Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Capo I
INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO
DEI PROCESSI DI
PACE E DI STABILIZZAZIONE
Art. 1
Iniziative in favore dell'Afghanistan
1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e'
autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno
2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e di euro
1.500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della
NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di
stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e
Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo
pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito
del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e
nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione
si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1,
relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza
dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono
finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con (( i
Governi )) pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario (( ed educativo ));
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle
iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede (( alla
realizzazione di una «Casa della societa' civile» a Kabul, quale
centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e
l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza
regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º
gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30. ))
5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle
crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente
civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, e' autorizzata, a
decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 24.244.
Riferimenti normativi
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario
allaGazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
- La legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante
«Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre
2010. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in
relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione
annua e' demandata alla leggefinanziaria.
- Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1°
gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti
per la proroga degli interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per
l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e
per l'Amministrazione della Difesa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010, e' il seguente:
«4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1,
relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede
all'organizzazione di una conferenza regionale della
societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la
rete di organizzazioni non governative «Afgana».».
Art. 2
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione
1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano,
Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 10.500.000 ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n.
220, nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti
dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori.
Nell'ambito (( dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al primo
periodo )) il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo'
destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per
iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali
emergano urgenti necessita' di intervento, (( nel periodo compreso
tra il 1º gennaio 2011 e il 30 giugno 2011. E' altresi' autorizzata
la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di
iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili. ))
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione
italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'addestramento
della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza kosovare,
al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in
esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo
italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 617.951 per assicurare la
partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento
della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di
cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa (OSCE).
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro (( 12.827.451 )) per gli interventi a
sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen, per il contributo
all'Unione per il Mediterraneo e la prosecuzione degli interventi
operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e
degli interessi italiani (( in territori interessati da eventi
bellici o ad alto rischio. Ai predetti interventi non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. ))
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, (( e successive modificazioni, )) destinato al rafforzamento
delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze
diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di
cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. (( Al fine di
garantire anche la sicurezza informatica della rete
diplomatico-consolare, al personale inviato in missione nel periodo
dal 1º gennaio 2011 al 30 giugno 2011 per gli interventi tecnici a
tutela della funzionalita' dei sistemi informatici e degli apparati
di comunicazione spetta l'indennita' di missione di cui al regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941. All'onere derivante dal secondo
periodo del presente comma, pari a euro 30.000 per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. ))
7. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a
sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza
nell'Africa sub-sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio
2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 2.750.000 ad
integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2011 per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 1.583.328 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre
organizzazioni internazionali.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 454.050 per l'invio in missione di
personale di ruolo presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan. Al
predetto personale e' corrisposta un'indennita', senza assegno di
rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno
2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese
di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le
sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il
relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, (( e
successive modificazioni, )) spetta ogni 6 mesi ed e' acquisito dopo
4 mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E'
altresi' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un
funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza
italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta
un'indennita' pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, (( e successive modificazioni, )) ed il rimborso
forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan,
commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno
dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto
funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in
loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore
alla scadenza del presente decreto.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 318.700 per la partecipazione di
personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, le missioni PESD e gli Uffici
dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Al predetto
personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente
concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza
assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
Per incarichi presso il contingente italiano in missioni
internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice
del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1º
gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 36.000 per i
viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale del
Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati
in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
(( 11. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per garantire il contributo
italiano al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area dei
Balcani e l'adesione italiana a progetti e iniziative di
ricostruzione nel sud-est europeo, cosi' ripartita: euro 300.000 per
assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa
adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per assicurare la partecipazione
italiana al Fondo Fiduciario InCE istituito presso la Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo.
11-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato
atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere
internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e
successive modifiche e integrazioni, e' assegnato a favore dello
stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2011.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
- La legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre
2010. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in
relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione
annua e' demandata alla legge finanziaria.
- La legge 7 marzo 2001, n. 58, recante «Istituzione
del Fondo per lo sminamento umanitario», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.
- Il testo dell'art. 6, comma 14, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il
seguente:
«14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.».
- Il testo dell'art. 3, comma 159, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2003, e' il seguente:
«159. Nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per
provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza
attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli
uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e
delle istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a
decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con
decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio,
nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.».
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Il testo dell'articolo 3 della legge 4 giugno 1997,
n. 170, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione
delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione
nei Paesi gravemente colpiti dalla siccita' e/o dalla
desertificazione, in particolare in Africa, con allegati,
fatta a Parigi il 14 ottobre 1994», pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 142 del 20
giugno 1997, e' il seguente:
«Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 726 milioni annue a
decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri (3).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il testo degli articoli 171, 181, comma 1, e 186 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente:
«Art. 171. (Indennita' di servizio all'estero) - 1.
L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'art. 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo degli alloggi e dei
servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'articolo 189.»;
«Art. 181. (Spese di viaggio per congedo o ferie). - 1.
Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed
a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate
ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio
per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il
relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12 e 8
mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati
precedentemente.»;
«Art. 186. (Viaggi di servizio). - Il personale che per
ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato
temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o
allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo
massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio,
l'intera indennita' personale. Tale trattamento puo' essere
attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con
decreto motivato del Ministro. L'indennita' personale e'
ridotta della meta' per un periodo successivo che non puo'
superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale termine.
Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la
meta' del trattamento di missione previsto per il
territorio nazionale.
Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o
in altri Paesi esteri, oltre all'indennita' personale in
godimento, spetta:
1) nei casi di viaggi nel Paese in cui presta
servizio, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo,
un sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita'
mensile di servizio all'estero a seconda che trattisi
rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica, di
funzionari direttivi o di altro personale;
2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri
Paesi, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo, un
sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita' base
mensile a seconda che trattisi rispettivamente di capi di
rappresentanza diplomatica, di funzionari direttivi o di
altro personale. A tale indennita' si applica:
a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il
posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge la
missione;
b) in mancanza di posto di organico corrispondente,
il coefficiente previsto per la carriera corrispondente con
esclusione, se differente, del coefficiente stabilito per
il capo di rappresentanza diplomatica;
c) in mancanza anche di coefficiente per la
carriera corrispondente, il coefficiente previsto per il
restante personale della sede con esclusione, se
differente, di quello stabilito per il capo di
rappresentanza diplomatica;
d) qualora vi siano piu' coefficienti di
maggiorazione oltre quello fissato per il capo di
rappresentanza diplomatica o qualora la missione si svolga
in localita' dove non esistano uffici diplomatici o
consolari e in ogni altro caso non determinabile a norma
del presente comma, il coefficiente di maggiorazione
stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentita la Commissione di cui all'art. 172.
Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente
articolo sono corrisposte, oltre alle spese di viaggio di
cui agli articoli 191, 192, 193 e 194, aumentate
dell'indennita' supplementare prevista dall'ultimo comma
dell'art. 195, anche le spese per la spedizione del
bagaglio-presso fino ad un peso di 50 kg.
I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero.
Se per esigenze di servizio il capo di una
rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba,
a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal coniuge,
spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal
presente articolo per il dipendente.».
- La legge 18 dicembre 1982, n. 948, recante «Norme per
l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
degli affari esteri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 358 del 30 dicembre 1982.
Art. 3
Regime degli interventi
1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e
l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al
presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di
natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture
operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli
articoli 1 e 2.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e
2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali
sia umane che materiali.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al
personale inviato in breve missione per le attivita' e le iniziative
di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n.941, nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche,
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, (( e
successive modificazioni, )) e delle Sezioni distaccate, di cui
all'articolo 4, comma 2, del (( regolamento di cui al )) decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.177, e' autorizzato a
sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili
per il personale inviato in missione nei Paesi di cui agli articoli
1, comma 1, e 2, comma 1, che per motivi di sicurezza debba essere
alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. ((
Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei
Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del presente
decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6,
comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ))
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle
iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi
6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2003, n. 219.
(( 5-bis. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito
delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il
Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di
consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a
personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di
specifiche professionalita', e stipulare contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono
affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e
donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita'
italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari
esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita'
richieste.
5-ter. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto nonche' dei residui non impegnati degli stanziamenti
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e
agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126,
sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2011 fino alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi
alla disciplina contenuta nel presente articolo.
5-quater. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto,
se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere
impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in
quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e
agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126,
possono essere impegnati nel corso dell'intero esercizio finanziario
2011.
5-quinquies. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a
proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n.126, nell'ambito delle risorse ivi
previste, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee
o di enti pubblici e privati di formazione. ))
6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applica
l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza
di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario locale
attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a
10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere
sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1,
loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n.136, e successive modificazioni.
7. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli
interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari
esteri, (( in cui )) sono stabilite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e
di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e
di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli
affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il
compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi
12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, in materia di
esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di
migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli
articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la flessibilita' e
la funzionalita' del personale impiegato, alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, dopo le parole:
«centoventi unita'» sono inserite le seguenti: «, da esperti tratti
dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e),»;
b) all'articolo 13:
1) al comma 2, le parole: «esecutivo ed ausiliario» sono
soppresse;
2) ai commi 2 e 4, le parole: «dell'unita' tecnica centrale di
cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),».
Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli 13 e 16 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»,
pubblicata nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 1987, e' il seguente:
«Art. 13. (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo). - 1. Le unita' tecniche di cui agli
articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto
presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di
cooperazione.
2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti
dell'Unita' tecnica centrale di cui all'art. 12 e da
esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da
personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con
contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unita' tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di ogni elemento di informazione utile
all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione
delle iniziative di cooperazione suscettibili di
finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle
iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a
garantire il buon andamento delle iniziative di
cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto
dell'Unita' tecnica centrale di cui all'art. 12, che
risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei
fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza
diplomatica competente per territorio.
5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e
delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei
compiti ad esse affidati.».
«Art. 16 (Personale addetto alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo). - 1. Il personale addetto
alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
e' costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati
dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste
dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite
massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'art. 12;
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli
enti locali e di enti pubblici non economici posto in
posizione di fuori ruolo o di comando;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c).».
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Il testo degli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio
2010, e' il seguente:
«14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.».
«28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto
previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto
previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge n.
266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori
economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca
dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e seguenti. Il
presente comma non si applica alla struttura di missione di
cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei
limiti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le
amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto
spese per le finalita' previste ai sensi del presente
comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con
riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita'
nel triennio 2007-2009.».
- Il testo dell'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, e' il seguente:
«6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico - finanziaria e tecnico -
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei
contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono nulli.».
- Il testo degli articoli 6, comma 7, del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' il seguente:
«7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Il testo dell'art. 1, comma 56, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2005, e' il seguente:
«56. Le somme riguardanti indennita', compensi,
retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005.».
- Il testo dell'art. 61, commi 1 e 2, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2008, e' il seguente:
«Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1. A decorrere
dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti,
per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle predette
amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a
quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le
amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le necessarie misure
di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per
studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle
seguenti: "al 30 per cento";
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve
rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti".».
- Il testo degli articoli 7 e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 106 del 9 maggio 2001,
e' il seguente:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche'
degli organismi operanti per le finalita' di cui all'art.
1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.»;
«Art. 36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).
- 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'art. 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art.
70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di
lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del
comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo
n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' da ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina con riferimento alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.
Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro
per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto.».
- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1°
gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti
per la proroga degli interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per
l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e
per l'Amministrazione della difesa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 55 dell' 8 marzo 2010, e' il seguente:
«Art. 1. (Iniziative in favore dell'Afghanistan). - 1.
Per le iniziative di cooperazione in favore
dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 22.300.000
ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C
allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191(legge
finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione
italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al
sostegno dell'esercito nazionale afgano.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad
una missione di stabilizzazione economica, sociale e
umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire
sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello
svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del
processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni
locali e nell'assistenza alla popolazione. Per
l'organizzazione della missione si provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa
alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita'
individuate nel corso dei colloqui internazionali e in
particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le
attivita' operative della missione sono finalizzate alla
realizzazione di iniziative concordate con il Governo
pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con
particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan
e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1,
relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede
all'organizzazione di una conferenza regionale della
societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la
rete di organizzazioni non governative "Afgana".
5. Il Ministero degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare in Pakistan e in
Afghanistan per fini umanitari.».
«Art. 2. (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione). - 1.
Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano,
Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e
dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla
ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro
22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010), nonche' la spesa di euro
1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo
2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito
del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri,
con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un
massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in
altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti
necessita' di intervento, nel periodo di vigenza del
presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la
partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO
destinato al rafforzamento della gestione autonoma della
sicurezza in Kosovo.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per
assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e di diplomazia
preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa (OSCE).
4. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 e, dal
1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore spesa di
10 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di
ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la
tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei
territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato
in missione in Iraq per la realizzazione delle attivita' di
cui al presente comma, e' corrisposta l'indennita' di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,
nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, di cui 10 milioni di
euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.
5. Per la realizzazione degli interventi e delle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di
rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la Somalia ad
integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno
2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per
assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per
l'invio in missione di personale di ruolo presso le
Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai
predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', senza
assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 68.000 per la
partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le
missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE.
Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita',
detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione
internazionale di riferimento e senza assegno di
rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata
ai sensi dell'art. 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque
superare il trattamento attribuito per la stessa missione
all'organo di vertice del predetto contingente.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per
l'invio in missione di un funzionario diplomatico con
l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan.
Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari
all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri
derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla
diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per
l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario
puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in
loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque
inferiore alla scadenza del presente decreto.».
- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010, n. 30, recante "Proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2010, e' il
seguente:
«Art. 1 (Iniziative in favore dell'Afghanistan). - 1.
Per le iniziative di cooperazione in favore
dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro
18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
di euro 1.800.000 per la partecipazione italiana al Fondo
fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito
nazionale afgano.
2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al
mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di
comunicazione nell'ambito delle NATO's Strategic
Communications in Afghanistan, e' autorizzata, a decorrere
dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di
euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della
convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI -
Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai
International. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una
relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento
dei progetti previsti dalla predetta Convenzione.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia ad
una missione di stabilizzazione economica, sociale e
umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire
sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello
svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del
processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni
locali e nell'assistenza alla popolazione. Per
l'organizzazione della missione si provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa
alle iniziative di cooperazione.
4. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita'
individuati nel corso dei colloqui internazionali e in
particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le
attivita' operative della missione sono finalizzate alla
realizzazione di iniziative concordate con il Governo
pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con
particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan
e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
5. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1,
relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede alla
realizzazione di una "Casa della societa' civile" a Kabul,
quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra
l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli
esiti della conferenza regionale di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
6. Il Ministero degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare in Pakistan e in
Afghanistan per fini umanitari.».
«Art. 2 (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione). - 1.
Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano,
Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e
dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla
ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro
9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi
previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre
aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il
Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo'
destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per
iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le
quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel
periodo di vigenza del presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la
partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO
destinati alla formazione della polizia federale irachena e
alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 600.000 per
l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale
delle Nazioni Unite per il Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 594.182 per
assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e di diplomazia
preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa (OSCE).
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 11.706.125 per
gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen e
la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e
di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi
italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al
personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione
delle attivita' di cui al presente comma, e' corrisposta
l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per
cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
6. Per la realizzazione degli interventi e delle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di
rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione
degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2010 per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, nonche'
la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad
eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista
dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 886.244 per
assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PSDC
(ex PESD).
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 214.000 per
l'invio in missione di personale di ruolo presso le
Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai
predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', senza
assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. In deroga all'art. 181, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, al personale in servizio presso le sedi in
Afghanistan, Iraq e Pakistan spetta ogni sei mesi il
parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in
Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto
e' acquisito dopo quattro mesi, ancorche' i viaggi siano
stati effettuati precedentemente.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la
partecipazione di personale del Ministero degli affari
esteri alle operazioni internazionali di gestione delle
crisi, compresi le missioni PESD e gli Uffici dei
Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Ai predetti
funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale
di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari
all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'art.
171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi
presso il contingente italiano in missioni internazionali,
l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento
attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del
predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere
dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro
31.200 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e
Pakistan.
10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei
Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI),
finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale
nell'area, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la
partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di
una Fondazione di diritto privato, alle attivita' del
Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.
10-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' del
Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli
enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28
dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, e'
assegnato in favore dello stesso un contributo
straordinario di 250.000 euro per l'anno 2010. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
- Il testo dell'articolo 60, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2008, e' il seguente:
«15. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso
il comparto della sicurezza e del soccorso, possono
assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad
un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale di base, con esclusione delle spese per
stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o
aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in
dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di
impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della
responsabilita' contabile.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2010, e' il seguente:
«Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). - 1.
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario
il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati
di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6.
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.».
- Il testo dell'art. 3, commi 12 e 13, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 30, recante
«Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto
2010, e' il seguente:
«12. I contratti degli esperti di cui all'articolo 16,
comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n.
49, in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di
dodici mesi, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente. In ogni caso non si procede alla
proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del
67° anno di eta'.
13. Ai fini della disciplina dei contratti di cui al
comma 12, da stipulare ai sensi dell'art. 1, comma 01, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, previo parere del Comitato direzionale di
cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.».
- Il testo degli articoli 12, 13 e 16 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»,
pubblicata nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 1987, e' il seguente:
«Art. 12. (Unita' tecnica centrale). - 1. A supporto
dell'attivita' della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti
di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione,
istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e
controllo dei programmi, delle iniziative e degli
interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2,
nonche' per le attivita' di studio e ricerca nel campo
della cooperazione allo sviluppo e' istituita l'Unita'
tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo.
2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'art. 10 dovra'
essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unita'
tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in
modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale
della Direzione medesima.
3. L'organico dell'Unita' tecnica centrale e'
costituito da esperti assunti con contratto di diritto
privato a termine entro un contingente massimo di
centoventi unita' e da personale di supporto
tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli
affari esteri. All'Unita' tecnica centrale e' preposto un
funzionario della carriera diplomatica.
4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di
diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento
economico - sono fissate con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro della funzione pubblica, previo parere del
Comitato direzionale di cui all'art. 9, tenuto conto dei
criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo
europeo dello sviluppo della Comunita' economica europea,
nonche' dell'esperienza professionale di cui il personale
interessato sara' in possesso al momento della stipula del
contratto. Il contratto avra' durata quadriennale
rinnovabile in costanza delle esigenze connesse
all'attuazione dei compiti di natura tecnica della
cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente
comma dovra' altresi' prevedere le procedure concorsuali
per la immissione degli esperti di cui al comma 3
nell'Unita' tecnica centrale.
5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati
anche nelle unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo di cui all'articolo 13.
6. Nella prima applicazione della presente legge hanno
titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le
procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unita'
tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta
per cento del contingente di cui al comma 3:
a) gli esperti e il personale tecnico che, a
qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino
servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la
cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , e
presso la sede centrale del Servizio speciale di cui
all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno
dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgono
attivita' da almeno due anni presso organizzazioni
internazionali e comunitarie operanti nel settore della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Tale titolo di precedenza puo' essere fatto valere
dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti
verra' verificata con delibera del Comitato direzionale su
parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli
affari esteri.
9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti
dalla istituzione dell'Unita' tecnica centrale, la
dotazione organica delle qualifiche funzionali del
Ministero degli affari esteri e' accresciuta di 25 posti
alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle
suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali e'
stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la
stessa procedura puo' essere modificata la ripartizione
degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le
qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei
pertinenti profili. Il personale che presti servizio a
tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento
per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio
speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73
, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della
presente legge svolgendo mansioni di supporto
amministrativo, puo' essere ammesso entro sei mesi a
sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione
nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente
comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle
mansioni svolte. Con il decreto del Ministro degli affari
esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono
stabilite le procedure e le modalita' di svolgimento delle
prove selettive.
10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9,
valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Riordinamento
del Ministero degli affari esteri".
11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
«Art. 13. (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo). - 1. Le unita' tecniche di cui agli
articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto
presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di
cooperazione.
2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti
dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da
esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da
personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con
contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unita' tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di ogni elemento di informazione utile
all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione
delle iniziative di cooperazione suscettibili di
finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione
allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle
iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a
garantire il buon andamento delle iniziative di
cooperazione nel Paese.
4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto
dell'Unita' tecnica centrale di cui all'art. 12, che
risponde, al capo della rappresentanza diplomatica
competente per territorio.
5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e
delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei
compiti ad esse affidati.».
«Art. 16. (Personale addetto alla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo). - 1. Il personale
addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo e' costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati
dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste
dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite
massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'art. 12 (29);
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli
enti locali e di enti pubblici non economici posto in
posizione di fuori ruolo o di comando;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c).
2.».
Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
rt. 4
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 380.770.000 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n.126.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 106.240.346 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n.126.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 35.770.354 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 147.799 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 12.935.084 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 594.139 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 60.346 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 126.459 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 206.026 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD
CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 132.039 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 653.993 per la prosecuzione delle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 694.810 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 25.112.656 per la proroga della
partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO
per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13,
del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 4.107.115 per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge
6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
15. E' autorizzata, dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011,
la spesa di euro 12.169.041 per la proroga dell'impiego di personale
militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui
all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 681.198 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione militare
dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4,
comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31
dicembre 2011, la spesa di euro 80.506.000 per la stipulazione dei
contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la
realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al
presente decreto.
18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre
2011, la spesa complessiva di euro 7.988.794 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi
di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che
partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto,
entro il limite di euro 6.378.204 in Afghanistan, euro 1.200.000 in
Libano, euro 410.590 nei Balcani.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 3.497.465 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n.126.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 853.940 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21,
del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 64.040 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma
22, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 269.002 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 8.297.164 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Libia, di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge
6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126, e per garantire la manutenzione ordinaria e
l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo italiano al
Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione
sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba
libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 1.471.724 e di euro 368.141 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui
all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 411.201 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 6
luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 309.077 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle
unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi
Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 6
luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2010, n. 126.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4,
comma 29, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina,
denominata European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 30, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n.126.
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due
magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo
4, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del
dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n.124.
(( 31. Per le esigenze di cui all'articolo 55, comma 5-septies, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.122, connesse alla celebrazione del
150º anniversario dell'unita' d'Italia, anche riferite alle missioni
internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 620 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n.66, e' stabilita in euro 2.500.000 per l'anno 2011. Per
la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno
2011, la spesa di euro 2.500.000. ))
32. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel
settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010,
e' autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della
Repubblica di Panama quattro unita' navali «classe 200/s» in
dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 4, commi da 1 a 31, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 30, recante
«Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto
2010, e' il seguente:
«Art. 4. (Missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia). - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro
364.692.976 per la proroga della partecipazione di
personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate
International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 118.518.722 per
la proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 58.960.039 per
la proroga della partecipazione di personale militare,
compreso il personale appartenente al corpo militare
dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano
Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito
italiano, alle missioni nei Balcani, di cui all'art. 5,
comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
30, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo),
Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.495.380 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art. 5,
comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
30.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.121.897 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di
cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° gennaio
2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 601.943 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 57.690 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui
all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 1° gennaio 2010,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2010, n. 30.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 128.654 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in
Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in
Darfur (UNAMID), di cui all'art. 5, comma 8, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 201.652 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica
del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'art. 5,
comma 9, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
30.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 132.388 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'art. 5,
comma 10, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
30.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 80.443 per la
prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'art. 5, comma 11, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 889.355 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia,
denominata EUMM Georgia, di cui all'art. 5, comma 12, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 23.890.556 per
la proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea denominata
Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della
pirateria, di cui all'art. 5, comma 13, del decreto-legge
1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.956.138 per la
proroga della partecipazione di personale militare
impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e
addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di
cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 1° gennaio
2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30.
15. E' autorizzata, dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 12.033.738 per l'impiego di
personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e
a Tampa per esigenze connesse con le missioni in
Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 5, comma 15, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 5.047.579 per la
proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei
carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti,
denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti
(MINUSTAH), di cui all'articolo 5, comma 15-bis, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 810.944 per la
partecipazione di personale militare alla missione militare
dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla
decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010.
18. E' autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa
di euro 25.000.000 per la stipulazione dei contratti di
trasporto e per la realizzazione di infrastrutture,
relativi alle missioni di cui al presente decreto.
19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita'
della popolazione locale, compreso il ripristino dei
servizi essenziali, e' autorizzata, per l'anno 2010,
l'ulteriore spesa di 2.679.906 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga
alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato,
disposti nei casi di necessita' e urgenza dal comandante
del contingente militare che partecipa alla missione ISAF
in Afghanistan.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.225.082 per la
prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'art. 5, comma 18, del decreto-legge
1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 999.170 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione denominata European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.600 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione denominata United Nations Mission in
Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 5, comma 19, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 64.200 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione in Palestina, denominata European Union
Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL
COPPS), di cui all'art. 5, comma 20, del decreto-legge 1°
gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 662.554 per la
proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei
carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission
(EUPM), di cui all'art. 5, comma 21, del decreto-legge 1°
gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.023.691 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione in Libia, di cui
all'articolo 5, comma 22, del decreto-legge 1° gennaio
2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30, e per garantire la manutenzione
ordinaria e l'efficienza delle unita' navali cedute dal
Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli
accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica
italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare
socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione
clandestina e della tratta degli esseri umani.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 1.072.252 e di
euro 508.822 per la proroga della partecipazione di
personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni
in Afghanistan, denominate International Security
Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui
all'art. 5, comma 23, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010,
n. 30.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 321.812 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'art. 5, comma 24, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010,
n. 30.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 56.315 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di
assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in
Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 25, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 227.863 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze
denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs)
costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di
cui all'art. 5, comma 26, del decreto-legge 1° gennaio
2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30.
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 265.861 per la
proroga della partecipazione di sei magistrati collocati
fuori ruolo, personale del Corpo della polizia
penitenziaria e personale amministrativo del Ministero
della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'art. 5, comma 27, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010,
n. 30.
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 19.254 per la
partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla
missione in Palestina, denominata European Union Police
Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di
cui all'art. 5, comma 28, del decreto-legge 1° gennaio
2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30.
31. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 96.971 per la
partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla
missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union
Police Mission (EUPM), di cui all'art. 5, comma 29, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.».
Art. 5
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della
legge 3 agosto 2009, n. 108, (( e successive modificazioni, ))
l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197, e
l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126.
(( 1-bis. L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera
a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riconosciuta anche per eventi
antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto
legislativo n. 66 del 2010, verificatisi a decorrere dal 1º gennaio
1982. ))
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle
missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM
e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui
all'articolo 4, commi 8, 22 e 26;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale
impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma
16;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4,
comma 3.
3. (( Nella sezione III del capo III del titolo II del libro
secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui )) al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 248, e' (( aggiunto
)) il seguente:
«Art. 248-bis. (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). - 1. La
conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla
navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero
della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati
dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto
temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui
all'articolo 247, comma 4, e' affidata a personale militare in
possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di
specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le
modalita' per il conseguimento della qualifica per la conduzione
degli stessi sono disciplinati dal regolamento.».
(( 3-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate al sostegno e alla
tutela anche del personale impiegato nelle missioni internazionali,
al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 603, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
«1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di
servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in
occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate
entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermita' o
patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od
operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti
dove vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile
italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle
basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse
infermita' o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni
ambientali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle
citate infermita' o patologie tumorali, l'indennizzo e' corrisposto
al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonche'
ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.
2. I termini e le modalita' per la corresponsione, ai soggetti
di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito,
delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n.466, 20 ottobre 1990, n.302, 23 novembre 1998, n.407, e 3
agosto 2004, n.206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n.126»;
b) l'articolo 1907 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1907. (Personale esposto a particolari fattori di
rischio). - 1. I termini e le modalita' per il riconoscimento della
causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per
il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di
rischio ha contratto infermita' o patologie tumorali sono
disciplinati dall'articolo 603, che detta altresi' il relativo limite
massimo di spesa, e dal regolamento».
3-ter. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 5
dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126, le Forze armate
possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e
successive modificazioni, dei lavoratori assunti ai sensi
dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.170, nei limiti delle
risorse destinate all'esecuzione dei lavori in amministrazione
diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge
3 agosto 2009, n. 108, recante «Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto
2009, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di personale). - 1.
Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale per fine missione, al
personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
alla presente legge e' corrisposta, al netto delle
ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere
fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di
seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a) nella misura del 98 per cento al personale che
partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force
Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2,
EUBAM Rafah;
b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle
missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il
personale facente parte della struttura attivata presso le
Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita'
di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) nella misura intera al personale che partecipa
alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione
dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU,
UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
EUPM, nonche' al personale impiegato presso il Military
Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
Tirana;
e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera
incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata
sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al
personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all'art. 2, comma 11, non si applica l'art. 28, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si
applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui
all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 50 per
cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si
applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente articolo,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma,
della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio
permanente o volontari in ferma breve trattenuti in
servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari
in ferma prefissata. Si applicano l' articolo 19, primo
comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e l'art. 51, comma 6, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni internazionali di cui
alla presente legge, conserva il trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi,
le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle missioni internazionali e per le
attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla
presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto
dall'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono
essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
modalita' di cui all'art. 25 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli
ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei
limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.».
- Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in
materia di personale della Difesa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del
Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni
internazionali di cui al presente decreto, che abbia
presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni
banditi dal medesimo Corpo.».
- Il testo dell'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge
6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2010, n. 30, recante «Proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2010, e' il
seguente:
«2-bis. Al contributo corrisposto direttamente
dall'Unione europea al personale che partecipa alla
missione EUPM, di cui all'articolo 4, comma 23, del
presente decreto, non si applica l'art. 1, comma 1238,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Il testo dell'art. 884, comma 2, lett. a), del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il
seguente:
«2. L'aspettativa puo' conseguire a:
a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell
art. 621.
b) - i) (omissis)».
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 3 agosto
2009, n. 108, recante «Proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di personale). - 1.
Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale per fine missione, al
personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
alla presente legge e' corrisposta, al netto delle
ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere
fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di
seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a) nella misura del 98 per cento al personale che
partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force
Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2,
EUBAM Rafah;
b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle
missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il
personale facente parte della struttura attivata presso le
Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita'
di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) nella misura intera al personale che partecipa
alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione
dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU,
UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
EUPM, nonche' al personale impiegato presso il Military
Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
Tirana;
e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera
incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata
sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al
personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.».
- Il testo dell'art. 248 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il seguente:
«Art. 248. (Identificazione e regime amministrativo
degli APR in dotazione alle Forze armate). - 1. Gli APR in
dotazione alle Forze armate sono identificati dal
contrassegno di nazionalita' e da un codice assegnato dalla
direzione generale degli armamenti aeronautici del
Ministero della difesa, previo accertamento della
rispondenza degli aeromobili ai requisiti tecnici
contrattualmente definiti sulla base delle esigenze
operative. La medesima direzione generale predispone un
apposito elenco dei codici assegnati.
Ai fini del regime amministrativo e della navigazione
aerea, gli APR in dotazione alle Forze armate sono
considerati aeromobili militari.».
Art. 6
Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n.12, e successive modificazioni, e all'articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, recante «Proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali», convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2009, e' il seguente:
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale, se commessi a
danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto
mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree
in cui si svolge la missione di cui all'art. 3, comma 14,
sono puniti ai sensi dell'art. 7 del codice penale e la
competenza e' attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 9, commi 5 e
6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli
stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere
ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario della nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per
l'esercizio della giurisdizione si applicano le
disposizioni contenute negli accordi internazionali. In
attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,
del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
previste dall'art. 2, primo paragrafo, lettera e), della
citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore
militare delle persone che hanno commesso o che sono
sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo
strettamente necessario al trasferimento previsto dall'art.
12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se
previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria,
e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere
altresi' adottate se i predetti accordi sono stipulati da
Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data della
sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le
comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.».
- Il testo dell'art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197,
recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre
2009, e' il seguente:
«1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all'art. 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.».
Art. 7
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle
spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero
della difesa, pari a euro 345.000.000 a valere sullo stanziamento di
cui all'articolo 8.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in
materia di personale della Difesa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
«1. Per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui al presente decreto, in presenza di
situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, il
Segretariato generale della difesa e per esso le competenti
Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere
attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla
vigente normativa per l'acquisizione di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
per la revisione generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la
spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,
biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali
sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le
missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al
presente decreto, le spese per i compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di
addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
di cui all'art. 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.».
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente decreto, (( ad esclusione delle spese di cui all'articolo 2,
comma 6, secondo periodo, e comma 11-bis, )) pari complessivamente a
euro 754.300.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2006, e' il seguente:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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