Passa alla Camera il ddl di
conversione del decreto legge 31 marzo 2011 n. 34
La Camera ieri ha approvato in via
definitiva il ddl di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011 n. 34,
recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in
materia di incroci tra settori della stampa e della
televisione, di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni
della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del
Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
Con 301 voti favorevoli e 280
contrari, la Camera prova a far venire meno l’interesse
al referendum sull’energia atomica.
Tocca adesso alla Corte di
Cassazione stabilire, ma dopo la promulgazione e la
successiva pubblicazione in Gazzetta del ddl, se le
nuove norme rendano o meno inutile lo svolgimento del
referendum sul nucleare.
Decreto Legge Omnibus 34/2011, il
testo originario e il testo risultante dalla conversione
Decreto-legge 31 marzo 2011 n. 34,
convertito in legge dalla Camera il 25 maggio
Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011.
Testo del decreto-legge convertito
dalla Camera il 25 maggio 2011
Disposizioni urgenti in favore
della cultura, in materia di incroci tra settori della
stampa e della televisione, di razionalizzazione dello
spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché
per gli enti del Servizio sanitario nazionale della
regione Abruzzo Disposizioni urgenti in
favore della cultura, in materia di incroci tra settori
della stampa e della televisione, di razionalizzazione
dello spettro radioelettrico, di abrogazione di
disposizioni relative alla realizzazione di nuovi
impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità
ed urgenza di adottare disposizioni in tema di
intervento finanziario dello Stato in favore della
cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela
dell’area archeologica di Pompei, in materia di divieto
di incroci tra settore della stampa e settore della
televisione, di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni
della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del
Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e
delle finanze;
emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1. (Intervento finanziario
dello Stato in favore della cultura). Articolo 1.
(Intervento finanziario dello Stato in favore della
cultura).
1. In attuazione dell’articolo 9
della Costituzione, a decorrere dall’anno 2011:
Identico.
a) la dotazione del fondo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 149
milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari
stanziamenti di bilancio è autorizzata la spesa di 80
milioni di euro annui per la manutenzione e la
conservazione dei beni culturali;
c) è autorizzata la spesa di 7
milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed
istituzioni culturali.
2. All’articolo 1, comma 13, quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine,
sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché il fondo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse
destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei
beni culturali».
3. All’articolo 2 del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato il comma
4-ter, nonché la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma
1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro
per l’anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l’aumento
dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina
con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio
usato come carburante di cui all’allegato I del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, in modo tale da compensare il predetto
onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui
all’ultimo periodo del presente comma. La misura
dell’aumento è stabilita con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il
provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell’Agenzia. Agli aumenti disposti ai
sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente
disposti ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quinquies,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si applica
l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei
soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente
agli esercenti le attività di trasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a
7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai
predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste
dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
5. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a disporre, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 2. (Potenziamento delle
funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei).
Articolo 2. (Potenziamento delle funzioni di tutela
dell’area archeologica di Pompei).
1. Al fine di rafforzare
l’efficacia delle azioni e degli interventi di tutela
nell’area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti
nella competenza territoriale della Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei,
il Ministro per i beni e le attività culturali adotta,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, un programma straordinario e
urgente di interventi conservativi di prevenzione,
manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette
aree. Il piano è predisposto dalla competente
Soprintendenza ed è proposto dal Direttore generale per
le antichità, previo parere del Consiglio superiore per
i beni culturali e paesaggistici. 1. Identico.
2. Per la realizzazione del
programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante
l’utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree
sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all’articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, destinati alla regione Campania, nonché
di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali. La quota da
destinare al programma straordinario di manutenzione da
parte della regione Campania è individuata dalla Regione
medesima nell’ambito del Programma di interesse
strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per la
relativa presa d’atto. 2. Per la realizzazione del
programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante
l’utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree
sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all’articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, destinati alla regione Campania, nonché
di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali. La quota da
destinare al programma straordinario di manutenzione da
parte della regione Campania è individuata dalla Regione
medesima nell’ambito del Programma di interesse
strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per
l’approvazione.
3. Per il conseguimento degli
obiettivi e per la realizzazione del programma di cui al
comma 1 è autorizzata l’assunzione, in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 8-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,
mediante l’utilizzazione di graduatorie in corso di
validità, di personale di III area, posizione economica
F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a
decorrere dall’anno 2011. Tale personale è vincolato
alla permanenza presso le sedi di servizio della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e di Pompei per almeno un quinquennio dalla data
di assunzione. È altresì autorizzata, in deroga alle
medesime disposizioni di cui al primo periodo,
l’assunzione di ulteriore personale specializzato, anche
dirigenziale, mediante l’utilizzazione di graduatorie in
corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà
assunzionali consentite per l’anno 2011 dalla normativa
vigente, da destinare all’espletamento di funzioni di
tutela del patrimonio culturale. Alla copertura degli
oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere
sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero,
nell’ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a
legislazione vigente per il reclutamento del personale
del Ministero per i beni e le attività culturali e nel
rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni
di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo
3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le
attività culturali comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i
relativi oneri. 3. Identico.
4. La Soprintendenza speciale per i
beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini
dell’attuazione del programma di cui al comma 1, può
altresì avvalersi, nel rispetto dei princìpi e delle
disposizioni di fonte comunitaria, della società ALES
s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, mediante
stipula di un’apposita convenzione, nell’ambito delle
risorse disponibili, per l’affidamento diretto di
servizi tecnici, anche afferenti alla fase di
realizzazione degli interventi in attuazione del
programma di cui al comma 1. 4. Identico.
5. Al fine della realizzazione del
programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti
dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
ridotti della metà. Per l’affidamento dei lavori
compresi nel programma è sufficiente il livello di
progettazione preliminare, in deroga all’articolo 203,
comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 163 del
2006, salvo che il responsabile del procedimento ritenga
motivatamente la necessità di acquisire un maggiore
livello di definizione progettuale. 5. Identico.
6. Gli interventi previsti dal
programma di cui al comma 1 ricadenti all’esterno del
perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di
pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono
essere realizzati, ove occorra, in deroga alle
previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica
e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune
territorialmente competente. 6.
Identico.
7. Allo scopo di favorire l’apporto
di risorse provenienti da soggetti privati per
l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture
di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicità,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione
finalizzati all’acquisizione di risorse finanziarie o
alla realizzazione degli interventi ricompresi nel
programma straordinario di cui al comma 1, si
considerano assolti con la pubblicazione di un avviso
pubblico nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, ove occorrente, nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, nonché su due quotidiani a
diffusione nazionale, per almeno trenta giorni,
contenente un elenco degli interventi da realizzare, con
l’indicazione dell’importo di massima stimato previsto
per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una
pluralità di proposte di sponsorizzazione, la
Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato
gli specifici interventi, definendo le correlate
modalità di valorizzazione del marchio o dell’immagine
aziendale dello sponsor, secondo quanto previsto
dall’articolo 120 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di
mancata o insufficiente presentazione di candidature, il
Soprintendente può ricercare ulteriori sponsor, senza
altre formalità e anche mediante trattativa privata.
7. Identico.
8. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di
assicurare l’equilibrio finanziario delle Soprintendenze
speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le
attività culturali, con proprio decreto, può disporre
trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate
sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in
relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque
assicurando l’assolvimento degli impegni già presi su
dette disponibilità. 8. Identico.
Articolo 3. (Proroga del divieto di
incroci tra settore della stampa e settore della
televisione). Articolo 3. (Proroga del divieto di
incroci tra settore della stampa e settore della
televisione).
1. Il comma 12 dell’articolo 43 del
testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente: Identico.
«12. I soggetti che esercitano
l’attività televisiva in ambito nazionale su qualunque
piattaforma che, sulla base dell’ultimo provvedimento di
valutazione del valore economico del sistema integrato
delle comunicazioni adottato dall’Autorità ai sensi del
presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori
all’8 per cento di detto valore economico e i soggetti
di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre
2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di
giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di
nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con
l’eccezione delle imprese editrici di giornali
quotidiani diffusi esclusivamente in modalità
elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile».
Articolo 4. (Misure di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico).
Articolo 4. (Misure di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico).
1. Il termine per stabilire, con le
modalità di cui al comma 5 dell’articolo 8-novies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il
calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione
televisiva digitale terrestre è prorogato al 30
settembre 2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero
dello sviluppo economico provvede all’assegnazione dei
diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive
nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati
dai commi da 8 a 12 dell’articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le
frequenze radiotelevisive in ambito locale,
predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una
graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla
trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne
facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a)
entità del patrimonio al netto delle perdite; b) numero
dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della
popolazione; d) priorità cronologica di svolgimento
dell’attività nell’area, anche con riferimento all’area
di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1o
gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla
trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello
sviluppo economico non procede all’assegnazione a
operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei
diritti d’uso relativi alle frequenze di cui al primo
periodo del comma 8 dell’articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220. Nelle aree in cui alla medesima
data del 1o gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio
alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero
dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze
di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando
ai soggetti titolari di diritto d’uso relativi alle
frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in
posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i
diritti d’uso riferiti alle frequenze nelle bande
174-230 Mhz e 470-790 Mhz. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni
economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei
diritti d’uso hanno l’obbligo di cedere una quota della
capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non
inferiore a due programmi, a favore dei soggetti
legittimamente operanti in ambito locale alla data del
1o gennaio 2011 non destinatari di diritti d’uso sulla
base delle citate graduatorie. Identico.
Articolo 5. (Sospensione
dell’efficacia di disposizioni del decreto legislativo
n. 31 del 2010). Articolo. 5. (Abrogazione di
disposizioni relative alla realizzazione di nuovi
impianti nucleari).
1. Allo scopo di acquisire
ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di
sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione
alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel
territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, per un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto resta sospesa
l’efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a 24,
30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31. 1. Al fine di acquisire
ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto
dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili
relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello
sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni
che saranno assunte a livello di Unione europea, non si
procede alla definizione e attuazione del programma di
localizzazione, realizzazione ed esercizio nel
territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare.
2. In deroga a quanto disposto dal
comma 1, la sospensione dell’efficacia non si applica
alle disposizioni individuate nel medesimo comma nelle
parti in cui si riferiscono alla localizzazione,
costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del
deposito nazionale. 2. L’articolo 7 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
abrogato.
3. Alla legge 23
luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 25,
comma 1, nel primo periodo, sono soppresse le parole:
«della localizzazione nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,» ed
è soppresso l’ultimo periodo;
b) all’articolo 25,
comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: «, con
oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione
o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle
quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico
degli utenti finali»;
c) all’articolo 25,
comma 2, lettera d), sono soppresse le parole: «che i
titolari di autorizzazioni di attività devono adottare»;
d) all’articolo 25,
comma 2, lettera g), le parole: «la costruzione e
l’esercizio di impianti per la produzione di energia
elettrica nucleare e di impianti per la messa in
sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo
smantellamento» sono sostituite dalle seguenti: «la
messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo
smantellamento»;
e) all’articolo 25,
comma 2, la lettera i) è abrogata;
f) all’articolo 25,
comma 2, lettera l), sono soppresse le parole: «gli
oneri relativi ai» e le parole: «a titolo oneroso a
carico degli esercenti le attività nucleari e possano
essere»;
g) all’articolo 25,
comma 2, la lettera n) è abrogata;
h) all’articolo 25,
comma 2, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
«o) previsione di
opportune forme di informazione per le popolazioni e in
particolare per quelle coinvolte»;
i) all’articolo 25,
comma 2, la lettera q) è abrogata;
l) all’articolo 25,
i commi 3 e 4 sono abrogati;
m) l’articolo 26 è
abrogato;
n) all’articolo 29,
comma 1, sono soppresse le parole: «gli impieghi
pacifici dell’energia nucleare,», le parole: «sia da
impianti di produzione di elettricità sia» e le parole:
«costruzione, l’esercizio e la»;
o) all’articolo 29,
comma 4, sono soppresse le parole: «nell’ambito di
priorità e indirizzi di politica energetica nazionale
e»;
p) all’articolo 29,
comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: «sugli
impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,»;
q) all’articolo 29,
comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «del
progetto, della costruzione e dell’esercizio degli
impianti nucleari, nonché delle infrastrutture
pertinenziali,»;
r) all’articolo 29,
comma 5, lettera g), sono soppresse le parole: «,
diffidare i titolari delle autorizzazioni», le parole:
«da parte dei medesimi soggetti», le parole: «di cui
alle autorizzazioni» e la parola: «medesime»;
s) all’articolo 29,
comma 5, la lettera h) è abrogata;
t) all’articolo 29,
comma 5, lettera i), sono soppresse le parole:
«all’esercizio o».
4. All’articolo
133, comma 1, lettera o), del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, sono soppresse le parole: «ivi comprese
quelle inerenti l’energia da fonte nucleare,».
5. Al decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è
sostituito dal seguente:
«Art. 1. –
(Oggetto). – 1. Con il presente decreto si disciplinano:
a) la
localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un
Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e
sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti
radioattivi provenienti da attività pregresse di
impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
b) le procedure
autorizzative per la costruzione e l’esercizio del
Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
c) i benefici
economici relativi alle attività di esercizio del
Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle
persone residenti, delle imprese operanti nel territorio
circostante il sito e degli enti locali interessati.»;
b) l’articolo 2 è
sostituito dal seguente:
«Art. 2. –
(Definizioni). – 1. Fatte salve le definizioni di cui
alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente
decreto si definisce:
a) “Agenzia”:
l’Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all’articolo
29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) “Conferenza
unificata”: la Conferenza prevista all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni;
c) “AIEA”:
l’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle
Nazioni Unite, con sede a Vienna;
d) “AEN-OCSE”:
l’Agenzia per l’energia nucleare presso l’OCSE, con sede
a Parigi;
e) “Deposito
nazionale”: il deposito nazionale destinato allo
smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi
a bassa e media attività, derivanti da attività
industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla
pregressa gestione di impianti nucleari, e
all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga
durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile
irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di
impianti nucleari;
f) decommissioning:
l’insieme delle azioni pianificate, tecniche e
gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a
seguito del suo definitivo spegnimento o della
cessazione definitiva dell’esercizio, nel rispetto dei
requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori,
della popolazione e dell’ambiente, fino allo
smantellamento finale o comunque al rilascio del sito
esente da vincoli di natura radiologica.»;
c) l’articolo 3 è
sostituito dal seguente:
«Art. 3. –
(Documento programmatico). – 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi
dell’Agenzia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei
rifiuti radioattivi e di decommissioningdegli impianti
dismessi.»;
d) gli articoli da
4 a 24 sono abrogati;
e) all’articolo 26,
comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: «La Sogin
S.p.A. è il soggetto responsabile degli impianti a fine
vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché
della realizzazione e dell’esercizio del Deposito
nazionale e del Parco Tecnologico di cui all’articolo
25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento
dei rifiuti radioattivi. A tal fine:»;
f) all’articolo 26,
comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «riceve
dagli operatori interessati al trattamento ed allo
smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per
le attività di cui all’articolo 27, con modalità e
secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero
dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell’economia e finanze, ed» e le parole: «, calcolate
ai sensi dell’articolo 29 del presente decreto
legislativo»;
g) all’articolo 26,
comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: «, al
fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione
degli interventi e per la gestione degli impianti»;
h) all’articolo 27,
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Sogin
S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall’AIEA e
dall’Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale
delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del
Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un
ordine di idoneità sulla base di caratteristiche
tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché
un progetto preliminare per la realizzazione del Parco
stesso.»;
i) all’articolo 27,
comma 4, sono soppresse le parole: «, comma 2»;
l) all’articolo 27,
comma 10, sono soppresse le parole: «Si applica quanto
previsto dall’articolo 12.»;
m) l’articolo 29 è
abrogato;
n) all’articolo 30,
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di
massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali
e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco
Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il
relativo sito un contributo di natura economica. Il
contributo di cui al presente comma è destinato per il
10 per cento alla provincia o alle province nel cui
territorio è ubicato il sito, per il 55 per cento al
comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato il sito
e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come
quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte
all’interno di un’area compresa nei 25 chilometri dal
centro dell’edificio Deposito.»;
o) all’articolo 30,
i commi 2 e 3 sono abrogati;
p) gli articoli da
31 a 34 sono abrogati;
q) l’articolo 35 è
sostituito dal seguente:
«Art. 35. –
(Abrogazioni). – 1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articoli 8 e 9
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
b) articolo 1,
comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.»;
r) nel titolo del
decreto legislativo sono soppresse le parole: «della
localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel
territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione
del combustibile nucleare,» e le parole: «e campagne
informative al pubblico».
6. Nel decreto
legislativo 23 marzo 2011, n. 41, sono abrogati gli
articoli da 1 a 23, 25, 26, comma 1, 28, 29, comma 1,
lettera a), 30, 31, 32, comma 1, lettera c).
7. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010,
n. 31, come modificato dal comma 5 del presente
articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
8. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta
la Strategia energetica nazionale, che individua le
priorità e le misure necessarie al fine di garantire la
sicurezza nella produzione di energia, la
diversificazione delle fonti energetiche e delle aree
geografiche di approvvigionamento, il miglioramento
della competitività del sistema energetico nazionale e
lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del
mercato interno europeo, l’incremento degli investimenti
in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la
partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione
tecnologica, la sostenibilità ambientale nella
produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini della
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la
valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali
nazionali. Nella definizione della Strategia, il
Consiglio dei Ministri tiene conto delle valutazioni
effettuate a livello di Unione europea e a livello
internazionale sulla sicurezza delle tecnologie
disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione
europea e a livello internazionale in materia di
cambiamenti climatici, delle indicazioni dell’Unione
europea e degli organismi internazionali in materia di
scenari energetici e ambientali.
Articolo 6. (Enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo).
Articolo 6. (Enti del Servizio sanitario
nazionale della regione Abruzzo).
1. Per l’anno 2011, per gli enti
del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo,
in conseguenza degli eventi sismici nel mese di aprile
2009, il primo e il secondo periodo del comma 28
dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, si applicano con riferimento all’anno
2010. Alla relativa disciplina, anche in coerenza con il
programma operativo per il rientro del disavanzo
sanitario della regione Abruzzo, si provvede con
ordinanza di protezione civile a valere, ove necessario,
sulle risorse di cui all’autorizzazione di spesa
dell’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77. Identico.
Articolo 7. (Operatività della
Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)).
Articolo 7. (Operatività della
Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)).
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 5
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
è inserito il seguente: 1. Dopo il comma 8 dell’articolo
5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è inserito il seguente:
«8-bis. Fermo restando quanto
previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere
partecipazioni in società di rilevante interesse
nazionale in termini di strategicità del settore di
operatività, di livelli occupazionali, di entità di
fatturato ovvero di ricadute per il sistema
economico-produttivo del Paese. Ai fini della
qualificazione che precede, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono definiti i requisiti, anche
quantitativi, delle società oggetto di possibile
acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del
presente comma. Le medesime partecipazioni possono
essere acquisite anche attraverso veicoli societari o
fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed
eventualmente da società private o controllate dallo
Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette
partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di
risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse
sono contabilizzate nella gestione separata di cui al
comma 8». «8-bis. Fermo restando quanto previsto
al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere
partecipazioni in società di rilevante interesse
nazionale in termini di strategicità del settore di
operatività, di livelli occupazionali, di entità di
fatturato ovvero di ricadute per il sistema
economico-produttivo del Paese, e che risultino in una
stabile situazione di equilibrio finanziario,
patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da
adeguate prospettive di redditività. Ai fini della
qualificazione di società di interesse nazionale, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
natura non regolamentare sono definiti i requisiti,
anche quantitativi, delle società oggetto di possibile
acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del
presente comma. Il decreto è trasmesso alle Camere. Le
medesime partecipazioni possono essere acquisite anche
attraverso veicoli societari o fondi di investimento
partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società
private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel
caso in cui dette partecipazioni siano acquisite
mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta
postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione
separata di cui al comma 8».
Articolo 8. (Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 marzo 2011 |