel quale il magistrato
presta servizio all'atto
del mutamento di funzioni. Il
passaggio di cui al presente
comma puo' essere richiesto
dall'interessato, per non piu'
di quattro volte nell'arco
dell'intera carriera, dopo aver
svolto almeno cinque anni di
servizio continuativo nella
funzione esercitata ed e' disposto
a seguito di procedura
concorsuale, previa partecipazione
ad un corso di
qualificazione professionale, e
subordinatamente ad un
giudizio di idoneita' allo
svolgimento delle diverse
funzioni, espresso dal Consiglio
superiore della
magistratura previo parere del
consiglio giudiziario. Per
tale giudizio di idoneita' il
consiglio giudiziario deve
acquisire le osservazioni del
presidente della corte di
appello o del procuratore generale
presso la medesima corte
a seconda che il magistrato
eserciti funzioni giudicanti o
requirenti. Il presidente della
corte di appello o il
procuratore generale presso la
stessa corte, oltre agli
elementi forniti dal capo
dell'ufficio, possono acquisire
anche le osservazioni del
presidente del consiglio
dell'ordine degli avvocati e devono
indicare gli elementi
di fatto sulla base dei quali hanno
espresso la valutazione
di idoneita'. Per il passaggio
dalle funzioni giudicanti di
legittimita' alle funzioni
requirenti di legittimita', e
viceversa, le disposizioni del
secondo e terzo periodo si
applicano sostituendo al consiglio
giudiziario il Consiglio
direttivo della Corte di
cassazione, nonche' sostituendo al
presidente della corte d'appello e
al procuratore generale
presso la medesima,
rispettivamente, il primo presidente
della Corte di cassazione e il
procuratore generale presso
la medesima.
4. Ferme restando tutte le
procedure previste dal comma
3, il solo divieto di passaggio da
funzioni giudicanti a
funzioni requirenti, e viceversa,
all'interno dello stesso
distretto, all'interno di altri
distretti della stessa
regione e con riferimento al
capoluogo del distretto di
corte d'appello determinato ai
sensi dell'art. 11 del
codice di procedura penale in
relazione al distretto nel
quale il magistrato presta servizio
all'atto del mutamento
di funzioni, non si applica nel
caso in cui il magistrato
che chiede il passaggio a funzioni
requirenti abbia svolto
negli ultimi cinque anni funzioni
esclusivamente civili o
del lavoro ovvero nel caso in cui
il magistrato chieda il
passaggio da funzioni requirenti a
funzioni giudicanti
civili o del lavoro in un ufficio
giudiziario diviso in
sezioni, ove vi siano posti
vacanti, in una sezione che
tratti esclusivamente affari civili
o del lavoro. Nel primo
caso il magistrato non puo' essere
destinato, neppure in
qualita' di sostituto, a funzioni
di natura civile o miste
prima del successivo trasferimento
o mutamento di funzioni.
Nel secondo caso il magistrato non
puo' essere destinato,
neppure in qualita' di sostituto, a
funzioni di natura
penale o miste prima del successivo
trasferimento o
mutamento di funzioni. In tutti i
predetti casi il
tramutamento di funzioni puo'
realizzarsi soltanto in un
diverso circondario ed in una
diversa provincia rispetto a
quelli di provenienza. Il
tramutamento di secondo grado
puo' avvenire soltanto in un
diverso distretto rispetto a
quello di provenienza. La
destinazione alle funzioni
giudicanti civili o del lavoro del
magistrato che abbia
esercitato funzioni requirenti deve
essere espressamente
indicata nella vacanza pubblicata
dal Consiglio superiore
della magistratura e nel relativo
provvedimento di
trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni
giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa,
l'anzianita' di servizio e'
valutata unitamente alle attitudini
specifiche desunte
dalle valutazioni di
professionalita' periodiche.
6. Le limitazioni di cui al comma 3
non operano per il
conferimento delle funzioni di
legittimita' di cui all'art.
10, commi 15 e 16, nonche',
limitatamente a quelle relative
alla sede di destinazione, anche
per le funzioni di
legittimita' di cui ai commi 6 e 14
dello stesso art. 10,
che comportino il mutamento da
giudicante a requirente e
viceversa.
7. ».
Si riporta il testo vigente
dell'art. 550 del codice di
procedura penale:
«Art. 550 (Casi di citazione
diretta a giudizio) - 1.
Il pubblico ministero esercita
l'azione penale con la
citazione diretta a giudizio quando
si tratta di
contravvenzioni ovvero di delitti
puniti con la pena della
reclusione non superiore nel
massimo a quattro anni o con
la multa, sola o congiunta alla
predetta pena detentiva. Si
applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui
all'art. 415-bis. Per la
determinazione della pena si
osservano le disposizioni dell'art.
4.
2. La disposizione del comma 1 si
applica anche quando
si procede per uno dei seguenti
reati:
a) violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale
prevista dall'art. 336 del codice
penale;
b) resistenza a un pubblico
ufficiale prevista
dall'art. 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in
udienza aggravato a
norma dell'art. 343, secondo comma,
del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata
a norma dell'art.
349, secondo comma, del codice
penale;
e) rissa aggravata a norma
dell'art. 588, secondo
comma, del codice penale, con
esclusione delle ipotesi in
cui nella rissa taluno sia rimasto
ucciso o abbia riportato
lesioni gravi o gravissime;
f) furto aggravato a norma
dell'art. 625 del codice
penale;
g) ricettazione prevista dall'art.
648 del codice
penale.
3. Se il pubblico ministero ha
esercitato l'azione
penale con citazione diretta per un
reato per il quale e'
prevista l'udienza preliminare e la
relativa eccezione e'
proposta entro il termine indicato
dall'art. 491, comma 1,
il giudice dispone con ordinanza la
trasmissione degli atti
al pubblico ministero.».
Art. 2
1. L'articolo 9-bis del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e' abrogato.
Art. 3
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Palma
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati: (atto n.
2984):
Presentato dall'on. Vietti il 25
novembre 2009.
Assegnato alla II Commissione
(Giustizia), in sede referente, il 21 gennaio 2010 con
il parere della Commissione I.
Esaminato dalla II Commissione, in
sede referente, il 6 ottobre; 25 novembre; 16, 21
dicembre 2010; 23 febbraio; 8 giugno; 15, 20 e 22
settembre 2011.
Esaminato in aula il 26 settembre
2011 ed approvato il 29 settembre 2011.
Senato della Repubblica: (atto n.
2936):
Assegnato alla 2ª Commissione
(Giustizia), in sede referente, il 3 ottobre 2011 con
pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in
sede referente, il 5, 13 e 19 ottobre 2011.
Esaminato in aula il 18 ottobre
2011 ed approvato il 26 ottobre 2011.
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