La Commissione giustizia della
Camera sta esaminando in sede legislativa una proposta
di legge per contrastare l'usura e l'estorsione. Essa,
in particolare, interviene sulla disciplina dell'accesso
ai Fondi di solidarietà a favore delle vittime di tali
fenomeni e introduce una nuova tipologia di concordato
per comporre le crisi di liquidità del singolo debitore,
al quale non si applicano le ordinarie procedure
concorsuali.
informazioni aggiornate a venerdì,
29 aprile 2011
Le misure di contrasto e l'accesso
ai Fondi di solidarietà
Soluzione delle crisi da
sovraindebitamento
Il Commissario straordinario per il
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura,
da ultimo nella sua relazione del 2009, ha segnalato
l’ampia diffusione di tali fenomeni prevalentemente
nelle regioni con forte radicamento delle organizzazioni
criminali mafiose. Al tempo stesso però ha sottolineato
la difficoltà di definirne le reali dimensioni, a causa
dell’elevato grado di sommersione che li caratterizza.
La relazione si sofferma inoltre sull’importanza di
un’efficace attività preventiva, nonché di una più
tempestiva erogazione dei benefici a favore delle
vittime previsti dalla legge n. 108 del 1996 e dalla
legge n. 44 del 1999.
In materia, la Commissione
giustizia della Camera ha concluso il 30 luglio 2010
l'esame in sede referente di una proposta di legge di
iniziativa parlamentare (A.C. 2364), approvata
all’unanimità dal Senato, che interviene su due fronti:
da un lato, modifica la disciplina vigente al fine di
superare i problemi emersi nell'applicazione delle due
leggi sopra richiamate; dall’altro, in una più generale
prospettiva preventiva, introduce una nuova tipologia di
concordato per comporre le crisi di liquidità di
debitori, ai quali non si applicano le ordinarie
procedure concorsuali. A seguito dell'assenso espresso
dai gruppi e dal Governo, l'esame della proposta di
legge è stato trasferito alla sede legislativa.
Le misure di contrasto e l'accesso
ai Fondi di solidarietà
Il provvedimento estende agli
imprenditori individuali dichiarati falliti la
possibilità di accedere al Fondo di solidarietàper le
vittime dell’usura (istituito dalla legge n. 108 del
1996), nonché al Fondo di solidarietà per le vittime
delle richieste estorsive (istituito dalla legge n. 44
del 1999 e unificato al Fondo di solidarietà per le
vittime dell’usura dalla legge finanziaria 2002). Esso
interviene anche sui tempi per l’erogazione dei mutui
concessi a favore delle vittime dell’usura,
consentendone l’erogazione anche nella fase delle
indagini preliminari, sempre che vi sia il parere
favorevole del P.M., sulla base di concreti elementi
acquisiti nel corso delle medesime. Attualmente
l'erogazione è possibile solo successivamente al decreto
che dispone il giudizio nel procedimento penale per il
delitto di usura.
Il provvedimento reca ulteriori
misure di contrasto del racket dell’usura e
dell’estorsione, tra cui in particolare l'inasprimento
delle pene per il delitto di estorsione semplice e
aggravato e, attraverso una modifica al codice appalti,
la previsione della risoluzione del contratto a seguito
di condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e
riciclaggio. Durante l’esame in sede referente , anche
sulla scorta dell’esperienza positiva illustrata nel
corso di un’audizione dal Sindaco del Comune di
Vittoria, è stata inserita una disposizione che consente
agli enti locali di disporre a favore degli imprenditori
vittime di richieste estorsive l'esonero o il rimborso
del pagamento di tributi, tariffe e canoni locali.
Soluzione delle crisi da
sovraindebitamento
Il provvedimento introduce
nell'ordinamento un innovativo istituto per la
composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Il “sovraindebitamento” è definito
come “una situazione di perdurante squilibrio economico
fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva
incapacità del debitore di adempiere regolarmente le
proprie obbligazioni”, situazione che può determinarsi a
carico di famiglie o di imprenditori non soggetti alle
procedure fallimentari. Si tratta, in sostanza, della
mancanza, protratta nel tempo, di risorse economiche per
far fronte agli impegni assunti, una situazione analoga
a quella che può determinare il fallimento
dell'imprenditore commerciale.
Il provvedimento delinea una sorta
di procedura concorsuale, modellata sull’istituto del
concordato fallimentare, applicabile a soggetti diversi
dagli imprenditori commerciali, allo scopo, indicato
nella relazione illustrativa, “di evitare inutili
collassi economici con la frequente impossibilità di
soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il
ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine
organizzato”.
Più in dettaglio, la proposta di
legge contempla lo strumento dell’accordo con i
creditori, su proposta del debitore, sulla base di un
piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il
regolare pagamento dei creditori estranei. Rispetto a
questi ultimi, il piano può anche prevedere una
moratoria dei pagamenti (con esclusione dei crediti
impignorabili) sempre che il piano risulti idoneo ad
assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine
e l'esecuzione del piano venga affidata ad un
liquidatore nominato dal giudice.
Viene definito il procedimento
finalizzato all’omologazione da parte del giudice
dell’accordo, che presuppone l’accettazione da parte dei
creditori che rappresentino almeno il 70 per cento dei
crediti e prevede il coinvolgimento degli “organismi di
composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Questi ultimi, costituiti ad hoc da
enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono
in generale attività di assistenza al debitore
finalizzate al superamento della crisi di liquidità, di
soluzione delle eventuali difficoltà insorte
nell’esecuzione dell’accordo e di vigilanza sull’esatto
adempimento dello stesso. |