Capo I
Amministrazioni destinatarie e programmazione del
fabbisogno
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 28-bis del
predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dal comma
1 dell'art.
47 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai
sensi del
quale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo
parere della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sono
fissati i criteri generali per il concorso pubblico per
titoli ed
esami per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima
fascia nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
e negli enti
pubblici;
Visto il successivo comma 3 del citato art. 28-bis del
decreto
legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale con
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere
della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, sentito il
Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
definiti
criteri generali di equivalenza di titoli di studio e
professionali
degli altri soggetti ammessi ai concorsi pubblici di cui
allo stesso
articolo, con riferimento alle specifiche esigenze
dell'Amministrazione;
Ritenuto, per ragioni di semplificazione ed economicita'
delle
procedure e dei tempi, di adottare un unico decreto del
Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei richiamati
commi 1 e 3
dell'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165 del
2001;
Visti, altresi', i commi 4, 5-bis e 6 del decreto
legislativo n.
165 del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004,
n. 272, recante il regolamento di disciplina
dell'accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,
del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7
febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme
sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il parere della Scuola superiore della pubblica
amministrazione in data 14 luglio 2010, n. 4026/DGO-2;
Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca per quanto riguarda la disciplina dei criteri
generali di
equivalenza di titoli di studio e professionali di cui
agli articoli
4 e 6 del presente decreto, che si e' espresso con nota
del 30 luglio
2010, n. AOO/Uffleg/3073;
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13
giungo 2008 concernente «Delega di funzioni del
Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di pubblica
amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato
Brunetta» come
anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri
del 14 maggio 2010;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'accesso, tramite
concorso
pubblico, alla qualifica di dirigente di prima fascia
per il
conferimento di funzioni dirigenziali di livello
generale, in
applicazione dell'art. 28-bis, commi da 1 a 5, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed
integrazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano
alle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonche' agli
enti pubblici non economici i cui regolamenti
organizzativi prevedono
funzioni dirigenziali di livello generale.
3. Ai fini del calcolo delle disponibilita' da destinare
al
concorso pubblico non si tiene conto dei posti di
funzione relativi
agli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 3,
del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente decreto
non si applica
alle carriere e alla dirigenza di cui all'art. 3 del
citato decreto
legislativo.
Capo I
Amministrazioni destinatarie e programmazione del
fabbisogno
Art. 2
Programmazione posti disponibili
1. In sede di programmazione del fabbisogno, e comunque
non oltre
il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni
definiscono, su base
previsionale triennale, il numero dei posti di funzione
dirigenziale
di livello generale che si rendono disponibili, entro il
31 dicembre
di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti
incaricati con
qualifica di dirigente di prima fascia appartenenti ai
ruoli
dell'amministrazione.
2. Il cinquanta per cento dei posti, calcolati secondo i
criteri di
cui al comma 1, e' destinato all'accesso tramite
concorsi pubblici a
tempo indeterminato e a tempo determinato, ove
necessario secondo
quanto previsto dall'art. 5, nel rispetto dei criteri e
dei limiti
previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo n. 165
del 2001 e
dal presente decreto, fermo restando, per il restante
cinquanta per
cento dei posti, le modalita' di conferimento di
incarico
dirigenziale di livello generale di cui ai commi 4,
5-bis e 6
dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
nel rispetto
delle percentuali ivi indicate.
3. La programmazione del fabbisogno di cui al presente
articolo e'
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento
della funzione pubblica secondo le modalita' di cui
all'art. 11.
Capo II
Concorso pubblico per titoli ed esami
Art. 3
Concorso pubblico a tempo indeterminato
1. Nel limite dei posti di cui all'art. 2, comma 2, e
fermo
restando quanto previsto dall'art. 5 per quanto attiene
ai posti da
destinare al concorso pubblico a tempo determinato, le
amministrazioni bandiscono un concorso pubblico per
titoli ed esami,
per l'accesso, mediante assunzione a tempo
indeterminato, alla
qualifica di dirigente di prima fascia per il
conferimento di
funzioni dirigenziali di livello generale.
2. Il bando di concorso, che puo' riferirsi ai posti
disponibili di
un solo anno oppure di tutto o parte del triennio, deve
indicare:
a) il periodo temporale, comunque non superiore al
triennio, a cui
si riferiscono i posti banditi;
b) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria
per la
copertura dei posti banditi;
c) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria
per la
copertura degli eventuali ulteriori posti che si rendono
effettivamente disponibili, nel periodo temporale
indicato nel bando,
nel rispetto della percentuale del cinquanta per cento.
3. In assenza di specifici criteri definiti nel bando la
graduatoria perde di efficacia con l'assunzione dei
vincitori
corrispondenti al numero dei posti banditi.
Capo II
Concorso pubblico per titoli ed esami
Art. 4
Requisiti e criteri generali di accesso
1. Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al
presente capo
sono ammessi, i cittadini italiani, muniti di laurea
magistrale, in
possesso dei requisiti generali per l'accesso
all'impiego nelle
amministrazioni pubbliche, nonche' dei requisiti
specifici previsti
dal presente articolo. E' equiparata alla laurea
magistrale, nel
rispetto della normativa vigente, quella specialistica,
nonche' il
diploma di laurea del precedente ordinamento.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, sono
ammessi al
concorso pubblico a tempo indeterminato, per titoli ed
esami:
i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che
hanno
maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli
dirigenziali di
seconda fascia;
gli altri soggetti individuati nei bandi di concorso
sulla base dei
criteri generali di equivalenza ai fini dell'ammissione
stabiliti dai
commi 3 e 4.
3. Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, ultimo periodo,
del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e fermo restando quanto
previsto dal
comma 1, sono ammessi al concorso pubblico a tempo
indeterminato, per
titoli ed esami:
a) il personale di ruolo dell'amministrazione che
bandisce il
concorso che ha esercitato per almeno cinque anni
funzioni di livello
dirigenziale generale all'interno della amministrazione
medesima, in
possesso di laurea magistrale;
b) gli alti dirigenti appartenenti all'organico
dell'Unione
europea, gia' reclutati come funzionari permanenti in
virtu' di un
pubblico concorso organizzato dalle relative istituzioni
per il quale
era richiesto il possesso della laurea magistrale;
c) i dirigenti di livello intermedio appartenenti
all'organico
dell'Unione europea che hanno ricoperto il ruolo di capo
unita' per
almeno cinque anni, gia' reclutati come funzionari
permanenti in
virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette
istituzioni per
il quale era richiesto il possesso della laurea
magistrale;
d) il personale appartenente all'organico dell'Unione
europea,
reclutato in virtu' di un pubblico concorso organizzato
dalle
relative istituzioni, che abbia maturato, con servizio
continuativo
per almeno dieci anni, esperienze lavorative negli
organigrammi
permanenti della Commissione, del Consiglio, del
Parlamento o della
Corte di Giustizia dell'Unione europea, in posizioni di
coordinamento
e o di Membro di Gabinetto per l'accesso alle quali e'
richiesto il
possesso della laurea magistrale.
4. Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del decreto
legislativo n.
165 del 2001, sono, altresi', ammessi al concorso di cui
al presente
capo:
a) i soggetti in possesso, da almeno cinque anni, della
qualifica
di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo
di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165
del 2001 che abbiano svolto per gli stessi anni le
funzioni
dirigenziali;
b) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali
generali in
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 19, comma
6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture
private per un
periodo non inferiore ai sei anni;
c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali non
generali
in amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 19,
comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o in strutture
private per un
periodo non inferiore a otto anni.
5. Le amministrazioni, con riferimento alle loro
specifiche
esigenze legate ai posti da ricoprire, possono, ai fini
dell'accesso,
determinare nel bando specifiche tipologie di lauree e,
previa
motivazione, titoli professionali aggiuntivi.
Capo III
Concorso pubblico per posti di peculiare
professionalita'
Art. 5
Concorso pubblico a tempo determinato
1. In sede di determinazione del fabbisogno, le
amministrazioni,
ove occorra, possono individuare, nell'ambito delle
strutture
dirigenziali di livello generale della rispettiva
dotazione organica,
singoli posti di funzione puntualmente definiti in
ragione di una
specifica e particolare esperienza e peculiare
professionalita'
necessaria, per la cui copertura si puo' provvedere,
previo
esperimento di concorso pubblico, mediante assunzione
con contratto
di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore
ai tre anni,
nel limite di un contingente non superiore alla meta'
dei posti da
destinare al concorso pubblico di cui all'art. 3, da
detrarre dalla
disponibilita' calcolata per quest'ultimo.
2. La graduatoria del concorso pubblico a tempo
determinato ha
efficacia esclusivamente per un numero di assunzioni
pari a quello
dei posti indicati nel relativo bando. I vincitori della
procedura di
cui al presente capo non partecipano ai percorsi
formativi di cui
all'art. 9 e se dipendenti pubblici sono collocati in
aspettativa,
senza assegni, per i tre anni di durata del contratto a
tempo
determinato ed il relativo periodo e' considerato ai
fini
dell'anzianita' di servizio, ma non ai fini della
maturazione del
requisito temporale utile per transitare nella prima
fascia, come
previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del
2001.
Capo III
Concorso pubblico per posti di peculiare
professionalita'
Art. 6
Requisiti di accesso al concorso pubblico a tempo
determinato
1. Al concorso pubblico di cui all'art. 5 sono ammessi i
soggetti
di cui all'art. 4 e, secondo le specifiche esigenze
individuate
dall'amministrazione nel bando di concorso, soggetti in
possesso di:
adeguate qualifiche professionali ricoperte per non meno
di cinque
anni, e comunque per il periodo fissato nel bando di
concorso stesso,
comunque non inferiore ai cinque anni; competenze
culturali di
elevato livello (titoli post laurea, ovvero
pubblicazioni a livello
internazionale); comprovate capacita' manageriali
corrispondenti ai
posti di funzione da coprire.
Capo IV
Svolgimento del concorso
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici di
cui ai capi
II e III del presente decreto e' nominata con determina
della
dirigenza di vertice dell'amministrazione che indice il
concorso, ed
e' composta da un numero dispari di membri, di cui uno
con funzioni
di Presidente.
2. Il Presidente della commissione e' scelto tra
magistrati
ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello
Stato, dirigenti
di prima fascia, professori di prima fascia di
universita' pubbliche
o private designati nel rispetto delle norme dei
rispettivi
ordinamenti di settore.
3. I componenti sono scelti tra magistrati ordinari,
amministrativi, contabili, avvocati dello Stato,
dirigenti di prima
fascia, professori di prima fascia di universita'
pubbliche o private
designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di
settore, nonche' tra esperti di comprovata
qualificazione nelle
materie oggetto del concorso ed in ragione dei posti
dirigenziali da
coprire.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale
appartenente
all'area professionale C o III.
5. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da
uno o piu'
componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del
concorso e da
uno o piu' componenti esperti di informatica.
6. Non possono essere chiamati a fare parte delle
commissioni
soggetti componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione che indice il concorso o che
ricoprano cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o
designati dalle
confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle
associazioni
professionali.
7. Almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di
concorso e' riservato alle donne, salva motivata
impossibilita'.
8. I provvedimenti di nomina delle commissioni
esaminatrici
indicano un supplente per ciascun componente secondo le
modalita' di
nomina indicate nel presente articolo.
Capo IV
Svolgimento del concorso
Art. 8
Modalita' di svolgimento delle selezioni
1. Il bando del concorso pubblico di cui all'art. 3
definisce i
criteri di massima per la valutazione dei titoli per
ciascun
candidato, individuando i titoli valutabili ed il
punteggio massimo
agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie
di titoli. La
commissione, previa determinazione dei criteri analitici
da seguire
ai fini della valutazione dei titoli, procede alla
valutazione degli
stessi nei confronti dei candidati che avranno
consegnato tutti gli
elaborati inerenti alle prove scritte, prima
dell'apertura delle
buste contenenti gli elaborati stessi. Per i titoli non
puo' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le prove
d'esame dei
concorsi di cui agli articoli 3 e 5, consistono nello
svolgimento di
due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di
concorsi per
l'accesso a funzioni dirigenziali di livello generale di
tipo tecnico
l'amministrazione puo' prevedere una terza prova
teorico-pratica
obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta
alla verifica
dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti
connessi al
posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione
di questioni
o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei
compiti cui
il dirigente di prima fascia deve essere preposto.
3. Le prove di cui al comma 2 vertono sulle materie
indicate nel
bando di concorso e sono dirette ad accertare, in
relazione
all'attivita' istituzionale dell'amministrazione che ha
indetto il
concorso, l'attitudine dei candidati:
a) a curare l'attuazione di piani, programmi e direttive
generali,
anche mediante il coordinamento ed il controllo
dell'attivita' dei
dirigenti, in riferimento alle funzioni connesse con il
ciclo di
gestione della perfomance e con la valutazione del
personale in
particolare dirigenziale;
b) ad adottare atti di organizzazione e ad esercitare
poteri di
spesa corretti sotto il profilo della legittimita',
dell'opportunita', dell'efficacia, dell'efficienza ed
economicita'
organizzativa, con proposte volte al miglioramento degli
standard
qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi;
c) ad elaborare progetti strategici in un quadro di pari
opportunita' di diritti e doveri, di trasparenza delle
amministrazioni pubbliche e di cultura dell'integrita'.
4. Per il concorso di cui all'art. 5 le amministrazioni
possono,
ove necessario, prevedere nel bando un'unica prova
teorico-pratica,
rispettando i criteri indicati nei commi 2 e 3.
5. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie
indicate
nel bando di concorso e mira ad accertare la
professionalita' del
candidato, le capacita' organizzative e manageriali,
l'attitudine a
intrattenere corretti rapporti istituzionali ed
interpersonali, a
comunicare e a negoziare. Nell'ambito della prova orale
e' accertata
la conoscenza ad un livello avanzato della lingua
straniera e
dell'utilizzo del personal computer e dei software
applicativi piu'
diffusi, nonche' la conoscenza da parte del candidato
delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso
degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in
rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al
miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
6. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la
trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento
concorsuale,
stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalita' di
valutazione
delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi
verbali, al fine
di assegnare i punteggi da attribuire alle singole
prove. La
commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione
della prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati
per ciascuna
delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a
ciascun
candidato con estrazione a sorte.
7. Ciascuna prova e' valutata in trentesimi e si intende
superata
con un punteggio non inferiore a ventiquattro
trentesimi. Il
punteggio complessivo e' determinato sommando, al
punteggio dei
titoli, i voti riportati in ciascuna prova scritta e il
voto
riportato nella prova orale.
Capo IV
Svolgimento del concorso
Art. 9
Ciclo di attivita' formative
1. Coloro che saranno assunti dall'amministrazione a
seguito del
concorso, anteriormente al conferimento dell'incarico,
sono tenuti
all'espletamento di un periodo di formazione presso
uffici
amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un
organismo
comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di
formazione
e' completato entro tre anni dalla conclusione del
concorso.
2. La frequenza del periodo di formazione e'
obbligatoria ed e' a
tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non
continuativi,
e si svolge presso gli uffici di cui al comma 1, scelti
dal dirigente
assunto tra quelli indicati dall'amministrazione,
secondo le
modalita' che saranno disciplinate con il regolamento
dell'art.
28-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
3. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da
parte degli
uffici di cui al comma 1, una valutazione del livello di
professionalita' acquisito che equivale, per coloro che
all'atto
dell'assunzione non rivestivano la qualifica di
dirigente di
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto
legislativo n. 165 del 2001, al superamento del periodo
di prova
necessario per l'immissione in ruolo.
4. Il presente articolo non si applica ai dirigenti
assunti in
esito al concorso ammessi allo stesso in virtu' dei
requisiti di cui
all'art. 4 comma 3, lettere b), c) e d).
Capo V
Disposizioni finali
Art. 10
Resti di frazione
1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti di cui
all'art. 2,
gli eventuali resti di frazione sono assegnati ai
concorsi pubblici,
salvo il recupero nell'anno successivo a favore della
quota di cui
all'art. 2, comma 2.
2. Nelle percentuali di ripartizione dei posti tra il
concorso di
cui all'art. 3 e quello di cui all'art. 5, gli eventuali
resti di
frazione sono assegnati al concorso pubblico di cui
all'art. 3.
3. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo
superare il numero
complessivo dei posti che si rendono disponibili
nell'anno.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 11
Monitoraggio procedure e convenzioni
1. Il Dipartimento della funzione definisce in apposita
direttiva
del Ministro i criteri e le modalita' di trasmissione
annuale della
programmazione triennale del fabbisogno delle singole
amministrazioni, corredata delle informazioni
dettagliate sulla
tipologia e sul numero dei posti disponibili, ai fini
del calcolo
delle percentuali di cui all'art. 2, e delle
determinazioni assunte
per l'espletamento dei concorsi pubblici previsti, al
fine di
monitorare lo svolgimento delle procedure di cui al
presente decreto
e garantire il giusto raccordo delle diverse modalita'
di accesso
alla dirigenza della prima fascia.
2. Su richiesta delle amministrazioni interessate il
Dipartimento
della funzione pubblica promuove convenzioni per la
gestione
unificata dei concorsi di cui agli articoli 3 e 5,
nonche' iniziative
per agevolare l'informatizzazione delle procedure
concorsuali.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 12
Norma di rinvio e prima applicazione
1. Nella gestione delle procedure concorsuali le
amministrazioni
devono favorire la piu' ampia diffusione delle procedure
informatiche
e la piena applicazione della normativa sulla posta
elettronica
certificata. Per quanto non previsto nel presente
decreto, si rinvia
alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche
amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente
della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, per le
parti non incompatibili.
2. In sede di prima applicazione del presente
regolamento le
percentuali di cui all'art. 2 vanno calcolate tenendo
conto dei posti
di funzione di livello generale che si rendono
disponibili a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della
Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 26 ottobre 2010
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme
e l'innovazione nella pubblica amministrazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei
Ministri,
registro n. 6, foglio n. 27 |