Avv. Paolo Nesta


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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI-DELIBERAZIONE 21 aprile 2011 Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 162/2011

 

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           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  In  data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.   Francesco
Pizzetti,   presidente,    del    dott.    Giuseppe    Chiaravalloti,
vicepresidente,  del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.   Giuseppe
Fortunato, componenti, e  del  dott.  Daniele  De  Paoli,  segretario
generale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice,  il
quale individua i dati giudiziari; 
  Visti gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice, che consentono  il
trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti
pubblici e di privati o  di  enti  pubblici  economici,  soltanto  se
autorizzato da espressa disposizione di  legge  o  provvedimento  del
Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili; 
  Visti gli articoli 20, commi 2 e 4, e le  disposizioni  relative  a
specifici settori di cui alla Parte II del Codice e, in  particolare,
il Capo IV del  Titolo  IV  nel  quale  sono  indicate  finalita'  di
rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile  il  trattamento
di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici; 
  Visto l'art. 22 del Codice, che enuncia i principi applicabili,  in
particolare, al trattamento di dati giudiziari da parte  di  soggetti
pubblici; 
  Considerato che il trattamento dei dati in  questione  puo'  essere
autorizzato  dal  Garante  anche  d'ufficio  con   provvedimenti   di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice); 
  Considerato che le  autorizzazioni  di  carattere  generale  sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta di singoli provvedimenti  di  autorizzazione  da  parte  di
numerosi titolari del trattamento; 
  Visto il decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28  di  attuazione
dell'art. 60 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69  in  materia  di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali e il d.m. del 18 ottobre 2010, n. 180  emanato  ai  sensi
dell'art. 16 del predetto decreto legislativo; 
  Considerato che il decreto legislativo n.  28/2010  e  il  d.m.  n.
180/2010, prevedono che gli organismi  di  mediazione,  gli  enti  di
formazione e il Ministero della giustizia trattino i dati  giudiziari
per  l'accertamento  dei  requisiti  di  onorabilita'  dei  mediatori
nonche' dei soci,  associati,  amministratori  e  rappresentanti  dei
predetti enti di natura privata e attribuiscono  al  Ministero  della
giustizia l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo in merito  a
tali requisiti; 
  Vista l'autorizzazione generale n. 7/2009 al trattamento dei dati a
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici
e di soggetti pubblici che  non  contempla  il  predetto  trattamento
correlato all'attivita' di mediazione finalizzata alla  conciliazione
delle controversie civili e commerciali; 
  Ritenuto necessario, pertanto, prevedere una  nuova  autorizzazione
al fine di consentirne il relativo trattamento; 
  Considerato opportuno  che  anche  tale  nuova  autorizzazione  sia
provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell'art.  41,  comma  5,
del Codice; ritenuto congruo, in particolare, statuirne  l'efficacia,
nella fase di prima applicazione della disciplina normativa di cui al
menzionato decreto legislativo n. 28/2010, fino al  30  giugno  2012,
cio' in quanto entro tale periodo di tempo dovrebbero essere ultimati
gli adempimenti necessari per dare attuazione all'art. 16 del decreto
legislativo n. 28/2010 secondo i criteri  indicati  dall'art.  4  del
d.m. n. 180/2010 con conseguente completamento del  quadro  normativo
di riferimento; 
  Considerata la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di  alcuni
principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno  o  di  pericolo
che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e  le  liberta'
fondamentali,  nonche'  per  la  dignita'   delle   persone,   e   in
particolare, per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati  personali
sancito dall'art. 1 del Codice; 
  Visto l'art. 167 del Codice; 
  Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il  quale  stabilisce  che  i
dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia  di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati; 
  Visti gli articoli 31 e  seguenti  del  Codice  e  il  disciplinare
tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice,  recanti  norme  e
regole sulle misure di sicurezza; 
  Visto l'art. 41 del Codice; 
  Visti  gli  articoli  42  e  seguenti  del  Codice  in  materia  di
trasferimento di dati personali all'estero; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 
 
                              Autorizza 
 
i trattamenti di  dati  giudiziari  per  le  finalita'  di  rilevante
interesse pubblico di seguito specificate ai sensi degli artt.  21  e
27 del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate. 
1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e  finalita'  del
trattamento. 
  a) Per il perseguimento  della  finalita'  di  rilevante  interesse
pubblico  individuata  dall'art.  69  (Onorificenze,   ricompense   e
riconoscimenti) sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i
dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice  per
adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamento
in  materia  di  mediazione  finalizzata  alla  conciliazione   delle
controversie civili e commerciali: 
  1. gli organismi di mediazione costituiti da enti  privati  di  cui
all'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n.  28/2010  e
successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati  dei
soci,  associati,  amministratori  e  rappresentanti,   nonche'   dei
mediatori iscritti; 
  2. gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici  di  cui
all'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n.  28/2010  e
successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati  dei
mediatori iscritti; 
  3. gli enti di formazione di cui all'art. 16, comma 5, del  decreto
legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e  integrazioni,  e
art. 1, comma 1, lett. n) del d.m. n.  180/2010  con  riferimento  ai
dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti; 
  b) Per il perseguimento  delle  finalita'  di  rilevante  interesse
pubblico  individuate  dall'art.  69  (Onorificenze,   ricompense   e
riconoscimenti), nonche'  dall'art.  67  (Attivita'  di  controllo  e
ispettive) il Ministero della giustizia e' autorizzato a  trattare  i
dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del  Codice  ai
sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.  28/2010  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   nonche'   relative   disposizioni
attuative, per la gestione del registro degli organismi di mediazione
e dell'elenco  degli  enti  di  formazione  e  per  la  verifica  dei
requisiti di onorabilita'  di  cui  al  d.m.  n.  180/2010  di  soci,
associati,  amministratori  e  rappresentanti  degli   organismi   di
mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonche'  dei
singoli mediatori. 
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono  e  categorie  di  dati
oggetto di trattamento. 
  Il trattamento puo' riguardare i soli dati giudiziari  relativi  ai
requisiti di onorabilita' previsti dal d.m. n. 180/2010 previsti  per
soci, associati, amministratori e rappresentanti degli  organismi  di
mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonche'  dei
singoli mediatori  («non  avere  riportato  condanne  definitive  per
delitti non colposi o  a  pena  detentiva  non  sospesa;  non  essere
incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici  uffici;
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza»). 
3) Categorie di dati e operazioni di trattamento. 
  Il trattamento puo' riguardare i soli dati  giudiziari  e  le  sole
operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e  non  eccedenti
in  relazione  alla  specifica  finalita'  perseguita,   nei   limiti
stabiliti dalle norme di legge e regolamento. 
4) Comunicazione dei dati. 
  Il Ministero della giustizia, nell'ambito dei poteri di vigilanza e
controllo attribuitigli dalla normativa di settore puo' comunicare  i
dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) del Codice: 
  agli organismi di mediazione e agli enti di  formazione  di  natura
privata in relazione ai  requisiti  di  onorabilita'  previsti  dagli
artt. 4, comma 2, lett. c) e 18, comma  2,  lett.  b),  del  d.m.  n.
180/2010   per   i   propri   soci,   associati,   amministratori   e
rappresentanti; 
  agli organismi di  mediazione  di  natura  pubblica  e  privata  in
relazione ai requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 4, comma 3,
lett. c), del d.m. n. 180/2010 per i mediatori individuati nei propri
elenchi. 
5) Conservazione dei dati. 
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art.  11,  comma
1, lett. e), del Codice, i dati giudiziari possono essere  conservati
per il periodo di tempo  previsto  dalla  normativa  comunitaria,  da
leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non  superiore  a
quello strettamente necessario. 
  I soggetti  autorizzati  verificano  periodicamente  l'esattezza  e
l'aggiornamento dei dati, nonche' la  loro  pertinenza,  completezza,
non eccedenza e necessita' rispetto  alle  finalita'  perseguite  nei
singoli casi. Al fine di assicurare che  i  dati  siano  strettamente
pertinenti, non eccedenti e indispensabili  rispetto  alle  finalita'
medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il  rapporto
tra i dati e i singoli obblighi  e  compiti.  I  dati  che,  anche  a
seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti  o  non
indispensabili  non  possono  essere  utilizzati,   salvo   che   per
l'eventuale  conservazione,  a  norma  di  legge,  dell'atto  o   del
documento che li contiene. 
6) Richieste di autorizzazione. 
  I  titolari  dei   trattamenti   che   rientrano   nell'ambito   di
applicazione  della  presente  autorizzazione  non  sono   tenuti   a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora il trattamento che si intende effettuare  sia  conforme  alle
prescrizioni suddette. 
  Le richieste di autorizzazione pervenute o  che  perverranno  anche
successivamente alla data di  adozione  del  presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo. 
  Il  Garante  non   prendera'   in   considerazione   richieste   di
autorizzazione per trattamenti da  effettuarsi  in  difformita'  alle
prescrizioni  del  presente  provvedimento,  salvo  che,   ai   sensi
dell'art. 41 del Codice, il loro  accoglimento  sia  giustificato  da
circostanze del tutto particolari o  da  situazioni  eccezionali  non
considerate nella presente autorizzazione. 
7) Norme finali. 
  Restano fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o  di
regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti  o
limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di dati personali. 
  Restano fermi, altresi', gli  obblighi  di  legge  che  vietano  la
rivelazione senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o  altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi deontologici o  di  buona  condotta  relativi  alle  singole
figure professionali. 
8) Efficacia temporale. 
  La presente autorizzazione ha efficacia fino  al  30  giugno  2012,
salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di  dover  apportare
in conseguenza di eventuali novita' normative rilevanti in materia. 
  La  presente  autorizzazione  sara'   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 aprile 2011 
 
                 Il presidente e relatore: Pizzetti 
 
 
                  Il segretario generale: De Paoli 
 

 

 

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