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PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 179-Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che prevede l'emanazione di un regolamento per la fissazione dei criteri e delle modalita' di sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 novembre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

 

E m a n a

il seguente regolamento:

 

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», nonche' i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per crediti e i casi di sospensione dell'accordo, le modalita' e gli esiti delle verifiche a cui esso e' soggetto e l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

2. Il regolamento si applica allo straniero di eta' superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo la sua entrata in vigore e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico, di durata non inferiore a un anno.

 

 

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine

di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle

quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i

regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre

1988, n. 214:

«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di

Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla

richiesta, possono essere emanati regolamenti per

disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi

quelli relativi a materie riservate alla competenza

regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge;

e)».

- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, introdotto

dall'art. 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94

(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170:

«Art. 4-bis. (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di

cui al presente testo unico, si intende con integrazione

quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei

cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei

valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il

reciproco impegno a partecipare alla vita economica,

sociale e culturale della societa'.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai

sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.

400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri

e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la

sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente

alla presentazione della domanda di rilascio del permesso

di soggiorno ai sensi dell'art. 5, di un Accordo di

integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a

sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da

conseguire nel periodo di validita' del permesso di

soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione

rappresenta condizione necessaria per il rilascio del

permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti

determina la revoca del permesso di soggiorno e

l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato,

eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'art.

13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di

permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo,

per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per

motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per

familiare straniero di cittadino dell'Unione europea,

nonche' dello straniero titolare di altro permesso di

soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento

familiare.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286), e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258.

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed

ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le

materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,

delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'

ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e

Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti

di interesse comune delle regioni, delle province, dei

comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza

Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'

presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per

gli affari regionali nella materia di rispettiva

competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro

e del bilancio e della programmazione economica, il

Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il

Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione

nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente

dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente

dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -

UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque

rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della

legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere

invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti

di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'

convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia

richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'

convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le

sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari

regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal

Ministro dell'interno».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 4-bis del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto

legislativo n. 286 del 1998:

«Art. 5. (Permesso di soggiorno). - 1. Possono

soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri

entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti

di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno

rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente

testo unico o che siano in possesso di permesso di

soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente

autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei

limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,

secondo le modalita' previste nel regolamento di

attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero

si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel

territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'

previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.

Il regolamento di attuazione puo' provvedere speciali

modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per

motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione

in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro

di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,

istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di

soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del

permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un

contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e

un massimo di 200 euro con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del

versamento nonche' le modalita' di attuazione della

disposizione di cui all'art. 14-bis, comma 2. Non e'

richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed

il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per

richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi

umanitari.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato

per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto

d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o

in attuazione degli accordi e delle convenzioni

internazionali in vigore. La durata non puo' comunque

essere :

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) [superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove

mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale

estensione];

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di

un corso per studio o per formazione debitamente

certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile

annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) [superiore a due anni, per lavoro autonomo, per

lavoro subordinato a tempo indeterminato e per

ricongiungimenti familiari];

e) superiore alle necessita' specificatamente

documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo

unico o dal regolamento di attuazione.

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'

rilasciato a seguito della stipula del contratto di

soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del

relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella

prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'

superare:

a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro

stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a

tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in

Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro

stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di

impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale

titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale

annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni

precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di

ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato

immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le

disposizioni del presente testo unico.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio

dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno

per lavoro autonomo rilasciato sulla base della

certificazione della competente rappresentanza diplomatica

o consolare italiana della sussistenza dei requisiti

previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso

di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un

periodo di due anni.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare

italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di

lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4, ovvero il

visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5

dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via telematica

al Ministero dell'interno e all'INPS nonche' all'INAIL per

l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'art.

22 entro trenta giorni dal ricevimento della

documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero

dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento

familiare di cui all'art. 29 entro trenta giorni dal

ricevimento della documentazione .

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai

sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non

puo' essere superiore a due anni .

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto

dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,

almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'

sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il

rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente

testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal

presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il

permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non

superiore a quella stabilita con rilascio iniziale .

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del

permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi

fotodattiloscopici.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono

rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato

rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a

mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno

nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto

dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti

nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si

tratti di irregolarita' amministrative sanabili.

Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di

revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

dello straniero che ha esercitato il diritto al

ricongiungimento familiare ovvero del familiare

ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto

della natura e della effettivita' dei vincoli familiari

dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e

sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo

straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche

della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio

nazionale.

5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero

per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno

dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi

per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e

la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione

del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del

permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto

anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli

articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del

codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui

all'art. 12, commi 1 e 3.

5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato

quando si accerti la violazione del divieto di cui all'art.

29, comma 1-ter .

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno

possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni

o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando

lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno

applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che

ricorrano seri motivi, in particolare di carattere

umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o

internazionali dello Stato italiano. Il permesso di

soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore

secondo le modalita' previste nel regolamento di

attuazione.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o

titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato

appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in

Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al

questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.

Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della

dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103

a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga resa entro

60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo'

essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di

cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a

tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione

conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione

e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.

1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante

l'adozione di un modello uniforme per i permessi di

soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il

permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in

conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati

personali previsti, per la carta di identita' e gli altri

documenti elettronici, dall'art. 36 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di

ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un

contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero

contraffa' o altera documenti al fine di determinare il

rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un

permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di

una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali

documenti contraffatti o alterati, e' punito con la

reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un

atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di

falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'

aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale

.

9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o

convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata

presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le

condizioni previsti dal presente testo unico e dal

regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno

richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di

permesso da rilasciare in applicazione del presente testo

unico».

 

 

 

 

Art. 2

Sottoscrizione, contenuto e durata dell'accordo

di integrazione

 

1. Lo straniero di cui all'articolo 1, comma 2, che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, di seguito denominato: «sportello unico», o alla questura competente, contestualmente alla presentazione della medesima istanza, stipula con lo Stato un accordo di integrazione, di seguito denominato «accordo», articolato per crediti. L'accordo e' redatto, secondo il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in duplice originale, di cui uno e' consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se cio' non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo e' stipulato dal prefetto o da un suo delegato.

2. L'accordo, qualora abbia come parte un minore di eta' compresa tra i sedici e i diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potesta' genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

3. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato B.

4. Con l'accordo, lo straniero si impegna a:

a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;

b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;

c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanita', della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

d) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

5. Lo straniero dichiara, altresi', di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, e si impegna a rispettarne i principi.

6. Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in collaborazione con i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001, e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell'immediato, lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia secondo le modalita' di cui all'articolo 3.

7. L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.

8. Non si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilita' tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficolta' di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

9. Non si procede alla sottoscrizione dell'accordo per:

a) i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;

b) le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico.

10. L'accordo decade di diritto qualora il questore disponga il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge. Gli estremi del provvedimento di reiezione o revoca sono inseriti, a cura della questura, nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 9.

11. Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi di vicende estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo nelle fasi successive alla stipula e' affidata allo sportello unico. A tale fine, gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi con modalita' informatiche allo sportello medesimo.

 

 

 

Note all'art. 2:

- Il decreto ministeriale 23 aprile 2007 (Carta dei

valori della cittadinanza e dell'integrazione), e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2007, n. 137.

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 632, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299:

«632. Ferme restando le competenze delle regioni e

degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi

fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire

piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,

anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza

della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per

l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti

presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,

sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti

territoriali e ridenominati "Centri provinciali per

l'istruzione degli adulti''. Ad essi e' attribuita

autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il

riconoscimento di un proprio organico distinto da quello

degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede

di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del

numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna

regione e delle attuali disponibilita' complessive di

organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma,

si provvede con decreto del Ministro della pubblica

istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi

del medesimo decreto legislativo».

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui

sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi

dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2001, n. 188.

- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio

1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133:

«Titolo I-bis - (Dell'affidamento del minore) - Art. 2.

- 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente

familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e

aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, e' affidato ad una

famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una

persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,

l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui

egli ha-bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di

cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in

una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un

istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede

preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui

stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per

i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo'

avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.

3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo'

essere disposto anche senza porre in essere gli interventi

di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro

il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,

ove cio' non sia possibile, mediante inserimento in

comunita' di tipo familiare caratterizzate da

organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a

quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e

sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard

minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere

forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli istituti

e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».

- Si riporta il testo degli articoli 18 e 32 del

decreto citato legislativo n. 286 del 1998:

«Art. 18. (Soggiorno per motivi di protezione sociale).

- 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di

indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui

all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli

previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale,

ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi

sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di

violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno

straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua

incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai

condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei

predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle

indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su

proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere

favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale

permesso di soggiorno per consentire allo straniero di

sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti

dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un

programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono

comunicati al questore gli elementi da cui risulti la

sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare

riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed

alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per

l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero

per la individuazione o cattura dei responsabili dei

delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di

partecipazione al programma di assistenza ed integrazione

sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le

disposizioni occorrenti per l'affidamento della

realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli

istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente

locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo

stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a

garantire la competenza e la capacita' di favorire

l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la

disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei

soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del

presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere

rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente

per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di

interruzione del programma o di condotta incompatibile con

le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della

Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio

sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal

questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni

che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente

articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo

studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e

lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i

requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del

permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso

un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere

ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del

rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato,

con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il

permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'

essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per

motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un

corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente

articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle

dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del

procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza

presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha

terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per

reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova

concreta di partecipazione a un programma di assistenza e

integrazione sociale.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si

applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di

Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una

situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.

7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato

in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi

annui a decorrere dall'anno 1998».

«Art. 32. (Disposizioni concernenti minori affidati al

compimento della maggiore eta'). - 1. Al compimento della

maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state

applicate le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1 e 2,

e fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori

che sono stati affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4

maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di

soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di

lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di

cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro

prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 23.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'

essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al

lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al

compimento della maggiore eta', ai minori stranieri non

accompagnati, affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4

maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo

parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui

all'art. 33 del presente testo unico, ovvero ai minori

stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un

periodo non inferiore a due anni in un progetto di

integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o

privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque

sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 52 del

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394.

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e

provare con idonea documentazione, al momento del

compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui

al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio

nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il

progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di

un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge

attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le

modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in

possesso di contratto di lavoro anche se non ancora

iniziato.

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno

rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in

detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei

decreti di cui all'art. 3, comma 4».

 

 

 

 

Art. 3

Sessione di formazione civica e di informazione

 

1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui all'articolo 2, comma 6, entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo. La sessione ha una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se cio' non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a cura dello sportello unico, le conoscenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), definite d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facolta' e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione. Lo straniero e' informato, altresi', delle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli puo' accedere nel territorio della provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

 

Art. 4

Articolazione dell'accordo per crediti

 

1. L'accordo e' articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. I crediti riconoscibili, oltre a quelli assegnati all'atto della sottoscrizione, sono indicati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella misura indicata nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in connessione con:

a) la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

b) l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di legge;

c) l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.

3. I crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo vengono confermati, all'atto della verifica dell'accordo di cui all'articolo 6, nel caso in cui sia accertato rispettivamente il livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato B, si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato.

 

 

 

Nota all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 444 del Codice di

procedura penale:

«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1.

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al

giudice l'applicazione, nella specie e nella misura

indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena

pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena

detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e

diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o

congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i

procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis

e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli

articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo,

secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,

600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o

commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'

609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice

penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati

dichiarati delinquenti abituali, professionali e per

tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,

del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o

congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha

formulato la richiesta e non deve essere pronunciata

sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il

giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la

qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la

comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,

nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza

l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata

la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e'

costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla

relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al

pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo

che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o

parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75,

comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'

subordinarne l'efficacia, alla concessione della

sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo

caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale

non puo' essere concessa, rigetta la richiesta».

 

 

 

 

Art. 5

Modalita' di assegnazione e decurtazione dei crediti

 

1. I crediti di cui all'allegato B sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. La decurtazione dei crediti nei casi previsti dall'allegato C avviene:

a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai sensi degli articoli 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

b) quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita con le modalita' previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

 

 

Note all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 1, comma 632, della citata

legge n. 296 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.

- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42:

«Art. 43. (Accertamenti d'ufficio). - 1. Le

amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi

non possono richiedere atti o certificati concernenti

stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati

all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro

possesso o che comunque esse stesse siano tenute a

certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti

indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire

d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da

parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e

degli elementi indispensabili per il reperimento delle

informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la

dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi

da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o

verificare l'esattezza, si considera operata per finalita'

di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto

dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la

consultazione diretta, da parte di una pubblica

amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli

archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata

all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti

ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive

presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri

archivi l'amministrazione certificante rilascia

all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in

cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso

volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai

sensi della normativa vigente.

3. Quando l'amministrazione procedente opera

l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma,

puo' procedere anche per fax e via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di

informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e

fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le

amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle

amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione

per via telematica dei loro archivi informatici, nel

rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente

acquisisce direttamente informazioni relative a stati,

qualita' personali e fatti presso l'amministrazione

competente per la loro certificazione, il rilascio e

l'acquisizione del certificato non sono necessari e le

suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con

qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro

fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica

amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o

informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,

soddisfano il requisito della forma scritta e la loro

trasmissione non deve essere seguita da quella del

documento originale».

- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto del

Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle

sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi

carichi pendenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13

febbraio 2003, n. 36:

«Art. 39. (Consultazione diretta del sistema da parte

dell'autorita' e da parte delle amministrazioni pubbliche e

dei gestori di pubblici servizi). - 1. Le modalita' tecnico

operative per consentire alle amministrazioni pubbliche e

ai gestori di pubblici servizi, eventualmente con

differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, la

consultazione del sistema ai fini delle acquisizioni

d'ufficio, di cui all'art. 46 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli,

di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o ai fini

dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e

32, nonche' per consentire all'autorita' giudiziaria

l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e

30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero

della giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,

e il Garante per la protezione dei dati personali».

 

 

 

 

Art. 6

Verifica dell'accordo

 

1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia gia' provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. Lo sportello unico informa, altresi', lo straniero della facolta', in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

2. Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in lingua italiana, per gli stranieri residenti nella provincia di Bolzano, e' valutabile ai fini del riconoscimento di crediti ulteriori ai sensi del punto 8 dell'allegato B.

3. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all'articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la mancata partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito della verifica di cui al comma 1.

4. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), salva la prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8.

5. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, lo sportello unico procede all'assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri indicati negli allegati B e C e con le modalita' di cui all'articolo 5. La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti determinazioni:

a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purche' siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, e' decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;

b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a), e' dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni. Della proroga e' data comunicazione allo straniero;

c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, e' decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con gli effetti di cui ai commi 7 e 8.

6. Le decisioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5 sono assunte dal prefetto o da un suo delegato.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalita' informatiche, dello sportello unico alla questura.

8. Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto l'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.

9. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, lo sportello unico, previa comunicazione allo straniero, attiva la verifica finale, riferita all'intero triennio, che potra' dare luogo alle determinazioni di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c) del comma 5. Qualora persistano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5, il prefetto, nel risolvere l'accordo, ne decreta l'inadempimento parziale, di cui l'autorita' competente tiene conto per l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.

 

Art. 7

Agevolazioni connesse alla fruizione

di attivita' culturali e formative

 

1. Allo straniero che alla scadenza dell'accordo risulti aver raggiunto un numero di crediti finali pari o superiore a quaranta sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche attivita' culturali e formative. A tale scopo il Ministero dell'interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di integrazione.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'individuazione dei soggetti erogatori delle attivita' culturali e formative di cui al comma 1.

3. All'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 8

Sospensione dell'accordo

 

1. L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 9

Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi

di integrazione

 

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' istituita e gestita l'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

2. Nell'anagrafe sono indicati, per ciascuno straniero, i dati anagrafici del medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi dell'accordo, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative ed estintive dell'accordo.

3. Gli estremi dell'accordo e delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative ed estintive dell'accordo medesimo sono comunicati tempestivamente, con modalita' informatiche, alla questura, ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Analoga comunicazione e' data allo straniero, relativamente ai dati inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o alla decurtazione di crediti o comunque a modificare lo stato di attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso diretto all'anagrafe, lo straniero, puo' controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da lui stipulato.

4. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata ed e' interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai fini degli accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonche' con gli altri sistemi informativi automatizzati operanti presso le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. L'anagrafe e' formata ed aggiornata con i dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure, dai competenti uffici delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; ed e' consultabile dai predetti uffici, nei limiti di quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi adempimenti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004, sono individuati eventuali soggetti, aggiuntivi a quelli di cui al comma 4, autorizzati ad accedere all'anagrafe ai fini dell'immissione o della consultazione dei dati.

6. Si applicano le disposizioni normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004 e dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

 

 

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.

242 (Regolamento per la razionalizzazione e la

interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni

pubbliche in materia di immigrazione), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2004, n. 220:

«Art. 2. (Sistemi informativi). - 1. I sistemi

informativi automatizzati gia' realizzati o in fase di

realizzazione presso le amministrazioni pubbliche, da

utilizzare nelle attivita' previste dai procedimenti di cui

al testo unico e al regolamento, sono:

a) l'anagrafe annuale informatizzata per il lavoro

subordinato, tenuta dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, ai sensi dell'art. 21 del testo unico;

b) i sistemi informativi automatizzati finalizzati alla

costruzione del Sistema informativo del lavoro e della

borsa del lavoro, derivanti dall'accordo

Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002,

dall'art. 1, comma 2, lettera b), n. 4), della legge 14

febbraio 2003, n. 30, e dal decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276;

c) l'archivio informatizzato della rete mondiale visti,

tenuto dal Ministero degli affari esteri;

d) l'anagrafe tributaria, tenuta dal Ministero

dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali;

e) l'archivio anagrafico dei lavoratori

extracomunitari, tenuto dall'Istituto nazionale della

previdenza sociale, ai sensi dell'art. 41 del regolamento;

f) il casellario giudiziale, il casellario dei carichi

pendenti e l'anagrafe delle sanzioni amministrative

dipendenti da reato, di cui al decreto legislativo 14

novembre 2002, n. 311, tenuti dal Ministero della

giustizia;

g) l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno,

tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della

pubblica sicurezza;

h) l'archivio informatizzato per

l'emersione-legalizzazione di lavoro irregolare, tenuto dal

Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'

civili e l'immigrazione, ai sensi dell'art. 33 della legge

30 luglio 2002, n. 189, e dell'art. 1 del decreto-legge 9

settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;

i) il casellario nazionale d'identita', tenuto dal

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica

sicurezza;

l) l'archivio informatizzato dei richiedenti asilo,

tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le

liberta' civili e l'immigrazione;

m) l'archivio informatizzato dei rifugiati, tenuto dal

Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'

civili e l'immigrazione;

n) il sistema anagrafico integrato Indice nazionale

delle anagrafi (INA) - Sistema di accesso e interscambio

anagrafico (SAIA) del Ministero dell'interno - Dipartimento

per gli affari interni e territoriali.

2. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e

dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti

di cui al testo unico e al regolamento, sono istituiti e

tenuti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le

liberta' civili e l'immigrazione archivi automatizzati in

materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi accedono

le pubbliche amministrazioni interessate, individuate con

decreto del Ministro dell'interno».

- Si riporta il testo dell'art. 30-quater, commi da 4 a

6, del citato decreto del Presidente della Repubblica, n.

394 del 1999:

«Art. 30-quater. (Archivio informatizzato dello

Sportello unico). - (Omissis).

4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti

all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori

misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la

tenuta dell'archivio rispetto a quelle contenute nel

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive

modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione,

sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno,

sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il

Garante per la protezione dei dati personali.

5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla

consultazione e le modalita' tecniche e procedurali per la

consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la

trasmissione telematica dei dati e dei documenti

all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del

Ministro dell'interno di cui all'art. 2, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.

242, in modo che, secondo le concrete possibilita'

tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto

cartaceo e informatico, anche con differenziazioni

territoriali.

6. La documentazione originaria rimane in custodia

delle Amministrazioni e degli organi emittenti».

 

 

 

 

Art. 10

Collaborazione interistituzionale

 

1. Ai fini dell'efficacia, dell'economicita' e della sostenibilita' organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione, il prefetto, anche in sede di conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, conclude o promuove la conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo sportello unico e la struttura territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le universita', relativamente all'organizzazione e allo svolgimento degli adempimenti di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di cui all'articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui all'articolo 5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o promossi con la regione e gli enti locali anche con specifico riferimento al riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e orientamento civico.

 

 

 

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della

legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:

«Art. 11. (Prefettura - Ufficio Territoriale del

Governo). - (Omissis).

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della

legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il

Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale

del Governo, e' coadiuvato da una conferenza provinciale

permanente, dallo stesso presieduta e composta dai

responsabili di tutte le strutture amministrative

periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita'

nella provincia nonche' da rappresentanti degli enti

locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio

territoriale del Governo nel capoluogo della regione e'

altresi' coadiuvato da una conferenza permanente composta

dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali

dello Stato, alla quale possono essere invitati i

rappresentanti della regione».

- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto

1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18

agosto 1990, n. 192:

«Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.

Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attivita' di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto

applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2

e 3».

- Per il testo dell'art. 1, comma 632, della citata

legge n. 296 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.

 

 

 

 

Art. 11

Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e della Consulta

per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

1. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del medesimo testo unico, individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli stranieri scaturente dall'attuazione del presente regolamento e lo analizzano nell'ambito del piu' generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili sul territorio.

 

 

 

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 6, e 42,

comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998:

«Art. 3. (Politiche migratorie). - (Omissis).

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, da adottare di concerto con il Ministro

dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli

territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati

le competenti amministrazioni locali dello Stato, la

Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni

localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli

immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di

lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di

promozione degli interventi da attuare a livello locale».

«Art. 42. (Misure di integrazione sociale). -

(Omissis).

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli

enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi

nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui

all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli

territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame

delle problematiche relative alla condizione degli

stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli

stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal

Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da

lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti

presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti

delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente

significative nel settore dell'immigrazione in numero non

inferiore a dieci;

b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari

designati dalle associazioni piu' rappresentative operanti

in Italia, in numero non inferiore a sei;

c) rappresentanti designati dalle confederazioni

sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore

a quattro;

d) rappresentanti designati dalle organizzazioni

sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi

settori economici, in numero non inferiore a tre;

e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri

del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica

istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli

affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della

solidarieta' sociale e delle pari opportunita';

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui

due designati dalle regioni, uno dall'Associazione

nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle

province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza

unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281;

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro (CNEL);

g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero

non superiore a dieci».

 

 

 

 

Art. 12

Disposizioni finali

 

1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento ne richieda la prova documentale, e' comprovata attraverso le certificazioni di competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e conseguite presso le sedi presenti nel territorio italiano e all'estero, nonche' attraverso le certificazioni rilasciate al termine di un corso di lingua italiana frequentato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di integrazione linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di crediti, il riferimento si intende effettuato alla frequenza con profitto di corsi finalizzati all'apprendimento della lingua e cultura italiana, che si concludono con il rilascio di una certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo di studio in Italia, tenuti anche all'estero da amministrazioni pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali private a cio' accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

 

Nota all'art. 12:

- Per il testo dell'art. 1, comma 632, della citata

legge n. 296 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.

 

 

 

 

Art. 13

Disposizione finanziaria

 

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Alle risorse destinate all'istituzione dell'Anagrafe di cui all'articolo 9 e' data specifica evidenza contabile nello stato di previsione del Ministero dell'interno mediante l'istituzione di due appositi capitoli di spesa, rispettivamente per le spese di parte capitale e per le spese di parte corrente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 14

Entrata in vigore

 

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

 

Maroni, Ministro dell'interno

 

Gelmini, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

 

Sacconi, Ministro del lavoro e

delle politiche sociali

 

Fitto, Ministro per i rapporti con

le regioni e per la coesione

territoriale

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011 Registro n. 19, foglio n. 315

 Serie generale - n. 263

ALLEGATO A

(di cui all’articolo 2, comma 1)

ACCORDO DI INTEGRAZIONE

tra

lo Stato, in persona del Prefetto di ___________________

e

il Sig./la Sig.ra ___________________________________________

Preambolo

L’integrazione, intesa come processo finalizzato a promuovere la convivenza dei

cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto

dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a partecipare alla

vita economica, sociale e culturale della società.

In particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in Italia presuppone l’apprendimento

della lingua italiana e richiede il rispetto, l’adesione e la promozione dei valori democratici di

libertà, di eguaglianza e di solidarietà posti a fondamento della Repubblica italiana.

A questi obiettivi mira l’accordo di integrazione che, ai sensi dell’articolo 4-bis del testo

unico delle disposizioni concernenti l’immigrazione, lo straniero è tenuto a sottoscrivere

contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, quale

condizione necessaria per ottenere il permesso medesimo.

Tanto premesso, il Sig./la Sig.ra ________________________________, di seguito

denominato «l’interessato», e lo Stato, rappresentato dal Prefetto di _________________ o da

un suo delegato ________________, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. – Impegni dello straniero

L’interessato si impegna a:

a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di

cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa;

b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della

Repubblica, dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in

Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del

lavoro e agli obblighi fiscali;

c) garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori;

d) assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.

L’interessato dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e

dell’integrazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2007 e si impegna a

rispettarne i principi.

Art. 2. – Impegni dello Stato

Lo Stato:

a) assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni

personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione; agevola,

inoltre, l’accesso alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali

contenuti della Costituzione italiana e dell’ordinamento generale dello Stato;

 b) garantisce in raccordo con le regioni e gli enti locali il controllo del rispetto delle norme a

tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla

frequenza della scuola dell’obbligo;

c) favorisce il processo di integrazione dell’interessato attraverso l’assunzione di ogni

idonea iniziativa, in raccordo con le regioni, gli enti locali e l’associazionismo no profit.

In tale quadro, assicura all’interessato, entro un mese dalla stipula del presente accordo, la

partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in

Italia della durata di un giorno.

Art. 3 – Durata dell’accordo

L’accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.

Art. 4. – Articolazione dell’accordo per crediti

L’accordo è articolato per crediti, nel senso che all’interessato sono riconosciuti i crediti

indicati nell’accluso allegato B del regolamento recante la disciplina dell’accordo di

integrazione, numericamente proporzionali al raggiungimento di livelli crescenti della

conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, certificati anche

a seguito della frequenza con profitto di corsi di istruzione, di formazione e di integrazione

linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi

valore legale di titolo di studio o professionale. All’atto della sottoscrizione dell’accordo sono

assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua

italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in

Italia Detti crediti vengono confermati, all’atto della verifica dell’accordo, nel caso in cui siano

accertati i predetti requisiti di conoscenza della lingua italiana parlata al livello A1 ed il livello

sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si

provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia

accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente

ai punti 1 e 2 dell’Allegato B, si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a

quelli attribuiti all’atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza

effettivamente accertato.

I crediti maturati subiscono le decurtazioni indicate nell’accluso allegato C del regolamento

recante la disciplina dell’accordo di integrazione, in connessione con: le condanne penali anche

con sentenza non definitiva; l’applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza

personali; l’irrogazione di sanzioni pecuniarie definitive in relazione a gravi illeciti

amministrativi o tributari. L’ammontare delle decurtazioni è proporzionale alla gravità degli

illeciti penali, amministrativi o tributari e degli inadempimenti commessi.

La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in

Italia di cui all’articolo 2 dà luogo alla decurtazione di quindici dei sedici crediti assegnati

all’atto della sottoscrizione dell’accordo.

Art. 5. – Scadenza e verifica dell’accordo

Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo, lo sportello unico per

l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di

_________________________ , di seguito «sportello unico», ne avvia la verifica, attraverso la

documentazione presentata dall’interessato o quella acquisita di ufficio. In assenza di idonea

documentazione, l’interessato può chiedere di far accertare il proprio livello di conoscenza della

lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test a cura

dello sportello unico.

La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali e l’assunzione di una delle seguenti

determinazioni:

a) adempimento dell’accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore a

trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di conoscenza della lingua

b) proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il numero dei crediti

finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano stati conseguiti i livelli della

conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla

lettera a ). Della proroga è data comunicazione all’interessato.

c) inadempimento dell’accordo e conseguente espulsione dell’interessato dal territorio

nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero. Se, ai sensi della

legislazione vigente, l’interessato non può essere espulso, l’inadempimento dell’accordo è

preso in considerazione esclusivamente ai fini delle future decisioni discrezionali in materia di

immigrazione.

In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si

procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di

cui all’articolo 2, con decurtazione di quindici dei sedici crediti assegnati all’atto della

sottoscrizione, ove si accerti la mancata partecipazione, e rinvio di ogni ulteriore

determinazione all’esito della verifica da effettuarsi alla scadenza del biennio di durata

dell’accordo.

L’inadempimento dell’obbligo di cui all’articolo 1, lett. c) produce gli effetti di cui alla

precedente lett. c).

Art. 6. – Anagrafe degli intestatari degli accordi di integrazione

Presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è

istituita l’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione, in cui sono inseriti e

gestiti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, tutti i dati relativi all’accordo

sottoscritto, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, nonché le vicende modificative ed

estintive dell’accordo medesimo. I dati inseriti nell’anagrafe sono comunicati di volta in volta

all’interessato. Questi ha accesso diretto all’anagrafe e, in tal modo, può controllare in ogni

momento l’iter dell’accordo da lui stipulato.

Art. 7. – Disposizioni finali.

La gestione del presente accordo nelle fasi successive alla stipula è affidata allo sportello

unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di

__________________.

Per quanto non previsto dal presente accordo, siapplicano le disposizioni del decreto del

Presidente della Repubblica ________________________, recante la disciplina dell’accordo di

integrazione tra lo straniero e lo Stato.

Il presente accordo di integrazione è sottoscritto

- dal sig/sig.ra __________________________________________________(cognome)

__________________________ (nome), nato/a a _________________________ (città)

________________________________________ (Stato) il _________________ (data),

titolare del passaporto o di documento equipollente n. ___________________________,

rilasciato da ____________________________________ (autorità) il _________ (data)

e, per lo Stato,

- dal/dalla __________________________________________, in qualità di Prefetto di

__________________________/delegato del Prefetto di _________________________

Firma dell’interessato Firma del Prefetto o suo delegato

_____________________________ _____________________________

Luogo e data ____________________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Nell’ipotesi in cui il firmatario dell’accordo sia un minore, l’accordo è sottoscritto, nella loro

qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale, anche

(1) dal sig/sig.ra________________________________________________ (cognome)

___________________________(nome), nato/a a ________________________ (città)

________________________________________ (Stato) il _________________ (data),

titolare del passaporto o di documento equipollente n. ___________________________,

rilasciato da _________________________________ (autorità) il _____________(data)

e

(2) dal sig/sig.ra________________________________________________ (cognome)

___________________________(nome), nato/a a ________________________ (città)

________________________________________ (Stato) il _________________ (data),

titolare del passaporto o di documento equipollente n. ___________________________,

rilasciato da _________________________________ (autorità) il _____________(data)

Firma (1) _______________________________________________

Firma (2) _______________________________________________

Luogo e data ____________________________________________

 

ALLEGATO B

(di cui all’articolo 2, comma 3)

Tabella dei crediti riconoscibili in relazione alla conoscenza della lingua italiana,

della cultura civica e della vita civile in Italia

1. Conoscenza della lingua italiana Crediti riconoscibili (*)

(secondo il quadro comune europeo di riferimento

per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa)

livello A1 (solo lingua parlata) 10

livello A1 14

livello A2 (solo lingua parlata) 20

livello A2 24

livello B1 (solo lingua parlata) 26

livello B1 28

livelli superiori a B1 30

(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro

2. Conoscenza della cultura civica Crediti riconoscibili (*)

e della vita civile in Italia

Livello sufficiente 6

Livello buono 9

Livello elevato 12

(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro

3. Percorsi di istruzione per adulti, corsi Crediti riconoscibili (*)(**)

di istruzione secondaria superiore o di

istruzione e formazione professionale

(nell’ambito del sistema educativo di istruzione e

formazione di cui alla legge n. 53/2003)

Frequenza con profitto di un corso 4

di durata pari ad almeno 80 ore

Frequenza con profitto di un corso 5

di durata pari ad almeno 120 ore

Frequenza con profitto di un corso 10

di durata pari ad almeno 250 ore

Frequenza con profitto di un corso 20

di durata pari ad almeno 500 ore

Frequenza con profitto di un anno scolastico 30

(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro

(**) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del percorso o del corso, allo

straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del

diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale

4. Percorsi degli istituti tecnici superiori Crediti riconoscibili (*)

o di istruzione e formazione tecnica superiore

(nell’ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica

superiore di cui all’art. 69 della legge n. 144/1999)

Frequenza con profitto di un semestre 15

(per ciascun semestre)

(*) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del percorso, allo straniero

siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del diploma di

tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore

5. Corsi di studi universitari o di Crediti riconoscibili (*)

alta formazione in Italia

(presso università statali e non statali, istituti di istruzione

universitaria ad ordinamento speciale o istituzioni del sistema

dell’alta formazione di cui all’art. 2 della legge n. 508/1999,

autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale)

Frequenza di un anno accademico con 30

superamento di due verifiche di profitto

Frequenza di un anno accademico con 32

superamento di tre verifiche di profitto

Frequenza di un anno accademico con 34

superamento di quattro verifiche di profitto

Frequenza di un anno accademico con 36

superamento di cinque o più verifiche di profitto

Frequenza di un anno di dottorato di ricerca o di 50

corso equiparato con valutazione positiva della

attività di ricerca svolta nell’anno frequentato

(*) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del corso, allo straniero siano

riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del corrispondente

diploma di laurea, laurea magistrale, specializzazione o del titolo di dottore di ricerca o titoli

equiparati

6. Conseguimento di titoli di studio Crediti riconoscibili

aventi valore legale in Italia

(al termine dei corsi o percorsi di cui alle

precedenti voci 3, 4 e 5)

Diploma di qualifica professionale 35

Diploma di istruzione secondaria superiore 36

Diploma di tecnico superiore o certificato di 37

specializzazione tecnica superiore

Diploma di laurea o titolo accademico equiparato, 46

Diploma di laurea magistrale o titolo accademico equiparato, 48

Diploma di specializzazione o titolo accademico equiparato 50

Titolo di dottore di ricerca o titolo accademico equiparato 64

7. Attività di docenza Crediti riconoscibili

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 50

professione di docente, ai sensi dell’art. 49

del D.P.R. n. 394/1999

(nell’ambito del sistema educativo di istruzione e

formazione di cui alla legge n. 53/2003)

Svolgimento dell’attività di docenza nelle università, 54

negli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento

speciale o nelle istituzioni del sistema dell’alta formazione

(si fa riferimento alle università statali e non statali, agli istituti di istruzione

universitaria ad ordinamento speciale, alle istituzioni del sistema dell’alta

formazione di cui all’art. 2 della legge n. 508/1999, autorizzati al rilascio

di titoli di studio aventi valore legale in Italia)

8. Corsi di integrazione linguistica e sociale Crediti riconoscibili (*)

(frequentati in una delle istituzioni di cui all’art. 12, comma 2)

Frequenza con profitto di un corso 4

di durata pari ad almeno 80 ore

Frequenza con profitto di un corso 5

di durata pari ad almeno 120 ore

Frequenza con profitto di un corso 10

di durata pari ad almeno 250 ore

ovvero superamento del test di conoscenza

della lingua tedesca ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis

Frequenza con profitto di un corso 20

di durata pari ad almeno 500 ore

Frequenza con profitto di un corso 30

di durata pari ad almeno 800 ore

(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro né con quelli di cui alle precedenti voci

3, 4, 5, 6 e 7.

9. Onorificenze e benemerenze pubbliche Crediti riconoscibili

Conferimento di onorificenze della Repubblica italiana 6

Conferimento di altre benemerenze pubbliche 2

10. Attività economico-imprenditoriali Crediti riconoscibili

Svolgimento di attività economico-imprenditoriali, 4

12. Scelta di un medico di base Crediti riconoscibili

scelta di un medico di base iscritto nei registri Asl 4

13. Partecipazione alla vita sociale Crediti riconoscibili

Svolgimento di attività di volontariato presso

associazioni iscritte nei pubblici registri

o che svolgono attività di promozione sociale 4

14. Abitazione Crediti riconoscibili

Sottoscrizione, registrazione e ove prescritto

trascrizione di un contratto di locazione

pluriennale o di acquisto di un immobile ad uso

abitativo ovvero certificazione dell’accensione di

un mutuo per l’ acquisto di un immobile ad

uso abitativo

15. Corsi di formazione anche nel Paese di origine Crediti riconoscibili

Partecipazione con profitto a tirocini formativi 2

e di orientamento ovvero a programmi di formazione

professionale diversi da quelli che costituiscono

la motivazione dell’autorizzazione all’ingresso

Partecipazione con profitto a programmi di formazione

all’estero previsti dall’art. 23 del testo unico

 

all’articolo 4, comma 2)

Tabella dei crediti decurtabili ai sensi dell’articolo 4, comma 2

1. Reati Crediti decurtabili

Condanna anche non definitiva al pagamento 2

Di una ammenda non inferiore a 10 mila euro

Condanna anche non definitiva alla pena 3

dell’arresto inferiore a tre mesi anche congiunta

al pagamento di una ammenda

Condanna anche non definitiva alla pena 5

dell’arresto superiore a tre mesi

Condanna anche non definitiva al pagamento 6

di una multa non inferiore a 10 mila euro

Condanna anche non definitiva alla pena 8

della reclusione inferiore a tre mesi anche

congiunta al pagamento di una multa

Condanna anche non definitiva alla pena 10

della reclusione non inferiore a tre mesi

Condanna anche non definitiva alla pena 15

della reclusione non inferiore ad un anno

Condanna anche non definitiva alla pena 20

della reclusione non inferiore a due anni

Condanna anche non definitiva alla pena 25

della reclusione non inferiore a tre anni

2. Misure di sicurezza personali Crediti decurtabili

Applicazione provvisoria di una misura 6

di sicurezza ai sensi dell’articolo 206 c.p.

Applicazione anche in via non definitiva 10

di una misura di sicurezza personale

3. Illeciti amministrativi e tributari Crediti decurtabili

Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 2

di importo non inferiore a 10 mila euro

Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 4

di importo non inferiore a 30 mila euro

Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 6

di importo non inferiore a 60 mila euro

Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 8

di importo non inferiore a 100 mila euro

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato

il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi

valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17. (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere

del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla

competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate

alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) ».

— Si riporta il testo dell’art. 4 -bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 18 agosto 1998, n. 191, introdotto dall’art. 1, comma

25, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.), pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 24 luglio 2009, n. 170:

«Art. 4 -bis . (Accordo di integrazione). — 1. Ai fi ni di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo fi nalizzato a promuovere

la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno

a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione,

da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, di un

Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifi ci obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità

del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal

questore secondo le modalità di cui all’art. 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di

asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta

di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato

il diritto al ricongiungimento familiare.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi

o maggiori oneri per la fi nanza pubblica».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286), è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 3 novembre 1999, n. 258.

— Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Defi nizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unifi cazione, per le materie ed i compiti di interesse

 

 

 

 

 

               

 

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