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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011

 

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Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni

pubbliche,    ai    sensi    dell'articolo    5-bis    del     Codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82 e successive modificazioni. (11A14806)

 

 

 

                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

recante Codice dell'amministrazione digitale, inserito  dall'articolo

4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante

modificazioni al predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, a norma

dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  200,

n. 445 e successive modificazioni;

  Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  7  maggio

2008, con il quale l'on. Renato Brunetta e' stato  nominato  Ministro

senza portafoglio;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  dell'8

maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio, on.

Renato Brunetta,  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica

amministrazione e l'innovazione;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13

giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio

dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al

Ministro senza portafoglio on. Renato Brunetta;

  Rilevata la necessita' di  stabilire  le  modalita'  di  attuazione

della disposizione del citato articolo 5-bis, comma 1, ai sensi della

quale la presentazione di istanze, dichiarazione, dati e  lo  scambio

di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le  imprese

e le amministrazioni pubbliche, nonche' la comunicazione  di  atti  e

provvedimenti amministrativi nei confronti  delle  imprese  avvengono

esclusivamente utilizzando le tecnologie  dell'informazione  e  della

comunicazione, fissandone i relativi termini;

  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e

l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e

con il Ministro per la semplificazione normativa;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

  1. A decorrere dal 1° luglio 2013,  la  presentazione  di  istanze,

dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a

fini statistici,  tra  le  imprese  e  le  amministrazioni  pubbliche

avvengono esclusivamente in via telematica.

 

       

     

                               Art. 2

 

  1.   Le   amministrazioni   centrali   provvedono   alla   completa

informatizzazione delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1,

entro il 30 giugno 2013.

  2. Ferme restando le procedure informatizzate gia' attive alla data

della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica

italiana del presente decreto, fino alla data di cui al comma  1,  le

comunicazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate tramite

la posta elettronica certificata di cui  all'articolo  65,  comma  1,

lettera c-bis)  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e

successive  modificazioni,  di  seguito  Codice  dell'amministrazione

digitale.

  3.  Al  fine  di  quanto  previsto  dal  comma  1,   le   pubbliche

amministrazioni    centrali    definiscono    un     programma     di

informatizzazione  delle  comunicazioni  con  le   imprese   fissando

obiettivi  intermedi  quantitativamente  omogenei  a  cadenza  almeno

semestrale.

  4. A ogni scadenza di cui  al  comma  3,  e'  pubblicato  sui  siti

istituzionali di ciascuna amministrazione l'elenco  dei  procedimenti

amministrativi  relativamente  ai  quali  le  comunicazioni  di   cui

all'articolo  1,  comma  1,  sono  svolte   esclusivamente   in   via

telematica, con l'indicazione della data di decorrenza, comunque  non

superiore a sessanta giorni.

  5. I programmi di cui al comma 3 e gli elenchi di cui al comma 4  e

quelli delle procedure gia' informatizzate alla data  di  entrata  in

vigore del presente decreto sono comunicati a DigitPA per la verifica

dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3,  del

Codice dell'amministrazione digitale e dal presente decreto.  DigitPa

puo' in ogni  caso  richiedere  ulteriori  informazioni  e  gli  atti

necessari alle verifiche di cui al presente comma.

 

       

     

                               Art. 3

 

  1. A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non

possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni  di

cui all'articolo 5-bis,  comma  1,  del  Codice  dell'amministrazione

digitale.

  2. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi  in  cui  non  e'

prevista  una  diversa  modalita'  di  comunicazione  telematica,  le

comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della  posta  elettronica

certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli  48  e  65,

comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale.

 

       

     

                               Art. 4

 

  1. Le amministrazioni centrali gestiscono le comunicazioni  di  cui

al presente decreto secondo quanto previsto dal Capo IV  del  decreto

del Presidente della Repubblica 28  dicembre  200,  n.  445  e  dagli

articoli 40-bis, 41 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale.

  2. I casi in cui le istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle

pubbliche  amministrazioni   per   via   telematica   devono   essere

sottoscritte con firma digitale sono individuati dal decreto  di  cui

all'articolo  65,  comma  1-bis),  del  Codice   dell'amministrazione

digitale.

  3.   L'obbligo   di   utilizzare   esclusivamente   le   tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, ai sensi dell'articolo 5-bis

del  Codice  dell'amministrazione  digitale  e   delle   disposizioni

attuative  di  cui  al  presente  decreto,  si  applica  anche   alla

documentazione allegata alle medesime istanze e dichiarazioni.

 

       

     

                               Art. 5

 

  1. L'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e  5,

costituisce  ipotesi  di  responsabilita'   dirigenziale   ai   sensi

dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.

165. In ogni caso, l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni del

presente decreto sono rilevanti, ai  sensi  dell'articolo  12,  comma

1-ter), del  Codice  dell'amministrazione  digitale,  ai  fini  della

misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella

individuale dei dirigenti.

  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e

sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 luglio 2011

 

                           p.Il Presidente

                     del Consiglio dei Ministri

                        Il Ministro delegato

                   per la pubblica amministrazione

                           e l'innovazione

                              Brunetta

 

 

                             Il Ministro

                      dello sviluppo economico

                               Romani

 

 

                             Il Ministro

                  per la semplificazione normativa

                              Calderoli

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2011

Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,

registro n. 19, foglio n. 308

       

     

 

 

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