Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis
del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni. (11A14806)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, inserito
dall'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.
235, recante
modificazioni al predetto decreto legislativo n. 82 del
2005, a norma
dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 200,
n. 445 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 7 maggio
2008, con il quale l'on. Renato Brunetta e' stato
nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza
portafoglio, on.
Renato Brunetta, e' stato conferito l'incarico per
la pubblica
amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente
del Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed
innovazione al
Ministro senza portafoglio on. Renato Brunetta;
Rilevata la necessita' di stabilire le modalita'
di attuazione
della disposizione del citato articolo 5-bis, comma 1,
ai sensi della
quale la presentazione di istanze, dichiarazione, dati
e lo scambio
di informazioni e documenti, anche a fini statistici,
tra le imprese
e le amministrazioni pubbliche, nonche' la
comunicazione di atti e
provvedimenti amministrativi nei confronti delle
imprese avvengono
esclusivamente utilizzando le tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione, fissandone i relativi termini;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e
con il Ministro per la semplificazione normativa;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione
di istanze,
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e
documenti, anche a
fini statistici, tra le imprese e le
amministrazioni pubbliche
avvengono esclusivamente in via telematica.
Art. 2
1. Le amministrazioni centrali provvedono
alla completa
informatizzazione delle comunicazioni di cui
all'articolo 1, comma 1,
entro il 30 giugno 2013.
2. Ferme restando le procedure informatizzate gia'
attive alla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana del presente decreto, fino alla data di cui al
comma 1, le
comunicazioni di cui all'articolo 1 possono essere
effettuate tramite
la posta elettronica certificata di cui all'articolo
65, comma 1,
lettera c-bis) del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e
successive modificazioni, di seguito Codice
dell'amministrazione
digitale.
3. Al fine di quanto previsto dal comma 1,
le pubbliche
amministrazioni centrali definiscono un
programma di
informatizzazione delle comunicazioni con le
imprese fissando
obiettivi intermedi quantitativamente omogenei a
cadenza almeno
semestrale.
4. A ogni scadenza di cui al comma 3, e'
pubblicato sui siti
istituzionali di ciascuna amministrazione l'elenco dei
procedimenti
amministrativi relativamente ai quali le
comunicazioni di cui
all'articolo 1, comma 1, sono svolte
esclusivamente in via
telematica, con l'indicazione della data di decorrenza,
comunque non
superiore a sessanta giorni.
5. I programmi di cui al comma 3 e gli elenchi di cui
al comma 4 e
quelli delle procedure gia' informatizzate alla data
di entrata in
vigore del presente decreto sono comunicati a DigitPA
per la verifica
dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5-bis,
comma 3, del
Codice dell'amministrazione digitale e dal presente
decreto. DigitPa
puo' in ogni caso richiedere ulteriori informazioni
e gli atti
necessari alle verifiche di cui al presente comma.
Art. 3
1. A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche
amministrazioni non
possono accettare o effettuare in forma cartacea le
comunicazioni di
cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Codice
dell'amministrazione
digitale.
2. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in
cui non e'
prevista una diversa modalita' di comunicazione
telematica, le
comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della
posta elettronica
certificata, secondo le disposizioni di cui agli
articoli 48 e 65,
comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione
digitale.
Art. 4
1. Le amministrazioni centrali gestiscono le
comunicazioni di cui
al presente decreto secondo quanto previsto dal Capo IV
del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n.
445 e dagli
articoli 40-bis, 41 e 57 del Codice dell'amministrazione
digitale.
2. I casi in cui le istanze e le dichiarazioni
presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica
devono essere
sottoscritte con firma digitale sono individuati dal
decreto di cui
all'articolo 65, comma 1-bis), del Codice
dell'amministrazione
digitale.
3. L'obbligo di utilizzare esclusivamente
le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ai sensi
dell'articolo 5-bis
del Codice dell'amministrazione digitale e delle
disposizioni
attuative di cui al presente decreto, si applica
anche alla
documentazione allegata alle medesime istanze e
dichiarazioni.
Art. 5
1. L'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 2,
commi 4 e 5,
costituisce ipotesi di responsabilita'
dirigenziale ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165. In ogni caso, l'attuazione e l'osservanza delle
disposizioni del
presente decreto sono rilevanti, ai sensi
dell'articolo 12, comma
1-ter), del Codice dell'amministrazione digitale,
ai fini della
misurazione e valutazione della performance
organizzativa e di quella
individuale dei dirigenti.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di
controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2011
p.Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro delegato
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro
per la semplificazione normativa
Calderoli
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
registro n. 19, foglio n. 308
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