In vigore dal 7 aprile
Pubblicato nella Gazzetta del 23 marzo il decreto
legislativo sul federalismo fiscale municipale Entrerà
in vigore , dopo i quindici giorni di “vacatio legis”,
il prossimo 7 aprile.
Ricordiamo che il decreto prevede una prima fase
(transitoria) a partire da quest’anno e una seconda fase
(a regime) a partire dal 2014.
Decreto
Legislativo 14 marzo 2011 n. 23
Disposizioni
in materia di federalismo Fiscale Municipale
Il
Presidente della Repubblica
Visti
gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119
della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione» e, in
particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e
26;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto
2010;
Considerato che non e’ stata raggiunta l’intesa
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere espresso dalla Commissione
programmazione economica, bilancio del Senato della
Repubblica in data 3 febbraio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della
legge 5 maggio 2009, n. 42, nella riunione del 9
febbraio 2011;
Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati, ai sensi del
citato articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio
2009, n. 42, e le risoluzioni
approvate rispettivamente dal Senato della Repubblica
il 23 febbraio 2011 e dalla Camera dei deputati il 2
marzo 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, del Ministro per le riforme per il
federalismo, del Ministro per la semplificazione
normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale, di concerto con il
Ministro dell’interno e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione;
E m a n
a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Norme di
coordinamento
1. I
decreti legislativi che disciplinano i tributi delle
regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, si coordinano con le disposizioni
delpresente decreto.
Art. 2
Devoluzione ai
comuni della fiscalita’ immobiliare
1.
In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e
successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a
quanto previsto in base al disposto del seguente
articolo 7, a decorrere dall’anno 2011 sono attribuiti
ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel
loro territorio e con le modalita’ di cui al presente
articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai
seguenti tributi:
a)
imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti
indicati all’articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131;
b)
imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito
dal comma 5;
c)
imposta sul reddito delle persone fisiche, in
relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito
agrario;
d)
imposta di registro ed imposta di bollo sui
contratti di locazione relativi ad immobili;
e)
tributi speciali catastali;
f)
tasse ipotecarie;
g)
cedolare secca sugli affitti di cui all’articolo
3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai
sensi del comma 8 del presente articolo.
2.
Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b),
e) ed f), del comma 1, l’attribuzione del gettito ivi
prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento
dello stesso.
3.
Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni
della fiscalita’ immobiliare di cui ai commi 1 e
2, e’ istituito un Fondo sperimentale
di riequilibrio. La durata del Fondo e’ stabilita
in tre anni e, comunque, fino alla data di
attivazione del fondo perequativo previsto
dall’articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il
Fondo e’ alimentato con il gettito di cui ai commi 1
e 2, secondo le modalita’ stabilite ai sensi del
comma 7.
4.
Ai comuni e’ attribuita una compartecipazione al
gettito dell’imposta sul valore aggiunto; con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare d’intesa con la Conferenza unificata
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e’ fissata la percentuale della
predetta compartecipazione e sono stabilite le
modalita’ di attuazione del presente comma,
con particolare riferimento all’attribuzione ai
singoli comuni del relativo gettito, assumendo a
riferimento il territorio su cui si e’ determinato il
consumo che ha dato luogo al prelievo. La
percentuale della compartecipazione al gettito
dell’imposta sul valore aggiunto prevista dal presente
comma e’ fissata, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, in misura finanziariamente equivalente
alla compartecipazione del 2 per cento al gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede
di prima applicazione, e in attesa della
determinazione del gettito dell’imposta sul valore
aggiunto ripartito per ogni comune, l’assegnazione
del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito
dell’imposta sul valore aggiunto per provincia,
suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun
comune.
5.
Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale
relative agli atti soggetti ad imposta sul valore
aggiunto resta attribuito allo Stato.
6.
A decorrere dall’anno 2012 l’addizionale all’accisa
sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma
1, lettere a) e b), del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,
cessa di essere applicata nelle regioni a statuto
ordinario ed e’ corrispondentemente aumentata, nei
predetti territori, l’accisa erariale in modo tale
da assicurare la neutralita’ finanziaria del presente
provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di
finanza pubblica. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita’
attuative del presente comma.
7.
Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali ai sensi dell’articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite le modalita’ di alimentazione e di
riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 3,
nonche’ le quote del gettito dei tributi di cui al
comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove
sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel
riparto si tiene conto della determinazione dei
fabbisogni standard, ove effettuata, nonche’, sino al
2013, anche della necessita’ che una quota pari
al 30 per cento della dotazione del Fondo
sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei
residenti. Ai fini della determinazione del Fondo
sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto
delle variazioni di gettito prodotte
dall’esercizio dell’autonomia tributaria. Ai fini del
raggiungimento dell’accordo lo schema di decreto e’
trasmesso alla Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato
accordo entro il 30 novembre dell’anno precedente, il
decreto di cui al primo periodo puo’ essere comunque
emanato; in sede di prima applicazione del presente
provvedimento, il termine per l’accordo scade
il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Per i comuni che
esercitano in forma associata le funzioni fondamentali
ai sensi dell’articolo 14, commi 28 e seguenti del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche’ per le isole monocomune, sono,
in ogni caso, stabilite modalita’ di
riparto differenziate, forfettizzate e semplificate,
idonee comunque ad assicurare che sia ripartita, in
favore dei predetti enti, una quota non inferiore al 20
per cento della dotazione del fondo al netto della
quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del
presente comma.
8. La
quota di gettito del tributo di cui al comma 1,
lettera g), devoluta ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, e’ pari al 21,7 per cento per l’anno 2011 e
al 21,6 per cento a decorrere dall’anno 2012. I
trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, in misura
corrispondente al gettito che confluisce nel
Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3,
nonche’ al gettito devoluto ai comuni ed al gettito
derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al
netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011 e
2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di
finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare
di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la
predetta quota di gettito del tributo di cui al comma
1, lettera g), puo’ essere rideterminata sulla base
dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio
effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove
istituita, dalla Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica. La quota di
gettito del tributo di cui al comma 1, lettera
g), puo’ essere successivamente incrementata, con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali, in misura corrispondente alla
individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili
di riduzione.
9. Ai
comuni e’ garantito che le variazioni annuali del
gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo
non determinano la modifica delle aliquote e delle
quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le
quote indicate nei commi 2, 4 e 8,
nonche’ nell’articolo 7, comma 2, possono essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica; in
particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta
ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera
g), puo’ essere incrementata sino alla devoluzione
della totalita’ del gettito stesso, con la
contestuale ed equivalente riduzione della quota
di cui all’articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della
quota di cui al comma 4 del presente articolo.
10. In
ogni caso, al fine di rafforzare la capacita’ di
gestione delle entrate comunali e di incentivare la
partecipazione dei comuni all’attivita’ di accertamento
tributario:
a)
e’ assicurato al comune interessato il maggior gettito
derivante dall’accatastamento degli immobili finora non
dichiarati in catasto;
b)
e’ elevata al 50 per cento la quota dei tributi
statali riconosciuta ai comuni ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e successive modificazioni. La quota del 50 per cento
e’ attribuita ai comuni in via provvisoria anche in
relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali, sono stabilite le modalita’ di
recupero delle somme attribuite ai comuni in via
provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque
titolo;
c)
i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita’
stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali, ai dati contenuti nell’anagrafe
tributaria relativi:
1) ai
contratti di locazione nonche’ ad ogni altra
informazione riguardante il possesso o la detenzione
degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla
somministrazione di energia elettrica, di servizi
idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
proprio territorio;
3) ai
soggetti che hanno il domicilio fiscale nel
proprio territorio;
4) ai
soggetti che esercitano nello stesso un’attivita’ di
lavoro autonomo o di impresa;
d)
i comuni hanno altresi’ accesso, con le modalita’ di
cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati
pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a
soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che
possa essere rilevante per il controllo
dell’evasione erariale o di tributi locali;
e)
il sistema informativo della fiscalita’ e’ integrato,
d’intesa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani,
con i dati relativi alla fiscalita’ locale, al fine
di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i
servizi necessari per la gestione dei tributi di cui
agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle
previsioni di entrata.
11. Il
sistema informativo della fiscalita’ assicura
comunque l’interscambio dei dati relativi
all’effettivo utilizzo degli immobili, con
particolare riferimento alle risultanze catastali, alle
dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti
di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui
al comma 10, lettera c), n. 2).
12. A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi minimo e
massimo della sanzione amministrativa prevista per
l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli
uffici dell’Agenzia del territorio degli immobili e
delle variazioni di consistenza o di destinazione dei
medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28
e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati;
il 75 per cento dell’importo delle sanzioni irrogate a
decorrere dalla predetta data e’ devoluto al comune
ove e’ ubicato l’immobile interessato.
Art. 3
Cedolare
secca sugli affitti
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario
vigente per la tassazione del reddito fondiario ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
il proprietario o il titolare di diritto reale di
godimento di unita’ immobiliari abitative locate ad uso
abitativo puo’ optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione
relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e le relative pertinenze locate
congiuntamente all’abitazione, puo’ essere
assoggettato, in base alla decisione del locatore,
ad un’imposta, operata nella forma della cedolare
secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle relative addizionali,
nonche’ delle imposte di registro e di bollo sul
contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce
anche le imposte di registro e di bollo sulla
risoluzione e sulle proroghe del contratto di
locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito
dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di
un’aliquota del 21 per cento. La cedolare secca puo’
essere applicata anche ai contratti di locazione
per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione.
Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di
cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni
ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad
alta tensione abitativa individuati dal
Comitato interministeriale per la programmazione
economica, l’aliquota della cedolare secca calcolata
sul canone pattuito dalle parti e’ ridotta al 19 per
cento.
3.
Fermi gli obblighi di presentazione della
dichiarazione dei redditi, la registrazione del
contratto di locazione assorbe gli ulteriori
obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo
previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta
di registrazione del contratto di locazione si
applica l’articolo 69 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986.
4. La
cedolare secca e’ versata entro il termine stabilito
per il versamento dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle
imposte di bollo e di registro eventualmente gia’
pagate. Per la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi
ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, sono
stabilite le modalita’ di esercizio dell’opzione di
cui al comma 1, nonche’ di versamento in acconto
della cedolare secca dovuta, nella misura dell’85
per cento per l’anno 2011 e del 95 per cento dal 2012,
e del versamento a saldo della medesima cedolare,
nonche’ ogni altra disposizione utile, anche
dichiarativa, ai fini dell’attuazione del presente
articolo.
5. Se
nella dichiarazione dei redditi il canone derivante
dalla locazione di immobili ad uso abitativo non e’
indicato o e’ indicato in misura inferiore a quella
effettiva, si applicano in misura raddoppiata,
rispettivamente, le sanzioni amministrative previste
dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i
redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso
abitativo, nel caso di definizione dell’accertamento
con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del
contribuente all’impugnazione dell’accertamento, si
applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative
previste dall’articolo 1, commi 1 e 2, e
dall’articolo 13, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997.
6. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente
articolo non si applicano alle locazioni di
unita’ immobiliari ad uso abitativo effettuate
nell’esercizio di una attivita’ d’impresa, o di arti e
professioni. Il reddito derivante dai contratti di
cui al presente articolo non puo’ essere, comunque,
inferiore al reddito determinato ai sensi
dell’articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7.
Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria,
al possesso di requisiti reddituali, si tiene
comunque conto anche del reddito assoggettato alla
cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai
fini dell’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai
contratti di locazione degli immobili ad uso
abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati entro il termine
stabilito dalla legge, si applica la seguente
disciplina:
a) la
durata della locazione e’ stabilita in quattro
anni a decorrere dalla data della registrazione,
volontaria o d’ufficio;
b) al
rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2,
comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a
decorrere dalla registrazione il canone annuo di
locazione e’ fissato in misura pari al triplo della
rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo
anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone
inferiore, si applica comunque il canone stabilito
dalle parti.
9. Le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 346, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del
presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel
contratto di locazione registrato sia stato
indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia
stato registrato un contratto di comodato fittizio.
10. La
disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica
ove la registrazione sia effettuata entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
11. Nel
caso in cui il locatore opti per l’applicazione
della cedolare secca e’ sospesa, per un periodo
corrispondente alla durata dell’opzione, la facolta’
di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se
prevista nel contratto a qualsiasi titolo,
inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non
ha dato preventiva comunicazione al conduttore con
lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad
esercitare la facolta’ di chiedere l’aggiornamento
del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al
presente comma sono inderogabili.
Art. 4
Imposta di
soggiorno
1. I
comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
nonche’ i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
localita’ turistiche o citta’ d’arte possono
istituire, con deliberazione del consiglio,
un’imposta di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul
proprio territorio, da applicare, secondo criteri di
gradualita’ in proporzione al prezzo, sino a 5 euro
per notte di soggiorno. Il relativo gettito e’
destinato a finanziare interventi in materia di
turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle
strutture ricettive, nonche’ interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali
ed ambientali locali, nonche’ dei relativi servizi
pubblici locali.
2.
Ferma restando la facolta’ di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, l’imposta di soggiorno può
sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri
imposti agli autobus turistici per la circolazione e
la sosta nell’ambito del territorio comunale.
3. Con
regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, e’ dettata la
disciplina generale di attuazione dell’imposta di
soggiorno. In conformita’ con quanto stabilito nel
predetto regolamento, i comuni, con proprio
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative
dei titolari delle strutture ricettive, hanno la
facolta’ di disporre ulteriori modalita’ applicative
del tributo, nonche’ di prevedere esenzioni e riduzioni
per particolari fattispecie o per determinati periodi
di tempo. Nel caso di mancata emanazione del
regolamento previsto nel primo periodo del presente
comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente
articolo.
Art. 5
Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche
1. Con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, su
proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze e d’intesa con la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, e’ disciplinata la graduale cessazione,
anche parziale, della sospensione del potere dei
comuni di istituire l’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero
di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata
istituita. Nel caso di mancata emanazione del
decreto previsto nel primo periodo del presente comma
nel termine ivi indicato, in ogni caso possono
esercitare la predetta facolta’ i comuni che non
hanno istituito la predetta addizionale ovvero che
l’hanno istituita in ragione di un’aliquota inferiore
allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente
periodo, il limite massimo dell’addizionale per i
primi due anni e’ pari allo 0,4 per cento e, comunque,
l’addizionale non puo’ essere istituita o
aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo.
Le deliberazioni adottate, per l’anno 2011, ai sensi
del presente comma non hanno efficacia ai fini della
determinazione dell’acconto previsto dall’ultimo
periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Art. 6
Imposta di
scopo
1. Con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della citata legge n. 400 del 1988,
d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, entro il 31 ottobre 2011, e’ disciplinata
la revisione dell’imposta di scopo di cui all’articolo
1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
modo tale da prevedere:
a)
l’individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto
a quelle indicate nell’articolo 1, comma 149, della
citata legge n. 296 del 2006;
b)
l’aumento, sino a dieci anni, della durata
massima di applicazione dell’imposta stabilita
dall’articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296
del 2006;
c) la
possibilita’ che il gettito dell’imposta finanzi
l’intero ammontare della spesa per l’opera pubblica da
realizzare.
2.
Resta in ogni caso fermo l’obbligo di restituzione
previsto dall’articolo 1, comma 151, della citata legge
n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell’opera
entro due anni dalla data prevista dal progetto
esecutivo.
Art. 7
Federalismo fiscale municipale
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e
successive modificazioni, per il finanziamento dei
comuni, in sostituzione dei tributi indicati
rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11,
comma 1, a decorrere dall’anno 2014 sono introdotte
nell’ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di
imposizione municipale:
a) una
imposta municipale propria;
b) una
imposta municipale secondaria.
2. A
decorrere dall’anno 2014, ai comuni e’ attribuita
una compartecipazione al gettito dei tributi
nell’ipotesi di trasferimento immobiliare di cui
all’articolo 10, pari al trenta per cento.
3.
Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei
tributi devoluto ai sensi dell’articolo 2, tenuto
conto di quanto gia’ attribuito ai sensi del comma 2
del presente articolo.
Art. 8
Imposta
municipale propria
1.
L’imposta municipale propria e’ istituita, a decorrere
dall’anno 2014, e sostituisce, per la componente
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni
non locati, e l’imposta comunale sugli immobili.
2.
L’imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili diversi dall’abitazione
principale.
3.
L’imposta municipale propria non si applica al
possesso dell’abitazione principale ed alle
pertinenze della stessa. Si intende per effettiva
abitazione principale l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore
dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L’esclusione si applica alle pertinenze classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un’unita’ pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso
abitativo. L’esclusione non si applica alle
unita’ immobiliari classificate nelle categorie
catastali A1, A8 e A9.
4.
L’imposta municipale propria ha per base imponibile
il valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
5. Nel
caso di possesso di immobili non costituenti
abitazione principale ai sensi del comma 3, l’imposta e’
dovuta annualmente in ragione di un’aliquota dello
0,76 per cento. La predetta aliquota puo’ essere
modificata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo
conto delle analisi effettuate dalla Commissione
tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
I comuni possono, con deliberazione del consiglio
comunale adottata entro il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione,
modificare, in aumento o in diminuzione, sino a
0,3 punti percentuali, l’aliquota fissata dal primo
periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti
percentuali l’aliquota determinata ai sensi del comma
6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro
il predetto termine, si applicano le aliquote di cui
al primo periodo del presente comma ed al comma 6.
6. Nel
caso in cui l’immobile sia locato, l’aliquota di
cui al comma 5, primo periodo, e’ ridotta alla meta’.
7. I
comuni possono, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata entro il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione, prevedere
che l’aliquota di cui al comma 5, primo periodo,
sia ridotta fino alla meta’ anche nel caso in cui
abbia ad oggetto immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del
citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel
caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
societa’. Nell’ambito della facolta’ prevista dal
presente comma, i comuni possono stabilire che
l’aliquota ridotta si applichi limitatamente a
determinate categorie di immobili.
Art. 9
Applicazione dell’imposta municipale propria
1.
Soggetti passivi dell’imposta municipale propria
sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e
le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o
scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa, ovvero
il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel
caso di concessione di aree demaniali, soggetto
passivo e’ il concessionario. Per gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo
e’ il locatario a decorrere dalla data della stipula e
per tutta la durata del contratto.
2.
L’imposta e’ dovuta per anni solari proporzionalmente
alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si e’
protratto il possesso; a tal fine il mese durante
il quale il possesso si e’ protratto per almeno
quindici giorni e’ computato per intero. A ciascuno
degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione
tributaria.
3. I
soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta
dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di
pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella
facolta’ del contribuente provvedere al versamento
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. A
far data dal completamento dell’attuazione dei
decreti legislativi in materia di adeguamento dei
sistemi contabili adottati ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009,
e successive modificazioni, e dell’articolo 2
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a
partire dal 1° gennaio 2015, l’imposta e’ corrisposta
con le modalita’ stabilite dal comune.
5. Con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni
possono introdurre l’istituto dell’accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri
stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
1997, e gli altri strumenti di deflazione del
contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato
decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche
che il pagamento delle somme dovute possa essere
effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di
interessi.
6. Con
uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita l’Associazione Nazionale
Comuni Italiani sono approvati i modelli della
dichiarazione, i modelli per il versamento, nonche’ di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente
per ogni contribuente, ai comuni e al sistema
informativo della fiscalita’.
7. Per
l’accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso
si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4
e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n.
504 del 1992 e l’articolo 1, commi da 161 a 170, della
citata legge n. 296 del 2006.
8.
Sono esenti dall’imposta municipale propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche’ gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, dalle comunita’
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f),
h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del
1992.
9. Il
reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli
cui si applica la cedolare secca di cui all’articolo
3, i redditi derivanti dagli immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo
43 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
dagli immobili posseduti dai soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle societa’,
continuano ad essere assoggettati alle ordinarie
imposte erariali sui redditi.
Art. 10
Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento
immobiliare
1
All’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata
al citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di
beni immobili in genere e atti traslativi o
costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i
provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i
trasferimenti coattivi 9 per cento. Se il trasferimento
ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 , ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2 per
cento»;
b) sono
abrogate le note del predetto articolo 1, ad
eccezione della nota II-bis);
c)
nella nota II-bis) dell’articolo 1, le parole:
«dell’aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle
seguenti: «dell’aliquota del 2 per cento».
2. Nei
casi di cui al comma 1, l’imposta, comunque, non puo’
essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli
atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e
tutti gli atti e le formalita’ direttamente conseguenti
posti in essere per effettuare gli adempimenti
presso il catasto ed i registri immobiliari
sono esenti dall’imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e
dalle tasse ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono
soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni
tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2014.
Art. 11
Imposta
municipale secondaria
1.
L’imposta municipale secondaria e’ introdotta, a
decorrere dall’anno 2014, con deliberazione del
consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme
di prelievo: la tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed
aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicita’ e
i diritti sulle pubbliche affissioni, il
canone per l’autorizzazione all’installazione
dei mezzi pubblicitari. L’addizionale per
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di
assistenza e’ abolita a decorrere dall’introduzione del
tributo di cui al presente articolo.
2. Con
regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della citata legge n. 400 del 1988,
d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, e’ dettata la disciplina generale dell’imposta
municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:
a) il
presupposto del tributo e’ l’occupazione dei
beni appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile dei comuni, nonche’ degli spazi
soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche
a fini pubblicitari;
b)
soggetto passivo e’ il soggetto che effettua
l’occupazione; se l’occupazione e’ effettuata con
impianti pubblicitari, e’ obbligato in solido il
soggetto che utilizza l’impianto per diffondere il
messaggio pubblicitario;
c)
l’imposta e’ determinata in base ai seguenti elementi:
1)
durata dell’occupazione;
2)
entita’ dell’occupazione, espressa in metri quadrati o
lineari;
3)
fissazione di tariffe differenziate in base alla
tipologia ed alle finalita’ dell’occupazione, alla
zona del territorio comunale oggetto dell’occupazione
ed alla classe demografica del comune;
d) le
modalita’ di pagamento, i modelli della
dichiarazione, l’accertamento, la riscossione coattiva,
i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso sono disciplinati in conformita’ con
quanto previsto dall’articolo 9, commi 4, 6 e 7, del
presente decreto legislativo;
e)
l’istituzione del servizio di pubbliche affissioni
non e’ obbligatoria e sono individuate idonee
modalita’, anche alternative all’affissione di
manifesti, per l’adeguata diffusione degli annunci
obbligatori per legge, nonche’ per l’agevolazione della
diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i
comuni, con proprio regolamento da adottare ai
sensi dell’articolo 52 del citato decreto legislativo
n. 446 del 1997, hanno la facolta’ di disporre
esenzioni ed agevolazioni, in modo da consentire anche
una piu’ piena valorizzazione della sussidiarietà
orizzontale, nonche’ ulteriori modalita’ applicative del
tributo.
Art. 12
Misure in
materia di finanza pubblica
1.
L’autonomia finanziaria dei com uni deve essere
compatibile con gli impegni finanziari assunti con il
patto di stabilita’ e crescita.
2. In ogni caso, dall’attuazione dei decreti legislativi di
cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, non puo’ derivare, anche nel corso della
fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale
complessivo a carico dei contribuenti.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni,
ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, secondo
le modalita’ di cui all’articolo 7 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e’ assicurato al complesso degli
enti l’integrale finanziamento di tali funzioni, ove
non si sia provveduto contestualmente al
finanziamento e al trasferimento.
Art. 13
Fondo
perequativo per comuni e province
1. Per
il finanziamento delle spese dei comuni e delle
province, successivo alla determinazione dei fabbisogni
standard collegati alle spese per le funzioni
fondamentali, e’ istituito nel bilancio dello Stato
un fondo perequativo, con indicazione separata
degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti
per le province, a titolo di concorso per il
finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa
intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale e del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite, salvaguardando la neutralita’
finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformita’
con l’articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
modalita’ di alimentazione e di riparto del fondo.
Il fondo perequativo a favore dei comuni e’ alimentato
da quote del gettito dei tributi di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, e dalla
compartecipazione prevista dall’articolo 7, comma 2.
Tale fondo e’ articolato in due componenti, la
prima delle quali riguarda le funzioni
fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni
non fondamentali. Le predette quote sono divise in
corrispondenza della determinazione dei fabbisogni
standard relativi alle funzioni fondamentali e
riviste in funzione della loro dinamica.
Art. 14
Ambito
di applicazione del decreto legislativo,
regolazioni finanziarie e norme transitorie
1.
L’imposta municipale propria e’ indeducibile dalle
imposte erariali sui redditi e dall’imposta
regionale sulle attivita’ produttive.
2. Al
fine di assicurare la neutralita’ finanziaria del
presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto
speciale il presente decreto si applica nel
rispetto dei rispettivi statuti e in conformita’
con le procedure previste dall’articolo 27 della
citata legge n. 42 del 2009, e in particolare:
a) nei
casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle
regioni a statuto speciale spetta una
compartecipazione al gettito dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche ovvero al gettito
degli altri tributi erariali, questa si intende
riferita anche al gettito della cedolare secca di cui
all’articolo 3;
b) sono
stabilite la decorrenza e le modalita’ di
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2
nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a
statuto speciale, nonche’ le percentuali delle
compartecipazioni di cui alla lettera a); con
riferimento all’imposta municipale propria di cui
all’articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da
essa sostituiti.
3.
Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome che esercitano le funzioni in materia di
finanza locale, le modalita’ di applicazione delle
disposizioni relative alle imposte comunali
istituite con il presente decreto sono stabilite
dalle predette autonomie speciali in conformita’ con
i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione; per gli enti locali ubicati nelle
medesime regioni e province autonome non trova
applicazione quanto previsto dall’articolo 2, commi da
1 a 8; alle predette regioni e province autonome
spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al
gettito delle entrate tributarie erariali previste
dal presente decreto nelle misure e con le
modalita’ definite dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione per i medesimi
tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il
presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in
prima applicazione della citata legge n. 42 del
2009, e successive modificazioni, e in via
transitoria, l’autonomia di entrata dei comuni.
Gli elementi informativi necessari all’attuazione
del presente decreto sono acquisiti alla banca
dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009,
nonche’ alla banca dati di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di
finanza pubblica di cui all’articolo 10 della citata
legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo
della pressione fiscale complessiva, la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale,
monitora gli effetti finanziari del presente decreto
legislativo al fine di garantire il rispetto del
predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e
propone al Governo le eventuali misure correttive.
6. E’
confermata la potesta’ regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche
per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento.
7.
Sino alla revisione della disciplina relativa ai
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi
urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti
comunali adottati in base alla normativa concernente
la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di
igiene ambientale. Resta ferma la possibilita’ per i
comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.
8. A
decorrere dall’anno 2011, le delibere di
variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che
detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre
dell’anno a cui la delibera afferisce. Le delibere
relative all’anno 2010 sono efficaci per lo stesso
anno d’imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in
ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296
del 2006.
9. Per
il perseguimento delle finalita’ istituzionali, di
quelle indicate nell’articolo 10, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche’ dei
compiti attribuiti con i decreti legislativi
emanati in attuazione della citata legge n. 42 del
2009, e successive modificazioni, anche al fine di
assistere i comuni nell’attuazione del presente
decreto e nella lotta all’evasione fiscale,
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale
delle
risorse
indicate nell’articolo 10, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere
dal 1° gennaio 2014, l’aliquota percentuale indicata
nel predetto articolo e’ calcolata con riferimento
al gettito annuale prodotto dall’imposta di cui
all’articolo 8. Con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare d’intesa con la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabilite le
modalita’ di attribuzione delle risorse in
sostituzione di quelle vigenti, nonche’ le altre
modalita’ di attuazione del presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 2, comma 4, stabilisce le modalita’
per l’acquisizione delle informazioni necessarie al
fine di assicurare, in sede di prima applicazione,
l’assegnazione della compartecipazione all’imposta
sul valore aggiunto sulla base del gettito per
provincia. Fino a che le predette informazioni
non sono disponibili, l’assegnazione del
gettito dell’imposta sul valore aggiunto per ogni
comune ha luogo sulla base del gettito di tale
imposta per Regione, suddiviso per il numero degli
abitanti di ciascun comune
Il
decreto legislativo approvato, che costituisce uno degli
snodi principali della riforma sul federalismo fiscale,
prevede una tempistica articolata in due fasi:
- una prima, transitoria, già a decorrere dall’anno
2011;
- una seconda, a regime, a partire dal 2014.
Durante
la prima fase
della riforma, a decorrere dall’anno 2011,
è attribuito ai Comuni (relativamente agli immobili
ubicati nel loro territorio)
il gettito derivante
da alcuni tributi statali inerenti al comparto
territoriale ed immobiliare.
In
particolare, sono attribuiti ai Comuni:
- il 30 per cento delle imposte sui trasferimenti
immobiliari (imposte di registro, ipotecaria, catastale,
i tributi speciali catastali, le tasse ipotecarie);
- l’intero gettito dell’imposta di registro e di bollo
sui contratti di locazione relativi ad immobili;
- il gettito dell’IRPEF relativa ai redditi fondiari
(escluso il reddito agrario);
- la nuova
cedolare secca sugli affitti
eventualmente riscossa in alternativa all’IRPEF relativa
ad immobili locati ad uso abitativo; l’art. 3 del
decreto, infatti, introduce, a decorrere dall’anno 2011,
la possibilità per il proprietario, o il titolare di
diritto reale di godimento, di unità immobiliari
abitative locate ad uso abitativo e le relative
pertinenze di optare per il regime di tassazione
sostitutiva del reddito da locazione ad un’aliquota del
21 per cento (19 per cento per i contratti a canone
concordato relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni ad
alta tensione abitativa). In pratica, il decreto prevede
la tassazione in misura fissa del reddito derivante
dalla locazione di immobili ad uso abitativo (il che,
dalle prime simulazioni, dovrebbe risultare conveniente
soprattutto per i contribuenti appartenenti a fasce di
reddito più alte;
- una compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto.
Il comma 4 dell’art. 2 introduce, a favore dei Comuni, a
decorrere dall’anno 2011,
una compartecipazione
al gettito dell’IVA; la percentuale di
tale compartecipazione sarà stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la
Conferenza unificata; essa dovrà essere fissata, nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica, in modo da
determinare un ammontare di risorse equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’IRPEF.
In sede di prima applicazione, e in attesa della
determinazione del gettito IVA ripartito per ogni
Comune, l’assegnazione del gettito ai Comuni avviene
sulla base del gettito IVA per Provincia suddiviso per
il numero degli abitanti di ciascun Comune.
Resta
attribuito allo Stato il gettito delle imposte
ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti ad
imposta sul valore aggiunto.
Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della
riforma l’IVA nonché l’IRES sui redditi immobiliari e
l’IRPEF sui redditi agrari.
La seconda
fase della riforma
sul federalismo municipale prevede che gli attuali
tributi statali e comunali che, a vario titolo e forma,
insistono sul comparto immobiliare siano sostituiti da
un numero ridotto di forme di prelievo. In questa
ottica, il decreto sul federalismo fiscale municipale
prevede, a decorrere dall’anno 2014, l’istituzione di
due nuove imposte per il finanziamento dei Comuni
(l’imposta municipale propria e l’imposta municipale
secondaria) e l’attribuzione ai Comuni, a decorrere
dalla stessa annualità, di una compartecipazione al
gettito dei tributi nell’ipotesi di trasferimento
immobiliare.
L’imposta
municipale propria,
istituita a decorrere dall’anno 2014, è disciplinata
dall’articolo 8 del decreto sul federalismo fiscale.
La
nuova imposta sostituisce, per la componente
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche
e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari attinenti ai beni non locati e l’imposta
comunale sugli immobili (ICI). Dall’IMU sono esclusi gli
immobili di proprietà di enti ecclesiastici.
All’imposta municipale propria i Comuni potranno
affiancare
l’imposta municipale secondaria (art. 11
del decreto), la cui introduzione deve avvenire con
deliberazione del Consiglio Comunale.
L’imposta dovrà sostituire le seguenti forme di
prelievo:
- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP);
- il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP);
- l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle
pubbliche affissioni;
- il canone per l’autorizzazione all’installazione dei
mezzi pubblicitari (CIMP).
Ricordiamo che,
in attuazione della
legge delega (42/2009), sono stati
finora approvati i seguenti decreti legislativi:
- federalismo
demaniale; il decreto legislativo n. 85
del 28 maggio 2010 (emanato in attuazione dell’articolo
19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) stabilisce i
princìpi generali per l’attribuzione a Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio;
- Roma
Capitale; il D.Lgs. 17-9-2010 n. 156 (di
attuazione dell’articolo 24 della L. 42/2009) configura
l’ordinamento provvisorio e finanziario di Roma
capitale, in attesa dell’attuazione della disciplina
delle città metropolitane;
- fabbisogni
standard; il decreto legislativo n. 216
del 26 novembre 2010 (sui fabbisogni standard di
Province, Comuni e Città metropolitane) attua l’art. 2,
comma 2 lettera f) della legge delega sul federalismo
fiscale.
Altri
decreti legislativi, non ancora però giunti alla fase
conclusiva dell’iter di approvazione, sono quelli in
materia di:
- autonomia
tributaria di Regioni e Province nonché
di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario (approvato in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre
2010). Il provvedimento si compone di 27 articoli; il
Capo primo detta le regole sulla
fiscalità delle
Regioni: scompare dal 2012 la
compartecipazione Irpef (ma dal 2014 aumenta in modo
corrispondente l’addizionale Irpef). Sempre dal 2014, la
compartecipazione Iva sarà stabilita dal Governo così da
garantire il finanziamento delle spese essenziali di
ogni Regione. Gli altri Capi di cui si compone il
decreto affrontano il nodo dei
tributi provinciali
(Capo II), del
fondo perequativo per
gli enti locali (Capo III) e dei
costi standard per le
spese sanitarie delle Regioni (Capo IV);
- perequazione
e rimozione degli squilibri; il decreto,
approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri
del 26 novembre 2010, attua l’art. 16 della L. 42/2009 e
individua nel
Fondo per lo sviluppo e la coesione (già
Fondo per le aree sottoutilizzate) lo strumento per la
promozione dello sviluppo economico e la coesione delle
aree sottoutilizzate, al fine di promuovere la rimozione
di squilibri storici;
- sanzioni e
premi per Regioni, Province e Comuni; lo
schema di decreto è stato approvato in via preliminare
dal Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010 ed è
diretto a disciplinare i meccanismi premiali e
sanzionatori, nonché ad istituire i meccanismi di
governance del sistema risultante dall’attuazione della
legge n. 42 del 2009;
-
armonizzazione dei sistemi contabili
(approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri
del 17 dicembre 2010). Il decreto detta norme per
armonizzare i documenti contabili di Regioni ed enti
locali (titolo I) ed enti del settore sanitario (Titolo
II).
Per l’approvazione di questi quattro decreti, il Governo ha
preannunciato che chiederà una proroga di quattro
mesi alla scadenza per l’attuazione della delega
prevista dalla Legge 42/2009: se accolta, la delega
scadrà non più il 21 maggio ma il 21 settembre 2011.
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