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La Commissione giustizia della Camera sta esaminando in sede legislativa una proposta di legge per contrastare l'usura e l'estorsione. Essa, in particolare, interviene sulla disciplina dell'accesso ai Fondi di solidarietà a favore delle vittime di tali fenomeni e introduce una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità del singolo debitore, al quale non si applicano le ordinarie procedure concorsuali.

informazioni aggiornate a venerdì, 29 aprile 2011

Le misure di contrasto e l'accesso ai Fondi di solidarietà

Soluzione delle crisi da sovraindebitamento

 

 

 

Il Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, da ultimo nella sua relazione del 2009, ha segnalato l’ampia diffusione di tali fenomeni prevalentemente nelle regioni con forte radicamento delle organizzazioni criminali mafiose. Al tempo stesso però ha sottolineato la difficoltà di definirne le reali dimensioni, a causa dell’elevato grado di sommersione che li caratterizza. La relazione si sofferma inoltre sull’importanza di un’efficace attività preventiva, nonché di una più tempestiva erogazione dei benefici a favore delle vittime previsti dalla legge n. 108 del 1996 e dalla legge n. 44 del 1999.

 

In materia, la Commissione giustizia della Camera ha concluso il 30 luglio 2010 l'esame in sede referente di una proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 2364), approvata all’unanimità dal Senato, che interviene su due fronti: da un lato, modifica la disciplina vigente al fine di superare i problemi emersi nell'applicazione delle due leggi sopra richiamate; dall’altro, in una più generale prospettiva preventiva, introduce una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità di debitori, ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali. A seguito dell'assenso espresso dai gruppi e dal Governo, l'esame della proposta di legge è stato trasferito alla sede legislativa.

 

Le misure di contrasto e l'accesso ai Fondi di solidarietà

 

 

 

Il provvedimento estende agli imprenditori individuali dichiarati falliti la possibilità di accedere al Fondo di solidarietàper  le vittime dell’usura (istituito dalla legge n. 108 del 1996), nonché al Fondo di solidarietà  per  le vittime delle richieste estorsive (istituito dalla legge n. 44 del 1999 e unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura dalla legge finanziaria 2002). Esso interviene anche sui tempi per l’erogazione dei mutui concessi a favore delle vittime dell’usura, consentendone l’erogazione anche nella fase delle indagini preliminari, sempre che vi sia il parere favorevole del P.M., sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle medesime. Attualmente l'erogazione è possibile solo successivamente al decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale per il delitto di usura.

 

Il provvedimento reca ulteriori misure di contrasto del racket dell’usura e dell’estorsione, tra cui in particolare l'inasprimento delle pene per il delitto di estorsione semplice e aggravato e, attraverso una modifica al codice appalti, la previsione della risoluzione del contratto a seguito di condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio.  Durante l’esame in sede referente , anche sulla scorta dell’esperienza positiva illustrata nel corso di un’audizione dal Sindaco del Comune di Vittoria, è stata inserita una disposizione che consente agli enti locali di disporre a favore degli imprenditori vittime di richieste estorsive l'esonero o il rimborso del pagamento di tributi, tariffe e canoni locali.

 

Soluzione delle crisi da sovraindebitamento

 

 

 

Il provvedimento introduce nell'ordinamento un innovativo istituto per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

 

Il “sovraindebitamento” è definito come “una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”, situazione che può determinarsi a carico di famiglie o di imprenditori non soggetti alle procedure fallimentari. Si tratta, in sostanza, della mancanza, protratta nel tempo, di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti, una situazione analoga a quella che può determinare il fallimento dell'imprenditore commerciale.

 

Il provvedimento delinea una sorta di procedura concorsuale, modellata sull’istituto del concordato fallimentare, applicabile a soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, allo scopo, indicato nella relazione illustrativa, “di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato”.

 

Più in dettaglio, la proposta di legge contempla lo strumento dell’accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei. Rispetto a questi ultimi, il piano può anche prevedere una moratoria dei pagamenti (con esclusione dei crediti impignorabili) sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e l'esecuzione del piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice.

 

Viene definito il procedimento finalizzato all’omologazione da parte del giudice dell’accordo, che presuppone l’accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 70 per cento dei crediti e prevede il coinvolgimento degli “organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

 

Questi ultimi, costituiti ad hoc da enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono in generale attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, di soluzione delle eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e di vigilanza sull’esatto adempimento dello stesso.

 

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