Avv. Paolo Nesta


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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 228 Testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2010), coordinato con la legge di conversione 22 febbraio 2011, n. 9 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pagina 1), recante: «Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.». (11A02643) (GU n. 46 del 25-2-2011 )

 

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Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI
PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 1 
 
 
                Iniziative in favore dell'Afghanistan 
 
  1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan  e'
autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30  giugno
2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli  stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  come  determinati  dalla
Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n.  220,  e  di  euro
1.500.000 per la partecipazione italiana al  Fondo  fiduciario  della
NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  partecipazione  dell'Italia  ad  una  missione  di
stabilizzazione economica, sociale  e  umanitaria  in  Afghanistan  e
Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al  Governo
pakistano nello svolgimento delle attivita'  prioritarie  nell'ambito
del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali  e
nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione
si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma  1,
relativa alle iniziative di cooperazione. 
  3. Nell'ambito degli obiettivi e delle  finalita'  individuate  nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare  nella  Conferenza
dei donatori dell'area, le attivita' operative  della  missione  sono
finalizzate alla realizzazione di  iniziative  concordate  con  ((  i
Governi )) pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro: 
    a) al sostegno al settore sanitario (( ed educativo )); 
    b) al sostegno istituzionale e tecnico; 
    c) al sostegno della piccola e  media  impresa,  con  particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; 
    d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 
  4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo  alle
iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo,  si  provvede  ((  alla
realizzazione di una «Casa della  societa'  civile»  a  Kabul,  quale
centro  culturale  per  lo  sviluppo  di  rapporti  tra  l'Italia   e
l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza
regionale di cui  all'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  1º
gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2010, n. 30. )) 
  5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure  volte  ad
agevolare  l'intervento  di  organizzazioni   non   governative   che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. 
  6. Nell'ambito delle operazioni internazionali  di  gestione  delle
crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della  componente
civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, e' autorizzata, a
decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la  spesa  di
euro 24.244. 
 
      

          
                      Riferimenti normativi 
              - La legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  recante  «Nuova
          disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  Paesi  in
          via di sviluppo» e' pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          allaGazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987. 
              -  La  legge  13  dicembre  2010,   n.   220,   recante
          «Disposizioni  perla  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2011)»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21  dicembre
          2010. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati  in
          relazione a disposizioni di legge  la  cui  quantificazione
          annua e' demandata alla leggefinanziaria. 
              - Il testo dell'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  1°
          gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2010, n. 30,  recante  «Disposizioni  urgenti
          per  la  proroga  degli  interventi  di  cooperazione  allo
          sviluppo  e  a  sostegno  dei  processi  di   pace   e   di
          stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni   internazionali
          delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti  per
          l'attivazione del Servizio europeo per l'azione  esterna  e
          per  l'Amministrazione  della  Difesa»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010, e' il seguente: 
              «4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al  comma  1,
          relativo  alle  iniziative  di  cooperazione,  si  provvede
          all'organizzazione  di  una  conferenza   regionale   della
          societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la
          rete di organizzazioni non governative «Afgana».». 
 
          
        
        
                               Art. 2 
 
 
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
                      pace e di stabilizzazione 
 
  1. Per iniziative  di  cooperazione  in  favore  di  Iraq,  Libano,
Myanmar,  Pakistan,  Sudan  e  Somalia   volte   ad   assicurare   il
miglioramento delle  condizioni  di  vita  della  popolazione  e  dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al  30
giugno 2011, la  spesa  di  euro  10.500.000  ad  integrazione  degli
stanziamenti di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010,  n.
220, nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli  interventi  previsti
dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in  altre  aree  e  territori.
Nell'ambito (( dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al  primo
periodo )) il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo'
destinare  risorse,  fino  ad  un  massimo  del  15  per  cento,  per
iniziative di cooperazione in altre  aree  di  crisi,  per  le  quali
emergano urgenti necessita' di intervento, ((  nel  periodo  compreso
tra il 1º gennaio 2011 e il 30 giugno 2011. E'  altresi'  autorizzata
la spesa di euro  500.000  per  il  sostegno  alla  realizzazione  di
iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili. )) 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011,  la  spesa  di  euro  1.000.000  per  la  partecipazione
italiana ai Fondi fiduciari della  NATO  destinati  all'addestramento
della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza  kosovare,
al reinserimento nella vita civile del personale  militare  serbo  in
esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo
italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di   euro   617.951   per   assicurare   la
partecipazione dell'Italia alle  operazioni  civili  di  mantenimento
della pace  e  di  diplomazia  preventiva,  nonche'  ai  progetti  di
cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e  la  Cooperazione
in Europa (OSCE). 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro (( 12.827.451 )) per gli  interventi  a
sostegno della stabilizzazione in Iraq e  Yemen,  per  il  contributo
all'Unione per il Mediterraneo e  la  prosecuzione  degli  interventi
operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei  cittadini  e
degli interessi  italiani  ((  in  territori  interessati  da  eventi
bellici o ad alto rischio. Ai predetti interventi non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. )) 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000  per  il  finanziamento  del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, (( e successive modificazioni, )) destinato al  rafforzamento
delle misure di  sicurezza  attiva  e  passiva  delle  rappresentanze
diplomatiche, degli uffici  consolari,  degli  istituti  italiani  di
cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.  ((  Al  fine  di
garantire    anche    la    sicurezza    informatica    della    rete
diplomatico-consolare, al personale inviato in missione  nel  periodo
dal 1º gennaio 2011 al 30 giugno 2011 per gli  interventi  tecnici  a
tutela della funzionalita' dei sistemi informatici e  degli  apparati
di comunicazione spetta l'indennita' di  missione  di  cui  al  regio
decreto 3 giugno  1926,  n.  941.  All'onere  derivante  dal  secondo
periodo del presente comma, pari a euro 30.000 per  l'anno  2011,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. )) 
  7. Per la realizzazione  degli  interventi  e  delle  iniziative  a
sostegno dei processi di pace  e  di  rafforzamento  della  sicurezza
nell'Africa sub-sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1º  gennaio
2011 e fino al  30  giugno  2011,  la  spesa  di  euro  2.750.000  ad
integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per  l'anno  2011  per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  1.583.328   per   assicurare   la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre
organizzazioni internazionali. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 454.050  per  l'invio  in  missione  di
personale di ruolo presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan. Al
predetto personale e' corrisposta  un'indennita',  senza  assegno  di
rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai  sensi
dell'articolo 171 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio  1967,  n.  18,  e  successive  modificazioni.  E'   altresi'
autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30  giugno
2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento  delle  spese
di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso  le
sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a  carico.  Il
relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma  1,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  ((  e
successive modificazioni, )) spetta ogni 6 mesi ed e' acquisito  dopo
4 mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente.  E'
altresi' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione  di  un
funzionario diplomatico  con  l'incarico  di  assistere  la  presenza
italiana  in  Kurdistan.  Al  predetto  funzionario  e'   corrisposta
un'indennita' pari all'80 per cento di quella  determinata  ai  sensi
dell'articolo 171 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, (( e successive modificazioni, )) ed il rimborso
forfettario degli  oneri  derivanti  dalle  attivita'  in  Kurdistan,
commisurato  alla  diaria  per  i  viaggi  di  servizio   all'interno
dell'Iraq.  Per  l'espletamento  delle  sue  attivita',  il  predetto
funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire  in
loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore
alla scadenza del presente decreto. 
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa  di  euro  318.700  per  la  partecipazione  di
personale  del  Ministero  degli  affari   esteri   alle   operazioni
internazionali di gestione delle crisi, le missioni PESD e gli Uffici
dei  Rappresentanti  Speciali  dell'Unione   europea.   Al   predetto
personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente
concessa dall'organizzazione internazionale di  riferimento  e  senza
assegno  di  rappresentanza,  pari  all'80  per   cento   di   quella
determinata ai sensi dell'articolo 171  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni.
Per  incarichi   presso   il   contingente   italiano   in   missioni
internazionali,  l'indennita'   non   puo'   comunque   superare   il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo  di  vertice
del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1º
gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 36.000 per  i
viaggi di servizio,  ai  sensi  dell'articolo  186  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale  del
Ministero degli affari esteri in servizio presso gli  uffici  situati
in Afghanistan, Iraq e Pakistan. 
  (( 11. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30
giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per garantire  il  contributo
italiano al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area  dei
Balcani  e  l'adesione  italiana   a   progetti   e   iniziative   di
ricostruzione nel sud-est europeo, cosi' ripartita: euro 300.000  per
assicurare la  partecipazione  italiana  alla  Fondazione  Iniziativa
adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per assicurare  la  partecipazione
italiana al Fondo Fiduciario InCE istituito presso la  Banca  europea
per la ricostruzione e lo sviluppo. 
  11-bis.  Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del  Comitato
atlantico italiano, incluso nella  tabella  degli  enti  a  carattere
internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre  1982,  n.  948,  e
successive modifiche e integrazioni,  e'  assegnato  a  favore  dello
stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per  l'anno  2011.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. )) 
 
      

          
                      Riferimenti normativi 
              - La legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  recante  «Nuova
          disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  Paesi  in
          via di sviluppo» e' pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987. 
              -  La  legge  13  dicembre  2010,   n.   220,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2011)»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21  dicembre
          2010. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati  in
          relazione a disposizioni di legge  la  cui  quantificazione
          annua e' demandata alla legge finanziaria. 
              - La legge 7 marzo 2001, n.  58,  recante  «Istituzione
          del Fondo per  lo  sminamento  umanitario»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001. 
              - Il testo dell'art. 6, comma 14, del decreto legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, recante  «Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica»,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale  n.  176  del  30  luglio  2010,  e'  il
          seguente: 
              «14. A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
          3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica.». 
              - Il testo dell'art.  3,  comma  159,  della  legge  24
          dicembre  2003,  n.  350,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2004)»,  pubblicata  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299  del  27  dicembre
          2003, e' il seguente: 
              «159. Nello stato di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  per
          provvedere  al  rafforzamento  delle  misure  di  sicurezza
          attiva e passiva delle rappresentanze  diplomatiche,  degli
          uffici consolari, degli  istituti  italiani  di  cultura  e
          delle istituzioni scolastiche all'estero, con  dotazione  a
          decorrere dall'anno  2004,  di  10  milioni  di  euro.  Con
          decreti del Ministero degli affari esteri,  da  comunicare,
          anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
          e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale  del  bilancio,
          nonche' alle competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla
          Corte dei conti, si provvede alla  ripartizione  del  fondo
          tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
          stato di previsione.». 
              - Il regio decreto  3  giugno  1926,  n.  941,  recante
          «Indennita' al personale dell'amministrazione  dello  Stato
          incaricato di missione  all'estero»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926. 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 4  giugno  1997,
          n. 170, recante «Ratifica ed esecuzione  della  convenzione
          delle Nazioni Unite sulla lotta contro la  desertificazione
          nei Paesi  gravemente  colpiti  dalla  siccita'  e/o  dalla
          desertificazione, in particolare in Africa,  con  allegati,
          fatta  a  Parigi  il  14  ottobre  1994»,  pubblicata   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 142 del  20
          giugno 1997, e' il seguente: 
              «Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
          presente legge,  valutato  in  lire  726  milioni  annue  a
          decorrere dal 1997,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro per l'anno  1997,  allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante
          il Ministero degli affari esteri (3). 
              2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Il testo degli articoli 171, 181, comma 1, e 186  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
          esteri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente: 
              «Art. 171. (Indennita' di  servizio  all'estero)  -  1.
          L'indennita'  di  servizio   all'estero   non   ha   natura
          retributiva  essendo  destinata  a  sopperire  agli   oneri
          derivanti  dal  servizio   all'estero   ed   e'   ad   essi
          commisurata. Essa  tiene  conto  della  peculiarita'  della
          prestazione  lavorativa  all'estero,  in   relazione   alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 
              2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: 
                a) dall'indennita' base di cui  all'allegata  tabella
          A; 
                b) dalle maggiorazioni  relative  ai  singoli  uffici
          determinate secondo coefficienti di sede  da  fissarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica sentita  la  commissione  di  cui  all'art.  172.
          Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
          fissati coefficienti differenti  per  i  singoli  posti  di
          organico in uno stesso ufficio. 
              3. I coefficienti di  sede  sono  fissati,  nei  limiti
          delle disponibilita' finanziarie, sulla base: 
                a) del costo della vita, desunto dai dati  statistici
          elaborati dalle Nazioni Unite e  dall'Unione  europea,  con
          particolare  riferimento  al  costo  degli  alloggi  e  dei
          servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di  agenzie
          specializzate a livello internazionale; 
                b) degli  oneri  connessi  con  la  vita  all'estero,
          determinati in relazione al tenore di  vita  ed  al  decoro
          connesso  con  gli  obblighi   derivanti   dalle   funzioni
          esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
          rappresentanze  diplomatiche  e  degli  uffici   consolari,
          nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del  Ministero
          e delle rappresentanze all'estero; 
                c) del corso dei cambi. 
              4.  Ai  fini  dell'adeguamento  dei  coefficienti  alle
          variazioni del costo della vita si seguono i  parametri  di
          riferimento  indicati  nel  comma  3,  lettera   a).   Tale
          adeguamento  sara'  ponderato  in  relazione   agli   oneri
          indicati nel comma 3, lettera b). 
              5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di  rischio  e
          disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
          alle    condizioni    sanitarie    ed    alle     strutture
          medico-ospedaliere,  alle  condizioni   climatiche   e   di
          inquinamento, al grado di isolamento, nonche'  a  tutte  le
          altre condizioni locali tra cui anche la notevole  distanza
          geografica  dall'Italia,  il   personale   percepisce   una
          apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
          dal comma  1.  Tale  maggiorazione  viene  determinata  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,   sentita   la   commissione    permanente    di
          finanziamento, tenendo conto  delle  classificazioni  delle
          sedi estere in base al disagio adottate  dalla  Commissione
          dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun  caso  superare
          l'80 per cento dell'indennita' ed e'  soggetta  a  verifica
          periodica, almeno biennale 
              6.  Qualora  dipendenti  fra  loro  coniugati   vengano
          destinati  a  prestare  servizio   nello   stesso   ufficio
          all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
          l'indennita'  di  servizio  all'estero  viene  ridotta  per
          ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 
              7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono  essere
          periodicamente aggiornate con decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, d'intesa con il Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, per tener  conto
          della variazione percentuale del valore  medio  dell'indice
          dei   prezzi    rilevato    dall'ISTAT.    La    variazione
          dell'indennita' base  non  potra'  comunque  comportare  un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita' di servizio all'estero corrisposte.  Qualora  la
          base contributiva, determinata ai sensi delle  disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi previdenziali verra' effettuato  sulla  base  di
          tale indennita'. Restano escluse  dalla  base  contributiva
          pensionabile le indennita' integrative  concesse  ai  sensi
          dell'articolo 189.»; 
              «Art. 181. (Spese di viaggio per congedo o ferie). - 1.
          Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed
          a quello che si trova  in  sedi  particolarmente  disagiate
          ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di  viaggio
          per congedo in Italia anche per i familiari  a  carico.  Il
          relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12  e  8
          mesi,   ancorche'   i   viaggi   siano   stati   effettuati
          precedentemente.»; 
              «Art. 186. (Viaggi di servizio). - Il personale che per
          ragioni di servizio dalle sedi  all'estero  venga  chiamato
          temporaneamente in Italia o sia ivi  trattenuto  durante  o
          allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo
          massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il  viaggio,
          l'intera indennita' personale. Tale trattamento puo' essere
          attribuito per  un  ulteriore  periodo  di  10  giorni  con
          decreto motivato del Ministro.  L'indennita'  personale  e'
          ridotta della meta' per un periodo successivo che non  puo'
          superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale  termine.
          Durante i predetti periodi  viene  inoltre  corrisposta  la
          meta'  del  trattamento  di  missione   previsto   per   il
          territorio nazionale. 
              Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o
          in altri Paesi esteri, oltre  all'indennita'  personale  in
          godimento, spetta: 
                1) nei  casi  di  viaggi  nel  Paese  in  cui  presta
          servizio, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo,
          un  sessantesimo,  un  quarantacinquesimo   dell'indennita'
          mensile di  servizio  all'estero  a  seconda  che  trattisi
          rispettivamente di capi di rappresentanza  diplomatica,  di
          funzionari direttivi o di altro personale; 
                2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri
          Paesi, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo, un
          sessantesimo, un  quarantacinquesimo  dell'indennita'  base
          mensile a seconda che trattisi rispettivamente di  capi  di
          rappresentanza diplomatica, di funzionari  direttivi  o  di
          altro personale. A tale indennita' si applica: 
                  a) il coefficiente di maggiorazione previsto per il
          posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge  la
          missione; 
                  b) in mancanza di posto di organico corrispondente,
          il coefficiente previsto per la carriera corrispondente con
          esclusione, se differente, del coefficiente  stabilito  per
          il capo di rappresentanza diplomatica; 
                  c)  in  mancanza  anche  di  coefficiente  per   la
          carriera corrispondente, il coefficiente  previsto  per  il
          restante  personale   della   sede   con   esclusione,   se
          differente,  di   quello   stabilito   per   il   capo   di
          rappresentanza diplomatica; 
                  d)  qualora   vi   siano   piu'   coefficienti   di
          maggiorazione  oltre  quello  fissato  per   il   capo   di
          rappresentanza diplomatica o qualora la missione si  svolga
          in  localita'  dove  non  esistano  uffici  diplomatici   o
          consolari e in ogni altro caso non  determinabile  a  norma
          del  presente  comma,  il  coefficiente  di   maggiorazione
          stabilito con decreto del Ministro per gli  affari  esteri,
          sentita la Commissione di cui all'art. 172. 
              Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente
          articolo sono corrisposte, oltre alle spese di  viaggio  di
          cui  agli  articoli  191,  192,  193   e   194,   aumentate
          dell'indennita' supplementare  prevista  dall'ultimo  comma
          dell'art.  195,  anche  le  spese  per  la  spedizione  del
          bagaglio-presso fino ad un peso di 50 kg. 
              I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero. 
              Se  per  esigenze  di   servizio   il   capo   di   una
          rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba,
          a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal  coniuge,
          spetta anche per il coniuge  il  trattamento  previsto  dal
          presente articolo per il dipendente.». 
              - La legge 18 dicembre 1982, n. 948, recante «Norme per
          l'erogazione di contributi statali agli  enti  a  carattere
          internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
          degli  affari  esteri»,  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 358 del 30 dicembre 1982. 
 
                  
                               Art. 3 
 
 
                       Regime degli interventi 
 
  1. Per assicurare il necessario  coordinamento  delle  attivita'  e
l'organizzazione degli  interventi  e  delle  iniziative  di  cui  al
presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di
natura non regolamentare, provvede  alla  costituzione  di  strutture
operative temporanee  nell'ambito  degli  stanziamenti  di  cui  agli
articoli 1 e 2. 
  2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e
2, il Ministero degli affari  esteri  e'  autorizzato,  nei  casi  di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita'  generale
dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali
sia umane che materiali. 
  3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1  e  2,  al
personale inviato in breve missione per le attivita' e le  iniziative
di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello  di  cui  all'articolo  16
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive  modificazioni,  e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n.941, nella misura  intera  incrementata  del  30  per  cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia  Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman. 
  4. Il Ministero degli affari  esteri,  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita'  tecniche,
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  ((  e
successive modificazioni, ))  e  delle  Sezioni  distaccate,  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del (( regolamento di cui al )) decreto  del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.177, e'  autorizzato  a
sostenere le spese di vitto ed alloggio  strettamente  indispensabili
per il personale inviato in missione nei Paesi di cui  agli  articoli
1, comma 1, e 2, comma 1, che per motivi di  sicurezza  debba  essere
alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. ((
Alle spese per il funzionamento delle  medesime  strutture  site  nei
Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2,  comma  1,  del  presente
decreto non si applicano le disposizioni  di  cui  agli  articoli  6,
comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. )) 
  5. Per quanto non diversamente  previsto,  alle  attivita'  e  alle
iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57,  commi
6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5,  e  l'articolo  4,  comma  2,  del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2003, n. 219. 
  (( 5-bis. Per le finalita',  nei  limiti  temporali  e  nell'ambito
delle risorse di cui agli articoli 1 e 2  del  presente  decreto,  il
Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei  di
consulenza  anche  ad  enti  e  organismi  specializzati,  nonche'  a
personale estraneo  alla  pubblica  amministrazione  in  possesso  di
specifiche professionalita', e stipulare contratti di  collaborazione
coordinata  e  continuativa,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo  6,  comma  7,  e  all'articolo   9,   comma   28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma  56,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  nonche'  in   deroga   alle
disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  Gli  incarichi  sono
affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo  e
donna, a persone  di  nazionalita'  locale,  ovvero  di  nazionalita'
italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari
esteri abbia escluso  che  localmente  esistano  le  professionalita'
richieste. 
  5-ter. Nei limiti delle risorse di cui agli  articoli  1  e  2  del
presente decreto nonche' dei residui non impegnati degli stanziamenti
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1º gennaio 2010,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2010,  n.  30,  e
agli articoli 1  e  2  del  decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2010,  n.  126,
sono  convalidati  gli  atti  adottati,  le  attivita'  svolte  e  le
prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2011 fino alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  conformi
alla disciplina contenuta nel presente articolo. 
  5-quater. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto,
se  non  impegnate  nell'esercizio  di  competenza,  possono   essere
impegnate nel corso  dell'intero  esercizio  finanziario  2011  e  in
quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di  cui
agli articoli 1  e  2  del  decreto-legge  1º  gennaio  2010,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2010,  n.  30,  e
agli  articoli  1  e  2  del  decreto-legge  6  luglio  2010,  n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2010,  n.  126,
possono essere impegnati nel corso dell'intero esercizio  finanziario
2011. 
  5-quinquies. Il Ministero degli  affari  esteri  e'  autorizzato  a
proseguire  le  azioni  di  cui  all'articolo   2,   comma   6,   del
decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2010,  n.126,  nell'ambito  delle  risorse  ivi
previste, anche avvalendosi di organizzazioni non governative  idonee
o di enti pubblici e privati di formazione. )) 
  6. Alle spese  previste  dagli  articoli  1  e  2  non  si  applica
l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.
Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento,  in  presenza
di difficolta' oggettive di  utilizzo  del  sistema  bancario  locale
attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore  a
10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche,  a  valere
sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma  1,
loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge  13  agosto
2010, n.136, e successive modificazioni. 
  7.  L'organizzazione  delle  attivita'   di   coordinamento   degli
interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno  o
piu' decreti di natura non regolamentare del  Ministro  degli  affari
esteri, (( in cui )) sono stabilite: 
    a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione  e
di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative  locali  e
di Governo; 
    b) l'istituzione e la composizione,  presso  il  Ministero  degli
affari esteri, di una  apposita  struttura  («Task  Force»),  con  il
compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi; 
    c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi. 
  7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3,  commi
12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010,  n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2010,  n.  126,  in  materia  di
esperti  addetti  alla  cooperazione  allo  sviluppo,  al   fine   di
migliorare l'efficacia della gestione degli interventi  di  cui  agli
articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la  flessibilita'  e
la funzionalita' del personale  impiegato,  alla  legge  26  febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 12, comma  3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«centoventi unita'» sono inserite le seguenti: «, da  esperti  tratti
dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e),»; 
    b) all'articolo 13: 
      1) al comma  2,  le  parole:  «esecutivo  ed  ausiliario»  sono
soppresse; 
      2) ai commi 2 e 4, le parole: «dell'unita' tecnica centrale  di
cui  all'articolo  12»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di   cui
all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),». 
 
      

          
                      Riferimenti normativi 
              - Il testo degli  articoli  13  e  16  della  legge  26
          febbraio 1987,  n.  49,  recante  «Nuova  disciplina  della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via  di  sviluppo»,
          pubblicata nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale
          n. 49 del 28 febbraio 1987, e' il seguente: 
              «Art. 13. (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
          via di sviluppo). - 1.  Le  unita'  tecniche  di  cui  agli
          articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
          dichiarati prioritari dal CICS con  accreditamento  diretto
          presso i Governi interessati nel quadro  degli  accordi  di
          cooperazione. 
              2.  Le  unita'  tecniche  sono  costituite  da  esperti
          dell'Unita' tecnica  centrale  di  cui  all'art.  12  e  da
          esperti tecnico-amministrativi  assegnati  dalla  Direzione
          generale per  la  cooperazione  allo  sviluppo  nonche'  da
          personale esecutivo e ausiliario  assumibile  in  loco  con
          contratti a tempo determinato. 
              3. I compiti delle unita' tecniche consistono: 
                a) nella predisposizione e nell'invio alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati   e   di   ogni   elemento   di   informazione   utile
          all'individuazione,  all'istruttoria  e  alla   valutazione
          delle   iniziative   di   cooperazione   suscettibili    di
          finanziamento; 
                b) nella predisposizione e nell'invio alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
          sviluppo del Paese di accreditamento e  sulla  cooperazione
          allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
          da organismi internazionali; 
                c) nella supervisione e nel controllo  tecnico  delle
          iniziative di cooperazione in atto; 
                d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
          delle attrezzature  e  dei  beni  inviati  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo; 
                e) nell'espletamento di ogni  altro  compito  atto  a
          garantire   il   buon   andamento   delle   iniziative   di
          cooperazione nel Paese. 
              4. Ciascuna unita' tecnica e'  diretta  da  un  esperto
          dell'Unita'  tecnica  centrale  di  cui  all'art.  12,  che
          risponde, anche per quanto riguarda  l'amministrazione  dei
          fondi di cui al  comma  5,  al  capo  della  rappresentanza
          diplomatica competente per territorio. 
              5. Le  unita'  tecniche  sono  dotate  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione  allo  sviluppo  dei  fondi  e
          delle  attrezzature  necessarie  per   l'espletamento   dei
          compiti ad esse affidati.». 
              «Art. 16 (Personale addetto alla Direzione generale per
          la cooperazione allo sviluppo). - 1. Il  personale  addetto
          alla Direzione generale per la cooperazione  allo  sviluppo
          e' costituito da: 
                a) personale del Ministero degli affari esteri; 
                b) magistrati  ordinari  o  amministrativi,  avvocati
          dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste
          dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel  limite
          massimo di sette unita'; 
                c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
          privato, ai sensi dell'art. 12; 
                d) personale dell'amministrazione dello Stato,  degli
          enti locali e di  enti  pubblici  non  economici  posto  in
          posizione di fuori ruolo o di comando; 
                e)  funzionari  esperti,  di  cittadinanza  italiana,
          provenienti da organismi internazionali nei  limiti  di  un
          contingente  massimo  di  trenta  unita',   assunti   dalla
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo  sulla
          base di criteri analoghi a quelli  previsti  dalla  lettera
          c).». 
              - Il regio decreto  3  giugno  1926,  n.  941,  recante
          «Indennita' al personale dell'amministrazione  dello  Stato
          incaricato di missione  all'estero»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926. 
              - Il testo degli articoli 6, comma 14, e 9,  comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante
          «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica»,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  176  del  30  luglio
          2010, e' il seguente: 
              «14. A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
          3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica.». 
              «28. A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  fermo   quanto
          previsto dagli articoli  7,  comma  6,  e  36  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, e gli enti  del  Servizio
          sanitario nazionale. Per il comparto scuola  e  per  quello
          delle istituzioni di  alta  formazione  e  specializzazione
          artistica e musicale  trovano  applicazione  le  specifiche
          disposizioni  di  settore.  Resta  fermo  quanto   previsto
          dall'art. 1, comma 188, della legge 23  dicembre  2005,  n.
          266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi',  quanto
          previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge  n.
          266 del  2005,  e  successive  modificazioni.  Alle  minori
          economie pari a 27 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di   ricerca
          dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si
          provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori
          entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e seguenti. Il
          presente comma non si applica alla struttura di missione di
          cui  all'art.  163,  comma  3,  lettera  a),  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei
          limiti  di  cui  al  presente  comma  costituisce  illecito
          disciplinare e determina responsabilita' erariale.  Per  le
          amministrazioni che  nell'anno  2009  non  hanno  sostenuto
          spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del  presente
          comma, il limite di cui al primo periodo e'  computato  con
          riferimento alla media sostenuta per  le  stesse  finalita'
          nel triennio 2007-2009.». 
              - Il testo dell'articolo 57, commi 6 e 7,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, e' il seguente: 
              «6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economico  -  finanziaria   e   tecnico   -
          organizzativa  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono  in
          tale  numero  soggetti  idonei.  Gli  operatori   economici
          selezionati   vengono   contemporaneamente    invitati    a
          presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con
          lettera   contenente   gli   elementi   essenziali    della
          prestazione  richiesta.  La  stazione  appaltante   sceglie
          l'operatore economico che ha  offerto  le  condizioni  piu'
          vantaggiose, secondo il criterio del prezzo  piu'  basso  o
          dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa,   previa
          verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
          previsti per l'affidamento di contratti di  uguale  importo
          mediante procedura aperta, ristretta,  o  negoziata  previo
          bando. 
              7. E' in  ogni  caso  vietato  il  rinnovo  tacito  dei
          contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
          contratti rinnovati tacitamente sono nulli.». 
              - Il testo degli articoli 6, comma 7, del decreto legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e' il seguente: 
              «7. Al fine di valorizzare le professionalita'  interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1  della  legge
          31  dicembre   2009,   n.   196,   incluse   le   autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». 
              - Il testo  dell'art.  1,  comma  56,  della  legge  23
          dicembre  2005,  n.  266,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2006)»,  pubblicata  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302  del  29  dicembre
          2005, e' il seguente: 
              «56.  Le  somme   riguardanti   indennita',   compensi,
          retribuzioni  o   altre   utilita'   comunque   denominate,
          corrisposti per incarichi  di  consulenza  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, sono  automaticamente  ridotte  del  10  per
          cento rispetto agli importi risultanti  alla  data  del  30
          settembre 2005.». 
              - Il testo dell'art. 61, commi 1 e 2, del decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni  urgenti  per
          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,   pubblicata   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
          agosto 2008, e' il seguente: 
              «Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica). - 1. A  decorrere
          dall'anno  2009  la  spesa  complessiva   sostenuta   dalle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, con esclusione delle Autorita'  indipendenti,
          per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
          comunque    denominati,     operanti     nelle     predette
          amministrazioni, e' ridotta del 30  per  cento  rispetto  a
          quella  sostenuta  nell'anno   2007.   A   tale   fine   le
          amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto, le  necessarie  misure
          di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. 
              2. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa  per
          studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23
          dicembre 2005, n. 266,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite  dalle
          seguenti: "al 30 per cento"; 
              b) in fine,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Nel
          limite di spesa stabilito ai sensi del primo  periodo  deve
          rientrare anche la spesa annua per studi  ed  incarichi  di
          consulenza conferiti a pubblici dipendenti".». 
              -  Il  testo  degli  articoli  7  e  36   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 106 del 9 maggio  2001,
          e' il seguente: 
              «Art.  7  (Gestione  delle  risorse  umane).  -  1.  Le
          amministrazioni  pubbliche  garantiscono  parita'  e   pari
          opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro  ed
          il trattamento sul lavoro. 
              2.  Le  amministrazioni   pubbliche   garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
              3. Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
              4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione  e
          l'aggiornamento del  personale,  ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
              5. Le amministrazioni  pubbliche  non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
              6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita': 
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e
          altamente qualificata; 
                d) devono essere preventivamente determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che  ha  stipulato  i   contratti.   Il   secondo   periodo
          dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
          n. 168,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  2004,  n.  191,  e'  soppresso.  Si  applicano   le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente decreto. 
              6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
              6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma  6,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
              6-quater. Le disposizioni di cui ai commi  6,  6-bis  e
          6-ter non si applicano ai  componenti  degli  organismi  di
          controllo interno e  dei  nuclei  di  valutazione,  nonche'
          degli organismi operanti per le finalita' di  cui  all'art.
          1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.»; 
              «Art. 36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).
          - 1. Per le esigenze connesse  con  il  proprio  fabbisogno
          ordinario    le    pubbliche    amministrazioni    assumono
          esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a  tempo
          indeterminato  seguendo  le   procedure   di   reclutamento
          previste dall'art. 35. 
              2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
          le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle  forme
          contrattuali flessibili di  assunzione  e  di  impiego  del
          personale previste dal codice  civile  e  dalle  leggi  sui
          rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,  nel  rispetto
          delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando  la
          competenza   delle   amministrazioni   in    ordine    alla
          individuazione delle necessita' organizzative  in  coerenza
          con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
          contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
          materia dei contratti di lavoro a  tempo  determinato,  dei
          contratti di formazione  e  lavoro,  degli  altri  rapporti
          formativi e della somministrazione di lavoro ed  il  lavoro
          accessorio di cui alla lettera d), del comma  1,  dell'art.
          70  del  decreto  legislativo  n.  276/2003,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, in  applicazione  di  quanto
          previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368,
          dall'art. 3 del decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984, n. 863, dall'art.  16  del  decreto-legge  16  maggio
          1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge  19
          luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo  10  settembre
          2003, n. 276 per quanto  riguarda  la  somministrazione  di
          lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d),  del
          comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto  legislativo
          n.  276   del   2003,   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni, nonche' da ogni  successiva  modificazione  o
          integrazione della relativa disciplina con riferimento alla
          individuazione dei contingenti di  personale  utilizzabile.
          Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di  lavoro
          per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 
              3. Al fine di combattere gli  abusi  nell'utilizzo  del
          lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
          base di  apposite  istruzioni  fornite  con  Direttiva  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          le amministrazioni redigono, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, un analitico rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato. 
              4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
          del rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili. 
              5.  In  ogni  caso,  la  violazione   di   disposizioni
          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di
          lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
          puo' comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo   indeterminato    con    le    medesime    pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le
          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  recuperare  le  somme
          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti   dei   dirigenti
          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o
          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono responsabili  anche
          ai  sensi  dell'art.  21  del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni  si  terra'  conto  in   sede   di   valutazione
          dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
              5-bis. Le  disposizioni  previste  dall'art.  5,  commi
          4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo  6
          settembre 2001,  n.  368  si  applicano  esclusivamente  al
          personale   reclutato   secondo   le   procedure   di   cui
          all'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),   del   presente
          decreto.». 
              - Il testo degli articoli 1 e 2  del  decreto-legge  1°
          gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2010, n. 30,  recante  «Disposizioni  urgenti
          per  la  proroga  degli  interventi  di  cooperazione  allo
          sviluppo  e  a  sostegno  dei  processi  di   pace   e   di
          stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni   internazionali
          delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti  per
          l'attivazione del Servizio europeo per l'azione  esterna  e
          per  l'Amministrazione  della  difesa»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficialen. 55 dell' 8 marzo 2010, e' il seguente: 
              «Art. 1. (Iniziative in favore dell'Afghanistan). -  1.
          Per   le   iniziative    di    cooperazione    in    favore
          dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
          2010 e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro  22.300.000
          ad integrazione degli stanziamenti di  cui  alla  legge  26
          febbraio 1987, n. 49,  come  determinati  dalla  Tabella  C
          allegata  alla  legge  23  dicembre  2009,   n.   191(legge
          finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione
          italiana  al  Fondo  fiduciario  della  NATO  destinato  al
          sostegno dell'esercito nazionale afgano. 
              2. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  e
          fino al 30 giugno 2010, la  partecipazione  dell'Italia  ad
          una  missione  di  stabilizzazione  economica,  sociale   e
          umanitaria in Afghanistan e Pakistan  al  fine  di  fornire
          sostegno al Governo afghano e al  Governo  pakistano  nello
          svolgimento delle  attivita'  prioritarie  nell'ambito  del
          processo di sviluppo  e  consolidamento  delle  istituzioni
          locali   e   nell'assistenza    alla    popolazione.    Per
          l'organizzazione  della  missione  si  provvede  a   valere
          sull'autorizzazione di spesa di cui al  comma  1,  relativa
          alle iniziative di cooperazione. 
              3.  Nell'ambito  degli  obiettivi  e  delle   finalita'
          individuate nel corso  dei  colloqui  internazionali  e  in
          particolare nella Conferenza  dei  donatori  dell'area,  le
          attivita' operative della missione  sono  finalizzate  alla
          realizzazione  di  iniziative  concordate  con  il  Governo
          pakistano e destinate, tra l'altro: 
                a) al sostegno al settore sanitario; 
                b) al sostegno istituzionale e tecnico; 
                c) al sostegno della piccola  e  media  impresa,  con
          particolare riguardo all'area di frontiera tra il  Pakistan
          e l'Afghanistan; 
                d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 
              4. Nell'ambito dello stanziamento di cui  al  comma  1,
          relativo  alle  iniziative  di  cooperazione,  si  provvede
          all'organizzazione  di  una  conferenza   regionale   della
          societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la
          rete di organizzazioni non governative "Afgana". 
              5. Il  Ministero  degli  affari  esteri  identifica  le
          misure volte ad agevolare  l'intervento  di  organizzazioni
          non governative che intendano  operare  in  Pakistan  e  in
          Afghanistan per fini umanitari.». 
              «Art. 2. (Interventi di cooperazione allo sviluppo e  a
          sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).  -  1.
          Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano,
          Pakistan,  Sudan  e  Somalia   volte   ad   assicurare   il
          miglioramento delle condizioni di vita della popolazione  e
          dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla
          ricostruzione civile, e' autorizzata, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010,  la  spesa  di  euro
          22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di  cui  alla
          legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  come  determinati  dalla
          Tabella C allegata alla legge  23  dicembre  2009,  n.  191
          (legge  finanziaria  2010),  nonche'  la  spesa   di   euro
          1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge  7  marzo
          2001, n. 58, anche in altre aree e  territori.  Nell'ambito
          del predetto stanziamento il Ministro degli affari  esteri,
          con proprio decreto, puo' destinare  risorse,  fino  ad  un
          massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in
          altre  aree  di  crisi,  per  le  quali  emergano   urgenti
          necessita'  di  intervento,  nel  periodo  di  vigenza  del
          presente decreto. 
              2. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  e
          fino al 30 giugno 2010, la spesa di  euro  500.000  per  la
          partecipazione italiana  al  Fondo  fiduciario  della  NATO
          destinato al rafforzamento della  gestione  autonoma  della
          sicurezza in Kosovo. 
              3. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  e
          fino al 30 giugno  2010,  la  spesa  di  euro  617.951  per
          assicurare la partecipazione  dell'Italia  alle  operazioni
          civili  di  mantenimento  della  pace   e   di   diplomazia
          preventiva,   nonche'   ai   progetti    di    cooperazione
          dell'Organizzazione per la Sicurezza e la  Cooperazione  in
          Europa (OSCE). 
              4. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2010  e
          fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 e,  dal
          1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, l'ulteriore  spesa  di
          10 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi  di
          ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la
          tutela  dei  cittadini  e  degli  interessi  italiani   nei
          territori bellici e ad alto rischio. Al  personale  inviato
          in missione in Iraq per la realizzazione delle attivita' di
          cui al  presente  comma,  e'  corrisposta  l'indennita'  di
          missione di cui al regio decreto 3  giugno  1926,  n.  941,
          nella  misura  intera  incrementata  del  30   per   cento,
          calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia
          Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, di cui 10  milioni  di
          euro per l'anno 2010 da destinare alla sicurezza delle sedi
          delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. 
              5.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  e  delle
          iniziative  a  sostegno  dei  processi   di   pace   e   di
          rafforzamento della sicurezza in Africa  sub  sahariana  e'
          autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino  al  30
          giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la  Somalia  ad
          integrazione degli stanziamenti gia' assegnati  per  l'anno
          2010 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180. 
              6. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  e
          fino al 30 giugno  2010,  la  spesa  di  euro  887.399  per
          assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD. 
              7. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  e
          fino al 30 giugno  2010,  la  spesa  di  euro  202.150  per
          l'invio  in  missione  di  personale  di  ruolo  presso  le
          Ambasciate d'Italia  in  Baghdad,  Islamabad  e  Kabul.  Ai
          predetti funzionari  e'  corrisposta  un'indennita',  senza
          assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di  quella
          determinata ai sensi  dell'articolo  171  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e
          successive modificazioni. 
              8. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  e
          fino al 30 giugno 2010, la spesa  di  euro  68.000  per  la
          partecipazione di funzionari  diplomatici  alle  operazioni
          internazionali  di  gestione  delle  crisi,   comprese   le
          missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali  UE.
          Ai  predetti  funzionari  e'   corrisposta   un'indennita',
          detratta quella eventualmente concessa  dall'Organizzazione
          internazionale  di   riferimento   e   senza   assegno   di
          rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata
          ai sensi dell'art. 171 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  5   gennaio   1967,   n.   18,   e   successive
          modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in
          missioni internazionali,  l'indennita'  non  puo'  comunque
          superare il trattamento attribuito per la  stessa  missione
          all'organo di vertice del predetto contingente. 
              9. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  gennaio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la  spesa  di  euro  168.436  per
          l'invio in  missione  di  un  funzionario  diplomatico  con
          l'incarico di assistere la presenza italiana in  Kurdistan.
          Al predetto funzionario e' corrisposta  un'indennita'  pari
          all'80  per  cento   di   quella   determinata   ai   sensi
          dell'articolo  171  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  5   gennaio   1967,   n.   18,   e   successive
          modificazioni,  ed  il  rimborso  forfettario  degli  oneri
          derivanti dalle attivita' in  Kurdistan,  commisurato  alla
          diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq.  Per
          l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario
          puo' avvalersi del supporto di due unita'  da  reperire  in
          loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque
          inferiore alla scadenza del presente decreto.». 
              - Il testo degli articoli 1 e  2  del  decreto-legge  6
          luglio 2010, n. 102, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  3  agosto  2010,  n.  30,  recante  "Proroga   degli
          interventi di cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei
          processi di  pace,  di  stabilizzazione  e  delle  missioni
          internazionali delle Forze armate e di polizia", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2010, e'  il
          seguente: 
              «Art. 1 (Iniziative in favore dell'Afghanistan).  -  1.
          Per   le   iniziative    di    cooperazione    in    favore
          dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio
          2010  e  fino  al  31  dicembre  2010,  la  spesa  di  euro
          18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di  cui  alla
          legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  come  determinati  dalla
          Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e
          di euro 1.800.000 per la partecipazione italiana  al  Fondo
          fiduciario della NATO destinato al  sostegno  dell'esercito
          nazionale afgano. 
              2. Al fine di  contribuire  alle  iniziative  volte  al
          mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni  di
          comunicazione   nell'ambito    delle    NATO's    Strategic
          Communications in Afghanistan, e' autorizzata, a  decorrere
          dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa  di
          euro 500.000 per l'implementazione  e  l'ampliamento  della
          convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
          Dipartimento per l'informazione  e  l'editoria,  la  RAI  -
          Radiotelevisione   italiana   s.p.a.   e   la   NewCo   Rai
          International. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          presenta al Parlamento, entro  il  28  febbraio  2011,  una
          relazione sulle realizzazioni e sullo stato di  avanzamento
          dei progetti previsti dalla predetta Convenzione. 
              3. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia  ad
          una  missione  di  stabilizzazione  economica,  sociale   e
          umanitaria in Afghanistan e Pakistan  al  fine  di  fornire
          sostegno al Governo afgano e  al  Governo  pakistano  nello
          svolgimento delle  attivita'  prioritarie  nell'ambito  del
          processo di sviluppo  e  consolidamento  delle  istituzioni
          locali   e   nell'assistenza    alla    popolazione.    Per
          l'organizzazione  della  missione  si  provvede  a   valere
          sull'autorizzazione di spesa di cui al  comma  1,  relativa
          alle iniziative di cooperazione. 
              4.  Nell'ambito  degli  obiettivi  e  delle   finalita'
          individuati nel corso  dei  colloqui  internazionali  e  in
          particolare nella Conferenza  dei  donatori  dell'area,  le
          attivita' operative della missione  sono  finalizzate  alla
          realizzazione  di  iniziative  concordate  con  il  Governo
          pakistano e destinate, tra l'altro: 
                a) al sostegno al settore sanitario ed educativo; 
                b) al sostegno istituzionale e tecnico; 
                c) al sostegno della piccola  e  media  impresa,  con
          particolare riguardo all'area di frontiera tra il  Pakistan
          e l'Afghanistan; 
                d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 
              5. Nell'ambito dello stanziamento di cui  al  comma  1,
          relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede  alla
          realizzazione di una "Casa della societa' civile" a  Kabul,
          quale centro culturale per  lo  sviluppo  di  rapporti  tra
          l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di  sviluppare  gli
          esiti della conferenza regionale di cui all'art.  1,  comma
          4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              6. Il  Ministero  degli  affari  esteri  identifica  le
          misure volte ad agevolare  l'intervento  di  organizzazioni
          non governative che intendano  operare  in  Pakistan  e  in
          Afghanistan per fini umanitari.». 
              «Art. 2 (Interventi di cooperazione allo sviluppo  e  a
          sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione).  -  1.
          Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano,
          Pakistan,  Sudan  e  Somalia   volte   ad   assicurare   il
          miglioramento delle condizioni di vita della popolazione  e
          dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla
          ricostruzione civile, e' autorizzata, a  decorrere  dal  1°
          luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la  spesa  di  euro
          9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti  di  cui  alla
          legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  come  determinati  dalla
          Tabella C allegata alla legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
          nonche' la spesa  di  euro  1.000.000  per  gli  interventi
          previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58,  anche  in  altre
          aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento  il
          Ministro degli affari esteri,  con  proprio  decreto,  puo'
          destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per
          iniziative di cooperazione in altre aree di crisi,  per  le
          quali  emergano  urgenti  necessita'  di  intervento,   nel
          periodo di vigenza del presente decreto. 
              2. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000  per  la
          partecipazione  italiana  ai  Fondi  fiduciari  della  NATO
          destinati alla formazione della polizia federale irachena e
          alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale. 
              3. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la  spesa  di  euro  600.000  per
          l'erogazione del contributo italiano al Tribunale  Speciale
          delle Nazioni Unite per il Libano. 
              4. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la  spesa  di  euro  594.182  per
          assicurare la partecipazione  dell'Italia  alle  operazioni
          civili  di  mantenimento  della  pace   e   di   diplomazia
          preventiva,   nonche'   ai   progetti    di    cooperazione
          dell'Organizzazione per la Sicurezza e la  Cooperazione  in
          Europa (OSCE). 
              5. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  11.706.125  per
          gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen  e
          la prosecuzione degli interventi operativi di  emergenza  e
          di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli  interessi
          italiani nei  territori  bellici  e  ad  alto  rischio.  Al
          personale inviato in missione in Iraq per la  realizzazione
          delle attivita' di cui al presente  comma,  e'  corrisposta
          l'indennita' di missione di cui al regio decreto  3  giugno
          1926, n. 941, nella misura intera incrementata del  30  per
          cento, calcolata sulla diaria prevista con  riferimento  ad
          Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 
              6.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  e  delle
          iniziative  a  sostegno  dei  processi   di   pace   e   di
          rafforzamento della sicurezza in Africa  sub  sahariana  e'
          autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e  fino  al  31
          dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000  ad  integrazione
          degli stanziamenti  gia'  assegnati  per  l'anno  2010  per
          l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n.  180,  nonche'
          la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad
          eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista
          dell'adozione di una  risoluzione  dell'Assemblea  generale
          delle Nazioni Unite. 
              7. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la  spesa  di  euro  886.244  per
          assicurare la partecipazione italiana alle iniziative  PSDC
          (ex PESD). 
              8. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la  spesa  di  euro  214.000  per
          l'invio  in  missione  di  personale  di  ruolo  presso  le
          Ambasciate d'Italia  in  Baghdad,  Islamabad  e  Kabul.  Ai
          predetti funzionari  e'  corrisposta  un'indennita',  senza
          assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di  quella
          determinata ai sensi  dell'articolo  171  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e
          successive modificazioni. In deroga all'art. 181, comma  1,
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.  18,  al  personale  in  servizio  presso  le  sedi   in
          Afghanistan, Iraq  e  Pakistan  spetta  ogni  sei  mesi  il
          parziale pagamento delle spese di viaggio  per  congedo  in
          Italia anche per i familiari a carico. Il relativo  diritto
          e' acquisito dopo quattro mesi, ancorche'  i  viaggi  siano
          stati effettuati precedentemente. 
              9. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800  per  la
          partecipazione di  personale  del  Ministero  degli  affari
          esteri alle operazioni  internazionali  di  gestione  delle
          crisi,  compresi  le  missioni  PESD  e  gli   Uffici   dei
          Rappresentanti Speciali dell'Unione  europea.  Ai  predetti
          funzionari e' corrisposta  un'indennita',  detratta  quella
          eventualmente concessa  dall'Organizzazione  internazionale
          di riferimento e  senza  assegno  di  rappresentanza,  pari
          all'80 per cento di quella determinata ai  sensi  dell'art.
          171 del decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio
          1967, n. 18,  e  successive  modificazioni.  Per  incarichi
          presso il contingente italiano in missioni  internazionali,
          l'indennita' non  puo'  comunque  superare  il  trattamento
          attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del
          predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a  decorrere
          dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di  euro
          31.200 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18, del personale del Ministero degli affari  esteri  in
          servizio presso gli uffici situati in Afghanistan,  Iraq  e
          Pakistan. 
              10. Per attuare il coordinamento  delle  politiche  dei
          Paesi partecipanti all'Iniziativa  Adriatico-Ionica  (IAI),
          finalizzate al rafforzamento della  cooperazione  regionale
          nell'area, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000  per  la
          partecipazione italiana, anche  mediante  l'istituzione  di
          una Fondazione  di  diritto  privato,  alle  attivita'  del
          Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona. 
              10-bis. Al fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del
          Comitato atlantico italiano, incluso  nella  tabella  degli
          enti a carattere internazionalistico di cui alla  legge  28
          dicembre 1982,  n.  948,  e  successive  modificazioni,  e'
          assegnato   in   favore   dello   stesso   un    contributo
          straordinario di 250.000 euro per l'anno 2010. Al  relativo
          onere si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge  27
          dicembre 2004, n. 307.». 
              -  Il   testo   dell'articolo   60,   comma   15,   del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,   pubblicata   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
          agosto 2008, e' il seguente: 
              «15.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica, a  decorrere  dall'esercizio
          finanziario 2009, le amministrazioni dello  Stato,  escluso
          il  comparto  della  sicurezza  e  del  soccorso,   possono
          assumere mensilmente impegni per importi non  superiori  ad
          un dodicesimo  della  spesa  prevista  da  ciascuna  unita'
          previsionale  di  base,  con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi, retribuzioni, pensioni  e  altre  spese  fisse  o
          aventi  natura  obbligatoria  ovvero  non  frazionabili  in
          dodicesimi,  nonche'  per  interessi,  poste  correttive  e
          compensative  delle  entrate,   comprese   le   regolazioni
          contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
          normativa comunitaria, annualita'  relative  ai  limiti  di
          impegno e rate di ammortamento  mutui.  La  violazione  del
          divieto di cui al presente comma rileva agli effetti  della
          responsabilita' contabile.». 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136, recante «Piano straordinario contro le mafie,  nonche'
          delega al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196  del  23  agosto
          2010, e' il seguente: 
              «Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi  finanziari).  -  1.
          Per assicurare  la  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari
          finalizzata  a  prevenire  infiltrazioni   criminali,   gli
          appaltatori,  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della
          filiera  delle   imprese   nonche'   i   concessionari   di
          finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo
          interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
          devono utilizzare uno  o  piu'  conti  correnti  bancari  o
          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
          italiane Spa, dedicati, anche non in via  esclusiva,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  alle   commesse
          pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
          ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla  gestione
          dei finanziamenti di cui al  primo  periodo  devono  essere
          registrati sui conti  correnti  dedicati  e,  salvo  quanto
          previsto   al   comma   3,   devono    essere    effettuati
          esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              2. I pagamenti destinati  a  dipendenti,  consulenti  e
          fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese
          generali  nonche'  quelli  destinati  alla   provvista   di
          immobilizzazioni  tecniche  sono  eseguiti  tramite   conto
          corrente dedicato di cui al comma 1,  anche  con  strumenti
          diversi dal bonifico bancario o postale  purche'  idonei  a
          garantire la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per
          l'intero importo dovuto, anche se questo non e'  riferibile
          in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
          al medesimo comma 1. 
              3.  I  pagamenti  in  favore  di  enti   previdenziali,
          assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in  favore  di
          gestori e fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli
          riguardanti tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con
          strumenti diversi dal bonifico bancario  o  postale,  fermo
          restando l'obbligo di documentazione della  spesa.  Per  le
          spese giornaliere, di importo inferiore o  uguale  a  1.500
          euro, relative agli interventi di cui al comma  1,  possono
          essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o
          postale, fermi restando il divieto di impiego del  contante
          e l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  L'eventuale
          costituzione di un fondo  cassa  cui  attingere  per  spese
          giornaliere,  salvo  l'obbligo  di  rendicontazione,   deve
          essere effettuata tramite bonifico  bancario  o  postale  o
          altro  strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire   la
          tracciabilita' delle operazioni, in favore di  uno  o  piu'
          dipendenti. 
              4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
          servizi e alle forniture di cui al comma 1  sia  necessario
          il ricorso a somme provenienti da conti  correnti  dedicati
          di cui al medesimo comma 1, questi  ultimi  possono  essere
          successivamente reintegrati mediante  bonifico  bancario  o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi  finanziari,
          gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
          ciascuna  transazione  posta  in  essere   dalla   stazione
          appaltante e dagli altri soggetti di cui  al  comma  1,  il
          codice   identificativo   di   gara    (CIG),    attribuito
          dall'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture  su  richiesta  della  stazione
          appaltante e, ove obbligatorio ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  il  codice  unico  di
          progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
          dei sistemi telematici delle banche e della societa'  Poste
          italiane Spa, il CUP  puo'  essere  inserito  nello  spazio
          destinato   alla   trascrizione   della   motivazione   del
          pagamento. 
              6. 
              7. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alla
          stazione appaltante o  all'amministrazione  concedente  gli
          estremi identificativi dei conti correnti dedicati  di  cui
          al  medesimo  comma  1  entro  sette  giorni   dalla   loro
          accensione o, nel caso di conti  correnti  gia'  esistenti,
          dalla loro prima utilizzazione  in  operazioni  finanziarie
          relative ad una commessa pubblica,  nonche',  nello  stesso
          termine, le generalita' e il codice fiscale  delle  persone
          delegate  ad  operare  su  di  essi.  Gli  stessi  soggetti
          provvedono, altresi', a comunicare ogni  modifica  relativa
          ai dati trasmessi. 
              8. La stazione appaltante, nei  contratti  sottoscritti
          con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi  e  alle
          forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di  nullita'
          assoluta, un'apposita clausola con la quale  essi  assumono
          gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
          alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o  il
          subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento   della
          propria  controparte  agli   obblighi   di   tracciabilita'
          finanziaria di cui al presente articolo  ne  da'  immediata
          comunicazione   alla    stazione    appaltante    e    alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
          ove ha sede  la  stazione  appaltante  o  l'amministrazione
          concedente. 
              9. La stazione appaltante verifica  che  nei  contratti
          sottoscritti con i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera delle imprese a  qualsiasi  titolo  interessate  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1  sia
          inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
          con la quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di
          tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  alla  presente
          legge. 
              9-bis. Il mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o
          postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
          piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa  di
          risoluzione del contratto.». 
              -  Il  testo  dell'art.  3,  commi   12   e   13,   del
          decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010,  n.  30,  recante
          «Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
          sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione  e  delle
          missioni internazionali delle Forze armate e  di  polizia»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186  dell'11  agosto
          2010, e' il seguente: 
              «12. I contratti degli esperti di cui all'articolo  16,
          comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n.
          49, in scadenza il 31  dicembre  2010,  sono  prorogati  di
          dodici  mesi,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a
          legislazione vigente. In ogni  caso  non  si  procede  alla
          proroga dei rapporti contrattuali oltre il  compimento  del
          67° anno di eta'. 
              13. Ai fini della disciplina dei contratti  di  cui  al
          comma 12, da stipulare ai sensi dell'art. 1, comma 01,  del
          decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  si  provvede
          con uno o piu' decreti del Ministro degli affari esteri, di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione, previo parere del  Comitato  direzionale  di
          cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.». 
              - Il testo degli articoli 12, 13 e 16  della  legge  26
          febbraio 1987,  n.  49,  recante  «Nuova  disciplina  della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via  di  sviluppo»,
          pubblicata nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale
          n. 49 del 28 febbraio 1987, e' il seguente: 
              «Art. 12. (Unita' tecnica centrale). -  1.  A  supporto
          dell'attivita' della Direzione generale per la cooperazione
          allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei  compiti
          di natura tecnica relativi  alle  fasi  di  individuazione,
          istruttoria,   formulazione,   valutazione,   gestione    e
          controllo  dei  programmi,   delle   iniziative   e   degli
          interventi di cooperazione di cui  agli  articoli  1  e  2,
          nonche' per le attivita' di  studio  e  ricerca  nel  campo
          della cooperazione  allo  sviluppo  e'  istituita  l'Unita'
          tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo. 
              2. Nel decreto di cui al comma 2  dell'art.  10  dovra'
          essere determinata l'articolazione  funzionale  dell'Unita'
          tecnica centrale nell'ambito della  Direzione  generale  in
          modo da rispecchiare al massimo l'articolazione  funzionale
          della Direzione medesima. 
              3.   L'organico   dell'Unita'   tecnica   centrale   e'
          costituito da esperti  assunti  con  contratto  di  diritto
          privato  a  termine  entro  un   contingente   massimo   di
          centoventi   unita'   e   da    personale    di    supporto
          tecnico-amministrativo ed ausiliario  del  Ministero  degli
          affari esteri. All'Unita' tecnica centrale e'  preposto  un
          funzionario della carriera diplomatica. 
              4. Le  caratteristiche  del  rapporto  contrattuale  di
          diritto privato a termine -  ivi  compreso  il  trattamento
          economico - sono fissate con  decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con
          il Ministro della  funzione  pubblica,  previo  parere  del
          Comitato direzionale di cui all'art. 9,  tenuto  conto  dei
          criteri e dei parametri osservati  al  riguardo  dal  Fondo
          europeo dello sviluppo della Comunita'  economica  europea,
          nonche' dell'esperienza professionale di cui  il  personale
          interessato sara' in possesso al momento della stipula  del
          contratto.   Il   contratto   avra'   durata   quadriennale
          rinnovabile   in   costanza   delle    esigenze    connesse
          all'attuazione  dei  compiti  di   natura   tecnica   della
          cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui  al  presente
          comma dovra' altresi' prevedere  le  procedure  concorsuali
          per  la  immissione  degli  esperti  di  cui  al  comma   3
          nell'Unita' tecnica centrale. 
              5. Gli esperti di cui ai commi 3  e  4  sono  impiegati
          anche nelle unita' tecniche di cooperazione  nei  Paesi  in
          via di sviluppo di cui all'articolo 13. 
              6. Nella prima applicazione della presente legge  hanno
          titolo  di  precedenza  per  l'immissione,  attraverso   le
          procedure  concorsuali  di  cui  al  comma  4,  nell'Unita'
          tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta
          per cento del contingente di cui al comma 3: 
                a)  gli  esperti  e  il  personale  tecnico  che,   a
          qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato,  prestino
          servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la
          cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38  ,  e
          presso la  sede  centrale  del  Servizio  speciale  di  cui
          all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73,  da  almeno
          dodici mesi alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge; 
                b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgono
          attivita'  da  almeno  due   anni   presso   organizzazioni
          internazionali e comunitarie  operanti  nel  settore  della
          cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              7. Tale titolo di precedenza puo' essere  fatto  valere
          dagli interessati con domanda da presentarsi  entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
              8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti
          verra' verificata con delibera del Comitato direzionale  su
          parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli
          affari esteri. 
              9. In relazione alle  esigenze  di  supporto  derivanti
          dalla  istituzione   dell'Unita'   tecnica   centrale,   la
          dotazione  organica   delle   qualifiche   funzionali   del
          Ministero degli affari esteri e' accresciuta  di  25  posti
          alla V qualifica e di 35 alla  IV.  La  ripartizione  delle
          suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali  e'
          stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica.  Con  la
          stessa procedura puo'  essere  modificata  la  ripartizione
          degli  anzidetti  posti  di  organico  aggiuntivo  tra   le
          qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei
          pertinenti profili. Il  personale  che  presti  servizio  a
          tempo pieno ed a qualunque titolo, presso  il  Dipartimento
          per la cooperazione allo  sviluppo  o  presso  il  Servizio
          speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73
          , da almeno un anno alla data di entrata  in  vigore  della
          presente   legge    svolgendo    mansioni    di    supporto
          amministrativo,  puo'  essere  ammesso  entro  sei  mesi  a
          sostenere, a domanda, una prova selettiva per  l'immissione
          nel contingente aggiuntivo di organico di cui  al  presente
          comma,  nelle  qualifiche  e  profili  corrispondenti  alle
          mansioni svolte. Con il decreto del Ministro  degli  affari
          esteri,  sentito  il  Consiglio  di  amministrazione,  sono
          stabilite le procedure e le modalita' di svolgimento  delle
          prove selettive. 
              10. All'onere derivante dall'applicazione del comma  9,
          valutato in lire un miliardo e duecento milioni  annui,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987,  all'uopo
          parzialmente utilizzando  l'accantonamento:  "Riordinamento
          del Ministero degli affari esteri". 
              11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              «Art. 13. (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in
          via di sviluppo). - 1.  Le  unita'  tecniche  di  cui  agli
          articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
          dichiarati prioritari dal CICS con  accreditamento  diretto
          presso i Governi interessati nel quadro  degli  accordi  di
          cooperazione. 
              2.  Le  unita'  tecniche  sono  costituite  da  esperti
          dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo  12  e  da
          esperti tecnico-amministrativi  assegnati  dalla  Direzione
          generale per  la  cooperazione  allo  sviluppo  nonche'  da
          personale esecutivo e ausiliario  assumibile  in  loco  con
          contratti a tempo determinato. 
              3. I compiti delle unita' tecniche consistono: 
                a) nella predisposizione e nell'invio alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati   e   di   ogni   elemento   di   informazione   utile
          all'individuazione,  all'istruttoria  e  alla   valutazione
          delle   iniziative   di   cooperazione   suscettibili    di
          finanziamento; 
                b) nella predisposizione e nell'invio alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
          sviluppo del Paese di accreditamento e  sulla  cooperazione
          allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
          da organismi internazionali; 
                c) nella supervisione e nel controllo  tecnico  delle
          iniziative di cooperazione in atto; 
                d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna
          delle attrezzature  e  dei  beni  inviati  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo; 
                e) nell'espletamento di ogni  altro  compito  atto  a
          garantire   il   buon   andamento   delle   iniziative   di
          cooperazione nel Paese. 
              4. Ciascuna unita' tecnica e'  diretta  da  un  esperto
          dell'Unita'  tecnica  centrale  di  cui  all'art.  12,  che
          risponde,  al   capo   della   rappresentanza   diplomatica
          competente per territorio. 
              5. Le  unita'  tecniche  sono  dotate  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione  allo  sviluppo  dei  fondi  e
          delle  attrezzature  necessarie  per   l'espletamento   dei
          compiti ad esse affidati.». 
              «Art. 16. (Personale addetto  alla  Direzione  generale
          per la cooperazione  allo  sviluppo).  -  1.  Il  personale
          addetto alla Direzione generale per  la  cooperazione  allo
          sviluppo e' costituito da: 
                a) personale del Ministero degli affari esteri; 
                b) magistrati  ordinari  o  amministrativi,  avvocati
          dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste
          dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel  limite
          massimo di sette unita'; 
                c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
          privato, ai sensi dell'art. 12 (29); 
                d) personale dell'amministrazione dello Stato,  degli
          enti locali e di  enti  pubblici  non  economici  posto  in
          posizione di fuori ruolo o di comando; 
                e)  funzionari  esperti,  di  cittadinanza  italiana,
          provenienti da organismi internazionali nei  limiti  di  un
          contingente  massimo  di  trenta  unita',   assunti   dalla
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo  sulla
          base di criteri analoghi a quelli  previsti  dalla  lettera
          c). 
              2.». 
 
          
        
Capo II 


MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
 
        
rt. 4 
 
 
       Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa  di  euro  380.770.000  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle  missioni  in  Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force  (ISAF)  ed  EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4,  comma  1,  del  decreto-legge  6
luglio 2010, n. 102, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2010, n.126. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa  di  euro  106.240.346  per  la  proroga  della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione  delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim  Force  in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita'  navali  nella  UNIFIL
Maritime  Task  Force,  di  cui  all'articolo   4,   comma   2,   del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n.126. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la  spesa  di  euro  35.770.354  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle missioni  nei  Balcani,  di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126,  di
seguito elencate: 
    a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union  Rule  of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo; 
    b) Joint Enterprise. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  147.799  per  la  proroga   della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la  missione  denominata  Integrated  Police  Unit  (IPU),   di   cui
all'articolo 4, comma 4, del  decreto-legge  6  luglio  2010,  n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la  spesa  di  euro  12.935.084  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alla missione  nel  Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui  all'articolo  4,  comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  594.139  per  la  proroga   della
partecipazione  di  personale  militare  alla   missione   denominata
Temporary  International  Presence  in   Hebron   (TIPH2),   di   cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2010,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  60.346  per  la   proroga   della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea  di  assistenza  alle  frontiere  per  il  valico  di  Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in  Rafah  (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del  decreto-legge  6  luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2010, n. 126. 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  126.459  per  la  proroga   della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite  e   dell'Unione   Africana   in   Sudan,   denominata   United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  206.026  per  la  proroga   della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo  denominata  EUPOL  RD
CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9,  del  decreto-legge  6  luglio
2010, n.102, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2010, n. 126. 
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  132.039  per  la  proroga   della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite  denominata  United  Nations  Peacekeeping   Force   in   Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo  4,  comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2010, n. 102, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2010, n. 126. 
  11. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di  euro  653.993  per  la  prosecuzione  delle
attivita'  di  assistenza  alle  Forze  armate   albanesi,   di   cui
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio  2010,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  12. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  694.810  per  la  proroga   della
partecipazione di  personale  militare  alla  missione  di  vigilanza
dell'Unione europea in  Georgia,  denominata  EUMM  Georgia,  di  cui
all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge  6  luglio  2010,  n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  13. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la  spesa  di  euro  25.112.656  per  la  proroga  della
partecipazione  di   personale   militare   all'operazione   militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione  della  NATO
per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo  4,  comma  13,
del  decreto-legge  6  luglio   2010,   n.   102,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  14. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011,  la  spesa  di  euro  4.107.115  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq  in  attivita'
di consulenza, formazione e addestramento delle  Forze  armate  e  di
polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del  decreto-legge
6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2010, n. 126. 
  15. E' autorizzata, dal 1º gennaio 2011 e fino al 30  giugno  2011,
la spesa di euro 12.169.041 per la proroga dell'impiego di  personale
militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse  con  le  missioni  in  Afghanistan  e  in  Iraq,   di   cui
all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge  6  luglio  2010,  n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  16. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  681.198  per  la  proroga   della
partecipazione  di  personale   militare   alla   missione   militare
dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui  all'articolo  4,
comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  17. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  31
dicembre 2011, la spesa di euro 80.506.000 per  la  stipulazione  dei
contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per  la
realizzazione di infrastrutture, relativi alle  missioni  di  cui  al
presente decreto. 
  18. Al fine di sopperire  a  esigenze  di  prima  necessita'  della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino  al  31  dicembre
2011, la spesa complessiva di euro 7.988.794 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire  in  economia,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei  casi
di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti  militari  che
partecipano alle missioni internazionali di cui al presente  decreto,
entro il limite di euro 6.378.204 in Afghanistan, euro  1.200.000  in
Libano, euro 410.590 nei Balcani. 
  19. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di  euro  3.497.465  per  la  prosecuzione  dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n.126. 
  20. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  853.940  per  la  proroga   della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
denominata European Union  Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX
Kosovo) e di euro 30.700  per  la  proroga  della  partecipazione  di
personale della Polizia di  Stato  alla  missione  denominata  United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4,  comma  21,
del  decreto-legge  6  luglio   2010,   n.   102,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  21. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  64.040  per  la   proroga   della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla  missione  in
Palestina,  denominata  European  Union  Police   Mission   for   the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo  4,  comma
22,  del  decreto-legge  6  luglio  2010,  n.102,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  22. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  269.002  per  la  proroga   della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla  missione  in  Bosnia-Erzegovina,  denominata  European
Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo  4,  comma  23,  del
decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  23. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011,  la  spesa  di  euro  8.297.164  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alla
missione in Libia, di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge
6 luglio 2010, n.102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2010, n. 126, e per  garantire  la  manutenzione  ordinaria  e
l'efficienza delle unita'  navali  cedute  dal  Governo  italiano  al
Governo  libico,  in  esecuzione  degli   accordi   di   cooperazione
sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria  araba
libica   popolare   socialista   per   fronteggiare    il    fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. 
  24. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 1.471.724 e  di  euro  368.141  per  la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia  di
finanza  alle  missioni  in  Afghanistan,  denominate   International
Security  Assistance  Force  (ISAF)  ed  EUPOL  Afghanistan,  di  cui
all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge  6  luglio  2010,  n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  25. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  411.201  per  la  proroga   della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alla
missione denominata European Union Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge  6
luglio 2010, n.102, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2010, n. 126. 
  26. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  309.077  per  la  proroga   della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alle
unita'  di  coordinamento  interforze  denominate  Joint   Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in  Afghanistan,  Emirati  Arabi
Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge  6
luglio 2010, n.102, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2010, n. 126. 
  27. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno  2011,  la  spesa  di  euro  260.991  per  la  proroga   della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia  penitenziaria  e  personale  amministrativo  del
Ministero della giustizia alla  missione  denominata  European  Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo  4,
comma 29, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  28. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 19.254  per  la  partecipazione  di  un
magistrato  collocato  fuori  ruolo  alla  missione   in   Palestina,
denominata  European  Union  Police  Mission  for   the   Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di  cui  all'articolo  4,  comma  30,  del
decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n.126. 
  29. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 96.971 per  la  partecipazione  di  due
magistrati collocati fuori ruolo alla missione in  Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui  all'articolo
4, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126. 
  30. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di  euro  5.000.000  per  il  mantenimento  del
dispositivo  info-operativo  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza
esterna  (AISE)  a  protezione  del  personale  delle  Forze   armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma  2,  della  legge  3  agosto
2007, n.124. 
  (( 31. Per le esigenze di cui all'articolo 55, comma 5-septies, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.122,  connesse  alla  celebrazione  del
150º anniversario dell'unita' d'Italia, anche riferite alle  missioni
internazionali, la dotazione del fondo di cui  all'articolo  620  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n.66, e' stabilita in euro 2.500.000 per l'anno 2011. Per
la finalita' di cui al presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno
2011, la spesa di euro 2.500.000. )) 
  32.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   in
attuazione del memorandum  di  intesa  di  cooperazione  tecnica  nel
settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica  italiana  ed
il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30  giugno  2010,
e'  autorizzato  a  cedere,  a  titolo  gratuito,  al  Governo  della
Repubblica  di  Panama  quattro  unita'  navali  «classe  200/s»   in
dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. 
 
      

          
                      Riferimenti normativi 
              -  Il  testo  dell'art.  4,  commi  da  1  a  31,   del
          decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010,  n.  30,  recante
          «Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
          sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione  e  delle
          missioni internazionali delle Forze armate e  di  polizia»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186  dell'11  agosto
          2010, e' il seguente: 
              «Art. 4. (Missioni internazionali delle Forze armate  e
          di polizia). - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
          2010  e  fino  al  31  dicembre  2010,  la  spesa  di  euro
          364.692.976  per  la  proroga   della   partecipazione   di
          personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate
          International Security Assistance  Force  (ISAF)  ed  EUPOL
          AFGHANISTAN,  di  cui  all'articolo   5,   comma   1,   del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              2. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 118.518.722  per
          la proroga della partecipazione  del  contingente  militare
          italiano alla  missione  delle  Nazioni  Unite  in  Libano,
          denominata  United  Nations  Interim   Force   in   Lebanon
          (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella  UNIFIL
          Maritime Task Force, di cui all'articolo 5,  comma  2,  del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              3. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  58.960.039  per
          la proroga  della  partecipazione  di  personale  militare,
          compreso  il  personale  appartenente  al  corpo   militare
          dell'Associazione  dei  cavalieri  italiani   del   Sovrano
          Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito
          italiano, alle missioni nei Balcani,  di  cui  all'art.  5,
          comma  3,  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
          30, di seguito elencate: 
                a) Multinational  Specialized  Unit  (MSU),  European
          Union  Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX  Kosovo),
          Security Force Training Plan in Kosovo; 
                b) Joint Enterprise. 
              4. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  10.495.380  per
          la proroga della partecipazione di personale militare  alla
          missione   dell'Unione   europea   in    Bosnia-Erzegovina,
          denominata  ALTHEA,  nel  cui  ambito  opera  la   missione
          denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art. 5,
          comma  4,  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
          30. 
              5. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  10.121.897  per
          la proroga della partecipazione di personale militare  alla
          missione nel Mediterraneo denominata Active  Endeavour,  di
          cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge  1°  gennaio
          2010, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo 2010, n. 30. 
              6. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 601.943  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione denominata  Temporary  International  Presence  in
          Hebron  (TIPH2),  di  cui  all'articolo  5,  comma  6,  del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              7. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  57.690  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione dell'Unione europea di assistenza  alle  frontiere
          per il valico di Rafah, denominata  European  Union  Border
          Assistance  Mission  in  Rafah  (EUBAM   Rafah),   di   cui
          all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 1° gennaio 2010,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo
          2010, n. 30. 
              8. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 128.654  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione delle Nazioni  Unite  e  dell'Unione  Africana  in
          Sudan, denominata United Nations/African Union  Mission  in
          Darfur  (UNAMID),  di  cui  all'art.  5,   comma   8,   del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              9. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 201.652  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione dell'Unione europea nella  Repubblica  democratica
          del Congo denominata EUPOL RD CONGO,  di  cui  all'art.  5,
          comma  9,  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
          30. 
              10. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 132.388  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione delle  Nazioni  Unite  denominata  United  Nations
          Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui  all'art.  5,
          comma  10,  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
          30. 
              11. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  80.443  per  la
          prosecuzione  delle  attivita'  di  assistenza  alle  Forze
          armate  albanesi,  di  cui  all'art.  5,  comma   11,   del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              12. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 889.355  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione  di  vigilanza  dell'Unione  europea  in  Georgia,
          denominata EUMM Georgia, di cui all'art. 5, comma  12,  del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              13. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  23.890.556  per
          la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare
          all'operazione  militare  dell'Unione  europea   denominata
          Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della
          pirateria, di cui all'art. 5, comma 13,  del  decreto-legge
          1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              14. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.956.138 per la
          proroga  della   partecipazione   di   personale   militare
          impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione  e
          addestramento delle Forze armate e di polizia irachene,  di
          cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 1°  gennaio
          2010, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo 2010, n. 30. 
              15. E' autorizzata, dal 1° luglio 2010  e  fino  al  31
          dicembre 2010, la spesa di euro 12.033.738 per l'impiego di
          personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein  e
          a  Tampa  per  esigenze  connesse  con   le   missioni   in
          Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 5, comma 15, del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              16. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 5.047.579 per la
          proroga della partecipazione  di  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri alla missione delle  Nazioni  Unite  in  Haiti,
          denominata United Nations Stabilization  Mission  in  Haiti
          (MINUSTAH),  di  cui  all'articolo  5,  comma  15-bis,  del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              17. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 810.944  per  la
          partecipazione di personale militare alla missione militare
          dell'Unione europea denominata EUTM Somalia,  di  cui  alla
          decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010. 
              18. E' autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore  spesa
          di euro 25.000.000 per la  stipulazione  dei  contratti  di
          trasporto  e  per  la  realizzazione   di   infrastrutture,
          relativi alle missioni di cui al presente decreto. 
              19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita'
          della  popolazione  locale,  compreso  il  ripristino   dei
          servizi  essenziali,  e'  autorizzata,  per  l'anno   2010,
          l'ulteriore spesa di 2.679.906  per  interventi  urgenti  o
          acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in  deroga
          alle disposizioni di  contabilita'  generale  dello  Stato,
          disposti nei casi di necessita' e  urgenza  dal  comandante
          del contingente militare che partecipa alla  missione  ISAF
          in Afghanistan. 
              20. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.225.082 per la
          prosecuzione dei programmi di cooperazione delle  Forze  di
          polizia  italiane  in  Albania  e   nei   Paesi   dell'area
          balcanica, di cui all'art. 5, comma 18,  del  decreto-legge
          1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              21. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 999.170  per  la
          proroga della partecipazione di personale della Polizia  di
          Stato alla missione denominata European Union Rule  of  Law
          Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro  30.600  per  la
          proroga della partecipazione di personale della Polizia  di
          Stato alla missione denominata United  Nations  Mission  in
          Kosovo  (UNMIK),  di  cui  all'art.  5,   comma   19,   del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              22. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  64.200  per  la
          proroga della partecipazione di personale della Polizia  di
          Stato alla missione in Palestina, denominata European Union
          Police  Mission  for  the  Palestinian  Territories  (EUPOL
          COPPS), di cui all'art. 5, comma 20, del  decreto-legge  1°
          gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              23. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 662.554  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri e della  Polizia  di  Stato  alla  missione  in
          Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission
          (EUPM), di cui all'art. 5, comma 21, del  decreto-legge  1°
          gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              24. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.023.691 per la
          proroga della partecipazione di personale del  Corpo  della
          guardia  di  finanza  alla  missione  in  Libia,   di   cui
          all'articolo 5, comma  22,  del  decreto-legge  1°  gennaio
          2010, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo  2010,  n.  30,  e  per  garantire  la   manutenzione
          ordinaria e l'efficienza delle  unita'  navali  cedute  dal
          Governo italiano al Governo  libico,  in  esecuzione  degli
          accordi di  cooperazione  sottoscritti  tra  la  Repubblica
          italiana e  la  Grande  Giamahiria  araba  libica  popolare
          socialista per fronteggiare il  fenomeno  dell'immigrazione
          clandestina e della tratta degli esseri umani. 
              25. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 1.072.252  e  di
          euro  508.822  per  la  proroga  della  partecipazione   di
          personale del Corpo della guardia di finanza alle  missioni
          in   Afghanistan,   denominate    International    Security
          Assistance  Force  (ISAF)  ed  EUPOL  Afghanistan,  di  cui
          all'art. 5, comma 23, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.
          1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010,
          n. 30. 
              26. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 321.812  per  la
          proroga della partecipazione di personale del  Corpo  della
          guardia di finanza alla missione denominata European  Union
          Rule of Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX  Kosovo),  di  cui
          all'art. 5, comma 24, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.
          1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010,
          n. 30. 
              27. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  56.315  per  la
          proroga della partecipazione di personale del  Corpo  della
          guardia di finanza alla  missione  dell'Unione  europea  di
          assistenza  alle  frontiere  per  il   valico   di   Rafah,
          denominata European  Union  Border  Assistance  Mission  in
          Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma  25,  del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. 
              28. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 227.863  per  la
          proroga della partecipazione di personale del  Corpo  della
          guardia di finanza alle unita' di coordinamento  interforze
          denominate  Joint  Multimodal  Operational  Units   (JMOUs)
          costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di
          cui all'art. 5, comma  26,  del  decreto-legge  1°  gennaio
          2010, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo 2010, n. 30. 
              29. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 265.861  per  la
          proroga della partecipazione di  sei  magistrati  collocati
          fuori   ruolo,   personale   del   Corpo   della    polizia
          penitenziaria  e  personale  amministrativo  del  Ministero
          della giustizia alla  missione  denominata  European  Union
          Rule of Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX  Kosovo),  di  cui
          all'art. 5, comma 27, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.
          1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010,
          n. 30. 
              30. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  19.254  per  la
          partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo  alla
          missione in Palestina,  denominata  European  Union  Police
          Mission for the Palestinian Territories (EUPOL  COPPS),  di
          cui all'art. 5, comma  28,  del  decreto-legge  1°  gennaio
          2010, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo 2010, n. 30. 
              31. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2010  e
          fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro  96.971  per  la
          partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla
          missione in Bosnia-Erzegovina,  denominata  European  Union
          Police Mission (EUPM), di cui all'art.  5,  comma  29,  del
          decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.». 
 
          
        
        
                               Art. 5 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9,  della
legge 3 agosto 2009,  n.  108,  ((  e  successive  modificazioni,  ))
l'articolo 3, comma 6, del  decreto-legge  4  novembre  2009,  n.152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.197, e
l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6  luglio  2010,  n.102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126. 
  (( 1-bis. L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma  2,  lettera
a),  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riconosciuta  anche  per  eventi
antecedenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto
legislativo n. 66 del 2010, verificatisi a decorrere dal  1º  gennaio
1982. )) 
  2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1,  della
legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta: 
    a) nella misura del 98 per cento, al  personale  impiegato  nelle
missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed  EUPM
e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in  Kosovo,  di  cui
all'articolo 4, commi 8, 22 e 26; 
    b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria  prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo,  al  personale
impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo  4,  comma
16; 
    c) nella misura intera incrementata del  30  per  cento,  se  non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di  vitto  e  alloggio  gratuiti,  al
personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo  4,
comma 3. 
  3. (( Nella sezione III del  capo  III  del  titolo  II  del  libro
secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui  ))  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 248, e' (( aggiunto
)) il seguente: 
  «Art. 248-bis. (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi).  -  1.  La
conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla
navigazione e certificati dalla competente  struttura  del  Ministero
della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro,  impiegati
dalle Forze armate entro aree identificate e  sottoposte  al  divieto
temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui
all'articolo 247, comma  4,  e'  affidata  a  personale  militare  in
possesso di idonea qualifica e  non  comporta  la  corresponsione  di
specifici emolumenti. I criteri  d'impiego  dei  medesimi  APR  e  le
modalita' per il conseguimento  della  qualifica  per  la  conduzione
degli stessi sono disciplinati dal regolamento.». 
  (( 3-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate al sostegno  e  alla
tutela anche del personale impiegato nelle  missioni  internazionali,
al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo  603,  i  commi  1  e  2  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
      «1. Al fine di  pervenire  al  riconoscimento  della  causa  di
servizio e di adeguati  indennizzi  al  personale  italiano  che,  in
occasione o a seguito di  missioni  di  qualunque  natura  effettuate
entro e fuori i  confini  nazionali,  abbia  contratto  infermita'  o
patologie  tumorali  per  le  particolari  condizioni  ambientali  od
operative, al personale impiegato nei poligoni di  tiro  e  nei  siti
dove vengono stoccati munizionamenti,  nonche'  al  personale  civile
italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti  alle
basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse
infermita' o patologie tumorali  connesse  alle  medesime  condizioni
ambientali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2008-2010. In  caso  di  decesso  a  seguito  delle
citate infermita' o patologie tumorali, l'indennizzo  e'  corrisposto
al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori,  nonche'
ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti. 
      2. I termini e le modalita' per la corresponsione, ai  soggetti
di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi  stabilito,
delle misure di sostegno e tutela  previste  dalle  leggi  13  agosto
1980, n.466, 20 ottobre 1990, n.302, 23 novembre  1998,  n.407,  e  3
agosto 2004, n.206, sono disciplinati dal libro VII del  regolamento,
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  7,  comma  4,   del
decreto-legge 6 luglio 2010, n.102,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n.126»; 
      b) l'articolo 1907 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  1907.   (Personale  esposto  a  particolari  fattori  di
rischio). - 1. I termini e le modalita' per il  riconoscimento  della
causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi  per
il personale che a causa dell'esposizione a  particolari  fattori  di
rischio  ha  contratto   infermita'   o   patologie   tumorali   sono
disciplinati dall'articolo 603, che detta altresi' il relativo limite
massimo di spesa, e dal regolamento». 
  3-ter. Fino all'espletamento delle procedure  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2010,  n.102,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n.126, le Forze  armate
possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni  di  cui
all'articolo 36 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  e
successive   modificazioni,   dei   lavoratori   assunti   ai   sensi
dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.170, nei  limiti  delle
risorse  destinate  all'esecuzione  dei  lavori  in   amministrazione
diretta a mezzo dei reparti  del  Genio  militare  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. )) 
 
      

          
                      Riferimenti normativi 
              - Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge
          3   agosto   2009,   n.   108,   recante   «Proroga   della
          partecipazione   italiana   a   missioni   internazionali»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  181  del  6  agosto
          2009, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 3. (Disposizioni in materia di personale).  -  1.
          Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,  nelle
          acque  territoriali  e  nello  spazio   aereo   dei   Paesi
          interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per  il
          rientro nel territorio  nazionale  per  fine  missione,  al
          personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
          alla  presente  legge  e'  corrisposta,  al   netto   delle
          ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
          stipendio o alla paga e  agli  altri  assegni  a  carattere
          fisso e continuativo, l'indennita' di missione  di  cui  al
          regio decreto 3  giugno  1926,  n.  941,  nelle  misure  di
          seguito  indicate,   detraendo   eventuali   indennita'   e
          contributi corrisposti allo stesso titolo agli  interessati
          direttamente dagli organismi internazionali: 
                a) nella misura del 98 per  cento  al  personale  che
          partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo,  Security  Force
          Training Plan, Joint Enterprise,  ALTHEA,  UNMIK,  TIPH  2,
          EUBAM Rafah; 
                b) nella misura del 98  per  cento,  calcolata  sulla
          diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,  Emirati
          Arabi  Uniti  e  Oman,  al  personale  che  partecipa  alle
          missioni ISAF ed EUPOL  AFGHANISTAN,  UNIFIL,  compreso  il
          personale facente parte della struttura attivata presso  le
          Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
          Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle  unita'
          di  coordinamento  JMOUs  e  al  personale  dell'Arma   dei
          carabinieri  in  servizio  di  sicurezza  presso  le   sedi
          diplomatiche di Kabul e di Herat; 
                c) nella misura intera  al  personale  che  partecipa
          alla missione EUPOL COPPS  in  Palestina  e  alla  missione
          dell'Unione europea in Moldova e Ucraina; 
                d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
          se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e  alloggio
          gratuiti, al personale che  partecipa  alle  missioni  CIU,
          UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
          EUPM, nonche' al personale  impiegato  presso  il  Military
          Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
          Tirana; 
                e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
          calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia
          Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non  usufruisce,  a
          qualsiasi  titolo,  di  vitto  e  alloggio   gratuiti,   al
          personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; 
                f) nella misura  del  98  per  cento,  ovvero  intera
          incrementata  del  30  per  cento  se  non  usufruisce,   a
          qualsiasi titolo, di vitto e alloggio  gratuiti,  calcolata
          sulla diaria prevista  con  riferimento  alla  Turchia,  al
          personale che partecipa alla missione EUMM Georgia. 
              2. All'indennita' di cui al comma 1  e  al  trattamento
          economico  corrisposto  al  personale  che  partecipa  alle
          attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di  cui
          all'art. 2, comma 11, non si applica l'art.  28,  comma  1,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
              3.  Al  personale  che  partecipa   ai   programmi   di
          cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania  e
          nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in  Libia  si
          applicano il trattamento economico previsto dalla  legge  8
          luglio 1961,  n.  642,  e  l'indennita'  speciale,  di  cui
          all'art. 3 della medesima legge, nella misura  del  50  per
          cento dell'assegno di lungo  servizio  all'estero.  Non  si
          applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248. 
              4. Per il periodo dal 1°  luglio  2009  al  31  ottobre
          2009, ai  militari  inquadrati  nei  contingenti  impiegati
          nelle missioni internazionali di cui al presente  articolo,
          in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
          dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta,  se
          piu' favorevole, l'indennita' di  impiego  operativo  nella
          misura uniforme pari al 185 per  cento  dell'indennita'  di
          impiego operativo di base di cui all'art. 2,  primo  comma,
          della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari  in  servizio
          permanente  o  volontari  in  ferma  breve  trattenuti   in
          servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se  volontari
          in ferma prefissata. Si applicano  l'  articolo  19,  primo
          comma, del testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di
          quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
          1973, n. 1092, e l'art. 51, comma 6, del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. 
              5.  Il  personale  militare,  impiegato  dall'ONU   con
          contratto individuale nelle missioni internazionali di  cui
          alla presente  legge,  conserva  il  trattamento  economico
          fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di  missione
          prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di  vitto  e
          alloggio   a   carico    dell'Amministrazione.    Eventuali
          retribuzioni  o  altri  compensi  corrisposti  direttamente
          dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
          rimborsi   per   servizi   fuori   sede,    sono    versati
          all'Amministrazione  al  netto  delle  ritenute,   fino   a
          concorrenza  dell'importo  corrispondente  alla  somma  del
          trattamento    economico    fisso    e    continuativo    e
          dell'indennita'  di  missione  percepiti,  al  netto  delle
          ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 
              6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
          servizio e di imbarco svolti dagli  ufficiali  delle  Forze
          armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i  comandi,
          le  unita',  i  reparti  e  gli  enti  costituiti  per   lo
          svolgimento  delle  missioni  internazionali   e   per   le
          attivita' di concorso con le Forze di polizia di  cui  alla
          presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento  degli
          obblighi previsti dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai
          decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e  5  ottobre
          2000, n. 298, e successive modificazioni. 
              7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
          di cui alla presente legge, in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art. 64 della legge 10 aprile 1954,  n.  113,  possono
          essere  richiamati  in  servizio  a  domanda,  secondo   le
          modalita' di cui all'art.  25  del  decreto  legislativo  8
          maggio  2001,  n.  215,  e  successive  modificazioni,  gli
          ufficiali appartenenti alla  riserva  di  complemento,  nei
          limiti del contingente annuale  stabilito  dalla  legge  di
          bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 
              8. Nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  e
          nel  rispetto  delle  consistenze  annuali  previste  dalle
          disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
          internazionali di cui alla presente legge,  il  periodo  di
          ferma dei volontari in ferma prefissata  di  un  anno  puo'
          essere prolungato, previo consenso degli  interessati,  per
          un massimo di sei mesi. 
              9.   Al   personale   che   partecipa   alle   missioni
          internazionali di cui alla presente legge si applicano  gli
          articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del  decreto-legge
          28 dicembre 2001, n. 451,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.». 
              - Il testo dell'art. 3, comma 6,  del  decreto-legge  4
          novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29  dicembre  2009,  n.  197,  recante  «Disposizioni
          urgenti per la proroga  degli  interventi  di  cooperazione
          allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di  pace  e  di
          stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni   internazionali
          delle Forze armate e di polizia e disposizioni  urgenti  in
          materia  di  personale  della  Difesa»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 303  del  31  dicembre  2009,  e'  il
          seguente: 
              «6. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'art. 13 del decreto-legge  28  dicembre
          2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2002, n. 15, si applica  anche  al  personale  del
          Corpo della guardia di  finanza  impiegato  nelle  missioni
          internazionali  di  cui  al  presente  decreto,  che  abbia
          presentato domanda di partecipazione  ai  concorsi  interni
          banditi dal medesimo Corpo.». 
              - Il testo dell'art. 5, comma 2-bis, del  decreto-legge
          6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  3  agosto  2010,  n.  30,  recante  «Proroga   degli
          interventi di cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei
          processi di  pace,  di  stabilizzazione  e  delle  missioni
          internazionali delle Forze armate e di polizia», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2010, e'  il
          seguente: 
              «2-bis.   Al   contributo   corrisposto    direttamente
          dall'Unione  europea  al  personale  che   partecipa   alla
          missione  EUPM,  di  cui  all'articolo  4,  comma  23,  del
          presente decreto, non si  applica  l'art.  1,  comma  1238,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». 
              - Il testo dell'art. 884, comma 2, lett. a), del codice
          dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo  15
          marzo 2010, n. 66,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio  2010,  e'  il
          seguente: 
              «2. L'aspettativa puo' conseguire a: 
                a) stato di prigionia o di disperso,  ai  sensi  dell
          art. 621. 
                b) - i) (omissis)». 
              - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge  3  agosto
          2009,  n.  108,  recante  «Proroga   della   partecipazione
          italiana  a  missioni  internazionali»,  pubblicata   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  181  del  6  agosto   2009,   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 3. (Disposizioni in materia di personale).  -  1.
          Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,  nelle
          acque  territoriali  e  nello  spazio   aereo   dei   Paesi
          interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per  il
          rientro nel territorio  nazionale  per  fine  missione,  al
          personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
          alla  presente  legge  e'  corrisposta,  al   netto   delle
          ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
          stipendio o alla paga e  agli  altri  assegni  a  carattere
          fisso e continuativo, l'indennita' di missione  di  cui  al
          regio decreto 3  giugno  1926,  n.  941,  nelle  misure  di
          seguito  indicate,   detraendo   eventuali   indennita'   e
          contributi corrisposti allo stesso titolo agli  interessati
          direttamente dagli organismi internazionali: 
                a) nella misura del 98 per  cento  al  personale  che
          partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo,  Security  Force
          Training Plan, Joint Enterprise,  ALTHEA,  UNMIK,  TIPH  2,
          EUBAM Rafah; 
                b) nella misura del 98  per  cento,  calcolata  sulla
          diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,  Emirati
          Arabi  Uniti  e  Oman,  al  personale  che  partecipa  alle
          missioni ISAF ed EUPOL  AFGHANISTAN,  UNIFIL,  compreso  il
          personale facente parte della struttura attivata presso  le
          Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
          Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle  unita'
          di  coordinamento  JMOUs  e  al  personale  dell'Arma   dei
          carabinieri  in  servizio  di  sicurezza  presso  le   sedi
          diplomatiche di Kabul e di Herat; 
                c) nella misura intera  al  personale  che  partecipa
          alla missione EUPOL COPPS  in  Palestina  e  alla  missione
          dell'Unione europea in Moldova e Ucraina; 
                d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
          se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e  alloggio
          gratuiti, al personale che  partecipa  alle  missioni  CIU,
          UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
          EUPM, nonche' al personale  impiegato  presso  il  Military
          Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
          Tirana; 
                e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
          calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia
          Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non  usufruisce,  a
          qualsiasi  titolo,  di  vitto  e  alloggio   gratuiti,   al
          personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa; 
                f) nella misura  del  98  per  cento,  ovvero  intera
          incrementata  del  30  per  cento  se  non  usufruisce,   a
          qualsiasi titolo, di vitto e alloggio  gratuiti,  calcolata
          sulla diaria prevista  con  riferimento  alla  Turchia,  al
          personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.». 
              - Il testo dell'art. 248  del  codice  dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il seguente: 
              «Art. 248.  (Identificazione  e  regime  amministrativo
          degli APR in dotazione alle Forze armate). - 1. Gli APR  in
          dotazione  alle  Forze   armate   sono   identificati   dal
          contrassegno di nazionalita' e da un codice assegnato dalla
          direzione  generale   degli   armamenti   aeronautici   del
          Ministero   della   difesa,   previo   accertamento   della
          rispondenza   degli   aeromobili   ai   requisiti   tecnici
          contrattualmente  definiti  sulla   base   delle   esigenze
          operative. La medesima  direzione  generale  predispone  un
          apposito elenco dei codici assegnati. 
              Ai fini del regime amministrativo e  della  navigazione
          aerea,  gli  APR  in  dotazione  alle  Forze  armate   sono
          considerati aeromobili militari.». 
 
          
                
                               Art. 6 
 
 
                   Disposizioni in materia penale 
 
  1. Alle missioni internazionali  di  cui  al  presente  decreto  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2009, n.12, e successive modificazioni,  e  all'articolo  4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge  4  novembre  2009,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009,  n.
197. 
 
      

          
                      Riferimenti normativi 
              - Il testo dell'art. 5 del  decreto-legge  30  dicembre
          2008,  n.  209,  recante  «Proroga   della   partecipazione
          italiana  a  missioni  internazionali»,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2009,  n.   12,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del  26  febbraio
          2009, e' il seguente: 
              «Art. 5. (Disposizioni in  materia  penale).  -  1.  Al
          personale   militare   che    partecipa    alle    missioni
          internazionali di cui al presente decreto si  applicano  il
          codice penale militare di pace e  l'art.  9,  commi  3,  4,
          lettere a), b), c) e  d),  5  e  6,  del  decreto-legge  1°
          dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 gennaio 2002, n. 6. 
              2. I reati commessi dallo  straniero  nei  territori  o
          nell'alto mare in cui  si  svolgono  gli  interventi  e  le
          missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
          dello Stato  o  di  cittadini  italiani  partecipanti  agli
          interventi e alle missioni stessi,  sono  puniti  sempre  a
          richiesta  del  Ministro  della  giustizia  e  sentito   il
          Ministro della difesa per  i  reati  commessi  a  danno  di
          appartenenti alle Forze armate. 
              3. Per i reati  di  cui  al  comma  2  e  per  i  reati
          attribuiti alla  giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria
          ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in  cui
          si svolgono gli interventi e le missioni internazionali  di
          cui al presente decreto, dal cittadino che  partecipa  agli
          interventi e  alle  missioni  medesimi,  la  competenza  e'
          attribuita al Tribunale di Roma. 
              4. I reati previsti dagli  articoli  1135  e  1136  del
          codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
          dell'art. 12 del codice di procedura penale, se commessi  a
          danno dello Stato o di cittadini o beni italiani,  in  alto
          mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle  aree
          in cui si svolge la missione di cui all'art. 3,  comma  14,
          sono puniti ai sensi dell'art. 7 del  codice  penale  e  la
          competenza e' attribuita al tribunale di Roma. 
              5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo  ovvero  di
          interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
          della custodia cautelare in carcere per i reati di  cui  al
          comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
          tempestivamente l'arrestato o  il  fermato  a  disposizione
          dell'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 9, commi 5  e
          6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli
          stessi  casi  l'arrestato  o  il  fermato  possono   essere
          ristretti in appositi locali del vettore militare. 
              6. A seguito  del  sequestro,  l'autorita'  giudiziaria
          puo'  disporre  l'affidamento  in  custodia   all'armatore,
          all'esercente  ovvero  al   proprietario   della   nave   o
          aeromobile catturati con atti di pirateria. 
              6-bis.  Fuori  dei  casi  di  cui  al  comma   4,   per
          l'esercizio   della   giurisdizione   si    applicano    le
          disposizioni contenute  negli  accordi  internazionali.  In
          attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del  Consiglio,
          del 10 novembre 2008, e della decisione  2009/293/PESC  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
          previste dall'art. 2, primo paragrafo,  lettera  e),  della
          citata Azione comune e la detenzione a  bordo  del  vettore
          militare delle  persone  che  hanno  commesso  o  che  sono
          sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo
          strettamente necessario al trasferimento previsto dall'art.
          12 della medesima  Azione  comune.  Le  stesse  misure,  se
          previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria,
          e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere
          altresi' adottate se i predetti accordi sono  stipulati  da
          Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. 
              6-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  si
          applicano anche ai procedimenti in corso  alla  data  della
          sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti  e  le
          comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.». 
              - Il testo dell'art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
          decreto-legge 4 novembre  2009,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2009,  n.  197,
          recante  «Disposizioni  urgenti  per   la   proroga   degli
          interventi di cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei
          processi  di  pace  e  di  stabilizzazione,  nonche'  delle
          missioni internazionali delle Forze armate e di  polizia  e
          disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31  dicembre
          2009, e' il seguente: 
              «1-sexies. Non e' punibile il militare che,  nel  corso
          delle missioni di  cui  all'art.  2,  in  conformita'  alle
          direttive, alle  regole  di  ingaggio  ovvero  agli  ordini
          legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare  uso
          delle armi, della  forza  o  di  altro  mezzo  di  coazione
          fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 
              1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
          dal  comma  1-sexies  si  eccedono  colposamente  i  limiti
          stabiliti dalla legge, dalle  direttive,  dalle  regole  di
          ingaggio o dagli ordini  legittimamente  impartiti,  ovvero
          imposti dalla  necessita'  delle  operazioni  militari,  si
          applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi  se
          il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.». 
 
          
        
 
        
                               Art. 7 
 
 
                  Disposizioni in materia contabile 
 
  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della  guardia  di  finanza  di  cui  al
presente decreto si applicano le disposizioni  in  materia  contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge  4  novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2009, n. 197. 
  2. Per assicurare la  prosecuzione  delle  missioni  internazionali
senza soluzione di continuita', entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  su  richiesta  delle  Amministrazioni   interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla  meta'  delle
spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per  il  Ministero
della difesa, pari a euro 345.000.000 a valere sullo stanziamento  di
cui all'articolo 8. 
 
      

          
                      Riferimenti normativi 
              - Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del  decreto-legge
          4 novembre 2009, n.  152,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante «Disposizioni
          urgenti per la proroga  degli  interventi  di  cooperazione
          allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di  pace  e  di
          stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni   internazionali
          delle Forze armate e di polizia e disposizioni  urgenti  in
          materia  di  personale  della  Difesa»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 303  del  31  dicembre  2009,  e'  il
          seguente: 
              «1.   Per   esigenze   connesse   con    le    missioni
          internazionali di cui al presente decreto, in  presenza  di
          situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati  maggiori  di
          Forza armata  e  per  essi  i  competenti  ispettorati,  il
          Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  il  Comando
          generale  del  Corpo   della   guardia   di   finanza,   il
          Segretariato generale della difesa e per esso le competenti
          Direzioni  generali,   anche   in   deroga   alle   vigenti
          disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono: 
                a)   accertata   l'impossibilita'    di    provvedere
          attraverso contratti accentrati gia'  eseguibili,  disporre
          l'attivazione  delle  procedure  d'urgenza  previste  dalla
          vigente  normativa  per  l'acquisizione  di   forniture   e
          servizi; 
                b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
          per la revisione generale di mezzi da  combattimento  e  da
          trasporto,   l'esecuzione   di    opere    infrastrutturali
          aggiuntive e integrative, il trasporto  del  personale,  la
          spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
          di  comunicazione,  apparati  per   la   difesa   nucleare,
          biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
          individuali,  materiali  informatici,  mezzi  e   materiali
          sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
          annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per  le
          missioni internazionali. 
              2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui  al
          presente decreto,  le  spese  per  i  compensi  per  lavoro
          straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o  di
          addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
          missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
          di cui all'art. 3, comma 82, della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244.». 
 
          
        
Capo III 


DISPOSIZIONI FINALI       
                               Art. 8 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente decreto, (( ad esclusione delle spese di cui all'articolo 2,
comma 6, secondo periodo, e comma 11-bis, )) pari complessivamente  a
euro 754.300.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
1240,  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
      

          
                      Riferimenti normativi 
              - Il testo dell'art. 1,  comma  1240,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007)»,  pubblicata  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299  del  27  dicembre
          2006, e' il seguente: 
              «1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.». 
 
          
        
        
                               Art. 9 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
 
      

 

 

 

 

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