L'introduzione di misure di
semplificazione degli adempimenti fiscali ha interessato
sia la generalità dei contribuenti (ad es. la proroga
dei termini di presentazione delle dichiarazioni) sia
specifiche categorie, quali i soggetti titolari di
partita IVA. Ulteriori misure, invece, sono state
introdotte al fine di potenziare l'attività di contrasto
all'evasione fiscale.
informazioni aggiornate a venerdì,
29 aprile 2011
Le principali disposizioni in
materia semplificazione degli adempimenti sono di
seguito sinteticamente riportate.
Il decreto-legge n. 112/2008 ha
disposto:
la eliminazione dell’obbligo di
indicare il codice fiscale nelle girate degli assegni
bancari (articolo 32, comma 1);
la soppressione dell’obbligo della
tenuta di uno specifico conto corrente bancario per i
professionisti attraverso il quale dovevano essere
effettuate tutte le operazioni, superiori ad un importo
fissato e decrescente nel tempo, rientranti
dell’esercizio del lavoro autonomo (tracciabilità )
(articolo 32, comma 3);
la soppressione dell’obbligo di
compilazione ed invio della comunicazione annuale
concernente l’”elenco dei clienti e dei fornitori”
(articolo 33, comma 3).
Lo stesso decreto, inoltre, aveva
introdotto una semplificazione degli obblighi in materia
di antiriciclaggio attraverso l'aumento da 5.000 a
12.500 della misura massima di utilizzo del denaro
contante. Il decreto legge 31 luglio 2010 n. 78 ha
ripristinato il precedente limite facendo scattare gli
obblighi in materia antiriciclaggio per utilizzo di
somme superiori a 5.000 euro.
Il decreto-legge n. 185/2008 ha
inoltre disposto:
la soppressione dell’obbligo di
invio telematico dei corrispettivi giornalieri da parte
delle imprese della grande distribuzione e del commercio
al minuto e attività assimilate, nonché del correlato
obbligo di immettere in commercio esclusivamente
misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica
(articolo 16, comma 2);
la soppressione della comunicazione
preventiva all’Agenzia delle entrate per l’utilizzo in
compensazione di crediti d’imposta con importi superiori
a 10.000 euro attraverso il modello di versamento delle
imposte e dei tributi (modello F24) (articolo 16, comma
3). Sulla disciplina in materia di compensazione di
crediti superiori a 10.000 euro è intervenuto il
decreto-legge n. 78 del 2009 le cui modifiche sono
illustrate nella sezione relativa all'imposta sul valore
aggiunto.
Alcune modifiche hanno interessato
più specificatamente la disciplina, contenuta nel codice
civile, relativa al libro soci e alla registrazione del
passaggio di quote nelle società a responsabilità
limitata. In particolare, con l’articolo 16 del D.L.
185/2008 è stato soppresso l’obbligo di tenuta del libro
soci per le s.r.l. Pertanto, ai fini della iscrizione
nel Registro delle imprese degli atti di trasferimento
di quote societarie si applica la disciplina –
precedentemente introdotta in via opzionale
dall’articolo 36 del D.L. 112/2008 - che consente
l’iscrizione in via telematica, con sottoscrizione in
firma digitale da parte di dottori commercialisti ed
esperti contabili. Ulteriori semplificazioni in materia
di adempimenti civilistici riguardano la vidimazione, la
numerazione e la bollatura dei registri contabili.
Le semplificazioni introdotte dal
richiamato articolo 36 del DL n. 112/2008 in materia di
iscrizione nel REA degli atti di trasferimento delle
quote di società sono state oggetto di una
interrogazione a risposta immediata (n. 5-04391 del 16
marzo 2011) e di una risoluzione (n. 7-00538) approvata
in Commissione Finanze della Camera dei deputati il 27
aprile 2011. E' stata evidenziata la necessità di
chiarire che, ai sensi del richiamato articolo 36, gli
intermediari regolarmente iscritti all'albo dei dottori
commercialisti e degli Esperti contabili di ogni Ordine
territoriale possono effettuare la registrazione
telematica, mediante firma digitale, dei trasferimenti
di quote societarie. Il chiarimento si è reso necessario
in quanto, in fase attuativa, il conservatore del
registro delle imprese di Vicenza ha rigettato, con
propria direttiva, la pratica telematica di
trasferimento di quote societarie "per mancanza di firma
digitale autenticata da notaio".
Il decreto legislativo n. 142/2008,
recependo la Direttiva 2006/68/CE, ha introdotto
semplificazioni nella procedura di valutazione dei beni
in natura conferiti per la costituzione o l’aumento del
capitale di una società di capitali. In particolare, la
norma ha escluso che la relazione obbligatoria di stima
debba essere effettuata esclusivamente da soggetti
iscritti ad appositi albi (quali ad es. quello dei
dottori commercialisti) disponendo che la stessa debba
essere redatta “da un esperto indipendente da chi
effettua il conferimento e dalla società e dotato di
adeguata e comprovata professionalità”.
Si segnalano, infine, le
disposizioni che hanno introdotto la modifica dei
termini per la presentazione delle dichiarazioni dei
redditi (modello UNICO) rilevanti ai fini IRPEF, IRES,
IRAP ed IVA nonché le dichiarazioni dei sostituti
d’imposta (modello 770) e le dichiarazione presentate
tramite i CAF (modello 730).
L’articolo 42 del decreto-legge n.
207 del 2008, ha disposto la proroga a regime dei
termini di scadenza. Pertanto, il termine per l’invio
telematico delle dichiarazioni dei redditi, per i
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare (modello UNICO) e delle dichiarazioni IVA
presentate in via autonoma è stato prorogato dal 31
luglio al 30 settembre; la dichiarazione dei sostituti
d’imposta (modello 770) è stata prorogata dal 31 marzo
al 31 luglio; la trasmissione telematica dei modelli 730
da parte dei CAF e degli altri soggetti autorizzati è
stata prorogata dal 25 giugno al 15 luglio. Inoltre, è
stata prorogata la decorrenza dell’obbligo per i
sostituti d’imposta di comunicare telematicamente ogni
mese i dati di carattere fiscale, contributivo e
previdenziale; il termine è stato fissato, da ultimo, a
gennaio 2011 dal'articolo 1, comma 6, del decreto-legge
n. 194 del 2009.
Il decreto-legge n. 40/2010
(decreto incentivi) ha introdotto nuovi adempimenti al
fine di potenziare l'attività di contrasto all'evasione
fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto. In
particolare, l'articolo 1 dispone l'obbligo, a carico
dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con
soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei paradisi
fiscali, di inviare una comunicazione telematica
relativa alle operazioni effettuate (contrasto alle
cosiddette "operazioni carosello"). I Paesi interessati
dalla disciplina sono quelli indicati nella black list
fatta salva la facoltà, per il Ministro dell'economia e
delle finanze, di includere ulteriori Paesi ovvero di
escludere alcuni di quelli già inclusi mediante
l'emanazione di uno o più decreti non regolamentari. Con
decreto 27 luglio 2010 del Ministro dell'economia e
delle finanze è stato modificato, tra l'altro, l'elenco
degli Stati e territori aventi regime fiscale
privilegiato inclusi nella black list. La omessa,
incompleta o non veritiera presentazione della
comunicazione comporta una sanzione di ammontare
compreso tra 516 euro e 4.132 euro.
L'articolo 21 del decreto legge n.
78 del 2010 ha introdotto l'obbligo di presentazione, in
via telematica, della comunicazione IVA da parte dei
soggetti passivi che effettuano operazioni il cui
corrispettivo è di ammontare superiore a 3.000 euro |