IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in
particolare l'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo
1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che
prevede l'emanazione di un regolamento per la fissazione
dei criteri e delle modalita' di sottoscrizione da parte
dello straniero di un accordo di integrazione,
articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere
specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel
periodo di validita' del permesso di soggiorno;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il
regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 maggio 2010;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 18 novembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali e per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento
stabilisce i criteri e le modalita' per la
sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di
integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato «testo unico», nonche' i casi straordinari di
giustificata esenzione dalla sottoscrizione; disciplina,
altresi', i contenuti, l'articolazione per crediti e i
casi di sospensione dell'accordo, le modalita' e gli
esiti delle verifiche a cui esso e' soggetto e
l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari
degli accordi di integrazione.
2. Il regolamento si applica allo
straniero di eta' superiore ai sedici anni che fa
ingresso per la prima volta nel territorio nazionale
dopo la sua entrata in vigore e presenta istanza di
rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico, di durata non inferiore
a un anno.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato
e' stato redatto
dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della
Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17,
comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con
decreto del
Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati
regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei
decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione
delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme
di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate
alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la
disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si
tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate
dalla legge;
e)».
- Si riporta il testo dell'art.
4-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
(Testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello
straniero), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998,
n. 191, introdotto
dall'art. 1, comma 25, della legge
15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 luglio 2009, n. 170:
«Art. 4-bis. (Accordo di
integrazione). - 1. Ai fini di
cui al presente testo unico, si
intende con integrazione
quel processo finalizzato a
promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli
stranieri, nel rispetto dei
valori sanciti dalla Costituzione
italiana, con il
reciproco impegno a partecipare
alla vita economica,
sociale e culturale della societa'.
2. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in
vigore del presente articolo, con
regolamento, adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri
e del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il
Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per la
sottoscrizione, da parte dello
straniero, contestualmente
alla presentazione della domanda di
rilascio del permesso
di soggiorno ai sensi dell'art. 5,
di un Accordo di
integrazione, articolato per
crediti, con l'impegno a
sottoscrivere specifici obiettivi
di integrazione, da
conseguire nel periodo di validita'
del permesso di
soggiorno. La stipula dell'Accordo
di integrazione
rappresenta condizione necessaria
per il rilascio del
permesso di soggiorno. La perdita
integrale dei crediti
determina la revoca del permesso di
soggiorno e
l'espulsione dello straniero dal
territorio dello Stato,
eseguita dal questore secondo le
modalita' di cui all'art.
13, comma 4, ad eccezione dello
straniero titolare di
permesso di soggiorno per asilo,
per richiesta di asilo,
per protezione sussidiaria, per
motivi umanitari, per
motivi familiari, di permesso di
soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, di
carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino
dell'Unione europea,
nonche' dello straniero titolare di
altro permesso di
soggiorno che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento
familiare.
3. All'attuazione del presente
articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la
finanza pubblica».
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante
norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286), e' pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258.
- Si riporta il testo dell'art. 8
del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La
Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per
le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni,
delle province, dei
comuni e delle comunita' montane,
con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia
di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi'
il Ministro del tesoro
e del bilancio e della
programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro
dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia -
ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI
ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate
dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo,
nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali
o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui
al comma 1 e'
convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non
e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4-bis del
decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 5
del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998:
«Art. 5. (Permesso di soggiorno). -
1. Possono
soggiornare nel territorio dello
Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi
dell'art. 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno
rilasciati, e in corso di
validita', a norma del presente
testo unico o che siano in possesso
di permesso di
soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente
all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti
da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve
essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel
regolamento di
attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni
lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e'
rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o
dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo'
provvedere speciali
modalita' di rilascio relativamente
ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di
attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio
delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in
case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre
convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il
permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici
2-ter. La richiesta di rilascio e
di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta
al versamento di un
contributo, il cui importo e'
fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto
del Ministro
dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce
altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di
attuazione della
disposizione di cui all'art.
14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del
contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di
soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi
umanitari.
3. La durata del permesso di
soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella
prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti
dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle
convenzioni
internazionali in vigore. La durata
non puo' comunque
essere :
a) superiore a tre mesi, per
visite, affari e turismo;
b) [superiore a sei mesi, per
lavoro stagionale, o nove
mesi, per lavoro stagionale nei
settori che richiedono tale
estensione];
c) superiore ad un anno, in
relazione alla frequenza di
un corso per studio o per
formazione debitamente
certificata; il permesso e'
tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi
pluriennali;
d) [superiore a due anni, per
lavoro autonomo, per
lavoro subordinato a tempo
indeterminato e per
ricongiungimenti familiari];
e) superiore alle necessita'
specificatamente
documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di
attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula
del contratto di
soggiorno per lavoro di cui
all'art. 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per
lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno
e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu'
contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva
di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di
lavoro subordinato a
tempo determinato, la durata di un
anno;
c) in relazione ad un contratto di
lavoro subordinato a
tempo indeterminato, la durata di
due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri
di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito
per prestare lavoro
stagionale puo' essere rilasciato,
qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per
la durata temporale
annuale di cui ha usufruito
nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno.
Il permesso e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le
disposizioni del presente testo
unico.
3-quater. Possono inoltre
soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di
permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della
certificazione della competente
rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della
sussistenza dei requisiti
previsti dall'art. 26 del presente
testo unico. Il permesso
di soggiorno non puo' avere
validita' superiore ad un
periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza
diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dell'art. 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5
dell'art. 26, ne da' comunicazione
anche in via telematica
al Ministero dell'interno e
all'INPS nonche' all'INAIL per
l'inserimento nell'archivio
previsto dal comma 9 dell'art.
22 entro trenta giorni dal
ricevimento della
documentazione. Uguale
comunicazione e' data al Ministero
dell'interno per i visti di
ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all'art. 29 entro
trenta giorni dal
ricevimento della documentazione .
3-sexies. Nei casi di
ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'art. 29, la durata del
permesso di soggiorno non
puo' essere superiore a due anni .
4. Il rinnovo del permesso di
soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della
provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della
scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal
presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato
per una durata non
superiore a quella stabilita con
rilascio iniziale .
4-bis. Lo straniero che richiede il
rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto
a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il
suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di
soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato,
quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto
salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 9, e sempre che
non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il
rilascio e che non si
tratti di irregolarita'
amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di
rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato
il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero
del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'art. 29,
si tiene anche conto
della natura e della effettivita'
dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza
di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine,
nonche', per lo
straniero gia' presente sul
territorio nazionale, anche
della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio
nazionale.
5-bis. Nel valutare la
pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e
la libera circolazione delle
persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di
diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi
familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i
reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407,
comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero
per i reati di cui
all'art. 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e'
rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del
divieto di cui all'art.
29, comma 1-ter .
6. Il rifiuto o la revoca del
permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati
sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi
esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati
contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in
particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o
internazionali dello Stato
italiano. Il permesso di
soggiorno per motivi umanitari e'
rilasciato dal questore
secondo le modalita' previste nel
regolamento di
attuazione.
7. Gli stranieri muniti del
permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato
dall'autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea,
valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la
loro presenza al
questore con le modalita' e nei
termini di cui al comma 2.
Agli stessi e' rilasciata idonea
ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma euro 103
a euro 309. Qualora la
dichiarazione non venga resa entro
60 giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato puo'
essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la
carta di soggiorno di
cui all'art. 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con
caratteristiche anticontraffazione
conformi ai modelli da approvare
con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, in attuazione del
regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante
l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di
Paesi terzi. Il
permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno rilasciati in
conformita' ai predetti modelli
recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri
documenti elettronici, dall'art. 36
del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera
un visto di
ingresso o reingresso, un permesso
di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al
fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o
di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno oppure
utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati,
e' punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la
falsita' concerne un
atto o parte di un atto che faccia
fede fino a querela di
falso la reclusione e' da tre a
dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso
da un pubblico ufficiale
.
9. Il permesso di soggiorno e'
rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla
data in cui e' stata
presentata la domanda, se
sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente
testo unico e dal
regolamento di attuazione per il
permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in
applicazione del presente testo
unico».
Art. 2
Sottoscrizione, contenuto e durata
dell'accordo
di integrazione
1. Lo straniero di cui all'articolo
1, comma 2, che presenta istanza di permesso di
soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo, di
seguito denominato: «sportello unico», o alla questura
competente, contestualmente alla presentazione della
medesima istanza, stipula con lo Stato un accordo di
integrazione, di seguito denominato «accordo»,
articolato per crediti. L'accordo e' redatto, secondo il
modello di cui all'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente regolamento, in duplice
originale, di cui uno e' consegnato allo straniero,
tradotto nella lingua da lui indicata o se cio' non e'
possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese,
albanese, russa o filippina, secondo la preferenza
indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo e'
stipulato dal prefetto o da un suo delegato.
2. L'accordo, qualora abbia come
parte un minore di eta' compresa tra i sedici e i
diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori o dai
soggetti esercenti la potesta' genitoriale regolarmente
soggiornanti nel territorio nazionale.
3. All'atto della sottoscrizione
dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici
crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della
lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di
conoscenza della cultura civica e della vita civile in
Italia, secondo quanto previsto ai punti 1 e 2
dell'allegato B.
4. Con l'accordo, lo straniero si
impegna a:
a) acquisire un livello adeguato di
conoscenza della lingua italiana parlata equivalente
almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di
riferimento per le lingue emanato dal Consiglio
d'Europa;
b) acquisire una sufficiente
conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione
della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento
delle istituzioni pubbliche in Italia;
c) acquisire una sufficiente
conoscenza della vita civile in Italia, con particolare
riferimento ai settori della sanita', della scuola, dei
servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
d) garantire l'adempimento
dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
5. Lo straniero dichiara, altresi',
di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e
dell'integrazione di cui al decreto del Ministro
dell'interno in data 23 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, e si
impegna a rispettarne i principi.
6. Con l'accordo, lo Stato si
impegna a sostenere il processo di integrazione dello
straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea
iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali,
che anche in collaborazione con i centri per
l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma
632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
avvalersi delle organizzazioni del terzo settore di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 188 del 14 agosto 2001, e delle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle
rispettive competenze e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nell'immediato, lo Stato assicura allo straniero la
partecipazione ad una sessione di formazione civica e di
informazione sulla vita in Italia secondo le modalita'
di cui all'articolo 3.
7. L'accordo ha la durata di due
anni prorogabile di un altro anno.
8. Non si fa luogo alla stipula
dell'accordo ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto,
qualora lo straniero sia affetto da patologie o da
disabilita' tali da limitare gravemente
l'autosufficienza o da determinare gravi difficolta' di
apprendimento linguistico e culturale, attestati
mediante una certificazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
9. Non si procede alla
sottoscrizione dell'accordo per:
a) i minori non accompagnati
affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero
sottoposti a tutela, per i quali l'accordo e' sostituito
dal completamento del progetto di integrazione sociale e
civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo
unico;
b) le vittime della tratta di
persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le
quali l'accordo e' sostituito dal completamento del
programma di assistenza ed integrazione sociale di cui
all'articolo 18 del testo unico.
10. L'accordo decade di diritto
qualora il questore disponga il rifiuto del rilascio, la
revoca o il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei
requisiti di legge. Gli estremi del provvedimento di
reiezione o revoca sono inseriti, a cura della questura,
nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 9.
11. Fatti salvi i poteri del
prefetto e del questore al verificarsi di vicende
estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo
nelle fasi successive alla stipula e' affidata allo
sportello unico. A tale fine, gli accordi stipulati
presso la questura sono trasmessi con modalita'
informatiche allo sportello medesimo.
Note all'art. 2:
- Il decreto ministeriale 23 aprile
2007 (Carta dei
valori della cittadinanza e
dell'integrazione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2007, n. 137.
- Si riporta il testo dell'art. 1,
comma 632, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007), pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299:
«632. Ferme restando le competenze
delle regioni e
degli enti locali in materia, in
relazione agli obiettivi
fissati dall'Unione europea, allo
scopo di far conseguire
piu' elevati livelli di istruzione
alla popolazione adulta,
anche immigrata con particolare
riferimento alla conoscenza
della lingua italiana, i centri
territoriali permanenti per
l'educazione degli adulti e i corsi
serali, funzionanti
presso le istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado,
sono riorganizzati su base
provinciale e articolati in reti
territoriali e ridenominati "Centri
provinciali per
l'istruzione degli adulti''. Ad
essi e' attribuita
autonomia amministrativa,
organizzativa e didattica, con il
riconoscimento di un proprio
organico distinto da quello
degli ordinari percorsi scolastici,
da determinare in sede
di contrattazione collettiva
nazionale, nei limiti del
numero delle autonomie scolastiche
istituite in ciascuna
regione e delle attuali
disponibilita' complessive di
organico. Alla riorganizzazione di
cui al presente comma,
si provvede con decreto del
Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ai sensi
del medesimo decreto legislativo».
- Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri
30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e
coordinamento sui
sistemi di affidamento dei servizi
alla persona ai sensi
dell'art. 5 della legge 8 novembre
2000, n. 328), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 agosto 2001, n. 188.
- Si riporta il testo dell'art. 2
della legge 4 maggio
1983, n. 184 (Diritto del minore ad
una famiglia),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 maggio 1983, n. 133:
«Titolo I-bis - (Dell'affidamento
del minore) - Art. 2.
- 1. Il minore temporaneamente
privo di un ambiente
familiare idoneo, nonostante gli
interventi di sostegno e
aiuto disposti ai sensi dell'art.
1, e' affidato ad una
famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una
persona singola, in grado di
assicurargli il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le
relazioni affettive di cui
egli ha-bisogno.
2. Ove non sia possibile
l'affidamento nei termini di
cui al comma 1, e' consentito
l'inserimento del minore in
una comunita' di tipo familiare o,
in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o
privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo piu'
vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo
familiare di provenienza. Per
i minori di eta' inferiore a sei
anni l'inserimento puo'
avvenire solo presso una comunita'
di tipo familiare.
3. In caso di necessita' e urgenza
l'affidamento puo'
essere disposto anche senza porre
in essere gli interventi
di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve
essere superato entro
il 31 dicembre 2006 mediante
affidamento ad una famiglia e,
ove cio' non sia possibile,
mediante inserimento in
comunita' di tipo familiare
caratterizzate da
organizzazione e da rapporti
interpersonali analoghi a
quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle
proprie competenze e
sulla base di criteri stabiliti
dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,
definiscono gli standard
minimi dei servizi e
dell'assistenza che devono essere
forniti dalle comunita' di tipo
familiare e dagli istituti
e verificano periodicamente il
rispetto dei medesimi».
- Si riporta il testo degli
articoli 18 e 32 del
decreto citato legislativo n. 286
del 1998:
«Art. 18. (Soggiorno per motivi di
protezione sociale).
- 1. Quando, nel corso di
operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per
taluno dei delitti di cui
all'art. 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, o di quelli
previsti dall'art. 380 del codice
di procedura penale,
ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di
violenza o di grave sfruttamento
nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti
pericoli per la sua
incolumita', per effetto dei
tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di un'associazione
dedita ad uno dei
predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari o del
giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della
Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorita',
rilascia uno speciale
permesso di soggiorno per
consentire allo straniero di
sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un
programma di assistenza ed
integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di
cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi
da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo ed
alla rilevanza del contributo
offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei
responsabili dei
delitti indicati nello stesso
comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di
assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione
sono stabilite le
disposizioni occorrenti per
l'affidamento della
realizzazione del programma a
soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai
servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei
relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati
i requisiti idonei a
garantire la competenza e la
capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione
sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate
strutture organizzative dei
soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno
rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di
sei mesi e puo' essere
rinnovato per un anno, o per il
maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso e'
revocato in caso di
interruzione del programma o di
condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso,
segnalate dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o
comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono
meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il
rilascio.
5. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai
servizi assistenziali e allo
studio, nonche' l'iscrizione nelle
liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora,
alla scadenza del
permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso
puo' essere
ulteriormente prorogato o rinnovato
per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e' a
tempo indeterminato,
con le modalita' stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo puo'
essere altresi' convertito in
permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il
titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente
articolo puo' essere altresi'
rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena,
anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del
giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i
minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena
detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore
eta', e gia' dato prova
concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e
integrazione sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente
articolo si
applicano, in quanto compatibili,
anche ai cittadini di
Stati membri dell'Unione europea
che si trovano in una
situazione di gravita' ed
attualita' di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente
articolo e' valutato
in lire 5 miliardi per l'anno 1997
e in lire 10 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998».
«Art. 32. (Disposizioni concernenti
minori affidati al
compimento della maggiore eta'). -
1. Al compimento della
maggiore eta', allo straniero nei
cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui
all'art. 31, commi 1 e 2,
e fermo restando quanto previsto
dal comma 1-bis, ai minori
che sono stati affidati ai sensi
dell'art. 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, puo' essere
rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di studio di
accesso al lavoro, di
lavoro subordinato o autonomo, per
esigenze sanitarie o di
cura. Il permesso di soggiorno per
accesso al lavoro
prescinde dal possesso dei
requisiti di cui all'art. 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di
cui al comma 1 puo'
essere rilasciato per motivi di
studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato
o autonomo, al
compimento della maggiore eta', ai
minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi
dell'art. 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, ovvero
sottoposti a tutela, previo
parere positivo del Comitato per i
minori stranieri di cui
all'art. 33 del presente testo
unico, ovvero ai minori
stranieri non accompagnati che
siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in
un progetto di
integrazione sociale e civile
gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza
nazionale e che comunque
sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 52 del
decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n.
394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti
deve garantire e
provare con idonea documentazione,
al momento del
compimento della maggiore eta' del
minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato
si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni,
che ha seguito il
progetto per non meno di due anni,
ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di
studio ovvero svolge
attivita' lavorativa retribuita
nelle forme e con le
modalita' previste dalla legge
italiana, ovvero e' in
possesso di contratto di lavoro
anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di
soggiorno
rilasciati ai sensi del presente
articolo e' portato in
detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei
decreti di cui all'art. 3, comma
4».
Art. 3
Sessione di formazione civica e di
informazione
1. Lo straniero partecipa
gratuitamente alla sessione di formazione civica e di
informazione sulla vita civile in Italia di cui
all'articolo 2, comma 6, entro i tre mesi successivi a
quello di stipula dell'accordo. La sessione ha una
durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci
ore e prevede l'utilizzo di materiali e sussidi tradotti
nella lingua indicata dallo straniero o se cio' non e'
possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese,
albanese, russa o filippina, secondo la preferenza
indicata dall'interessato.
2. Con la sessione, lo straniero
acquisisce in forma sintetica, a cura dello sportello
unico, le conoscenze di cui all'articolo 2, comma 4,
lettere b) e c), definite d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e'
informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in
Italia, delle facolta' e degli obblighi inerenti al
soggiorno, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e
dei doveri dei genitori verso i figli secondo
l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento
all'obbligo di istruzione. Lo straniero e' informato,
altresi', delle principali iniziative a sostegno del
processo di integrazione degli stranieri a cui egli puo'
accedere nel territorio della provincia di residenza e
sulla normativa di riferimento in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
3. La mancata partecipazione alla
sessione di formazione civica e di informazione di cui
al comma 1 da luogo alla perdita di quindici dei sedici
crediti assegnati all'atto della sottoscrizione
dell'accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
Art. 4
Articolazione dell'accordo per
crediti
1. L'accordo e' articolato per
crediti di ammontare proporzionale ai livelli di
conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e
della vita civile in Italia certificati anche a seguito
della frequenza con profitto di corsi o percorsi di
istruzione, di formazione professionale o tecnica
superiore, di studio universitario e di integrazione
linguistica e sociale ovvero del conseguimento di
diplomi o titoli comunque denominati aventi valore
legale di titolo di studio o professionale. I crediti
riconoscibili, oltre a quelli assegnati all'atto della
sottoscrizione, sono indicati nell'allegato B che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. I crediti di cui al comma 1
subiscono decurtazioni nella misura indicata
nell'allegato C, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, in connessione con:
a) la pronuncia di provvedimenti
giudiziari penali di condanna anche non definitivi,
compresi quelli adottati a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale;
b) l'applicazione anche non
definitiva di misure di sicurezza personali previste dal
codice penale o da altre disposizioni di legge;
c) l'irrogazione definitiva di
sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila
euro, in relazione a illeciti amministrativi e
tributari.
3. I crediti assegnati all'atto
della sottoscrizione dell'accordo vengono confermati,
all'atto della verifica dell'accordo di cui all'articolo
6, nel caso in cui sia accertato rispettivamente il
livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata
ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia; in caso contrario
si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta
fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un
livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo
previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato B,
si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi
rispetto a quelli attribuiti all'atto della
sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello
di conoscenza effettivamente accertato.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 444
del Codice di
procedura penale:
«Art. 444. (Applicazione della pena
su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero
possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella
specie e nella misura
indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un
terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto
conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non
supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi
dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui
all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i
delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo e terzo
comma, 600-quater, primo,
secondo, terzo e quinto comma,
600-quater, secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla
condotta di produzione o
commercio di materiale
pornografico, 600-quinquies, nonche'
609-bis, 609-ter, 609-quater e
609-octies del codice
penale, nonche' quelli contro
coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali,
professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi
dell'art. 99, quarto comma,
del codice penale, qualora la pena
superi due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della
parte che non ha
formulato la richiesta e non deve
essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma
dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se
ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto,
l'applicazione e la
comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata,
ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel
dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti [c.p.p.
445]. Se vi e'
costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato e'
tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute
dalla parte civile, salvo
che ricorrano giusti motivi per la
compensazione totale o
parziale. Non si applica la
disposizione dell'art. 75,
comma 3.
3. La parte, nel formulare la
richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla
concessione della
sospensione condizionale della pena
[c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la
sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta
la richiesta».
Art. 5
Modalita' di assegnazione e
decurtazione dei crediti
1. I crediti di cui all'allegato B
sono assegnati sulla base della documentazione prodotta
dallo straniero nel periodo di durata dell'accordo. In
assenza di idonea documentazione, i crediti relativi
alla conoscenza della lingua italiana, della cultura
civica e della vita civile in Italia possono essere
assegnati a seguito di un apposito test effettuato a
cura dello sportello unico anche presso i centri per
l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma
632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. La decurtazione dei crediti nei
casi previsti dall'allegato C avviene:
a) quanto ai provvedimenti
giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza
personali, sulla base degli accertamenti di ufficio
attivati presso il casellario giudiziale e il casellario
dei carichi pendenti, ai sensi degli articoli 43 del
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai
relativi carichi pendenti, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
b) quanto alle sanzioni pecuniarie
connesse a illeciti amministrativi e tributari, sulla
base della documentazione acquisita con le modalita'
previste dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 1, comma
632, della citata
legge n. 296 del 2006, si veda
nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 43
del decreto del
Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in
materia di documentazione
amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
2001, n. 42:
«Art. 43. (Accertamenti d'ufficio).
- 1. Le
amministrazioni pubbliche e i
gestori di pubblici servizi
non possono richiedere atti o
certificati concernenti
stati, qualita' personali e fatti
che risultino elencati
all'art. 46, che siano attestati in
documenti gia' in loro
possesso o che comunque esse stesse
siano tenute a
certificare. In luogo di tali atti
o certificati i soggetti
indicati nel presente comma sono
tenuti ad acquisire
d'ufficio le relative informazioni,
previa indicazione, da
parte dell'interessato,
dell'amministrazione competente e
degli elementi indispensabili per
il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti,
ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta
dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di
accesso a dati diversi
da quelli di cui e' necessario
acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si
considera operata per finalita'
di rilevante interesse pubblico, ai
fini di quanto previsto
dal decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di
una pubblica
amministrazione o di un gestore di
pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione
certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di
stati, qualita' e fatti
ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per
l'accesso diretto ai propri
archivi l'amministrazione
certificante rilascia
all'amministrazione procedente
apposita autorizzazione in
cui vengono indicati i limiti e le
condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza
dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
3. Quando l'amministrazione
procedente opera
l'acquisizione d'ufficio ai sensi
del precedente comma,
puo' procedere anche per fax e via
telematica.
4. Al fine di agevolare
l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a
stati, qualita' personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o
pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono
tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza
oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi
informatici, nel
rispetto della riservatezza dei
dati personali.
5. In tutti i casi in cui
l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente
informazioni relative a stati,
qualita' personali e fatti presso
l'amministrazione
competente per la loro
certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non
sono necessari e le
suddette informazioni sono
acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad
assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da
chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con
altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la
fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma
scritta e la loro
trasmissione non deve essere
seguita da quella del
documento originale».
- Si riporta il testo dell'art. 39
del decreto del
Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313 (Testo
unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale,
di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dei relativi
carichi pendenti), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13
febbraio 2003, n. 36:
«Art. 39. (Consultazione diretta
del sistema da parte
dell'autorita' e da parte delle
amministrazioni pubbliche e
dei gestori di pubblici servizi). -
1. Le modalita' tecnico
operative per consentire alle
amministrazioni pubbliche e
ai gestori di pubblici servizi,
eventualmente con
differenziazioni territoriali e per
tipo di certificato, la
consultazione del sistema ai fini
delle acquisizioni
d'ufficio, di cui all'art. 46 del
decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e dei controlli,
di cui all'art. 71 del decreto del
Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, o ai fini
dell'acquisizione dei certificati
di cui agli articoli 28 e
32, nonche' per consentire
all'autorita' giudiziaria
l'acquisizione dei certificati di
cui agli articoli 21 e
30, sono individuate con decreto
dirigenziale del Ministero
della giustizia, sentiti la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie,
e il Garante per la protezione dei
dati personali».
Art. 6
Verifica dell'accordo
1. Un mese prima della scadenza del
biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico ne
avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed
invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora
non vi abbia gia' provveduto, la documentazione
necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e
la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo
di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova
di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. Lo
sportello unico informa, altresi', lo straniero della
facolta', in assenza di idonea documentazione, di far
accertare il proprio livello di conoscenza della lingua
italiana, della cultura civica e della vita civile in
Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente
a cura dello sportello medesimo e attiva,
contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a).
2. Lo svolgimento del test anche in
lingua tedesca oltre che in lingua italiana, per gli
stranieri residenti nella provincia di Bolzano, e'
valutabile ai fini del riconoscimento di crediti
ulteriori ai sensi del punto 8 dell'allegato B.
3. In caso di permesso di soggiorno
della durata di un anno, un mese prima della scadenza,
si procede alla verifica della partecipazione alla
sessione di formazione civica e di informazione di cui
all'articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la
mancata partecipazione alla sessione, procede alla
decurtazione di quindici crediti, con rinvio di ogni
ulteriore determinazione all'esito della verifica di cui
al comma 1.
4. L'inadempimento dell'obbligo di
cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), salva la prova
di essersi, comunque, adoperato per garantirne
l'adempimento, determina in ogni caso la perdita
integrale dei crediti assegnati all'atto della
sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e
la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con
produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8.
5. All'esito delle attivita' di cui
al comma 1, lo sportello unico procede all'assegnazione
e decurtazione dei crediti secondo i criteri indicati
negli allegati B e C e con le modalita' di cui
all'articolo 5. La verifica si conclude con
l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una
delle seguenti determinazioni:
a) qualora il numero dei crediti
finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento,
fissata in trenta crediti, purche' siano stati
conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua
italiana parlata e il livello di sufficienza della
conoscenza della cultura civica e della vita civile in
Italia, e' decretata l'estinzione dell'accordo per
adempimento con rilascio del relativo attestato;
b) qualora il numero dei crediti
finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di
adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli
della conoscenza della lingua italiana parlata, della
cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla
lettera a), e' dichiarata la proroga dell'accordo per un
anno alle medesime condizioni. Della proroga e' data
comunicazione allo straniero;
c) qualora il numero dei crediti
finali sia pari o inferiore a zero, e' decretata la
risoluzione dell'accordo per inadempimento, con gli
effetti di cui ai commi 7 e 8.
6. Le decisioni di cui alle lettere
a) e c) del comma 5 sono assunte dal prefetto o da un
suo delegato.
7. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 8, la risoluzione dell'accordo per inadempimento
ai sensi del comma 5, lettera c), determina la revoca
del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e
l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale,
previa comunicazione, con modalita' informatiche, dello
sportello unico alla questura.
8. Qualora ricorra uno dei casi di
divieto di espulsione dello straniero previsti dal testo
unico, della risoluzione dell'accordo per inadempimento
ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto
l'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti
discrezionali di cui al testo unico.
9. Nell'ipotesi di cui alla lettera
b) del comma 5, un mese prima della scadenza dell'anno
di proroga, lo sportello unico, previa comunicazione
allo straniero, attiva la verifica finale, riferita
all'intero triennio, che potra' dare luogo alle
determinazioni di cui alla lettera a) ovvero alla
lettera c) del comma 5. Qualora persistano le condizioni
di cui alla lettera b) del comma 5, il prefetto, nel
risolvere l'accordo, ne decreta l'inadempimento
parziale, di cui l'autorita' competente tiene conto per
l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al
testo unico.
Art. 7
Agevolazioni connesse alla
fruizione
di attivita' culturali e formative
1. Allo straniero che alla scadenza
dell'accordo risulti aver raggiunto un numero di crediti
finali pari o superiore a quaranta sono riconosciute
agevolazioni per la fruizione di specifiche attivita'
culturali e formative. A tale scopo il Ministero
dell'interno trasmette, con cadenza semestrale, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati
relativi agli accordi di integrazione.
2. Ai fini dell'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede
all'individuazione dei soggetti erogatori delle
attivita' culturali e formative di cui al comma 1.
3. All'erogazione delle
agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali provvede nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8
Sospensione dell'accordo
1. L'efficacia dell'accordo puo'
essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in
cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo
impedimento al rispetto dell'accordo, attestato
attraverso idonea documentazione, derivante da gravi
motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro,
dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione,
aggiornamento od orientamento professionale ovvero da
motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute
sono attestati attraverso la presentazione di una
certificazione rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale.
Art. 9
Anagrafe nazionale degli
intestatari degli accordi
di integrazione
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
2004, n. 242, presso il Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e'
istituita e gestita l'anagrafe nazionale degli
intestatari degli accordi di integrazione.
2. Nell'anagrafe sono indicati, per
ciascuno straniero, i dati anagrafici del medesimo e dei
componenti del nucleo familiare, gli estremi
dell'accordo, i crediti di volta in volta assegnati o
decurtati, il dato dei crediti finali riconosciuti al
termine di ciascuna verifica, gli estremi delle
determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello
unico, nonche' le vicende modificative ed estintive
dell'accordo.
3. Gli estremi dell'accordo e delle
determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello
unico, nonche' le vicende modificative ed estintive
dell'accordo medesimo sono comunicati tempestivamente,
con modalita' informatiche, alla questura, ai fini degli
adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno. Analoga comunicazione e' data
allo straniero, relativamente ai dati inseriti
nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o
alla decurtazione di crediti o comunque a modificare lo
stato di attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso
diretto all'anagrafe, lo straniero, puo' controllare in
ogni momento l'iter dell'accordo da lui stipulato.
4. L'anagrafe nazionale e'
completamente informatizzata ed e' interconnessa con il
casellario giudiziale e il casellario dei carichi
pendenti, ai fini degli accertamenti di ufficio di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonche' con gli
altri sistemi informativi automatizzati operanti presso
le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
242 del 2004. L'anagrafe e' formata ed aggiornata con i
dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure, dai
competenti uffici delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza;
ed e' consultabile dai predetti uffici, nei limiti di
quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi
adempimenti.
5. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
242 del 2004, sono individuati eventuali soggetti,
aggiuntivi a quelli di cui al comma 4, autorizzati ad
accedere all'anagrafe ai fini dell'immissione o della
consultazione dei dati.
6. Si applicano le disposizioni
normative in materia di tutela della riservatezza dei
dati personali e, in quanto compatibili, quelle del
decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004
e dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2,
commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2004, n.
242 (Regolamento per la
razionalizzazione e la
interconnessione delle
comunicazioni tra Amministrazioni
pubbliche in materia di
immigrazione), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 settembre
2004, n. 220:
«Art. 2. (Sistemi informativi). -
1. I sistemi
informativi automatizzati gia'
realizzati o in fase di
realizzazione presso le
amministrazioni pubbliche, da
utilizzare nelle attivita' previste
dai procedimenti di cui
al testo unico e al regolamento,
sono:
a) l'anagrafe annuale
informatizzata per il lavoro
subordinato, tenuta dal Ministero
del lavoro e delle
politiche sociali, ai sensi
dell'art. 21 del testo unico;
b) i sistemi informativi
automatizzati finalizzati alla
costruzione del Sistema informativo
del lavoro e della
borsa del lavoro, derivanti
dall'accordo
Stato-regioni-autonomie locali
dell'11 luglio 2002,
dall'art. 1, comma 2, lettera b),
n. 4), della legge 14
febbraio 2003, n. 30, e dal decreto
legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
c) l'archivio informatizzato della
rete mondiale visti,
tenuto dal Ministero degli affari
esteri;
d) l'anagrafe tributaria, tenuta
dal Ministero
dell'economia e delle finanze e
dalle Agenzie fiscali;
e) l'archivio anagrafico dei
lavoratori
extracomunitari, tenuto
dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, ai sensi
dell'art. 41 del regolamento;
f) il casellario giudiziale, il
casellario dei carichi
pendenti e l'anagrafe delle
sanzioni amministrative
dipendenti da reato, di cui al
decreto legislativo 14
novembre 2002, n. 311, tenuti dal
Ministero della
giustizia;
g) l'archivio informatizzato dei
permessi di soggiorno,
tenuto dal Ministero dell'interno -
Dipartimento della
pubblica sicurezza;
h) l'archivio informatizzato per
l'emersione-legalizzazione di
lavoro irregolare, tenuto dal
Ministero dell'interno -
Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione, ai sensi
dell'art. 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189, e dell'art.
1 del decreto-legge 9
settembre 2002, n. 195, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;
i) il casellario nazionale
d'identita', tenuto dal
Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica
sicurezza;
l) l'archivio informatizzato dei
richiedenti asilo,
tenuto dal Ministero dell'interno -
Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione;
m) l'archivio informatizzato dei
rifugiati, tenuto dal
Ministero dell'interno -
Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione;
n) il sistema anagrafico integrato
Indice nazionale
delle anagrafi (INA) - Sistema di
accesso e interscambio
anagrafico (SAIA) del Ministero
dell'interno - Dipartimento
per gli affari interni e
territoriali.
2. Ai fini della razionalizzazione
del trattamento e
dello scambio delle informazioni
relative ai procedimenti
di cui al testo unico e al
regolamento, sono istituiti e
tenuti dal Ministero dell'interno -
Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione
archivi automatizzati in
materia di immigrazione e di asilo.
A tali archivi accedono
le pubbliche amministrazioni
interessate, individuate con
decreto del Ministro dell'interno».
- Si riporta il testo dell'art.
30-quater, commi da 4 a
6, del citato decreto del
Presidente della Repubblica, n.
394 del 1999:
«Art. 30-quater. (Archivio
informatizzato dello
Sportello unico). - (Omissis).
4. Le regole tecniche di
funzionamento attinenti
all'archivio informatizzato, alle
eventuali e ulteriori
misure di sicurezza per il
trattamento dei dati e per la
tenuta dell'archivio rispetto a
quelle contenute nel
decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e successive
modificazioni, e nei relativi
regolamenti d'attuazione,
sono disciplinate con decreto del
Ministero dell'interno,
sentiti la Presidenza del Consiglio
dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie ed il
Garante per la protezione dei dati
personali.
5. L'individuazione dei soggetti
autorizzati alla
consultazione e le modalita'
tecniche e procedurali per la
consultazione dell'archivio di cui
al comma 1 e per la
trasmissione telematica dei dati e
dei documenti
all'archivio medesimo sono regolate
con il decreto del
Ministro dell'interno di cui
all'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2004, n.
242, in modo che, secondo le
concrete possibilita'
tecniche, le procedure possano
svolgersi su supporto
cartaceo e informatico, anche con
differenziazioni
territoriali.
6. La documentazione originaria
rimane in custodia
delle Amministrazioni e degli
organi emittenti».
Art. 10
Collaborazione interistituzionale
1. Ai fini dell'efficacia,
dell'economicita' e della sostenibilita' organizzativa
dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione,
il prefetto, anche in sede di conferenza provinciale
permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, conclude o promuove
la conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo
sportello unico e la struttura territorialmente
competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri
provinciali per l'istruzione degli adulti di cui
all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le altre istituzioni scolastiche statali
operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre
amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le
universita', relativamente all'organizzazione e allo
svolgimento degli adempimenti di cui al presente
regolamento, con particolare riferimento alle sessioni
di formazione civica e informazione di cui all'articolo
3 e ai test linguistici e culturali di cui all'articolo
5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o
promossi con la regione e gli enti locali anche con
specifico riferimento al riconoscimento delle attivita'
di formazione linguistica e orientamento civico.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 11,
comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 11. (Prefettura - Ufficio
Territoriale del
Governo). - (Omissis).
3. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 10 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, ai
fini di cui al comma 2, il
Prefetto, titolare della
Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo, e' coadiuvato da una
conferenza provinciale
permanente, dallo stesso presieduta
e composta dai
responsabili di tutte le strutture
amministrative
periferiche dello Stato che
svolgono la loro attivita'
nella provincia nonche' da
rappresentanti degli enti
locali. Il Prefetto titolare della
Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo nel
capoluogo della regione e'
altresi' coadiuvato da una
conferenza permanente composta
dai rappresentanti delle strutture
periferiche regionali
dello Stato, alla quale possono
essere invitati i
rappresentanti della regione».
- Si riporta il testo dell'art. 15
della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento
amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192:
«Art. 15. (Accordi fra pubbliche
amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi
previste dall'art. 14, le
amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in
collaborazione di attivita' di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano,
in quanto
applicabili, le disposizioni
previste dall'art. 11, commi 2
e 3».
- Per il testo dell'art. 1, comma
632, della citata
legge n. 296 del 2006, si veda
nelle note all'art. 2.
Art. 11
Ruolo dei consigli territoriali per
l'immigrazione e della Consulta
per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie.
1. I consigli territoriali per
l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo
unico, in raccordo con la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui
all'articolo 42, comma 4, del medesimo testo unico,
individuano e monitorano il fabbisogno di formazione
linguistica e culturale degli stranieri scaturente
dall'attuazione del presente regolamento e lo analizzano
nell'ambito del piu' generale fabbisogno formativo degli
stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di
promuovere le iniziative a sostegno del processo di
integrazione dello straniero, attivabili sul territorio.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli
articoli 3, comma 6, e 42,
comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998:
«Art. 3. (Politiche migratorie). -
(Omissis).
6. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto
con il Ministro
dell'interno, si provvede
all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in
cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni
locali dello Stato, la
Regione, gli enti locali, gli enti
e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e
nell'assistenza agli
immigrati, le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di
lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di
promozione degli interventi da
attuare a livello locale».
«Art. 42. (Misure di integrazione
sociale). -
(Omissis).
4. Ai fini dell'acquisizione delle
osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali
maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione
degli immigrati di cui
all'art. 3, comma 1, e del
collegamento con i Consigli
territoriali di cui all'art. 3,
comma 6, nonche' dell'esame
delle problematiche relative alla
condizione degli
stranieri immigrati, e' istituita
presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta
per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro
famiglie, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri o da un Ministro da
lui delegato. Della Consulta sono
chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle
associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al
comma 3 e rappresentanti
delle associazioni che svolgono
attivita' particolarmente
significative nel settore
dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri
extracomunitari
designati dalle associazioni piu'
rappresentative operanti
in Italia, in numero non inferiore
a sei;
c) rappresentanti designati dalle
confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori,
in numero non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle
organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di
lavoro dei diversi
settori economici, in numero non
inferiore a tre;
e) otto esperti designati
rispettivamente dai Ministri
del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica
istruzione, dell'interno, di grazia
e giustizia, degli
affari esteri, delle finanze e dai
Dipartimenti della
solidarieta' sociale e delle pari
opportunita';
f) otto rappresentanti delle
autonomie locali, di cui
due designati dalle regioni, uno
dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani
(ANCI), uno dall'Unione delle
province italiane (UPI) e quattro
dalla Conferenza
unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
g) due rappresentanti del Consiglio
nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi
dell'immigrazione in numero
non superiore a dieci».
Art. 12
Disposizioni finali
1. La conoscenza della lingua
italiana secondo i livelli di cui al quadro comune
europeo di riferimento per le lingue emanato dal
Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento ne
richieda la prova documentale, e' comprovata attraverso
le certificazioni di competenza linguistica rilasciate
dalle istituzioni convenzionate con il Ministero degli
affari esteri, riconosciute dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
conseguite presso le sedi presenti nel territorio
italiano e all'estero, nonche' attraverso le
certificazioni rilasciate al termine di un corso di
lingua italiana frequentato presso i Centri provinciali
per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1,
comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Laddove il presente regolamento
preveda la frequenza di corsi di integrazione
linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di
crediti, il riferimento si intende effettuato alla
frequenza con profitto di corsi finalizzati
all'apprendimento della lingua e cultura italiana, che
si concludono con il rilascio di una certificazione
comunque denominata non avente valore legale di titolo
di studio in Italia, tenuti anche all'estero da
amministrazioni pubbliche ovvero da istituzioni
scolastiche, formative o culturali private a cio'
accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa
vigente, dalle amministrazioni statali, dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 1, comma
632, della citata
legge n. 296 del 2006, si veda
nelle note all'art. 2.
Art. 13
Disposizione finanziaria
1. All'attuazione del presente
regolamento si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Alle risorse destinate
all'istituzione dell'Anagrafe di cui all'articolo 9 e'
data specifica evidenza contabile nello stato di
previsione del Ministero dell'interno mediante
l'istituzione di due appositi capitoli di spesa,
rispettivamente per le spese di parte capitale e per le
spese di parte corrente.
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano a decorrere dal centoventesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre
2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il
31 ottobre 2011 Registro n. 19, foglio n. 315
Serie
generale -
n.
263
ALLEGATO
A
(di cui all’articolo 2, comma 1)
ACCORDO DI INTEGRAZIONE
tra
lo
Stato, in persona del Prefetto di ___________________
e
il
Sig./la Sig.ra
___________________________________________
Preambolo
L’integrazione, intesa come processo finalizzato a
promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente
soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto
dei
valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul
reciproco impegno a partecipare alla
vita economica, sociale e culturale della società.
In
particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in
Italia presuppone l’apprendimento
della lingua italiana e richiede il rispetto, l’adesione
e la promozione dei valori democratici di
libertà, di eguaglianza e di solidarietà posti a
fondamento della Repubblica italiana.
A
questi obiettivi mira l’accordo di integrazione che, ai
sensi dell’articolo 4-bis del testo
unico delle disposizioni concernenti l’immigrazione, lo
straniero è tenuto a sottoscrivere
contestualmente alla presentazione della domanda di
rilascio del permesso di soggiorno, quale
condizione necessaria per ottenere il permesso medesimo.
Tanto premesso, il Sig./la Sig.ra
________________________________, di seguito
denominato «l’interessato», e lo Stato, rappresentato
dal Prefetto di _________________ o da
un
suo delegato ________________, convengono e stipulano
quanto segue.
Art. 1. – Impegni dello straniero
L’interessato si impegna a:
a)
acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata
equivalente almeno al livello A2 di
cui
al quadro comune europeo di riferimento per le lingue
emanato dal Consiglio d’Europa;
b)
acquisire una sufficiente conoscenza dei principi
fondamentali della Costituzione della
Repubblica, dell’organizzazione e funzionamento delle
istituzioni pubbliche e della vita civile in
Italia, con particolare riferimento ai settori della
sanità, della scuola, dei servizi sociali, del
lavoro e agli obblighi fiscali;
c)
garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da
parte dei figli minori;
d)
assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.
L’interessato dichiara, altresì, di aderire alla Carta
dei valori della cittadinanza e
dell’integrazione di cui al decreto del Ministro
dell’interno 23 aprile 2007 e si impegna a
rispettarne i principi.
Art. 2. – Impegni dello Stato
Lo
Stato:
a)
assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari
dignità sociale delle persone senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di
religione, di opinioni politiche e di condizioni
personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di
razzismo e di discriminazione; agevola,
inoltre, l’accesso alle informazioni che aiutano i
cittadini stranieri a comprendere i principali
contenuti della Costituzione italiana e dell’ordinamento
generale dello Stato;
b)
garantisce in raccordo con le regioni e gli enti locali
il controllo del rispetto delle norme a
tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai
servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla
frequenza della scuola dell’obbligo;
c)
favorisce il processo di integrazione dell’interessato
attraverso l’assunzione di ogni
idonea iniziativa, in raccordo con le regioni, gli enti
locali e l’associazionismo no profit.
In
tale quadro, assicura all’interessato, entro un mese
dalla stipula del presente accordo, la
partecipazione gratuita ad una sessione di formazione
civica e di informazione sulla vita in
Italia della durata di un giorno.
Art. 3 – Durata dell’accordo
L’accordo ha la durata di due anni prorogabile di un
altro anno.
Art. 4. – Articolazione dell’accordo per crediti
L’accordo è articolato per crediti, nel senso che
all’interessato sono riconosciuti i crediti
indicati nell’accluso allegato B del regolamento recante
la disciplina dell’accordo di
integrazione, numericamente proporzionali al
raggiungimento di livelli crescenti della
conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e
della vita civile in Italia, certificati anche
a
seguito della frequenza con profitto di corsi di
istruzione, di formazione e di integrazione
linguistica e sociale ovvero del conseguimento di
diplomi o titoli comunque denominati aventi
valore legale di titolo di studio o professionale.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo sono
assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti
al livello A1 di conoscenza della lingua
italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza
della cultura civica e della vita civile in
Italia Detti crediti vengono confermati, all’atto della
verifica dell’accordo, nel caso in cui siano
accertati i predetti requisiti di conoscenza della
lingua italiana parlata al livello A1 ed il livello
sufficiente di conoscenza della cultura civica e della
vita civile in Italia; in caso contrario si
provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo
che, qualora in sede di verifica sia
accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a
quello minimo previsto rispettivamente
ai
punti 1 e 2 dell’Allegato B, si provvede al
riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a
quelli attribuiti all’atto della sottoscrizione, nella
misura corrispondente al livello di conoscenza
effettivamente accertato.
I
crediti maturati subiscono le decurtazioni indicate
nell’accluso allegato C del regolamento
recante la disciplina dell’accordo di integrazione, in
connessione con: le condanne penali anche
con
sentenza non definitiva; l’applicazione anche non
definitiva di misure di sicurezza
personali; l’irrogazione di sanzioni pecuniarie
definitive in relazione a gravi illeciti
amministrativi o tributari. L’ammontare delle
decurtazioni è proporzionale alla gravità degli
illeciti penali, amministrativi o tributari e degli
inadempimenti commessi.
La
mancata partecipazione alla sessione di formazione
civica e di informazione sulla vita in
Italia di cui all’articolo 2 dà luogo alla decurtazione
di quindici dei sedici crediti assegnati
all’atto della sottoscrizione dell’accordo.
Art. 5. – Scadenza e verifica dell’accordo
Un
mese prima della scadenza del biennio di durata
dell’accordo, lo sportello unico per
l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo di
_________________________ , di seguito «sportello
unico», ne avvia la verifica, attraverso la
documentazione presentata dall’interessato o quella
acquisita di ufficio. In assenza di idonea
documentazione, l’interessato può chiedere di far
accertare il proprio livello di conoscenza della
lingua italiana, della cultura civica e della vita
civile in Italia attraverso un apposito test a cura
dello sportello unico.
La
verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti
finali e l’assunzione di una delle seguenti
determinazioni:
a)
adempimento dell’accordo, qualora il numero dei crediti
finali sia pari o superiore a
trenta crediti e, contestualmente, siano stati
conseguiti i livelli di conoscenza della lingua
b)
proroga dell’accordo per un anno alle medesime
condizioni, qualora il numero dei crediti
finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano
stati conseguiti i livelli della
conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura
civica e della vita civile in Italia di cui alla
lettera a ). Della proroga è data comunicazione
all’interessato.
c)
inadempimento dell’accordo e conseguente espulsione
dell’interessato dal territorio
nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari
o inferiore a zero. Se, ai sensi della
legislazione vigente, l’interessato non può essere
espulso, l’inadempimento dell’accordo è
preso in considerazione esclusivamente ai fini delle
future decisioni discrezionali in materia di
immigrazione.
In
caso di permesso di soggiorno della durata di un anno,
un mese prima della scadenza, si
procede alla verifica della partecipazione alla sessione
di formazione civica e di informazione di
cui all’articolo 2, con decurtazione di quindici dei
sedici crediti assegnati all’atto della
sottoscrizione, ove si accerti la mancata
partecipazione, e rinvio di ogni ulteriore
determinazione all’esito della verifica da effettuarsi
alla scadenza del biennio di durata
dell’accordo.
L’inadempimento dell’obbligo di cui all’articolo 1,
lett. c) produce gli effetti di cui alla
precedente lett. c).
Art. 6. – Anagrafe degli intestatari degli accordi di
integrazione
Presso il Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione del Ministero dell’interno è
istituita l’anagrafe nazionale degli intestatari degli
accordi di integrazione, in cui sono inseriti e
gestiti, nel rispetto della riservatezza dei dati
personali, tutti i dati relativi all’accordo
sottoscritto, i crediti di volta in volta assegnati o
decurtati, nonché le vicende modificative ed
estintive dell’accordo medesimo. I dati inseriti
nell’anagrafe sono comunicati di volta in volta
all’interessato. Questi ha accesso diretto all’anagrafe
e, in tal modo, può controllare in ogni
momento l’iter dell’accordo da lui stipulato.
Art. 7. – Disposizioni finali.
La
gestione del presente accordo nelle fasi successive alla
stipula è affidata allo sportello
unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo di
__________________.
Per quanto non previsto dal presente accordo,
siapplicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica ________________________,
recante la disciplina dell’accordo di
integrazione tra lo straniero e lo Stato.
Il presente
accordo di integrazione è sottoscritto
-
dal sig/sig.ra
__________________________________________________(cognome)
__________________________ (nome), nato/a a
_________________________ (città)
________________________________________ (Stato) il
_________________ (data),
titolare del passaporto o di documento equipollente n.
___________________________,
rilasciato da ____________________________________
(autorità) il _________ (data)
e,
per lo Stato,
-
dal/dalla __________________________________________, in
qualità di Prefetto di
__________________________/delegato del Prefetto di
_________________________
Firma dell’interessato Firma del Prefetto o suo delegato
_____________________________
_____________________________
Luogo e data ____________________________________
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nell’ipotesi in cui il firmatario dell’accordo sia un
minore, l’accordo è sottoscritto, nella loro
qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale,
anche
(1) dal
sig/sig.ra________________________________________________
(cognome)
___________________________(nome), nato/a a
________________________ (città)
________________________________________ (Stato) il
_________________ (data),
titolare del passaporto o di documento equipollente n.
___________________________,
rilasciato da _________________________________
(autorità) il _____________(data)
e
(2) dal
sig/sig.ra________________________________________________
(cognome)
___________________________(nome), nato/a a
________________________ (città)
________________________________________ (Stato) il
_________________ (data),
titolare del passaporto o di documento equipollente n.
___________________________,
rilasciato da _________________________________
(autorità) il _____________(data)
Firma (1)
_______________________________________________
Firma (2)
_______________________________________________
Luogo e data
____________________________________________
ALLEGATO
B
(di cui
all’articolo 2, comma 3)
Tabella dei crediti
riconoscibili in relazione alla conoscenza della lingua
italiana,
della cultura civica
e della vita civile in Italia
1. Conoscenza della lingua italiana Crediti
riconoscibili
(*)
(secondo il quadro comune europeo di riferimento
per
le lingue emanato dal Consiglio d’Europa)
livello A1 (solo lingua parlata) 10
livello A1 14
livello A2 (solo lingua parlata) 20
livello A2 24
livello B1 (solo lingua parlata) 26
livello B1 28
livelli superiori a B1 30
(*)
I crediti relativi alla presente voce non sono
cumulabili tra loro
2. Conoscenza della cultura civica Crediti riconoscibili
(*)
e della vita civile in Italia
Livello sufficiente 6
Livello buono 9
Livello elevato 12
(*)
I crediti relativi alla presente voce non sono
cumulabili tra loro
3. Percorsi di istruzione per adulti, corsi Crediti
riconoscibili
(*)(**)
di istruzione secondaria superiore o di
istruzione e formazione professionale
(nell’ambito del sistema educativo di istruzione e
formazione di cui alla legge n. 53/2003)
Frequenza con profitto di un corso 4
di
durata pari ad almeno 80 ore
Frequenza con profitto di un corso 5
di durata pari ad almeno 120 ore
Frequenza con profitto di un corso 10
di
durata pari ad almeno 250 ore
Frequenza con profitto di un corso 20
di
durata pari ad almeno 500 ore
Frequenza con profitto di un anno scolastico 30
(*)
I crediti relativi alla presente voce non sono
cumulabili tra loro
(**) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati
qualora, a conclusione del percorso o del corso, allo
straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva
voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del
diploma di istruzione secondaria superiore o di
qualifica professionale
4. Percorsi degli istituti tecnici superiori Crediti
riconoscibili
(*)
o di istruzione e formazione tecnica superiore
(nell’ambito del sistema di istruzione e formazione
tecnica
superiore di cui all’art. 69 della legge n. 144/1999)
Frequenza con profitto di un semestre 15
(per ciascun semestre)
(*)
I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati
qualora, a conclusione del percorso, allo straniero
siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6,
i crediti relativi al conseguimento del diploma di
tecnico superiore o del certificato di specializzazione
tecnica superiore
5. Corsi di studi universitari o di Crediti
riconoscibili
(*)
alta formazione in Italia
(presso università statali e non statali, istituti di
istruzione
universitaria ad ordinamento speciale o istituzioni del
sistema
dell’alta formazione di cui all’art. 2 della legge n.
508/1999,
autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi
valore legale)
Frequenza di un anno accademico con
30
superamento di due verifiche di profitto
Frequenza di un anno accademico con
32
superamento di tre verifiche di profitto
Frequenza di un anno accademico con
34
superamento di quattro verifiche di profitto
Frequenza di un anno accademico con
36
superamento di cinque o più verifiche di profitto
Frequenza di un anno di dottorato di ricerca o di
50
corso equiparato con valutazione positiva della
attività di ricerca svolta nell’anno frequentato
(*)
I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati
qualora, a conclusione del corso, allo straniero siano
riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i
crediti relativi al conseguimento del corrispondente
diploma di laurea, laurea magistrale, specializzazione o
del titolo di dottore di ricerca o titoli
equiparati
6.
Conseguimento di titoli di studio Crediti riconoscibili
aventi valore legale in Italia
(al termine dei corsi o percorsi di cui alle
precedenti voci 3, 4 e 5)
Diploma di qualifica professionale 35
Diploma di istruzione secondaria superiore 36
Diploma di tecnico superiore o certificato di 37
specializzazione tecnica superiore
Diploma di laurea o titolo accademico equiparato, 46
Diploma di laurea magistrale o titolo accademico
equiparato, 48
Diploma di specializzazione o titolo accademico
equiparato 50
Titolo di dottore di ricerca o titolo accademico
equiparato 64
7.
Attività di docenza Crediti riconoscibili
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 50
professione di docente, ai sensi dell’art. 49
del D.P.R. n. 394/1999
(nell’ambito del sistema educativo di istruzione e
formazione di cui alla legge n. 53/2003)
Svolgimento dell’attività di docenza nelle università,
54
negli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento
speciale o nelle istituzioni del sistema dell’alta
formazione
(si fa riferimento alle università statali e non
statali, agli istituti di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale, alle istituzioni
del sistema dell’alta
formazione di cui all’art. 2 della legge n. 508/1999,
autorizzati al rilascio
di titoli di studio aventi valore legale in Italia)
8.
Corsi di integrazione linguistica e sociale Crediti
riconoscibili
(*)
(frequentati in una delle istituzioni di cui all’art.
12, comma 2)
Frequenza con profitto di un corso 4
di durata pari ad almeno 80 ore
Frequenza con profitto di un corso 5
di durata pari ad almeno 120 ore
Frequenza con profitto di un corso 10
di durata pari ad almeno 250 ore
ovvero superamento del test di conoscenza
della lingua tedesca ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis
Frequenza con profitto di un corso 20
di durata pari ad almeno 500 ore
Frequenza con profitto di un corso 30
di
durata pari ad almeno 800 ore
(*)
I crediti relativi alla presente voce non sono
cumulabili tra loro né con quelli di cui alle precedenti
voci
3,
4, 5, 6 e 7.
9.
Onorificenze e benemerenze pubbliche Crediti
riconoscibili
Conferimento di onorificenze della Repubblica italiana 6
Conferimento di altre benemerenze pubbliche 2
10. Attività
economico-imprenditoriali Crediti riconoscibili
Svolgimento di attività economico-imprenditoriali, 4
12. Scelta di un medico di base Crediti riconoscibili
scelta
di un medico di base iscritto nei registri Asl 4
13. Partecipazione alla vita sociale Crediti
riconoscibili
Svolgimento di attività di volontariato presso
associazioni iscritte nei pubblici registri
o
che svolgono attività di promozione sociale 4
14. Abitazione Crediti riconoscibili
Sottoscrizione, registrazione e ove prescritto
trascrizione di un contratto di locazione
pluriennale o di acquisto di un immobile ad uso
abitativo ovvero certificazione dell’accensione di
un
mutuo per l’ acquisto di un immobile ad
uso abitativo
15. Corsi di formazione anche nel Paese di origine
Crediti riconoscibili
Partecipazione con profitto a tirocini formativi 2
e
di orientamento ovvero a programmi di formazione
professionale diversi da quelli che costituiscono
la
motivazione dell’autorizzazione all’ingresso
Partecipazione con profitto a programmi di formazione
all’estero previsti dall’art. 23 del testo unico
all’articolo 4, comma 2)
Tabella dei crediti decurtabili ai sensi dell’articolo
4, comma 2
1.
Reati Crediti decurtabili
Condanna anche non definitiva al pagamento 2
Di
una ammenda non inferiore a 10 mila euro
Condanna anche non definitiva alla pena 3
dell’arresto inferiore a tre mesi anche congiunta
al
pagamento di una ammenda
Condanna anche non definitiva alla pena 5
dell’arresto superiore a tre mesi
Condanna anche non definitiva al pagamento 6
di
una multa non inferiore a 10 mila euro
Condanna anche non definitiva alla pena 8
della reclusione inferiore a tre mesi anche
congiunta al pagamento di una multa
Condanna anche non definitiva alla pena 10
della reclusione non inferiore a tre mesi
Condanna anche non definitiva alla pena 15
della reclusione non inferiore ad un anno
Condanna anche non definitiva alla pena 20
della reclusione non inferiore a due anni
Condanna anche non definitiva alla pena 25
della reclusione non inferiore a tre anni
2. Misure di
sicurezza personali Crediti decurtabili
Applicazione provvisoria di una misura 6
di
sicurezza ai sensi dell’articolo 206 c.p.
Applicazione anche in via non definitiva 10
di una misura di sicurezza personale
3. Illeciti
amministrativi e tributari Crediti decurtabili
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 2
di
importo non inferiore a 10 mila euro
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 4
di
importo non inferiore a 30 mila euro
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 6
di
importo non inferiore a 60 mila euro
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 8
di
importo non inferiore a 100 mila euro
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, al solo fi ne di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
— Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella
Gazzetta Uffi ciale
12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17.
(Regolamenti).
— 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a)
l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonché dei regolamenti comunitari;
b)
l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c)
le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d)
l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;
e)
».
— Si riporta il testo dell’art. 4
-bis
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), pubblicato nella
Gazzetta Uffi ciale
18 agosto 1998, n. 191, introdotto dall’art. 1, comma
25, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica.), pubblicata nella
Gazzetta Uffi ciale
24 luglio 2009, n. 170:
«Art. 4
-bis
.
(Accordo di integrazione).
— 1. Ai fi ni di cui al presente testo unico, si intende
con integrazione quel processo fi nalizzato a promuovere
la convivenza dei cittadini italiani e di quelli
stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla
Costituzione italiana, con il reciproco impegno
a partecipare alla vita economica, sociale e culturale
della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, con regolamento, adottato
ai sensi dell’art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono
stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione,
da parte dello straniero, contestualmente alla
presentazione della domanda di rilascio del permesso di
soggiorno ai sensi dell’art. 5, di un
Accordo di integrazione, articolato per crediti, con
l’impegno a sottoscrivere specifi ci obiettivi di
integrazione, da conseguire nel periodo di validità
del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di
integrazione rappresenta condizione necessaria per il
rilascio del permesso di soggiorno.
La perdita integrale dei crediti determina la revoca del
permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal
territorio dello Stato, eseguita dal
questore secondo le modalità di cui all’art. 13, comma
4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di
soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,
per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, di carta
di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di
altro permesso di soggiorno che ha esercitato
il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la fi nanza pubblica».
— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1,
comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286), è pubblicato nella
Gazzetta Uffi ciale
3 novembre 1999, n. 258.
— Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Defi nizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unifi cazione,
per le materie ed i compiti di interesse
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