Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato
e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge
di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in
video tra i segni ((....))
A norma dell'art.15, comma 5, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Intervento finanziario dello Stato
in favore della cultura
1. In attuazione dell'art. 9 della
Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementata di
149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari
stanziamenti di bilancio e' autorizzata la spesa di 80
milioni di euro annui per la manutenzione e la
conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7
milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed
istituzioni culturali.
2. All'art. 1, comma 13, quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine,
sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' il fondo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse
destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei
beni culturali».
3. All'art. 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il
comma 4-ter, nonche' la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma
1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro
per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina
con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, in modo tale da compensare il predetto
onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui
all'ultimo periodo del presente comma. La misura
dell'aumento e' stabilita con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro
sette giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; il provvedimento e' efficace dalla
data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed
agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell'art.
5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, non si applica l'art. 1, comma 154, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre,
nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1,
limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere
conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato con le
modalita' previste dall'art. 6, comma 2, primo e secondo
periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
5. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 9
della Costituzione:
"Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico
della Nazione.".
- La legge 30 aprile 1985, n. 163
recante "Nuova
disciplina degli interventi dello
Stato a favore dello
spettacolo" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 maggio
1985, n. 104.
- Si riporta il testo del comma 13
dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220
(Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2011), come
modificato dalla presente
legge:
"13. Dall'attuazione dei commi da 8
a 12 derivano
proventi stimati non inferiori a
2.400 milioni di euro. Le
procedure di assegnazione devono
concludersi in termini
tali da assicurare che gli introiti
dell'assegnazione siano
versati all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30
settembre 2011. Nel caso in cui, in
sede di attuazione del
presente comma, si verifichino o
siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto
alla previsione, ai sensi
dell'art. 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n.
196, il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede,
con proprio decreto, alla riduzione
lineare, fino alla
concorrenza dello scostamento
finanziario riscontrato,
delle dotazioni finanziarie,
iscritte a legislazione
vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui
all'art. 21, comma 5, lettera b),
della citata legge n. 196
del 2009, delle missioni di spesa
di ciascun Ministero.
Dalle predette riduzioni sono
esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle
universita', nonche' le
risorse destinate alla ricerca e al
finanziamento del
cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone
fisiche, nonche' il fondo di cui
alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali.
Eventuali maggiori
entrate accertate rispetto alla
stima di cui al presente
comma sono riassegnate nello stesso
anno al Ministero dello
sviluppo economico per misure di
sostegno al settore, da
definire con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze.".
- Il decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225 (Proroga di
termini previsti da disposizioni
legislative e di
interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie),
convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29
dicembre 2010, n. 303.
- Il decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504,
recante "Testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e
amministrative", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 1995, n. 279, S.O.
- Si riporta il testo del comma
5-quinquies dell'art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione
civile):
"5-quinquies. Qualora le misure
adottate ai sensi del
comma 5-quater non siano
sufficienti, ovvero in tutti gli
altri casi di eventi di cui al
comma 5-quater di rilevanza
nazionale, puo' essere disposto
l'utilizzo delle risorse
del Fondo nazionale di protezione
civile. Qualora sia
utilizzato il fondo di cui all'art.
28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il fondo e'
corrispondentemente e
obbligatoriamente reintegrato in
pari misura con le
maggiori entrate derivanti
dall'aumento dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina senza piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come
carburante di cui all'allegato I
del testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive
modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non
superiore a cinque centesimi al
litro, e' stabilita con
provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura
tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti
all'importo prelevato dal
fondo di riserva. La disposizione
del terzo periodo del
presente comma si applica anche per
la copertura degli
oneri derivanti dal differimento
dei termini per i
versamenti tributari e contributivi
ai sensi del comma
5-ter.".
- Si riporta il testo del comma 154
dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"154. La misura massima
dell'imposta regionale sulla
benzina per autotrazione prevista
dall'art. 17 del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n.
398, e' elevata a lire 50
a litro. L'operativita' di
eventuali aumenti erariali per
l'accisa sulla benzina per
autotrazione e' limitata, nei
territori delle regioni a statuto
ordinario, alla
differenza esistente rispetto
all'aliquota in atto della
citata imposta regionale, ove
vigente.".
- Si riporta il testo dei commi 1 e
2 dell'art. 5 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452 (Disposizioni
urgenti in tema di accise, di
gasolio per autotrazione, di
smaltimento di oli usati, di giochi
e scommesse, nonche'
sui rimborsi IVA, sulla pubblicita'
effettuata con veicoli,
sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali,
sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del
servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su
contributi ad enti ed
associazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16:
"Art. 5 (Agevolazione sul gasolio
per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori).
- 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e fino al 30 giugno
2002, l'aliquota prevista
nell'allegato I al testo unico
delle disposizioni
legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui
consumi, e relative sanzioni penali
e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, per il
gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le
attivita' di trasporto merci
con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5
tonnellate e' ridotta della misura
determinata con
riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1
si applica,
altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle
imprese pubbliche
locali esercenti l'attivita' di
trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n.
42, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese 2 esercenti
autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui
alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al Regolamento (CEE)
n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive
modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del
1997;
c) agli enti pubblici e alle
imprese esercenti
trasporti a fune in servizio
pubblico per trasporto di
persone.".
- Si riporta il testo del comma 2
dell'art. 6 del
decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 26 (Attuazione
della direttiva 2003/96/CE che
ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e
dell'elettricita'):
"2. Per i soggetti di cui all'art.
5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente alla
disposizione di cui al comma
1 e' rimborsato, anche mediante la
compensazione di cui
all'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, a
seguito della presentazione
di apposita dichiarazione ai
competenti Uffici dell'Agenzia
delle dogane, secondo le modalita'
e con gli effetti
previsti dal regolamento recante
disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore
degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9
giugno 2000, n. 277. Tali
effetti rilevano altresi' ai fini
delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n.
446. L'efficacia delle disposizioni
di cui al presente
comma e' subordinata alla
preventiva approvazione da parte
della Commissione europea ai sensi
dell'art. 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea.".
Art. 2
Potenziamento delle funzioni di
tutela dell'area archeologica di
Pompei
1. Al fine di rafforzare
l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela
nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti
nella competenza territoriale della Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei,
il Ministro per i beni e le attivita' culturali adotta,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, un programma straordinario e
urgente di interventi conservativi di prevenzione,
manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette
aree. Il piano e' predisposto dalla competente
Soprintendenza ed e' proposto dal Direttore generale per
le antichita', previo parere del Consiglio superiore per
i beni culturali e paesaggistici.
2. Per la realizzazione del
programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante
l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree
sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
destinati alla regione Campania, nonche' di una quota
dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei,
determinata con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali. La quota da destinare al programma
straordinario di manutenzione da parte della regione
Campania e' individuata dalla Regione medesima
nell'ambito del Programma di interesse strategico
regionale (PAR) da sottoporre al CIPE (( per
l'approvazione. ))
3. Per il conseguimento degli
obiettivi e per la realizzazione del programma di cui al
comma 1 e' autorizzata l'assunzione, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 2, comma 8-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di
validita', di personale di III area, posizione economica
F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a
decorrere dall'anno 2011. Tale personale e' vincolato
alla permanenza presso le sedi di servizio della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e di Pompei per almeno un quinquennio dalla data
di assunzione. E' altresi' autorizzata, in deroga alle
medesime disposizioni di cui al primo periodo,
l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche
dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in
corso di validita', nel limite delle ordinarie facolta'
assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa
vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di
tutela del patrimonio culturale. Alla copertura degli
oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere
sulle facolta' assunzionali del predetto Ministero,
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a
legislazione vigente per il reclutamento del personale
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e nel
rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni
di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le
attivita' culturali comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i
relativi oneri.
4. La Soprintendenza speciale per i
beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini
dell'attuazione del programma di cui al comma 1, puo'
altresi' avvalersi, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni di fonte comunitaria, della societa' ALES
s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, mediante
stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle
risorse disponibili, per l'affidamento diretto di
servizi tecnici, anche afferenti alla fase di
realizzazione degli interventi in attuazione del
programma di cui al comma 1.
5. Al fine della realizzazione del
programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti
dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
ridotti della meta'. Per l'affidamento dei lavori
compresi nel programma e' sufficiente il livello di
progettazione preliminare, in deroga all'art. 203, comma
3-bis, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006,
salvo che il responsabile del procedimento ritenga
motivatamente la necessita' di acquisire un maggiore
livello di definizione progettuale.
6. Gli interventi previsti dal
programma di cui al comma 1 ricadenti all'esterno del
perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di
pubblica utilita', indifferibili e urgenti e possono
essere realizzati, ove occorra, in deroga alle
previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica
e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune
territorialmente competente.
7. Allo scopo di favorire l'apporto
di risorse provenienti da soggetti privati per
l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture
di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicita',
imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza,
proporzionalita', previsti dagli articoli 26 e 27 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione
finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o
alla realizzazione degli interventi ricompresi nel
programma straordinario di cui al comma 1, si
considerano assolti con la pubblicazione di un avviso
pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, ove occorrente, nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, nonche' su due quotidiani a
diffusione nazionale, per almeno trenta giorni,
contenente un elenco degli interventi da realizzare, con
l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto
per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una
pluralita' di proposte di sponsorizzazione, la
Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato
gli specifici interventi, definendo le correlate
modalita' di valorizzazione del marchio o dell'immagine
aziendale dello sponsor, secondo quanto previsto
dall'art. 120 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di
mancata o insufficiente presentazione di candidature, il
Soprintendente puo' ricercare ulteriori sponsor, senza
altre formalita' e anche mediante trattativa privata.
8. In deroga a quanto previsto
dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare
l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali
ed autonome, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, con proprio decreto, puo' disporre
trasferimenti di risorse tra le disponibilita'
depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze
medesime, in relazione alle rispettive esigenze
finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli
impegni gia' presi su dette disponibilita'.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 61
della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2003):
"Art. 61 (Fondo per le aree
sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). -
1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le
aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito
territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998,
n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili
autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque
evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con
finalita' di
riequilibrio economico e sociale di
cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di
400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro
per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno
2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si
provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito
esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle
disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere
del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di
destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per
finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici,
ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a
titolo di
rifinanziamento degli interventi di
cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e
comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni
legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove
applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73
della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo
criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia
complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla
base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali
del Documento di
programmazione
economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate
dal CIPE
costituiscono limiti massimi di
spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da
sottoporre al
controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di
attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni
legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata
applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72.
Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma,
ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di
attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al
comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico
della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato
di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle
azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi
dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE
approva una relazione
sugli interventi effettuati
nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di
valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su
quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al
Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria
alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro
per gli affari regionali
in qualita' di presidente della
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il
presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle
province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo
delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia
delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di
cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di
esse viene data formale
comunicazione alle competenti
Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con
riferimento all'art.
60, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui,
competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di
base degli stati di
previsione delle amministrazioni
interessate.
9. Le economie derivanti da
provvedimenti di revoca
totale o parziale delle
agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2,
della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal
Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli
oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali
comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento
di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per
cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate
del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili
alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera
c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea,
nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui
al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999.
10. Le economie derivanti da
provvedimenti di revoca
totale o parziale delle
agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal
Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli
interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del
1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie
stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma.
Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una
quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata
alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese
nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e
una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del
Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato che
istituisce la Comunita' europea,
nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui
al predetto
regolamento.
11. ... .
12. ... .
13. Nei limiti delle risorse di cui
al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in
favore delle imprese
operanti in settori ammissibili
alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili
alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere
a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita'
europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui
al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di
penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate
in specifiche aree
territoriali del Paese.
L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate
dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese
pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime
previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto
dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento
(CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001.
Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo
preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da
riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7
«Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da
cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita'
delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi
dei contributi di cui al
presente comma devono produrre
istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta
giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo
l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora
l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non
risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si
riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal
diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza
nei dodici mesi
successivi alla conclusione
dell'esercizio fiscale.".
- Si riporta il testo del comma
8-quater dell'art. 2
del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194 (Proroga di
termini previsti da disposizioni
legislative), convertito,
con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25:
"8-quater. Alle amministrazioni che
non abbiano
adempiuto a quanto previsto dal
comma 8-bis entro il 30
giugno 2010 e' fatto comunque
divieto, a decorrere dalla
predetta data, di procedere ad
assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto
gli incarichi conferiti
ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis
e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive
modificazioni. Fino all'emanazione
dei provvedimenti di cui
al comma 8-bis le dotazioni
organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto; sono fatte salve le
procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento
di incarichi ai sensi
dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo n.
165 del 2001 avviate alla predetta
data.".
- Si riporta il testo del comma 102
dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"102. Per il quadriennio 2010-2013,
le amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 523 della
legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ad eccezione dei Corpi di
polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,
possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo
svolgimento delle procedure
di mobilita', ad assunzioni di
personale a tempo
indeterminato nel limite di un
contingente di personale
complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero
delle unita' di
personale da assumere non puo'
eccedere, per ciascun anno,
il 20 per cento delle unita'
cessate nell'anno
precedente.".
- Si riporta il testo degli
articoli 70, 71, 72 e 79
del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE):
"Art. 70 (Termini di ricezione
delle domande di
partecipazione e di ricezione delle
offerte). (art. 38,
direttiva 2004/18; art.3, decreto
del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 55/1991;
articoli 6 e 7, decreto
legislativo n. 358/1992; articoli 9
e 10, decreto
legislativo n. 157/1995; articoli
79, co. 1, primo periodo;
79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1,
decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999). - 1.
Nel fissare i termini
per la ricezione delle offerte e
delle domande di
partecipazione, le stazioni
appaltanti tengono conto della
complessita' della prestazione
oggetto del contratto e del
tempo ordinariamente necessario per
preparare le offerte, e
in ogni caso rispettano i termini
minimi stabiliti dal
presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il
termine per la ricezione
delle offerte non puo' essere
inferiore a cinquantadue
giorni decorrenti dalla data di
trasmissione del bando di
gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle
procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di
gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la
ricezione delle domande di
partecipazione non puo' essere
inferiore a trentasette
giorni decorrenti dalla data di
trasmissione del bando di
gara.
4. Nelle procedure ristrette, il
termine per la
ricezione delle offerte non puo'
essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di invio
dell'invito a
presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o
senza bando, e nel
dialogo competitivo, il termine per
la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle
stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 e, ove non vi
siano specifiche ragioni
di urgenza, non puo' essere
inferiore a venti giorni dalla
data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il
contratto ha per
oggetto anche la progettazione
esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non puo'
essere inferiore a
sessanta giorni dalla data di
trasmissione del bando di
gara o di invio dell'invito; quando
il contratto ha per
oggetto anche la progettazione
definitiva, il termine per
la ricezione delle offerte non puo'
essere inferiore a
ottanta giorni con le medesime
decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni
appaltanti abbiano
pubblicato un avviso di
preinformazione, il termine minimo
per la ricezione delle offerte
nelle procedure aperte e
ristrette puo' essere ridotto, di
norma, a trentasei giorni
e comunque mai a meno di ventidue
giorni, ne' a meno di
cinquanta giorni se il contratto ha
per oggetto anche la
progettazione definitiva ed
esecutiva. Tali termini ridotti
decorrono dalla data di
trasmissione del bando nelle
procedure aperte, e dalla data di
invio dell'invito a
presentare le offerte nelle
procedure ristrette, e sono
ammessi a condizione che l'avviso
di preinformazione a suo
tempo pubblicato contenesse tutte
le informazioni richieste
per il bando dall'allegato IX A,
sempre che dette
informazioni fossero disponibili al
momento della
pubblicazione dell'avviso e che
tale avviso fosse stato
inviato per la pubblicazione non
meno di cinquantadue
giorni e non oltre dodici mesi
prima della trasmissione del
bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e
trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le
modalita' di
trasmissione precisati
nell'allegato X, punto 3, i termini
minimi per la ricezione delle
offerte, di cui ai commi 2 e
7, nelle procedure aperte, e il
termine minimo per la
ricezione delle domande di
partecipazione di cui al comma
3, nelle procedure ristrette, nelle
procedure negoziate e
nel dialogo competitivo, possono
essere ridotti di sette
giorni.
9. Se le stazioni appaltanti
offrono, per via
elettronica e a decorrere dalla
pubblicazione del bando
secondo l'allegato X, l'accesso
libero, diretto e completo
al capitolato d'oneri e a ogni
documento complementare,
precisando nel testo del bando
l'indirizzo Internet presso
il quale tale documentazione e'
accessibile, il termine
minimo di ricezione delle offerte
di cui al comma 2, nelle
procedure aperte, e il termine
minimo di ricezione delle
offerte di cui al comma 4, nelle
procedure ristrette,
possono essere ridotti di cinque
giorni. Tale riduzione e'
cumulabile con quella di cui al
comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il
capitolato d'oneri o i
documenti e le informazioni
complementari, sebbene
richiesti in tempo utile da parte
degli operatori
economici, non sono stati forniti
entro i termini di cui
agli articoli 71 e 72, o se le
offerte possono essere
formulate solo a seguito di una
visita dei luoghi o previa
consultazione sul posto dei
documenti allegati al
capitolato d'oneri, i termini per
la ricezione delle
offerte sono prorogati in modo
adeguato a consentire che
tutti gli operatori economici
interessati possano prendere
conoscenza di tutte le informazioni
necessarie alla
preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e
nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un
bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile
rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le
stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara
le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione
delle domande di
partecipazione, non inferiore a
quindici giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana,
successiva alla trasmissione del
bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un
termine per la
ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni,
ovvero non inferiore a trenta
giorni se il contratto ha per
oggetto anche il progetto
esecutivo, decorrente dalla data
di invio dell'invito a presentare
offerte, ovvero non
inferiore a quarantacinque giorni
se il contratto ha per
oggetto anche il progetto
definitivo, decorrente dalla
medesima data. Tale previsione non
si applica nel caso di
cui all'art. 53, comma 2, lettera
c).
12. Nelle procedure negoziate senza
bando, quando
l'urgenza rende impossibile
osservare i termini minimi
previsti dal presente articolo,
l'amministrazione
stabilisce i termini nel rispetto,
per quanto possibile,
del comma 1.".
"Art. 71 (Termini di invio ai
richiedenti dei
capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari
nelle procedure aperte). (art. 39,
direttiva 2004/18; art.
46, direttiva 2004/17; art. 3,
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 55/1991;
art. 6, commi 3 e 4,
decreto legislativo n. 358/1992;
art. 7, commi 3 e 4,
decreto legislativo n. 157/1995;
art. 79, commi 5 e 6,
decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999). - 1.
Nelle procedure aperte, quando le
stazioni appaltanti non
offrono per via elettronica, ai
sensi dell'art. 70, comma
9, l'accesso libero, diretto e
completo al capitolato
d'oneri e ad ogni documento
complementare, i capitolati
d'oneri e i documenti complementari
sono inviati agli
operatori economici entro sei
giorni dalla ricezione della
loro domanda, a condizione che
quest'ultima sia stata
presentata in tempo utile prima
della scadenza del termine
di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste
in tempo utile, le
informazioni complementari sui
capitolati d'oneri e sui
documenti complementari sono
comunicate dalle
amministrazioni aggiudicatrici
ovvero dallo sportello
competente ai sensi dell'art. 9,
almeno sei giorni prima
della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle
offerte.".
"Art. 72 (Termini di invio ai
richiedenti dei
capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari
nelle procedure ristrette,
negoziate e nel dialogo
competitivo). (art. 40, paragrafi
2, 3, 4, direttiva
2004/18; art. 7, co. 5, decreto
legislativo n. 358/1992;
art. 10, co. 6, decreto legislativo
n. 157/1995; articoli
79, commi 5 e 6, e 81, co. 2,
decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999). - 1. Nelle
procedure ristrette,
nelle procedure negoziate previo
bando, e nel dialogo
competitivo, l'invito ai candidati
contiene, oltre agli
elementi indicati nell'art. 67:
a) una copia del capitolato
d'oneri, o del documento
descrittivo o di ogni documento
complementare, ivi compresa
eventuale modulistica;
b) oppure l'indicazione
dell'accesso al capitolato
d'oneri, al documento descrittivo e
a ogni altro documento
complementare, quando sono messi a
diretta disposizione per
via elettronica, ai sensi dell'art.
70, comma 9.
2. Quando il capitolato d'oneri, il
documento
descrittivo, i documenti
complementari, sono disponibili
presso un soggetto diverso dalla
stazione appaltante che
espleta la procedura di
aggiudicazione, ovvero presso lo
sportello di cui all'art. 9,
l'invito precisa l'indirizzo
presso cui possono essere richiesti
tali atti e, se del
caso, il termine ultimo per la
presentazione di tale
richiesta, nonche' l'importo e le
modalita' di pagamento
della somma dovuta per ottenere
detti documenti. L'ufficio
competente invia senza indugio
detti atti agli operatori
economici, non appena ricevutane la
richiesta.
3. Sempre che siano state richieste
in tempo utile, le
informazioni complementari sui
capitolati d'oneri, sul
documento descrittivo o sui
documenti complementari, sono
comunicate dalle stazioni
appaltanti ovvero dallo sportello
competente ai sensi dell'art. 9,
almeno sei giorni prima
della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle
offerte. Nel caso delle procedure
ristrette o negoziate
urgenti, di cui all'art. 70, comma
11, tale termine e' di
quattro giorni.".
"Art. 79 (Informazioni circa i
mancati inviti, le
esclusioni e le aggiudicazioni).
(art. 41, direttiva
2004/18; art. 49.1 e 49.2,
direttiva 2004/17; art. 20,
legge n. 55/1990; art. 21, commi 1,
2 e 3, decreto
legislativo n. 358/1992; art. 27,
commi 1 e 2, decreto
legislativo n. 157/1995; art. 27,
commi 3 e 4, decreto
legislativo n. 158/1995; art. 76,
commi 3 e 4, decreto del
Presidente della Repubblica n.
554/1999; art. 24, co. 10,
legge n. 62/2005; art. 44, comma 3,
lettere b) ed e), legge
n. 88/2009; articoli 2-bis,
2-quater, 2-septies, paragrafo
1, lettera a), secondo trattino,
direttiva 89/665/CEE e
articoli 2-bis, 2-quater,
2-septies, paragrafo 1, lettera
a), secondo trattino, direttiva
92/13/CEE come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE). - 1.
Le stazioni appaltanti
informano tempestivamente i
candidati e gli offerenti delle
decisioni prese riguardo alla
conclusione di un accordo
quadro, all'aggiudicazione di un
appalto, o all'ammissione
in un sistema dinamico di
acquisizione, ivi compresi i
motivi della decisione di non
concludere un accordo quadro,
ovvero di non aggiudicare un
appalto per il quale e' stata
indetta una gara, ovvero di
riavviare la procedura, ovvero
di non attuare un sistema dinamico
di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre
comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i
motivi del rigetto
della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i
motivi del rigetto
della sua offerta, inclusi, per i
casi di cui all'art. 68,
commi 4 e 7, i motivi della
decisione di non equivalenza o
della decisione secondo cui i
lavori, le forniture o i
servizi non sono conformi alle
prestazioni o ai requisiti
funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia
presentato un'offerta
selezionabile, le caratteristiche e
i vantaggi dell'offerta
selezionata e il nome
dell'offerente cui e' stato
aggiudicato il contratto o delle
parti dell'accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma
1 e di cui al comma
2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte
interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque
non oltre quindici
giorni dalla ricezione della
domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti
possono
motivatamente omettere talune
informazioni relative
all'aggiudicazione dei contratti,
alla conclusione di
accordi quadro o all'ammissione ad
un sistema dinamico di
acquisizione, di cui al comma 1,
qualora la loro diffusione
ostacoli l'applicazione della
legge, sia contraria
all'interesse pubblico, pregiudichi
i legittimi interessi
commerciali di operatori economici
pubblici o privati o
dell'operatore economico cui e'
stato aggiudicato il
contratto, oppure possa recare
pregiudizio alla leale
concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l'amministrazione
comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione definitiva,
tempestivamente e
comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni,
all'aggiudicatario, al concorrente
che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati
che hanno presentato
un'offerta ammessa in gara, a
coloro la cui candidatura o
offerta siano state escluse se
hanno proposto impugnazione
avverso l'esclusione, o sono in
termini per presentare
dette impugnazioni, nonche' a
coloro che hanno impugnato il
bando o la lettera di invito, se
dette impugnazioni non
siano state ancora respinte con
pronuncia giurisdizionale
definitiva;
b) l'esclusione, ai candidati e
agli offerenti
esclusi, tempestivamente e comunque
entro un termine non
superiore a cinque giorni
dall'esclusione;
b-bis) la decisione, a tutti i
candidati, di non
aggiudicare un appalto ovvero di
non concludere un accordo
quadro;
b-ter) la data di avvenuta
stipulazione del contratto
con l'aggiudicatario,
tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque
giorni, ai soggetti di cui
alla lettera a) del presente comma.
5-bis. Le comunicazioni di cui al
comma 5 sono fatte
per iscritto, con lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante
notificazione o mediante posta
elettronica certificata ovvero
mediante fax, se l'utilizzo
di quest'ultimo mezzo e'
espressamente autorizzato dal
concorrente, al domicilio eletto o
all'indirizzo di posta
elettronica o al numero di fax
indicato dal destinatario in
sede di candidatura o di offerta.
Nel caso di invio a mezzo
posta o notificazione,
dell'avvenuta spedizione e' data
contestualmente notizia al
destinatario mediante fax o
posta elettronica, anche non
certificata, al numero di fax
ovvero all'indirizzo di posta
elettronica indicati in sede
di candidatura o di offerta. La
comunicazione e'
accompagnata dal provvedimento e
dalla relativa motivazione
contenente almeno gli elementi di
cui al comma 2, lettera
c), e fatta salva l'applicazione
del comma 4; l'onere puo'
essere assolto nei casi di cui al
comma 5, lettere a), b),
e b-bis), mediante l'invio dei
verbali di gara, e, nel caso
di cui al comma 5, lettera b-ter),
mediante richiamo alla
motivazione relativa al
provvedimento di aggiudicazione
definitiva, se gia' inviata. La
comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva e
quella della stipulazione,
e la notizia della spedizione sono,
rispettivamente,
spedita e comunicata nello stesso
giorno a tutti i
destinatari, salva l'oggettiva
impossibilita' di rispettare
tale contestualita' a causa
dell'elevato numero di
destinatari, della difficolta' di
reperimento degli
indirizzi, dell'impossibilita' di
recapito della posta
elettronica o del fax a taluno dei
destinatari, o altro
impedimento oggettivo e comprovato.
5-ter. Le comunicazioni di cui al
comma 5, lettere a) e
b), indicano la data di scadenza
del termine dilatorio per
la stipulazione del contratto.
5-quater. Fermi i divieti e
differimenti dell'accesso
previsti dall'art. 13, l'accesso
agli atti del procedimento
in cui sono adottati i
provvedimenti oggetto di
comunicazione ai sensi del presente
articolo e' consentito
entro dieci giorni dall'invio della
comunicazione dei
provvedimenti medesimi mediante
visione ed estrazione di
copia. Non occorre istanza scritta
di accesso e
provvedimento di ammissione, salvi
i provvedimenti di
esclusione o differimento
dell'accesso adottati ai sensi
dell'art. 13. Le comunicazioni di
cui al comma 5 indicano
se ci sono atti per i quali
l'accesso e' vietato o
differito, e indicano l'ufficio
presso cui l'accesso puo'
essere esercitato, e i relativi
orari, garantendo che
l'accesso sia consentito durante
tutto l'orario in cui
l'ufficio e' aperto al pubblico o
il relativo personale
presta servizio.
5-quinquies. Il bando o l'avviso
con cui si indice la
gara o l'invito nelle procedure
senza bando fissano
l'obbligo del candidato o
concorrente di indicare, all'atto
di presentazione della candidatura
o dell'offerta, il
domicilio eletto per le
comunicazioni; il bando o l'avviso
possono altresi' obbligare il
candidato o concorrente a
indicare l'indirizzo di posta
elettronica o il numero di
fax al fine dell'invio delle
comunicazioni.".
- Si riporta il testo del comma
3-bis dell'art. 203,
nonche' il testo degli articoli 26
e 27 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
"3-bis. Per ogni intervento, il
responsabile del
procedimento, nella fase di
progettazione preliminare,
stabilisce il successivo livello
progettuale da porre a
base di gara e valuta
motivatamente, esclusivamente sulla
base della natura e delle
caratteristiche del bene e
dell'intervento conservativo, la
possibilita' di ridurre i
livelli di definizione progettuale
ed i relativi contenuti
dei vari livelli progettuali,
salvaguardandone la
qualita'.".
"Art. 26 (Contratti di
sponsorizzazione). (art. 2, co.
6, legge n.
109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119,
decreto legislativo n. 267/2000;
art. 2, decreto
legislativo n. 30/2004). - 1. Ai
contratti di
sponsorizzazione e ai contratti a
questi assimilabili, di
cui siano parte un'amministrazione
aggiudicatrice o altro
ente aggiudicatore e uno sponsor
che non sia
un'amministrazione aggiudicatrice o
altro ente
aggiudicatore, aventi ad oggetto i
lavori di cui
all'allegato I, nonche' gli
interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di
beni architettonici sottoposti a
tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, ovvero i
servizi di cui all'allegato II,
ovvero le forniture
disciplinate dal presente codice,
quando i lavori, i
servizi, le forniture sono
acquisiti o realizzati a cura e
a spese dello sponsor, si applicano
i principi del Trattato
per la scelta dello sponsor nonche'
le disposizioni in
materia di requisiti di
qualificazione dei progettisti e
degli esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice
o altro ente
aggiudicatore beneficiario delle
opere, dei lavori, dei
servizi, delle forniture,
impartisce le prescrizioni
opportune in ordine alla
progettazione, nonche' alla
direzione ed esecuzione del
contratto.".
"Art. 27 (Principi relativi ai
contratti esclusi). - 1.
L'affidamento dei contratti
pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi forniture, esclusi,
in tutto o in parte,
dall'applicazione del presente
codice, avviene nel rispetto
dei principi di economicita',
efficacia, imparzialita',
parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita'.
L'affidamento deve essere preceduto
da invito ad almeno
cinque concorrenti, se compatibile
con l'oggetto del
contratto.
2. Si applica altresi' l'art. 2,
commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni
aggiudicatrici stabiliscono se e'
ammesso o meno il subappalto, e, in
caso affermativo, le
relative condizioni di
ammissibilita'. Se le
amministrazioni aggiudicatrici
consentono il subappalto, si
applica l'art. 118.".
- Si riporta il testo dell'art. 120
del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della
legge n. 6 luglio 2002, n. 137):
"Art. 120 (Sponsorizzazione di beni
culturali). - 1. E'
sponsorizzazione di beni culturali
ogni contributo, anche
in beni o servizi, erogato per la
progettazione o
l'attuazione di iniziative in
ordine alla tutela ovvero
alla valorizzazione del patrimonio
culturale, con lo scopo
di promuovere il nome, il marchio,
l'immagine, l'attivita'
o il prodotto dell'attivita' del
soggetto erogante. Possono
essere oggetto di sponsorizzazione
iniziative del
Ministero, delle regioni, degli
altri enti pubblici
territoriali nonche' di altri
soggetti pubblici o di
persone giuridiche private senza
fine di lucro, ovvero
iniziative di soggetti privati su
beni culturali di loro
proprieta'. La verifica della
compatibilita' di dette
iniziative con le esigenze della
tutela e' effettuata dal
Ministero in conformita' alle
disposizioni del presente
codice.
2. La promozione di cui al comma 1
avviene attraverso
l'associazione del nome, del
marchio, dell'immagine,
dell'attivita' o del prodotto
all'iniziativa oggetto del
contributo, in forme compatibili
con il carattere artistico
o storico, l'aspetto e il decoro
del bene culturale da
tutelare o valorizzare, da
stabilirsi con il contratto di
sponsorizzazione.
3. Con il contratto di
sponsorizzazione sono altresi'
definite le modalita' di erogazione
del contributo nonche'
le forme del controllo, da parte
del soggetto erogante,
sulla realizzazione dell'iniziativa
cui il contributo si
riferisce.".
- Si riporta il testo del comma 3
dell'art. 4 del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 2003, n.
240 (Regolamento concernente il
funzionamento
amministrativo-contabile e la
disciplina del servizio di
cassa delle soprintendenze dotate
di autonomia gestionale):
"3. Al fine di consentire il
riequilibrio finanziario
nell' ambito delle soprintendenze
speciali ed autonome, il
Ministro per i beni e le attivita'
culturali puo'
annualmente disporre con proprio
decreto che una quota non
superiore al trenta per cento delle
entrate di cui al comma
2 sia versata in conto entrata del
bilancio dello Stato e
riassegnata con decreto del
Ministro dell'economia e delle
finanze allo stato di previsione
della spesa del Ministero
per i beni e le attivita'
culturali. Tale quota e'
ripartita tra le soprintendenze
interessate con decreto del
Ministro per i beni e le attivita'
culturali in relazione
alle rispettive esigenze
finanziarie.".
Art. 3
Proroga del divieto di incroci tra
settore della stampa e settore
della televisione
1. Il comma 12 dell'art. 43 del
testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e' sostituito dal seguente:
«12. I soggetti che esercitano
l'attivita' televisiva in ambito nazionale su qualunque
piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di
valutazione del valore economico del sistema integrato
delle comunicazioni adottato dall'Autorita' ai sensi del
presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori
all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti
di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre
2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di
giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di
nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con
l'eccezione delle imprese editrici di giornali
quotidiani diffusi esclusivamente in modalita'
elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art.
2359 del codice civile».
Art. 4
Misure di razionalizzazione dello
spettro radioelettrico
1. Il termine per stabilire, con le
modalita' di cui al comma 5 dell'art. 8-novies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il
calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione
televisiva digitale terrestre e' prorogato al 30
settembre 2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero
dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei
diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive
nel rispetto dei criteri e delle modalita' disciplinati
dai commi da 8 a 12 dell'art. 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, nonche', per quanto concerne le frequenze
radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per
ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei
soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione
radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano
richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entita'
del patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei
lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato; c) ampiezza della copertura della
popolazione; d) priorita' cronologica di svolgimento
dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area
di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1°
gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla
trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello
sviluppo economico non procede all'assegnazione a
operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei
diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo
periodo del comma 8 dell'art. 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220. Nelle aree in cui alla medesima data del
1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla
trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello
sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui
al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai
soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle
frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in
posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i
diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande
174-230 Mhz e 470-790 Mhz. L'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni
economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei
diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della
capacita' trasmissiva ad essi assegnata, comunque non
inferiore a due programmi, a favore dei soggetti
legittimamente operanti in ambito locale alla data del
1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso sulla
base delle citate graduatorie.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 5
dell'art. 8-novies
del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione di
obblighi comunitari e
l'esecuzione di sentenze della
Corte di giustizia delle
Comunita' europee), convertito, con
modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101:
"5. Al fine di rispettare la
previsione dell'art.
2-bis, comma 5, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, e successive modificazioni,
e di dare attuazione al
piano di assegnazione delle
frequenze, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico,
non avente natura
regolamentare, d'intesa con
l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, e' definito,
entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto, un calendario per
il passaggio definitivo
alla trasmissione televisiva
digitale terrestre con
l'indicazione delle aree
territoriali interessate e delle
rispettive scadenze.".
- Si riporta il testo dei commi da
8 a 12 dell'art. 1
della citata legge 13 dicembre
2010, n. 220 (Disposizioni
per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2011):
"8. Entro quindici giorni dalla
data di entrata in
vigore della presente legge,
l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni avvia le
procedure per l'assegnazione
di diritti d'uso di frequenze
radioelettriche da destinare
a servizi di comunicazione
elettronica mobili in larga
banda con l'utilizzo della banda
790-862 MHz e di altre
risorse eventualmente disponibili,
conformemente a quanto
previsto dal codice delle
comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259. In
coerenza con la normativa
dell'Unione europea, il Ministro
dello sviluppo economico fissa la
data per l'assegnazione
delle frequenze della banda 790-862
MHz e delle altre
risorse eventualmente disponibili
ai servizi di
comunicazione elettronica mobili in
larga banda. La
liberazione delle frequenze di cui
al primo periodo per la
loro destinazione ai servizi di
comunicazione elettronica
mobili in larga banda deve comunque
avere luogo entro il 31
dicembre 2012. Il Ministero dello
sviluppo economico puo'
sostituire le frequenze gia'
assegnate nella banda 790-862
MHz con quelle liberate ai sensi
delle disposizioni dei
commi da 9 a 12 o altrimenti
disponibili. Il piano
nazionale di ripartizione delle
frequenze e il piano
nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive sono
adeguati alle disposizioni del
presente comma.
9. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le
modalita' per l'attribuzione di
misure economiche di natura
compensativa, a valere sugli
introiti della gara di cui al
comma 8, per una percentuale pari
al 10 per cento degli
introiti della gara stessa e
comunque per un importo non
eccedente 240 milioni di euro,
finalizzate a promuovere un
uso piu' efficiente dello spettro
attualmente destinato
alla diffusione di servizi di media
audiovisivi in ambito
locale. A tal fine, la predetta
percentuale di introiti e'
iscritta in un apposito fondo
istituito nello stato di
previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
10. Prima della data stabilita per
la definitiva
cessazione delle trasmissioni
televisive in tecnica
analogica, ai sensi dell'art.
2-bis, comma 5, primo
periodo, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, e successive modificazioni,
il Ministero dello
sviluppo economico provvede alla
definitiva assegnazione
dei diritti d'uso del radiospettro,
anche mediante la
trasformazione del rilascio
provvisorio in assegnazione
definitiva dei diritti d'uso, e
rilascia i relativi titoli
abilitativi conformemente ai
criteri previsti dall'art. 15,
comma 1, del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e successive modificazioni,
e dall'art. 8-novies
del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, e
successive modificazioni.
Successivamente all'assegnazione
di cui al precedente periodo, i
soggetti privi del
necessario titolo abilitativo si
astengono dal compiere
atti che comportino l'utilizzo
delle radiofrequenze o che
siano suscettibili di interferire
con il legittimo uso
delle stesse da parte di terzi. In
caso di violazione di
tale obbligo o di indebita
occupazione delle radiofrequenze
da parte di soggetti operanti in
tecnica analogica o
digitale, si applicano gli articoli
97 e 98 del codice
delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
e successive
modificazioni. L'attivazione, anche
su reti SFN (Single
Frequency Network), di impianti non
preventivamente
autorizzati dal Ministero dello
sviluppo economico
comporta, ferma restando la
disattivazione dell'impianto
illecitamente attivato, la
sospensione temporanea del
diritto d'uso da un minimo di tre
mesi a un massimo di un
anno e, in caso di recidiva entro
tre anni, la revoca del
medesimo diritto d'uso.
11. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero
dello sviluppo economico
e l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni,
nell'ambito delle rispettive
competenze, fissano gli
ulteriori obblighi dei titolari dei
diritti d'uso delle
radiofrequenze destinate alla
diffusione di servizi di
media audiovisivi, ai fini di un
uso piu' efficiente dello
spettro e della valorizzazione e
promozione delle culture
regionali o locali. Il mancato
rispetto degli obblighi
stabiliti ai sensi del presente
comma comporta
l'applicazione delle sanzioni di
cui all'art. 52, comma 3,
del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005,
n. 177. Il Ministero dello sviluppo
economico acquisisce il
diritto di disporre dei diritti
d'uso sulle radiofrequenze
precedentemente assegnate.
12. In caso di trasmissione di
programmi televisivi in
tecnica digitale in mancanza del
necessario titolo
abilitativo, al soggetto che ne ha
la responsabilita'
editoriale si applicano le sanzioni
amministrative
pecuniarie previste dall'art. 98,
comma 2, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni.
L'operatore di rete che ospita nel
proprio blocco di
diffusione un fornitore di servizi
di media audiovisivi
privo di titolo abilitativo e'
soggetto alla sospensione o
alla revoca dell'utilizzo della
risorsa assegnata con il
diritto d'uso.".
Art. 5
Abrogazione di disposizioni
relative alla realizzazione di nuovi
impianti nucleari
(( 1. Al fine di acquisire
ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto
dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili
relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello
sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni
che saranno assunte a livello di Unione europea, non si
procede alla definizione e attuazione del programma di
localizzazione, realizzazione ed esercizio nel
territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare.
2. L'art. 7 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
3. Alla legge 23 luglio 2009, n.
99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 25, comma 1, nel primo
periodo, sono soppresse le parole: «della localizzazione
nel territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione
del combustibile nucleare,» ed e' soppresso l'ultimo
periodo;
b) all'art. 25, comma 2, lettera
c), sono soppresse le parole: «, con oneri a carico
delle imprese coinvolte nella costruzione o
nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle
quali e' fatto divieto di trasferire tali oneri a carico
degli utenti finali»;
c) all'art. 25, comma 2, lettera
d), sono soppresse le parole: «che i titolari di
autorizzazioni di attivita' devono adottare»;
d) all'art. 25, comma 2, lettera
g), le parole: «la costruzione e l'esercizio di impianti
per la produzione di energia elettrica nucleare e di
impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi o per lo smantellamento» sono sostituite
dalle seguenti: «la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi o lo smantellamento»;
e) all'art. 25, comma 2, la lettera
i) e' abrogata;
f) all'art. 25, comma 2, lettera
l), sono soppresse le parole: «gli oneri relativi ai» e
le parole: «a titolo oneroso a carico degli esercenti le
attivita' nucleari e possano essere»;
g) all'art. 25, comma 2, la lettera
n) e' abrogata;
h) all'art. 25, comma 2, la lettera
o) e' sostituita dalla seguente:
«o) previsione di opportune forme
di informazione per le popolazioni e in particolare per
quelle coinvolte»;
i) all'art. 25, comma 2, la lettera
q) e' abrogata;
l) all'art. 25, i commi 3 e 4 sono
abrogati;
m) l'art. 26 e' abrogato;
n) all'art. 29, comma 1, sono
soppresse le parole: «gli impieghi pacifici dell'energia
nucleare,», le parole: «sia da impianti di produzione di
elettricita' sia» e le parole: «costruzione, l'esercizio
e la»;
o) all'art. 29, comma 4, sono
soppresse le parole: «nell'ambito di priorita' e
indirizzi di politica energetica nazionale e»;
p) all'art. 29, comma 5, lettera
c), sono soppresse le parole: «sugli impianti nucleari
nazionali e loro infrastrutture,»;
q) all'art. 29, comma 5, lettera
e), sono soppresse le parole: «del progetto, della
costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari,
nonche' delle infrastrutture pertinenziali,»;
r) all'art. 29, comma 5, lettera
g), sono soppresse le parole: «, diffidare i titolari
delle autorizzazioni», le parole: «da parte dei medesimi
soggetti», le parole: «di cui alle autorizzazioni» e la
parola: «medesime»;
s) all'art. 29, comma 5, la lettera
h) e' abrogata;
t) all'art. 29, comma 5, lettera
i), sono soppresse le parole: «all'esercizio o».
4. All'art. 133, comma 1, lettera
o), del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono
soppresse le parole: «ivi comprese quelle inerenti
l'energia da fonte nucleare,».
5. Al decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'art. 1 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Con il
presente decreto si disciplinano:
a) la localizzazione del Deposito
nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo
di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad
accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da
attivita' pregresse di impianti nucleari e similari, nel
territorio nazionale;
b) le procedure autorizzative per
la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e
del Parco Tecnologico;
c) i benefici economici relativi
alle attivita' di esercizio del Deposito nazionale, da
corrispondere in favore delle persone residenti, delle
imprese operanti nel territorio circostante il sito e
degli enti locali interessati.»;
b) l'art. 2 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Fatte
salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
ai fini del presente decreto si definisce:
a) "Agenzia": l'Agenzia per la
sicurezza nucleare di cui all'art. 29 della legge 23
luglio 2009, n. 99;
b) "Conferenza unificata": la
Conferenza prevista all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
c) "AIEA": l'Agenzia internazionale
per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a
Vienna;
d) "AEN-OCSE": l'Agenzia per
l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi;
e) "Deposito nazionale": il
deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo
definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media
attivita', derivanti da attivita' industriali, di
ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di
impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo
provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta
attivita' e del combustibile irraggiato provenienti
dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
f) decommissioning: l'insieme delle
azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare
su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo
spegnimento o della cessazione definitiva
dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza
e di protezione dei lavoratori, della popolazione e
dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o
comunque al rilascio del sito esente da vincoli di
natura radiologica.»;
c) l'art. 3 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 3 (Documento programmatico).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, che puo' avvalersi dell'Agenzia, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in
materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di
decommissioning degli impianti dismessi.»;
d) gli articoli da 4 a 24 sono
abrogati;
e) all'art. 26, comma 1, l'alinea
e' sostituito dal seguente: «La Sogin S.p.A. e' il
soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del
mantenimento in sicurezza degli stessi, nonche' della
realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e
del Parco Tecnologico di cui all'art. 25, comprendente
anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
radioattivi. A tal fine:»;
f) all'art. 26, comma 1, lettera
d), sono soppresse le parole: «riceve dagli operatori
interessati al trattamento ed allo smaltimento dei
rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attivita' di
cui all'art. 27, con modalita' e secondo tariffe
stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e
finanze, ed» e le parole: «, calcolate ai sensi
dell'art. 29 del presente decreto legislativo»;
g) all'art. 26, comma 1, lettera
e), sono soppresse le parole: «, al fine di creare le
condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e
per la gestione degli impianti»;
h) all'art. 27, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. La Sogin S.p.A., tenendo conto
dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce
una proposta di Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco
Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di
idoneita' sulla base di caratteristiche tecniche e
socio-ambientali delle suddette aree, nonche' un
progetto preliminare per la realizzazione del Parco
stesso.»;
i) all'art. 27, comma 4, sono
soppresse le parole: «, comma 2»;
l) all'art. 27, comma 10, sono
soppresse le parole: «Si applica quanto previsto
dall'art. 12.»;
m) l'art. 29 e' abrogato;
n) all'art. 30, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Al fine di massimizzare le
ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali
conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, e'
riconosciuto al territorio circostante il relativo sito
un contributo di natura economica. Il contributo di cui
al presente comma e' destinato per il 10 per cento alla
provincia o alle province nel cui territorio e' ubicato
il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel
cui territorio e' ubicato il sito e per il 35 per cento
ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui
territorio ricada in tutto o in parte all'interno di
un'area compresa nei 25 chilometri dal centro
dell'edificio Deposito.»;
o) all'art. 30, i commi 2 e 3 sono
abrogati;
p) gli articoli da 31 a 34 sono
abrogati;
q) l'art. 35 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 35 (Abrogazioni). - 1. Sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
b) art. 1, comma 100, della legge
23 agosto 2004, n. 239.»;
r) nel titolo del decreto
legislativo sono soppresse le parole: «della
localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel
territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione
del combustibile nucleare,» e le parole: «e campagne
informative al pubblico».
6. Nel decreto legislativo 23 marzo
2011, n. 41, sono abrogati gli articoli da 1 a 23, 25,
26, comma 1, 28, 29, comma 1, lettera a), 30, 31, 32,
comma 1, lettera c).
7. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
comma 5 del presente articolo, e' adottato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
8. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica
nazionale, che individua le priorita' e le misure
necessarie al fine di garantire la sicurezza nella
produzione di energia, la diversificazione delle fonti
energetiche e delle aree geografiche di
approvvigionamento, il miglioramento della
competitivita' del sistema energetico nazionale e lo
sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del
mercato interno europeo, l'incremento degli investimenti
in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la
partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione
tecnologica, la sostenibilita' ambientale nella
produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la
valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali
nazionali. Nella definizione della Strategia, il
Consiglio dei Ministri tiene conto delle valutazioni
effettuate a livello di Unione europea e a livello
internazionale sulla sicurezza delle tecnologie
disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione
europea e a livello internazionale in materia di
cambiamenti climatici, delle indicazioni dell'Unione
europea e degli organismi internazionali in materia di
scenari energetici e ambientali. ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 7 del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, abrogato dalla
presente legge, recava: "Art.
7 (Strategia energetica
nazionale).".
- Si riporta il testo dell'art. 25
della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni
per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle
imprese, nonche' in materia
di energia), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 25 (Delega al Governo in
materia nucleare). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, nel
rispetto delle norme in tema di
valutazione di impatto
ambientale e di pubblicita' delle
relative procedure, uno o
piu' decreti legislativi di
riassetto normativo recanti la
disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, nonche' dei sistemi
per il deposito definitivo dei
materiali e rifiuti
radioattivi e per la definizione
delle misure compensative
da corrispondere e da realizzare in
favore delle
popolazioni interessate. I decreti
sono adottati, secondo
le modalita' e i principi direttivi
di cui all' art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive
modificazioni, nonche' nel rispetto
dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 2 del
presente articolo, su
proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, previa acquisizione del
parere della Conferenza
unificata di cui all' art. 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e
successivamente delle Commissioni
parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario.
I pareri delle Commissioni
parlamentari sono espressi entro
sessanta giorni dalla data di
trasmissione degli schemi dei
decreti legislativi.
2. La delega di cui al comma 1 e'
esercitata nel
rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) previsione della possibilita' di
dichiarare i siti
aree di interesse strategico
nazionale, soggette a speciali
forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli
di sicurezza dei
siti, che soddisfino le esigenze di
tutela della salute
della popolazione e dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefici
diretti alle persone
residenti, agli enti locali e alle
imprese operanti nel
territorio circostante il sito;
d) previsione delle modalita' per
la sistemazione dei
rifiuti radioattivi e dei materiali
nucleari irraggiati e
per lo smantellamento degli
impianti a fine vita;
e) acquisizione di dati
tecnico-scientifici
predisposti da enti pubblici di
ricerca, ivi incluso
l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), e universita';
f) determinazione delle modalita'
di esercizio del
potere sostitutivo del Governo in
caso di mancato
raggiungimento delle necessarie
intese con i diversi enti
locali coinvolti, secondo quanto
previsto dall'art. 120
della Costituzione;
g) previsione che la messa in
sicurezza dei rifiuti
radioattivi o lo smantellamento di
impianti nucleari a fine
vita e tutte le opere connesse
siano considerati attivita'
di preminente interesse statale e,
come tali, soggette ad
autorizzazione unica rilasciata, su
istanza del soggetto
richiedente e previa intesa con la
Conferenza unificata di
cui all' art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni,
con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e
con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione
unica sia
rilasciata a seguito di un
procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni
interessate, svolto nel
rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241; l'autorizzazione
deve comprendere la dichiarazione
di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle
opere, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e
l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni
in essa compresi;
l'autorizzazione unica sostituisce
ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione,
concessione, licenza, nulla
osta, atto di assenso e atto
amministrativo, comunque
denominati, ad eccezione delle
procedure di valutazione di
impatto ambientale (VIA) e di
valutazione ambientale
strategica (VAS) cui si deve
obbligatoriamente ottemperare,
previsti dalle norme vigenti,
costituendo titolo a
costruire ed esercire le
infrastrutture in conformita' del
progetto approvato;
i) (Abrogata);
l) previsione che controlli di
sicurezza e di
radioprotezione, che devono
comunque assicurare la massima
trasparenza nei confronti dei
cittadini e delle
amministrazioni locali, siano
svolti, in tempi certi e
compatibili con la programmazione
complessiva delle
attivita', avvalendosi anche del
supporto e della
consulenza di esperti di analoghe
organizzazioni di
sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti
di copertura
finanziaria e assicurativa contro
il rischio di
prolungamento dei tempi di
costruzione per motivi
indipendenti dal titolare
dell'autorizzazione unica;
n) ... (Abrogata)...
o) previsione di opportune forme di
informazione per
le popolazioni e in particolare per
quelle coinvolte;
p) previsione di sanzioni per la
violazione delle
norme prescrittive previste nei
decreti legislativi;
q) ... (Abrogata)...
3. ... (Abrogato)...
4. ... (Abrogato) ...
5. Disposizioni correttive e
integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1
possono essere emanate, nel
rispetto delle modalita' e dei
principi e criteri direttivi
di cui ai commi 1 e 2, entro un
anno dalla data della loro
entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente
articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica. Ai relativi adempimenti
si provvede con le
risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
7. All'art. 3 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007,
n. 52, dopo il comma 2 e' inserito
il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro
dello sviluppo
economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, e'
regolamentata la garanzia
finanziaria di cui al numero 1)
della lettera d) del comma
2».
- Il testo dell'art. 26 della legge
29 del 2009,
abrogato dalla presente legge,
recava: "Energia nucleare.".
- Si riporta il testo dell'art. 29
della citata legge
n. 99 del 2009, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 29 (Agenzia per la sicurezza
nucleare). - 1. E'
istituita l'Agenzia per la
sicurezza nucleare. L'Agenzia
svolge le funzioni e i compiti di
autorita' nazionale per
la regolamentazione tecnica, il
controllo e
l'autorizzazione ai fini della
sicurezza delle attivita'
concernenti la gestione e la
sistemazione dei rifiuti
radioattivi e dei materiali
nucleari provenienti da
attivita' mediche ed industriali,
la protezione dalle
radiazioni, nonche' le funzioni e i
compiti di vigilanza
sulla salvaguardia degli impianti e
dei materiali nucleari,
comprese le loro infrastrutture e
la logistica.
2. L'Agenzia e' composta dalle
strutture dell'attuale
Dipartimento nucleare, rischio
tecnologico e industriale
dell'ISPRA e dalle risorse
dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), attualmente
preposte alle attivita' di
competenza dell'Agenzia che le
verranno associate.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di
cui al comma 1 senza
nuovi o maggiori oneri ne' minori
entrate a carico della
finanza pubblica e nel limite delle
risorse umane,
strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione
vigente di cui al comma 17.
4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza
nucleare e sulla
radioprotezione nel rispetto delle
norme e delle procedure
vigenti a livello nazionale,
comunitario e internazionale,
applicando le migliori efficaci ed
efficienti tecniche
disponibili, nel rispetto del
diritto alla salute e
all'ambiente ed in ossequio ai
principi di precauzione
suggeriti dagli organismi
comunitari. L'Agenzia presenta
annualmente al Parlamento una
relazione sulla sicurezza
nucleare. L'Agenzia mantiene e
sviluppa relazioni con le
analoghe agenzie di altri Paesi e
con le organizzazioni
europee e internazionali
d'interesse per lo svolgimento dei
compiti e delle funzioni assegnati,
anche concludendo
accordi di collaborazione.
5. L'Agenzia e' la sola autorita'
nazionale
responsabile per la sicurezza
nucleare e la
radioprotezione. In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da
amministrazioni
pubbliche in riferimento alle
attivita' di cui al comma 1
sono soggette al preventivo parere
obbligatorio e
vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilita'
del controllo e
della verifica ambientale sulla
gestione dei rifiuti
radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni al
fine di assicurare
che le attivita' non producano
rischi per le popolazioni e
l'ambiente e che le condizioni di
esercizio siano
rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia,
nell'esercizio delle
loro funzioni, sono legittimati ad
accedere agli impianti e
ai documenti e a partecipare alle
prove richieste;
e) ai fini della verifica della
sicurezza e delle
garanzie di qualita', l'Agenzia
richiede ai soggetti
responsabili la trasmissione di
dati, informazioni e
documenti;
f) l'Agenzia emana e propone
regolamenti, standard e
procedure tecniche e pubblica
rapporti sulle nuove
tecnologie e metodologie, anche in
conformita' alla
normativa comunitaria e
internazionale in materia di
sicurezza nucleare e di
radioprotezione;
g) l'Agenzia puo' imporre
prescrizioni e misure
correttive e, in caso di
inosservanza dei propri
provvedimenti, o in caso di mancata
ottemperanza alle
richieste di esibizione di
documenti ed accesso agli
impianti o a quelle connesse
all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui
le informazioni o i
documenti acquisiti non siano
veritieri, irrogare, salvo
che il fatto costituisca reato,
sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo
a 25.000 euro e non
superiori nel massimo a 150 milioni
di euro, nonche'
disporre la sospensione delle
attivita' e proporre alle
autorita' competenti la revoca
delle autorizzazioni. Alle
sanzioni non si applica quanto
previsto dall' art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
Gli importi delle sanzioni irrogate
dall'Agenzia sono
versati, per il funzionamento
dell'Agenzia stessa, al conto
di tesoreria unica, ad essa
intestato, da aprire presso la
tesoreria dello Stato ai sensi
dell' art. 1, primo comma,
della legge 29 ottobre 1984, n.
720. L'Agenzia comunica
annualmente all'Amministrazione
vigilante e al Ministero
dell'economia e delle finanze gli
importi delle sanzioni
complessivamente incassati. Il
finanziamento ordinario
annuale a carico del bilancio dello
Stato di cui ai commi
17 e 18 del presente articolo e'
corrispondentemente
ridotto per pari importi. L'Agenzia
e' tenuta a versare,
nel medesimo esercizio, anche
successivamente all'avvio
dell'ordinaria attivita',
all'entrata del bilancio dello
Stato le somme rivenienti dal
pagamento delle sanzioni da
essa incassate ed eccedenti
l'importo del finanziamento
ordinario annuale ad essa
riconosciuto a legislazione
vigente;
h) ... (Abrogata) ...
i) l'Agenzia definisce e controlla
le procedure che i
titolari dell'autorizzazione allo
smantellamento di
impianti nucleari o alla detenzione
e custodia di materiale
radioattivo devono adottare per la
sistemazione dei rifiuti
radioattivi e dei materiali
nucleari irraggiati e lo
smantellamento degli impianti a
fine vita nel rispetto dei
migliori standard internazionali,
fissati dall'Agenzia
internazionale dell'energia atomica
(AIEA);
l) l'Agenzia ha il potere di
proporre ad altre
istituzioni l'avvio di procedure
sanzionatorie.
6. Nell'esercizio delle proprie
funzioni, l'Agenzia
puo' avvalersi, previa la stipula
di apposite convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, della
collaborazione delle agenzie
regionali per l'ambiente.
7. Per l'esercizio delle attivita'
connesse ai compiti
ed alle funzioni dell'Agenzia, gli
esercenti interessati
sono tenuti al versamento di un
corrispettivo da
determinare, sulla base dei costi
effettivamente sostenuti
per l'effettuazione dei servizi,
con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare, sentito il parere
delle competenti Commissioni
parlamentari.
8. L'Agenzia e' organo collegiale
composto dal
presidente e da quattro membri. I
componenti dell'Agenzia
sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri. Il
Presidente del Consiglio dei
Ministri designa il presidente
dell'Agenzia, due membri sono
designati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e
due dal Ministro dello sviluppo
economico. Prima della
deliberazione del Consiglio dei
Ministri, le competenti
Commissioni parlamentari esprimono
il loro parere e possono
procedere all'audizione delle
persone individuate. In
nessun caso le nomine possono
essere effettuate in mancanza
del parere favorevole espresso
dalle predette Commissioni.
Il presidente e i membri
dell'Agenzia sono scelti tra
persone di indiscusse moralita' e
indipendenza, di
comprovata professionalita' ed
elevate qualificazione e
competenza nel settore della
tecnologia nucleare, della
gestione di impianti tecnologici,
della sicurezza nucleare,
della radioprotezione, della tutela
dell'ambiente e della
sicurezza sanitaria. La carica di
componente dell'Agenzia
e' incompatibile con incarichi
politici elettivi, ne'
possono essere nominati componenti
coloro che abbiano
interessi di qualunque natura in
conflitto con le funzioni
dell'Agenzia. Il Governo trasmette
annualmente al
Parlamento una relazione sulla
sicurezza nucleare
predisposta dall'Agenzia.
9. Il presidente dell'Agenzia ha la
rappresentanza
legale dell'Agenzia, ne convoca e
presiede le riunioni. Per
la validita' delle riunioni e'
richiesta la presenza del
presidente e di almeno due membri.
Le decisioni
dell'Agenzia sono prese a
maggioranza dei presenti.
10. Sono organi dell'Agenzia il
presidente e il
collegio dei revisori dei conti. Il
direttore generale e'
nominato collegialmente
dall'Agenzia all'unanimita' dei
suoi componenti e svolge funzioni
di direzione,
coordinamento e controllo della
struttura. Il collegio dei
revisori dei conti, nominato dal
Ministro dell'economia e
delle finanze, e' composto da tre
componenti effettivi, di
cui uno con funzioni di presidente
scelto tra dirigenti del
Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle
finanze, e da due
componenti supplenti. Il collegio
dei revisori dei conti
vigila, ai sensi dell'art. 2403 del
codice civile,
sull'osservanza delle leggi e
verifica la regolarita' della
gestione.
11. I compensi spettanti ai
componenti dell'Agenzia e
dei suoi organi sono determinati
con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con
il Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e
con il Ministro dello sviluppo
economico. Con il medesimo
decreto e' definita e individuata
anche la sede
dell'Agenzia. Gli oneri derivanti
dall'attuazione del
presente comma sono coperti con le
risorse dell'ISPRA e
dell'ENEA allo stato disponibili ai
sensi del comma 18.
12. Gli organi dell'Agenzia e i
suoi componenti durano
in carica sette anni.
13. A pena di decadenza il
presidente, i membri
dell'Agenzia e il direttore
generale non possono
esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza,
essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o
privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi
natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di
rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi
diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore. I
dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono
collocati fuori ruolo o in
aspettativa, in ogni caso senza
assegni, per l'intera
durata dell'incarico.
14. Per almeno dodici mesi dalla
cessazione
dell'incarico, il presidente, i
membri dell'Agenzia e il
direttore generale non possono
intrattenere, direttamente o
indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o
di impiego con le imprese operanti
nel settore di
competenza, ne' con le relative
associazioni. La violazione
di tale divieto e' punita, salvo
che il fatto costituisca
reato, con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari ad
un'annualita' dell'importo del
corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato
tale divieto si applica
la sanzione amministrativa
pecuniaria pari allo 0,5 per
cento del fatturato e, comunque,
non inferiore a euro
150.000 e non superiore a euro 10
milioni, e, nei casi piu'
gravi o quando il comportamento
illecito sia stato
reiterato, la revoca dell'atto
autorizzativo. I limiti
massimo e minimo di tali sanzioni
sono rivalutati secondo
il tasso di variazione annuo
dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevato
dall'ISTAT.
15. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore
della presente legge, con decreto
del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e
del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione, e' approvato lo
statuto dell'Agenzia, che
stabilisce i criteri per
l'organizzazione, il funzionamento,
la regolamentazione e
la vigilanza della stessa in
funzione dei compiti
istituzionali definiti dalla legge.
16. Entro tre mesi dalla data di
emanazione del decreto
di cui al comma 15 e secondo i
criteri da esso stabiliti,
con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del
territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello
sviluppo economico, con il Ministro
dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione, e' approvato il
regolamento che definisce
l'organizzazione e il funzionamento
interni dell'Agenzia.
17. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
sono individuate le
risorse di personale dell'organico
del Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e
industriale dell'ISPRA, che
verranno trasferite all'Agenzia nel
limite di 50 unita'.
Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico sono
individuate le risorse di personale
dell'organico dell'ENEA
e di sue societa' partecipate, che
verranno trasferite
all'Agenzia nel limite di 50
unita'. Il personale conserva
il trattamento giuridico ed
economico in godimento all'atto
del trasferimento. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il
Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, il
Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro
dello sviluppo economico, sono
trasferite all'Agenzia le
risorse finanziarie, attualmente in
dotazione alle
amministrazioni cedenti, necessarie
alla copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma,
assicurando in ogni caso
l'invarianza della spesa mediante
corrispondente riduzione delle
autorizzazioni di spesa di
cui al comma 18. Con lo stesso
decreto sono apportate le
corrispondenti riduzioni della
dotazione organica delle
amministrazioni cedenti.
18. Nelle more dell'avvio
dell'ordinaria attivita'
dell'Agenzia e del conseguente
afflusso delle risorse
derivanti dai diritti che l'Agenzia
e' autorizzata ad
applicare e introitare in relazione
alle prestazioni di cui
al comma 5, agli oneri relativi al
funzionamento
dell'Agenzia, determinati in
500.000 euro per l'anno 2009 e
in 1.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, si
provvede, quanto a 250.000 euro per
l'anno 2009 e a 750.000
euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di
cui all' art. 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni,
come rideterminata dalla
Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203, e,
quanto a 250.000 euro per l'anno
2009 e a 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011,
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 25
agosto 1991, n. 282, come
rideterminata dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre
2008, n. 203.
19. Per l'amministrazione e la
contabilita'
dell'Agenzia si applicano le
disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97. I bilanci
preventivi, le relative
variazioni e i conti consuntivi
sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il
rendiconto della gestione
finanziaria e' approvato entro il
30 aprile dell'anno
successivo ed e' soggetto al
controllo della Corte dei
conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della
gestione finanziaria sono
pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
20. Fino alla data di pubblicazione
del regolamento di
cui al comma 16, le funzioni
trasferite all'Agenzia per la
sicurezza nucleare per effetto del
presente articolo
continuano ad essere esercitate dal
Dipartimento nucleare,
rischio tecnologico e industriale
dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici gia'
disciplinata dall' art. 38 del
decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, o
dall'articolazione organizzativa
dell'ISPRA nel frattempo
eventualmente individuata con il
decreto di cui all' art.
28, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Sono fatti salvi gli atti
adottati e i procedimenti
avviati o conclusi dallo stesso
Dipartimento o
dall'articolazione di cui al
precedente periodo sino alla
medesima data.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta
per gravi e motivate
ragioni, inerenti al suo corretto
funzionamento e al
perseguimento dei suoi fini
istituzionali, con decreto del
Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e
dello sviluppo economico. In tale
ipotesi, con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, e' nominato un
commissario straordinario, per un
periodo non superiore a
diciotto mesi, che esercita le
funzioni del presidente e
dei membri dell'Agenzia,
eventualmente coadiuvato da due
vice commissari.
22. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo del comma 1
dell'art. 133 del
decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104 (Attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante
delega al Governo per il riordino
del processo
amministrativo), come modificato
dalla presente legge:
"1. Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, salvo
ulteriori previsioni di
legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto
cagionato in
conseguenza dell'inosservanza
dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento
amministrativo;
2) formazione, conclusione ed
esecuzione degli
accordi integrativi o sostitutivi
di provvedimento
amministrativo e degli accordi fra
pubbliche
amministrazioni;
3) dichiarazione di inizio
attivita';
4) determinazione e corresponsione
dell'indennizzo
dovuto in caso di revoca del
provvedimento amministrativo;
5) nullita' del provvedimento
amministrativo
adottato in violazione o elusione
del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
b) le controversie aventi ad
oggetto atti e
provvedimenti relativi a rapporti
di concessione di beni
pubblici, ad eccezione delle
controversie concernenti
indennita', canoni ed altri
corrispettivi e quelle
attribuite ai tribunali delle acque
pubbliche e al
Tribunale superiore delle acque
pubbliche;
c) le controversie in materia di
pubblici servizi
relative a concessioni di pubblici
servizi, escluse quelle
concernenti indennita', canoni ed
altri corrispettivi,
ovvero relative a provvedimenti
adottati dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di un
pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero
ancora relative
all'affidamento di un pubblico
servizio, ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del
gestore, nonche' afferenti
alla vigilanza sul credito, sulle
assicurazioni e sul
mercato mobiliare, al servizio
farmaceutico, ai trasporti,
alle telecomunicazioni e ai servizi
di pubblica utilita';
d) le controversie concernenti
l'esercizio del
diritto a chiedere e ottenere l'uso
delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con
le pubbliche
amministrazioni e con i gestori di
pubblici servizi
statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di
affidamento di pubblici
lavori, servizi, forniture, svolte
da soggetti comunque
tenuti, nella scelta del contraente
o del socio,
all'applicazione della normativa
comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di
evidenza pubblica previsti
dalla normativa statale o
regionale, ivi incluse quelle
risarcitorie e con estensione della
giurisdizione esclusiva
alla dichiarazione di inefficacia
del contratto a seguito
di annullamento dell'aggiudicazione
ed alle sanzioni
alternative;
2) relative al divieto di rinnovo
tacito dei
contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, relative
alla clausola di revisione del
prezzo e al relativo
provvedimento applicativo nei
contratti ad esecuzione
continuata o periodica,
nell'ipotesi di cui all' art. 115
del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nonche'
quelle relative ai provvedimenti
applicativi
dell'adeguamento dei prezzi ai
sensi dell' art. 133, commi
3 e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad
oggetto gli atti e i
provvedimenti delle pubbliche
amministrazioni in materia
urbanistica e edilizia, concernente
tutti gli aspetti
dell'uso del territorio, e ferme
restando le giurisdizioni
del Tribunale superiore delle acque
pubbliche e del
Commissario liquidatore per gli usi
civici, nonche' del
giudice ordinario per le
controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione
delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti
di natura espropriativa o
ablativa;
g) le controversie aventi ad
oggetto gli atti, i
provvedimenti, gli accordi e i
comportamenti,
riconducibili, anche mediatamente,
all'esercizio di un
pubblico potere, delle pubbliche
amministrazioni in materia
di espropriazione per pubblica
utilita', ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario
per quelle riguardanti
la determinazione e la
corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti
di natura espropriativa o
ablativa;
h) le controversie aventi ad
oggetto i decreti di
espropriazione per causa di
pubblica utilita' delle
invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai
rapporti di lavoro del
personale in regime di diritto
pubblico;
l) le controversie aventi ad
oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli
sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti ai rapporti di
impiego privatizzati,
adottati dalla Banca d'Italia,
dalla Commissione nazionale
per le societa' e la borsa,
dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato,
dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, dall'Autorita'
per l'energia elettrica
e il gas, e dalle altre Autorita'
istituite ai sensi della
legge 14 novembre 1995, n. 481,
dall'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e
forniture, dalla Commissione
vigilanza fondi pensione,
dalla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e
l'integrita' della pubblica
amministrazione, dall'Istituto
per la vigilanza sulle
assicurazioni private, comprese le
controversie relative ai ricorsi
avverso gli atti che
applicano le sanzioni ai sensi
dell' art. 326 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
m) le controversie aventi ad
oggetto i provvedimenti
in materia di comunicazioni
elettroniche, compresi quelli
relativi all'imposizione di
servitu';
n) le controversie relative alle
sanzioni
amministrative ed ai provvedimenti
adottati dall'organismo
di regolazione competente in
materia di infrastrutture
ferroviarie ai sensi dell' art. 37
del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle
risarcitorie,
attinenti alle procedure e ai
provvedimenti della pubblica
amministrazione concernenti la
produzione di energia, i
rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali
termoelettriche e quelle relative
ad infrastrutture di
trasporto ricomprese o da
ricomprendere nella rete di
trasmissione nazionale o rete
nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad
oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi
dell' art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e le controversie
comunque attinenti alla complessiva
azione di gestione del
ciclo dei rifiuti, seppure posta in
essere con
comportamenti della pubblica
amministrazione riconducibili,
anche mediatamente, all'esercizio
di un pubblico potere,
quand'anche relative a diritti
costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad
oggetto i provvedimenti
anche contingibili ed urgenti,
emanati dal Sindaco in
materia di ordine e sicurezza
pubblica, di incolumita'
pubblica e di sicurezza urbana, di
edilita' e di polizia
locale, d'igiene pubblica e
dell'abitato;
r) le controversie aventi ad
oggetto i provvedimenti
relativi alla disciplina o al
divieto dell'esercizio
d'industrie insalubri o pericolose;
s) le controversie aventi ad
oggetto atti e
provvedimenti adottati in
violazione delle disposizioni in
materia di danno all'ambiente,
nonche' avverso il silenzio
inadempimento del Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per il
risarcimento del danno
subito a causa del ritardo
nell'attivazione, da parte del
medesimo Ministro, delle misure di
precauzione, di
prevenzione o di contenimento del
danno ambientale, nonche'
quelle inerenti le ordinanze
ministeriali di ripristino
ambientale e di risarcimento del
danno ambientale;
t) le controversie relative
all'applicazione del
prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti
lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad
oggetto i provvedimenti
in materia di passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i
suoi creditori
riguardanti l'interpretazione dei
contratti aventi per
oggetto i titoli di Stato o le
leggi relative ad essi o
comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad
oggetto atti del
Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni
sportive non riservate agli organi
di giustizia
dell'ordinamento sportivo ed
escluse quelle inerenti i
rapporti patrimoniali tra societa',
associazioni e atleti;
z-bis) le controversie aventi ad
oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli
sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti i rapporti di
impiego, adottati
dall'Agenzia nazionale di
regolamentazione del settore
postale di cui alla lettera h) del
comma 2 dell'art. 37
della legge 4 giugno 2010, n. 96.".
- Si riporta il testo dell'art. 26
del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
(Disciplina dei sistemi
di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, nonche' benefici
economici, a norma dell'art.
25 della legge 23 luglio 2009, n.
99), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 26 (Sogin S.p.A.). - 1. La
Sogin S.p.A e' il
soggetto responsabile degli
impianti a fine vita, del
mantenimento in sicurezza degli
stessi, nonche' della
realizzazione e dell'esercizio del
Deposito nazionale e del
Parco Tecnologico di cui all'art.
25, comprendente anche il
trattamento e lo smaltimento dei
rifiuti radioattivi. A tal
fine:
a) gestisce le attivita'
finalizzate alla
localizzazione del sito per il
Parco Tecnologico, ai sensi
dell'art. 25;
b) cura le attivita' connesse al
procedimento
autorizzativo relativo alla
realizzazione ed esercizio del
Parco Tecnologico e al trattamento
ed allo smaltimento dei
rifiuti radioattivi;
c) provvede alla realizzazione ed
all'esercizio del
Parco Tecnologico;
d) eroga agli Enti locali le quote
ad essi spettanti;
e) promuove diffuse e capillari
campagne di
informazione e comunicazione alla
popolazione in ordine
alle attivita' da essa svolte.
2. Lo svolgimento delle attivita'
di cui alle lettere
c) ed e) del comma 1 e' sottoposto
al controllo ed alla
vigilanza dell'Agenzia e,
limitatamente a quelle di cui
alla lettera d), anche al controllo
ed alla vigilanza
dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas di cui
alla legge 14 novembre 1995, n.
481.".
- Si riporta il testo dell'art. 27
del citato decreto
legislativo n. 31 del 2010, come
modificato dalla presente
legge:
"Art. 27 (Autorizzazione unica per
la costruzione e
l'esercizio del Parco Tecnologico).
- 1. La Sogin S.p.A.,
tenendo conto dei criteri indicati
dall'AIEA e
dall'Agenzia, definisce una
proposta di Carta nazionale
delle aree potenzialmente idonee
alla localizzazione del
Parco Tecnologico, proponendone
contestualmente un ordine
di idoneita' sulla base di
caratteristiche tecniche e
socio-ambientali delle suddette
aree, nonche' un progetto
preliminare per la realizzazione
del Parco stesso.
2. Il progetto preliminare contiene
gli elementi ed e'
corredato dalla documentazione di
seguito indicata:
a) documentazione relativa alla
tipologia di
materiali radioattivi destinati al
Deposito nazionale
(criteri di accettabilita' a
deposito; modalita' di
confezionamento accettabili;
inventario radiologico; ecc.);
b) dimensionamento preliminare
della capacita' totale
del Deposito nazionale, anche in
funzione di uno sviluppo
modulare del medesimo, e
determinazione del fattore di
riempimento;
c) identificazione dei criteri di
sicurezza posti
alla base del progetto del
deposito;
d) indicazione delle infrastrutture
di pertinenza del
Deposito nazionale;
e) criteri e contenuti per la
definizione del
programma delle indagini per la
qualificazione del sito;
f) indicazione del personale da
impiegare nelle varie
fasi di vita del Deposito
nazionale, con la previsione
dell'impiego di personale residente
nei territori
interessati, compatibilmente con le
professionalita'
richieste e con la previsione di
specifici corsi di
formazione;
g) indicazione delle modalita' di
trasporto del
materiale radioattivo al Deposito
nazionale e criteri per
la valutazione della idoneita'
delle vie di accesso al
sito;
h) indicazioni di massima delle
strutture del Parco
Tecnologico e dei potenziali
benefici per il territorio,
anche in termini occupazionali;
i) ipotesi di benefici diretti alle
persone
residenti, alle imprese operanti
nel territorio circostante
il sito ed agli enti locali
interessati e loro
quantificazione, modalita' e tempi
del trasferimento.
3. La proposta di Carta nazionale
delle aree
potenzialmente idonee, con l'ordine
della idoneita' delle
aree identificate sulla base delle
caratteristiche tecniche
e socio-ambientali, il progetto
preliminare e la
documentazione di cui ai commi
precedenti sono
tempestivamente pubblicati sul sito
Internet della Sogin
SpA la quale da' contestualmente
avviso della pubblicazione
almeno su cinque quotidiani a
diffusione nazionale,
affinche', nei sessanta giorni
successivi alla
pubblicazione, le Regioni, gli Enti
locali, nonche' i
soggetti portatori di interessi
qualificati, possano
formulare osservazioni e proposte
tecniche in forma scritta
e non anonima, trasmettendole ad un
indirizzo di posta
elettronica della Sogin SpA
appositamente indicato. Le
comunicazioni sui siti internet e
sui quotidiani indicano
le sedi ove possono essere
consultati gli atti nella loro
interezza, le modalita', i termini,
la forma e gli
indirizzi per la formulazione delle
osservazioni o
proposte. La suddetta consultazione
pubblica e' svolta nel
rispetto dei principi e delle
previsioni di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241.
4. Entro i 60 giorni successivi
alla pubblicazione di
cui al comma 3, la Sogin S.p.A.
promuove un Seminario
nazionale, cui sono invitati, tra
gli altri, oltre ai
Ministeri interessati e l'Agenzia,
le Regioni, le Province
ed i Comuni sul cui territorio
ricadono le aree interessate
dalla proposta di Carta nazionale
delle aree potenzialmente
idonee di cui al comma 1, nonche'
l'UPI, l'ANCI, le
Associazioni degli Industriali
delle Province interessate,
le Associazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul
territorio, le Universita' e gli
Enti di ricerca presenti
nei territori interessati. Nel
corso del Seminario sono
approfonditi tutti gli aspetti
tecnici relativi al Parco
Tecnologico, con particolare
riferimento alla piena e
puntuale rispondenza delle aree
individuate ai requisiti
dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli
aspetti connessi alla
sicurezza dei lavoratori, della
popolazione e
dell'ambiente, e sono illustrati i
possibili benefici
economici e di sviluppo
territoriale connessi alla
realizzazione di tali opere ed ai
benefici economici di cui
all'art. 30.
5. La Sogin SpA, sulla base delle
osservazioni emerse a
seguito della pubblicazione e del
Seminario di cui ai commi
precedenti e formalmente trasmesse
alla stessa e al
Ministero dello sviluppo economico
entro il termine di 30
giorni dal Seminario medesimo,
entro i sessanta giorni
successivi al predetto termine,
redige una versione
aggiornata della proposta di Carta
nazionale delle aree
idonee, ordinate secondo i criteri
sopra definiti, e la
trasmette al Ministero dello
sviluppo economico.
6. Il Ministro dello sviluppo
economico acquisito il
parere tecnico dell'Agenzia, che si
esprime entro il
termine di sessanta giorni, con
proprio decreto, di
concerto con il Ministro
dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare ed il
Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, approva la Carta
nazionale delle aree idonee
alla localizzazione del Parco
tecnologico. La Carta e'
pubblicata sui siti della Sogin
SpA, dei suddetti Ministeri
e dell'Agenzia.
7. Entro trenta giorni
dall'approvazione della Carta,
la Sogin SpA invita le Regioni e
gli enti locali delle aree
idonee alla localizzazione del
Parco Tecnologico a
comunicare, entro sessanta giorni
il loro interesse ad
ospitare il Parco stesso e avvia
trattative bilaterali
finalizzate al suo insediamento, da
formalizzare con uno
specifico protocollo di accordo. La
semplice manifestazione
d'interesse non comporta alcun
impegno da parte delle
Regioni o degli enti locali. In
caso di assenza di
manifestazioni d'interesse, la
Sogin SpA promuove
trattative bilaterali con tutte le
regioni nel cui
territorio ricadono le aree idonee.
In caso di piu'
protocolli, ciascuno di questi reca
il livello di priorita'
dell'area sulla scorta delle
caratteristiche tecniche,
economiche, ambientali e sociali
della stessa, cosi' come
definito dalla Sogin SpA sulla base
dei criteri indicati
dall'Agenzia internazionale per
l'energia atomica (AIEA) e
dall'Agenzia. In conclusione del
procedimento, il Ministero
dello sviluppo economico acquisisce
l'intesa delle regioni
nel cui territorio ricadono le aree
idonee.
8. In caso di mancata definizione
dell'intesa di cui al
comma 7 entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta dell'intesa stessa,
si provvede entro
trenta giorni alla costituzione di
un Comitato
interistituzionale per tale intesa,
i cui componenti sono
designati in modo da assicurare una
composizione paritaria,
rispettivamente, dal Ministero
dello sviluppo economico,
dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e
del mare e dal Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, da un lato, e dalla
Regione, dall'altro. Le
modalita' di funzionamento del
Comitato interistituzionale
sono stabilite entro il medesimo
termine con decreto del
Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il
Ministro dell'ambiente della tutela
del territorio e del
mare e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
previo parere della Conferenza
unificata da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta del
parere stesso; il
Comitato opera senza corresponsione
di compensi o
emolumenti a favore dei componenti.
Ove non si riesca a
costituire il predetto Comitato
interistituzionale, ovvero
non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa entro i
sessanta giorni successivi, si
provvede all'intesa con
decreto del Presidente della
Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei
Ministri, integrato con la
partecipazione del presidente della
Regione interessata.
9. Al termine della procedura di
cui ai commi 7 e 8, il
Ministro dello sviluppo economico
trasmette la proposta di
aree idonee sulle quali e' stata
espressa l'intesa
regionale alla Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 che esprime la
relativa intesa entro i termini di
cui all'art. 3 di tale
ultimo decreto legislativo e,
comunque, non oltre novanta
giorni dal ricevimento della
relativa richiesta. In
mancanza di intesa, il Consiglio
dei Ministri provvede con
deliberazione motivata, secondo
quanto disposto dallo
stesso art. 3 sulla base delle
intese gia' raggiunte con le
singole Regioni interessate da
ciascun sito.
10. Con riferimento a ciascuna area
oggetto di intesa,
nell'ordine di idoneita' di cui al
comma 7 e fino
all'individuazione di quella ove
ubicare il sito del Parco
Tecnologico, la Sogin SpA effettua,
entro 270 giorni dal
protocollo di cui al medesimo comma
ovvero dal
perfezionamento dell'intesa di cui
al comma 8, le indagini
tecniche nel rispetto delle
modalita' definite
dall'Agenzia. L'Agenzia vigila
sull'esecuzione delle
indagini tecniche, ne esamina le
risultanze finali ed
esprime al Ministero dello sviluppo
economico parere
vincolante sulla idoneita' del sito
proposto. In esito alle
indagini tecniche, la Sogin SpA
formula una proposta di
localizzazione al Ministero dello
sviluppo economico.
11. Entro trenta giorni dalla
ricezione della proposta
il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del
mare e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per gli aspetti
relativi all'attivita' di
ricerca, sulla base della proposta
formulata dalla Sogin
S.p.A e del parere vincolante
dell'Agenzia, individua con
proprio decreto il sito per la
realizzazione del Parco
Tecnologico e attribuisce il
diritto di svolgere le
attivita' ad esso relative, di cui
al presente decreto
legislativo, in via esclusiva alla
stessa Sogin S.p.A., nel
rispetto del diritto comunitario.
Con il medesimo decreto,
la relativa area viene dichiarata
di interesse strategico
nazionale e soggetta a speciali
forme di vigilanza e
protezione e vengono definite le
relative misure
compensative. Il decreto e'
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana
e contestualmente sui
siti internet dei suddetti
Ministeri, della Sogin SpA e
dell'Agenzia.
12. Nella regione in cui e' situato
il sito prescelto
per la realizzazione del Parco
tecnologico, la Sogin S.p.A.
avvia entro trenta giorni una
campagna di informazione
diffusa e capillare volta a
comunicare alla popolazione ed
agli enti locali le necessarie
informazioni sul Deposito
nazionale; in tale campagna
informativa si terra' conto, in
particolare, dei temi della
sicurezza, della salute dei
lavoratori e della popolazione,
della tutela ambientale,
nonche' di quelli relativi alle
ricadute socio-economiche,
culturali e di sviluppo del
territorio connesse alla
realizzazione del Parco Tecnologico
e ai benefici economici
previsti, della loro
quantificazione, modalita' e tempi del
trasferimento alla popolazione
interessata.
13. Entro sei mesi dalla
pubblicazione di cui al comma
11, la Sogin S.p.A. presenta
istanza al Ministero dello
sviluppo economico per il rilascio
dell'autorizzazione
unica secondo modalita' di cui
all'art. 28, per la
costruzione e l'esercizio del
Deposito nazionale e di tutte
le altre opere connesse comprese
nel Parco Tecnologico, la
cui istruttoria e' svolta
dall'Agenzia entro e non oltre il
termine di sei mesi dalla
presentazione della istanza.
13-bis. L'istanza deve essere
contestualmente
presentata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al
Ministero per i beni e le
attivita' culturali, anche ai fini
dell'avvio della
procedura di impatto ambientale
(VIA), e la documentazione
depositata presso gli enti
interessati, secondo quanto
disposto dall'art. 23 del decreto
legislativo n. 152 del
2006, anche ai fini
dell'informazione e della
partecipazione del pubblico,
nonche' al Ministero delle
infrastrutture e trasporti.
14. Al compimento dell'istruttoria,
l'Agenzia, anche in
base all'esito delle procedure di
VIA, rilascia parere
vincolante al Ministero dello
sviluppo economico che, sulla
base di esso, entro trenta giorni
dalla comunicazione del
parere stesso, indice una
conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n.
241 con i Ministeri concertanti, la
Regione e gli enti
locali interessati e con tutti gli
altri soggetti e le
amministrazioni coinvolti, da
individuare sulla base dello
specifico progetto, che non abbiano
gia' espresso il
proprio parere o la propria
autorizzazione nell'ambito
dell'istruttoria svolta
dall'Agenzia.
15. Qualora in sede di conferenza
di servizi di cui al
comma 14, non venga raggiunta la
necessaria intesa con un
ente locale coinvolto, il
Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo
economico, assegna all'ente
interessato un congruo termine
per esprimere l'intesa; decorso
inutilmente tale termine,
previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri cui
partecipa il Presidente della
Regione interessata
all'intesa, e' adottato, su
proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con
il Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed
il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri sostitutivo
dell'intesa.
16. Nei trenta giorni successivi
alla positiva
conclusione dell'istruttoria, il
Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, rilascia con proprio
decreto l'autorizzazione unica,
disponendone la
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana e nei siti Internet dei
relativi Ministeri e
dell'Agenzia.
17. Nell'autorizzazione unica sono
definiti:
a) le caratteristiche del Deposito
nazionale e delle
altre opere connesse ricomprese nel
Parco Tecnologico;
b) il perimetro dell'installazione;
c) le ispezioni, i test e le
analisi che la Sogin
S.p.A., a seguito del rilascio
dell'autorizzazione unica,
e' tenuta ad effettuare;
d) i criteri di accettabilita' che
assicurino che il
Parco Tecnologico, le opere
connesse e le relative
pertinenze siano costruiti ed
eserciti in conformita' con
quanto indicato nella
documentazione posta a corredo
dell'istanza per l'autorizzazione
di cui all'art. 28,
specificando inoltre le modalita'
tecniche di svolgimento
delle ispezioni, dei test e delle
analisi;
e) le prescrizioni e gli obblighi
di informativa
posti a carico della Sogin S.p.A.
al fine di garantire la
salvaguardia e la tutela della
popolazione e dell'ambiente,
nonche' il termine entro il quale
le opere devono essere
realizzate.
17-bis. L'autorizzazione unica vale
quale dichiarazione
di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle
opere e, ove occorra, quale
dichiarazione di inamovibilita'
e apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei
beni in essa compresi.
L'autorizzazione unica costituisce
variante agli strumenti urbanistici
e sostituisce ogni
provvedimento amministrativo,
autorizzazione, concessione,
licenza, nulla osta, atto di
assenso e atto amministrativo,
comunque denominati, previsti dalle
norme vigenti,
costituendo titolo a costruire ed
esercire l'impianto in
conformita' al progetto
approvato.".
- Gli articoli da 4 a 24, l'art. 29
e gli articoli da
31 a 34 del decreto legislativo n.
31/2010, abrogati dalla
presente legge, recavano:
"Art. 4 (Autorizzazione degli
impianti nucleari)"
"Art. 5 (Requisiti degli
operatori)"
"Art. 6 (Programmi di intervento
degli operatori)"
"Art. 7 (Disposizioni per la
verifica tecnica dei
requisiti degli impianti nucleari)"
"Art. 8 (Criteri tecnici per la
localizzazione degli
impianti nucleari e del Parco
Tecnologico)"
"Art. 9 (Valutazione ambientale
strategica ed
integrazione della Strategia
nucleare)"
"Art. 10 (Istanza per la
certificazione dei siti)"
"Art. 11 (Certificazione dei siti)"
"Art. 12 (Attivita' preliminari)"
"Art. 13 (Autorizzazione unica per
la costruzione e
l'esercizio degli impianti nucleari
e per la certificazione
dell'operatore)"
"Art. 14 (Sospensione e revoca
dell'autorizzazione
unica)"
"Art. 15 (Responsabilita' del
titolare
dell'autorizzazione unica in
materia di controlli di
sicurezza e di radioprotezione)"
"Art. 16 (Rapporto annuale del
titolare
dell'autorizzazione unica)"
"Art. 17 (Strumenti di copertura
finanziaria ed
assicurativa)"
"Art. 18 (Sorveglianza e
sospensione amministrativa
degli impianti)"
"Art. 19 (Disposizioni in materia
di sistemazione dei
rifiuti radioattivi)"
"Art. 20 (Disposizioni in materia
di decommissioning
degli impianti)"
"Art. 21 (Fondo per il
"decommissioning")"
"Art. 22 (Comitati di confronto e
trasparenza)"
"Art. 23 (Benefici economici
diretti alle persone
residenti, agli enti locali e alle
imprese operanti nel
territorio)"
"Art. 24 (Decadenza e sospensione
dai benefici)"
"Art. 29 (Corrispettivo del
conferimento dei rifiuti
radioattivi e del combustibile
nucleare irraggiato)"
"Art. 31 (Campagna di
informazione)"
"Art. 32 (Realizzazione)"
"Art. 33 (Sanzioni penali)"
"Art. 34(Sanzioni amministrative)".
- Si riporta il testo dell'art. 30
del citato decreto
legislativo n. 31 del 2010, come
modificato dalla presente
legge:
"Art. 30 (Benefici economici). - 1.
Al fine di
massimizzare le ricadute
socioeconomiche, occupazionali e
culturali conseguenti alla
realizzazione del Parco
Tecnologico, e' riconosciuto al
territorio circostante il
relativo sito un contributo di
natura economica. Il
contributo di cui al presente comma
e' destinato per il 10
per cento alla provincia o alle
province nel cui territorio
e' ubicato il sito, per il 55 per
cento al comune o ai
comuni nel cui territorio e'
ubicato il sito e per il 35
per cento ai comuni limitrofi,
intesi come quelli il cui
territorio ricada in tutto o in
parte all'interno di
un'area compresa nei 25 chilometri
dal centro dell'edificio
Deposito.
2. ... [Abrogato]...
3. ... [Abrogato]...
4. Le modalita' di trasferimento
dei contributi agli
enti locali interessati sono
regolate da una specifica
convenzione da stipulare con la
Sogin S.p.A.
5. Gli enti locali beneficiari dei
contributi di cui ai
precedenti commi sono tenuti a
riversare una quota
percentuale degli stessi, secondo
criteri e modalita'
trasparenti e predeterminati, alle
persone residenti ed
alle imprese operanti nel
territorio circostante il sito
localizzate all'interno di un'area
compresa entro i 20
chilometri dal centro dell'edificio
Deposito, attraverso
una corrispondente riduzione del
tributo comunale sui
rifiuti o attraverso misure
analoghe.".
- Gli articoli da 1 a 23, 25, 28,
30 e 31 del d.lgs. 23
marzo 2011, n. 41 recante
Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, recante
disciplina della
localizzazione, della realizzazione
e dell'esercizio nel
territorio nazionale di impianti di
produzione di energia
elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi
di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, nonche'
benefici economici e campagne
informative al pubblico, a
norma dell'art. 25 della legge 23
luglio 2009, n. 99,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 aprile 2011, n. 85,
abrogati dalla presente legge,
recavano:
"Art. 1 Modifiche all'art. 1 del
decreto legislativo n.
31 del 2010"
"Art. 2 Modifiche all'art. 2 del
decreto legislativo n.
31 del 2010"
"Art. 3 Modifiche all'art. 3 del
decreto legislativo n.
31 del 2010"
"Art. 4 Modifiche all'art. 4 del
decreto legislativo n.
31 del 2010"
"Art. 5 Modifiche all'art. 5 del
decreto legislativo n.
31 del 2010"
"Art. 6 Modifiche all'art. 6 del
decreto legislativo n.
31 del 2010"
"Art. 7 Modifiche all'art. 7 del
decreto legislativo n.
31 del 2010"
"Art. 8 Modifiche all'art. 8 del
decreto legislativo n.
31 del 2010"
"Art. 9 Modifiche all'art. 9 del
decreto legislativo n.
31 del 2010"
"Art. 10 Modifiche all'art. 10 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 11 Modifiche all'art. 11 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 12 Modifiche all'art. 12 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 13 Modifiche all'art. 13 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 14 Modifiche all'art. 14 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 15 Modifiche all'art. 15 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 16 Modifiche all'art. 16 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 17 Modifiche all'art. 18 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 18 Modifiche all'art. 19 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 19 Modifiche all'art. 20 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 20 Modifiche all'art. 21 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 21 Modifiche all'art. 22 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 22 Modifiche all'art. 23 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 23 Modifiche all'art. 24 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 25 Modifiche all'art. 26 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 28 Modifiche all'art. 29 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010"
"Art. 30 Introduzione dell'art.
34-bis del decreto
legislativo n. 31 del 2010"
"Art. 31 Modifiche all'art. 35 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010".
- Si riportano gli articoli 26, 29,
e 32 del medesimo
decreto legislativo n. 41 del 2011,
come modificati dalla
presente legge:
"Art. 26 (Modifiche all'art. 27 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010). - 1. (Abrogato).
2. All'art. 27, comma 2, del
decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "di
massima" sono soppresse
e la parola: "indicati" e'
sostituita dalla seguente:
"indicata";
b) alla lettera b), sono aggiunte
in fine le seguenti
parole: ", e determinazione del
fattore di riempimento".
3. All'art. 27, comma 3, primo
periodo, le parole: "di
massima" sono soppresse.
4. All'art. 27, comma 4, le parole:
"alle misure
compensative" sono sostituite dalle
seguenti: "ai benefici
economici".
5. All'art. 27, comma 5, dopo le
parole: "formalmente
trasmesse alla stessa" sono
inserite le seguenti: "e al
Ministero dello sviluppo economico"
e la parola:
"potenzialmente" e' soppressa.
6. All'art. 27, comma 6, la parola:
"potenzialmente" e'
soppressa.
7. All'art. 27, comma 7, la parola:
"potenzialmente" e'
soppressa; dopo la parola
"comunicare" sono inserite le
seguenti: ", entro sessanta giorni"
e le parole "Regioni
interessate", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle
seguenti: "regioni nel cui
territorio ricadono le aree
idonee".
8. All'art. 27, comma 9, dopo la
parola: "aree", la
parola: "potenzialmente" e'
soppressa.
9. All'art. 27, comma 10, del
decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, dopo le
parole: "di cui al medesimo
comma" sono inserite le seguenti:
"ovvero dal
perfezionamento dell'intesa di cui
al comma 8".
10. All'art. 27, comma 11, le
parole: "ne attribuisce
il diritto di svolgere le attivita'
di cui al presente
articolo in via esclusiva alla
stessa Sogin S.p.A" sono
sostituite dalle seguenti:
"attribuisce il diritto di
svolgere le attivita' ad esso
relative, di cui al presente
decreto legislativo, in via
esclusiva alla stessa Sogin
S.p.A., nel rispetto del diritto
comunitario.".
11. L'art. 27, comma 12, e'
sostituito dal seguente:
"12. Nella regione in cui e'
situato il sito prescelto
per la realizzazione del Parco
tecnologico, la Sogin S.p.A.
avvia entro trenta giorni una
campagna di informazione
diffusa e capillare volta a
comunicare alla popolazione ed
agli enti locali le necessarie
informazioni sul Deposito
nazionale; in tale campagna
informativa si terra' conto, in
particolare, dei temi della
sicurezza, della salute dei
lavoratori e della popolazione,
della tutela ambientale,
nonche' di quelli relativi alle
ricadute socio-economiche,
culturali e di sviluppo del
territorio connesse alla
realizzazione del Parco Tecnologico
e ai benefici economici
previsti, della loro
quantificazione, modalita' e tempi del
trasferimento alla popolazione
interessata.".
12. All'art. 27, comma 13, le
parole: "Entro quattro
mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro sei mesi" e le
parole: "il termine di un anno"
sono sostituite dalle
seguenti: "il termine di sei mesi".
13. Dopo il comma 13 dell'art. 27
del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n.
31, e' inserito il
seguente:
"13-bis. L'istanza deve essere
contestualmente
presentata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al
Ministero per i beni e le
attivita' culturali, anche ai fini
dell'avvio della
procedura di impatto ambientale
(VIA), e la documentazione
depositata presso gli enti
interessati, secondo quanto
disposto dall'art. 23 del decreto
legislativo n. 152 del
2006, anche ai fini
dell'informazione e della
partecipazione del pubblico,
nonche' al Ministero delle
infrastrutture e trasporti.".
14. All'art. 27 del decreto
legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, dopo il comma 17 e'
aggiunto il seguente:
"17-bis. L'autorizzazione unica
vale quale
dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e
urgenza delle opere e, ove occorra,
quale dichiarazione di
inamovibilita' e apposizione del
vincolo preordinato
all'esproprio dei beni in essa
compresi. L'autorizzazione
unica costituisce variante agli
strumenti urbanistici e
sostituisce ogni provvedimento
amministrativo,
autorizzazione, concessione,
licenza, nulla osta, atto di
assenso e atto amministrativo,
comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti,
costituendo titolo a
costruire ed esercire l'impianto in
conformita' al progetto
approvato.".
"Art. 29 (Modifiche all'art. 30 del
decreto legislativo
n. 31 del 2010). - 1. All'art. 30
del decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 31, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) (Abrogata);
b) al comma 5, le parole: "in un
ambito territoriale
di 20 chilometri" sono sostituite
dalle seguenti:
"localizzate all'interno di un'area
compresa entro i 20
chilometri dal centro dell'edificio
Deposito";
c) la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Benefici
economici";".
"Art. 32 (Ulteriori modifiche al
decreto legislativo n.
31 del 2010). - 1. Al decreto
legislativo n. 31 del 2010
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la parola: "art.", ovunque
ricorra, e' sostituita
dalla seguente: "articolo";
b) la parola: "disattivazione",
ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente:
"decommissioning";
c) (Abrogato);
d) nel titolo, le parole "misure
compensative" sono
sostituite dalle seguenti:
"benefici economici".
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.".
Art. 6
Enti del Servizio sanitario
nazionale della regione Abruzzo
1. Per l'anno 2011, per gli enti
del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo,
in conseguenza degli eventi sismici nel mese di aprile
2009, il primo e il secondo periodo del comma 28
dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, si applicano con riferimento all'anno
2010. Alla relativa disciplina, anche in coerenza con il
programma operativo per il rientro del disavanzo
sanitario della regione Abruzzo, si provvede con
ordinanza di protezione civile a valere, ove necessario,
sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa
dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 28
dell'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in
materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"28. A decorrere dall'anno 2011, le
amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti
pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici
di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e
integrazioni, fermo quanto
previsto dagli articoli 7, comma 6,
e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa
sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le
medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a
contratti di
formazione-lavoro, ad altri
rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche'
al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera
d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non
puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta
per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le
disposizioni di cui al
presente comma costituiscono
principi generali ai fini del
coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, e
gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Per il
comparto scuola e per quello
delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Resta
fermo quanto previsto
dall'art. 1, comma 188, della legge
23 dicembre 2005, n.
266. Per gli enti di ricerca resta
fermo, altresi', quanto
previsto dal comma 187 dell'art. 1
della medesima legge n.
266 del 2005, e successive
modificazioni. Alle minori
economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno
2011 derivanti dall'esclusione
degli enti di ricerca
dall'applicazione delle
disposizioni del presente comma, si
provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori
entrate derivanti dall' art. 38,
commi 13-bis e seguenti.
Il presente comma non si applica
alla struttura di missione
di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei
limiti di cui al presente comma
costituisce illecito
disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le
amministrazioni che nell'anno 2009
non hanno sostenuto
spese per le finalita' previste ai
sensi del presente
comma, il limite di cui al primo
periodo e' computato con
riferimento alla media sostenuta
per le stesse finalita'
nel triennio 2007-2009.".
- Si riporta il testo del comma 5
dell'art. 14 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
(Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile
2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione
civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77:
"5. Il fondo per la compensazione
degli effetti
finanziari non previsti a
legislazione vigente di cui all'
art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, e' incrementato di 23
milioni di euro per l'anno
2009 e 270 milioni di euro per
l'anno 2012 a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal
presente decreto. Al fine di
finanziare gli interventi di
ricostruzione e le altre
misure di cui al presente decreto,
e' autorizzata, in
aggiunta a quanto previsto al comma
1, la spesa di 27
milioni di euro per l'anno 2009,
260 milioni di euro per
l'anno 2010, 350 milioni di euro
per l'anno 2011 e 30
milioni di euro per l'anno 2012 e
al relativo onere si
provvede con le maggiori entrate
recate dal presente
decreto; per la compensazione degli
effetti finanziari per
l'anno 2010, il fondo di cui al
presente comma e' ridotto
di 10 milioni di euro per il
medesimo anno.".
Art. 7
Operativita' della Cassa depositi e
prestiti (CDP S.p.A.)
1. Dopo il comma 8 dell'art. 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
inserito il seguente:
«8-bis. Fermo restando quanto
previsto al comma 8, CDP S.p.A. puo' altresi' assumere
partecipazioni in societa' di rilevante interesse
nazionale in termini di strategicita' del settore di
operativita', di livelli occupazionali, di entita' di
fatturato ovvero di ricadute per il sistema
economico-produttivo del Paese, (( e che risultino in
una stabile situazione di equilibrio finanziario,
patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da
adeguate prospettive di redditivita'. )) Ai fini della
qualificazione (( di societa' di interesse nazionale )),
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare sono definiti i requisiti,
anche quantitativi, delle societa' oggetto di possibile
acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del
presente comma. (( Il decreto e' trasmesso alle Camere.
)) Le medesime partecipazioni possono essere acquisite
anche attraverso veicoli societari o fondi di
investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente
da societa' private o controllate dallo Stato o enti
pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano
acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla
raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella
gestione separata di cui al comma 8».
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Gazzetta Ufficiale Serie Generale
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