La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge definisce lo
statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di
assicurare lo sviluppo della persona attraverso il
valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che
d'impresa, e di garantire la liberta' di iniziativa
economica privata in conformita' agli articoli 35 e 41
della Costituzione.
2. I principi della presente legge
costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica e principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo
di garantire la piena applicazione della comunicazione
della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del
25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la
piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro
fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business
Act" per l'Europa)», e la coerenza delle normative
adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti
dell'Unione europea in materia di concreta applicazione
della medesima.
3. In ogni caso sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
4. Nelle materie attribuite alla
competenza legislativa concorrente, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei
principi fondamentali di cui alla presente legge.
5. Lo statuto delle imprese e
dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in
particolare:
a) al riconoscimento del contributo
fondamentale delle imprese alla crescita
dell'occupazione e alla prosperita' economica, nonche'
al riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e'
tenuto ad attenersi nell'esercizio della propria
attivita';
b) a promuovere la costruzione di
un quadro normativo nonche' di un contesto sociale e
culturale volti a favorire lo sviluppo delle imprese
anche di carattere familiare;
c) a rendere piu' equi i sistemi
sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui le
imprese sono tenute nei confronti della pubblica
amministrazione;
d) a promuovere l'inclusione delle
problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello
svolgimento delle attivita' delle imprese e nei loro
rapporti con le parti sociali;
e) a favorire l'avvio di nuove
imprese, in particolare da parte dei giovani e delle
donne;
f) a valorizzare il potenziale di
crescita, di produttivita' e di innovazione delle
imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole
e medie imprese;
g) a favorire la competitivita' del
sistema produttivo nazionale nel contesto europeo e
internazionale;
h) ad adeguare l'intervento
pubblico e l'attivita' della pubblica amministrazione
alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato
e' stato redatto
dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione
delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 35, 41 e
117, terzo comma,
della Costituzione e' il seguente:
«Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione
professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e
le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare
e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la liberta' di
emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e
tutela il lavoro italiano
all'estero.»
«Art. 41.
L'iniziativa economica privata e'
libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con
la utilita' sociale
o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i
controlli opportuni
perche' l'attivita' economica
pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a
fini sociali.»
«Art. 117. - (Omissis).
Sono materie di legislazione
concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali
e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della
istruzione e della
formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di
navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia;
previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e
del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e
organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti
di credito fondiario e
agrario a carattere regionale.
Nelle materie di
legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.».
Art. 2
Principi generali
1. Sono principi generali della
presente legge, che concorrono a definire lo statuto
delle imprese e dell'imprenditore:
a) la liberta' di iniziativa
economica, di associazione, di modello societario, di
stabilimento e di prestazione di servizi, nonche' di
concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione
europea;
b) la sussidiarieta' orizzontale
quale principio informatore delle politiche pubbliche,
anche con riferimento alla creazione d'impresa, in
particolare da parte dei giovani e delle donne, alla
semplificazione, allo stimolo del talento
imprenditoriale, alla successione di impresa e alla
certificazione;
c) il diritto dell'impresa di
operare in un contesto normativo certo e in un quadro di
servizi pubblici tempestivi e di qualita', riducendo al
minimo i margini di discrezionalita' amministrativa;
d) la progressiva riduzione degli
oneri amministrativi a carico delle imprese, in
particolare delle micro, piccole e medie imprese, in
conformita' a quanto previsto dalla normativa europea;
e) la partecipazione e l'accesso
delle imprese, in particolare delle micro, piccole e
medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso
l'innovazione, quale strumento per una maggiore
trasparenza della pubblica amministrazione;
f) la reciprocita' dei diritti e
dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica
amministrazione;
g) la tutela della capacita'
inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne
l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela
della proprieta' intellettuale;
h) il diritto delle imprese a
godere nell'accesso al credito di un quadro informativo
completo e trasparente e di condizioni eque e non
vessatorie;
i) la promozione della cultura
imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema
dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e
della formazione professionale, valorizzando quanto piu'
possibile la formazione svolta in azienda soprattutto
per quelle tipologie di contratto che costituiscono la
porta d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
l) la promozione di misure che
semplifichino la trasmissione e la successione di
impresa;
m) il sostegno pubblico, attraverso
misure di semplificazione amministrativa da definire
attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle
micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle
giovanili e femminili e innovative;
n) la promozione di politiche volte
all'aggregazione tra imprese, anche attraverso il
sostegno ai distretti e alle reti di imprese;
o) la riduzione, nell'ambito di un
apposito provvedimento legislativo, della durata dei
processi civili relativi al recupero dei crediti vantati
dalle imprese verso altre imprese entro termini
ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno;
p) il riconoscimento e la
valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a
principi di equita', solidarieta' e socialita'.
2. Nel rispetto dei principi
fissati dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma 1
sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese
condizioni di equita' funzionale operando interventi di
tipo perequativo per le aree territoriali
sottoutilizzate gia' individuate dalla legge, con
particolare riguardo alle questioni legate alle
condizioni infrastrutturali, al credito e ai rapporti
con la pubblica amministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi
1, lettere d), l), m), n) e o), e 2 si applicano purche'
non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari e
amministrativi.
Art. 3
Liberta' associativa
1. Ogni impresa e' libera di
aderire ad una o piu' associazioni.
2. Per garantire la piu' ampia
rappresentanza dei settori economicamente piu' rilevanti
nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, il numero dei componenti degli organi
amministrativi non puo' essere comunque superiore ad un
terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di
commercio.
3. Il comma 2 si applica anche agli
enti del sistema delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura a base associativa.
4. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le associazioni
di imprese integrano i propri statuti con un codice
etico con il quale si prevede che le imprese associate e
i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti
dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con
organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che
fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al
fine di contrastare e ridurre le forme di controllo
delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di
fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono
alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni
forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato,
poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e
collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni,
denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione,
ogni episodio di attivita' illegale di cui sono soggetti
passivi. Il mancato rispetto del codice etico
dell'associazione e dei doveri degli associati e'
sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dallo
stesso codice etico dell'associazione.
Art. 4
Legittimazione ad agire delle
associazioni
1. Le associazioni di categoria
rappresentate in almeno cinque camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di seguito
denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e le loro
articolazioni territoriali e di categoria sono
legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela
di interessi relativi alla generalita' dei soggetti
appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela
di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
2. Le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale,
regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare
gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.
Art. 5
Definizioni
1. Ai fini della presente legge:
a) si definiscono «microimprese»,
«piccole imprese» e «medie imprese» le imprese che
rientrano nelle definizioni recate dalla raccomandazione
della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
n. L 124 del 20 maggio 2003;
b) si definiscono «distretti» i
contesti produttivi omogenei, caratterizzati da
un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di
micro, piccole e medie dimensioni, nonche' dalla
specializzazione produttiva di sistemi di imprese;
c) si definiscono «distretti
tecnologici» i contesti produttivi omogenei,
caratterizzati dalla presenza di forti legami con il
sistema della ricerca e dell'innovazione;
d) si definiscono «meta-distretti
tecnologici» le aree produttive innovative e di
eccellenza, indipendentemente dai limiti territoriali,
ancorche' non strutturate e governate come reti;
e) si definiscono «distretti del
commercio» le aree produttive e le iniziative nelle
quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali,
liberamente aggregati, esercitano il commercio come
fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui
dispone il territorio;
f) si definiscono «reti di impresa»
le aggregazioni funzionali tra imprese che rientrano
nelle definizioni recate dal decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) si definiscono «consorzi per il
commercio estero» i consorzi e le societa' consortili
che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche
disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle
imprese consorziate e l'attivita' promozionale
necessaria per realizzarla;
h) si definiscono «imprese
dell'indotto» le imprese che sono in rapporti
contrattuali con altra impresa tali che le
determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti
quest'ultima ne possano condizionare in maniera
determinante il ciclo economico o l'organizzazione;
i) si definiscono «nuove imprese»,
comunque specificate, le imprese che hanno meno di
cinque anni di attivita', le cui quote non siano
detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non
siano state istituite nel quadro di una concentrazione o
di una ristrutturazione e non costituiscano una
creazione di ramo d'azienda;
l) si definiscono «imprese
femminili» le imprese in cui la maggioranza delle quote
sia nella titolarita' di donne, ovvero le imprese
cooperative in cui la maggioranza delle persone sia
composta da donne e le imprese individuali gestite da
donne;
m) si definiscono «imprese
giovanili» le imprese in cui la maggioranza delle quote
sia nella titolarita' di soggetti con eta' inferiore a
trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative in cui
la maggioranza delle persone sia composta da soggetti
con eta' inferiore a trentacinque anni e le imprese
individuali gestite da soggetti con eta' inferiore a
trentacinque anni;
n) si definiscono «imprese
tecnologiche» le imprese che sostengono spese di ricerca
scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei
costi complessivi annuali;
o) si definisce «seed capital» il
finanziamento utilizzato da un imprenditore per l'avvio
di un progetto imprenditoriale, compresi l'analisi di
mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi
prodotti e servizi, a monte della fase d'avvio
dell'impresa stessa (cosiddetto start-up).
Note all'art. 5:
- Il decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5 (Misure
urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 aprile
2009, n. 85.
- Il testo dell' articolo 42 del
decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di
stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122), e' il seguente:
«Art. 42. (Reti di imprese).
1.
2. Alle imprese appartenenti ad una
delle reti di
imprese riconosciute ai sensi dei
commi successivi
competono vantaggi fiscali,
amministrativi e finanziari,
nonche' la possibilita' di
stipulare convenzioni con
l'A.B.I. nei termini definiti con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della
legge n. 400 del 1988
entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore
del presente decreto.
2-bis. Il comma 4-ter dell'
articolo 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e'
sostituito dal seguente:
«4-ter. Con il contratto di rete
piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere,
individualmente e
collettivamente, la propria
capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato
e a tal fine si
obbligano, sulla base di un
programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti
predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese
ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di
natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica
ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu'
attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa.
Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo
patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune
incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti,
l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi
dello stesso. Ai fini
degli adempimenti pubblicitari di
cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per
atto pubblico o per
scrittura privata autenticata e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o
la denominazione
sociale di ogni partecipante per
originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione
successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi
strategici di
innovazione e di innalzamento della
capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita'
concordate tra gli stessi
per misurare l'avanzamento verso
tali obiettivi;
c) la definizione di un programma
di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli
obblighi assunti da
ciascun partecipante, le modalita'
di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia
prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la
misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti
iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun
partecipante si obbliga a
versare al fondo nonche' le regole
di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal
programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche
mediante apporto di un
patrimonio destinato costituito ai
sensi dell'articolo
2447-bis, primo comma, lettera a),
del codice civile. Al
fondo patrimoniale comune
costituito ai sensi della
presente lettera si applicano, in
quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli
2614 e 2615 del codice
civile;
d) la durata del contratto, le
modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite,
le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni
per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in
ogni caso
l'applicazione delle regole
generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei
contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede
l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la
denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere
l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di
una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di
rappresentanza conferiti
a tale soggetto come mandatario
comune nonche' le regole
relative alla sua eventuale
sostituzione durante la vigenza
del contratto. Salvo che sia
diversamente disposto nel
contratto, l'organo comune agisce
in rappresentanza degli
imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto,
nelle procedure di programmazione
negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle
procedure inerenti ad
interventi di garanzia per
l'accesso al credito e in quelle
inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione
e di innovazione
previsti dall'ordinamento nonche'
all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela
dei prodotti e marchi di
qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita'
della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle
decisioni dei
partecipanti su ogni materia o
aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato
istituito un organo
comune, nei poteri di gestione
conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la
modificabilita' a
maggioranza del programma di rete,
le regole relative alle
modalita' di assunzione delle
decisioni di modifica del
programma medesimo.».
2-ter. Il comma 4-quater dell'
articolo 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009 n. 33, e'
sostituito dal seguente:
«4-quater. Il contratto di rete e'
soggetto a
iscrizione nella sezione del
registro delle imprese presso
cui e' iscritto ciascun
partecipante e l'efficacia del
contratto inizia a decorrere da
quando e' stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni
prescritte a carico di tutti
coloro che ne sono stati
sottoscrittori originari».
2-quater. Fino al periodo d'imposta
in corso al 31
dicembre 2012, una quota degli
utili dell'esercizio
destinati dalle imprese che
sottoscrivono o aderiscono a un
contratto di rete ai sensi dell'
articolo 3, commi 4-er e
seguenti, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni,
al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio destinato
all'affare per realizzare
entro l'esercizio successivo gli
investimenti previsti dal
programma comune di rete,
preventivamente asseverato da
organismi espressione
dell'associazionismo imprenditoriale
muniti dei requisiti previsti con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze,
ovvero, in via sussidiaria,
da organismi pubblici individuati
con il medesimo decreto,
se accantonati ad apposita riserva,
concorrono alla
formazione del reddito
nell'esercizio in cui la riserva e'
utilizzata per scopi diversi dalla
copertura di perdite di
esercizio ovvero in cui viene meno
l'adesione al contratto
di rete. L'asseverazione e'
rilasciata previo riscontro
della sussistenza nel caso
specifico degli elementi propri
del contratto di rete e dei
relativi requisiti di
partecipazione in capo alle imprese
che lo hanno
sottoscritto. L'Agenzia delle
entrate, avvalendosi dei
poteri di cui al titolo IV del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, vigila sui contratti
di rete e sulla realizzazione degli
investimenti che hanno
dato accesso all'agevolazione,
revocando i benefici
indebitamente fruiti. L'importo che
non concorre alla
formazione del reddito d'impresa
non puo', comunque,
superare il limite di euro
1.000.000. Gli utili destinati
al fondo patrimoniale comune o al
patrimonio destinato
all'affare trovano espressione in
bilancio in una
corrispondente riserva, di cui
viene data informazione in
nota integrativa, e sono vincolati
alla realizzazione degli
investimenti previsti dal programma
comune di rete.
2-quinquies. L'agevolazione di cui
al comma 2-quater
puo' essere fruita, nel limite
complessivo di 20 milioni di
euro per l'anno 2011 e di 14
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012 e 2013,
esclusivamente in sede di
versamento del saldo delle imposte
sui redditi dovute per
il periodo di imposta relativo
all'esercizio cui si
riferiscono gli utili destinati al
fondo patrimoniale
comune o al patrimonio destinato
all'affare; per il periodo
di imposta successivo l'acconto
delle imposte dirette e'
calcolato assumendo come imposta
del periodo precedente
quella che si sarebbe applicata in
assenza delle
disposizioni di cui al comma
2-quater. All'onere derivante
dal presente comma si provvede
quanto a 2 milioni di euro
per l'anno 2011 mediante utilizzo
di quota delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 32,
quanto a 18 milioni di
euro per l'anno 2011 e a 14 milioni
di euro per l'anno 2013
mediante utilizzo di quota delle
maggiori entrate derivanti
dall'articolo 38, commi 13-bis e
seguenti, e quanto a 14
milioni di euro per l'anno 2012
mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'
articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
2-sexies. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro
novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto, sono stabiliti
criteri e modalita' di
attuazione dell'agevolazione di cui
al comma 2-quater,
anche al fine di assicurare il
rispetto del limite
complessivo previsto dal comma
2-quinquies.
2-septies. L'agevolazione di cui al
comma 2-quater e'
subordinata all'autorizzazione
della Commissione europea,
con le procedure previste dall'
articolo 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.».
Art. 6
Procedure di valutazione
1. Lo Stato, le regioni, gli enti
locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare
l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari,
anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro
adozione, attraverso:
a) l'integrazione dei risultati
delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
b) l'effettiva applicazione della
disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi
dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla
verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);
c) l'applicazione dei criteri di
proporzionalita' e, qualora possa determinarsi un
pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualita' in
occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri
a carico delle imprese, tenendo conto delle loro
dimensioni, del numero di addetti e del settore
merceologico di attivita'.
2. All'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Nella individuazione e
comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti
tengono conto della necessita' di assicurare il corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela
delle liberta' individuali.»;
b) al comma 5, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
«a) i criteri generali e le
procedure dell'AIR, da concludere con apposita
relazione, nonche' le relative fasi di consultazione»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il
seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al
comma 5, lettera a), da' conto, tra l'altro, in apposite
sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e
medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi
costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di
cittadini e imprese. Per onere informativo si intende
qualunque adempimento comportante raccolta,
elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione
di informazioni e documenti alla pubblica
amministrazione».
3. I criteri per l'effettuazione
della stima dei costi amministrativi di cui al comma
5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono
stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto
conto delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 25
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Le regioni e gli enti locali,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
individuano l'ufficio responsabile del coordinamento
delle attivita' di cui al comma 1. Nel caso non sia
possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti
pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del
sistema delle camere di commercio, nel rispetto della
normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. I soggetti di cui al comma 1
prevedono e regolamentano il ricorso alla consultazione
delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle
imprese prima dell'approvazione di una proposta
legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di
natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle
imprese, fatto salvo quanto disposto ai sensi
dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge 28
novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma 2 del
presente articolo.
6. Le disposizioni che prevedono
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di
pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun
procedimento amministrativo ad istanza di parte
rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti
e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a
corredo dell'istanza si applicano anche agli atti o
documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e'
prevista da norme di legge, regolamenti o atti
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 14 della
legge 28 novembre
2005, n. 246 (Semplificazione e
riassetto normativo per
l'anno 2005), come modificato dalla
presente legge, e' il
seguente:
«Art. 14. (Semplificazione della
legislazione). - 1.
L'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR)
consiste nella valutazione
preventiva degli effetti di
ipotesi di intervento normativo
ricadenti sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e
sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, mediante
comparazione di opzioni
alternative. Nella individuazione e
comparazione delle opzioni le
amministrazioni competenti
tengono conto della necessita' di
assicurare il corretto
funzionamento concorrenziale del
mercato e la tutela delle
liberta' individuali.
2. L'AIR costituisce un supporto
alle decisioni
dell'organo politico di vertice
dell'amministrazione in
ordine all'opportunita'
dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di
atti normativi del
Governo e' sottoposta all'AIR,
salvo i casi di esclusione
previsti dai decreti di cui al
comma 5 e i casi di
esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della
regolamentazione
(VIR) consiste nella valutazione,
anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e
nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti
normativi sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e
sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche
amministrazioni. La VIR e'
applicata dopo il primo biennio
dalla data di entrata in
vigore della legge oggetto di
valutazione. Successivamente
essa e' effettuata periodicamente a
scadenze biennali.
5. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definiti entro
centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le
procedure dell'AIR, da
concludere con apposita relazione,
nonche' le relative fasi
di consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi
e le modalita' di
esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le
procedure, nonche'
l'individuazione dei casi di
effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti
generali della relazione al
Parlamento di cui al comma 10.
5-bis. La relazione AIR di cui al
comma 5, lettera a),
da' conto, tra l'altro, in apposite
sezioni, della
valutazione dell'impatto sulle
piccole e medie imprese e
degli oneri informativi e dei
relativi costi
amministrativi, introdotti o
eliminati a carico di
cittadini e imprese. Per onere
informativo si intende
qualunque adempimento comportante
raccolta, elaborazione,
trasmissione, conservazione e
produzione di informazioni e
documenti alla pubblica
amministrazione.
6. I metodi di analisi e i modelli
di AIR, nonche' i
metodi relativi alla VIR, sono
adottati con direttive del
Presidente del Consiglio dei
ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non
superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a
presentare
l'iniziativa normativa provvede
all'AIR e comunica al
Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi (DAGL)
della Presidenza del Consiglio dei
ministri i risultati
dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il
coordinamento delle
amministrazioni in materia di AIR e
di VIR. Il DAGL, su
motivata richiesta
dell'amministrazione interessata, puo'
consentire l'eventuale esenzione
dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito
della propria
autonomia organizzativa e senza
oneri aggiuntivi,
individuano l'ufficio responsabile
del coordinamento delle
attivita' connesse
all'effettuazione dell'AIR e della VIR
di rispettiva competenza. Nel caso
non sia possibile
impiegare risorse interne o di
altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi
di esperti o di societa'
di ricerca specializzate, nel
rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti
delle disponibilita'
finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno,
le amministrazioni
comunicano al DAGL i dati e gli
elementi informativi
necessari per la presentazione al
Parlamento, entro il 30
aprile, della relazione annuale del
Presidente del
Consiglio dei ministri sullo stato
di applicazione
dell'AIR.
11. E' abrogato l'articolo 5, comma
1, della legge 8
marzo 1999, n. 50.
12. Al fine di procedere
all'attivita' di riordino
normativo prevista dalla
legislazione vigente, il Governo,
avvalendosi dei risultati
dell'attivita' di cui
all'articolo 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388,
entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore
della presente legge, individua le
disposizioni legislative
statali vigenti, evidenziando le
incongruenze e le
antinomie normative relative ai
diversi settori
legislativi, e trasmette al
Parlamento una relazione
finale.
13. Le somme non utilizzate
relative all'anno 2005 del
fondo destinato al finanziamento di
iniziative volte a
promuovere l'informatizzazione e la
classificazione della
normativa vigente, di cui
all'articolo 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono
essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per
essere successivamente
riassegnate alle pertinenti unita'
previsionali di base
dello stato di previsione del
Ministero della giustizia, al
fine di finanziare i progetti
approvati dal Comitato guida,
costituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri 24 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio
2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla
scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e'
delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive
modificazioni, decreti
legislativi che individuano le
disposizioni legislative
statali, pubblicate anteriormente
al 1° gennaio 1970, anche
se modificate con provvedimenti
successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la
permanenza in vigore, secondo i
seguenti principi e criteri
direttivi:
a) esclusione delle disposizioni
oggetto di abrogazione
tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni
che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di
effettivo contenuto
normativo o siano comunque
obsolete;
c) identificazione delle
disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione
dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle
disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun
settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure
di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle
disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per
materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di
esse;
f) garanzia della coerenza
giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle
disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti
anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle
disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai
sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, aventi per
oggetto i principi fondamentali
della legislazione dello
Stato nelle materie previste
dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti
alla legislazione
regionale, le disposizioni
normative statali, che restano
in vigore ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 5
giugno 2003, n. 131, continuano ad
applicarsi, in ciascuna
regione, fino alla data di entrata
in vigore delle relative
disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto
stabilito dal comma 17,
decorso un anno dalla scadenza del
termine di cui al comma
14, ovvero del maggior termine
previsto dall'ultimo periodo
del comma 22, tutte le disposizioni
legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di
cui al comma 14, anche
se modificate con provvedimenti
successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo e' altresi'
delegato ad adottare,
entro il termine di cui al comma
14-ter, uno o piu' decreti
legislativi recanti l'abrogazione
espressa, con la medesima
decorrenza prevista dal comma
14-ter, di disposizioni
legislative statali ricadenti fra
quelle di cui alle
lettere a) e b) del comma 14, anche
se pubblicate
successivamente al 1° gennaio 1970.
15. I decreti legislativi di cui al
comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al
riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei
principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni,
anche al fine di
armonizzare le disposizioni
mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla
data del 1° gennaio 1970.
16.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel
codice civile, nel
codice penale, nel codice di
procedura civile, nel codice
di procedura penale, nel codice
della navigazione, comprese
le disposizioni preliminari e di
attuazione, e in ogni
altro testo normativo che rechi
nell'epigrafe la
denominazione codice ovvero testo
unico;
b) le disposizioni che disciplinano
l'ordinamento degli
organi costituzionali e degli
organi aventi rilevanza
costituzionale, nonche' le
disposizioni relative
all'ordinamento delle magistrature
e dell'Avvocatura dello
Stato e al riparto della
giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di
bilancio e quelle
concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche
derivante dal gioco;
d) le disposizioni che
costituiscono adempimenti
imposti dalla normativa comunitaria
e quelle occorrenti per
la ratifica e l'esecuzione di
trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia
previdenziale e
assistenziale.
18. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma
14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o
correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al comma
15 e previo parere della
Commissione di cui al comma 19.
18-bis. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore
dei decreti legislativi di
riassetto di cui al comma 18,
nel rispetto degli stessi principi
e criteri direttivi,
possono essere emanate, con uno o
piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o
correttive dei medesimi decreti
legislativi.
19. E' istituita la "Commissione
parlamentare per la
semplificazione", di seguito
denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti
deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del
Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei
deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i
gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi.
La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente,
due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il
presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si
riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla
nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di
presidenza.
20. Alle spese necessarie per il
funzionamento della
Commissione si provvede, in parti
uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle
due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi
dei decreti
legislativi di cui ai commi 14,
14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato
di attuazione del
procedimento per l'abrogazione
generalizzata di norme di
cui al comma 14-ter e ne riferisce
ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui
all'articolo 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere,
gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi
14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla
Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo,
ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le
eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le
proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni,
alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel
termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il
parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la
scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14,
14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e' prorogata
di novanta giorni.
23. La Commissione puo' chiedere
una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga
di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio'
si renda necessario per
la complessita' della materia o per
il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo
all'esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente
prorogato, senza che la
Commissione abbia espresso il
parere, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di
sospensione estiva e
quello di fine anno dei lavori
parlamentari.
24. La Commissione esercita i
compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere
dall'inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in
vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano
gli effetti
dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
della legge 15 marzo 1997,
n. 59.».
- Il testo dell' articolo 25 del
decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 ( Disposizioni
urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitivita', la
stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione
tributaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133), e' il
seguente:
«Art. 25. (Taglia - oneri
amministrativi). - 1. Entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del
Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e
del Ministro per la
semplificazione normativa, e'
approvato un programma per la
misurazione degli oneri
amministrativi derivanti da
obblighi informativi nelle materie
affidate alla competenza
dello Stato, con l'obiettivo di
giungere, entro il 31
dicembre 2012, alla riduzione di
tali oneri per una quota
complessiva del 25%, come stabilito
in sede europea. Per la
riduzione relativa alle materie di
competenza regionale, si
provvede ai sensi dell'articolo
20-ter della legge 15 marzo
1997, n. 59, e dei successivi
accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di
cui al comma 1, il
Dipartimento della funzione
pubblica coordina le attivita'
di misurazione in raccordo con
l'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della
regolazione e le
amministrazioni interessate per
materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto
con il Ministro per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il Ministro
per la semplificazione normativa,
adotta il piano di
riduzione degli oneri
amministrativi relativo alle materie
affidate alla competenza di ciascun
Ministro, che definisce
le misure normative, organizzative
e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento
dell'obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi
programmi ed obiettivi ai
dirigenti titolari dei centri di
responsabilita'
amministrativa. I piani
confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualita'
della regolazione di cui
al comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, che assicura la
coerenza generale del
processo nonche' il raggiungimento
dell'obiettivo finale di
cui al comma 1. Le regioni, le
province e i comuni
adottano, nell'ambito della propria
competenza, sulla base
delle attivita' di misurazione,
programmi di interventi a
carattere normativo, amministrativo
e organizzativo volti
alla progressiva riduzione degli
oneri amministrativi. Per
il coordinamento delle metodologie
della misurazione e
della riduzione degli oneri, e'
istituito presso la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive
modificazioni, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato
paritetico formato da sei
membri designati, rispettivamente,
due dal Ministro per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione, due dal Ministro
per la semplificazione normativa,
due dal Ministro per i
rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, e
da sei membri designati dalla
citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i
rappresentanti delle regioni,
uno tra i rappresentanti delle
province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione
al Comitato paritetico
non sono previsti compensi o
rimborsi di spese. I risultati
della misurazione di cui al comma
15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la
semplificazione normativa.
4. Con decreto del Ministro per la
pubblica
amministrazione e l'innovazione e
del Ministro per la
semplificazione normativa, si
provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei
piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica
dell'effettivo raggiungimento dei
risultati, anche utilizzando
strumenti di consultazione
pubblica delle categorie e dei
soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della
misurazione di ogni
materia, congiuntamente ai piani di
cui al comma 3, e
comunque entro il 30 settembre
2012, il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' regolamenti
ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione
normativa, di concerto con il
Ministro o i Ministri
competenti, contenenti gli
interventi normativi volti a
ridurre gli oneri amministrativi
gravanti sulle imprese e
sui cittadini nei settori misurati
e a semplificare e
riordinare la relativa disciplina.
Tali interventi
confluiscono nel processo di
riassetto di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
6. Degli stati di avanzamento e dei
risultati raggiunti
con le attivita' di misurazione e
riduzione degli oneri
amministrativi gravanti sulle
imprese e' data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro
per la pubblica
amministrazione e l'innovazione,
del Ministro per la
semplificazione normativa e dei
Ministeri e degli enti
pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati
indicati nei
singoli piani ministeriali di
semplificazione si tiene
conto nella valutazione dei
dirigenti responsabili.».
- Il testo dell'articolo 1, comma
2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
(Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ), e' il
seguente :
«Art. 1.(Finalita' ed ambito di
applicazione). - (Art.
1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
modificato dall'art. 1
del D.Lgs. n. 80 del 1998)
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province,
i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie
di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Fino alla revisione
organica della disciplina di
settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano
ad applicarsi anche al
CONI.».
Art. 7
Riduzione e trasparenza degli
adempimenti amministrativi a carico di
cittadini e imprese
1. Allo scopo di ridurre gli oneri
informativi gravanti su cittadini e imprese, i
regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i
provvedimenti amministrativi a carattere generale
adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di
regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori
o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici
ovvero la concessione di benefici devono recare in
allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi
gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o
eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo
si intende qualunque adempimento che comporti la
raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la
conservazione e la produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
2. Gli atti di cui al comma 1,
anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono
pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna
amministrazione secondo i criteri e le modalita'
definiti con apposito regolamento da emanare con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Il Dipartimento della funzione
pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno,
una relazione annuale sullo stato di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro
impatto in termini di semplificazione e riduzione degli
adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese,
anche utilizzando strumenti di consultazione delle
categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette al
Parlamento.
4. Con il regolamento di cui al
comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali
profili di responsabilita' dei dirigenti preposti agli
uffici interessati, sono individuate le modalita' di
presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle
imprese per la mancata applicazione delle disposizioni
del presente articolo.
Art. 8
Compensazione degli oneri
regolatori, informativi e amministrativi
1. Negli atti normativi e nei
provvedimenti amministrativi a carattere generale che
regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori
o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici o
la concessione di benefici, non possono essere
introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o
amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri
soggetti privati senza contestualmente ridurne o
eliminarne altri, per un pari importo stimato, con
riferimento al medesimo arco temporale.
2. Per la finalita' di cui al comma
1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
commi da 1 a 11, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
e' obbligatoria una specifica valutazione preventiva
degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti
normativi e amministrativi. La suddetta valutazione
deve, altresi', individuare altri oneri regolatori,
informativi o amministrativi previsti dalle norme gia'
in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di
garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi
alle nuove norme o prescrizioni.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 14,
commi da 1 a 11, della
citata legge n. 246 del 2005, si
veda nelle note
all'articolo 6.
Art. 9
Rapporti con la pubblica
amministrazione e modifica dell'articolo
2630 del codice civile
1. Le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
informano i rapporti con le imprese ai principi di
trasparenza, di buona fede e di effettivita'
dell'accesso ai documenti amministrativi, alle
informazioni e ai servizi svolgendo l'attivita'
amministrativa secondo criteri di economicita', di
efficacia, di efficienza, di tempestivita', di
imparzialita', di uniformita' di trattamento, di
proporzionalita' e di pubblicita', riducendo o
eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e
burocratici relativi all'avvio dell'attivita'
imprenditoriale e all'instaurazione dei rapporti di
lavoro nel settore privato, nonche' gli obblighi e gli
adempimenti non sostanziali a carico dei lavoratori e
delle imprese.
2. Le pubbliche amministrazioni di
cui al comma 1 garantiscono, attraverso le camere di
commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle
norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna
tipologia di attivita' d'impresa. A questo fine, le
medesime amministrazioni comunicano alle camere di
commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco
delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di
ciascuna tipologia di attivita' d'impresa.
3. All'articolo 10-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Non possono essere addotti tra i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o
ritardi attribuibili all'amministrazione».
4. Fermo restando quanto previsto
dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, le certificazioni
relative all'impresa devono essere comunicate dalla
stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, anche per il tramite delle agenzie per le
imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono
inserite dalle camere di commercio nel repertorio
economico amministrativo (REA). Alle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo,
alle quali le imprese comunicano il proprio codice di
iscrizione nel registro delle imprese, e' garantito
l'accesso telematico gratuito al registro delle imprese.
Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non
possono richiedere alle imprese copie di documentazione
gia' presente nello stesso registro.
5. Al fine di rendere piu' equo il
sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese
relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai
depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese
tenuto dalle camere di commercio, l'articolo 2630 del
codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 2630. - (Omessa esecuzione di
denunce, comunicazioni e depositi). - Chiunque,
essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni
rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni
o depositi presso il registro delle imprese, ovvero
omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e
nella rete telematica le informazioni prescritte
dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto
comma, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la
comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni
successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un
terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei
bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
aumentata di un terzo».
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 1,
comma 2, del citato
decreto legislativo n. 165 del
2001, si veda nelle note
all'articolo 6.
- Il testo dell'articolo 10-bis
della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento
amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti
amministrativi ), come modificato
dalla presente legge, e'
il seguente :
«Art. 10-bis. (Comunicazione dei
motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). -
1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile
del procedimento o
l'autorita' competente, prima della
formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni
dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il
diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di
cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere
il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere
dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza,
dalla scadenza del
termine di cui al secondo periodo.
Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni
e' data ragione nella
motivazione del provvedimento
finale. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si
applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in
materia previdenziale e
assistenziale sorti a seguito di
istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali. Non
possono essere addotti tra i
motivi che ostano all'accoglimento
della domanda
inadempienze o ritardi attribuibili
all'amministrazione.».
- Il testo dell'articolo 19, comma
1, della citata
legge n. 241 del 1990 e' il
seguente:
«Art. 19. (Segnalazione certificata
di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di
autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per
le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di
attivita'
imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o
da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia
previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici
strumenti di
programmazione settoriale per il
rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una
segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in
cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o
culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione
delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche'
di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in
zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa
comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per
quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i
fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445,
nonche' dalle attestazioni e
asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di
cui all' articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza
dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo
periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli
elaborati tecnici
necessari per consentire le
verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in
cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi
o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche
preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di
cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli
organi e delle
amministrazioni competenti. La
segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici,
puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con
avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui
e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita'
telematica; in tal caso la
segnalazione si considera
presentata al momento della
ricezione da parte
dell'amministrazione.».
- Il testo dell'articolo 8 della
legge 29 dicembre
1993, n. 580 (Riordinamento delle
camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura ), e' il seguente:
«Art. 8. (Registro delle imprese).
- 1. E' istituito
presso la camera di commercio
l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'articolo 2188
del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni
di uniformita'
informativa su tutto il territorio
nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e
regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi
generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita
l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del
registro.
3. L'ufficio provvede alla tenuta
del registro delle
imprese in conformita' agli
articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle
disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al
comma 6 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un
giudice delegato dal
presidente del tribunale del
capoluogo di provincia.
4. L'ufficio e' retto da un
conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario
generale ovvero di un
dirigente della camera di
commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni
speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di
pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi
speciali.
6. La predisposizione, la tenuta,
la conservazione e la
gestione, secondo tecniche
informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento
dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed
organicita' di
pubblicita' per tutte le imprese
soggette ad iscrizione,
garantendo la tempestivita'
dell'informazione su tutto il
territorio nazionale. Le modalita'
di attuazione del
presente comma sono regolate ai
sensi dell'articolo 1-bis
del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.».
- Il testo dell' articolo 38, comma
3, lettera c), del
citato decreto-legge n. 112 del
2008 e' il seguente:
«Art. 38. (Impresa in un giorno). -
(Omissis).
3. Con regolamento, adottato ai
sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di
concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive
modificazioni, si procede alla
semplificazione e al
riordino della disciplina dello
sportello unico per le
attivita' produttive di cui al
regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in
base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di
quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
(Omissis).
c) l'attestazione della sussistenza
dei requisiti
previsti dalla normativa per la
realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e
la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di
impresa puo' essere
affidata a soggetti privati
accreditati («Agenzie per le
imprese»). In caso di istruttoria
con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una
dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo
autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora
si tratti di
procedimenti che comportino
attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i
soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita'
istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;».
Art. 10
Delega al Governo in materia di
disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, nonche'
differimento di termini per
l'esercizio di deleghe legislative in
materia di incentivi e di
internazionalizzazione delle imprese
1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) contrasto degli effetti negativi
della posizione dominante di imprese sui propri
fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare
nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie
imprese;
b) fermo quanto previsto
dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
previsione che l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in
prima istanza con diffide e irrogare sanzioni
relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da
grandi imprese.
2. Al comma 3-bis dell'articolo 9
della legge 18 giugno 1998, n. 192, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In caso di violazione
diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai
danni delle imprese, con particolare riferimento a
quelle piccole e medie, l'abuso si configura a
prescindere dall'accertamento della dipendenza
economica».
3. La legittimazione a proporre
azioni in giudizio, di cui all'articolo 4, comma 1,
della presente legge, si applica anche ai casi di abuso
di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della
legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da
ultimo, dal comma 2 del presente articolo.
4. Alla legge 23 luglio 2009, n.
99, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, alinea,
le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «trentaquattro mesi»;
b) all'articolo 12, comma 2,
alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «ventotto mesi».
Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231
(Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali
), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 2002,
n. 249.
- Il testo dell'articolo 12 della
legge 10 ottobre
1990, n. 287 (Norme per la tutela
della concorrenza e del
mercato), e' il seguente:
«Art. 12. (Poteri di indagine). -
1. L'Autorita',
valutati gli elementi comunque in
suo possesso e quelli
portati a sua conoscenza da
pubbliche amministrazioni o da
chiunque vi abbia interesse, ivi
comprese le associazioni
rappresentative dei consumatori,
procede ad istruttoria per
verificare l'esistenza di
infrazioni ai divieti stabiliti
negli articoli 2 e 3.
2. L'Autorita' puo', inoltre,
procedere, d'ufficio o su
richiesta del Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o del Ministro
delle partecipazioni
statali, ad indagini conoscitive di
natura generale nei
settori economici nei quali
l'evoluzione degli scambi, il
comportamento dei prezzi, o altre
circostanze facciano
presumere che la concorrenza sia
impedita, ristretta o
falsata.».
- Il testo dell'articolo 9, comma
3-bis, della legge 18
giugno 1998, n. 192 (Disciplina
della subfornitura nelle
attivita' produttive), e' il
seguente:
«Art. 9. (Abuso di dipendenza
economica). - 1. E'
vietato l'abuso da parte di una o
piu' imprese dello stato
di dipendenza economica nel quale
si trova, nei suoi o nei
loro riguardi, una impresa cliente
o fornitrice. Si
considera dipendenza economica la
situazione in cui una
impresa sia in grado di
determinare, nei rapporti
commerciali con un'altra impresa,
un eccessivo squilibrio
di diritti e di obblighi. La
dipendenza economica e'
valutata tenendo conto anche della
reale possibilita' per
la parte che abbia subito l'abuso
di reperire sul mercato
alternative soddisfacenti.
2. L'abuso puo' anche consistere
nel rifiuto di vendere
o nel rifiuto di comprare, nella
imposizione di condizioni
contrattuali ingiustificatamente
gravose o discriminatorie,
nella interruzione arbitraria delle
relazioni commerciali
in atto.
3. Il patto attraverso il quale si
realizzi l'abuso di
dipendenza economica e' nullo. Il
giudice ordinario
competente conosce delle azioni in
materia di abuso di
dipendenza economica, comprese
quelle inibitorie e per il
risarcimento dei danni
3-bis. Ferma restando l'eventuale
applicazione
dell'articolo 3 della legge 10
ottobre 1990, n. 287,
l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato puo',
qualora ravvisi che un abuso di
dipendenza economica abbia
rilevanza per la tutela della
concorrenza e del mercato,
anche su segnalazione di terzi ed a
seguito
dell'attivazione dei propri poteri
di indagine ed
esperimento dell'istruttoria,
procedere alle diffide e
sanzioni previste dall'articolo 15
della legge 10 ottobre
1990, n. 287, nei confronti
dell'impresa o delle imprese
che abbiano commesso detto abuso.
In caso di violazione
diffusa e reiterata della
disciplina di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
posta in essere ai
danni delle imprese, con
particolare riferimento a quelle
piccole e medie, l'abuso si
configura a prescindere
dall'accertamento della dipendenza
economica.».
- Il testo degli articoli 3, comma
2, e 1, comma 2,
della legge 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche'
in materia di energia ), come
modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 3. (Riordino del sistema
degli incentivi,
agevolazioni a favore della
ricerca, dello sviluppo e
dell'innovazione e altre forme di
incentivi). - (Omissis).
2. Al fine di rilanciare
l'intervento dello Stato a
sostegno delle aree o distretti in
situazione di crisi, con
particolare riferimento a quelli
del Mezzogiorno, in
funzione della crescita unitaria
del sistema produttivo
nazionale, il Governo e' delegato
ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza
pubblica salvo quanto
previsto dal comma 3, entro
trentaquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto
della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato,
su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e
con gli altri Ministri competenti
per materia, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, uno
o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni per il
riordino della disciplina della
programmazione negoziata e
degli incentivi per lo sviluppo del
territorio, degli
interventi di reindustrializzazione
di aree di crisi, degli
incentivi per la ricerca, sviluppo
e innovazione,
limitatamente a quelli di
competenza del predetto
Ministero, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle norme
statali concernenti
l'incentivazione delle attivita'
economiche, con
particolare riferimento alla
chiarezza e alla celerita'
delle modalita' di concessione ed
erogazione delle
agevolazioni e al piu' ampio
ricorso ai sistemi di
informatizzazione, nonche'
attraverso sistemi quali buoni e
voucher;
b) razionalizzazione e riduzione
delle misure di
incentivazione di competenza del
Ministero dello sviluppo
economico;
c) differenziazione e
regolamentazione delle misure di
incentivazione ove necessario in
funzione della dimensione
dell'intervento agevolato, ovvero
dei settori economici di
riferimento;
d) priorita' per l'erogazione degli
incentivi definiti
attraverso programmi negoziati con
i soggetti destinatari
degli interventi;
e) preferenza per le iniziative
produttive con elevato
contenuto di innovazione di
prodotto e di processo;
f) snellimento delle attivita' di
programmazione con la
soppressione o riduzione delle fasi
inutili ed
eccessivamente gravose, con la
fissazione di termini certi
per la conclusione dei relativi
procedimenti
amministrativi, conformemente ad un
quadro normativo
omogeneo a livello nazionale;
g) razionalizzazione delle
modalita' di monitoraggio,
verifica e valutazione degli
interventi;
h) adeguata diffusione di
investimenti produttivi
sull'intero territorio nazionale,
tenuto conto dei livelli
di crescita e di occupazione con
particolare attenzione ai
distretti industriali in situazione
di crisi;
i) individuazione di principi e
criteri per
l'attribuzione degli aiuti di
maggior favore alle piccole e
medie imprese nonche' destinazione
alle stesse piccole e
medie imprese di quote di risorse,
che risultino
effettivamente disponibili in
quanto non gia' destinate ad
altre finalita', non inferiori al
50 per cento;
l) previsione, in conformita' con
il diritto
comunitario, di forme di fiscalita'
di sviluppo con
particolare riguardo alla creazione
di nuove attivita' di
impresa, da realizzare nei
territori ricadenti nelle aree
individuate nell'ambito
dell'obiettivo convergenza di cui
al regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell'11
luglio 2006.»
«Art. 12. (Commercio internazionale
e incentivi per
l'internazionalizzazione delle
imprese). - (Omissis).
2. Il Governo e' delegato ad
adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro ventotto mesi
dalla data di entrata in vigore
della presente legge,
acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari
competenti per materia, previo
parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu'
decreti legislativi ai fini della
ridefinizione, del
riordino e della razionalizzazione
degli enti operanti nel
settore dell'internazionalizzazione
delle imprese, di cui
all' allegato 1, nonche' degli
strumenti di incentivazione
per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione
delle imprese erogati direttamente
dagli enti di cui all'
allegato 1, secondo i seguenti
principi e criteri
direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti
al Ministero dello
sviluppo economico, al Ministero
degli affari esteri e al
Ministero dell'economia e delle
finanze dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e adeguamento delle
disposizioni legislative che
regolano i singoli enti al
quadro delle competenze delineato
dal citato decreto
legislativo n. 143 del 1998,
nonche' all'assetto
costituzionale derivante dalla
legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli
enti operanti nel
settore dell'internazionalizzazione
delle imprese, secondo
principi ispirati alla maggiore
funzionalita' dei medesimi
in relazione alle rinnovate
esigenze imposte dall'attuale
quadro economico-finanziario,
nonche' a obiettivi di
coerenza della politica economica e
commerciale estera e
della promozione del sistema
economico italiano in ambito
internazionale con le funzioni
svolte dall'amministrazione
centrale degli affari esteri, dalle
rappresentanze
diplomatiche e dagli uffici
consolari in materia di
rappresentanza, di coordinamento e
di tutela degli
interessi italiani in sede
internazionale;
c) compatibilita' con gli obiettivi
di riassetto della
normativa in materia di
internazionalizzazione delle
imprese di cui al comma 1;
d) semplificazione della procedura
di ripartizione
dello stanziamento annuale per il
finanziamento dei
programmi promozionali all'estero
di enti, istituti,
associazioni, consorzi export
multiregionali, camere di
commercio italiane all'estero,
erogato ai sensi delle leggi
di settore;
e) complementarita' degli incentivi
rispetto ad
analoghe misure di competenza
regionale.".
Art. 11
Certificazione sostitutiva e
procedura di verifica
1. Le certificazioni relative a
prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese
dagli enti di normalizzazione a cio' autorizzati e da
societa' professionali o da professionisti abilitati
sono sostitutive della verifica da parte della pubblica
amministrazione e delle autorita' competenti, fatti
salvi i profili penali.
2. Le pubbliche amministrazioni non
possono richiedere alle imprese, all'esito di
procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori rispetto
ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2, ne'
irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il
rispetto dei requisiti medesimi.
3. Nelle more dei procedimenti di
verifica di cui al comma 2 del presente articolo e degli
eventuali termini concordati per l'adeguamento ai
requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2, della
presente legge, il procedimento di cui all'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, non puo' essere sospeso per piu' di una
volta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a
trenta giorni e l'attivita' dell'impresa non puo' essere
sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformita' o di
mancato rispetto dei requisiti medesimi, ne'
l'amministrazione pubblica competente puo' esercitare
poteri sanzionatori.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 2 della
citata legge n. 241
del 1990 e' il seguente :
«Art. 2. (Conclusione del
procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua
obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato
d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di
concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento
espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4
e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti
amministrativi di
competenza delle amministrazioni
statali e degli enti
pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei
Ministri competenti e di concerto
con i Ministri per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono
individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i
quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non
superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i
procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto
della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli
interessi pubblici
tutelati e della particolare
complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini
superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di
competenza delle
amministrazioni statali e degli
enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono
adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione e per la
semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei
ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque
superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei
procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di
quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da
specifiche
disposizioni normative, le
autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in
conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di
conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del
procedimento
decorrono dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il
procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
del presente articolo
possono essere sospesi, per una
sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per
l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni
relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti
gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili
presso altre pubbliche
amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14,
comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e'
disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del
provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione
della responsabilita'
dirigenziale.».
Art. 12
Modifica all'articolo 91 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163
1. Al fine di favorire l'accesso
delle micro, piccole e medie imprese agli appalti
pubblici di lavori e servizi di progettazione,
all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, le parole: «di importo pari o
superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28».
Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 91, comma
1, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in
attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE ), come
modificato dalla presente legge, e'
il seguente :
«Art. 2. (Procedure di
affidamento). - (art. 17, L. n.
109/1994)
1. Per l'affidamento di incarichi
di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e di collaudo
nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 120, comma
2-bis, di importo pari o
superiore alle soglie di cui alle
lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo 28 si applicano le
disposizioni di cui alla
parte II, titolo I e titolo II del
codice, ovvero, per i
soggetti operanti nei settori di
cui alla parte III, le
disposizioni ivi previste.».
Art. 13
Disciplina degli appalti pubblici
1. Lo Stato, le regioni e gli enti
locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali,
rendono disponibili le informazioni sulle procedure di
evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti
pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite
dall'Unione europea nonche' sui bandi per l'accesso agli
incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese.
2. Nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al
fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie
imprese, la pubblica amministrazione e le autorita'
competenti, purche' cio' non comporti nuovi o maggiori
oneri finanziari, provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed
evidenziare le possibilita' di subappalto, garantendo la
corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare
tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le
motivazioni del pagamento, da parte della stazione
appaltante nei vari stati di avanzamento;
b) semplificare l'accesso agli
appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie
imprese privilegiando associazioni temporanee di
imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito
della disciplina che regola la materia dei contratti
pubblici;
c) semplificare l'accesso delle
micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di
fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi
inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea,
mediante:
1) l'assegnazione tramite procedura
di gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione
a societa' miste pubblico-private, a condizione che la
selezione del socio privato avvenga mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di economicita', efficacia, imparzialita',
trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione,
parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalita' previsti dall'Unione europea, le quali
abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di
socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi
alla gestione dell'appalto;
2) nel rispetto di quanto previsto
dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati
alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;
3) l'individuazione di ambiti di
servizio compatibili con le caratteristiche della
comunita' locale, con particolare riferimento alle aree
dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei
rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di
manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche,
dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di
riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di
manutenzione delle infrastrutture viarie e di
manutenzione delle aree verdi;
d) introdurre modalita' di
coinvolgimento nella realizzazione di grandi
infrastrutture, nonche' delle connesse opere integrative
o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e
nei territori nei quali sono localizzati gli
investimenti, con particolare attenzione alle micro,
piccole e medie imprese.
3. Le micro, piccole e medie
imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori,
servizi e forniture possono presentare
autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di
idoneita'. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le
autorita' competenti non possono chiedere alle imprese
documentazione o certificazioni gia' in possesso della
pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva
rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. La pubblica amministrazione e le
autorita' competenti, nel caso di micro, piccole e medie
imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la
documentazione probatoria dei requisiti di idoneita'
previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia
in grado di comprovare il possesso dei requisiti si
applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre
2005, n. 246, nonche' la sospensione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento per un
periodo di un anno.
5. E' fatto divieto alla pubblica
amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti
aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere
alle imprese che concorrono alle procedure di cui al
comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al
valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti
medesimi.
Note all'art. 13:
- Il testo dell'articolo 29 del
citato decreto
legislativo n. 163 del 2006 e' il
seguente :
«Art. 29. (Metodi di calcolo del
valore stimato dei
contratti pubblici). - (artt. 9 e
56, direttiva 2004/18;
art. 17,
direttiva 2004/17; art. 2, D.Lgs. n. 358/1992;
art. 4, D.Lgs.
n. 157/1995; art. 9, D.Lgs. n. 158/1995)
1. Il calcolo del valore stimato
degli appalti pubblici
e delle concessioni di lavori o
servizi pubblici e' basato
sull'importo totale pagabile al
netto dell'IVA, valutato
dalle stazioni appaltanti. Questo
calcolo tiene conto
dell'importo massimo stimato, ivi
compresa qualsiasi forma
di opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti
prevedono premi o
pagamenti per i candidati o gli
offerenti, ne tengono conto
nel calcolo del valore stimato
dell'appalto.
3. La stima deve essere valida al
momento dell'invio
del bando di gara, quale previsto
all'articolo 66, comma 1,
o, nei casi in cui siffatto bando
non e' richiesto, al
momento in cui la stazione
appaltante avvia la procedura di
affidamento del contratto.
4. Nessun progetto d'opera ne'
alcun progetto di
acquisto volto ad ottenere un certo
quantitativo di
forniture o di servizi puo' essere
frazionato al fine di
escluderlo dall'osservanza delle
norme che troverebbero
applicazione se il frazionamento
non vi fosse stato.
5. Per gli appalti pubblici di
lavori e per le
concessioni di lavori pubblici il
calcolo del valore
stimato tiene conto dell'importo
dei lavori stessi nonche'
del valore complessivo stimato
delle forniture e dei
servizi necessari all'esecuzione
dei lavori, messe a
disposizione dell'imprenditore da
parte delle stazioni
appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei
servizi non
necessari all'esecuzione di uno
specifico appalto di lavori
non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori
in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi
dall'applicazione delle
disposizioni specifiche contenute
nel presente codice.
7. Per i contratti relativi a
lavori, opere, servizi:
a) quando un'opera prevista o un
progetto di acquisto
di servizi puo' dare luogo ad
appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti
distinti, e' computato il
valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei
lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui
all'articolo 28, le norme
dettate per i contratti di
rilevanza comunitaria si
applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono
tuttavia derogare a
tale applicazione per i lotti il
cui valore stimato al
netto dell'IVA sia inferiore a
80.000 euro per i servizi o
a un milione di euro per i lavori,
purche' il valore
cumulato di tali lotti non superi
il 20% del valore
complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad
ottenere forniture
omogenee puo' dar luogo ad appalti
aggiudicati
contemporaneamente per lotti
separati, per l'applicazione
delle soglie previste per i
contratti di rilevanza
comunitaria si tiene conto del
valore stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei
lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui
all'articolo 28, le norme
dettate per i contratti di
rilevanza comunitaria si
applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono
tuttavia derogare a
tale applicazione per i lotti il
cui valore stimato al
netto dell'IVA sia inferiore a
80.000 euro e purche' il
valore cumulato di tali lotti non
superi il 20% del valore
complessivo della totalita' dei
lotti.
9. Per gli appalti pubblici di
forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria,
la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore
da assumere come base per
il calcolo del valore stimato
dell'appalto e' il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico
di durata
determinata pari o inferiore a
dodici mesi, il valore
complessivo stimato per la durata
dell'appalto o, se la
durata supera i dodici mesi, il
valore complessivo, ivi
compreso l'importo stimato del
valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico
di durata
indeterminata o che non puo' essere
definita, il valore
mensile moltiplicato per
quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di
forniture o di servizi
presentano carattere di regolarita'
o sono destinati ad
essere rinnovati entro un
determinato periodo, e' assunto
come base per il calcolo del valore
stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei
contratti analoghi
successivamente conclusi nel corso
dei dodici mesi
precedenti o dell'esercizio
precedente, rettificato, se
possibile, al fine di tener conto
dei cambiamenti in
termini di quantita' o di valore
che potrebbero
sopravvenire nei dodici mesi
successivi al contratto
iniziale, oppure
b) il valore stimato complessivo
dei contratti
successivi conclusi nel corso dei
dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso
dell'esercizio se questo e'
superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il
calcolo del valore
stimato di un appalto pubblico non
puo' essere fatta con
l'intenzione di escluderlo dal
campo di applicazione delle
norme dettate per gli appalti di
rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di
servizi il valore da
assumere come base di calcolo del
valore stimato
dell'appalto e', a seconda dei
casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il
premio da pagare e altre
forme di remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri
servizi finanziari: gli
onorari, le commissioni, gli
interessi e altre forme di
remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la
progettazione: gli onorari,
le commissioni da pagare e altre
forme di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che
non fissano un prezzo
complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di
durata determinata pari
o inferiore a quarantotto mesi, il
valore complessivo
stimato per l'intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di
durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il
valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i
sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere
in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto
dell'IVA del complesso
degli appalti previsti durante
l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema
dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato
di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul
valore totale dei
servizi e delle forniture,
prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il
valore delle operazioni di
posa e di installazione.».
- La legge 28 novembre 2005, n. 246
(Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno
2005), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° dicembre
2005, n. 280.
- Il testo degli articoli 12 e 15
della legge 10
ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza
e del mercato ), e' il seguente:
«Art. 12. (Poteri di indagine). -
1. L'Autorita',
valutati gli elementi comunque in
suo possesso e quelli
portati a sua conoscenza da
pubbliche amministrazioni o da
chiunque vi abbia interesse, ivi
comprese le associazioni
rappresentative dei consumatori,
procede ad istruttoria per
verificare l'esistenza di
infrazioni ai divieti stabiliti
negli articoli 2 e 3.
2. L'Autorita' puo', inoltre,
procedere, d'ufficio o su
richiesta del Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o del Ministro
delle partecipazioni
statali, ad indagini conoscitive di
natura generale nei
settori economici nei quali
l'evoluzione degli scambi, il
comportamento dei prezzi, o altre
circostanze facciano
presumere che la concorrenza sia
impedita, ristretta o
falsata.»
«Art. 15. (Diffide e sanzioni). -
1. Se a seguito
dell'istruttoria di cui
all'articolo 14 l'Autorita' ravvisa
infrazioni agli articoli 2 o 3,
fissa alle imprese e agli
enti interessati il termine per
l'eliminazione delle
infrazioni stesse. Nei casi di
infrazioni gravi, tenuto
conto della gravita' e della durata
dell'infrazione,
dispone inoltre l'applicazione di
una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al
10 per cento del
fatturato realizzato in ciascuna
impresa o ente nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della
diffida, determinando i termini
entro i quali l'impresa
deve procedere al pagamento della
sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla
diffida di cui al
comma 1, l'Autorita' applica la
sanzione amministrativa
pecuniaria fino al dieci per cento
del fatturato ovvero,
nei casi in cui sia stata applicata
la sanzione di cui al
comma 1, di importo minimo non
inferiore al doppio della
sanzione gia' applicata con un
limite massimo del dieci per
cento del fatturato come
individuato al comma 1,
determinando altresi' il termine
entro il quale il
pagamento della sanzione deve
essere effettuato. Nei casi
di reiterata inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita'
d'impresa fino a trenta giorni.
2-bis. L'Autorita', in conformita'
all'ordinamento
comunitario, definisce con proprio
provvedimento generale i
casi in cui, in virtu' della
qualificata collaborazione
prestata dalle imprese
nell'accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione
amministrativa
pecuniaria puo' essere non
applicata ovvero ridotta nelle
fattispecie previste dal diritto
comunitario.».
- Il testo dell' articolo 1, comma
846, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge
finanziaria 2007), e' il seguente:
«Art. 1 - (Omissis).
846. I progetti di cui al comma 842
possono essere
oggetto di cofinanziamento deciso
da parte di altre
amministrazioni statali e
regionali. A tal fine, e'
istituita, presso il Ministero
dello sviluppo economico,
senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, una
sede stabile di concertazione
composta dai rappresentanti
delle regioni e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano e delle amministrazioni
centrali dello Stato, di
cui uno designato dal Ministro per
gli affari regionali e
le autonomie locali. Essa si
pronuncia:
a) sul monitoraggio dello stato di
attuazione dei
progetti di innovazione
industriale;
b) sulla formulazione delle
proposte per il riordino
del sistema degli incentivi;
c) sulla formulazione di proposte
per gli interventi
per la finanza di impresa.".
Art. 14
Consorzio obbligatorio nel settore
dei laterizi
1. E' costituito dalle imprese del
settore dei laterizi, ai sensi dell'articolo 2616 del
codice civile, produttrici di prodotti in laterizio
rientranti nel codice Ateco 23.32., un consorzio
obbligatorio per l'efficientamento dei processi
produttivi nel settore dei laterizi (COSL), per la
riduzione del loro impatto e il miglioramento delle
performance ambientali e per la valorizzazione della
qualita' e l'innovazione dei prodotti, con sede legale
presso il Ministero dello sviluppo economico.
2. Il COSL, senza fini di lucro, ha
durata ventennale e comunque connessa alla permanenza
dei presupposti normativi della sua costituzione. Puo'
essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti
normativi della sua costituzione vengano meno prima
della scadenza del termine della durata.
3. Il COSL ha personalita'
giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed e'
costituito per creare e gestire un Fondo alimentato dai
consorziati sulla base di un versamento obbligatorio
espresso in percentuale, il quale viene riportato su
ogni fattura emessa per la vendita e cessione di
prodotto, al fine di incentivare la chiusura di unita'
produttive di laterizi piu' vetuste e meno efficienti in
termini di elevati costi energetici ed ambientali. A
tale scopo il COSL fissa a carico dei consorziati un
contributo a fondo perduto per ogni tonnellata di
capacita' produttiva smantellata, con riferimento ad
impianti caratterizzati da consumi energetici superiori
alla soglia minima ambientale, da valutare in termini di
consumo energetico medio per tonnellata di materiale
prodotto. Puo' altresi' essere destinatario di
finanziamenti nazionali o comunitari, di eventuali
contributi di terzi, in caso di consulenze o servizi
resi dal COSL stesso, di eventuali contributi
straordinari dei consorziati, su delibera
dell'assemblea.
4. Una percentuale del Fondo potra'
essere destinata al finanziamento di quota parte delle
spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle
imprese consorziate riferite allo studio di materiali e
soluzioni in laterizio con elevata capacita' di
isolamento termico, al fine di ridurre l'impatto
ambientale degli edifici.
5. Lo statuto del COSL, sottoposto
all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico,
prevede la costituzione degli organi sociali secondo la
disciplina del codice civile, prevedendo altresi' che,
in caso di cessazione anticipata o scioglimento, il
patrimonio residuo venga redistribuito tra i consorziati
esistenti al momento dello scioglimento.
6. Il COSL svolge la propria
attivita' in collegamento e collaborazione con il
Ministero dello sviluppo economico e con le altre
amministrazioni competenti, ove necessario.
7. Il COSL e' sottoposto alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico,
secondo modalita' idonee ad assicurare che la gestione
sia efficace ed efficiente in rapporto all'oggetto
consortile. A questo scopo, il COSL provvede ad inviare
al Ministero dello sviluppo economico il piano operativo
annuale ed il bilancio.
Art. 15
Contratti di fornitura con posa in
opera
1. La disposizione prevista
dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, si applica anche alle somme
dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con
posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base
allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di
avanzamento forniture.
Art. 16
Politiche pubbliche per la
competitivita'
1. Al fine di garantire la
competitivita' e la produttivita' delle micro, piccole e
medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato,
nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso
l'adozione di appositi provvedimenti normativi, provvede
a creare le condizioni piu' favorevoli per la ricerca e
l'innovazione, l'internazionalizzazione e la
capitalizzazione, la promozione del «Made in Italy» e,
in particolare:
a) garantisce alle micro, piccole e
medie imprese e alle reti di imprese una riserva minima
del 60 per cento per ciascuna delle misure di
incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui
almeno il 25 per cento e' destinato alle micro e piccole
imprese;
b) favorisce la cooperazione
strategica tra le universita' e le micro, piccole e
medie imprese;
c) favorisce la trasparenza nei
rapporti fra gli intermediari finanziari e le micro,
piccole e medie imprese e le reti di imprese,
assicurando condizioni di accesso al credito informato,
corretto e non vessatorio, mediante:
1) l'attribuzione all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato dei poteri di
cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli
intermediari finanziari ai fini di verificare le
condizioni di trasparenza del comportamento degli
intermediari verso le imprese e di accertare pratiche
concertate, accordi o intese;
2) la previsione dell'obbligo per
gli intermediari finanziari di trasmettere
periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze, per la sua pubblicazione telematica, un
rapporto sulle condizioni medie praticate su base
nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria
relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla
quantita' di impieghi e sulla loro distribuzione per
classi dimensionali di impresa;
d) sostiene la promozione delle
micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese
nei mercati nazionali e internazionali mediante:
1) la realizzazione, senza nuovi o
maggiori oneri finanziari e amministrativi, da parte del
Ministero dello sviluppo economico, di un portale
dedicato al «Made in Italy» che permetta al consumatore
di orientarsi nella ricerca di prodotti tipici italiani,
nonche' di prodotti «Made in Italy» di largo consumo;
2) la definizione, da parte del
Ministero dello sviluppo economico, tramite uno o piu'
accordi di programma sottoscritti con l'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere), delle linee guida, delle
priorita' e del sistema di valutazione degli interventi
sulla base degli indirizzi di politica industriale,
sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza
delle micro, piccole e medie imprese maggiormente
rappresentative a livello nazionale, anche al fine di un
piu' efficace impiego delle risorse stanziate dalle
camere di commercio per il sostegno alla partecipazione
delle micro, piccole e medie imprese agli eventi
fieristici e per le attivita' promozionali;
3) il sostegno, da parte del
Ministero dello sviluppo economico, sentite le
organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie
imprese maggiormente rappresentative a livello
nazionale, ai sistemi di associazione tra micro, piccole
e medie imprese nella loro attivita' di promozione sui
mercati nazionali e internazionali, anche attraverso
l'identificazione e il monitoraggio degli strumenti di
formazione, agevolazione, incentivazione e
finanziamento, nonche' agli organismi partecipati
costituiti per facilitare e accompagnare le imprese
negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione;
e) assicura l'orizzontalita' tra i
settori produttivi degli interventi di incentivazione
alle imprese, promuovendo la logica di filiera;
f) favorisce la diffusione dei
valori di merito, efficienza e responsabilita', e
sostiene la piena liberta' di scelta dei lavoratori
sulla destinazione del trattamento di fine rapporto;
g) promuove la partecipazione dei
lavoratori agli utili d'impresa.
h) promuove l'efficacia, la
trasparenza e la concorrenza del mercato elettrico e del
gas con lo scopo di favorire la diminuzione delle
tariffe elettriche e del gas a carico delle micro,
piccole e medie imprese.
2. Per le imprese femminili, lo
Stato garantisce, inoltre, l'adozione di misure volte a
sviluppare e rendere piu' effettivo il principio di pari
opportunita' attraverso:
a) il potenziamento delle azioni
svolte a livello nazionale finalizzate ad assicurare,
per i servizi dell'infanzia, in conformita' agli
obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del
23-24 marzo 2000, il conseguimento della qualita'
standard dei servizi offerti;
b) l'attuazione del piano
straordinario per la conciliazione tra tempi di vita e
tempi di lavoro.
3. Tutti i provvedimenti di cui al
comma 1 sono adottati sulla base di un piano strategico
di interventi, predisposto dal Ministro dello sviluppo
economico, sentite le regioni, nell'ambito della sede
stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma
846, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
4. Per le imprese presenti nelle
aree sottoutilizzate, lo Stato garantisce inoltre
l'adozione di misure volte a garantire e rendere piu'
effettivo il principio di equita' e di libera
concorrenza nel pieno rispetto della normativa
dell'Unione europea.
Art. 17
Garante per le micro, piccole e
medie imprese
1. E' istituito, presso il
Ministero dello sviluppo economico, il Garante per le
micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni
di:
a) monitorare l'attuazione
nell'ordinamento della comunicazione della Commissione
europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008,
recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa
- Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la
Piccola Impresa (uno ''Small Business Act'' per
l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78
definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello
''Small Business Act'' per l'Europa»;
b) analizzare, in via preventiva e
successiva, l'impatto della regolamentazione sulle
micro, piccole e medie imprese;
c) elaborare proposte finalizzate a
favorire lo sviluppo del sistema delle micro, piccole e
medie imprese;
d) segnalare al Parlamento, al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e
agli enti territoriali interessati i casi in cui
iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti
amministrativi di carattere generale possono determinare
oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico
delle micro, piccole e medie imprese;
e) trasmettere al Presidente del
Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio di ogni
anno, una relazione sull'attivita' svolta. La relazione
contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e
alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche
pubbliche sulle micro, piccole e medie imprese e
individua le misure da attuare per favorirne la
competitivita'. Il Presidente del Consiglio dei ministri
trasmette entro trenta giorni la relazione al
Parlamento;
f) monitorare le leggi regionali di
interesse delle micro, piccole e medie imprese e
promuovere la diffusione delle migliori pratiche;
g) coordinare i garanti delle
micro, piccole e medie imprese istituiti presso le
regioni, mediante la promozione di incontri periodici ed
il confronto preliminare alla redazione della relazione
di cui alla lettera e).
2. Anche ai fini dell'attivita' di
analisi di cui al comma 1, il Garante, con proprio
rapporto, da' conto delle valutazioni delle categorie e
degli altri soggetti rappresentativi delle micro,
piccole e medie imprese relativamente agli oneri
complessivamente contenuti negli atti normativi ed
amministrativi che interessano le suddette imprese. Nel
caso di schemi di atti normativi del Governo, il
Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione
competente a presentare l'iniziativa normativa,
acquisisce le valutazioni di cui al primo periodo e il
rapporto di cui al medesimo periodo e' allegato all'AIR.
Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione
competente a presentare l'iniziativa normativa segnala
al Garante gli schemi di atti normativi del Governo che
introducono o eliminano oneri a carico delle micro,
piccole e medie imprese.
3. Il Governo, entro sessanta
giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile
di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui
contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e).
Il Garante concentra le attivita' di cui al comma 1,
lettere b) e c), sulle misure prioritarie da attuare
contenute negli atti di indirizzo parlamentare
eventualmente approvati.
4. Per l'esercizio della propria
attivita' il Garante di cui al comma 1 si avvale delle
analisi fornite dalla Banca d'Italia, dei dati rilevati
dall'Istituto nazionale di statistica, della
collaborazione dei Ministeri competenti per materia,
dell'Unioncamere e delle camere di commercio. Puo'
stipulare convenzioni non onerose per la collaborazione
e la fornitura di dati e analisi da parte di primari
istituti di ricerca, anche di natura privata. Le camere
di commercio, sulla base delle informazioni di cui al
comma 2 dell'articolo 9, possono proporre al Garante
misure di semplificazione della normativa sull'avvio e
sull'esercizio dell'attivita' di impresa.
5. Presso il Garante di cui al
comma l e' istituito il tavolo di consultazione
permanente delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore delle micro, piccole e medie
imprese, con la funzione di organo di partenariato delle
politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie
imprese, in raccordo con le regioni. Al fine di attivare
un meccanismo di confronto e scambio permanente e
regolare, le consultazioni si svolgono con regolarita' e
alle associazioni e' riconosciuta la possibilita' di
presentare proposte e rappresentare istanze e
criticita'.
6. Il Garante di cui al comma 1 e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero
dello sviluppo economico, si avvale per il proprio
funzionamento delle strutture del medesimo Ministero e
svolge i compiti di cui al presente articolo senza
compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale
attribuito. All'attuazione del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 18
Legge annuale per le micro, le
piccole e le medie imprese
1. Al fine di attuare la
comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394
definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di
un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno
"Small Business Act" per l'Europa)», entro il 30 giugno
di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle
Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo
sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a
definire gli interventi in materia per l'anno
successivo.
2. Il disegno di legge di cui al
comma 1 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione,
al fine di favorire e promuovere le micro, piccole e
medie imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono
lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, e introdurre
misure di semplificazione amministrativa anche
relativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti
connessi agli adempimenti a cui sono tenute le micro,
piccole e medie imprese nei confronti della pubblica
amministrazione;
b) una o piu' deleghe al Governo
per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non
oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di
regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini
di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive
di disposizioni contenute in precedenti leggi, con
esplicita indicazione delle norme da modificare o
abrogare.
3. Al disegno di legge di cui al
comma 1, oltre alle altre relazioni previste dalle
vigenti disposizioni, e' allegata una relazione volta a
evidenziare:
a) lo stato di conformita'
dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi
contenuti nella comunicazione della Commissione europea
di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli
interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per
la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie
imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per
i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la
valutazione successiva dell'impatto delle politiche
economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie
imprese;
d) le specifiche misure da adottare
per favorire la competitivita' e lo sviluppo delle
micro, piccole e medie imprese, al fine di garantire
l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.
4. Per i fini di cui al comma 1, il
Ministro dello sviluppo economico convoca il tavolo di
consultazione permanente delle associazioni di categoria
previsto dall'articolo 17, comma 5, per l'acquisizione
di osservazioni e proposte.
Note all'art. 18:
- Il testo dell' articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, (Definizione
ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni,
delle province e dei
comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie
locali.), e' il seguente:
«Art. 8. (Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La
Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata
per le materie ed i
compiti di interesse comune delle
regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia
di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi'
il Ministro del tesoro
e del bilancio e della
programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro
dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia -
ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI
ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate
dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo,
nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali
o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui
al comma 1 e'
convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non
e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Art. 19
Rapporti tra lo Stato, le regioni e
le autonomie locali
1. Le regioni promuovono la stipula
di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il
coordinamento dell'esercizio delle competenze normative
in materia di adempimenti amministrativi delle imprese,
nonche' il conseguimento di ulteriori livelli minimi di
liberalizzazione degli adempimenti connessi allo
svolgimento dell'attivita' d'impresa sul territorio
nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche
e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali
adottate dalle regioni e dagli enti locali.
Art. 20
Norma finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono all'attuazione della presente
legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Palma
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 98 ):
Presentato dall'on. La Loggia e
Carlucci il 29 aprile 2008.
Assegnato alla X commissione
(Attivita' produttive), in sede referente, il 18 giugno
2008 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII e
questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in
sede referente, il 13 gennaio, 14 luglio, 22 e 29
settembre, 5 ottobre 2010; 8 e 10 marzo 2011.
Esaminato in aula il 14 marzo 2011
ed approvato in un Testo unificato con gli atti nn. 1225
(Bersani ed altri); 1284 (Pelino ed altri); 1325 (Vignali
ed altri); 2680 (Jannone e Carlucci); 2754 (Vignali ed
altri) e 3191 (Borghesi ed altri) il 15 marzo 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2626):
Assegnato alla 10ª commissione
(Industria), in sede referente, il 24 marzo 2011 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 13ª,
14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione, in
sede referente, il 29 marzo, 5 aprile, 3, 4 e 24 maggio,
7, 8, 21 e 29 giugno; 6, 13 e 26 luglio; 1° agosto, 20
settembre, 11, 12, 13 e 18 ottobre 2011.
Esaminato in aula il 13, 18 e 19
ottobre 2011 ed approvato, con modificazioni, il 20
ottobre 2011. Camera dei deputati (atto n.
98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B):
Assegnato alla X commissione (Attivita'
produttive), in sede referente, il 25 ottobre 2011 con
parere della commissione I, II, V, VI, VIII, XI, XIV e
questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione , in
sede referente, il 26 e 27 ottobre 2011.
Esaminato in aula il 2 novembre
2011 ed approvato, il 3 novembre 2011. |