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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011 , n. 59 –Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE 
 concernenti  la patente di guida. 

 

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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida; 
  Vista la direttiva 2009/113/CE della  Commissione,  del  25  agosto
2009, recante modifica della  direttiva  2006/126/CE  concernente  la
patente di guida; 
  Vista altresi' la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a
motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice  della  strada,  e  successive   modificazioni,   di   seguito
denominato: «Codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo
codice della strada, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
in data 30 settembre 2003, n. 40T, recante disposizioni in materia di
patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, n. 88 del 15 aprile 2004; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 gennaio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri  degli  affari  esteri,   della   giustizia,   dell'interno,
dell'economia e delle finanze e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'articolo 47 del Codice  della  strada,  in  materia  di
                     classificazione dei veicoli 
 
  1. All'articolo 47  del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), le parole: «L1, L2, L3, L4 ed L5» sono
sostituite dalle seguenti: «L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e» e  le  parole:
«50 km/h», ovunque ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «45
km/h»; 
    b) al comma 2, lettera a), sono inseriti,  in  fine,  i  seguenti
capoversi: 
      «- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto  e'
inferiore o pari a 350 kg, esclusa la  massa  delle  batterie  per  i
veicoli elettrici,  la  cui  velocita'  massima  per  costruzione  e'
inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui  cilindrata  del  motore  e'
inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o  la
cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri
motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i  motori  elettrici.  Tali
veicoli sono  conformi  alle  prescrizioni  tecniche  applicabili  ai
ciclomotori  a  tre  ruote  della  categoria  L2e,  salvo  altrimenti
disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
      - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di  cui  alla
categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550
kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa
delle batterie per i veicoli elettrici,  e  la  cui  potenza  massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15  kW.  Tali  veicoli  sono
considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni  tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto
da specifiche disposizioni comunitarie;». 
 
        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  Il  testo  dell'articolo  1,  commi   1   e   3,   e
          dell'allegato B della legge 7 luglio 2009, n.88, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14  luglio  2009,  n.  161,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 1(Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro la scadenza del termine di recepimento fissato  dalle
          singole direttive, i decreti legislativi recanti  le  norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le  direttive
          elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
          sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi  alla
          data di entrata in vigore della presente legge, il  Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
              (Omissis). 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni.». 
                                                          «Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20   dicembre   2005,
          relativa a misure comunitarie di lotta  contro  l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 
              2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche  per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e   il
          controllo di tessuti e cellule umani; 
              2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione a carico  di  autoveicoli  pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture ; 
              2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle macchine e  che  modifica  la
          direttiva 95/16/CE(rifusione); 
              2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle revisioni  legali  dei  conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio ; 
              2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 
              2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,  che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di
          rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani; 
              2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre   2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
              2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
              2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  dicembre  2006,  concernente  la   patente   di   guida
          (rifusione); 
              2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          14  marzo  2007,  che  istituisce   un'Infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire) ; 
              2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 maggio 2007,  relativa  all'immissione  sul  mercato  di
          articoli pirotecnici; 
              2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 giugno 2007, che modifica la  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive  del
          Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e  94/33/CE  ai
          fini della semplificazione e della razionalizzazione  delle
          relazioni sull'attuazione pratica; 
              2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate; 
              2007/43/CE del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce  norme  minime  per  la  protezione  dei   polli
          allevati per la produzione di carne ; 
              2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che modifica la direttiva  92/49/CEE  del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e  i
          criteri per la valutazione prudenziale  di  acquisizioni  e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 
              2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
          75/106/CEE  e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica   la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 
              2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE  del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della
          capacita' di infrastruttura ferroviaria  e  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla  gestione
          dei rischi di alluvioni ; 
              2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 novembre 2007, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/CE,   che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE; 
              2007/65/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del Consiglio  relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  attivita'
          televisive; 
              2007/66/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
          e  92/13/CEE  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
          miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 
              2008/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa  alla  specificazione  sull'etichetta  di   alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata); 
              2008/8/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          modifica la direttiva 2006/112/CE per  quanto  riguarda  il
          luogo delle prestazioni di servizi; 
              2008/9/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          stabilisce norme dettagliate per il  rimborso  dell'imposta
          sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva  2006/112/CE,
          ai soggetti passivi non stabiliti  nello  Stato  membro  di
          rimborso, ma in un altro Stato membro; 
              2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
              2008/49/CE  della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  i  criteri  per   l'effettuazione   delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari; 
              2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa; 
              2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, che modifica la  direttiva  91/477/CEE  del
          Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi; 
              2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale; 
              2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008,  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria nel campo della politica per l'ambiente  marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 
              2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del  sistema
          ferroviario comunitario (rifusione) ; 
              2008/59/CE del  Consiglio,  del  12  giugno  2008,  che
          adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le  navi  della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania; 
              2008/63/CE  della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni; 
              2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24 settembre 2008, relativa al trasporto interno  di  merci
          pericolose ; 
              2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini; 
              2008/73/CE del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica le procedure di redazione  degli  elenchi  e  di
          diffusione  dell'informazione  in   campo   veterinario   e
          zootecnico  e  che  modifica   le   direttive   64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
          91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,
          92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione  2000/258/CE
          nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 
              2008/87/CE della Commissione, del  22  settembre  2008,
          che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per  le  navi
          della navigazione interna; 
              2008/90/CE  del  Consiglio,  del  29  settembre   2008,
          relativa  alla   commercializzazione   dei   materiali   di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 
              2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che  abroga  alcune
          direttive; 
              2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio  relativa
          all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari  per
          quanto riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate,  i
          coefficienti di  conversione  per  il  calcolo  del  valore
          energetico e le definizioni; 
              2008/117/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          recante modifica della direttiva  2006/112/CE  relativa  al
          sistema  comune  d'imposta   sul   valore   aggiunto,   per
          combattere  la  frode  fiscale  connessa  alle   operazioni
          intracomunitarie; 
              2008/118/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          relativa al regime generale delle accise e  che  abroga  la
          direttiva 92/12/CEE.». 
              - La direttiva 2006/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          30 dicembre 2006, n. L 403. 
              - La direttiva 2009/113/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          26 agosto 2009, n. L 223. 
              - La direttiva 2002/24/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          9 maggio 2002, n. L 124. 
              - La direttiva 92/61/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          10 agosto 1992, n. L 225. 
              - Il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.285,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
          S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre  1992,  n.495,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  30  settembre  2003,  n.40T,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 aprile  2004,  n.  88,  abrogato  dal
          presente  decreto,  recava: «Disposizioni  comunitarie   in
          materia di patenti di guida e recepimento  della  direttiva
          2000/56/CE. (Decreto n. 40T). ». 
              - La direttiva 2000/56/CE, (Direttiva della Commissione
          che  modifica  la  direttiva   91/439/CEE   del   Consiglio
          concernente la  patente  di  guida),  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  47  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.285, citato  nelle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 47(Classificazione dei veicoli). - 1.  I  veicoli
          si classificano, ai fini del presente codice, come segue: 
                a) veicoli a braccia; 
                b) veicoli a trazione animale; 
                c) velocipedi; 
                d) slitte; 
                e) ciclomotori; 
                f) motoveicoli; 
                g) autoveicoli; 
                h) filoveicoli; 
                i) rimorchi; 
                l) macchine agricole; 
                m) macchine operatrici; 
                n) veicoli con caratteristiche atipiche. 
              2. I veicoli a motore e i  loro  rimorchi,  di  cui  al
          comma 1, lettere e), f), g), h),  i)  e  n)  sono  altresi'
          classificati   come   segue   in   base   alle    categorie
          internazionali: 
                a) categoria L1e: veicoli a due ruote  la  cilindrata
          del cui motore (se si tratta di motore termico) non  supera
          i  50  cc  e  la  cui  velocita'  massima  di   costruzione
          (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera  i  45
          km/h; 
                categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
          cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
          il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; 
                categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
                categoria  L4e:  veicoli  a  tre  ruote  asimmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i  45  km/h  (motocicli  con
          carrozzetta laterale); 
                categoria  L5e:  veicoli  a  tre  ruote   simmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
                categoria L6e: quadricicli leggeri, la  cui  massa  a
          vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'  massima
          per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui
          cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50  cm3  per  i
          motori ad accensione comandata; o la  cui  potenza  massima
          netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori,  a
          combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
          massima  e'  inferiore  o  uguale  a  4  kW  per  i  motori
          elettrici. Tali veicoli  sono  conformi  alle  prescrizioni
          tecniche applicabili  ai  ciclomotori  a  tre  ruote  della
          categoria  L2e  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
                categoria L7e: i quadricicli, diversi  da  quelli  di
          cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o
          pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al  trasporto
          di merci), esclusa la massa delle batterie  per  i  veicoli
          elettrici, e la cui potenza massima  netta  del  motore  e'
          inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli  sono  considerati
          come tricicli e sono conformi  alle  prescrizioni  tecniche
          applicabili  ai  tricicli   della   categoria   L5e   salvo
          altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
                b) categoria  M:  veicoli  a  motore   destinati   al
          trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; 
                categoria  M1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo otto posti  a  sedere  oltre  al
          sedile del conducente; 
                categoria  M2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima non superiore a 5 t; 
                categoria  M3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima superiore a 5 t; 
                c) categoria  N:  veicoli  a  motore   destinati   al
          trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; 
                categoria  N1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 
                categoria  N2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa  massima  superiore  a  3,5  t  ma  non
          superiore a 12 t; 
                categoria  N3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima superiore a 12 t; 
                d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); 
                categoria  O1:  rimorchi  con   massa   massima   non
          superiore a 0,75 t; 
                categoria O2: rimorchi con massa massima superiore  a
          0,75 t ma non superiore a 3,5 t; 
                categoria O3: rimorchi con massa massima superiore  a
          3,5 t ma non superiore a 10 t; 
                categoria O4: rimorchi con massa massima superiore  a
          10 t.». 
 
        
      
                               Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 115 del Codice della  strada,  in  materia  di
  requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 
  1. All'articolo 115 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di
qualificazione del conducente, chi guida veicoli  o  conduce  animali
deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 
      a) anni quattordici per guidare: 
        1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro,  da
soma o da sella, ovvero armenti, greggi  o  altri  raggruppamenti  di
animali; 
        2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita  la  patente
di guida della categoria AM, purche' non  trasportino  altre  persone
oltre al conducente; 
      b) anni sedici per guidare: 
        1) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
A1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 
        2) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
B1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 
      c) anni diciotto per guidare: 
        1) veicoli cui abilita la patente di  guida  delle  categorie
AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente; 
        2) veicoli cui abilita la patente di  guida  della  categoria
A2; 
        3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  B
e BE; 
        4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1
e C1E; 
      d) anni venti per guidare: 
        1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A,
a condizione che il conducente sia titolare della  patente  di  guida
della categoria A2 da almeno due anni; 
      e) anni ventuno per guidare: 
        1) tricicli cui abilita la patente di guida  della  categoria
A; 
        2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  C
e CE; 
        3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1
e D1E; 
        4) veicoli  per  i  quali  e'  richiesto  un  certificato  di
abilitazione professionale di tipo KA o  KB  nonche'  i  veicoli  che
circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177; 
      f) anni ventiquattro per guidare: 
        1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A; 
        2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  D
e DE.»; 
      b) il comma 2-bis e' abrogato; 
      c) al comma  3,  la  parola:  «Chiunque»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126,  comma  12,
chiunque», ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora
trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4),  ovvero
di veicoli per la cui guida e' richiesta la carta  di  qualificazione
del  conducente,  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»; 
      d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il  minore  degli
anni diciotto, munito di patente delle categorie AM,  A1  e  B1,  che
trasporta altre persone  sui  veicoli  alla  cui  guida  le  predette
patenti  rispettivamente  lo  abilitano  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.». 
 
        
                    Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  115  del  citato
          decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.285,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
              «TITOLO IV -  Guida  dei  veicoli  e  conduzione  degli
          animali - Art 115(Requisiti per la guida dei veicoli  e  la
          conduzione di animali). - 1. Fatte  salve  le  disposizioni
          specifiche  in  materia  di  carta  di  qualificazione  del
          conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere
          idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 
              a) anni quattordici per guidare: 
              1) veicoli a trazione animale  o  condurre  animali  da
          tiro, da soma o da sella, ovvero armenti,  greggi  o  altri
          raggruppamenti di animali; 
              2) sul territorio nazionale,  veicoli  cui  abilita  la
          patente  di  guida  della   categoria   AM,   purche'   non
          trasportino altre persone oltre al conducente; 
              b) anni sedici per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A1, purche' non trasportino altre  persone  oltre
          al conducente; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria B1, purche' non trasportino altre  persone  oltre
          al conducente; 
              c) anni diciotto per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone  oltre
          al conducente; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A2; 
              3) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie B e BE; 
              4) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie C1 e C1E; 
              d) anni venti per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A, a condizione che il  conducente  sia  titolare
          della patente di guida della categoria  A2  da  almeno  due
          anni; 
              e) anni ventuno per guidare: 
              1) tricicli cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie C e CE; 
              3) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie D1 e D1E; 
              4) veicoli per i quali e' richiesto un  certificato  di
          abilitazione professionale  di  tipo  KA  o  KB  nonche'  i
          veicoli che circolano in  servizio  di  emergenza,  di  cui
          all'articolo 177; 
              f) anni ventiquattro per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie D e DE. 
              1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni  e
          che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini
          di  esercitazione,  la  guida  di  autoveicoli   di   massa
          complessiva a pieno carico  non  superiore  a  3,5  t,  con
          esclusione del traino di qualunque  tipo  di  rimorchio,  e
          comunque nel  rispetto  dei  limiti  di  potenza  specifica
          riferita alla tara di cui all'articolo  117,  comma  2-bis,
          purche' accompagnati da un conducente titolare  di  patente
          di guida di categoria B o superiore da almeno  dieci  anni,
          previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte  del
          competente ufficio del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici,  su
          istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore  o  dal
          legale rappresentante del minore. 
              1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del  comma  1-bis
          puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei  soggetti
          indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno
          dieci ore di corso pratico di  guida,  delle  quali  almeno
          quattro in autostrada o su  strade  extraurbane  e  due  in
          condizione di visione notturna,  presso  un'autoscuola  con
          istruttore abilitato e autorizzato. 
              1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
          sul veicolo non puo' prendere posto, oltre  al  conducente,
          un'altra persona che non sia l'accompagnatore.  Il  veicolo
          adibito a tale guida deve  essere  munito  di  un  apposito
          contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".  Chiunque
          viola le disposizioni del presente comma e' punito  con  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  cui  al  comma  9
          dell'articolo 122. 
              1-quinquies. Nelle ipotesi di guida  di  cui  al  comma
          1-bis si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 117 e, in caso  di  violazioni,  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di cui al comma  5  del  medesimo
          articolo. L'accompagnatore e'  responsabile  del  pagamento
          delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido  con  il
          genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con  il
          tutore del conducente minorenne autorizzato  ai  sensi  del
          citato comma 1-bis. 
              1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
          se il minore autorizzato commette violazioni per le  quali,
          ai sensi  delle  disposizioni  del  presente  codice,  sono
          previste le sanzioni amministrative accessorie di cui  agli
          articoli  218  e  219,  e'  sempre   disposta   la   revoca
          dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la  revoca
          dell'autorizzazione   si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 219, in quanto compatibili.  Nell'ipotesi  di
          cui al presente comma il  minore  non  puo'  conseguire  di
          nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. 
              1-septies. Nelle ipotesi  di  guida  di  cui  al  comma
          1-bis, se  il  minore  non  ha  a  fianco  l'accompagnatore
          indicato  nell'autorizzazione,  si  applicano  le  sanzioni
          amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e
          secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni  del
          comma 1-sexies del presente articolo. 
              2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: 
                a)  anni  sessantacinque  per  guidare  autotreni  ed
          autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico  sia
          superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
          anno,  fino  a  sessantotto  anni  qualora  il   conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento; 
                b) anni  sessanta  per  guidare  autobus,  autocarri,
          autotreni,   autoarticolati,   autosnodati,   adibiti    al
          trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
          per anno, fino a sessantotto  anni  qualora  il  conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento. 
              2-bis (abrogato). 
              3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma
          12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi
          nelle  condizioni  richieste  dal  presente   articolo   e'
          soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi,  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          80 a euro 318. Qualora trattasi di veicoli di cui al  comma
          1, lettera e), numero 4), ovvero  di  veicoli  per  la  cui
          guida  e'  richiesta  la  carta   di   qualificazione   del
          conducente, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. 
              4. Il minore degli anni  diciotto,  munito  di  patente
          delle categoria AM, A1 e B1, che  trasporta  altre  persone
          sui  veicoli   alla   cui   guida   le   predette   patenti
          rispettivamente lo  abilitano  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a  155
          euro. 
              5. Chiunque,  avendo  la  materiale  disponibilita'  di
          veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
          persone che non si trovino nelle condizioni  richieste  dal
          presente articolo e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 39  a  euro  159  se  si
          tratta  di  veicolo  o  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 se si tratta di
          animali. 
              6.  Le  violazioni  alle  disposizioni  che  precedono,
          quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per  giorni
          trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del
          titolo VI.». 
 
        
      
                               Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 116 del Codice della  strada,  in  materia  di
  patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli
  e autoveicoli 
  1. L'articolo  116  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali  per  la  guida  di
veicoli  a  motore).  -  1.  Non  si  possono  guidare   ciclomotori,
motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver  conseguito
la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali.
Tali  documenti  sono   rilasciati   dal   competente   ufficio   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi  informativi
e statistici a soggetti che hanno la residenza  in  Italia  ai  sensi
dell'articolo 118-bis. 
  2. Per sostenere gli esami di idoneita' per  la  patente  di  guida
occorre  presentare  apposita  domanda  al  competente  ufficio   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici ed essere in possesso dei requisiti  fisici  e  psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con
decreti dirigenziali, stabilisce il  procedimento  per  il  rilascio,
l'aggiornamento  e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio   sistema
informatico,  delle   patenti   di   guida   e   delle   abilitazioni
professionali,  con   l'obiettivo   della   massima   semplificazione
amministrativa,  anche  con  il  coinvolgimento  dei  medici  di  cui
all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole  di  cui  all'articolo
123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 
  3. La  patente  di  guida,  conforme  al  modello  comunitario,  si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei  veicoli
per ciascuna di esse indicati: 
    a) AM: 
      1) ciclomotori  a  due  ruote  (categoria  L1e)  con  velocita'
massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata  e'
inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure  la  cui
potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i
motori elettrici; 
      2) veicoli a tre ruote (categoria  L2e)  aventi  una  velocita'
massima per costruzione non superiore a 45 km/h e  caratterizzati  da
un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a  50  cm³  se  ad
accensione  comandata,  oppure  la  cui  potenza  massima  netta   e'
inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna,
oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale
a 4kW per i motori elettrici; 
      3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari
a 350 kg (categoria L6e), esclusa  la  massa  delle  batterie  per  i
veicoli elettrici,  la  cui  velocita'  massima  per  costruzione  e'
inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui  cilindrata  del  motore  e'
inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o  la
cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri
motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 
    b) A1: 
      1) motocicli di cilindrata  massima  di  125  cm³,  di  potenza
massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore  a  0,1
kW/kg; 
      2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
    c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto
potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non  siano  derivati  da
una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; 
    d) A: 
      1) motocicli, ossia veicoli  a  due  ruote,  senza  carrozzetta
(categoria L3e) o con  carrozzetta  (categoria  L4e),  muniti  di  un
motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o
aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; 
      2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1); 
    e) B1: quadricicli diversi da quelli  di  cui  alla  lettera  a),
numero 3), la cui massa  a  vuoto  e'  inferiore  o  pari  a  400  kg
(categoria L7e) (550 kg per  i  veicoli  destinati  al  trasporto  di
merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la
cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a  15  kW.
Tali veicoli sono considerati come  tricicli  e  sono  conformi  alle
prescrizioni tecniche applicabili ai  tricicli  della  categoria  L5e
salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
    f) B: autoveicoli la cui massa  massima  autorizzata  non  supera
3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto
persone oltre al conducente; ai  veicoli  di  questa  categoria  puo'
essere agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata
non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa  massima  autorizzata
superi  750  kg,  purche'  la  massa  massima  autorizzata  di   tale
combinazione non superi 4250 kg.  Qualora  tale  combinazione  superi
3500 chilogrammi,  e'  richiesto  il  superamento  di  una  prova  di
capacita' e comportamento su veicolo  specifico.  In  caso  di  esito
positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un  apposito
codice  comunitario,  indica  che  il  titolare  puo'  condurre  tali
complessi di veicoli; 
    g) BE:  complessi  di  veicoli  composti  di  una  motrice  della
categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi  ultimi  devono
avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; 
    h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1  o  D  la
cui massa  massima  autorizzata  e'  superiore  a  3500  kg,  ma  non
superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto  di  non
piu' di otto passeggeri, oltre al  conducente;  agli  autoveicoli  di
questa categoria puo' essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa
massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; 
    i) C1E: 
      1) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice  rientrante
nella categoria C1 e di un rimorchio o di  un  semirimorchio  la  cui
massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la  massa
autorizzata del complesso non superi 12000 kg; 
      2) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice  rientrante
nella categoria B e di un rimorchio o  di  un  semirimorchio  la  cui
massa autorizzata e'  superiore  a  3500  kg,  sempre  che  la  massa
autorizzata del complesso non superi 12000 kg. 
    l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui
massa massima autorizzata e' superiore  a  3500  kg  e  progettati  e
costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri,  oltre  al
conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria   puo'   essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
750 kg; 
    m) CE: complessi di veicoli composti di  una  motrice  rientrante
nella categoria C e di un rimorchio o  di  un  semirimorchio  la  cui
massa massima autorizzata superi 750 kg; 
    n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non
piu' di 16 persone, oltre  al  conducente,  e  aventi  una  lunghezza
massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo'  essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
750 kg; 
    o) D1E: complessi di veicoli composti da una  motrice  rientrante
nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata
e' superiore a 750 kg; 
    p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu'
di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli  puo'  essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
750 kg; 
    q) DE: complessi di veicoli composti da  una  motrice  rientrante
nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima  autorizzata
supera 750 kg. 
  4. I mutilati ed i  minorati  fisici,  anche  se  affetti  da  piu'
minorazioni, possono conseguire la patente speciale  delle  categorie
AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida  di  veicoli
trainanti un rimorchio la cui massa massima  autorizzata  non  superi
750 kg. Le suddette patenti possono essere  limitate  alla  guida  di
veicoli di particolari tipi e  caratteristiche,  e  possono  indicare
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di
cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate
sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati,  ovvero  i
codici nazionali stabiliti  dal  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione e i sistemi informativi  e  statistici.  Ai  titolari  di
patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze. 
  5. La patente di guida conseguita sostenendo la  prova  pratica  su
veicolo munito di cambio di velocita' automatico consente di condurre
solo veicoli muniti di tale tipo di cambio.  Per  veicolo  dotato  di
cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente  il
pedale della frizione o la leva  manuale  per  la  frizione,  per  le
categorie A o A1. 
  6. La validita' della patente puo'  essere  estesa  dal  competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici  e
psichici  ed  esame,  a  categorie  di  patente  diversa  da   quella
posseduta. 
  7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida  rilasciata
da uno Stato membro dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo. 
  8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e  d),  e
di  servizio  di  piazza  con  autovetture  con  conducente,  di  cui
all'articolo 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno  anni,
conseguono un certificato di abilitazione professionale di  tipo  KA,
se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e'  richiesta
la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di  tipo  KB,  se
per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta  la
patente di guida di categoria B1 o B. 
  9. I certificati di abilitazione professionale di cui  al  comma  8
sono  rilasciati  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici,
sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei  programmi  di  esame
stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del  certificato
di abilitazione  professionale  di  tipo  KA  e'  necessario  che  il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2  o  A;  ai  fini  del
conseguimento del certificato di abilitazione professionale  di  tipo
KB e' necessario  che  il  conducente  abbia  almeno  la  patente  di
categoria B1. 
  10. I mutilati ed i minorati fisici,  qualora  in  possesso  almeno
delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9,
possono conseguire i certificati  di  abilitazione  professionale  di
tipo KA e KB, previa verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di
idoneita' fisica e psichica da parte della commissione medica locale,
di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle  indicazioni  alla
stessa fornite dal comitato  tecnico,  ai  sensi  dell'articolo  119,
comma 10. 
  11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come  recepite
nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente  di  guida
di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE,  conseguono  la
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed  i
conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e  DE
conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto
di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto di
scolari. 
  12. Nei casi previsti dagli  accordi  internazionali  cui  l'Italia
abbia  aderito,  per  la  guida  di  veicoli  adibiti  a  determinati
trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la
prescritta  categoria   devono   inoltre   conseguire   il   relativo
certificato  di  abilitazione,  idoneita',  capacita'  o   formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici.
Tali certificati non possono  essere  rilasciati  ai  mutilati  e  ai
minorati fisici. 
  13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
comune o  il  cambiamento  di  abitazione  nell'ambito  dello  stesso
comune,  viene  effettuata  dal  competente  ufficio   centrale   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi  informativi
e statistici che  trasmette  per  posta,  alla  nuova  residenza  del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre
sulla medesima patente di guida. A tale fine, i comuni trasmettono al
suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico  secondo
i tracciati record prescritti dal Dipartimento per  i  trasporti,  la
navigazione  e  i   sistemi   informativi   e   statistici,   notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza,  nel  termine  di  un  mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 
  14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo,  lo
affida o ne consente la guida a persona che non abbia  conseguito  la
patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11  e
12, se prescritta,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro. 
  15.   Chiunque   conduce   veicoli   senza   aver   conseguito   la
corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro
a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano
senza patente perche' revocata  o  non  rinnovata  per  mancanza  dei
requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio  si
applica altresi' la  pena  dell'arresto  fino  ad  un  anno.  Per  le
violazioni di cui al presente comma e'  competente  il  tribunale  in
composizione monocratica. 
  16. Fermo restando  quando  previsto  da  specifiche  disposizioni,
chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida  ma  non
di altra abilitazione di  cui  ai  commi  8,  10,  11  e  12,  quando
prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 400 euro a 1.600 euro. 
  17. Alle violazioni  di  cui  al  comma  15  consegue  la  sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione  accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. Quando  non  e'  possibile
disporre il fermo  amministrativo  o  la  confisca  del  veicolo,  si
applica la sanzione accessoria della  sospensione  della  patente  di
guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. 
  18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma  16  importano
la sanzione accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo  per
giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del  titolo
VI.». 
 
        
      
                               Art. 4 
 
 
Modifiche all'articolo 117 del Codice della  strada,  in  materia  di
                       limitazioni nella guida 
 
  1. All'articolo 117 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' abrogato; 
    b) al comma 2, le parole: «di categoria B» sono sostituite  dalle
seguenti: «di categoria A2, A, B1 e B»; 
    c) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1,  2  e  2-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»; 
    d) al comma 5, le parole: «nei primi tre anni  dal  conseguimento
della patente di guida circola oltrepassando i limiti di guida  e  di
velocita'  di  cui  al  presente  articolo»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis». 
 
        
                    Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  117  del  citato
          decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.285,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 117 (Limitazioni nella guida). - 1. (abrogato). 
              2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente
          di categoria A2, A, B1 e B non e' consentito il superamento
          della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90  km/h
          per le strade extraurbane principali. 
              2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria  B,
          per il primo anno dal rilascio non e' consentita  la  guida
          di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita  alla
          tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria
          M1, ai fini di cui al  precedente  periodo  si  applica  un
          ulteriore limite di  potenza  massima  pari  a  70  kW.  Le
          limitazioni di cui al presente comma non  si  applicano  ai
          veicoli  adibiti   al   servizio   di   persone   invalide,
          autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la  persona
          invalida sia  presente  sul  veicolo.  Fatto  salvo  quanto
          previsto  dall'articolo  120  del  presente  codice,   alle
          persone destinatarie del divieto di  cui  all'articolo  75,
          comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  il
          divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
          anni dal rilascio della patente di guida. 
              3. Nel regolamento saranno stabilite le  modalita'  per
          l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
          ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i
          veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore  del
          presente codice. 
              4. Le limitazioni alla  guida  e  alla  velocita'  sono
          automatiche  e  decorrono   dalla   data   di   superamento
          dell'esame di cui all'articolo 121. 
              5. Il titolare di patente di guida italiana  che  viola
          le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          152  a  euro  608.  La  violazione  importa   la   sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione della validita'
          della patente da due ad otto mesi,  secondo  le  norme  del
          capo I, sezione II, del titolo VI.». 
 
        
      
                               Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 118 del Codice della  strada,  in  materia  di
  patente e certificato di idoneita' per la guida di filoveicoli 
  1. All'articolo 118 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1  le  parole:  «  il  certificato  di  abilitazione
professionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «la   carta   di
qualificazione del conducente per il trasporto di persone»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «  il  tipo  di  certificato   di
abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»; 
    c) al comma  6,  le  parole:  «dal  certificato  di  abilitazione
professionale, qualora prescritto» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla carta di qualificazione del conducente  per  il  trasporto  di
persone»; 
    d) ai commi 11 e 12, le parole: «del certificato di  abilitazione
professionale, quando  richiesto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della carta di qualificazione del conducente  per  il  trasporto  di
persone». 
 
        
                    Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  118  del  citato
          decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.285,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Articolo 118 (Patente e certificato di  idoneita'  per
          la guida di filoveicoli).  -  1.  Non  si  possono  guidare
          filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida  per
          autoveicoli, la carta di qualificazione del conducente  per
          il trasporto di persone nel caso della guida di filoveicoli
          per trasporto di persone  e  un  certificato  di  idoneita'
          rilasciato dal competente ufficio del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata. 
              2. La categoria della patente di guida e  la  carta  di
          qualificazione del conducente per il trasporto  di  persone
          di  cui  devono  essere  muniti  i  conducenti  di  veicoli
          filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per
          i corrispondenti autoveicoli. 
              3. Il certificato di  idoneita'  si  consegue  mediante
          esame  che  deve  essere  preceduto  da   un   periodo   di
          esercitazioni nella condotta di un  veicolo  filoviario  da
          effettuarsi  con  la  assistenza  di  un   guidatore   gia'
          autorizzato e sotto il controllo di un funzionario  tecnico
          della  azienda  che  intende  adibire  il  candidato   alla
          funzione di guidatore di filobus. 
              4. Nel  regolamento  sono  stabiliti  i  requisiti,  le
          modalita' ed i programmi di esame per il conseguimento  del
          suddetto certificato di idoneita'. 
              5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con  esito
          non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame
          solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di  esercitazioni
          e siano trascorsi almeno trenta giorni. 
              6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno
          superato  gli  esami  un  certificato  di  idoneita'   alle
          funzioni di guidatore di filobus, che  e'  valido  solo  se
          accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al  comma
          2 e dalla carta di qualificazione  del  conducente  per  il
          trasporto di persone. Il certificato di idoneita' abilita a
          condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda. 
              7. La validita' nel tempo del certificato di  idoneita'
          e'  la  stessa  della  patente   di   guida   in   possesso
          dell'interessato ai sensi del comma 2.  Quando  la  patente
          viene  confermata  di  validita'  a  norma  dell'art.  126,
          l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per  anni
          cinque del certificato di idoneita'. Se la validita'  della
          patente non viene confermata, il certificato  di  idoneita'
          deve  essere  ritirato  a  cura  dell'ufficio  che  lo   ha
          rilasciato. 
              8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
          terrestri possono disporre che siano  sottoposti  a  visita
          medica o ad esame di idoneita' i titolari  del  certificato
          di  idoneita'  alla  guida  di  vetture  filoviarie  quando
          sorgano dubbi sulla  persistenza  dei  requisiti  fisici  o
          psichici prescritti o della idoneita'. 
              9. Le disposizioni relative  alla  sospensione  e  alla
          revoca della patente di guida di cui agli  articoli  129  e
          130 si applicano anche ai  certificati  di  idoneita'  alla
          guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli
          stessi. 
              10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del
          certificato di  idoneita'  alla  guida  di  filoveicoli  e'
          ammesso ricorso al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              11. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di  un
          filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che
          non siano munite della patente di  guida  per  autoveicoli,
          della  carta  di  qualificazione  del  conducente  per   il
          trasporto di persone, o del  certificato  di  idoneita'  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 159 a euro 639. 
              12. Chiunque  guida  filoveicoli  senza  essere  munito
          della patente di guida e della carta di qualificazione  del
          conducente per il trasporto di persone,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          159 a euro 639. 
              13.  Chiunque,  munito  di  patente  di  guida,   guida
          filoveicoli  senza  essere  munito   del   certificato   di
          idoneita' e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. 
              14.  Alle  violazioni  suddette  consegue  la  sanzione
          accessoria del fermo amministrativo  del  veicolo  per  sei
          mesi, secondo le norme di cui al capo I,  sezione  II,  del
          titolo VI.». 
 
        
      
                               Art. 6 
 
 
Introduzione dell'articolo 118-bis in materia  di  residenza  per  il
                   rilascio della patente di guida 
 
  1. Dopo l'articolo 118 del  Codice  della  strada  e'  inserito  il
seguente: 
  « Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per  il  rilascio
della patente di guida e delle abilitazioni professionali). -  1.  Ai
fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni
professionali di  cui  all'articolo  116,  nonche'  dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza,
oltre quella di  cui  all'articolo  43,  secondo  comma,  del  codice
civile, anche la residenza normale in Italia di  cittadini  di  altri
Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 
  2. Per residenza  normale  in  Italia  si  intende  il  luogo,  sul
territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale  a
dire per almeno  centottantacinque  giorni  all'anno,  per  interessi
personali e professionali o, nel caso di una persona  che  non  abbia
interessi  professionali,  per  interessi  personali,  che   rivelino
stretti legami tra la persona e  il  luogo  in  cui  essa  abita.  Si
intende altresi' per  residenza  normale  il  luogo,  sul  territorio
nazionale, in cui una persona,  che  ha  interessi  professionali  in
altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri
interessi personali, a condizione che vi ritorni  regolarmente.  Tale
condizione non e' necessaria se la persona effettua un  soggiorno  in
Italia per l'esecuzione di  una  missione  a  tempo  determinato.  La
frequenza  di  corsi  universitari  e  scolastici  non   implica   il
trasferimento della residenza normale. 
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
codice, e'  equiparato  alla  residenza  normale  il  possesso  della
qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno  sei  mesi
all'anno.». 
 
        
      
                               Art. 7 
 
Modifiche  all'articolo  119  Codice  della  strada,  in  materia  di
  requisiti fisici e psichici per il conseguimento della  patente  di
  guida 
  1. All'articolo 119, comma 4, del  Codice  della  strada,  dopo  la
lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;». 
 
        
                    Note all'art. 7: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  119  del  citato
          decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  119  (Requisiti  fisici  e   psichici   per   il
          conseguimento della  patente  di  guida).  -  1.  Non  puo'
          ottenere  la  patente  di  guida  o   l'autorizzazione   ad
          esercitarsi alla guida di cui all'art. 122,  comma  2,  chi
          sia affetto  da  malattia  fisica  o  psichica,  deficienza
          organica o minorazione  psichica,  anatomica  o  funzionale
          tale da  impedire  di  condurre  con  sicurezza  veicoli  a
          motore. 
              2. L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e  psichici,
          tranne per i casi stabiliti  nel  comma  4,  e'  effettuato
          dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
          competente,  cui  sono  attribuite  funzioni   in   materia
          medico-legale.  L'accertamento   suindicato   puo'   essere
          effettuato altresi' da un medico responsabile  dei  servizi
          di  base  del  distretto  sanitario  ovvero  da  un  medico
          appartenente  al  ruolo  dei  medici  del  Ministero  della
          salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
          o da un medico militare in servizio permanente effettivo  o
          in quiescenza o da un medico del  ruolo  professionale  dei
          sanitari della Polizia di Stato o da un  medico  del  ruolo
          sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da  un
          ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali. L'accertamento puo' essere effettuato  dai  medici
          di cui al periodo precedente, anche dopo  aver  cessato  di
          appartenere alle amministrazioni e ai corpi  ivi  indicati,
          purche' abbiano svolto l'attivita'  di  accertamento  negli
          ultimi dieci anni o abbiano fatto parte  delle  commissioni
          di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti  i  casi
          tale accertamento  deve  essere  effettuato  nei  gabinetti
          medici. 
              2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici  e  fisici
          nei confronti  dei  soggetti  affetti  da  diabete  per  il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  di
          categoria A, B, BE  e  sottocategorie,  e'  effettuato  dai
          medici specialisti nell'area della diabetologia e  malattie
          del ricambio dell'unita' sanitaria locale che  indicheranno
          l'eventuale  scadenza  entro   la   quale   effettuare   il
          successivo controllo medico cui e' subordinata la  conferma
          o la revisione della patente di guida. 
              2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici
          e fisici per il primo rilascio della patente  di  guida  di
          qualunque categoria, ovvero di certificato di  abilitazione
          professionale di tipo KA o KB, l'interessato  deve  esibire
          apposita certificazione da cui  risulti  il  non  abuso  di
          sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti  o
          psicotrope,   rilasciata   sulla   base   di   accertamenti
          clinico-tossicologici le cui modalita' sono individuate con
          decreto del Ministero della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il
          Dipartimento per le politiche  antidroga  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. Con il  medesimo  provvedimento
          sono  altresi'  individuate  le  strutture  competenti   ad
          effettuare  gli  accertamenti  prodromici   alla   predetta
          certificazione ed al rilascio  della  stessa.  La  predetta
          certificazione deve essere  esibita  dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  e  dai
          titolari del certificato CFP  o  patentino  filoviario,  in
          occasione della revisione o  della  conferma  di  validita'
          delle  patenti  possedute,  nonche'  da  coloro  che  siano
          titolari di certificato professionale  di  tipo  KA  o  KB,
          quando il rinnovo di  tale  certificato  non  coincida  con
          quello della patente. Le relative spese sono a  carico  del
          richiedente. 
              3. L'accertamento di  cui  ai  commi  2  e  2-ter  deve
          risultare da certificazione di data  non  anteriore  a  tre
          mesi  dalla  presentazione  della  domanda  per   sostenere
          l'esame di guida. La certificazione deve  tener  conto  dei
          precedenti  morbosi  del  richiedente  dichiarati   da   un
          certificato medico rilasciato da un medico di fiducia. 
              4. L'accertamento dei requisiti fisici  e  psichici  e'
          effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
          provincia presso le unita' sanitarie locali  del  capoluogo
          di provincia, nei riguardi: 
                a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una  prova
          pratica di guida su  veicolo  adattato  in  relazione  alle
          particolari esigenze; 
                b) di coloro che abbiano  superato  i  sessantacinque
          anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
          complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5  t,  autotreni
          ed autoarticolati, adibiti al trasporto  di  cose,  la  cui
          massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore  a  20
          t, macchine operatrici; 
              b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni; 
                c) di coloro per  i  quali  e'  fatta  richiesta  dal
          prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
                d) di coloro nei confronti dei  quali  l'esito  degli
          accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida; 
                d-bis)  dei  soggetti  affetti  da  diabete  per   il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  C,
          D, CE, DE e sottocategorie.  In  tal  caso  la  commissione
          medica e' integrata da un medico  specialista  diabetologo,
          sia ai fini  degli  accertamenti  relativi  alla  specifica
          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale. 
              5. Le commissioni di  cui  al  comma  4  comunicano  il
          giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla  guida
          al  competente  ufficio  della  motorizzazione  civile  che
          adotta il  provvedimento  di  sospensione  o  revoca  della
          patente di guida ai sensi degli  articoli  129  e  130  del
          presente  codice.  Le   commissioni   comunicano   altresi'
          all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni
          della validita' della patente,  anche  con  riferimento  ai
          veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali
          adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato  che  tenga
          conto del nuovo termine di validita' ovvero  delle  diverse
          prescrizioni   delle   commissioni   mediche   locali.    I
          provvedimenti  di  sospensione  o  di  revoca   ovvero   la
          riduzione del  termine  di  validita'  della  patente  o  i
          diversi provvedimenti,  che  incidono  sulla  categoria  di
          veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono
          eventuali  adattamenti,  possono  essere   modificati   dai
          suddetti uffici della motorizzazione civile in  autotutela,
          qualora l'interessato produca, a  sua  richiesta  e  a  sue
          spese, una nuova  certificazione  medica  rilasciata  dagli
          organi sanitari periferici della societa' Rete  Ferroviaria
          Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E'
          onere dell'interessato  produrre  la  nuova  certificazione
          medica entro i termini utili  alla  eventuale  proposizione
          del ricorso  giurisdizionale  al  tribunale  amministrativo
          regionale competente ovvero del  ricorso  straordinario  al
          Presidente della Repubblica. La produzione del  certificato
          oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di
          esperire tali ricorsi. 
              6.  I  provvedimenti  di  sospensione  e  revoca  della
          patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e
          dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui  sia  accertato
          il  difetto  con  carattere  temporaneo  o  permanente  dei
          requisiti  fisici  e   psichici   prescritti,   sono   atti
          definitivi . 
              7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
          di  cui  al  comma  4,  lettera  a),  il   Ministro   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   si   avvale    della
          collaborazione   di   medici   appartenenti   ai    servizi
          territoriali della riabilitazione. 
              8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: 
                a) i requisiti fisici e  psichici  per  conseguire  e
          confermare le patenti di guida; 
                b)  le  modalita'  di  rilascio  ed  i  modelli   dei
          certificati medici; 
                c) la composizione e le  modalita'  di  funzionamento
          delle commissioni mediche di cui al comma  4,  delle  quali
          dovra'  far  parte  un  medico  appartenente   ai   servizi
          territoriali   della   riabilitazione,   qualora    vengano
          sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla
          lettera a) del citato comma 4. In  questa  ipotesi,  dovra'
          farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri.  Qualora  siano  sottoposti  a  visita
          aspiranti  conducenti  che  manifestano   comportamenti   o
          sintomi  associabili   a   patologie   alcolcorrelate,   le
          commissioni mediche sono integrate con la  presenza  di  un
          medico dei servizi per lo svolgimento  delle  attivita'  di
          prevenzione, cura, riabilitazione e  reinserimento  sociale
          dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati.  Puo'
          intervenire, ove richiesto dall'interessato, un  medico  di
          sua fiducia; 
                d) i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  veicoli  che
          possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
          A, B, C e D. 
              9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti,  le
          commissioni mediche di cui al comma 4, possono  richiedere,
          qualora lo  ritengano  opportuno,  che  l'accertamento  dei
          requisiti fisici e  psichici  sia  integrato  da  specifica
          valutazione  psico-diagnostica  effettuata   da   psicologi
          abilitati  all'esercizio  della  professione  ed   iscritti
          all'albo professionale. 
              10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di concerto con il  Ministro  della  salute,  e'
          istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
          fornire alle Commissioni mediche  locali  informazioni  sul
          progresso tecnico-scientifico che ha riflessi  sulla  guida
          dei veicoli a motore  da  parte  dei  mutilati  e  minorati
          fisici.». 
 
        
      
                               Art. 8 
 
 
         Modifiche all'articolo 120 del Codice della strada 
 
  1. All'articolo 120 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «,  il  certificato  di  abilitazione
professionale per  la  guida  di  motoveicoli  e  il  certificato  di
idoneita' alla guida di ciclomotori» sono soppresse; 
    b) al comma 2, le parole:  «,  del  certificato  di  abilitazione
professionale per la  guida  di  motoveicoli  e  del  certificato  di
idoneita' alla guida di ciclomotori» sono soppresse. 
 
        
                    Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 120 del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.285,  cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 120 (Requisiti morali per  ottenere  il  rilascio
          dei titoli abilitativi di  cui  all'art.  116).  -  1.  Non
          possono  conseguire  la  patente  di  guida  i  delinquenti
          abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono  o
          sono stati sottoposti a misure  di  sicurezza  personali  o
          alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre
          1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2,  e
          dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le  persone  condannate
          per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309, fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
          riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari  dei  divieti
          di cui agli articoli 75, comma 1,  lettera  a),  e  75-bis,
          comma 1, lettera f), del medesimo testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per
          tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di  nuovo
          conseguire la  patente  di  guida  le  persone  a  cui  sia
          applicata per la seconda volta, con  sentenza  di  condanna
          per il reato di cui al terzo periodo del comma 2  dell'art.
          222, la revoca della patente ai sensi  del  quarto  periodo
          del medesimo comma. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'art.  75,  comma
          1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990,  se   le
          condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1
          del presente articolo intervengono in  data  successiva  al
          rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di
          guida. La revoca non puo' essere disposta se sono trascorsi
          piu' di tre anni dalla data di applicazione delle misure di
          prevenzione, o di quella del passaggio in  giudicato  della
          sentenza di condanna per i reati indicati al primo  periodo
          del medesimo comma 1 . 
              3. La persona destinataria del provvedimento di  revoca
          di cui al comma 2 non puo' conseguire una nuova patente  di
          guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. 
              4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1
          e i provvedimenti di cui al comma 2 e' ammesso  il  ricorso
          al Ministro dell'interno il quale  decide,  entro  sessanta
          giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti. 
              5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti  sono  stabilite  le
          modalita' necessarie  per  l'adeguamento  del  collegamento
          telematico tra il sistema informativo del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri e il trasporto intermodale  e  quello
          del   Dipartimento   per   le   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie, in modo da consentire  la  trasmissione  delle
          informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei  titoli
          abilitativi di cui al comma 1  e  l'acquisizione  dei  dati
          relativi alla revoca dei  suddetti  titoli  intervenuta  ai
          sensi del comma 2. 
              6. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  in
          violazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3,
          provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art.
          116 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 1.000 a euro 3.000.». 
 
        
      
                               Art. 9 
 
 
Modifiche all'articolo 121 del Codice della  strada,  in  materia  di
                         esame di idoneita' 
 
  1. All'articolo 121 del  codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «, per i certificati  professionali  di
cui all'articolo 116 e  per  l'idoneita'  degli  insegnanti  e  degli
istruttori delle autoscuole di cui all'articolo 123  sono  effettuati
da dipendenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per le  abilitazioni  professionali  di
cui all'articolo 116 e del certificato di idoneita' professionale  di
cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del  Dipartimento
per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e
statistici, a seguito della  frequenza  di  corso  di  qualificazione
iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame
di  abilitazione.  Il  permanere  nell'esercizio  della  funzione  di
esaminatore e' subordinato alla  frequenza  di  corsi  di  formazione
periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.»; 
    b)  al  comma  4,  le  parole:  «Dipartimento  per  i   trasporti
terrestri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»; 
    c) al comma 5, le parole: «dei corsi di  qualificazione  e  degli
esami per l'abilitazione del  personale  di  cui  al  comma  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei corsi di qualificazione iniziale,  di
formazione periodica e degli esami per l'abilitazione  del  personale
di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore  nelle  prove
di controllo delle cognizioni»; 
    d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. I  contenuti
del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3,
adibito alla funzione di esaminatore nelle prove  di  verifica  delle
capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a  cui  gli  stessi
sono finalizzati,  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono  altresi'
disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei
suddetti corsi nonche' i contenuti e le procedure dell'esame  finale.
Il  Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici provvede ad un  controllo  di  qualita'  sul
predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.»; 
    e) al comma 9 le parole: «A partire dal 1° gennaio 1995, la» sono
sostituite dalla seguente: «La» e le parole: «patente di categoria A»
sono sostituite dalle seguenti: «patente di categoria AM, A1,  A2  ed
A». 
  2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente  decreto,  provvede  a  modificare  l'articolo  332  del
regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e la relativa tabella  IV.I,  nel  senso  di  prevedere
profili  professionali  adeguati  agli  esami  relativi  alle   nuove
categorie di patenti introdotte nel Codice della strada ai sensi  del
presente decreto, e che gli stessi  siano  distinti  in  ragione  che
l'esaminatore sia abilitato in  relazione  alle  prove  di  controllo
delle cognizioni ovvero alle prove di verifica delle capacita' e  dei
comportamenti, assicurando,  in  tale  ultimo  caso,  un  livello  di
istruzione professionale di secondo grado conseguito a seguito di  un
corso di studi di almeno cinque anni. 
 
        
                    Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 121 del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  121  (Esame  di  idoneita'). -  1.   L'idoneita'
          tecnica necessaria per il rilascio della patente  di  guida
          si consegue superando una prova di verifica delle capacita'
          e  dei  comportamenti  ed  una  prova  di  controllo  delle
          cognizioni. 
              2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati  secondo
          direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sulla  base
          delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso  a
          sussidi  audiovisivi,  questionari  d'esame  e  quant'altro
          necessario per una uniforme formulazione del giudizio. 
              3.  Gli  esami  per  la  patente  di  guida,   per   le
          abilitazioni  professionali  di  cui  all'art.  116  e  del
          certificato di idoneita' professionale di cui all'art. 118,
          sono  effettuati  da  dipendenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici,  a  seguito  della  frequenza   di   corso   di
          qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui  ai
          commi 5 e 5-bis, ed esame  di  abilitazione.  Il  permanere
          nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato
          alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le
          disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. 
              4.  Nel  regolamento   sono   determinati   i   profili
          professionali  dei  dipendenti  del  Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici che danno titolo all'effettuazione  degli  esami
          di cui al comma 3. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  sono  determinate  le  norme  e   modalita'   di
          effettuazione dei  corsi  di  qualificazione  iniziale,  di
          formazione periodica e degli esami per  l'abilitazione  del
          personale di cui al  comma  3,  adibito  alla  funzione  di
          esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. 
              5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale
          del personale di cui al comma 3, adibito alla  funzione  di
          esaminatore nelle prove di verifica delle capacita'  e  dei
          comportamenti, e delle competenze a  cui  gli  stessi  sono
          finalizzati, sono definiti con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono
          altresi' disciplinate le condizioni  soggettive  necessarie
          per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i  contenuti  e
          le procedure  dell'esame  finale.  Il  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici  provvede  ad  un  controllo  di  qualita'   sul
          predetto personale ed ad  una  formazione  periodica  dello
          stesso. 
              6.  L'esame  di  coloro  che  hanno   frequentato   una
          autoscuola puo' svolgersi presso la  stessa  se  dotata  di
          locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
          per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri
          di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. 
              7. Le prove d'esame sono pubbliche. 
              8. La prova pratica di guida non puo' essere  sostenuta
          prima che sia trascorso un mese  dalla  data  del  rilascio
          dell'autorizzazione per esercitarsi alla  guida,  ai  sensi
          del comma 1 dell'art. 122. 
              9. La prova pratica di guida, con esclusione di  quella
          per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2  ed
          A, va in ogni caso effettuata su veicoli  muniti  di  doppi
          comandi. 
              10.  Tra  una  prova  d'esame   sostenuta   con   esito
          sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno
          un mese. 
              11.  Gli  esami  possono   essere   sostenuti,   previa
          prenotazione da  inoltrarsi  non  oltre  il  quinto  giorno
          precedente  la  data  della  prova,  entro  il  termine  di
          validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
          Nel limite di detta validita' e' consentito  ripetere,  per
          una volta soltanto, la prova pratica di guida. 
              12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
          dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento
          per i trasporti terrestri rilascia la patente  di  guida  a
          chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.». 
              -  Il  testo  dell'art.  332  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,   n.495,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1992,  n.
          303, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  332  (Art.  121  Cod.  Str.)   (Competenze   dei
          dipendenti  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  in
          materia di esami di idoneita'). - 1. Gli esami di idoneita'
          di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168  del  codice  sono
          effettuati  dai  dipendenti  appartenenti  ai  ruoli  della
          Direzione generale della  M.C.T.C.  secondo  il  quadro  di
          riferimento  di  cui  alla  tabella  IV.1  che   fa   parte
          integrante del  presente  regolamento.  Fermo  restando  il
          citato  quadro  di  riferimento,  possono   continuare   ad
          effettuare  esami  i  dipendenti  che  abbiano   conseguito
          l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993. 
              2.  Nell'eventualita'  che  i   profili   professionali
          elencati nella tabella succitata siano sostituiti da  nuovi
          profili professionali, il Ministro dei  trasporti  e  della
          navigazione,   con   proprio   provvedimento,    stabilisce
          l'equiparazione tra i profili  professionali  precedenti  e
          quelli sostitutivi. 
              3. Nell'eventualita'  di  innovazioni  nell'ordinamento
          giuridico del personale, il Ministro dei trasporti e  della
          navigazione provvede  a  stabilire  l'equiparazione  tra  i
          profili professionali precedenti e le figure  professionali
          del nuovo ordinamento.». 
 
        
      
                               Art. 10 
 
 
Modifiche all'articolo  123  del  Codice  della  strada,  in  materia
                             autoscuole 
 
  1. All'articolo 123, comma 7, secondo  periodo,  del  Codice  della
strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE  e
DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale»
sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le  categorie  di  patenti,
anche speciali, fatta eccezione per quella  di  categoria  B,  e  dei
documenti di abilitazione e di qualificazione professionale». 
 
        
                    Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 123 del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 123 (Autoscuole). - 1. Le scuole per l'educazione
          stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti  sono
          denominate autoscuole. 
              2.   Le   autoscuole   sono   soggette   a    vigilanza
          amministrativa e tecnica  da  parte  delle  province,  alle
          quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di  cui
          al comma 11-bis. 
              3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni
          di inizio attivita' e  di  vigilanza  amministrativa  sulle
          autoscuole sono svolti sulla  base  di  apposite  direttive
          emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          nel rispetto dei principi legislativi ed in  modo  uniforme
          per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. 
              4. Le persone fisiche o giuridiche,  le  societa',  gli
          enti possono presentare l'apposita dichiarazione di  inizio
          attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e  gestione
          diretta, personale, esclusiva e permanente  dell'esercizio,
          nonche'  la  gestione   diretta   dei   beni   patrimoniali
          dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
          nei confronti del  concedente;  nel  caso  di  apertura  di
          ulteriori   sedi   per   l'esercizio   dell'attivita'    di
          autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
          di  tutti  i  requisiti  prescritti,  ad  eccezione   della
          capacita' finanziaria che deve essere  dimostrata  per  una
          sola  sede,  e  deve  essere   preposto   un   responsabile
          didattico, in organico  quale  dipendente  o  collaboratore
          familiare ovvero anche, nel caso di societa' di  persone  o
          di capitali, quale rispettivamente socio o  amministratore,
          che sia in possesso dei requisiti di cui  al  comma  5,  ad
          eccezione della capacita' finanziaria. 
              5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia
          compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e  sia
          in possesso di adeguata capacita' finanziaria,  di  diploma
          di istruzione di secondo  grado  e  di  abilitazione  quale
          insegnante di teoria  e  istruttore  di  guida  con  almeno
          un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque  anni.
          Per  le  persone  giuridiche  i  requisiti  richiesti   dal
          presente comma, ad eccezione  della  capacita'  finanziaria
          che deve essere posseduta  dalla  persona  giuridica,  sono
          richiesti al legale rappresentante. 
              6. La dichiarazione  non  puo'  essere  presentata  dai
          delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza  e  da
          coloro che  sono  sottoposti  a  misure  amministrative  di
          sicurezza personali o alle misure di  prevenzione  previste
          dall'art. 120, comma 1. 
              7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione
          dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
          categoria, possedere  un'adeguata  attrezzatura  tecnica  e
          didattica  e   disporre   di   insegnanti   ed   istruttori
          riconosciuti idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  che  rilascia   specifico   attestato   di
          qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
          consorzino  e  costituiscano  un   centro   di   istruzione
          automobilistica, riconosciuto dall'ufficio  competente  del
          Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  secondo  criteri
          uniformi   fissati   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  le  medesime  autoscuole
          possono demandare, integralmente o parzialmente, al  centro
          di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti
          per il conseguimento di  tutte  le  categorie  di  patenti,
          anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria  B,
          e  dei  documenti  di  abilitazione  e  di   qualificazione
          professionale.  In  caso  di   applicazione   del   periodo
          precedente, le dotazioni complessive,  in  personale  e  in
          attrezzature, delle singole autoscuole consorziate  possono
          essere adeguatamente ridotte. 
              7-bis.  In  ogni  caso  l'attivita'  non  puo'   essere
          iniziata prima della verifica del  possesso  dei  requisiti
          prescritti.  La  verifica  di  cui  al  presente  comma  e'
          ripetuta  successivamente  ad  intervalli  di   tempo   non
          superiori a tre anni. 
              8.  L'attivita'  dell'autoscuola  e'  sospesa  per   un
          periodo da uno a tre mesi quando: 
                a)  l'attivita'   dell'autoscuola   non   si   svolga
          regolarmente; 
                b) il titolare non provveda alla  sostituzione  degli
          insegnanti o degli istruttori che non siano  piu'  ritenuti
          idonei  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
                c) il titolare non ottemperi alle  disposizioni  date
          dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri    ai    fini    del    regolare    funzionamento
          dell'autoscuola. 
              9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando: 
                a) siano venuti meno la  capacita'  finanziaria  e  i
          requisiti morali del titolare; 
                b) venga  meno  l'attrezzatura  tecnica  e  didattica
          dell'autoscuola; 
                c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti  di
          sospensione in un quinquennio. 
              9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta  carenza  dei
          requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e'  parimenti
          revocata   l'idoneita'   tecnica.   L'interessato    potra'
          conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni  dalla
          revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. 
              10. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          stabilisce, con  propri  decreti:  i  requisiti  minimi  di
          capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
          formazione iniziale e periodica, con i relativi  programmi,
          degli insegnanti e degli istruttori  delle  autoscuole  per
          conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche  di
          cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
          delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
          al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui  locali  e
          sull'arredamento didattico, anche  al  fine  di  consentire
          l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata  dei
          corsi;  i  programmi  di  esame  per  l'accertamento  della
          idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori,  cui
          si accede dopo la citata formazione iniziale;  i  programmi
          di esame per il conseguimento della patente di guida. 
              10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e  degli
          istruttori delle autoscuole,  di  cui  al  comma  10,  sono
          organizzati: 
                a)  dalle  autoscuole  che  svolgono  l'attivita'  di
          formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
          categoria  di  patente  ovvero  dai  centri  di  istruzione
          automobilistica riconosciuti per la formazione integrale; 
                b) da soggetti  accreditati  dalle  regioni  o  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base  della
          disciplina  quadro  di  settore   definita   con   l'intesa
          stipulata in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano il 20  marzo  2008,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,  nonche'  dei  criteri
          specifici  dettati  con  il  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. 
              11.   Chiunque   gestisce   un'autoscuola   senza    la
          dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti  prescritti
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 10.240 a euro  15.360.  Dalla  violazione
          consegue    la    sanzione    amministrativa     accessoria
          dell'immediata chiusura  dell'autoscuola  e  di  cessazione
          della relativa attivita', ordinata dal  competente  ufficio
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI. 
              11-bis. L'istruzione o  la  formazione  dei  conducenti
          impartita in forma professionale o,  comunque,  a  fine  di
          lucro al di  fuori  di  quanto  disciplinato  dal  presente
          articolo costituisce esercizio  abusivo  dell'attivita'  di
          autoscuola. Chiunque  esercita  o  concorre  ad  esercitare
          abusivamente l'attivita' di  autoscuola  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          10.240 a euro 15.360. Si applica inoltre  il  disposto  del
          comma 9-bis del presente articolo. 
              11-ter. Lo  svolgimento  dei  corsi  di  formazione  di
          insegnanti e di istruttori di cui al comma  10  e'  sospeso
          dalla regione territorialmente competente o dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
          soggetto che svolge i corsi: 
                a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il  corso
          non si tiene regolarmente; 
                b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il  corso
          si tiene in carenza dei  requisiti  relativi  all'idoneita'
          dei docenti, alle  attrezzature  tecniche  e  al  materiale
          didattico; 
                c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi  nel
          caso di reiterazione, nel triennio, delle  ipotesi  di  cui
          alle lettere a) e b). 
              11-quater. La regione territorialmente competente o  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   dispongono
          l'inibizione  alla  prosecuzione   dell'attivita'   per   i
          soggetti a  carico  dei  quali,  nei  due  anni  successivi
          all'adozione di un provvedimento di  sospensione  ai  sensi
          della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
          provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
          del medesimo comma. 
              12.  Chiunque  insegna  teoria   nelle   autoscuole   o
          istruisce alla guida su  veicoli  delle  autoscuole,  senza
          essere a cio' abilitato ed autorizzato,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          159 a euro 639. 
              13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita'  per
          la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto
          previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno
          dettate norme per  lo  svolgimento,  da  parte  degli  enti
          pubblici  non  economici,  dell'attivita'  di   consulenza,
          secondo la legge n. 8 agosto 1991, n. 264.». 
 
        
      
                               Art. 11 
 
 
Modifiche all'articolo 124 del codice della  strada,  in  materia  di
               guida di macchine agricole e operatrici 
 
  1. All'articolo 124 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente: «a)  della
categoria A1, per la guida delle macchine agricole o  loro  complessi
che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo
53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h;»; 
    b) al comma 1,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «delle  macchine
agricole,» sono inserite le seguenti: «, diverse  da  quelle  di  cui
alla lettera a),»; 
    c) al comma 2, le parole: «A e  B,  previste  dall'articolo  116,
comma  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «A1  e   B,   previste
dall'articolo 116, comma 3, lettere e) ed f).»; 
    d) al comma 4, le parole: «di cui  all'articolo  116,  comma  12»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, comma 14». 
 
        
                    Note all'art. 11: 
              Si riporta il testo dell'art. 124  del  citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.285,  cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  124  (Guida  delle  macchine  agricole  e  delle
          macchine operatrici). - 1. Per guidare  macchine  agricole,
          escluse quelle con conducente  a  terra,  nonche'  macchine
          operatrici, escluse  quelle  a  vapore,  che  circolano  su
          strada, occorre avere ottenuto una  delle  patenti  di  cui
          all'art. 116, comma 3, e precisamente: 
                a) della categoria A1, per la  guida  delle  macchine
          agricole o loro complessi che  non  superino  i  limiti  di
          sagome e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non
          superino la velocita' di 40km/h; 
                b) della categoria B, per  la  guida  delle  macchine
          agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche'
          delle macchine operatrici; 
                c) della categoria  C,  per  le  macchine  operatrici
          eccezionali. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti sono stabiliti i tipi e  le  caratteristiche  dei
          veicoli di cui al  comma  1  che,  eventualmente  adattati,
          possono essere guidati da mutilati e  minorati  fisici  con
          patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'art.
          116, comma 3, lettere e) ed f). 
              3. Qualora non sia necessario prescrivere  adattamenti,
          lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e  le
          caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1  che  possono
          essere guidati da mutilati e minorati fisici. 
              4.  Chiunque  guida  macchine   agricole   o   macchine
          operatrici senza essere munito della patente e' punito  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          euro  2.514  a  euro  10.061.  All'incauto  affidamento  si
          applica la disposizione di cui all'art. 116, comma 14. 
              4-bis. Alle violazioni di cui al comma  4  consegue  la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al
          capo I, sezione II, del titolo VI». 
 
        
      
                               Art. 12 
 
 
Modifiche all'articolo 125 del codice della  strada,  in  materia  di
                  validita' della patente di guida 
 
  1. L'articolo  125  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida). - 1.
Il rilascio della patente  di  guida  e'  subordinato  alle  seguenti
condizioni: 
    a) la patente per  le  categorie  C1,  C,  D1  o  D  puo'  essere
rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso  di  patente  di
categoria B; 
    b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo'  essere
rilasciata unicamente ai  conducenti  gia'  in  possesso  di  patente
rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D. 
  2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue: 
    a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o  DE  e'
valida per i complessi di veicoli della categoria BE; 
    b) la patente rilasciata per la categoria CE  e'  valida  per  la
categoria DE, purche' il relativo titolare sia gia'  in  possesso  di
patente per la categoria D; 
    c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e' valida per i
complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E; 
    d) la patente rilasciata per una qualsiasi  categoria  e'  valida
per i veicoli della categoria AM; 
    e) la patente rilasciata per la categoria A2 e' valida anche  per
la categoria A1; 
    f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e'  valida,
rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1; 
    g) la patente speciale di guida delle categorie AM,  A1,  A2,  A,
B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata  a  mutilati  o  minorati  fisici  e'
valida soltanto per la guida dei veicoli  aventi  le  caratteristiche
indicate nella patente stessa; 
    h)  la  patente  di  guida  della  categoria  B  e'  valida,  sul
territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore  a
15 kW, purche' il titolare abbia almeno 21 anni,  nonche'  i  veicoli
della categoria A1. 
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito  di
patente di guida recante un codice comunitario o  nazionale,  conduce
un veicolo o circola in condizioni diverse  da  quelle  indicate  dai
predetti  codici,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa   del
pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. 
  4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un  veicolo  diverso
da quello indicato e specialmente  adattato  in  relazione  alla  sua
mutilazione o minorazione,  ovvero  con  caratteristiche  diverse  da
quella indicate nella patente posseduta, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro. 
  5. Dalle violazioni di cui ai commi 3  e  4  consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente  da  uno  a
sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». 
  2.  Previa  consultazione  della  Commissione   europea   ai   fini
dell'autorizzazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sul territorio  nazionale  puo'  essere
autorizzata la guida: 
    a) di autoveicoli della categoria D1, aventi  una  massa  massima
autorizzata  di  3500  kg,  escluse  le  attrezzature   specializzate
destinate al trasporto di passeggeri disabili, da parte di persone di
eta' non inferiore a 21 anni ed in possesso da  almeno  due  anni  di
patente di guida della categoria B, sempreche' tali autoveicoli siano
utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano
guidati da volontari non retribuiti; 
    b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata  superiore  a
3500 kg da parte di persone di eta' non inferiore a ventuno  anni  ed
in possesso da  almeno  due  anni  di  una  patente  di  guida  della
categoria B, sempreche' tali veicoli siano  essenzialmente  destinati
ad essere utilizzati, da fermi,  per  fini  didattici  o  ricreativi,
siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non  commerciali,
siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per  il
trasporto di oltre nove persone  o  per  il  trasporto  di  merci  di
qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie  all'uso  che
e' stato loro assegnato. 
  3. Nel caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui  al
comma 2, ove adottato, si applicano le sanzioni di  cui  all'articolo
116, commi 15 e 17. 
 
        
                    Note all'art. 12: 
              Il testo dell'art.17, comma 3,  della L.  23-8-1988  n.
          400  recante  (Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.)
          e' il seguente: 
              «17 (Regolamenti). - (omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
        
      
                               Art. 13 
 
 
Modifiche all'articolo 126 del Codice della  strada,  in  materia  di
             durata di validita' della patente di guida 
 
  1. L'articolo  126  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 126 (Durata e  conferma  della  validita'  della  patente  di
guida). - 1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  119,  la
durata della validita' delle patenti di guida e  dei  certificati  di
abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10,  e'
regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma  della
validita' delle patenti di guida e dei  certificati  di  abilitazione
professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10,  e'  subordinata
alla permanenza dei requisiti fisici e  psichici  di  idoneita'  alla
guida. 
  2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1,  B  e  BE
sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o  confermate  a
chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per  cinque
anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di  eta'  sono  valide
per tre anni. 
  3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide
per cinque anni fino al compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di
eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo  accertamento
dei requisiti fisici e psichici in commissione medica  locale.  Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 115,  comma  2,  lettera  a),  al
compimento  del  sessantacinquesimo  anni  di  eta',  le  patenti  di
categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva
a pieno carico non superiore a 20 t. 
  4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono  valide
per cinque anni e per tre anni a partire  dal  settantesimo  anno  di
eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera
b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di  guida
di categoria D1 o D, ovvero di categoria  D1E  o  DE  abilitano  alla
guida solo di veicoli per i quali  e'  richiesto  rispettivamente  il
possesso delle patenti di  categoria  B  o  BE.  E'  fatta  salva  la
possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della
patente D1 o D, ovvero,  D1E  o  DE  rispettivamente  in  patente  di
categoria B o BE. 
  5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati  e  minorati
fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e  BE  sono  valide  per
cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha  superato
il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.  Alle  patenti
di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE  si
applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 
  6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4  e  5,
al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano  la  validita'
della  patente  posseduta  ogni  due  anni,  previa  verifica   della
sussistenza dei requisiti fisici e psichici  presso  una  commissione
medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis). 
  7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di
validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA  e
KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo
di validita' della patente di guida. 
  8. La validita' della patente e' confermata dal competente  ufficio
centrale del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare
della patente di guida  un  duplicato  della  patente  medesima,  con
l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine  i  sanitari
indicati nell'articolo 119, comma 2, sono  tenuti  a  trasmettere  al
suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed
i sistemi informativi e statistici,  nel  termine  di  cinque  giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati  e
ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della
patente  di  cui  al  primo  periodo.   Analogamente   procedono   le
commissioni di cui all'articolo 119,  comma  4.  Non  possono  essere
sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in  conto
corrente postale degli importi dovuti per la  conferma  di  validita'
della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita
e' responsabile in solido dell'omesso pagamento.  Il  titolare  della
patente, dopo  aver  ricevuto  il  duplicato,  deve  provvedere  alla
distruzione della patente scaduta di validita'. 
  9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in  un
altro Stato per un periodo di almeno sei  mesi,  la  validita'  della
patente  e'  altresi'  confermata,  tranne  per   i   casi   previsti
nell'articolo   119,   commi   2-bis    e    4,    dalle    autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti  negli  Stati  medesimi,  che
rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici  e  psichici  da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati  italiani,
una  specifica  attestazione  che  per  il  periodo   di   permanenza
all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti
di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la  dimora
in Italia, il cittadino, che ha provveduto  secondo  quanto  previsto
nel periodo precedente, dovra' confermare la  patente  ai  sensi  del
comma 8. 
  10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti  di  cui
al comma 8 rilevi che siano venute a mancare  le  condizioni  per  la
conferma  della  validita'  della  patente,  comunica  al  competente
ufficio  della  Direzione  generale   per   la   motorizzazione   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti  di
cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 
  11.  Chiunque  guida  con  patente   o   con   altra   abilitazione
professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12,  scaduti
di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da 155 euro a 624  euro.  Alla  violazione  consegue  la
sanzione amministrativa accessoria  del  ritiro  della  patente,  del
certificato di abilitazione professionale di tipo KA  o  KB  o  della
carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo  I,
sezione II, del titolo VI. 
  12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e'
punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi  15  e  17.  Le
medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le  disposizioni  del
comma 4, secondo periodo.». 
 
        
      
                               Art. 14 
 
Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada 
in materia di revisione e di sospensione della patente di guida 
  1. All'articolo 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-quater
e' inserito il seguente: 
  «1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in
cui i medici di cui all'articolo 119,  comma  2,  anche  in  sede  di
accertamenti medico-legali diversi  da  quelli  di  cui  al  predetto
articolo, accertino la sussistenza,  in  soggetti  gia'  titolari  di
patente, di patologie incompatibili con  l'idoneita'  alla  guida  ai
sensi della normativa vigente.». 
  2. All'articolo 129, comma 3, del Codice della  strada,  le  parole
da: «e per le patenti rilasciate da uno Stato estero»  fino  a:  «sul
documento di guida» sono soppresse. 
 
        
                    Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'art. 128, del  citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 128 (Revisione della patente di guida). - 1.  Gli
          uffici  competenti  del  Dipartimento   per   i   trasporti
          terrestri, nonche' il  prefetto  nei  casi  previsti  dagli
          articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a
          visita medica presso la commissione medica  locale  di  cui
          all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita'  i  titolari
          di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza
          nei medesimi dei requisiti fisici e psichici  prescritti  o
          dell'idoneita'  tecnica.  L'esito  della  visita  medica  o
          dell'esame  di  idoneita'  sono  comunicati  ai  competenti
          uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri  per  gli
          eventuali  provvedimenti  di  sospensione  o  revoca  della
          patente. 
              1-bis. I responsabili delle unita' di terapia intensiva
          o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei
          casi di coma di durata  superiore  a  48  ore  agli  uffici
          provinciali  del   Dipartimento   per   i   trasporti,   la
          navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici.  In
          seguito a tale comunicazione i soggetti di cui  al  periodo
          precedente sono tenuti  alla  revisione  della  patente  di
          guida. La successiva idoneita' alla guida e' valutata dalla
          commissione medica locale di cui al comma 4 dell'art.  119,
          sentito lo specialista  dell'unita'  riabilitativa  che  ha
          seguito l'evoluzione clinica del paziente. 
              1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di
          guida di cui al comma 1  quando  il  conducente  sia  stato
          coinvolto  in  un  incidente  stradale  se  ha  determinato
          lesioni gravi  alle  persone  e  a  suo  carico  sia  stata
          contestata la violazione  di  una  delle  disposizioni  del
          presente  codice  da  cui  consegue  l'applicazione   della
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida. 
              1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente
          di guida di cui al comma  1  quando  il  conducente  minore
          degli anni diciotto sia autore materiale di una  violazione
          delle disposizioni del  presente  codice  da  cui  consegue
          l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente di guida. 
              1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis  anche
          nel caso in cui i medici di  cui  all'art.  119,  comma  2,
          anche in sede  di  accertamenti  medico-legali  diversi  da
          quelli  di  cui  al   predetto   articolo,   accertino   la
          sussistenza, in  soggetti  gia'  titolari  di  patente,  di
          patologie incompatibili con l'idoneita' alla guida ai sensi
          della normativa vigente. 
              2. Nei confronti del titolare di patente di  guida  che
          non   si   sottoponga,   nei   termini   prescritti,   agli
          accertamenti di cui ai commi da  1  a  1-quater  e'  sempre
          disposta la sospensione della  patente  di  guida  fino  al
          superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.
          La sospensione decorre dal giorno successivo  allo  scadere
          del  termine   indicato   nell'invito   a   sottoporsi   ad
          accertamento ai fini della revisione, senza  necessita'  di
          emissione di un  ulteriore  provvedimento  da  parte  degli
          uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante
          il  periodo  di  sospensione  della  patente  di  guida  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa
          accessoria della revoca  della  patente  di  guida  di  cui
          all'art.  219.  Le  disposizioni  del  presente  comma   si
          applicano  anche  a  chiunque  circoli  dopo  essere  stato
          dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida,  a  seguito
          di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati
          commi da 1 a 1-quater. 
              3. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 129 del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.285,  cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 129 (Sospensione della patente di guida). - 1. La
          patente di guida e' sospesa, per la  durata  stabilita  nel
          provvedimento di interdizione  alla  guida  adottato  quale
          sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare  sia
          incorso  nella   violazione   di   una   delle   norme   di
          comportamento indicate o richiamate nel titolo  V,  per  il
          periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. 
              2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato
          qualora, in sede di accertamento sanitario per la  conferma
          di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art.
          128, risulti la temporanea perdita dei requisiti  fisici  e
          psichici di cui all'art. 119. In tal  caso  la  patente  e'
          sospesa  fintanto  che   l'interessato   non   produca   la
          certificazione della Commissione medica  locale  attestante
          il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. 
              3. Nei casi previsti dal precedente comma,  la  patente
          di guida e' sospesa dai competenti uffici del  Dipartimento
          per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente  di
          guida e' sospesa dal prefetto del luogo  di  residenza  del
          titolare.  Dei  provvedimenti  adottati,  il  prefetto  da'
          immediata   comunicazione   ai   competenti   uffici    del
          Dipartimento per i trasporti terrestri per il  tramite  del
          collegamento informatico integrato  gia'  esistente  tra  i
          sistemi  informativi  del  Dipartimento  per  i   trasporti
          terrestri e della Direzione  generale  dell'amministrazione
          generale e per  gli  affari  del  personale  del  Ministero
          dell'interno. 
              4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui
          al comma 2 e' atto definitivo.». 
 
        
      
                               Art. 15 
 
Modifiche all'articolo 135 del Codice della strada in materia 
di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri 
  1. L'articolo  135  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 135 (Circolazione con patenti di guida  rilasciate  da  Stati
non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo)
- 1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali,  i
titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo  possono  condurre
sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente  posseduta
li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia  da  oltre
un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un  permesso
internazionale ovvero una traduzione  ufficiale  in  lingua  italiana
della  predetta  patente.  La  patente  di  guida  ed   il   permesso
internazionale devono essere in corso di validita'. 
  2. Il permesso internazionale e' emesso  dall'autorita'  competente
che ha rilasciato la patente ed e' conforme  a  quanto  stabilito  in
convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito. 
  3. I conducenti muniti di  patente  rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo  nel
quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto il possesso
di un certificato di abilitazione professionale  o  di  altri  titoli
abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo  Stato  stesso,
devono  essere  muniti,  per  la  guida  dei  suddetti  veicoli,  dei
necessari titoli abilitativi di cui  sopra,  concessi  dall'autorita'
competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente. 
  4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno  Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni  e  le  norme  di
comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo
quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano  le  sanzioni  previste
per i titolari di patente italiana. 
  5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
commette una violazione dalla quale, ai sensi  del  presente  codice,
derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
patente di guida, il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che  nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata  della
sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede
la restituzione della patente trascorso il  predetto  termine.  Ferma
restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla  guida  nel
territorio  nazionale,  qualora,  anche  prima  della  scadenza   del
predetto termine, il titolare  della  patente  ritirata  dichiari  di
lasciare il territorio nazionale,  puo'  richiedere  la  restituzione
della patente stessa al prefetto. Il prefetto da'  comunicazione  del
provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici  giorni  dalla
sua adozione, all'Autorita' che ha emesso la patente. 
  6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
commette una violazione dalla quale, ai sensi  del  presente  codice,
derivi la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  revoca  della
patente di guida, il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che  nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per
tre  anni  quando  e'  prevista  la  revoca  per   violazione   delle
disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le
procedure del comma 5. 
  7. Qualora un conducente circoli in  violazione  del  provvedimento
emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora
il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi
del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi  15  e
17. 
  8. Il titolare di patente di guida  rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo  che
circoli sul territorio nazionale  senza  il  permesso  internazionale
ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  400
euro a 1.600 euro. 
  9. Chiunque viola le disposizioni del  comma  2  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro  a  311
euro. 
  10. Chiunque guida  munito  della  patente  di  guida  ma  non  del
certificato di  abilitazione  professionale  o  di  idoneita'  quando
prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 400 euro a 1.600 euro. 
  11. Ai titolari di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione   della
residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non piu' in corso
di validita' si applicano le  sanzioni  previste  dall'articolo  116,
commi 15 e 17. 
  12. Ai  titolari  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea  o  allo
Spazio economico europeo, che, trascorso piu' di un anno  dal  giorno
dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia,  guidano  con
l' abilitazione professionale eventualmente  richiesta  non  piu'  in
corso di validita', si applicano le sanzioni  previste  dall'articolo
116, commi 16 e 18. 
  13. Il titolare di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da  non  oltre  un
anno, guida con patente,  scaduta  di  validita',  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11.
La medesima sanzione si applica al  titolare  di  patente  di  guida,
rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea  o  dello
Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il
predetto documento scaduto di  validita'.  La  patente  e'  ritirata,
contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed  inviata,
entro i  cinque  giorni  successivi,  al  prefetto  del  luogo  della
commessa violazione che,  entro  i  quindici  giorni  successivi,  la
trasmette all'autorita' dello Stato che l'ha emessa. Le  disposizioni
precedenti si applicano anche nel  caso  di  guida  con  abilitazione
professionale, ove richiesta, scaduta di validita'. 
  14. Il titolare di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione   della
residenza in Italia, guida con patente  in  corso  di  validita',  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui  all'articolo
126,  comma  11.  Il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del  luogo  della  commessa  violazione  che,
entro i quindici giorni successivi, lo  trasmette  all'ufficio  della
motorizzazione civile  competente  in  ragione  della  residenza  del
titolare dei documenti predetti, ai fini della  conversione.  Qualora
la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto  la  trasmette
all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata.». 
 
        
      
                               Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 136 in materia di conversioni  di  patenti  di
  guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunita' europea 
  1. L'articolo  136  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 136 (Conversioni di  patenti  rilasciate  da  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo).  -
1. Fermo restando  quanto  previsto  da  accordi  internazionali,  il
titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno
Stato non appartenente all'Unione europea  o  allo  Spazio  economico
europeo, che abbia acquisito residenza  anagrafica  in  Italia,  puo'
richiedere, la conversione della  patente  posseduta  in  patente  di
guida  italiana  senza  sostenere  l'esame  di   idoneita'   di   cui
all'articolo 121, se consentito in specifiche  intese  bilaterali,  a
condizioni  di  reciprocita'.  La  patente  di  guida   italiana   e'
rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei
requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119.  La  patente
convertita e' ritirata e  restituita,  da  parte  dell'ufficio  della
motorizzazione che  ha  provveduto  alla  conversione,  all'autorita'
dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.  Le  medesime
disposizioni si applicano per le  abilitazioni  professionali,  senza
peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo  a
se' stante. 
  2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di  guida
italiana convertita e' annotata l'avvenuta conversione, sia  in  sede
di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso,
sulla  stessa  e'  disposto  provvedimento  di  revisione  ai   sensi
dell'articolo 128. 
  3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria,
derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti  all'Unione
europea o allo  Spazio  economico  europeo,  con  i  quali  lo  Stato
italiano non ha concluso intese bilaterali. 
  4. Nel caso in cui e' richiesta la conversione di patente di  guida
rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea  o  allo
Spazio economico europeo, derivante da precedente  patente  italiana,
e' rilasciata  una  patente  di  categoria  non  superiore  a  quella
originaria.». 
 
        
      
                               Art. 17 
 
Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter in materia  di  patenti
  di guida  e  di  abilitazioni  professionali  rilasciate  da  Stati
  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico  europeo   e   di
  provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei  confronti
  di titolari di patente di guida  rilasciata  da  Stati  dell'Unione
  europea o dello Spazio economico europeo 
  1. Dopo l'articolo 136 del Codice  della  strada  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti  di  guida  e  di
abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea  o
dello Spazio economico europeo). - 1. Le patenti di guida  rilasciate
dagli Stati membri  dell'Unione  europea  e  dello  Spazio  economico
europeo  sono  equiparate  alle  corrispondenti  patenti   di   guida
italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata  da  uno
Stato  appartenente  all'Unione  europea  o  allo  Spazio   economico
europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte  le  disposizioni  e  le
norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi  si
applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana. 
  2.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
dell'articolo  118-bis,  puo'  richiedere  il  riconoscimento   della
medesima da  parte  dello  Stato  italiano.  Alle  patenti  di  guida
rilasciate da Stati dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo  riconosciute  dall'autorita'   italiana,   si   applica   la
disciplina dell'articolo 126-bis. 
  3.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
dell'articolo 118-bis, puo' richiedere la conversione  della  patente
posseduta  in  patente  di  guida  italiana,  valida  per  le  stesse
categorie  alle  quali  e'  abilitato,  senza  sostenere  l'esame  di
idoneita' di cui all'articolo  121.  L'ufficio  della  motorizzazione
provvede a tale fine a verificare  per  quale  categoria  la  patente
posseduta sia  effettivamente  in  corso  di  validita'.  La  patente
convertita e' ritirata e  restituita,  da  parte  dell'ufficio  della
motorizzazione che  ha  provveduto  alla  conversione,  all'autorita'
dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.  Le  medesime
disposizioni si applicano per le  abilitazioni  professionali,  senza
peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo  a
se' stante.  Il  titolare  di  patente  di  guida,  senza  limiti  di
validita' amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione  della
residenza normale, deve  procedere  alla  conversione  della  patente
posseduta. 
  4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno
Stato dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo,  che
abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo  118-bis
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine  e'
fatto obbligo al titolare  di  procedere  al  riconoscimento  o  alla
conversione  della  patente  posseduta  prima  di   sottoporsi   alla
revisione. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la
patente di guida  della  quale  si  chiede  il  riconoscimento  o  la
conversione e' sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata. 
  6.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
dell'articolo  118-bis,   puo'   ottenere   da   un   ufficio   della
motorizzazione il rilascio di un duplicato della  patente  posseduta,
qualora questa  sia  stata  smarrita  o  sottratta.  L'ufficio  della
motorizzazione  procede  al  rilascio  del  duplicato  in  base  alle
informazioni in proprio  possesso  o,  se  del  caso,  in  base  alle
informazioni acquisite presso le autorita' competenti dello Stato che
ha rilasciato la patente originaria. 
  7. Il  titolare  di  patente  di  guida  rilasciata  da  uno  Stato
dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo  che  guidi
veicoli senza la prescritta abilitazione professionale,  e'  soggetto
alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18. 
  8.  Il  titolare  di  patente  di  guida   o   altra   abilitazione
professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione  europea  o  dello
Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi  dell'articolo
118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti  di  validita',
e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   pecuniaria   di   cui
all'articolo 126, comma 11.  Alla  violazione  consegue  la  sanzione
amministrativa  accessoria  del  ritiro  del  documento  scaduto   di
validita', secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le
medesime sanzioni  si  applicano  nell'ipotesi  di  violazione  delle
disposizioni del comma 3, ultimo periodo. 
  9.  Il  titolare  di  patente  di  guida   o   altra   abilitazione
professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione  europea  o  dello
Spazio  economico  europeo,  non  residente  in   Italia   ai   sensi
dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti  documenti  scaduti
di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  di
cui  all'articolo  126,  comma  11.  Si  applicano  le   disposizioni
dell'articolo 135, comma 12, quinto periodo. 
  Art. 136-ter (Provvedimenti inerenti il diritto a guidare  adottati
nei confronti di titolari di patente di  guida  rilasciata  da  Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). -  1.  Qualora
il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato  dell'Unione
europea o dello Spazio economico  europeo,  commetta  una  violazione
dalla quale,  ai  sensi  del  presente  codice,  derivi  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente  di  guida,
si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5. 
  2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo,  commetta  una
violazione dalla quale, ai  sensi  del  presente  codice,  derivi  la
sanzione amministrativa accessoria  della  revoca  della  patente  di
guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6. 
  3. Qualora un conducente circoli in  violazione  del  provvedimento
emanato ai sensi del comma 1,  si  procede  ai  sensi  del  comma  2.
Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato
ai sensi del comma 2, si applicano  le  sanzioni  dell'articolo  116,
commi 15 e 17.». 
 
        
      
                               Art. 18 
 
Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia
  di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida  e  di
  possesso dei documenti di circolazione e di guida 
  1. All'articolo 173, comma 1, del Codice della strada,  le  parole:
«o di certificato di  idoneita'  alla  guida  dei  ciclomotori»  sono
soppresse e le parole: «o del  certificato  stessi»  sono  sostituite
dalla seguente: «stessa». 
  2. All'articolo 180, del Codice della  strada,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la
carta di circolazione,  il  certificato  di  idoneita'  tecnica  alla
circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo  di
veicolo condotto;»; 
    b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' lo specifico  attestato  sui  requisiti  fisici  e
psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma
2»; 
    c) il comma 6 e' abrogato. 
 
        
                    Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'art. 173 del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.285,  cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 173 (Uso di lenti  o  di  determinati  apparecchi
          durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida  al
          quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente  stessa,
          sia stato prescritto di  integrare  le  proprie  deficienze
          organiche e minorazioni anatomiche o funzionali  per  mezzo
          di lenti o  di  determinati  apparecchi,  ha  l'obbligo  di
          usarli durante la guida. 
              2. E' vietato al  conducente  di  far  uso  durante  la
          marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie
          sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli  delle
          Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma  11,  e
          di polizia, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti ai
          servizi delle strade, delle autostrade ed al  trasporto  di
          persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a
          viva voce o dotati  di  auricolare  purche'  il  conducente
          abbia adeguata capacita' uditiva ad  entrambe  le  orecchie
          che non richiedono per il loro  funzionamento  l'uso  delle
          mani. 
              3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 76 a euro 306. 
              3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 152 a euro 608. Si  applica  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida da uno a tre  mesi,  qualora  lo  stesso  soggetto
          compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 180 del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.285,  cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e  di
          guida). - 1. Per poter circolare con veicoli  a  motore  il
          conducente deve avere con se' i seguenti documenti: 
              a)  la  carta  di  circolazione,  il   certificato   di
          idoneita' tecnica alla circolazione  o  il  certificato  di
          circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; 
                b) la patente di guida valida per  la  corrispondente
          categoria del veicolo, nonche' lo specifico  attestato  sui
          requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano  le  ipotesi
          di cui all'art. 115, comma 2; 
                c) l'autorizzazione per  l'esercitazione  alla  guida
          per la corrispondente categoria del veicolo in luogo  della
          patente di  guida  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  un
          documento personale di riconoscimento; 
                d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 
              2. La  persona  che  funge  da  istruttore  durante  le
          esercitazioni di guida deve avere con  se'  la  patente  di
          guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
          deve  aver  con  se'   anche   l'attestato   di   qualifica
          professionale di cui all'art. 123, comma 7. 
              3.  Il  conducente  deve,  altresi',  avere   con   se'
          l'autorizzazione  o  la  licenza  quando  il   veicolo   e'
          impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 
              4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso  diverso  da
          quello  risultante  dalla  carta  di  circolazione,  ovvero
          quando  il  veicolo  sia  in  circolazione  di  prova,   il
          conducente deve avere con se' la  relativa  autorizzazione.
          Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di  trasporto  di
          persone e per quelli adibiti a locazione  senza  conducente
          la  carta  di  circolazione  puo'  essere   sostituita   da
          fotocopia  autenticata  dallo   stesso   proprietario   con
          sottoscrizione del medesimo. 
              5. Il conducente deve avere con se' il  certificato  di
          abilitazione professionale, la carta di qualificazione  del
          conducente  e   il   certificato   di   idoneita',   quando
          prescritti. 
              6. (abrogato) 
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 39  a  euro  159.  Quando  si  tratta  di
          ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94. 
              8. Chiunque senza  giustificato  motivo  non  ottempera
          all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il  termine
          stabilito nell'invito medesimo, ad uffici  di  polizia  per
          fornire  informazioni   o   esibire   documenti   ai   fini
          dell'accertamento delle violazioni amministrative  previste
          dal   presente   codice,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  398  a
          euro 1.596.  Alla  violazione  di  cui  al  presente  comma
          consegue l'applicazione, da parte  dell'ufficio  dal  quale
          dipende l'organo accertatore, della sanzione  prevista  per
          la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
          termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
          stabilito per la presentazione dei documenti.». 
 
        
      
                               Art. 19 
 
Modifiche all'articolo 218-bis del Codice della strada 
in materia di applicazione della  sospensione  della  patente  per  i
  neopatentati 
  1. All'articolo 218-bis, comma  3,  del  Codice  della  strada,  le
parole:  «di  categoria  A»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di
categorie A1, A2 o A». 
 
        
                    Note all'art. 19: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  218-bis  del  citato
          decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.285,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 218-bis  (Applicazione  della  sospensione  della
          patente  per  i  neo-patentati).  -  1.   Salvo   che   sia
          diversamente disposto dalle norme del titolo V,  nei  primi
          tre anni dalla  data  di  conseguimento  della  patente  di
          categoria B, quando e' commessa una violazione per la quale
          e' prevista l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della patente, di cui all'art.
          218, la durata della sospensione e' aumentata di  un  terzo
          alla prima violazione ed e' raddoppiata per  le  violazioni
          successive. 
              2.  Qualora,  nei  primi  tre  anni   dalla   data   di
          conseguimento della patente di  categoria  B,  il  titolare
          abbia commesso una violazione  per  la  quale  e'  prevista
          l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente per un periodo superiore  a
          tre mesi, le disposizioni del comma 1 si  applicano  per  i
          primi  cinque  anni  dalla  data  di  conseguimento   della
          patente. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano
          anche al conducente titolare di patente di categorie A1, A2
          o A, qualora non abbia gia' conseguito anche la patente  di
          categoria B. Se la patente di  categoria  B  e'  conseguita
          successivamente al rilascio della patente di categorie  A1,
          A2 o A, le disposizioni di cui ai citati commi  1  e  2  si
          applicano dalla data  di  conseguimento  della  patente  di
          categoria B.». 
 
        
      
                               Art. 20 
 
 
Modifiche all'articolo 219 in materia  di  revoca  della  patente  di
                                guida 
 
  1. All'articolo 219, comma  3-bis,  del  Codice  della  strada,  il
secondo periodo e' soppresso. 
 
        
                    Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo dell'art. 219 del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.285,  cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 219 (Revoca della patente di guida). - 1. Quando,
          ai sensi del presente codice, e' prevista la  revoca  della
          patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente
          ufficio del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri,  nei
          casi previsti dall'art. 130, comma 1, e  dal  prefetto  del
          luogo della commessa violazione  quando  la  stessa  revoca
          costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei
          casi previsti dall'art. 120, comma 1. 
              2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
          sanzione accessoria  l'organo,  l'ufficio  o  comando,  che
          accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la
          legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne  da'
          comunicazione  al  prefetto  del   luogo   della   commessa
          violazione. Questi, previo  accertamento  delle  condizioni
          predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
          della patente alla prefettura, anche  tramite  l'organo  di
          Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza  si  da'
          comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri. 
              3. Il provvedimento di revoca  della  patente  previsto
          dal presente articolo  nonche'  quello  disposto  ai  sensi
          dell'art. 130, comma 1,  nell'ipotesi  in  cui  risulti  la
          perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
          fisici prescritti, e' atto definitivo. 
              3-bis. L'interessato  non  puo'  conseguire  una  nuova
          patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal
          momento in cui e' divenuto definitivo il  provvedimento  di
          cui al comma 2. 
              3-ter. Quando la  revoca  della  patente  di  guida  e'
          disposta a seguito delle violazioni di  cui  agli  articoli
          186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire  una  nuova
          patente di guida prima di tre anni a decorrere  dalla  data
          di accertamento del reato. 
              3-quater. La revoca della patente di guida ad  uno  dei
          conducenti di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c)
          e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui
          agli articoli 186,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  e  187,
          costituisce  giusta  causa  di   licenziamento   ai   sensi
          dell'art. 2119 del codice civile.». 
 
        
      
                               Art. 21 
 
Modifiche all'articolo 219-bis in materia ritiro sospensione o revoca
  del certificato di idoneita' alla guida 
  1. L'articolo 219-bis del Codice della  strada  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  219-bis  (Inapplicabilita'  delle  sanzioni   amministrative
accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente
ai conducenti minorenni). - 1. Nell'ipotesi  in  cui,  ai  sensi  del
presente codice, e' disposta la  sanzione  amministrativa  accessoria
del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida  e
la violazione da cui discende e' commessa da un conducente  minorenne
in  luogo  delle  predette  sanzioni  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.». 
  2. Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice  della  strada,
come modificato  dal  comma  1,  si  applicano  anche  ai  conducenti
minorenni  titolari  di  certificato  di  idoneita'  alla  guida  del
ciclomotore. Si  applicano  altresi'  le  disposizioni  dell'articolo
126-bis del Codice della strada. 
  3. Nell'ipotesi in cui,  ai  sensi  del  Codice  della  strada,  e'
disposta la sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro,  della
sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione  da
cui discende e' commessa alla guida del ciclomotore da un  conducente
maggiorenne, titolare di certificato  di  idoneita'  alla  guida  del
ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano  al  certificato
di idoneita' posseduto, secondo le procedure degli articoli 216, 218,
219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione
delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative  di
cui  agli  articoli  216,  218  e  219.  Si  applicano  altresi'   le
disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada. 
 
        
      
                               Art. 22 
 
 
           Disposizioni in materia del modello di patente 
 
  1. Il modello di patente di guida comunitaria, di cui  all'articolo
116, comma 3, Codice della strada, come modificato  dall'articolo  3,
comma 1, del presente decreto, e' conforme al modello comunitario  di
cui all'allegato I. La  sigla  distintiva  delle  patenti  rilasciate
dallo Stato italiano figura, sulle stesse, in un rettangolo di colore
blu ed e'  circondata  da  dodici  stelle  gialle.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentiti  il  Ministro
dell'interno  e  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione,  possono  essere  apportate,  previo  accordo  con  la
Commissione europea, eventuali modifiche  al  predetto  modello,  ivi
comprese  quelle  necessarie  per  l'elaborazione  elettronica  della
 patente di guida. 
  2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare
rischi di falsificazione delle patenti di guida. Il  materiale  usato
per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni
in  applicazione  delle  specifiche  disposizioni  integrative,   che
saranno  adottate  dal  Consiglio  dell'Unione  europea,   intese   a
modificare elementi non essenziali di cui alla direttiva  2006/126/CE
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  dicembre  2006,
concernente le patenti di guida. Lo Stato  italiano  puo'  introdurre
elementi di sicurezza aggiuntivi. 
  3. Per le finalita'  di  cui  al  comma  2  e  previa  adozione  di
specifiche  disposizioni  da  parte  della  Commissione   dell'Unione
europea, lo Stato  italiano,  fatte  salve  le  norme  relative  alla
protezione   dei    dati,    puo'    inserire    un    supporto    di
memorizzazione -microchip - nelle patenti di guida, contenente i dati
armonizzati delle stesse, riportati nel modello di cui all'allegato I
del presente decreto. Tale supporto di memorizzazione sara'  soggetto
ad omologazione CE, subordinata alla  dimostrazione  della  capacita'
dello  stesso  di  resistere  ai  tentativi   di   manipolazione   ed
alterazione dei dati. In ogni caso, la presenza del microchip non  e'
un presupposto  per  la  validita'  della  patente.  Lo  smarrimento,
l'illeggibilita' o qualunque altro danneggiamento  dello  stesso  non
incidono sulla validita' del documento. 
  4. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri  derivanti
dall'attuazione  del   presente   articolo   si   provvede   mediante
corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in
materia di motorizzazione di cui al punto 1  della  tabella  3  della
legge 1° dicembre 1986, n. 870. 
 
        
                    Note all'art. 22: 
              Per i riferimenti della direttiva 2006/126/CE si vedano
          le note alle premesse. 
              La legge  1-12-1986  n.  870  recante  (Misure  urgenti
          straordinarie per i servizi della Direzione generale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  del
          Ministero dei trasporti.) e'  pubblicata  nel  Suppl.  Ord.
          Gazz. Uff. 16 dicembre 1986, n. 291. 
 
        
      
                               Art. 23 
 
Disposizioni in materia di requisiti per l'esame  di  idoneita'  alla
  guida, di requisiti fisici e psichici di idoneita' alla guida e  di
  requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle
  prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti 
  1. Ai fini del conseguimento dell'idoneita' tecnica necessaria  per
il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'articolo 121, comma
1, del Codice della strada, la prova di verifica  delle  capacita'  e
dei  comportamenti  e  quella  di  controllo  delle   cognizioni   si
conformano ai requisiti minimi previsti dall'allegato II. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi  entro
il 30 giugno 2012, sono disciplinati i  requisiti  per  la  prova  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
della patente di guida di categoria AM, eventualmente prevedendo  una
differenziazione della suddetta prova se  effettuata  su  veicoli  di
categoria L2e o L6e. 
  2. La prova di capacita' e comportamento su veicolo  specifico,  di
cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), del Codice  della  strada,
come modificato dall'articolo 3, comma 1, e' disciplinata con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente  ai
requisiti minimi di cui all'allegato V. 
  3. La prova di verifica delle capacita'  e  dei  comportamenti  per
l'accesso graduale di  titolare  di  patente  di  categoria  A1  alle
categorie A2 o A, e' disciplinata con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi  di
cui all'allegato VI. 
  4.  L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e   psichici   previsto
dall'articolo 119 del Codice  della  strada  si  conforma  almeno  ai
requisiti minimi previsti dall'allegato  III.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni adottate con decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti in attuazione di direttive particolari in materia. 
  5. La disciplina dell'esame di  abilitazione  di  cui  all'articolo
121, comma 3, del Codice della strada, come modificato  dall'articolo
9, comma 1, lettera a), del presente decreto  e'  conforme  a  quanto
previsto  nel  paragrafo  3,  punto  3.2,  dell'allegato  IV,  ed  e'
finalizzato all'acquisizione delle competenze di cui al  paragrafo  1
dello stesso allegato. 
  6. La disciplina  del  corso  di  qualificazione  iniziale  di  cui
all'articolo  121,  comma  5-bis,  del  Codice  della  strada,   come
modificato dall'articolo 9, comma  1,  lettera  d),  e'  conforme  ai
contenuti di cui al paragrafo 3.1 dell'allegato  IV.  Ai  fini  della
frequenza del corso e' necessario che il dipendente  si  trovi  nelle
condizioni di cui al paragrafo  2,  punti  2.1.e  2.2,  dello  stesso
allegato. 
  7. Il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici provvede al controllo  di  qualita'  di  cui
all'articolo  121,  comma  5-bis,  del  Codice  della  strada,   come
modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera  d),  in  conformita'  a
quanto previsto dal paragrafo 4, punto 4.1, dell'allegato IV,  ed  al
corso di formazione periodica, previsto dal medesimo, secondo  quanto
disposto dal punto 4.2 dello stesso paragrafo. 
 
        
      
                               Art. 24 
 
 
                Adeguamento al progresso scientifico 
 
  1. Salvo che sia diversamente disposto  da  leggi  comunitarie,  le
direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie
per adeguare il contenuto degli stessi  al  progresso  scientifico  e
tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati. 
  2. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo',  con
proprio decreto, prescrivere requisiti ulteriori  rispetto  a  quelli
minimi posti dagli allegati II e III. 
 
        
      
                               Art. 25 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato
di idoneita' alla guida  del  ciclomotore  o  di  patenti  rilasciate
anteriormente  alla  data  di  applicazione  delle  disposizioni  del
presente decreto, secondo la tabella di cui all'allegato VII. 
  2. A decorrere dalla data di applicazione  delle  disposizioni  del
presente decreto,  in  caso  di  furto,  distruzione,  smarrimento  o
deterioramento  di  un  certificato  di  idoneita'  alla  guida   del
ciclomotore conseguito prima della medesima data, e'  rilasciata,  in
luogo del duplicato del predetto documento, una patente di  guida  di
categoria AM, recante la stessa data di  scadenza  di  validita'  del
certificato di idoneita'. Si procede altresi' al rilascio di  patente
di guida di categoria AM nel caso  di  rinnovo  di  validita'  di  un
certificato di idoneita' alla guida  del  ciclomotore.  Relativamente
alle patenti di categoria AM, cosi' rilasciate,  sono  riportati  gli
eventuali  provvedimenti  restrittivi  gravanti  sul  certificato  di
idoneita' alla guida del ciclomotore, quali risultanti  nell'anagrafe
nazionale dei conducenti,  ivi  comprese  eventuali  decurtazioni  di
punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. 
  3. A decorrere dalla data di applicazione  delle  disposizioni  del
presente decreto, le norme sanzionatorie  relative  alla  patente  di
categoria AM  sono  applicabili  anche  nei  riguardi  di  conducenti
titolari di certificato di  idoneita'  alla  guida  del  ciclomotore,
conseguito prima della predetta data. 
  4. Il personale  abilitato  all'espletamento  delle  prove  di  cui
all'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, che esercitano la
propria funzione in forza di un'abilitazione acquisita  anteriormente
alla  data  di  applicazione  del  presente  decreto,  sono  soggetti
unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualita'  e
alle misure di formazione continua a carattere periodico. 
 
        
      
                               Art. 26 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui
al presente  decreto  e'  abrogato  il  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T. 
  2. Le disposizioni di  cui  all'allegato  III  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  30  settembre  2003,  n.  40T,  sono
abrogate a fare data dalla entrata in vigore del presente decreto. 
 
        
                    Note all'art. 26: 
              Per  i  riferimenti  del  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n.40T, si
          vedano le note alle premesse. 
 
        
      
                               Art. 27 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  le
amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
        
      
                               Art. 28 
 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano  a
decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli
articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato  III,
con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D,
DE, KA e KB. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 18 aprile 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Fazio, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
        
      
                                                           Allegato I 
 
                                              (previsto dall'art. 22) 
 
  DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA 
 
    1.  Le  caratteristiche  fisiche   della   scheda   del   modello
comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO  7810  e
ISO 7816-1. 
    La scheda e' fabbricata in policarbonato. 
    I metodi per la verifica delle caratteristiche delle  patenti  di
guida,  destinati  a  garantire  la  loro  conformita'   alle   norme
internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373. 
    2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida 
    La sicurezza fisica della patente di guida e' minacciata da: 
    - produzione di schede false:  creando  un  nuovo  oggetto  molto
somigliante al documento, sia ex  novo,  sia  copiando  un  documento
originale; 
    - contraffazione:  modificando  le  proprieta'  di  un  documento
originale, ad esempio modificando  alcuni  dei  dati  impressi  sullo
stesso. 
    La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che
consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei  dati,  nel
materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa,  in  una
serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo  di
personalizzazione. 
    a) Il materiale utilizzato per le patenti di  guida  deve  essere
protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche: 
    - schede insensibili ai raggi UV; 
    - fondo arabescato di sicurezza,  concepito  per  resistere  alla
contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che  utilizzi  una
stampa  a  iride  con   inchiostri   multicolori   di   sicurezza   e
un'arabescatura positiva  e  negativa.  Il  motivo  non  deve  essere
composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati
complessi  in  almeno  due  colori  speciali  e  deve  includere  una
microstampa; 
    - elementi variabili ottici che  offrano  un'adeguata  protezione
contro la copiatura e la manomissione della fotografia; 
    - incisione al laser; 
    - nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello
sfondo di sicurezza e la  fotografia  stessa  dovrebbero  sovrapporsi
almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato). 
    b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida  deve
essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle
seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite
con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente  decreto
legislativo: 
    - inchiostri a variazione cromatica , 
    - inchiostro termocromatico, 
    - ologrammi su misura, 
    - immagini variabili incise al laser, 
    - inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente, 
    - stampa iridescente, 
    - filigrana digitale sullo sfondo, 
    - pigmenti infrarossi o fosforescenti, 
    - caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto . 
    3. La patente si compone di due facciate: 
    La pagina 1 contiene: 
    a) la dicitura «patente di guida» stampata in carattere maiuscolo
e grassetto; 
    b)  la  dicitura  «Repubblica  Italiana»  stampata  in  carattere
maiuscolo e grassetto; 
    Con il decreto di cui all'articolo  22,  comma  1,  del  presente
decreto legislativo, puo' essere disposto che  le  suddette  diciture
siano altresi' stampate, dai competenti uffici appartenenti ad ambiti
territoriali ai quali e' riconosciuta  autonomia  linguistica,  nelle
rispettive lingue. 
    c) la sigla distintiva dello  Stato  italiano  «I»,  stampata  in
negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; 
    d) le informazioni specifiche relative alla  patente  rilasciata,
numerate come segue: 
    1) cognome del titolare; 
    2) nome/i del titolare; 
    3) data e luogo di nascita del titolare; 
    4) 
    a) data di rilascio della patente; 
    b) data di scadenza della patente; 
    c) designazione dell'autorita' che rilascia la patente; 
    5) numero della patente; 
    6) fotografia del titolare; 
    7) firma del titolare; 
    8) indirizzo; 
    9) le categorie di veicoli  che  il  titolare  e'  autorizzato  a
guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere
diverso da quello delle categorie armonizzate; 
    e) la  dicitura  «modello  delle  Comunita'  europee»  in  lingua
italiana e la dicitura «patente di guida» nelle  altre  lingue  della
Comunita', stampate in rosa in modo da  costituire  lo  sfondo  della
patente: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico in corso di
                         inserimento
 
 
    - blu: Pantone Reflex Blue, 
    - giallo: Pantone Yellow. 
    La pagina 2 contiene: 
    a) 9) le categorie di veicoli che il titolare  e'  autorizzato  a
guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere
diverso da quello delle categorie armonizzate; 
    10) la data del primo rilascio  per  ciascuna  categoria:  questa
data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad  ogni  ulteriore
sostituzione o cambio; 
    11) la data di scadenza per ciascuna categoria; 
    12) le eventuali  indicazioni  supplementari  o  restrittive,  in
forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata. 
    I codici sono stabiliti nel modo seguente: 
    - 
    Codici da 01 a 99: : codici comunitari armonizzati 
    - 
    CONDUCENTE (motivi medici) 
    01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi 
    01.01 Occhiali 
    01.02 Lenti a contatto 
    01.03 Occhiali protettivi 
    01.04 Lente opaca 
    01.05 Occlusore oculare 
    01.06 Occhiali o lenti a contatto 
    02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione 
    02.01 Apparecchi acustici monoauricolari 
    02.02 Apparecchi acustici biauricolari 
    03. Protesi/ortosi per gli arti 
    03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori 
    03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori 
    05. Limitazioni nella guida (il codice deve  essere  indicato  in
dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici) 
    05.01 Guida  in  orario  diurno  (ad  esempio:  da  un'ora  prima
dell'alba ad un'ora dopo il tramonto) 
    05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di  residenza  del
titolare o solo nell'ambito della citta'/regione 
    05.03 Guida senza passeggeri 
    05.04 Velocita' di guida limitata a... km/h 
    05.05 Guida autorizzata  solo  se  accompagnato  da  titolare  di
patente 
    05.06 Guida senza rimorchio 
    05.07 Guida non autorizzata in autostrada 
    05.08 Niente alcool 
    MODIFICHE DEL VEICOLO 
    10. Cambio di velocita' modificato 
    10.01 Cambio manuale 
    10.02 Cambio automatico 
    10.03 Cambio elettronico 
    10.04 Leva del cambio adattata 
    10.05 Senza cambio marce secondario 
    15. Frizione modificata 
    15.01 Pedale della frizione adattato 
    15.02 Frizione manuale 
    15.03 Frizione automatica 
    15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile 
    20. Dispositivi di frenatura modificati 
    20.01 Pedale del freno modificato 
    20.02 Pedale del freno allargato 
    20.03 Pedale del  freno  adattato  per  essere  usato  col  piede
sinistro 
    20.04 Pedale del freno ad asola 
    20.05 Pedale del freno basculante 
    20.06 Freno di servizio manuale (adattato) 
    20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato 
    20.08 Pressione massima sul  freno  di  emergenza  integrato  nel
freno di emergenza 
    20.09 Freno di stazionamento modificato 
    20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico 
    20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato) 
    20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile 
    20.13 Freno a ginocchio 
    20.14 Freno di servizio a comando elettrico 
    25. Dispositivi di accelerazione modificati 
    25.01 Pedale dell'acceleratore modificato 
    25.02 Acceleratore ad asola 
    25.03 Pedale dell'acceleratore basculante 
    25.04 Acceleratore manuale 
    25.05 Acceleratore a ginocchio 
    25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) 
    25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno 
    25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro 
    25.09           Pedale           dell'acceleratore            con
protezione/pieghevole/sfilabile 
    30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione 
    30.01 Pedali paralleli 
    30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi) 
    30.03 Acceleratore e freno a slitta 
    30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi 
    30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili 
    30.06 Fondo rialzato 
    30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno 
    30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale  del
freno 
    30.09 Elemento di  protezione  davanti  ai  pedali  del  freno  e
dell'acceleratore 
    30.10 Sostegno per calcagno/gamba 
    30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico 
    35. Disposizione dei comandi modificata 
    (Interruttori dei  fari,  tergicristalli,  segnalatore  acustico,
indicatori di direzione, ecc.) 
    35.01 Comandi operabili senza compromettere le  altre  operazioni
di guida 
    35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o  dai
suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
    35.03 Comandi operabili  senza  togliere  la  mano  sinistra  dal
volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
    35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante
o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 
    35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o  dai
suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal  sistema  combinato
di accelerazione e frenatura 
    40. Sterzo modificato 
    40.01 Servosterzo standard 
    40.02 Servosterzo rinforzato 
    40.03 Sterzo con sistema di sicurezza 
    40.04 Piantone del volante prolungato 
    40.05 Volante adattato (a sezione allargata  e/o  rinforzata,  di
diametro ridotto, ecc.) 
    40.06 Volante inclinabile 
    40.07 Volante verticale 
    40.08 Volante orizzontale 
    40.09 Sterzo controllato tramite piede 
    40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) 
    40.11 Volante con impugnatura a manovella 
    40.12 Volante dotato di ortosi della mano 
    40.13 Con ortosi collegata al tendine 
    42. Retrovisore/i modificato/i 
    42.01  Specchietto  retrovisore  laterale  esterno  (sinistro  o)
destro 
    42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango 
    42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per  controllare
il traffico 
    42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico 
    42.05 Specchietto retrovisore per  ovviare  al  punto  cieco  del
retrovisore 
    42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 
    43. Sedile conducente modificato 
    43.01 Sedile conducente  ad  altezza  adeguata  ed  alla  normale
distanza dal volante e dai pedali 
    43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo 
    43.03 Sedile conducente con supporto laterale che  stabilizza  la
posizione da seduto 
    43.04 Sedile conducente dotato di braccioli 
    43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato 
    43.06 Cinture di sicurezza modificate 
    43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti 
    44. Modifiche ai motocicli (il codice  deve  essere  indicato  in
dettaglio) 
    44.01 Impianto frenante su una sola leva 
    44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore 
    44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore 
    44.04 Leva dell'acceleratore (adattata) 
    44.05 Cambio e frizione manuale (adattati) 
    44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) 
    44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) 
    44.08 Altezza del sedile tale da  permettere  al  conducente,  da
seduto,   di   raggiungere   il   suolo   con   ambedue    i    piedi
contemporaneamente 
    45. Solo per motocicli con sidecar 
    50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero  di  telaio  (codice
identificativo del veicolo) 
    51.  Limitato  ad  uno   specifico   veicolo/targa   (numero   di
registrazione del veicolo) 
    QUESTIONI AMMINISTRATIVE 
    70. Sostituzione  della  patente  n...  rilasciata  da...  (sigla
UE/sigla  ONU  se  si  tratta  di  un  paese   terzo;   ad   esempio:
70.0123456789.NL) 
    71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta
di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR) 
    72. Limitata ai veicoli della  categoria  A  con  cilindrata  non
superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1) 
    73. Limitata ai veicoli della categoria  B  del  tipo  veicoli  a
motore a tre o quattro ruote (B1) 
    74. Limitata ai veicoli della categoria C con  massa  limite  non
superiore a 7 500 kg (C1) 
    75. Limitata ai veicoli della categoria D  con  non  piu'  di  16
posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) 
    76. Limitata ai veicoli della categoria C con  massa  limite  non
superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore
a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso cosi' formato  non
sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite  del
rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E) 
    77. Limitata a veicoli di categoria D con non piu' di 16 posti  a
sedere, oltre a quello del conducente (D1)  con  rimorchio  di  massa
limite non superiore a 750 kg, sempre che  a)  la  massa  limite  del
complesso cosi' formato non sia complessivamente superiore a  12  000
kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a  vuoto  del
veicolo trainate e che b) il  rimorchio  non  sia  impiegato  per  il
trasporto di persone (D1E). 
    78. Limitata a veicoli con cambio automatico 
    79. (...) Limitata a veicoli conformi a  quanto  specificato  fra
parentesi,  in  applicazione  dell'articolo  10,  paragrafo  1  della
direttiva 91/439/CEE 
    90.01: a sinistra 
    90.02: a destra 
    90.03: sinistra 
    90.04: destra 
    90.05: mano 
    90.06: piede 
    90.07: utilizzabile. 
    95. Conducente titolare  di  CQC  (carta  di  qualificazione  del
conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui
alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012). 
    96. Conducente che ha  superato  una  prova  di  capacita'  e  di
comportamento in conformita' delle disposizioni dell'allegato V. 
    - 
    Codici 100 e superiori : codici nazionali, validi unicamente  per
la circolazione sul territorio dello Stato membro che  ha  rilasciato
la patente. 
    - Se un codice si applica a tutte le categorie per  le  quali  e'
rilasciata la patente, puo' essere stampato  nello  spazio  sotto  le
voci 9, 10 e 11; 
    - 
    13. uno spazio riservato  per  l'eventuale  iscrizione  da  parte
dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del  punto
4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili
alla gestione della patente; 
    b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si  trovano  sulle
pagine 1 e 2 della patente (delle voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c),  5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13). 
    c) Sul modello  comunitario  di  patente  di  guida  deve  essere
riservato  uno  spazio  per   potervi   eventualmente   inserire   un
microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente. 
    4. Disposizioni particolari 
    a) La patente di guida reca, su entrambe le facciate, nell'angolo
inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale  tricolore  verde,
bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale e' sottoposto
all'esito  favorevole  della  notifica  del  presente  decreto   alla
Commissione Europea. 
    MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA (art. 22) 
    Pagina 1 (fronte): PATENTE DI GUIDA; REPUBBLICA ITALIANA 
    Pagina 2 (verso): 1.  Cognome;  2.  Nome;  3.  Data  e  luogo  di
nascita; 4a. Patente  rilasciata  il;  4b.  Validita'  fino  al;  4c.
Rilasciata  da;  5.  Patente  n....;  6.  Fotografia;  7.  Firma  del
titolare; 8. Indirizzo; 9. Categorie; 10.  Categoria  rilasciata  il;
11. Categoria validita' fino al; 12. Restrizioni; 13. Riconoscimento. 
 
 
    ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico in corso di
                         inserimento
 
 
 
 
        
      
                                                          Allegato II 
 
                                     (previsto dall'art. 23, comma 1) 
 
     I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITA' ALLA GUIDA 
    La verifica delle cognizioni, delle capacita' e dei comportamenti
necessari per la guida di un veicolo a motore, consta delle  seguenti
prove di controllo: 
    - una prova teorica, e quindi 
    - una prova pratica e di comportamento. 
    Le prove devono essere effettuate nel rispetto  delle  condizioni
indicate di seguito. 
    A. PROVA TEORICA 
    1. Modalita' 
    La  modalita'  prescelta  deve  essere  tale  da  permettere   di
verificare che il candidato possiede le conoscenze  necessarie  nelle
materie indicate nei punti 2, 3 e 4. 
    Il  candidato  che  debba  sostenere  l'esame  relativo  ad   una
determinata categoria puo'  essere  esonerato  dal  ripetere  l'esame
relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2,  3  e  4  se  ha
superato la prova teorica per una categoria diversa. 
    2. Programma della  prova  teorica  per  tutte  le  categorie  di
veicoli 
    2.1. Devono essere formulate domande riguardanti  tutti  i  punti
indicati di seguito; 
    2.1.1. le norme che regolano la circolazione stradale: 
    - in particolare: segnaletica stradale verticale ed  orizzontale,
segnalazioni, precedenze e limiti di velocita'; 
    2.1.2. il conducente: 
    -  importanza  di  un  atteggiamento  vigile  e  di  un  corretto
comportamento nei confronti degli altri utenti della strada; 
    - osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi  di
reazione, nonche' cambiamenti nel comportamento al volante indotti da
alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento; 
    2.1.3. la strada: 
    - principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di
sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata  ed  alla  tenuta  di
strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada; 
    - fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada;
in  particolare  il  loro  cambiamento  in   base   alle   condizioni
atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte; 
    - caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme  di
comportamento; 
    - guida sicura nelle gallerie stradali; 
    2.1.4. gli altri utenti della strada: 
    - fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli
altri utenti della  strada  e  categorie  di  utenti  particolarmente
esposte quali bambini,  pedoni,  ciclisti  e  persone  con  mobilita'
ridotta; 
    - rischi legati alla manovra e alla  guida  di  diversi  tipi  di
veicolo e relativo campo visivo del conducente; 
    2.1.5. norme e disposizioni di  carattere  generale  e  questioni
diverse: 
    -  formalita'  amministrative  e  documenti  necessari   per   la
circolazione dei veicoli; 
    -  regole  generali  di  comportamento  in  caso   di   incidente
(collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione  dell'incidente)
ed eventuali misure di assistenza agli infortunati; 
    - fattori di sicurezza  legati  al  veicolo,  al  carico  e  alle
persone trasportate; 
    2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo; 
    2.1.7. elementi di meccanica legati alla  sicurezza  stradale;  i
candidati devono essere  in  grado  di  riconoscere  i  difetti  piu'
ricorrenti, con particolare riguardo a  sterzo,  sospensioni,  freni,
pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri,  specchietti
retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture
di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica; 
    2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare:  impiego
delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la  sicurezza
dei bambini; 
    2.1.9.  regole  di  utilizzo  dei  veicoli  legate   all'ambiente
(corretto impiego dei dispositivi di segnalazione  acustica,  consumo
ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.). 
    3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A 
    3.1.  Controllo  obbligatorio  delle  conoscenze   di   carattere
generico in merito a: 
    3.1.1. impiego del casco e di ulteriore abbigliamento  protettivo
di altro tipo, ove prescritto; 
    3.1.2. percezione del motociclista da parte  degli  altri  utenti
della strada; 
    3.1.3.  fattori  di  rischio  legati  ai  vari  tipi  di   strada
precedentemente indicati, con particolare  attenzione  agli  elementi
potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica  orizzontale  (ad
esempio strisce e frecce) e binari; 
    3.1.4. elementi  di  meccanica  legati  alla  sicurezza  stradale
precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore
di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena. 
    4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE,  C1,  C1E,  D,
DE, D1, D1E 
    4.1.  Controllo  obbligatorio  delle  conoscenze   di   carattere
generico in merito a: 
    4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a
norma del regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento
e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che
abroga il regolamento (CEE) n. 3280/85 del  Consiglio,  e  successive
modificazioni;  impiego  dell'apparecchio  di  controllo  di  cui  al
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,  del  20  dicembre  1985,
relativo all'apparecchio di controllo nel settore  dei  trasporti  su
strada, e successive modificazioni; 
    4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o  persone,
secondo i casi; 
    4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il
trasporto  di  cose  o  persone   sia   a   livello   nazionale   che
internazionale; 
    4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare  in
caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli  interventi
di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonche' rudimenti di
pronto soccorso; 
    4.1.5.  precauzioni  da  adottare  in   caso   di   rimozione   e
sostituzione delle ruote; 
    4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei  veicoli;
disposizioni  che  regolano  i  dispositivi  di   limitazione   della
velocita'; 
    4.1.7. limitazione del campo visivo legata  alle  caratteristiche
del veicolo; 
    4.1.8. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei  veicoli:
controllo  del  carico  (posizionamento   e   ancoraggio),   problemi
specifici legati a particolari tipi  di  merce  (ad  esempio  carichi
liquidi o sporgenti), operazioni di carico e  scarico  e  impiego  di
attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E); 
    4.1.9. responsabilita' del conducente nei confronti delle persone
trasportate;  comfort  e  sicurezza  dei  passeggeri;  trasporto   di
bambini; controlli necessari prima della partenza; la  prova  teorica
deve riguardare  tutti  i  diversi  tipi  di  autobus  (destinati  al
servizio  di  linea  ed  a  quello  privato,  autobus  di  dimensioni
eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E). 
    4.2.  Controllo  obbligatorio  delle  conoscenze   di   carattere
generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per  le  categorie
C, CE, D e DE: 
    4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a
combustione  interna,  dei   liquidi   (olio   motore,   liquido   di
raffreddamento,   liquido   lavavetri,   ecc.),   del   sistema    di
alimentazione del carburante,  di  quello  elettrico,  di  quello  di
accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.); 
    4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo; 
    4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio  e  corretto  impiego  e
manutenzione dei pneumatici; 
    4.2.4.  freno  e  acceleratore:  nozioni  sui   tipi   esistenti,
funzionamento,  componenti  principali,   collegamenti,   impiego   e
manutenzione ordinaria, compreso l'ABS; 
    4.2.5.  frizione:  nozioni  sui  tipi  esistenti,  funzionamento,
componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria
(solo categorie CE, DE); 
    4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti; 
    4.2.7.  manutenzione   dei   veicoli   a   scopo   preventivo   e
effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie; 
    4.2.8. responsabilita' del conducente in  merito  a  ricevimento,
trasporto e  consegna  delle  merci  nel  rispetto  delle  condizioni
concordate (solo categorie C, CE). 
    B. PROVA DI CAPACITA' E COMPORTAMENTO 
    5. Il veicolo e le sue dotazioni 
    5.1. Il candidato  che  intende  conseguire  l'abilitazione  alla
guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare  la  prova  di
capacita' e comportamento su di un veicolo dotato  di  tale  tipo  di
cambio. 
    Se il candidato effettua la prova di capacita' e comportamento su
di un veicolo dotato di cambio automatico,  tale  fatto  deve  essere
debitamente indicato  sulla  patente.  La  patente  cosi'  rilasciata
abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico. 
    Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende  un  veicolo
si intende un veicolo nel quale  non  e'  presente  il  pedale  della
frizione ( o la leva manuale per la frizione, per le categorie A o A1
). 
    5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di  capacita'  e
comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. 
    Categoria AM: 
    ciclomotori a due ruote (categoria L1e) ,  ovvero  ciclomotori  a
tre ruote (categoria L2e)  o  quadricicli  leggeri  (categoria  L6e),
omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente,  non
necessariamente dotati di cambio di velocita' manuale. 
    Categoria A1: 
    Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente  una  cilindrata
minima di 120 cm3 e in grado di raggiunge una velocita' di almeno  90
km/h 
    Categoria A2: 
    Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400  cm3
e una potenza di almeno 25 kW. 
    Categoria A: 
    Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600  cm3
e una potenza di almeno 40 kW 
    Categoria B: 
    un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace  di  sviluppare
una velocita' di almeno 100 km/h. 
    Categoria BE: 
    un insieme composto di  un  veicolo  adatto  alla  prova  per  la
categoria B e un rimorchio con massa  limite  di  almeno  1  000  kg,
capace  di  sviluppare  una  velocita'  di  almeno  100  km/h  e  non
rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio  di  carico
del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di  altezza  e  di
larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone  puo'  anche
essere leggermente meno largo della motrice, purche', in tal caso, la
visione  posteriore  risulti  possibile   soltanto   attraverso   gli
specchietti retrovisori esterni di quest'ultima;  il  rimorchio  deve
essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
    Categoria B1: 
    un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocita'
di almeno 60 km/h. 
    Categoria C: 
    un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a  12
000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o  superiore
a 2,40 m capace di sviluppare una velocita' di  almeno  80  km/h;  il
veicolo deve disporre di  ABS,  di  un  cambio  dotato  di  almeno  8
rapporti per la marcia avanti, nonche' dell'apparecchio di  controllo
di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e  successive  modificazioni;
lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e
di larghezza almeno pari a  quelle  della  cabina;  il  veicolo  deve
essere presentato con  un  minimo  di  10  000  kg  di  massa  totale
effettiva. 
    Categoria CE: 
    un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla
prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore
a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore  a
20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai  14  m  e  la
larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere  capaci
di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e  devono  disporre  di
ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la  marcia  avanti,
nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE)  n.
3821/85,  e  successive  modificazioni;  lo  spazio  di  carico   del
rimorchio deve consistere in  un  cassone  chiuso  di  altezza  e  di
larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve  essere
presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva. 
    Categoria C1: 
    un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a  4
000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace  di  sviluppare  una
velocita' di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve  essere
dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento  (CEE)  n.
3821/85  e  successive  modificazioni;  lo  spazio  di  carico   deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari
a quelle della cabina. 
    Categoria C1E: 
    un insieme composto di  un  veicolo  adatto  alla  prova  per  la
categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250
kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8  m  e  capace  di
sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di  carico  del
rimorchio deve consistere in  un  cassone  chiuso  di  altezza  e  di
larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone  puo'  anche
essere leggermente meno largo della motrice, purche', in tal caso, la
visione  posteriore  risulti  possibile   soltanto   attraverso   gli
specchietti retrovisori esterni di quest'ultima;  il  rimorchio  vede
essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
    Categoria D: 
    un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a  10  m,
di larghezza pari o superiore a 2,40 m e  capace  di  sviluppare  una
velocita' di almeno 80 km/h; deve  disporre  di  ABS  e  deve  essere
dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento  (CEE)  n.
3821/85, e successive modificazioni. 
    Categoria DE: 
    un insieme composto di  un  veicolo  adatto  alla  prova  per  la
categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1  250
kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una
velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del  rimorchio  deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2
m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo  di  800  kg  di
massa totale effettiva. 
    Categoria D1: 
    Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a  4
000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di  sviluppare  una
velocita' di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio
di controllo di cui al regolamento (CEE)  n.  3821/85,  e  successive
modificazioni. 
    Categoria D1E: 
    Un insieme composto di  un  veicolo  adatto  alla  prova  per  la
categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250
kg e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo  spazio
di carico del rimorchio deve  consistere  in  un  cassone  chiuso  di
altezza e di larghezza di  almeno  2  m;  il  rimorchio  deve  essere
presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
    I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C,CE,  C1,
C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai  requisiti  minimi
indicati, ma utilizzati fino alla data del 17  luglio  2008,  possono
continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013.  (direttiva
2008/65/CE) 
    Le prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati sono
cogenti a far data dal 19 gennaio 2013. 
    6. Capacita' e comportamenti oggetto di prova  per  le  categorie
A1, A2 e A 
    6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai  fini  della
sicurezza stradale 
    I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
una guida sicura, provvedendo a: 
    6.1.1.   indossare   correttamente   il   casco   ed    ulteriore
abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto; 
    6.1.2. effettuare, a  caso,  un  controllo  della  condizione  di
pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza  (se  presente),
catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione
e dispositivi di segnalazione acustica. 
    6.2.  Manovre  particolari,  oggetto  di  prova  ai  fini   della
sicurezza stradale: 
    6.2.1. mettere  il  motociclo  sul  cavalletto  e  toglierlo  dal
cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo; 
    6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto. 
    6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a  velocita'  ridotta,  fra
cui  uno  slalom;  cio'  deve  permettere  di  verificare  l'utilizzo
combinato di frizione  e  freno,  l'equilibrio,  la  direzione  dello
sguardo e la posizione sul motociclo, nonche' la posizione dei  piedi
sui poggiapiedi. 
    6.2.4. Almeno due manovre  da  eseguire  ad  una  velocita'  piu'
elevata, di cui una in seconda o terza marcia,  a  una  velocita'  di
almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo  a  una  velocita'
minima di 50 km/h; cio' deve permettere di  verificare  la  posizione
sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio,  la  tecnica
di virata ed la tecnica di cambio delle marce; 
    6.2.5. frenata: devono essere  eseguite  almeno  due  frenate  di
prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocita' minima di  50
km/h; cio' deve permettere di  verificare  il  modo  in  cui  vengono
impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione  dello
sguardo e la posizione sul motociclo. 
    6.3. Comportamento nel traffico 
    I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in  condizioni
normali di traffico, in tutta  sicurezza  e  adottando  le  opportune
precauzioni: 
    6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un  arresto  nel
traffico; uscendo da una strada secondaria; 
    6.3.2. guida su strada rettilinea:  comportamento  nei  confronti
dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso  di
spazio limitato; 
    6.3.3. guida in curva; 
    6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 
    6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed  a  sinistra;
cambiamento di corsia; 
    6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada  (o  eventuali  strade  ad
essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
mediante corsia di decelerazione; 
    6.3.7.  sorpasso/superamento:  sorpasso  di  altri  veicoli   (se
possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 
    6.3.8. elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del
caso):  rotonde;  passaggi  a  livello;  fermate   di   autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 
    6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello  scendere  dal
veicolo. 
    7. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie B,
B1, BE 
    7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai  fini  della
sicurezza stradale 
    I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti: 
    7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida; 
    7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori,  delle  cinture
di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; 
    7.1.3. controllo della chiusura delle porte; 
    7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo,
freni, livelli  (olio  motore,  liquido  di  raffreddamento,  liquido
lavavetri,  ecc.),  fari,  catadiottri,  indicatori  di  direzione  e
dispositivi di segnalazione acustica; 
    7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del  carico:  struttura
di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento  merci
e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo  per  la
categoria BE); 
    7.1.6. controllo di frizione e freno,  nonche'  dei  collegamenti
elettrici (solo per la categoria BE). 
    7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto  di  prova  ai
fini della sicurezza stradale 
    Il candidato deve effettuare alcune  delle  manovre  indicate  di
seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro): 
    7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra  o  a
sinistra, mantenendosi nella corretta corsia; 
    7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia  avanti
che alla marcia indietro; 
    7.2.3.  parcheggio  del  veicolo  ed  uscita  dallo   spazio   di
parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo;  marcia  avanti  o
indietro; in piano o in pendenza); 
    7.2.4. frenata di precisione  rispetto  a  un  punto  di  arresto
predeterminato;  l'esecuzione  di  una  frenata   di   emergenza   e'
facoltativa. 
    7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova  ai  fini
della sicurezza stradale: 
    7.3.1.  aggancio  e  sgancio  di  un  rimorchio  dalla   motrice;
all'inizio della manovra il veicolo e il  rimorchio  devono  trovarsi
fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro); 
    7.3.2. marcia indietro in curva; 
    7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico. 
    7.4. Comportamento nel traffico 
    I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in  condizioni
normali di traffico, in tutta sicurezza  ed  adottando  le  opportune
precauzioni: 
    7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un  arresto  nel
traffico, uscendo da una strada secondaria; 
    7.4.2. guida su strada rettilinea:  comportamento  nei  confronti
dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso  di
spazio limitato; 
    7.4.3. guida in curva; 
    7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 
    7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed  a  sinistra;
cambiamento di corsia; 
    7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada  (o  eventuali  strade  ad
essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
mediante corsia di decelerazione; 
    7.4.7.  sorpasso/superamento:  sorpasso  di  altri  veicoli   (se
possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 
    7.4.8. elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del
caso):  rotonde;  passaggi  a  livello;  fermate   di   autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 
    7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello  scendere  dal
veicolo. 
    8. Capacita' e comportamenti oggetto di prova per le categorie C,
CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E 
    8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai  fini  della
sicurezza stradale 
    I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad
una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti: 
    8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida; 
    8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori,  delle  cinture
di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; 
    8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo,
freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione  e  dispositivi  di
segnalazione acustica; 
    8.1.4. controllo del  servofreno  e  del  servosterzo;  controllo
delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza,
finestrini, tergicristalli e dei livelli  (olio  motore,  liquido  di
raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego  della
strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui
al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; 
    8.1.5.  controllo  della  pressione  dell'aria,   del   serbatoio
dell'aria compressa e delle sospensioni; 
    8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del  carico:  struttura
di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci,
dispositivi di carico (se del caso), chiusura della  cabina  (se  del
caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le  categorie
C, CE, C1, C1E); 
    8.1.7. controllo di frizione e freno,  nonche'  dei  collegamenti
elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E); 
    8.1.8. adozione di misure di sicurezza  proprie  del  particolare
veicolo; controllo  di:  struttura  esterna,  aperture  di  servizio,
uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed  altri
dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E); 
    8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario,
compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo). 
    8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza
stradale: 
    8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o  semirimorchio  dalla
motrice all'inizio della manovra il veicolo  e  il  rimorchio  devono
trovarsi fianco a fianco (cioe' non l'uno dietro l'altro)  (solo  per
le categorie CE, C1E, DE, D1E); 
    8.2.2. marcia indietro in curva; 
    8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni  di  carico/scarico
tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo  per
le categorie C, CE, C1, C1E); 
    8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere  la  salita/discesa
dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E). 
    8.3. Comportamento nel traffico 
    I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in  condizioni
normali di traffico, in tutta sicurezza  ed  adottando  le  opportune
precauzioni: 
    8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un  arresto  nel
traffico; uscendo da una strada secondaria; 
    8.3.2. guida su strada rettilinea;  comportamento  nei  confronti
dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso  di
spazio limitato; 
    8.3.3. guida in curva; 
    8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi; 
    8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed  a  sinistra;
cambiamento di corsia; 
    8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada  (o  eventuali  strade  ad
essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita
mediante corsia di decelerazione; 
    8.3.7.  sorpasso/superamento:  sorpasso  di  altri  veicoli   (se
possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate);
essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso); 
    8.3.8. elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del
caso):  rotonde;  passaggi  a  livello;  fermate   di   autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie; 
    8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello  scendere  dal
veicolo. 
    9. Valutazione della prova di capacita' e comportamento 
    9.1.  Per  ciascuna  delle  situazioni  di  guida  indicate   nei
paragrafi precedenti, la valutazione deve  riflettere  la  padronanza
dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare
in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore  deve  sentirsi  sicuro
durante  tutto  lo  svolgimento  della  prova.  Errori  di  guida   o
comportamenti pericolosi che mettessero a  repentaglio  l'incolumita'
del veicolo, dei  passeggeri  o  degli  altri  utenti  della  strada,
indipendentemente dal  fatto  che  l'esaminatore  o  l'accompagnatore
abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso  della
prova. Spetta  tuttavia  all'esaminatore  decidere  se  la  prova  di
capacita' e comportamento debba o meno essere portata a termine. 
    Gli esaminatori devono essere formati in modo da  poter  valutare
correttamente la capacita' dei candidati  di  guidare  in  sicurezza.
L'operato degli esaminatori e' oggetto di controllo e supervisione ai
sensi del punto 4.1.2 dell'allegato IV. 
    9.2. Nel  corso  della  prova  gli  esaminatori  devono  prestare
particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella  guida  un
atteggiamento prudente e senso civico.  La  valutazione  deve  tenere
conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato  in  merito,
fra l'altro, ai  seguenti  elementi:  stile  di  guida  confacente  e
sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e  di  quelle
della strada, delle condizioni di  traffico,  degli  interessi  degli
altri  utenti  della  strada  (in  particolare   i   piu'   esposti),
anticipandone le mosse. 
    9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacita' del  candidato  in
merito agli aspetti seguenti: 
    9.3.1. controllo del veicolo, in  base  agli  elementi  seguenti:
corretto impiego di cinture di  sicurezza,  specchietti  retrovisori,
poggiatesta,  sedili,  fari  e  dispositivi  assimilabili,  frizione,
cambio,  acceleratore,  freno   (sistema   terziario   compreso,   se
disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse  ed
a  diverse  velocita';  tenuta  di  strada;   massa,   dimensioni   e
caratteristiche del veicolo; massa e tipi  di  carico  (solo  per  le
categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri  (solo
per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione  ne'  frenata
brusca, guida fluida); 
    9.3.2. guida attenta ai  consumi  ed  all'ambiente,  controllando
opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e
le accelerazioni (solo per le categorie BE, C, CE, C1,  C1E,  D,  DE,
D1, D1E); 
    9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi;  corretto  impiego
degli specchietti; visuale  a  lunga  e  media  distanza,  nonche'  a
distanza ravvicinata; 
    9.3.4.  precedenze:  precedenze  agli  incroci  ed  ai  raccordi;
precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso  di  inversione,
di cambiamento di corsia, di manovre speciali); 
    9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia,
sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo  e  delle  sue
caratteristiche; preposizionamento; 
    9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute  distanze
di  sicurezza  dal  veicolo  che  precede  e  da  quelli  a   fianco;
mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada; 
    9.3.7. velocita':  rispetto  del  limite  massimo  di  velocita',
adattamento della velocita' alle condizioni  di  traffico/climatiche,
eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale;  guida  ad
una velocita' che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile  e
privo di ostacoli; adattamento della  velocita'  a  quella  di  altri
veicoli simili; 
    9.3.8.  semafori,  segnaletica   stradale   e   segnalazione   di
condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori;  rispetto
dei comandi impartiti  dagli  agenti  del  traffico;  rispetto  della
segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della  segnaletica
orizzontale; 
    9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie  segnalazioni,  nei
tempi e nei modi opportuni;  corretto  impiego  degli  indicatori  di
direzione;  comportamento  corretto  in  risposta  alle  segnalazioni
effettuate dagli altri utenti della strada; 
    9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocita',
frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo  dei
diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C,  CE,  D,  DE);
riduzione della velocita' con sistemi diversi da quelli di  frenatura
(solo per le categorie C, CE, D, DE). 
    10. Durata della prova 
    La durata della  prova  e  la  distanza  percorsa  devono  essere
sufficienti per consentire  la  valutazione  della  capacita'  e  dei
comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La  durata
della prova su strada non deve in ogni caso  essere  inferiore  a  25
minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE  ed  a  45  minuti  per
tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo
necessario per accogliere il candidato, per predisporre  il  veicolo,
per il  controllo  tecnico  dello  stesso  ai  fini  della  sicurezza
stradale, per le manovre particolari e per  comunicare  il  risultato
della prova pratica. 
    11. Luogo di prova 
    La  parte  di  prova  di  valutazione  riservata   alle   manovre
particolari puo' essere effettuata su  di  un  apposito  percorso  di
prova. La parte di prova volta  ad  esaminare  il  comportamento  nel
traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del  centro
abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonche' sui diversi
tipi  di  strada  urbana  (zone  residenziali,  zone  con  limiti  di
velocita'  fissati  a  30  e  50  km/h,  strade   urbane   a   grande
scorrimento), rappresentativi delle diverse difficolta' che i  futuri
conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente  essere
effettuata in diverse condizioni di traffico.  Tutto  il  periodo  di
prova deve essere impiegato al meglio per valutare le  capacita'  del
candidato nei diversi tipi di traffico e di  strade  incontrati,  che
dovranno essere quanto piu' vari possibile. 
    II. CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA  GUIDA
DI UN VEICOLO A MOTORE 
    Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in  ogni
momento possedere conoscenze, capacita' e comportamenti descritti nei
punti da 1 a 9, in modo da poter: 
    - riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravita', 
    - essere in  controllo  del  proprio  veicolo,  in  modo  da  non
originare  situazioni  pericolose  e  da  poter  reagire  prontamente
trovandovisi invece coinvolto, 
    -  rispettare  il  codice  della  strada  ed  in  particolare  le
disposizioni volte a  prevenire  gli  incidenti  ed  a  mantenere  il
traffico scorrevole, 
    - individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in
particolare  quelli  che   potrebbero   avere   ripercussioni   sulla
sicurezza, e porvi adeguato rimedio, 
    - tenere conto di tutti i  fattori  che  possono  influenzare  il
comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi  della  vista,
ecc.), rimanendo cosi'  nel  pieno  possesso  di  tutte  le  facolta'
necessarie per garantire la sicurezza della guida, 
    - contribuire alla sicurezza di tutti gli  utenti  della  strada,
soprattutto dei piu'  esposti  ed  indifesi,  dimostrando  il  dovuto
rispetto per il prossimo. 
 
        
      
                                                         Allegato III 
 
                                          (previsto dall'articolo 23) 
 
 REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA  GUIDA  DI  UN
                          VEICOLO A MOTORE 
 
    L'articolo 119 del Codice della strada prevede  la  presentazione
di una certificazione medica,  rilasciata  dai  medici  di  cui  allo
stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per  il
rinnovo di validita' di quest'ultima, nonche' nelle ipotesi in cui e'
emesso uno specifico provvedimento di  revisione  della  patente,  ai
sensi dell'articolo 128 del Codice della strada. 
    Tale certificazione deve conformarsi ai  requisiti  di  idoneita'
fisica e psichica stabiliti dagli articoli da  319,  320,  321,  323,
324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre  1992,  n.  495.  Per
quanto concerne le seguenti patologie: 
    - vista, 
    - affezioni cardiovascolari, 
    - diabete mellito, 
    - epilessia, 
    - dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool, 
    - uso di sostanze stupefacenti o psicotrope  e  abuso  e  consumo
abituale di medicinali, 
    - turbe psichiche, 
    si fa riferimento a quanto di seguito stabilito. 
    Conseguentemente, nell'articolo 320, del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495, appendice II le voci relative alle su elencate patologie sono
soppresse. 
    Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati  in
due gruppi: 
    - Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM,  A,  A1,A2,
B1, B, e BE. 
    - Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E,
D, DE, D1 e D1E nonche' i titolari  di  certificato  di  abilitazione
professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo
311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 
    A. REQUISITI VISIVI 
    A. 1. Il  candidato  al  conseguimento  della  patente  di  guida
(ovvero chi deve rinnovarla o ha  l'obbligo  di  revisione  ai  sensi
dell'art. 128 del  codice  della  strada)  deve  sottoporsi  a  esami
appropriati per accertare  la  compatibilita'  delle  sue  condizioni
visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con
particolare  attenzione:  acutezza  visiva,  campo  visivo,   visione
crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento e al contrasto, diplopia
e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se
c'e' motivo di dubitare  che  la  sua  vista  non  sia  adeguata,  il
candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale. 
    A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano
le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio
della patente puo' essere  autorizzato  da  parte  della  Commissione
medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva
del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla  guida.  In  questi
casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla  Commissione
che  verifica,  avvalendosi  di  accertamenti  da  parte  di   medico
specialista oculista anche l'assenza di altre patologie  che  possono
pregiudicare  la   funzione   visiva,   fra   cui   la   sensibilita'
all'abbagliamento,   al   contrasto,   la    visione    crepuscolare,
eventualmente  avvalendosi  anche  di  prova  pratica  di  guida  .La
documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base  del
giudizio espresso dovra' restare agli atti per almeno cinque anni. 
    A.3. Gruppo 1 
    A.3.1. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di
guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche
con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile
sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli  occhi,  purche'
il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2 . 
    A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve  consentire  una
visione in orizzontale di almeno 120 gradi,  con  estensione  di  non
meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di  20  gradi  verso
l'alto e verso il basso. Non devono essere  presenti  difetti  in  un
raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale,  inoltre  deve  essere
posseduta una  visione  sufficiente  in  relazione  all'illuminazione
crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo  abbagliamento  e  un'
idonea sensibilita' al contrasto, in caso di  insufficienza  di  tali
due ultime funzioni la Commissione medica locale puo' autorizzare  la
guida solo alla luce diurna. 
    A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi
progressiva, la patente di guida puo' essere rilasciata  o  rinnovata
dalla Commissione con validita' limitata nella durata e se  del  caso
con limitazione per la guida notturna ,avvalendosi di  consulenza  da
parte di medico specialista oculista. 
    A.3.4. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di
guida monocolo, organico o  funzionale,  deve  possedere  un'acutezza
visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente  correttiva  se
ben tollerata.  Il  medico  monocratico  deve  certificare  che  tale
condizione  di  vista  monoculare  esiste  da  un  periodo  di  tempo
sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire  l'adattamento
del  soggetto  e  che  il  campo  visivo  consenta  una  visione   in
orizzontale di almeno 120 gradi e di  non  meno  di  60  gradi  verso
destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30  gradi  verso
il basso. 
    Non devono essere presenti difetti  in  un  raggio  di  30  gradi
rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione
sufficiente  in  relazione  all'illuminazione  crepuscolare  e   dopo
abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea  sensibilita'  al
contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate. 
    Nel caso in cui  uno  o  piu'  requisiti  non  sono  presenti  il
giudizio  viene  demandato  alla  Commissione  medica   locale   che,
avvalendosi di consulenza da parte di  medico  specialista  oculista,
valuta con estrema  cautela  se  la  patente  di  guida  puo'  essere
rilasciata o rinnovata, eventualmente con  validita'  limitata  nella
durata e se del caso con limitazione per la guida notturna. 
    A.3.5. A seguito di  diplopia  sviluppata  recentemente  o  della
perdita  improvvisa  della  visione  in  un  occhio,  ai   fini   del
raggiungimento di un adattamento adeguato non e'  consentito  guidare
per un congruo periodo  di  tempo,da  valutare  da  parte  di  medico
specialista oculista; trascorso tale periodo, la  guida  puo'  essere
autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il  parere  di
un medico specialista oculista,  eventualmente  con  prescrizione  di
validita' limitata nella durata e se del caso con limitazione per  la
guida notturna. 
    A.4. Gruppo 2 
    A.4.1. Il candidato al rilascio o al  rinnovo  della  patente  di
guida deve possedere una visione binoculare con  un'acutezza  visiva,
se del caso raggiungibile con lenti correttive,  di  almeno  0,8  per
l'occhio piu' valido e di almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per
ottenere i valori di 0,8 e  0,4  sono  utilizzate  lenti  correttive,
l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o  mediante
correzione per mezzo di lenti a tempiale con  potenza  non  superiore
alle otto diottrie  come  equivalente  sferico  o  mediante  lenti  a
contatto anche con potere diottrico  superiore.  La  correzione  deve
risultare ben tollerata 
    A.4.2. Il campo  visivo  orizzontale  binoculare  posseduto  deve
essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra
e verso destra e di 25 gradi verso l'alto e 30 verso  il  basso.  Non
devono essere presenti binocularmente difetti  in  un  raggio  di  30
gradi rispetto all'asse centrale. 
    A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata
al candidato o al conducente che presenta  significative  alterazioni
della visione crepuscolare e della sensibilita' al  contrasto  e  una
visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non
idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia. 
    A seguito della perdita della visione da un  occhio  o  di  gravi
alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano  l'idoneita'
alla guida o di insorgenza di  diplopia  deve  essere  prescritto  un
periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non
e' consentito guidare. Trascorso tale periodo la  Commissione  medica
locale, acquisito il parere di un medico  specialista  oculista  puo'
consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni. 
    B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI 
    Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato  al
rilascio o al rinnovo di  una  patente  di  guida  a  una  improvvisa
menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale  da  provocare  una
repentina alterazione  delle  funzioni  cerebrali,  costituiscono  un
pericolo per la sicurezza stradale. 
    B.1. Gruppo 1 
    B.1.1.La patente di guida non  deve  essere  ne'  rilasciata  ne'
rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco. 
    B.1.2.La patente di guida puo' essere rilasciata o  rinnovata  al
candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco,  previo
parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. 
    B.1.3.Il  rilascio  o  il  rinnovo  della  patente  di  guida  al
candidato o conducente colpito da anomalie della  tensione  arteriosa
deve essere valutato in funzione degli altri dati  dell'esame,  delle
eventuali complicazioni associate e del  pericolo  che  esse  possono
costituire per la sicurezza della circolazione. 
    B.1.4.In generale, la  patente  di  guida  non  deve  essere  ne'
rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente colpito da  angina
pectoris che si manifesti in  stato  di  riposo  o  di  emozione.  Il
rilascio  o  il  rinnovo  della  patente  di  guida  al  candidato  o
conducente  che  sia  stato  colpito  da  infarto  del  miocardio  e'
subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un
controllo medico regolare. 
    B.2. Gruppo 2 
      
    B.2.5.L'autorita' medica  competente  tiene  in  debito  conto  i
rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei  veicoli  che
rientrano nella definizione di tale gruppo. 
    C. DIABETE MELLITO 
    Nelle  disposizioni  per  "ipoglicemia  grave"  si   intende   la
condizione in cui e' necessaria  l'assistenza  di  un'altra  persona,
mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la  manifestazione  in
un periodo  di  12  mesi  di  una  seconda  ipoglicemia  grave.  Tale
condizione e' riconducibile esclusivamente a patologia  diabetica  in
trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie  gravi,  come
l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree  e
glinidi. 
    C.1. Gruppo 1 
    C.1.1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il  rinnovo
della patente di guida del candidato  o  del  conducente  affetto  da
diabete mellito e' effettuato dal medico monocratico di cui al  comma
2 dell'articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione  del
parere   di   un   medico   specialista   in   diabetologia   o   con
specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30  gennaio  1998  e
successive modifiche e integrazioni.) operante  presso  le  strutture
pubbliche o private accreditate e convenzionate. 
    C.1.2. In caso di presenza di comorbilita' o di gravi complicanze
che possono pregiudicare la  sicurezza  alla  guida  il  giudizio  di
idoneita' e' demandato alla Commissione medica locale. 
    In caso di trattamento  farmacologico  con  farmaci  che  possono
indurre una ipoglicemia grave  il  candidato  o  il  conducente  puo'
essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un
periodo massimo di 5  anni,  nel  rispetto  dei  limiti  previsti  in
relazione all'eta'. 
    C.1.3. La patente di guida non deve  essere  ne'  rilasciata  ne'
rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che
soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o  di  un'alterazione  dello
stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto
da diabete mellito deve  dimostrare  di  comprendere  il  rischio  di
ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione. 
    C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in
trattamento  solo  dietetico,  o  con  farmaci   che   non   inducono
ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori  dell'alfa-glicosidasi,
glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1,  inibitori  del  DPP-IV  in
monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo  di  durata
di validita' della patente di guida, in assenza  di  complicanze  che
interferiscano con la  sicurezza  alla  guida,  puo'  essere  fissato
secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'eta'. 
    C.2. Gruppo 2 
    C.2.1. In caso di trattamento con  farmaci  che  possano  indurre
ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come  sulfaniluree
e glinidi,) l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo
della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica
locale, a candidati  o  conducenti  affetti  da  diabete  mellito  e'
effettuato  avvalendosi  di  consulenza  da  parte   di   un   medico
specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi
del D.M. 30 gennaio 1998  e  successive  modifiche  e  integrazioni.)
operante presso  le  strutture  pubbliche  o  private  accreditate  e
convenzionate , che possa attestare le seguenti condizioni: 
    a)  assenza  di  crisi  di  ipoglicemia  grave  nei  dodici  mesi
precedenti; 
    b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi
all'ipoglicemia; 
    c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la
sua condizione,  monitorando  il  livello  di  glucosio  nel  sangue,
secondo il piano di cura; 
    d) il conducente ha dimostrato di comprendere i  rischi  connessi
all'ipoglicemia; 
    e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete  che  possano
compromettere la sicurezza alla guida. 
    In questi casi, la patente di  guida  puo'  essere  rilasciata  o
confermata di validita' per un periodo massimo di tre anni o  per  un
periodo inferiore in relazione all'eta'. 
    C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in
trattamento  solo  dietetico,  o  con  farmaci   che   non   inducono
ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori  dell'alfa-glicosidasi,
glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1,  inibitori  del  DPP-IV  in
monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo  di  durata
della patente di guida, in assenza di complicanze che  interferiscano
con la sicurezza alla guida, puo' essere fissato  secondo  i  normali
limiti di legge previsti in relazione all'eta'. 
    C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia,
anche  al  di  fuori  delle  ore  di  guida,  ricorre  l'obbligo   di
segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile,  per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada. 
    C.2.4. In caso di modifiche della terapia  farmacologica  durante
il periodo di validita' della patente di  guida  di  veicoli  sia  di
Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre
ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti"come
sulfaniluree  o   glinidi);   ricorre   l'obbligo   di   segnalazione
all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di
cui all'articolo 128 del Codice della strada . 
    D. EPILESSIA 
    D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello
stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per  la  sicurezza
stradale allorche' sopravvengono al momento della guida di un veicolo
a motore. La valutazione pertanto dovra' essere fatta con particolare
attenzione da parte della Commissione medica locale. 
    Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due  o  piu'  crisi
epilettiche non provocate, a distanza di meno di  cinque  anni  l'una
dall'altra. 
    Per "crisi epilettica provocata" si intende una  crisi  scatenata
da una causa identificabile e potenzialmente evitabile. 
    D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o
perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida.  E'  richiesto  il
parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente,
(ai  sensi  del  D.M.  30  gennaio  1998  e  successive  modifiche  e
integrazioni.) che deve specificare il periodo di  interdizione  alla
guida. 
    D.3.  E'  estremamente  importante   identificare   la   sindrome
epilettica  specifica  per  valutare  correttamente  il  livello   di
sicurezza rappresentato dal soggetto durante la  guida  (compreso  il
rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia piu'  adeguata.  La
valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o
in disciplina equipollente (ai sensi  del  D.M.  30  gennaio  1998  e
successive modifiche e integrazioni.). 
    D.4. Le persone che  sono  considerate  clinicamente  guarite  su
certificazione  rilasciata  da  uno  specialista  in  neurologia   (o
disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche  da
almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono  piu'
soggette a restrizioni o limitazioni. 
    D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino
tuttora  in  trattamento  saranno  ancora  sottoposti   a   controlli
periodici da parte della Commissione medica locale che stabilira'  la
durata del periodo di idoneita' dopo aver acquisito la certificazione
emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per
i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento
non e' previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2. 
    D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovra' restare  agli  atti
della Commissione medica locale per almeno dieci anni . 
    D.7. Gruppo 1 
    D.7.1. La patente di guida di un  conducente  con  epilessia  del
gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione  da  parte  della
Commissione medica locale finche' l'interessato non  abbia  trascorso
un periodo di cinque anni  senza  crisi  epilettiche  in  assenza  di
terapia. 
    I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per  una
patente di guida senza restrizioni. Vi e' obbligo di segnalazione, ai
fini delle limitazioni al rilascio o  della  revisione  di  validita'
della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione  civile  dei
soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni  che
per motivi  istituzionali  di  ordine  amministrativo  previdenziale,
assistenziale o assicurativo abbiano accertato  l'esistenza  di  tale
condizione (per esenzione dalla spesa  sanitaria,  riconoscimento  di
invalidita' civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc ) . 
    D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto  una
crisi  epilettica  provocata  a  causa  di  un   fattore   scatenante
identificabile, con scarsa probabilita' che  si  ripeta  al  volante,
puo'  essere  dichiarato  idoneo  alla  guida  su  base  individuale,
subordinatamente a un parere neurologico (se  del  caso,  l'idoneita'
deve  essere  certificata  tenendo  conto   degli   altri   requisiti
psicofisici  richiesti  dalle  norme  vigenti,  con  riferimento,  ad
esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita'). 
    D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato
che ha avuto una prima crisi epilettica  non  provocata  puo'  essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi,
a  condizione  che  sia  stata  effettuata  una  valutazione   medica
specialistica appropriata. Il periodo di osservazione  dovra'  essere
protratto finche' l'interessato non abbia  trascorso  un  periodo  di
cinque anni senza crisi epilettiche. 
    D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve
essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. 
    D.7.5. Epilessia:  il  conducente  o  il  candidato  puo'  essere
dichiarato  idoneo  alla  guida  dopo  un  periodo,   documentato   e
certificato da parte dello specialista neurologo, di  un  anno  senza
ulteriori crisi. 
    D.7.6 Crisi esclusivamente durante il sonno: il  candidato  o  il
conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il  sonno  puo'
essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il  manifestarsi
delle crisi sia stato osservato  per  un  periodo  non  inferiore  al
periodo senza crisi previsto per l'epilessia ( un anno ). In caso  di
attacchi/crisi durante la veglia, e' richiesto un periodo di un  anno
senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio  della  patente  di
guida (cfr. "Epilessia"). 
    D.7.7. Crisi senza effetti  sullo  stato  di  coscienza  o  sulla
capacita'  di  azione:  il  candidato  o  il  conducente  che  soffre
esclusivamente di crisi a proposito delle quali e' dimostrato che non
incidono sullo stato di  coscienza  e  che  non  causano  incapacita'
funzionale, puo' essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che
il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per  un  periodo  non
inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un  anno).
In caso di attacchi/crisi di natura diversa, e' richiesto un  periodo
di un anno senza ulteriori manifestazioni prima  del  rilascio  della
patente di guida (cfr. "Epilessia"). 
    D.7.8 Crisi dovute a modificazioni o a  riduzioni  della  terapia
antiepilettica per decisione del  medico:  al  paziente  puo'  essere
raccomandato di non guidare per un periodo di  sei  mesi  dall'inizio
del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi  che  si
manifestano nel  periodo  in  cui  il  trattamento  medico  e'  stato
modificato o sospeso per  decisione  del  medico,  il  paziente  deve
essere sospeso dalla guida per tre mesi se  il  trattamento  efficace
precedentemente applicato viene nuovamente applicato. 
    D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare  l'epilessia:  il
conducente o il candidato puo' essere dichiarato  idoneo  alla  guida
dopo  un  periodo,  documentato  e   certificato   da   parte   dello
specialista, di un anno senza ulteriori crisi. 
    D.8. Gruppo 2 
    D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici  per
tutto il prescritto periodo di dieci anni senza  crisi.  Deve  essere
stato effettuato un controllo medico appropriato con un  approfondito
esame neurologico che non ha rilevato alcuna  patologia  cerebrale  e
alcuna attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). 
    D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto  una
crisi  epilettica  provocata  a  causa  di  un   fattore   scatenante
identificabile con scarsa  probabilita'  di  ripetizione  durante  la
guida puo' essere dichiarato idoneo alla guida  su  base  individuale
per  veicoli  ad  uso  privato  e   non   per   trasporto   terzi   ,
subordinatamente a un parere neurologico. Dopo  l'episodio  acuto  e'
opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato. 
    Un  soggetto  con  una  lesione  strutturale  intracerebrale  che
presenta un rischio accresciuto di crisi  non  deve  guidare  veicoli
appartenenti al gruppo  2  (se  del  caso,  l'idoneita'  deve  essere
certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti
dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol  o
ad altri fattori di morbilita'). 
    D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato
che ha avuto una prima crisi epilettica  non  provocata  puo'  essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un  periodo  di  dieci  anni  senza
ulteriori  crisi  senza  il  ricorso  a  farmaci  antiepilettici,   a
condizione  che  sia  stata   effettuata   una   valutazione   medica
specialistica appropriata. 
    D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve
essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se
del caso, l'idoneita' deve essere  certificata  tenendo  conto  degli
altri  requisiti  psicofisici  richiesti  dalle  norme  vigenti,  con
riferimento, ad esempio, all'uso di  alcol  o  ad  altri  fattori  di
morbilita'). 
    D.8.5. Epilessia:  devono  trascorrere  dieci  anni  senza  crisi
epilettiche, senza l'assunzione di  farmaci  antiepilettici  e  senza
alcuna attivita' epilettiforme  all'elettroencefalogramma  (EEG).  La
stessa regola  si  applica  anche  in  caso  di  epilessia  dell'eta'
pediatrica. In  questi  casi  la  Commissione  dovra'  stabilire  una
validita' limitata che non potra' essere superiore a due anni. 
    Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa  o
emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi,
anche se le crisi non si sono  ancora  verificate.  In  una  siffatta
situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione
medica locale dovra' attentamente valutare tale  rischio,  stabilendo
un opportuno periodo di verifica, con validita' della possibilita' di
guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto. 
    E. ALCOOL 
    Il consumo di alcool costituisce un pericolo  importante  per  la
sicurezza stradale. Tenuto conto  della  gravita'  del  problema,  si
impone una grande vigilanza sul piano medico. 
    E.1. Gruppo 1 
    La patente di guida non deve essere rilasciata ne'  rinnovata  al
candidato  o  conducente  che  si  trovi  in  stato   di   dipendenza
dall'alcool o che non  possa  dissociare  la  guida  dal  consumo  di
alcool. La patente di guida puo' essere  rilasciata  o  rinnovata  al
candidato o conducente che si sia  trovato  in  stato  di  dipendenza
dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa
valutazione della Commissione medica locale. 
      
    E.2. Gruppo 2 
    La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con
estrema severita' i rischi e pericoli  addizionali  connessi  con  la
guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La
validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a
due anni. 
     F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI 
    F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. 
     La patente di guida non deve essere rilasciata ne' rinnovata  al
candidato o conducente  che  faccia  uso  di  sostanze  psicotrope  o
stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta. 
    F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali. 
    F.2.1. Gruppo 1 
    La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'  rinnovata
al candidato  o  conducente  che  abusi  o  faccia  uso  abituale  di
qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui  la
quantita' assunta sia tale  da  avere  influenza  sull'abilita'  alla
guida. La relativa valutazione della  sussistenza  dei  requisiti  di
idoneita' psicofisica per la guida di veicoli a motore  e'  demandata
alla Commissione medica locale. 
    F.2.2. Gruppo 2 
    La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con
estrema severita' i rischi e pericoli  addizionali  connessi  con  la
guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La
validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a
due anni. 
    G. TURBE PSICHICHE 
    G.1. Gruppo 1 
    La patente di guida  non  e'  ne'  rilasciata  ne'  rinnovata  al
candidato o conducente: 
    - colpito da turbe  psichiche  gravi  congenite  o  acquisite  in
seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici; 
    - colpito da ritardo mentale grave; 
    - colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o  da
turbe gravi della  capacita'  di  giudizio,  di  comportamento  e  di
adattamento connessi con la personalita' salvo nel  caso  in  cui  la
domanda  sia  sostenuta  dal  parere  di  un  medico  autorizzato  ed
eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare 
    salvo i casi che la commissione medica locale  puo'  valutare  in
modo diverso avvalendosi, se del caso della consulenza  specialistica
presso strutture pubbliche. 
    G.2. Gruppo 2 
    La Commissione medica locale tiene in debito conto e  valuta  con
estrema severita' i rischi o pericoli  addizionali  connessi  con  la
guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.  La
validita' della patente, in questi casi non puo' essere  superiore  a
due anni.  
 
        
      
                                                          Allegato IV 
 
                                              (previsto dall'art. 23) 
 
    NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA 
 
    1. Competenze richieste all'esaminatore di guida 
    1.1. La persona autorizzata a condurre su  un  veicolo  a  motore
valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere  le
nozioni, le capacita' e le conoscenze relative alle materie  elencate
nei punti da 1.2. a 1.6. 
    1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla
valutazione   della   prestazione   del    candidato    che    aspira
all'ottenimento della categoria di patente di guida per  cui  l'esame
e' sostenuto. 
    1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione: 
    - teoria del comportamento al volante; 
    - guida previdente e prevenzione degli incidenti; 
    - programma su cui vertono i parametri degli esami di guida; 
    - requisiti dell'esame di guida; 
    - pertinente legislazione relativa  alla  circolazione  stradale,
incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella  nazionale  e  le
linee guida interpretative; 
    - teoria e tecniche di valutazione; 
    - guida prudente. 
    1.4. Capacita' di valutazione: 
    - capacita' di osservare accuratamente, controllare e valutare la
prestazione globale del candidato, segnatamente: 
    - il  riconoscimento  corretto  e  complessivo  delle  situazioni
pericolose; 
    - l'accurata determinazione della causa e del  probabile  effetto
di tali situazioni; 
    - il raggiungimento  di  competenze  e  il  riconoscimento  degli
errori; 
    - l'uniformita' e la coerenza della valutazione; 
    - assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare  i  punti
fondamentali; 
    - prevedere,  individuare  i  problemi  potenziali  e  sviluppare
strategie per affrontarli; 
    - fornire un feedback tempestivo e costruttivo. 
    1.5. Capacita' personali di guida: 
    - La persona autorizzata a fungere  da  esaminatore  nelle  prove
pratiche per una categoria di patente di guida deve essere  in  grado
di guidare ad  un  livello  appropriatamente  elevato  tale  tipo  di
veicolo a motore. 
    1.6. Qualita' del servizio: 
    - stabilire e comunicare cio' che il  candidato  puo'  aspettarsi
durante l'esame; 
    - comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il
linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto  e  affrontare  le
richieste dei candidati; 
    - fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame; 
    - trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione. 
    1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli: 
    - conoscenza della tecnica dei veicoli come  sterzo,  pneumatici,
freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti; 
    - sicurezza di carico; 
    - conoscenza delle  caratteristiche  fisiche  del  veicolo,  come
velocita', attrito, dinamica, energia. 
    1.8. Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente 
    2. Condizioni generali 
    2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria AM,  A1,
A2, A, B1e B: 
    a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da
almeno 3 anni; 
    b) deve avere compiuto almeno 23 anni di eta'; 
    c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto  3
del  presente  allegato  e,  in  seguito,  essersi  conformato   alle
disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la
garanzia di qualita' e la formazione continua; 
    d) deve  aver  ultimato  un'istruzione  professionale  che  porti
almeno al completamento del livello 3 come definito  dalla  decisione
85/368/CEE  del  Consiglio,  del  16  luglio  1985,   relativa   alla
corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale  tra  gli
Stati membri delle Comunita' europee; 
    e)  non  puo'  lavorare  contemporaneamente  come  insegnante   o
istruttore di guida in una scuola guida. 
    2.2.  Un  esaminatore  di  guida  per  le  patenti  delle   altre
categorie: 
    a)  deve  essere  titolare  di  una   patente   della   categoria
corrispondente  a  quella  per  la  quale   svolge   l'attivita'   di
esaminatore; 
    b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto  3
del  presente  allegato  e,  in  seguito,  essersi  conformato   alle
disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la
garanzia di qualita' e la formazione continua; 
    c) deve essere stato esaminatore  di  guida  per  la  patente  di
categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno  tre  anni;  a
tale durata si puo' derogare a condizione che l'esaminatore; 
    - dimostri di possedere un'esperienza di guida di  almeno  cinque
anni nella categoria interessata; 
    d) deve aver completato  un'istruzione  professionale  che  porti
almeno al completamento del livello3 come  definito  dalla  decisione
85/368/CEE; 
    e)  non  puo'  lavorare  contemporaneamente  come  insegnante   o
istruttore di guida in una scuola guida. 
    3. Qualifica iniziale 
    3.1. Formazione iniziale 
    3.1.1 Prima che una persona possa fungere  da  esaminatore  nelle
prove  di  guida,  essa  deve  frequentare  un  corso  di  formazione
iniziale, i cui contenuti e procedure sono disciplinati  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo
121, comma 5-bis,  del  Codice  della  strada,  come  introdotto  dal
presente decreto legislativo, in modo da possedere le  competenze  di
cui al punto1. 
    3.2. Esami 
    3.2.1. Al termine della  formazione  iniziale,  il  candidato  al
conseguimento dell'abilitazione di esaminatore nelle prove  di  guida
deve superare un esame finale,  i  cui  contenuti  e  procedure  sono
definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti di cui di cui all'articolo 121,  comma  5-bis,  del  Codice
della strada,  come  introdotto  dal  presente  decreto  legislativo.
L'esame e' inteso intese  a  valutare,  in  un  modo  pedagogicamente
adeguato, le competenze della  persona  ai  sensi  del  punto  1,  in
particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere  sia
una componente teorica sia una componente pratica. Se  del  caso,  si
puo' fare ricorso ad una valutazione informatizzata. 
    4. Garanzia di qualita' e formazione continua 
    4.1. Garanzia di qualita' 
    4.1.1. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici istituisce un sistema di garanzia di
qualita' per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori
di guida. 
    4.1.2.  Il  sistema  di  garanzia  di   qualita'   comprende   la
supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento  e
riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonche' la
valutazione periodica dei risultati degli  esami  di  guida  da  essi
effettuati, anche sotto il profilo  di  una  valutazione  corretta  e
coerente. 
    4.1.3. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici provvede a che ogni esaminatore  sia
oggetto di un accertamento annuale mediante uso del predetto  sistema
di garanzia di qualita' di cui al punto 4.1.2. Provvede inoltre a che
ciascun esaminatore  sia  osservato,  una  volta  ogni  cinque  anni,
durante l'effettuazione degli esami per un tempo  minimo  complessivo
di almeno mezza giornata, in modo  da  consentire  l'osservazione  di
vari esami. In caso di individuazione di problemi sono assunte misure
correttive. 
    4.1.4. Il soddisfacimento del requisito in materia  di  ispezioni
con riguardo agli esami per una categoria implica il  soddisfacimento
di tale requisito per le altre categorie. 
    4.2. Formazione continua 
    4.2.1. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi  informativi  e  statistici  provvede  a  che,  al  fine  del
mantenimento  dell'abilitazione   all'esercizio   dell'attivita'   di
esaminatore di guida, gli  stessi  seguano  una  formazione  continua
minima  a  carattere  periodico  di  quattro  giorni  in  un  periodo
complessivo di due anni, al fine di: 
    - mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacita' per
effettuare esami; 
    - sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio
della loro professione; 
    - garantire che gli  esaminatori  continuino  ad  effettuare  gli
esami in modo equo ed uniforme; 
    nonche' una formazione continua minima di  almeno  cinque  giorni
complessivi per periodo di  cinque  anni  al  fine  di  sviluppare  e
mantenere le necessarie capacita' pratiche di guida. 
    4.2.2. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici adotta  le  misure  appropriate  per
garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli
esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo
il sistema di garanzia di qualita' esistente. 
    4.2.3. La formazione continua puo' prendere la forma di  sessioni
di informazione, formazione in aula,  apprendimento  convenzionale  o
per via elettronica, e puo' essere  impartita  individualmente  o  in
gruppo. Essa  puo'  comprendere  qualsiasi  revisione  dei  parametri
ritenuta opportuna. 
    4.2.4. Gli esaminatori che non abbiano effettuato  esami  per  un
periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione
prima di essere autorizzati ad effettuare esami di  guida.  La  nuova
valutazione puo' essere eseguita nel quadro del requisito di  cui  al
punto 4.2.1. 
 
        
      
                                                           Allegato V 
 
                                              (previsto dall'art. 23) 
 
 REQUISITI MINIMI PER LA PROVA DI CAPACITA' E  COMPORTAMENTO  DI  CUI
ALL'ARTICOLO 116, COMMA 3, LETTERA  F),  TERZO  PERIODO,  DEL  CODICE
                            DELLA STRADA 
 
    Per la guida di una combinazione di  veicoli  -  composta  da  un
autoveicolo, la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg,  ed
un rimorchio, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg  -  tale
che la massa massima autorizzata di tale combinazione superi  i  3500
kg ma non i 4250 kg, e' richiesto il  superamento  di  una  prova  di
capacita' e comportamento su veicolo specifico. 
    Tale prova puo' essere contestuale  alla  prova  di  capacita'  e
comportamento per il conseguimento di patente di guida  di  categoria
B,  assorbendone  i   contenuti,   ovvero   puo'   essere   sostenuta
successivamente da chi sia gia'  titolare  di  patente  di  guida  di
categoria B. 
    Con  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, di cui all'articolo 23, comma  2,  del  presente  decreto,
sono  disciplinati  i  contenuti  della  prova  di  capacita'  e   di
comportamento comprendente almeno i seguenti esercizi: accelerazione,
decelerazione, retromarcia, frenata, spazio  di  frenata,  cambio  di
corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un
rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio. 
    La prova pratica si svolge su strade pubbliche. 
    La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti. 
 
        
      
                                                          Allegato VI 
 
                                              (previsto dall'art. 23) 
 
 REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI  PER  LA
       GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO) 
 
    La prova teorica sostenuta per il conseguimento della patente  di
categoria A1 o A2, e' in ogni  caso  idonea  al  conseguimento  delle
patenti di guida delle categorie A2 o A.  Pertanto,  il  titolare  di
patente di guida di categoria A1 o  A2  che  intende  conseguire  una
patente di categoria A2 o A,  sostiene  esclusivamente  la  prova  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti. 
    Con  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, di cui all'articolo 23, comma  3,  del  presente  decreto,
sono disciplinati i contenuti e le procedure della prova di  verifica
delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  l'accesso  graduale  di
titolare di patente di categoria A1 o  A2  alle  categorie  A2  o  A,
assicurando la verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui al
punto 6 dell'allegato II del presente decreto. 
    La prova pratica si svolge su strade  pubbliche  e  su  motocicli
adeguati alla categoria di patente di  guida  richiesta,  secondo  le
prescrizioni di cui all'allegato II, punto 5.2. 
    La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti. 
 
        
      
                                                         Allegato VII 
 
                                              (previsto dall'art. 25) 
 
Equipollenza dei titoli di abilitazione  alla  guida,  rilasciati  in
Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni  del  presente
decreto,  alle  categorie  di  patenti   previste   dalla   direttiva
           2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico in corso di
                         inserimento
 
 
 
     Le patenti di categoria C, CE, D,  DE,  conseguite  prima  della
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  consentono  di
condurre motocicli di categoria A2 o  A  in  ragione  della  data  di
conseguimento della patente di categoria B, secondo quanto  riportato
in tabella. 

 

 

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