IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 31 luglio
1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge
26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed
integrazioni recante la misura e l'applicazione dei
tributi speciali previsti dalla tabella A ad esso
allegata;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni ed integrazioni recante la disciplina
dell'imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante
l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'art. 11,
commi 3 e 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
dall'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la
disciplina delle agevolazioni tributarie ed in
particolare gli articoli da 15 a 20 riguardanti
l'istituzione dell'imposta sostitutiva delle imposte di
registro, di bollo, ipotecaria, catastale e delle tasse
sulle concessioni governative;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante
l'approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro;
Visto il decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'art. 2,
commi da 47 a 53, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, in materia di imposta sulle
successioni e donazioni;
Visto il decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante l'approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale;
Visto il decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237, recante la modifica della
disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli
uffici finanziari ed in particolare l'art. 6 del
medesimo decreto concernente la riscossione di
particolari entrate, come sostituito dall'art. 1 del
decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;
Visto il decreto ministeriale 16
dicembre 1998, concernente la determinazione delle
modalita' di versamento in tesoreria provinciale dello
Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del
Dipartimento del territorio e di approvazione delle
convenzioni con gli intermediari bancari;
Visto il decreto del Ministero
delle finanze del 17 dicembre 1998 di approvazione dei
modelli di versamento in lire ed in euro delle entrate
gia' di competenza dei servizi di cassa degli uffici
dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal
Dipartimento del territorio e modalita' di riscossione;
Visto il decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, concernente norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto nonche' di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni ed in particolare il
Capo III dello stesso concernente «Disposizioni in
materia di riscossione» laddove all'art. 17, comma 2,
lettera h-ter), e' disposto che il sistema del
versamento unitario e la compensazione delle imposte e
dei contributi dovuti possono essere estesi alle altre
entrate individuate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e con i
ministri competenti per settore;
Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante
la riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
particolare l'art. 23 concernente l'istituzione del
Ministero dell'economia e delle finanze e le sue
attribuzioni;
Rilevata, in un'ottica di
semplificazione degli adempimenti posti a carico dei
contribuenti e di complessiva razionalizzazione dei
sistemi di pagamento, l'esigenza di ampliare le
tipologie di tributi che possono essere versati con
modello F.24, anche in via telematica, e di disporre a
tal fine che le modalita' di versamento previste
dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, siano applicabili anche per i pagamenti
dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta
di registro, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta
catastale, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di
bollo, dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili, dell'imposta sostitutiva sui
finanziamenti a medio e lungo termine e dei tributi
speciali nonche' dei relativi accessori, interessi e
sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per
l'inosservanza della normativa catastale;
Decreta:
Art. 1
Estensione delle modalita' di
versamento unitario previste dall'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ad altre entrate.
1. Le modalita' di versamento
unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e
delle altre somme a favore dello Stato previste
dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, si applicano anche ai pagamenti dei tributi e dei
relativi accessori, interessi e sanzioni dovuti in
osservanza delle disposizioni di seguito indicate
nonche' al pagamento delle sanzioni e degli oneri dovuti
per l'inosservanza della normativa catastale:
a) decreto-legge 31 luglio 1954, n.
533, convertito con modificazioni, nella legge 26
settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed
integrazioni concernenti la misura e l'applicazione dei
tributi speciali previsti dalla tabella A ad esso
allegata;
b) decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina
dell'imposta di bollo, limitatamente ai pagamenti
attualmente effettuati con le modalita' stabilite dal
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 nonche' a
quelli da effettuare con richiesta di addebito sul conto
corrente bancario o postale contestualmente alla
trasmissione telematica dell'atto all'Agenzia delle
entrate o all'Agenzia del territorio;
c) decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante
l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'art. 11,
commi 3 e 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
dall'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la
disciplina delle agevolazioni tributarie ed in
particolare gli articoli da 15 a 20 riguardanti
l'istituzione dell'imposta sostitutiva delle imposte di
registro, di bollo, ipotecaria, catastale e delle tasse
sulle concessioni governative;
e) decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante
l'approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro;
f) decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'art. 2,
commi da 47 a 53, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, concernente la disciplina
dell'imposta sulle successioni e donazioni;
g) decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante l'approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale.
2. Per la riscossione dei tributi
speciali catastali e delle tasse ipotecarie di cui al
comma 1, lettere a) e g), del presente decreto, dei
relativi accessori, interessi e sanzioni nonche' per la
riscossione dell'imposta di bollo, delle sanzioni
amministrative e delle somme comunque dovute per
l'inosservanza della normativa catastale da riscuotersi
a cura dell'Agenzia del territorio le modalita' di
versamento di cui al comma 1 si aggiungono a quelle gia'
previste dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237.
3. Restano ferme le modalita' di
riscossione dell'imposta di bollo previste dall'art. 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642.
Art. 2
Modalita' e termini
1. Con provvedimento dell'Agenzia
delle entrate, d'intesa con l'Agenzia del territorio per
i tributi e le altre entrate di sua competenza, sono
definiti il termine e le modalita' operative per
l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di
cui all'art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
italiana.
Roma, 8 novembre 2011
Il Ministro: Tremonti |