Entrerà in vigore il 12 maggio 2011
il Decreto Legislativo approvato definitivamente dal
Consiglio dei Ministri del 10 marzo che recepisce la
Direttiva 48/2009 in materia di sicurezza dei
giocattoli, applicabile pertanto "ai prodotti progettati
o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere
utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore
a 14 anni", fatta eccezione per i giocattoli elencati
nell'allegato I e comunque per le attrezzature per aree
da gioco per uso pubblico; le macchine da gioco
automatiche, a moneta o no, per uso pubblico; i
veicoli-giocattolo con motore a combustione; le macchine
a vapore giocattolo; le fionde e le catapulte. A
decorrere dal 20 luglio 2011, il nuovo Decreto
Legislativo abroga il precedente Decreto Legislativo 27
settembre 1991, n. 313, con limitate eccezioni.
Il Decreto Legislativo stabilisce
obblighi a carico di produttori, importatori,
distributori, operatori economici, stabilendo in
particolare che: "1. Un importatore o distributore è
ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto, ed
è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui
all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo
con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio
o modifica un giocattolo già immesso sul mercato, in
modo tale che la conformità alle prescrizioni previste
dal presente decreto potrebbe esserne condizionata".
Quanto ai requisiti essenziali di
sicurezza si stabilisce che: "I giocattoli, comprese le
sostanze chimiche che contengono, non devono
compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore
o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla
loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile
in considerazione del comportamento abituale dei
bambini. Si deve tenere conto dell'abilità degli
utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la
sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i
giocattoli che sono destinati ai bambini di età
inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età", a cui si
devono aggiungere i requisiti specifici di sicurezza
previsti dall'allegato II. "I giocattoli immessi sul
mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali
di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile
e normale dei giocattoli stessi".
Quanto alle avvertenze e alle
istruzioni per l'uso, è stabilito che richiamino
l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la
sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di
danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di
evitare tali rischi e pericoli. "Il fabbricante appone
le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente
leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul
giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché,
se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è
corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni
venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate
sono apposte sul giocattolo stesso. / Le avvertenze, che
determinano la decisione di acquistare il giocattolo,
quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima
degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di
cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio
destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente
visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle
ipotesi di acquisto per via telematica. / Le avvertenze
e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte
almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute
dalla parola: «Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza»
o: «Avvertenze» a seconda dei casi".
Importante la presunzione di
conformità: "I giocattoli che sono conformi alle norme
armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono
stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di
cui all'articolo 9 e all'allegato II contemplate da tali
norme o da parte di esse".
|