Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante
attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di
alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire
l'ordinato svolgimento delle assemblee annuali previste dall'articolo
2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, in
considerazione della prima applicazione delle norme recate dal citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Assemblea annuale
1. In sede di prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 27, e' consentito alle societa' alle quali si applica
l'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, convocare l'assemblea di cui all'articolo 2364,
secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, nel
termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010,
anche qualora tale possibilita' non sia prevista dallo statuto della
societa'.
2. E' altresi' consentito alle societa' alle quali si applica
l'articolo 154-ter, che alla data di entrata in vigore del presente
decreto abbiano gia' pubblicato l'avviso di convocazione
dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea, in prima o unica
convocazione, a nuova data, nel rispetto dei termini e delle
modalita' di cui all'articolo 125-bis del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, purche' non sia ancora decorso, con riferimento
alla assemblea originariamente convocata, il termine indicato
all'articolo 83-sexies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Qualora l'assemblea sia stata convocata anche per la
nomina dei componenti degli organi societari, le liste eventualmente
gia' depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in
relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di
nuove liste nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 147-ter,
comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla
normativa di attuazione dell'articolo 148, comma 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora sia stata convocata con
il medesimo avviso anche l'assemblea straordinaria, questa puo'
essere parimenti rinviata alla nuova data.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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