Avv. Paolo Nesta


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TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2011, n. 26 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 26 marzo 2011), convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 73 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali

 

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Avvertenza:

    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge

citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.

8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del

Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi

dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico  delle  disposizioni  sulla

promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente

della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica

italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate.

o alle quali e' operato il rinvio.

    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui

trascritto.

 

   

                               Art. 1

 

 

                          Assemblea annuale

 

  1. In sede di prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 27, e'  consentito  alle  societa'  alle  quali  si  applica

l'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in  materia  di

intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24

febbraio 1998, n. 58, convocare l'assemblea di cui all'articolo 2364,

secondo comma, e 2364-bis, secondo  comma,  del  codice  civile,  nel

termine di centottanta giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio  2010,

anche qualora tale possibilita' non sia prevista dallo statuto  della

societa'.

  2. E' altresi' consentito  alle  societa'  alle  quali  si  applica

l'articolo 154-ter, che alla data di entrata in vigore  del  presente

decreto   abbiano   gia'   pubblicato   l'avviso   di    convocazione

dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea, in  prima  o  unica

convocazione,  a  nuova  data,  nel  rispetto  dei  termini  e  delle

modalita' di cui all'articolo  125-bis  del  decreto  legislativo  24

febbraio 1998, n. 58, purche' non sia ancora decorso, con riferimento

alla  assemblea  originariamente  convocata,  il   termine   indicato

all'articolo 83-sexies, comma 2, del decreto legislativo 24  febbraio

1998, n. 58. Qualora l'assemblea sia stata  convocata  anche  per  la

nomina dei componenti degli organi societari, le liste  eventualmente

gia' depositate presso l'emittente sono considerate valide  anche  in

relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione  di

nuove liste nel rispetto dei termini previsti dall'articolo  147-ter,

comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla

normativa di attuazione  dell'articolo  148,  comma  2,  del  decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora sia stata convocata  con

il medesimo  avviso  anche  l'assemblea  straordinaria,  questa  puo'

essere parimenti rinviata alla nuova data.

 

     


         

                      Riferimenti normativi

              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  27,

          recante «Attuazione della  direttiva  2007/36/CE,  relativa

          all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa'

          quotate» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  5  marzo

          2010, n. 53, supplemento ordinario.

              - Si riporta il testo  dell'art.  154-ter  del  decreto

          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle

          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai

          sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 6 febbraio 1996,

          n. 52):

              «Art.  154-ter  (Relazioni  finanziarie).  -  1.  Fermo

          restando  quanto  previsto  dagli  articoli  2364,  secondo

          comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile,  entro

          centoventi  giorni  dalla  chiusura   dell'esercizio,   gli

          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro

          d'origine mettono a disposizione  del  pubblico  presso  la

          sede sociale, sul sito internet e con  le  altre  modalita'

          previste  dalla  Consob  con  regolamento,   la   relazione

          finanziaria annuale, comprendente il progetto  di  bilancio

          di esercizio nonche' il bilancio consolidato, ove  redatto,

          la  relazione  sulla  gestione  e  l'attestazione  di   cui

          all'art.  154-bis,  comma  5.  Le  relazioni  di  revisione

          redatte dal revisore legale o dalla societa'  di  revisione

          legale nonche' le relazioni  indicate  nell'art.  153  sono

          messe integralmente a  disposizione  del  pubblico  insieme

          alla relazione finanziaria annuale.

              1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data

          dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni.

              1-ter. In deroga all'art. 2429, primo comma, del codice

          civile il progetto di bilancio di esercizio  e'  comunicato

          dagli amministratori al collegio sindacale e alla  societa'

          di revisione,  con  la  relazione  sulla  gestione,  almeno

          quindici giorni prima della pubblicazione di cui  al  comma

          1.

              2. Entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura  del  primo

          semestre  dell'esercizio,  gli  emittenti  quotati   aventi

          l'Italia  come  Stato  membro  d'origine   pubblicano   una

          relazione finanziaria semestrale comprendente  il  bilancio

          semestrale  abbreviato,  la  relazione   intermedia   sulla

          gestione e l'attestazione prevista dall'art. 154-bis, comma

          5. La relazione  sul  bilancio  semestrale  abbreviato  del

          revisore legale o della societa' di revisione  legale,  ove

          redatta, e'  pubblicata  integralmente  entro  il  medesimo

          termine.

              3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2,

          e'   redatto   in   conformita'   ai   principi   contabili

          internazionali  applicabili  riconosciuti  nella  Comunita'

          europea ai sensi del regolamento (CE)  n.  1606/2002.  Tale

          bilancio e' redatto in  forma  consolidata  se  l'emittente

          quotato avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  e'

          obbligato a redigere il bilancio consolidato.

              4. La  relazione  intermedia  sulla  gestione  contiene

          almeno riferimenti  agli  eventi  importanti  che  si  sono

          verificati nei primi sei mesi dell'esercizio  e  alla  loro

          incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente  a

          una descrizione dei principali rischi e  incertezze  per  i

          sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti  azioni

          quotate aventi l'Italia come  Stato  membro  d'origine,  la

          relazione intermedia  sulla  gestione  contiene,  altresi',

          informazioni sulle operazioni rilevanti con parti conciate.

              5. Gli emittenti azioni quotate  aventi  l'Italia  come

          Stato membro  d'origine  pubblicano,  entro  quarantacinque

          giorni dalla chiusura del primo e del  terzo  trimestre  di

          esercizio,  un  resoconto  intermedio   di   gestione   che

          fornisce:

                a)  una   descrizione   generale   della   situazione

          patrimoniale e dell'andamento  economico  dell'emittente  e

          delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;

                b) un'illustrazione degli eventi  rilevanti  e  delle

          operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento

          e  la  loro   incidenza   sulla   situazione   patrimoniale

          dell'emittente e delle sue imprese controllate.

              6.  La   Consob,   in   conformita'   alla   disciplina

          comunitaria, stabilisce con regolamento:

              a) le modalita' di pubblicazione dei documenti  di  cui

          ai commi 1, 2 e 5;

              b) i casi di esenzione  dall'obbligo  di  pubblicazione

          della relazione finanziaria semestrale;

              c) il contenuto  delle  informazioni  sulle  operazioni

          rilevanti con parti conciate di cui al comma 4;

              d) le modalita' di applicazione del  presente  articolo

          per gli emittenti quote di fondi chiusi.

              7. Fermi restando  i  poteri  previsti  dall'art.  157,

          comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato  che  i

          documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al

          presente articolo non  sono  conformi  alle  norme  che  ne

          disciplinano la redazione, puo' chiedere  all'emittente  di

          rendere pubblica tale  circostanza  e  di  provvedere  alla

          pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a

          ripristinare una corretta informazione del mercato.».

              - Si riporta il testo degli articoli  2364  e  2364-bis

          del codice civile:

              «Art. 2364 (Assemblea ordinaria nelle societa' prive di

          consiglio di  sorveglianza).  -  Nelle  societa'  prive  di

          consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

              1) approva il bilancio;

              2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci

          e il presidente del collegio sindacale e, quando  previsto,

          il soggetto incaricato di effettuare  la  revisione  legale

          dei conti;

              3) determina il compenso  degli  amministratori  e  dei

          sindaci, se non e' stabilito dallo statuto;

              4) delibera sulla responsabilita' degli  amministratori

          e dei sindaci;

              5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla  legge

          alla    competenza    dell'assemblea,     nonche'     sulle

          autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il

          compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso

          la responsabilita' di questi per gli atti compiuti;

              6)   approva   l'eventuale   regolamento   dei   lavori

          assembleari.

              L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno  una

          volta l'anno, entro il termine stabilito  dallo  statuto  e

          comunque non superiore a centoventi giorni  dalla  chiusura

          dell'esercizio  sociale.  Lo  statuto  puo'  prevedere   un

          maggior  termine,  comunque  non  superiore  a  centottanta

          giorni, nel caso di  societa'  tenute  alla  redazione  del

          bilancio   consolidato   ovvero   quando   lo    richiedono

          particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto

          della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano

          nella relazione prevista dall'art. 2428  le  ragioni  della

          dilazione.».

              «Art. 2364-bis (Assemblea ordinaria nelle societa'  con

          consiglio  di  sorveglianza).  -  Nelle  societa'  ove   e'

          previsto  il   consiglio   di   sorveglianza,   l'assemblea

          ordinaria:

              1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;

              2) determina il compenso ad essi spettante, se  non  e'

          stabilito nello statuto;

              3) delibera sulla responsabilita'  dei  consiglieri  di

          sorveglianza;

              4) delibera sulla distribuzione degli utili;

              5) nomina  il  soggetto  incaricato  di  effettuare  la

          revisione legale dei conti. Si  applica  il  secondo  comma

          dell'art. 2364.».

              - Si riporta il  testo  dell'art.  125-bis  del  citato

          decreto legislativo n. 58 del 1998:

              «Art. 125-bis (Avviso di convocazione  dell'assemblea).

          - 1. L'assemblea e' convocata entro  il  trentesimo  giorno

          precedente   la   data   dell'assemblea   mediante   avviso

          pubblicato sul sito internet della societa' nonche' con  le

          altre  modalita'  previste  dalla  Consob  con  regolamento

          emanato ai sensi dell'art. 113-ter, comma 3.

              2. Nel caso di assemblea convocata per  l'elezione  dei

          componenti degli organi di amministrazione e controllo,  il

          termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e'

          anticipato  al  quarantesimo  giorno  precedente  la   data

          dell'assemblea.

              3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446,  2447

          e 2487 del codice civile, il termine indicato nel  comma  1

          e' posticipato al ventunesimo  giorno  precedente  la  data

          dell'assemblea.

              4. L'avviso di convocazione contiene:

              a) l'indicazione  del  giorno,  dell'ora  e  del  luogo

          dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare;

              b) una descrizione chiara e precisa delle procedure che

          gli azionisti devono rispettare  per  poter  partecipare  e

          votare  in  assemblea,   ivi   comprese   le   informazioni

          riguardanti:

              1) il diritto di porre domande prima dell'assemblea,  i

          termini entro i quali puo' essere esercitato il diritto  di

          integrare l'ordine  del  giorno,  nonche',  anche  mediante

          riferimento al sito internet della societa', gli  ulteriori

          dettagli su tali diritti e  sulle  modalita'  per  il  loro

          esercizio;

              2) la procedura per l'esercizio del voto per delega  e,

          in  particolare,  i  moduli  che  gli  azionisti  hanno  la

          facolta' di utilizzare per il voto per  delega  nonche'  le

          modalita'  per  l'eventuale  notifica,  anche  elettronica,

          delle deleghe di voto;

              3) l'identita'  del  soggetto  eventualmente  designato

          dalla societa' per il conferimento delle  deleghe  di  voto

          nonche' le modalita' e i termini per il conferimento  delle

          deleghe da parte dei soci con la precisazione che la delega

          non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali  non

          siano state conferite istruzioni di voto;

              4) le procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi

          elettronici, se previsto dallo statuto;

              c) la data indicata nell'art. 83-sexies, comma  2,  con

          la precisazione che coloro che risulteranno titolari  delle

          azioni solo successivamente a  tale  data  non  avranno  il

          diritto di partecipare e di votare in assemblea;

              d) le modalita' e i termini di reperibilita' del  testo

          integrale delle proposte di deliberazione, unitamente  alle

          relazioni  illustrative,  e  dei  documenti   che   saranno

          sottoposti all'assemblea;

              e) l'indirizzo del  sito  internet  indicato  nell'art.

          125-quater;

              f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso

          di convocazione e' richiesta da altre disposizioni.».

              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  83-sexies

          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

              «2. Nelle societa' italiane  con  azioni  ammesse  alla

          negoziazione  nei  mercati  regolamentati  o  nei   sistemi

          multilaterali di negoziazione italiani  o  di  altri  Paesi

          dell'Unione europea  con  il  consenso  dell'emittente,  la

          comunicazione  prevista   nel   comma   1   e'   effettuata

          dall'intermediario sulla base delle  evidenze  relative  al

          termine della giornata  contabile  del  settimo  giorno  di

          mercato aperto precedente la data fissata  per  l'assemblea

          in  prima  o  unica  convocazione.  Le   registrazioni   in

          accredito e in addebito compiute sui conti  successivamente

          a tale termine non rilevano ai  fini  della  legittimazione

          all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.».

              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 147-ter

          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

              «1-bis. Le liste  sono  depositate  presso  l'emittente

          entro  il  venticinquesimo  giorno   precedente   la   data

          dell'assemblea  chiamata  a  deliberare  sulla  nomina  dei

          componenti del  consiglio  di  amministrazione  e  messe  a

          disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul  sito

          internet e con le altre modalita' previste dalla Consob con

          regolamento  almeno  ventuno  giorni   prima   della   data

          dell'assemblea.  La  titolarita'  della  quota  minima   di

          partecipazione prevista dal comma 1 e'  determinata  avendo

          riguardo alle azioni che risultano registrate a favore  del

          socio nel giorno in cui le  liste  sono  depositate  presso

          l'emittente.  La  relativa   certificazione   puo'   essere

          prodotta anche successivamente al deposito purche' entro il

          termine previsto per la pubblicazione delle liste da  parte

          dell'emittente.».

              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  148  del

          citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

              «2. La Consob stabilisce con regolamento modalita'  per

          l'elezione, con voto di lista, di un membro  effettivo  del

          collegio sindacale da parte dei soci di minoranza  che  non

          siano collegati, neppure indirettamente,  con  i  soci  che

          hanno presentato o votato  la  lista  risultata  prima  per

          numero di voti. Si applica l'art. 147-ter, comma 1-bis.».

 

         

        

    Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     

 

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