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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2011 Disposizioni in materia di attuazione dell'articolo 1, 
comma 93, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Misure correttive del nuovo patto di stabilita' interno 201

 

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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 87, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  il
quale dispone che le Province e i Comuni con popolazione superiore  a
5.000 abitanti  concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica  per  il  triennio  2011-2013  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 1, comma 88, della citata legge n. 220/2010, il  quale
dispone che, ai fini della determinazione dello  specifico  obiettivo
di  saldo  finanziario,  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa  corrente
registrata negli anni 2006-2008, cosi' come desunta  dai  certificati
di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a) e  b)  del
medesimo comma; 
  Visto l'art. 1, comma 89,  della  citata  legge  n.  220/2010,  che
introduce il saldo finanziario tra  le  entrate  finali  e  le  spese
finali,  espresso  in  termini  di  competenza  mista,  quale   somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra  accertamenti
ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra  incassi  e
pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente,
delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti  e  delle  spese
derivanti dalle concessioni di crediti; 
  Visto l'art. 1, comma 91,  della  citata  legge  n.  220/2010,  che
dispone, per gli enti soggetti dal patto di  stabilita'  interno,  il
conseguimento di un saldo finanziario in termini di competenza  mista
non inferiore al  valore  individuato  ai  sensi  del  comma  88  del
medesimo art. 1,  diminuito  dell'importo  pari  alla  riduzione  dei
trasferimenti di cui al comma 2 dell'art.  14  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'art. 1, comma 92,  della  citata  legge  n.  220/2010,  che
prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario  di  cui  al
comma 91 del citato art. 1 sia ridotto della misura pari  al  50  per
cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai  sensi
del comma 91 del medesimo art. 1 e quello previsto  dall'art.  77-bis
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  se  la  differenza
risulti positiva, e che invece tale saldo  venga  incrementato  nella
stessa percentuale qualora la differenza risulti negativa; 
  Visto l'art. 1, comma 93, della citata legge n. 220/2010, il  quale
dispone che, per il solo anno 2011, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere  previste
misure correttive del patto di stabilita' interno, anche al  fine  di
tenere conto delle spese per gli interventi necessari in  ragione  di
impegni internazionali e al fine  di  distribuire  in  modo  equo  il
contributo degli  enti  alla  manovra  e  le  differenze  positive  e
negative della variazione della regola; 
  Visto  il  predetto  comma  93  il  quale  dispone  che  le  misure
correttive ivi  previste  possono  determinare  effetti  negativi  in
termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a  480
milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 103, della citata legge n. 220/2010, il quale
stabilisce che, per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini  di
competenza mista, di cui al precedente comma 89,  rilevante  ai  fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
considerate le risorse provenienti dallo Stato e le  spese  sostenute
dal  comune  di  Milano  per  gli   interventi   necessari   per   la
realizzazione  dell'Expo'  Milano  2015   nel   limite   dell'importo
individuato ai sensi del summenzionato comma 93; 
  Visto l'art. 2, comma 37 del decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, che prevede che le disposizioni di cui  all'art.  1,  comma  103,
della legge 13 dicembre  2010,  n.  220,  nel  limite  di  spesa  ivi
indicato, si applicano anche alla provincia di Milano; 
  Visto l'art. 1, comma 105,  della  citata  legge  n.  220/2010  che
mantiene ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies  dell'art.
4  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, come modificato  dal
successivo comma 116; 
  Visto l'art. 7-quater, comma  10,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, che prevede che restano invariate le previsioni di saldo e  di
entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i  bilanci
di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base
di calcolo dell'anno 2007 assunta a  riferimento  che  dai  risultati
utili per il rispetto del patto di stabilita' interno per il 2009, le
risorse originate dalla  cessione  di  azioni  o  quote  di  societa'
operanti nel settore dei  servizi  pubblici  locali,  nonche'  quelle
derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni
straordinarie  poste  in  essere  dalle  predette  societa',  qualora
quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla  vendita
del  patrimonio  immobiliare,  se  destinate  alla  realizzazione  di
investimenti o alla riduzione del debito; 
  Considerato  che,  a  seguito  della  richiesta   dell'A.N.C.I.   e
dell'U.P.I., nella seduta della Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali del 23 giugno 2010, e' stato istituito, presso  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   un   Tavolo   tecnico-politico
permanente sulla finanza locale quale sede di condivisione di dati ed
informazioni per approfondire le principali questioni in  materia  di
finanza locale e che in tale ambito e' stata  trattata  la  questione
relativa all'applicazione dell'art.  1,  comma  93,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220; 
  Considerate le richieste espresse nella Conferenza Stato-Citta'  ed
autonomie locali del 2 febbraio 2011  e  l'intesa  ivi  raggiunta  in
merito al riparto dei 480 milioni di euro di cui al richiamato  comma
93, che stabilisce in 20 milioni di euro e in 110 milioni di euro  la
quota destinata all'esclusione dal patto di stabilita' interno  delle
spese sostenute, rispettivamente, dalla provincia  e  dal  comune  di
Milano per la realizzazione degli interventi connessi all'Expo' 2015,
in 40 milioni di euro la quota  destinata  alla  redistribuzione  del
contributo delle province alla manovra e in 310 milioni  di  euro  la
quota destinata alla redistribuzione del contributo dei comuni; 
  Tenuto conto che, ai fini  del  patto  di  stabilita'  interno,  la
riduzione dell'obiettivo o l'esclusione delle  spese  commisurate  al
medesimo importo determina gli stessi effetti finanziari; 
  Ravvisata quindi l'opportunita'  di  procedere,  al  fine  di  dare
attuazione  alle  disposizioni   di   cui   al   citato   comma   93,
all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per  definire  le
misure correttive in base alle quali  procedere  alla  determinazione
dei nuovi obiettivi; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Interventi per Expo' 2015 
 
  1. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario calcolato in  termini  di
competenza mista, individuato ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010, n.  220,  non  sono  considerate  le  risorse
provenienti dallo Stato e le spese sostenute dalla  provincia  e  dal
comune di Milano per gli interventi necessari  per  la  realizzazione
dell'Expo' di Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nei  limiti
di 20 milioni di euro per la provincia e di 110 milioni di  euro  per
il comune. 
 
              
                               Art. 2 
 
 
                    Distribuzione del contributo 
 
  1. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art.  1  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione superiore  a  200.000
abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del  saldo
finanziario di cui al comma 92 dell'art. 1 della  legge  13  dicembre
2010, n.220, sulla media triennale 2006-2008  delle  spese  correnti,
risulti  superiore  al  10,5  per  cento,  considerano,  come   saldo
obiettivo del patto di stabilita' interno,  l'importo  corrispondente
al 10,5 per cento della suddetta media triennale. 
  2. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art.  1  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione compresa tra 10.000 e
200.000 abitanti, per i quali  l'incidenza  percentuale  dell'importo
del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla
media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore  al
7,0 per  cento,  considerano,  come  saldo  obiettivo  del  patto  di
stabilita' interno, l'importo corrispondente al 7,0 per  cento  della
suddetta media triennale. 
  3. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art.  1  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione  inferiore  a  10.000
abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del  saldo
finanziario di cui al comma 92 dello  stesso  articolo,  sulla  media
triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti  superiore  al  5,4
per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di  stabilita'
interno, l'importo corrispondente al 5,4  per  cento  della  suddetta
media triennale. 
  4. Per l'anno 2011, le Province di cui  al  comma  87  dell'art.  1
della legge  13  dicembre  2010,  n.220,  per  le  quali  l'incidenza
percentuale della riduzione dei trasferimenti,  operata  con  decreto
del Ministero dell'interno del 9 dicembre  2010,  sulla  media  delle
spese correnti registrate nel triennio 2006-2008 risulti superiore al
7,0 per cento, riducono il proprio saldo obiettivo di un importo pari
alla somma del valore ottenuto moltiplicando la popolazione per 1,963
e del valore ottenuto moltiplicando la  superficie  territoriale  per
248. 
  5. Ai fini del presente articolo la popolazione di  riferimento  e'
quella rilevata dall'ISTAT  al  31  dicembre  2009  e  la  superficie
territoriale, espressa in chilometri quadrati, assunta a  riferimento
e' quella relativa al 1° gennaio 2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT. 
 
      
        
 
    Art. 3 Entrate straordinarie 1. Nel saldo finanziario 
calcolato in termini di competenza mista - individuato ai sensi del 
comma 89 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante 
ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno - sono 
considerate le entrate originate dalla cessione 
di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici 
locali, nonchè quelle derivanti dalla 
distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste 
in essere dalle predette società, 
qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita 
del patrimonio immobiliare, 
di cui al comma 10 dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, come richiamato 
dal comma 4-quinquies dell'art. 4 del 
decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. Roma, 23 marzo 2011 Il 
Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro 
dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 
2011 Ministeri istituzionali - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 186 
 
 
      
 
 

 

 

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