Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61
Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante
l'individuazione e la designazione delle infrastrutture
critiche europee e la valutazione della necessità di
migliorarne la protezione.
(G.U. 4 maggio 2011, n. 102 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'articolo 1 e
l'allegato B;
Vista la direttiva 2008/114/CE della Commissione, dell'8
dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla
designazione delle infrastrutture critiche europee e
alla valutazione della necessità di migliorarne la
protezione;
Viste le Non Binding Guidelines n. JRC 48985 per
l'applicazione della direttiva 2008/114/CE, emanate
dalla Commissione europea, Joint Research Centre;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002, recante
ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 maggio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, recante
organizzazione nazionale per la gestione delle crisi;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 3 dicembre 2008, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009, recante
indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'interno, della
giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e
della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le procedure per
l'individuazione e la designazione di Infrastrutture
critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei
trasporti, nonché le modalità di valutazione della
sicurezza di tali infrastrutture e le relative
prescrizioni minime di protezione dalle minacce di
origine umana, accidentale e volontaria, tecnologica e
dalle catastrofi naturali.
2. I sotto-settori riguardanti energia e trasporti sono
indicati nell'allegato A al presente decreto.
3. Le procedure riguardano infrastrutture che si trovano
in territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel
territorio di altri Stati membri dell'Unione europea,
l'Italia ha interesse a far designare ICE.
4. Il presente decreto non modifica le competenze dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della
difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
dei trasporti ed enti vigilati, né quelle del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e, comunque, non modifica le
disposizioni vigenti in ordine alle situazioni di
emergenze che sono affrontate e gestite nelle sedi,
anche interministeriali a ciò preposte, e dai singoli
Ministeri, enti ed organizzazioni locali cui è
attribuita tale competenza.
5. Restano salvi gli adempimenti relativi alla
protezione di infrastrutture, già stabiliti da
disposizioni in vigore, nonché gli impegni assunti dallo
Stato italiano con accordi internazionali ratificati.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) infrastruttura: un elemento, un sistema o parte di
questo, che contribuisce al mantenimento delle funzioni
della società, della salute, della sicurezza e del
benessere economico e sociale della popolazione;
b) infrastruttura critica (IC): infrastruttura, ubicata
in uno Stato membro dell'Unione europea, che è
essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali
della società, della salute, della sicurezza e del
benessere economico e sociale della popolazione ed il
cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un
impatto significativo in quello Stato, a causa
dell'impossibilità di mantenere tali funzioni;
c) settore: campo di attività omogenee, per materia, nel
quale operano le infrastrutture, che può essere
ulteriormente diviso in sotto-settori;
d) intersettoriale: che riguarda due o più settori o
sotto-settori;
e) infrastruttura critica europea (ICE): infrastruttura
critica ubicata negli Stati membri dell'UE il cui
danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un
significativo impatto su almeno due Stati membri. La
rilevanza di tale impatto è valutata in termini
intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da
dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di
infrastrutture;
f) effetti negativi esterni: effetti negativi dovuti
alla perdita di funzionalità di un'infrastruttura e di
erogazione del relativo bene o servizio;
g) effetti negativi intrinseci: effetti negativi che,
l'eventuale danneggiamento o distruzione di
un'infrastruttura, produce nei confronti
dell'infrastruttura stessa e dell'ambiente circostante;
h) criterio di valutazione settoriale: percentuale dei
fruitori del bene o servizio che l'infrastruttura eroga,
rispetto alla popolazione nazionale o di altro Stato
membro oppure a quella di una parte di territorio
dell'Unione europea;
i) criteri di valutazione intersettoriale: elementi per
la valutazione degli effetti negativi esterni e degli
effetti negativi intrinseci sul mantenimento delle
funzioni vitali della società, della salute, della
sicurezza e del benessere economico e sociale della
popolazione;
l) proprietario dell'infrastruttura: soggetto pubblico o
privato che ha la proprietà di un'infrastruttura;
m) operatore dell'infrastruttura: soggetto pubblico o
privato responsabile del funzionamento di una
infrastruttura;
n) informazioni sensibili relative alle IC: dati e
notizie, relative alle IC, che, se divulgati, potrebbero
essere usati per pianificare ed eseguire azioni volte al
danneggiamento od alla distruzione di tali
infrastrutture;
o) analisi dei rischi: valutazione della vulnerabilità
di una ICE rispetto alle diverse possibili minacce e
prevedibili conseguenze del danneggiamento o distruzione
della stessa, in termini di effetti negativi esterni e
intrinseci;
p) protezione: attività per assicurare funzionalità,
continuità ed integrità di una ICE o ridurne, comunque,
le possibilità di danneggiamento o distruzione.
Art. 3 Tutela delle informazioni sensibili
1. Alle informazioni sensibili relative alle IC, nonché
ai dati ed alle notizie relativi al processo
d'individuazione, di designazione e di protezione delle
ICE, è attribuita adeguata classifica di segretezza ai
sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124, e relative disposizioni attuative.
2. Ove venga attribuita classifica di segretezza
superiore a riservato, l'accesso ed il trattamento delle
informazioni, dei dati e delle notizie di cui al comma 1
è consentito solo al personale in possesso di adeguato
nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
relative disposizioni attuative.
3. Sono fatte salve le necessità di diffusione, anche
preventiva, di notizie e di informazioni verso gli
utenti ed i soggetti diversi dal proprietario e
dall'operatore dell'infrastruttura, che a qualsiasi
titolo prestano attività nell'IC, ai fini della
salvaguardia degli stessi.
4. Nelle comunicazioni con altri Stati membri e con la
Commissione europea, alle informazioni sensibili
relative alle IC ed ai dati e notizie che consentono
comunque l'identificazione di un'infrastruttura, sono
attribuite le classifiche di segretezza UE, secondo le
norme di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001.
Art. 4 Nucleo interministeriale e Struttura responsabile
1. Il Nucleo interministeriale situazione e
pianificazione (NISP), nella composizione di cui
all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
giugno 2010, svolge le funzioni specificate nel presente
decreto per l'individuazione e la designazione delle
ICE, fermi restando i compiti ad esso attribuiti dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in altre materie.
2. Per tali funzioni il NISP è integrato dai
rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
per il settore energia, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, per il
settore trasporti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
apposito decreto, nell'ambito delle strutture già
esistenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
individua quella, di seguito denominata "struttura
responsabile", cui sono affidate, per il supporto al
NISP, le attività tecniche e scientifiche riguardanti
l'individuazione delle ICE e per ogni altra attività
connessa, nonché per i rapporti con la Commissione
europea e con le analoghe strutture degli altri Stati
membri dell'Unione europea.
4. Ai componenti del nucleo interministeriale di cui ai
commi 1 e 2 non sono corrisposti compensi, né rimborsi
spese. 5. Per gli aspetti connessi con la difesa civile
il NISP acquisisce il preventivo parere del Ministero
dell'interno che si avvale, a tal fine, anche della
Commissione interministeriale tecnica di difesa civile,
costituita con proprio decreto.
6. Per gli aspetti connessi con le attività ed i compiti
di protezione civile il NISP acquisisce il preventivo
parere del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. I Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della
difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture
e dei trasporti, nonché il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
lo ritengano opportuno, designano, nell'ambito del
personale in servizio presso le medesime
Amministrazioni, un proprio funzionario per seguire le
attività della "struttura responsabile" in ordine agli
aspetti di propria competenza.
Art. 5 Individuazione settoriale
1. La struttura responsabile di cui all'articolo 4, in
collaborazione con il Ministero dello sviluppo
economico, per il settore energia, e con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati,
per il settore trasporti, tenendo anche conto delle
linee guida elaborate dalla Commissione europea,
determina il limite del criterio di valutazione
settoriale oltre il quale l'infrastruttura può essere
potenzialmente critica.
2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, individuano e
comunicano alla struttura responsabile, con apposito
decreto dirigenziale:
a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da
valutare in base al limite di cui al comma 1 del
presente articolo;
b) le infrastrutture situate in altri Stati membri
dell'UE che, nell'ambito dello stesso settore,
potrebbero essere di interesse significativo.
Art. 6 Individuazione di potenziali ICE
1. Ogni infrastruttura situata in territorio nazionale
ed individuata ai sensi dell'articolo 5, ai fini della
sua designazione come ICE, deve risultare essenziale per
il mantenimento delle funzioni vitali della società,
della salute, della sicurezza e del benessere economico
e sociale della popolazione e, a tale fine, è esaminata
la gravità dei possibili effetti negativi esterni ed
intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione, in
base a criteri di valutazione intersettoriali.
2. I criteri di valutazione intersettoriali riguardano:
a) le possibili vittime, in termini di numero di morti e
di feriti;
b) le possibili conseguenze economiche, in termini di
perdite finanziarie, di deterioramento del bene o
servizio e di effetti ambientali;
c) le possibili conseguenze per la popolazione, in
termini di fiducia nelle istituzioni, di sofferenze
fisiche e di perturbazione della vita quotidiana,
considerando anche la perdita di servizi essenziali.
3. Per ogni infrastruttura devono essere esaminate e
valutate diverse ipotesi, tenendo conto della
disponibilità di alternative, delle possibili diverse
durate del danneggiamento e dei tempi per il ripristino
della funzionalità.
4. Il NISP, in base alla definizione di ICE di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), anche su proposta
della struttura responsabile di cui all'articolo 4 e
tenendo conto delle linee guida elaborate dalla
Commissione europea, determina, in linea di massima, i
limiti dei criteri di valutazione intersettoriale, oltre
i quali l'infrastruttura è definita potenzialmente
critica.
5. La struttura responsabile, applicando i limiti dei
criteri di valutazione intersettoriale alle
infrastrutture determinate ai sensi dell'articolo 5,
individua le potenziali ICE.
Art. 7 Individuazione delle ICE
1. La struttura responsabile, tenendo informato il NISP:
a) comunica ai rappresentanti designati dagli altri
Stati membri, che possono esserne interessati in modo
significativo, l'individuazione di potenziali ICE,
ubicate nel territorio nazionale e le ragioni che
potrebbero portare alla loro designazione come ICE;
b) riceve dai rappresentanti designati dagli altri Stati
Membri la comunicazione dell'individuazione di
potenziali ICE nel loro territorio, cui l'Italia
potrebbe essere interessata in modo significativo e le
ragioni che potrebbero portare alla loro designazione
come ICE;
c) avvia, con i rappresentanti di tali altri Stati
membri, insieme al Ministero degli affari esteri,
dell'interno e della difesa, nonché al Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, discussioni bilaterali o multilaterali,
per verificare l'effettiva criticità delle
infrastrutture di cui alle lettere a) e b);
d) riceve dalla Commissione europea eventuali
comunicazioni relative alla richiesta, da parte di altri
Stati membri, di avviare discussioni bilaterali o
multilaterali su infrastrutture ubicate in territorio
nazionale.
2. La struttura responsabile, ove uno Stato membro
dell'UE non abbia comunicato l'individuazione di una
delle infrastrutture segnalate ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, o di altra che, su richiesta di una delle
Amministrazioni indicate all'articolo 4, comma 1, possa
essere di interesse significativo, informa la
Commissione europea del desiderio di avviare discussioni
bilaterali o multilaterali riguardo a tali
infrastrutture ubicate nel territorio dell'altro Stato
membro.
3. Le discussioni bilaterali o multilaterali hanno lo
scopo di fissare limiti comuni dei criteri di
valutazione intersettoriale e di verificare se i
possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in
caso di danneggiamento o distruzione
dell'infrastruttura, superano tali limiti per gli Stati
membri interessati; ove ciò si verifichi
l'infrastruttura è individuata come ICE.
4. La Commissione europea può partecipare alle
discussioni bilaterali o multilaterali, ma non ha
accesso alle informazioni particolareggiate che
permetterebbero di individuare inequivocabilmente una
particolare infrastruttura.
5. La struttura responsabile informa annualmente la
Commissione europea del numero di infrastrutture per
settore per le quali si sono tenute discussioni
riguardanti i limiti comuni dei criteri di valutazione
intersettoriali.
Art. 8 Designazione delle ICE
1. L'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo
7, comma 3, è designata ICE ove vi sia consenso da parte
dello Stato membro nel cui territorio è ubicata.
2. Su proposta della struttura responsabile, il NISP,
previa valutazione, esprime il consenso per le
infrastrutture ubicate nel territorio nazionale.
3. Ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel
cui territorio è ubicata la infrastruttura designata
ICE, la struttura responsabile, in collaborazione con i
Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della
difesa, nonché con il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Ministero dello sviluppo economico, per il
settore energia, ed il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, per il settore trasporti, predispone, ai
fini della sottoscrizione con i rappresentanti degli
altri Stati membri interessati, un'intesa per designare
ICE l'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo
7, comma 3.
4. L'infrastruttura, ubicata in territorio nazionale, su
proposta del NISP, è designata ICE dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, con apposito decreto che è
trasmesso alla struttura responsabile per gli
adempimenti successivi.
5. Al provvedimento di designazione di un'infrastruttura
come ICE è attribuita adeguata classifica di segretezza
ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124, e del relativo regolamento di attuazione.
6. La designazione di un'infrastruttura come ICE non
determina deroghe alle ordinarie procedure di
affidamento dei contratti pubblici, salvo le misure
relative alla protezione delle informazioni.
Art. 9 Termine del processo e periodico riesame
1. Il processo di individuazione e designazione delle
ICE è completato alla data di entrata in vigore del
presente decreto e riesaminato almeno ogni cinque anni.
Art. 10 Comunicazioni concernenti le ICE
1. La struttura responsabile informa della designazione
esclusivamente gli Stati membri con cui è stata
sottoscritta l'intesa di cui all'articolo 8, comma 3, e
comunica annualmente alla Commissione europea solo il
numero di ICE ubicate nel territorio nazionale, per
ciascun settore, nonché il numero degli Stati membri che
dipendono da ciascuna di esse.
2. La struttura responsabile informa della designazione
delle ICE, anche i Ministeri dell'interno e della
difesa, i Dipartimenti informazioni per la sicurezza e
della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, per
il settore energia, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, per il settore trasporti, le Commissioni
parlamentari competenti, il proprietario e l'operatore
dell'infrastruttura, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere m) ed n), per ogni conseguente adempimento,
compresa l'attivazione dei rispettivi organismi ed
uffici competenti, ove esistenti.
Art. 11 Responsabili della protezione
1. Il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa,
il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello
sviluppo economico, per il settore energia, ed il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il
settore trasporti, pongono in essere, nell'ambito delle
rispettive competenze, tutte le azioni e le misure
indispensabili a garantire la protezione delle ICE
ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei propri
organi centrali o delle articolazioni locali, ove
esistenti, e tenendo informato il NISP.
2. A livello locale la responsabilità della protezione
delle singole installazioni costituenti le ICE è
attribuita al Prefetto territorialmente competente.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, per il settore
energia, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per il settore trasporti, il Ministero
dell'interno e della difesa, nonché il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito
del personale in servizio presso le medesime
amministrazioni, un proprio funzionario che funge da
punto di contatto con la struttura responsabile.
4. Ai funzionari di cui al comma 3 non sono corrisposti
compensi né rimborsi spese.
Art. 12 Adempimenti per la protezione
1. L'operatore dell'infrastruttura, nel termine di 30
giorni dalla designazione dell'ICE, comunica il
nominativo del funzionario di collegamento in materia di
sicurezza, al Prefetto responsabile, al proprietario ed
alla struttura responsabile, che ne informa anche i
funzionari di cui all'articolo 11, comma 3.
2. L'operatore attiva la procedura per il rilascio del
nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE al
funzionario di collegamento in materia di sicurezza, ai
sensi dell'articolo 9 della legge del 3 agosto 2007, n.
124, e relative disposizioni attuative, informandone
l'interessato.
3. Ai sensi delle disposizioni in materia di tutela
delle informazioni classificate, presso ogni ICE opera
un'organizzazione di sicurezza ed è individuato, quale
funzionario alla sicurezza, il funzionario di cui al
comma 1.
4. I funzionari di cui all'articolo 11, comma 3, e la
struttura responsabile, collaborano con l'operatore ed
il proprietario dell' ICE, anche tramite il funzionario
di collegamento in materia di sicurezza, nell'effettuare
l'analisi dei rischi e nel redigere o aggiornare il
conseguente Piano di sicurezza dell'operatore (PSO), che
deve rispettare i parametri minimi concordati in sede
comunitaria e riportati nell'allegato B.
5. Ove l'ICE designata, disponga già di un PSO ai sensi
delle disposizioni normative vigenti, i funzionari di
cui al comma 4 e la struttura responsabile si limitano
ad accertare che tali disposizioni rispettino i
parametri minimi riportati nell'allegato B, informandone
il Prefetto responsabile.
6. Tutti i dati e le notizie riguardanti l'ICE ai fini
della redazione del PSO, nonché il documento di analisi
dei rischi, sono considerati e trattati come
informazioni sensibili relative alle IC.
7. Il PSO deve essere completato nel termine di un anno
dalla designazione dell'infrastruttura come ICE, e
revisionato almeno ogni cinque anni.
8. Ove per circostanze eccezionali non sia possibile
completare il PSO entro il termine di un anno, la
struttura responsabile ne informa la Commissione
europea.
Art. 13 Punto di contatto nazionale
1. Il NISP è punto di contatto nazionale per la
Protezione delle ICE (PICE) con gli altri Stati membri e
con la Commissione europea.
2. In tale funzione il NISP acquisisce dalla Commissione
europea le migliori prassi e metodologie disponibili in
materia di protezione, ponendoli a disposizione dei
soggetti pubblici di cui all'articolo 11, degli
operatori e dei Prefetti interessati, informandoli,
anche, delle iniziative europee per la formazione e
degli sviluppi tecnici in materia.
Art. 14 Direttive ed altri adempimenti
1. Il NISP può coordinare l'elaborazione di direttive
interministeriali, contenenti parametri integrativi di
protezione, ferme restando le competenze del Ministro
dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica
sicurezza ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
quelle del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il NISP, in base alle informazioni comunicate dalle
Amministrazioni competenti:
a) entro un anno dalla designazione di un ICE, elabora
una valutazione delle possibili minacce nei riguardi del
sottosettore nel cui ambito opera l'ICE designata e la
struttura responsabile ne informa la Commissione
europea;
b) ogni due anni elabora i dati generali sui diversi
tipi di rischi, minacce e vulnerabilità dei settori in
cui vi è un ICE designata e la struttura responsabile
comunica, tali dati generali, alla Commissione europea.
Art. 15 Contributo degli organismi di informazione per
la sicurezza
1. Le modalità del concorso informativo degli organismi
di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007,
n. 124, sono stabiliti con provvedimenti del Presidente
del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.
Art. 16 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono
agli adempimenti previsti dal presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 17 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
Dato a Roma, addì 11 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
La Russa, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fazio, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato A
(previsto dall'articolo 1, comma 2)
Suddivisione dei settori energia e trasporti in
sotto-settori
Settore Energia
Sottosettori:
Elettricità, comprendente: infrastrutture e impianti per
la produzione e la trasmissione di energia elettrica e
per la fornitura di elettricità;
Petrolio, comprendente: produzione, raffinazione,
trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio
attraverso oleodotti;
Gas, comprendente: produzione, raffinazione,
trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso
oleodotti e terminali GNL;
Settore Trasporti
Sottosettori:
Trasporto stradale;
Trasporto ferroviario;
Trasporto aereo;
Vie di navigazione interna;
Trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e
porti.
Allegato B
(previsto dall'articolo 12, comma 4)
Requisiti minimi del piano di sicurezza dell'operatore
(PSO)
Il piano di sicurezza dell'operatore (PSO) identifica
gli elementi che compongono l'infrastruttura critica,
evidenziando per ognuno di essi le soluzioni di
sicurezza esistenti ovvero quelle che sono in via di
applicazione.
Il PSO comprende:
l'individuazione degli elementi più importanti
dell'infrastruttura;
1. l'analisi dei rischi che, basata sui diversi tipi di
minacce più rilevanti, individua la vulnerabilità degli
elementi e le possibili conseguenze del mancato
funzionamento di ciascun elemento sulla funzionalità
dell'intera infrastruttura;
2. l'individuazione, la selezione e la priorità delle
misure e procedure di sicurezza distinte in misure
permanenti e misure ad applicazione graduata.
3. le misure permanenti sono quelle che si prestano ad
essere utilizzate in modo continuativo e comprendono:
- sistemi di protezione fisica (strumenti di
rilevazione, controllo accessi, protezione elementi ed
altre di prevenzione);
- predisposizioni organizzative per allertamento
comprese le procedure di gestione delle crisi;
- sistemi di controllo e verifica;
- sistemi di comunicazione;
- addestramento ed accrescimento della consapevolezza
del personale;
- sistemi per la continuità del funzionamento dei
supporti informatici.
4. Le misure ad applicazione graduata da attivare in
relazione al livello di minacce o di rischi esistenti in
un determinato periodo di tempo.
Inoltre, si devono applicare anche, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e
20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
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