(GU
n. 124 del 30-5-2011)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto
il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini» e, in
particolare, l'art. 14-bis;
Visto
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante
«Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis
del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9,
supplemento ordinario;
Visto
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,
recante: "Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis
del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 27 febbraio
2010, n. 48;
Visto
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,
recante "Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis
del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 13 luglio
2010, n. 161;
Visto
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,
recante l'istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2010, n. 302;
Visto
il
decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
del 18 febbraio 2011, n. 52, recante
«Regolamento recante istituzione del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e dell'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102»;
Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio
al Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI); Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 17
dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, a
cui sono stati consegnati i dispositivi, sono comunque
obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto;
Considerato che l'art. 28, comma 2, del
decreto ministeriale del 18
febbraio 2011, n. 52, prevede l'obbligo per i
soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo
decreto di adempiere, fino al 31 maggio 2011, anche agli
obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all'art.
12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e
successive modifiche e integrazioni, al fine di
consentire ai soggetti obbligati di far fronte alle
rispettive differenziate esigenze di adeguamento
operativo necessarie a garantire la piena funzionalita'
del sistema della tracciabilita' SISTRI, con tempistiche
proporzionate e graduate;
Considerato che nelle more dello scadere del rispettivo
termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e
integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti
all'iscrizione al SISTRI sono tenuti all'osservanza
degli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono
soggetti alle relative sanzioni;
Decreta:
Art. 1
Proroga di termini
1. Il
termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art.
1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28
settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre
2010, e' prorogato al 1° settembre 2011 per: a) i
produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a) del
decreto ministeriale 18
febbraio 2011, n. 52, che hanno piu' di 500
dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di
rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184,
comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, che hanno piu' di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano
rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per
una quantita' annua complessivamente trattata superiore
a 3.000 tonnellate; d) i soggetti di cui all'art. 3,
comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18
febbraio 2011, n. 52.
2. Il
termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art.
1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28
settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre
2010, e' prorogato al 1° ottobre 2011 per: a) i
produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
52, che hanno da 251 a 500 dipendenti; b) le imprese e
gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi,
di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da
251 a 500 dipendenti; c) i comuni, gli enti e le imprese
che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania.
3. Il
termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art.
1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28
settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre
2010, e' prorogato al 2 novembre 2011 per: a) i
produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
52, che hanno da 51 a 250 dipendenti; b) le imprese e
gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi,
di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da
51 a 250 dipendenti.
4. Il
termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art.
1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28
settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre
2010, e' prorogato al 1° dicembre 2011 per: a) i
produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
52, che hanno da 11 a 50 dipendenti; b) le imprese e gli
enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di
cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da
11 a 50 dipendenti; c) le imprese e gli enti che
raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo
professionale autorizzati per una quantita' annua
complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.
5. Il
termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art.
1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28
settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre
2010, e' prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di
rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno
fino a 10 dipendenti.
6. Il
termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art.
1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28
settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre
2010, e' prorogato al 1° settembre 2011 per i soggetti
di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio
2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del
presente articolo, nonche' per i soggetti di cui
all'art. 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
52.
7. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il presente decreto e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
26 maggio 2011.
Il Ministro: Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011.
Ufficio
controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 172.
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