IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 87, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il
quale dispone che le Province e i Comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 88, della citata legge n. 220/2010, il quale
dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo
di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente
registrata negli anni 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati
di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma;
Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge n. 220/2010, che
introduce il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese
finali, espresso in termini di competenza mista, quale somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti
ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e
pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente,
delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese
derivanti dalle concessioni di crediti;
Visto l'art. 1, comma 91, della citata legge n. 220/2010, che
dispone, per gli enti soggetti dal patto di stabilita' interno, il
conseguimento di un saldo finanziario in termini di competenza mista
non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 del
medesimo art. 1, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei
trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
Visto l'art. 1, comma 92, della citata legge n. 220/2010, che
prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al
comma 91 del citato art. 1 sia ridotto della misura pari al 50 per
cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi
del comma 91 del medesimo art. 1 e quello previsto dall'art. 77-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se la differenza
risulti positiva, e che invece tale saldo venga incrementato nella
stessa percentuale qualora la differenza risulti negativa;
Visto l'art. 1, comma 93, della citata legge n. 220/2010, il quale
dispone che, per il solo anno 2011, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere previste
misure correttive del patto di stabilita' interno, anche al fine di
tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di
impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il
contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e
negative della variazione della regola;
Visto il predetto comma 93 il quale dispone che le misure
correttive ivi previste possono determinare effetti negativi in
termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480
milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 103, della citata legge n. 220/2010, il quale
stabilisce che, per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di
competenza mista, di cui al precedente comma 89, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute
dal comune di Milano per gli interventi necessari per la
realizzazione dell'Expo' Milano 2015 nel limite dell'importo
individuato ai sensi del summenzionato comma 93;
Visto l'art. 2, comma 37 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, che prevede che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 103,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi
indicato, si applicano anche alla provincia di Milano;
Visto l'art. 1, comma 105, della citata legge n. 220/2010 che
mantiene ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'art.
4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, come modificato dal
successivo comma 116;
Visto l'art. 7-quater, comma 10, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, che prevede che restano invariate le previsioni di saldo e di
entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci
di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base
di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati
utili per il rispetto del patto di stabilita' interno per il 2009, le
risorse originate dalla cessione di azioni o quote di societa'
operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonche' quelle
derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni
straordinarie poste in essere dalle predette societa', qualora
quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita
del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di
investimenti o alla riduzione del debito;
Considerato che, a seguito della richiesta dell'A.N.C.I. e
dell'U.P.I., nella seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali del 23 giugno 2010, e' stato istituito, presso la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, un Tavolo tecnico-politico
permanente sulla finanza locale quale sede di condivisione di dati ed
informazioni per approfondire le principali questioni in materia di
finanza locale e che in tale ambito e' stata trattata la questione
relativa all'applicazione dell'art. 1, comma 93, della legge 13
dicembre 2010, n. 220;
Considerate le richieste espresse nella Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali del 2 febbraio 2011 e l'intesa ivi raggiunta in
merito al riparto dei 480 milioni di euro di cui al richiamato comma
93, che stabilisce in 20 milioni di euro e in 110 milioni di euro la
quota destinata all'esclusione dal patto di stabilita' interno delle
spese sostenute, rispettivamente, dalla provincia e dal comune di
Milano per la realizzazione degli interventi connessi all'Expo' 2015,
in 40 milioni di euro la quota destinata alla redistribuzione del
contributo delle province alla manovra e in 310 milioni di euro la
quota destinata alla redistribuzione del contributo dei comuni;
Tenuto conto che, ai fini del patto di stabilita' interno, la
riduzione dell'obiettivo o l'esclusione delle spese commisurate al
medesimo importo determina gli stessi effetti finanziari;
Ravvisata quindi l'opportunita' di procedere, al fine di dare
attuazione alle disposizioni di cui al citato comma 93,
all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per definire le
misure correttive in base alle quali procedere alla determinazione
dei nuovi obiettivi;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Interventi per Expo' 2015
1. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario calcolato in termini di
competenza mista, individuato ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, non sono considerate le risorse
provenienti dallo Stato e le spese sostenute dalla provincia e dal
comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione
dell'Expo' di Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nei limiti
di 20 milioni di euro per la provincia e di 110 milioni di euro per
il comune.
Art. 2
Distribuzione del contributo
1. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione superiore a 200.000
abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo
finanziario di cui al comma 92 dell'art. 1 della legge 13 dicembre
2010, n.220, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti,
risulti superiore al 10,5 per cento, considerano, come saldo
obiettivo del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente
al 10,5 per cento della suddetta media triennale.
2. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione compresa tra 10.000 e
200.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo
del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla
media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al
7,0 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di
stabilita' interno, l'importo corrispondente al 7,0 per cento della
suddetta media triennale.
3. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione inferiore a 10.000
abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo
finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media
triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 5,4
per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilita'
interno, l'importo corrispondente al 5,4 per cento della suddetta
media triennale.
4. Per l'anno 2011, le Province di cui al comma 87 dell'art. 1
della legge 13 dicembre 2010, n.220, per le quali l'incidenza
percentuale della riduzione dei trasferimenti, operata con decreto
del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2010, sulla media delle
spese correnti registrate nel triennio 2006-2008 risulti superiore al
7,0 per cento, riducono il proprio saldo obiettivo di un importo pari
alla somma del valore ottenuto moltiplicando la popolazione per 1,963
e del valore ottenuto moltiplicando la superficie territoriale per
248.
5. Ai fini del presente articolo la popolazione di riferimento e'
quella rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre 2009 e la superficie
territoriale, espressa in chilometri quadrati, assunta a riferimento
e' quella relativa al 1° gennaio 2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT.
Art. 3 Entrate straordinarie 1. Nel saldo finanziario
calcolato in termini di competenza mista - individuato ai sensi del
comma 89 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante
ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno - sono
considerate le entrate originate dalla cessione
di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici
locali, nonchè quelle derivanti dalla
distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste
in essere dalle predette società,
qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita
del patrimonio immobiliare,
di cui al comma 10 dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, come richiamato
dal comma 4-quinquies dell'art. 4 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. Roma, 23 marzo 2011 Il
Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro
dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio
2011 Ministeri istituzionali -
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 186
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