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DECRETO 14 dicembre 2010
Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

 

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                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la  definizione
delle  modalita'  di  rilascio  dell'autorizzazione  agli   operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in  Paesi  elencati  nel
decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e  nel  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, al  fine  di
essere ammessi a partecipare alle  procedure  di  aggiudicazione  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di  finanziamento  del  terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Visti  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  4  maggio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10
maggio 1999, n. 107, e il decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 23 novembre 2001; 
  Considerata la preminente necessita' di  garantire  la  trasparenza
degli effettivi partecipanti a gare pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'articolo 37, comma 1,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, il presente decreto disciplina  il  procedimento
di rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione alle procedure di
aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  e  successive
modificazioni. 
  2.  L'autorizzazione  rilasciata  a  norma  dal  presente   decreto
costituisce  condizione  necessaria  per   la   partecipazione   alle
procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture di cui al citato decreto legislativo n. 163  del  2006  e
successive modificazioni, per gli affidamenti in subappalto, nel caso
di avvalimento e per la stipula dei relativi contratti. 
  3. Il concorrente puo' presentare la  propria  offerta,  producendo
copia dell'istanza, di cui al successivo articolo 4, gia' inviata. 
 
        
                               Art. 2 
 
 
                         Soggetti obbligati 
 
  1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  37,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010  n.  122,  le  disposizioni  del  presente
decreto trovano applicazione per gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in paesi cosi' detti «black  list»  di  cui  al
decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio  1999,  n.
107, e al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 23 novembre 2001, ai sensi dell'articolo 37, commi  1  e
2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 
 
      

                               Art. 3 
 
 
            Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione 
 
  1. Il rilascio dell'autorizzazione e'  subordinato  all'indicazione
dei seguenti dati: 
    a) atto costitutivo e eventuali provvedimenti di  autorizzazione,
ove richiesti dalle leggi nazionali; 
    b) generalita' dell'imprenditore individuale; 
    c) ragione sociale; 
    d) sede sociale ed eventuali sedi secondarie; 
    e) sede amministrativa; 
    f) generalita' del soggetto tenutario delle scritture contabili; 
    g) oggetto sociale; 
    h) capitale sociale sottoscritto e versato; 
    i)   generalita'   del   legale   rappresentante    ovvero    dei
rappresentanti delegati della societa'; 
    j)  generalita'  dei  titolari  delle  quote  di   partecipazione
sociale, anche per il tramite di societa' controllanti, controllate e
fiduciarie; 
    k) sistema di amministrazione; 
    l) generalita' degli amministratori e possesso dei  requisiti  di
eleggibilita', conformemente alla normativa italiana; 
    m) generalita' dei sindaci  e  dei  soggetti  esterni  incaricati
della revisione contabile, eventualmente nominati; 
    n) data di approvazione del bilancio. 
  2. L'operatore indica altresi' le vicende modificative verificatesi
negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza  di
cui   all'articolo   4   del   presente   decreto,   concernenti   la
denominazione, l'oggetto sociale, le quote di  partecipazione  e  gli
organi di amministrazione della societa'. 
  3. A tal fine, l'operatore documenta i dati di cui al comma 1 e  le
vicende modificative di cui al comma  2  del  presente  articolo,  ai
sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e  successive  modificazioni,  in   conformita'   alle   disposizioni
dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. 
 
      
        
                               Art. 4 
 
 
          Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione 
 
  1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui  all'articolo  1
del presente decreto, gli  operatori  economici  presentano  apposita
domanda indirizzata al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
seguito denominato: «Ministero», Dipartimento del  Tesoro,  Direzione
V, via XX Settembre n. 97, 00187 Roma. 
  2.  All'istanza  sono  allegati  i  documenti  concernenti  i  dati
elencati al precedente articolo 3. 
  3. Il procedimento si conclude nel termine prescritto dall'articolo
2,  comma  2,  della  legge  7  agosto  1990  n.  241  e   successive
modificazioni. 
  4. Il Ministero, verificata  la  completezza  della  documentazione
prodotta, rilascia l'autorizzazione. 
  5. Il diniego di autorizzazione non impedisce la  presentazione  di
una nuova istanza. 
 
      
Art. 5 
 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
  1. L'autorizzazione ha validita' di un anno decorrente  dalla  data
di rilascio. 
Art. 6 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero puo' effettuare controlli a campione ed esercita la
vigilanza in ordine alla permanenza delle condizioni  prescritte  dal
presente decreto. 
                               Art. 7 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le previsioni di cui al presente  decreto  trovano  applicazione
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 dicembre 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2011 
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari,  registro  n.  2
Economia e finanze, foglio n. 114 
 

 

 

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