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Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 - Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.   

 

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Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61

 

Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

(G.U. 4 maggio 2011, n. 102 )

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2008/114/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

Viste le Non Binding Guidelines n. JRC 48985 per l'applicazione della direttiva 2008/114/CE, emanate dalla Commissione europea, Joint Research Centre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, recante organizzazione nazionale per la gestione delle crisi;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009, recante indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e della salute;

 

E m a n a

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1 Oggetto

 

1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana, accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali.

2. I sotto-settori riguardanti energia e trasporti sono indicati nell'allegato A al presente decreto.

3. Le procedure riguardano infrastrutture che si trovano in territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ha interesse a far designare ICE.

4. Il presente decreto non modifica le competenze dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, né quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, non modifica le disposizioni vigenti in ordine alle situazioni di emergenze che sono affrontate e gestite nelle sedi, anche interministeriali a ciò preposte, e dai singoli Ministeri, enti ed organizzazioni locali cui è attribuita tale competenza.

5. Restano salvi gli adempimenti relativi alla protezione di infrastrutture, già stabiliti da disposizioni in vigore, nonché gli impegni assunti dallo Stato italiano con accordi internazionali ratificati.

 

Art. 2 Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) infrastruttura: un elemento, un sistema o parte di questo, che contribuisce al mantenimento delle funzioni della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;

b) infrastruttura critica (IC): infrastruttura, ubicata in uno Stato membro dell'Unione europea, che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni;

c) settore: campo di attività omogenee, per materia, nel quale operano le infrastrutture, che può essere ulteriormente diviso in sotto-settori;

d) intersettoriale: che riguarda due o più settori o sotto-settori;

e) infrastruttura critica europea (ICE): infrastruttura critica ubicata negli Stati membri dell'UE il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza di tale impatto è valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture;

f) effetti negativi esterni: effetti negativi dovuti alla perdita di funzionalità di un'infrastruttura e di erogazione del relativo bene o servizio;

g) effetti negativi intrinseci: effetti negativi che, l'eventuale danneggiamento o distruzione di un'infrastruttura, produce nei confronti dell'infrastruttura stessa e dell'ambiente circostante;

h) criterio di valutazione settoriale: percentuale dei fruitori del bene o servizio che l'infrastruttura eroga, rispetto alla popolazione nazionale o di altro Stato membro oppure a quella di una parte di territorio dell'Unione europea;

i) criteri di valutazione intersettoriale: elementi per la valutazione degli effetti negativi esterni e degli effetti negativi intrinseci sul mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;

l) proprietario dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato che ha la proprietà di un'infrastruttura;

m) operatore dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato responsabile del funzionamento di una infrastruttura;

n) informazioni sensibili relative alle IC: dati e notizie, relative alle IC, che, se divulgati, potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni volte al danneggiamento od alla distruzione di tali infrastrutture;

o) analisi dei rischi: valutazione della vulnerabilità di una ICE rispetto alle diverse possibili minacce e prevedibili conseguenze del danneggiamento o distruzione della stessa, in termini di effetti negativi esterni e intrinseci;

p) protezione: attività per assicurare funzionalità, continuità ed integrità di una ICE o ridurne, comunque, le possibilità di danneggiamento o distruzione.

 

Art. 3 Tutela delle informazioni sensibili

 

1. Alle informazioni sensibili relative alle IC, nonché ai dati ed alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e di protezione delle ICE, è attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative.

2. Ove venga attribuita classifica di segretezza superiore a riservato, l'accesso ed il trattamento delle informazioni, dei dati e delle notizie di cui al comma 1 è consentito solo al personale in possesso di adeguato nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE, ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, relative disposizioni attuative.

3. Sono fatte salve le necessità di diffusione, anche preventiva, di notizie e di informazioni verso gli utenti ed i soggetti diversi dal proprietario e dall'operatore dell'infrastruttura, che a qualsiasi titolo prestano attività nell'IC, ai fini della salvaguardia degli stessi.

4. Nelle comunicazioni con altri Stati membri e con la Commissione europea, alle informazioni sensibili relative alle IC ed ai dati e notizie che consentono comunque l'identificazione di un'infrastruttura, sono attribuite le classifiche di segretezza UE, secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001.

 

Art. 4 Nucleo interministeriale e Struttura responsabile

 

1. Il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP), nella composizione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, svolge le funzioni specificate nel presente decreto per l'individuazione e la designazione delle ICE, fermi restando i compiti ad esso attribuiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri in altre materie.

2. Per tali funzioni il NISP è integrato dai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, nell'ambito delle strutture già esistenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individua quella, di seguito denominata "struttura responsabile", cui sono affidate, per il supporto al NISP, le attività tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione delle ICE e per ogni altra attività connessa, nonché per i rapporti con la Commissione europea e con le analoghe strutture degli altri Stati membri dell'Unione europea.

4. Ai componenti del nucleo interministeriale di cui ai commi 1 e 2 non sono corrisposti compensi, né rimborsi spese. 5. Per gli aspetti connessi con la difesa civile il NISP acquisisce il preventivo parere del Ministero dell'interno che si avvale, a tal fine, anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, costituita con proprio decreto.

6. Per gli aspetti connessi con le attività ed i compiti di protezione civile il NISP acquisisce il preventivo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. I Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove lo ritengano opportuno, designano, nell'ambito del personale in servizio presso le medesime Amministrazioni, un proprio funzionario per seguire le attività della "struttura responsabile" in ordine agli aspetti di propria competenza.

 

Art. 5 Individuazione settoriale

 

1. La struttura responsabile di cui all'articolo 4, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti, tenendo anche conto delle linee guida elaborate dalla Commissione europea, determina il limite del criterio di valutazione settoriale oltre il quale l'infrastruttura può essere potenzialmente critica.

2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuano e comunicano alla struttura responsabile, con apposito decreto dirigenziale:

a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da valutare in base al limite di cui al comma 1 del presente articolo;

b) le infrastrutture situate in altri Stati membri dell'UE che, nell'ambito dello stesso settore, potrebbero essere di interesse significativo.

 

Art. 6 Individuazione di potenziali ICE

 

1. Ogni infrastruttura situata in territorio nazionale ed individuata ai sensi dell'articolo 5, ai fini della sua designazione come ICE, deve risultare essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione e, a tale fine, è esaminata la gravità dei possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione, in base a criteri di valutazione intersettoriali.

2. I criteri di valutazione intersettoriali riguardano:

a) le possibili vittime, in termini di numero di morti e di feriti;

b) le possibili conseguenze economiche, in termini di perdite finanziarie, di deterioramento del bene o servizio e di effetti ambientali;

c) le possibili conseguenze per la popolazione, in termini di fiducia nelle istituzioni, di sofferenze fisiche e di perturbazione della vita quotidiana, considerando anche la perdita di servizi essenziali.

3. Per ogni infrastruttura devono essere esaminate e valutate diverse ipotesi, tenendo conto della disponibilità di alternative, delle possibili diverse durate del danneggiamento e dei tempi per il ripristino della funzionalità.

4. Il NISP, in base alla definizione di ICE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), anche su proposta della struttura responsabile di cui all'articolo 4 e tenendo conto delle linee guida elaborate dalla Commissione europea, determina, in linea di massima, i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale, oltre i quali l'infrastruttura è definita potenzialmente critica.

5. La struttura responsabile, applicando i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale alle infrastrutture determinate ai sensi dell'articolo 5, individua le potenziali ICE.

 

Art. 7 Individuazione delle ICE

 

1. La struttura responsabile, tenendo informato il NISP:

a) comunica ai rappresentanti designati dagli altri Stati membri, che possono esserne interessati in modo significativo, l'individuazione di potenziali ICE, ubicate nel territorio nazionale e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE;

b) riceve dai rappresentanti designati dagli altri Stati Membri la comunicazione dell'individuazione di potenziali ICE nel loro territorio, cui l'Italia potrebbe essere interessata in modo significativo e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE;

c) avvia, con i rappresentanti di tali altri Stati membri, insieme al Ministero degli affari esteri, dell'interno e della difesa, nonché al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, discussioni bilaterali o multilaterali, per verificare l'effettiva criticità delle infrastrutture di cui alle lettere a) e b);

d) riceve dalla Commissione europea eventuali comunicazioni relative alla richiesta, da parte di altri Stati membri, di avviare discussioni bilaterali o multilaterali su infrastrutture ubicate in territorio nazionale.

2. La struttura responsabile, ove uno Stato membro dell'UE non abbia comunicato l'individuazione di una delle infrastrutture segnalate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o di altra che, su richiesta di una delle Amministrazioni indicate all'articolo 4, comma 1, possa essere di interesse significativo, informa la Commissione europea del desiderio di avviare discussioni bilaterali o multilaterali riguardo a tali infrastrutture ubicate nel territorio dell'altro Stato membro.

3. Le discussioni bilaterali o multilaterali hanno lo scopo di fissare limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriale e di verificare se i possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione dell'infrastruttura, superano tali limiti per gli Stati membri interessati; ove ciò si verifichi l'infrastruttura è individuata come ICE.

4. La Commissione europea può partecipare alle discussioni bilaterali o multilaterali, ma non ha accesso alle informazioni particolareggiate che permetterebbero di individuare inequivocabilmente una particolare infrastruttura.

5. La struttura responsabile informa annualmente la Commissione europea del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono tenute discussioni riguardanti i limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriali.

 

Art. 8 Designazione delle ICE

 

1. L'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, è designata ICE ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel cui territorio è ubicata.

2. Su proposta della struttura responsabile, il NISP, previa valutazione, esprime il consenso per le infrastrutture ubicate nel territorio nazionale.

3. Ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la infrastruttura designata ICE, la struttura responsabile, in collaborazione con i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, nonché con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, predispone, ai fini della sottoscrizione con i rappresentanti degli altri Stati membri interessati, un'intesa per designare ICE l'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

4. L'infrastruttura, ubicata in territorio nazionale, su proposta del NISP, è designata ICE dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto che è trasmesso alla struttura responsabile per gli adempimenti successivi.

5. Al provvedimento di designazione di un'infrastruttura come ICE è attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del relativo regolamento di attuazione.

6. La designazione di un'infrastruttura come ICE non determina deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salvo le misure relative alla protezione delle informazioni.

 

Art. 9 Termine del processo e periodico riesame

 

1. Il processo di individuazione e designazione delle ICE è completato alla data di entrata in vigore del presente decreto e riesaminato almeno ogni cinque anni.

 

Art. 10 Comunicazioni concernenti le ICE

 

1. La struttura responsabile informa della designazione esclusivamente gli Stati membri con cui è stata sottoscritta l'intesa di cui all'articolo 8, comma 3, e comunica annualmente alla Commissione europea solo il numero di ICE ubicate nel territorio nazionale, per ciascun settore, nonché il numero degli Stati membri che dipendono da ciascuna di esse.

2. La struttura responsabile informa della designazione delle ICE, anche i Ministeri dell'interno e della difesa, i Dipartimenti informazioni per la sicurezza e della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, le Commissioni parlamentari competenti, il proprietario e l'operatore dell'infrastruttura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) ed n), per ogni conseguente adempimento, compresa l'attivazione dei rispettivi organismi ed uffici competenti, ove esistenti.

 

Art. 11 Responsabili della protezione

 

1. Il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le azioni e le misure indispensabili a garantire la protezione delle ICE ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei propri organi centrali o delle articolazioni locali, ove esistenti, e tenendo informato il NISP.

2. A livello locale la responsabilità della protezione delle singole installazioni costituenti le ICE è attribuita al Prefetto territorialmente competente.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, il Ministero dell'interno e della difesa, nonché il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito del personale in servizio presso le medesime amministrazioni, un proprio funzionario che funge da punto di contatto con la struttura responsabile.

4. Ai funzionari di cui al comma 3 non sono corrisposti compensi né rimborsi spese.

 

Art. 12 Adempimenti per la protezione

 

1. L'operatore dell'infrastruttura, nel termine di 30 giorni dalla designazione dell'ICE, comunica il nominativo del funzionario di collegamento in materia di sicurezza, al Prefetto responsabile, al proprietario ed alla struttura responsabile, che ne informa anche i funzionari di cui all'articolo 11, comma 3.

2. L'operatore attiva la procedura per il rilascio del nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE al funzionario di collegamento in materia di sicurezza, ai sensi dell'articolo 9 della legge del 3 agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative, informandone l'interessato.

3. Ai sensi delle disposizioni in materia di tutela delle informazioni classificate, presso ogni ICE opera un'organizzazione di sicurezza ed è individuato, quale funzionario alla sicurezza, il funzionario di cui al comma 1.

4. I funzionari di cui all'articolo 11, comma 3, e la struttura responsabile, collaborano con l'operatore ed il proprietario dell' ICE, anche tramite il funzionario di collegamento in materia di sicurezza, nell'effettuare l'analisi dei rischi e nel redigere o aggiornare il conseguente Piano di sicurezza dell'operatore (PSO), che deve rispettare i parametri minimi concordati in sede comunitaria e riportati nell'allegato B.

5. Ove l'ICE designata, disponga già di un PSO ai sensi delle disposizioni normative vigenti, i funzionari di cui al comma 4 e la struttura responsabile si limitano ad accertare che tali disposizioni rispettino i parametri minimi riportati nell'allegato B, informandone il Prefetto responsabile.

6. Tutti i dati e le notizie riguardanti l'ICE ai fini della redazione del PSO, nonché il documento di analisi dei rischi, sono considerati e trattati come informazioni sensibili relative alle IC.

7. Il PSO deve essere completato nel termine di un anno dalla designazione dell'infrastruttura come ICE, e revisionato almeno ogni cinque anni.

8. Ove per circostanze eccezionali non sia possibile completare il PSO entro il termine di un anno, la struttura responsabile ne informa la Commissione europea.

 

Art. 13 Punto di contatto nazionale

 

1. Il NISP è punto di contatto nazionale per la Protezione delle ICE (PICE) con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.

2. In tale funzione il NISP acquisisce dalla Commissione europea le migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione, ponendoli a disposizione dei soggetti pubblici di cui all'articolo 11, degli operatori e dei Prefetti interessati, informandoli, anche, delle iniziative europee per la formazione e degli sviluppi tecnici in materia.

 

Art. 14 Direttive ed altri adempimenti

 

1. Il NISP può coordinare l'elaborazione di direttive interministeriali, contenenti parametri integrativi di protezione, ferme restando le competenze del Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, e quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il NISP, in base alle informazioni comunicate dalle Amministrazioni competenti:

a) entro un anno dalla designazione di un ICE, elabora una valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel cui ambito opera l'ICE designata e la struttura responsabile ne informa la Commissione europea;

b) ogni due anni elabora i dati generali sui diversi tipi di rischi, minacce e vulnerabilità dei settori in cui vi è un ICE designata e la struttura responsabile comunica, tali dati generali, alla Commissione europea.

 

Art. 15 Contributo degli organismi di informazione per la sicurezza

 

1. Le modalità del concorso informativo degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono stabiliti con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.

 

Art. 16 Disposizioni finanziarie

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 17 Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 aprile 2011

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari esteri

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

La Russa, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

Allegato A

(previsto dall'articolo 1, comma 2)

Suddivisione dei settori energia e trasporti in sotto-settori

 

Settore Energia

Sottosettori:

Elettricità, comprendente: infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica e per la fornitura di elettricità;

Petrolio, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti;

Gas, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL;

Settore Trasporti

Sottosettori:

Trasporto stradale;

Trasporto ferroviario;

Trasporto aereo;

Vie di navigazione interna;

Trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti.

 

Allegato B

(previsto dall'articolo 12, comma 4)

Requisiti minimi del piano di sicurezza dell'operatore (PSO)

 

Il piano di sicurezza dell'operatore (PSO) identifica gli elementi che compongono l'infrastruttura critica, evidenziando per ognuno di essi le soluzioni di sicurezza esistenti ovvero quelle che sono in via di applicazione.

Il PSO comprende:

l'individuazione degli elementi più importanti dell'infrastruttura;

1. l'analisi dei rischi che, basata sui diversi tipi di minacce più rilevanti, individua la vulnerabilità degli elementi e le possibili conseguenze del mancato funzionamento di ciascun elemento sulla funzionalità dell'intera infrastruttura;

2. l'individuazione, la selezione e la priorità delle misure e procedure di sicurezza distinte in misure permanenti e misure ad applicazione graduata.

3. le misure permanenti sono quelle che si prestano ad essere utilizzate in modo continuativo e comprendono:

- sistemi di protezione fisica (strumenti di rilevazione, controllo accessi, protezione elementi ed altre di prevenzione);

- predisposizioni organizzative per allertamento comprese le procedure di gestione delle crisi;

- sistemi di controllo e verifica;

- sistemi di comunicazione;

- addestramento ed accrescimento della consapevolezza del personale;

- sistemi per la continuità del funzionamento dei supporti informatici.

4. Le misure ad applicazione graduata da attivare in relazione al livello di minacce o di rischi esistenti in un determinato periodo di tempo.

Inoltre, si devono applicare anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

 

 

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