IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione
delle modalita' di rilascio dell'autorizzazione agli operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel
decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, al fine di
essere ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Visti il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10
maggio 1999, n. 107, e il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 23 novembre 2001;
Considerata la preminente necessita' di garantire la trasparenza
degli effettivi partecipanti a gare pubbliche;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, il presente decreto disciplina il procedimento
di rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione alle procedure di
aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni.
2. L'autorizzazione rilasciata a norma dal presente decreto
costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e
successive modificazioni, per gli affidamenti in subappalto, nel caso
di avvalimento e per la stipula dei relativi contratti.
3. Il concorrente puo' presentare la propria offerta, producendo
copia dell'istanza, di cui al successivo articolo 4, gia' inviata.
Art. 2
Soggetti obbligati
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, le disposizioni del presente
decreto trovano applicazione per gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in paesi cosi' detti «black list» di cui al
decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n.
107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 23 novembre 2001, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e
2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Art. 3
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'indicazione
dei seguenti dati:
a) atto costitutivo e eventuali provvedimenti di autorizzazione,
ove richiesti dalle leggi nazionali;
b) generalita' dell'imprenditore individuale;
c) ragione sociale;
d) sede sociale ed eventuali sedi secondarie;
e) sede amministrativa;
f) generalita' del soggetto tenutario delle scritture contabili;
g) oggetto sociale;
h) capitale sociale sottoscritto e versato;
i) generalita' del legale rappresentante ovvero dei
rappresentanti delegati della societa';
j) generalita' dei titolari delle quote di partecipazione
sociale, anche per il tramite di societa' controllanti, controllate e
fiduciarie;
k) sistema di amministrazione;
l) generalita' degli amministratori e possesso dei requisiti di
eleggibilita', conformemente alla normativa italiana;
m) generalita' dei sindaci e dei soggetti esterni incaricati
della revisione contabile, eventualmente nominati;
n) data di approvazione del bilancio.
2. L'operatore indica altresi' le vicende modificative verificatesi
negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza di
cui all'articolo 4 del presente decreto, concernenti la
denominazione, l'oggetto sociale, le quote di partecipazione e gli
organi di amministrazione della societa'.
3. A tal fine, l'operatore documenta i dati di cui al comma 1 e le
vicende modificative di cui al comma 2 del presente articolo, ai
sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modificazioni, in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Art. 4
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1
del presente decreto, gli operatori economici presentano apposita
domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, di
seguito denominato: «Ministero», Dipartimento del Tesoro, Direzione
V, via XX Settembre n. 97, 00187 Roma.
2. All'istanza sono allegati i documenti concernenti i dati
elencati al precedente articolo 3.
3. Il procedimento si conclude nel termine prescritto dall'articolo
2, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modificazioni.
4. Il Ministero, verificata la completezza della documentazione
prodotta, rilascia l'autorizzazione.
5. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di
una nuova istanza.
Art. 5
Validita' dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione ha validita' di un anno decorrente dalla data
di rilascio.
Art. 6
Controlli
1. Il Ministero puo' effettuare controlli a campione ed esercita la
vigilanza in ordine alla permanenza delle condizioni prescritte dal
presente decreto.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2010
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2011
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 114
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