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L'introduzione di misure di semplificazione degli adempimenti fiscali ha interessato sia la generalità dei contribuenti (ad es. la proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni) sia specifiche categorie, quali i soggetti titolari di partita IVA. Ulteriori misure, invece, sono state introdotte al fine di potenziare l'attività di contrasto all'evasione fiscale.

informazioni aggiornate a venerdì, 29 aprile 2011

 

 

 

Le principali disposizioni in materia semplificazione degli adempimenti sono di seguito sinteticamente riportate.

 

Il decreto-legge n. 112/2008 ha disposto:

la eliminazione dell’obbligo di indicare il codice fiscale nelle girate degli assegni bancari (articolo 32, comma 1);

la soppressione dell’obbligo della tenuta di uno specifico conto corrente bancario per i professionisti attraverso il quale dovevano essere effettuate tutte le operazioni, superiori ad un importo fissato e decrescente nel tempo, rientranti dell’esercizio del lavoro autonomo (tracciabilità ) (articolo 32, comma 3);

la soppressione dell’obbligo di compilazione ed invio della comunicazione annuale concernente l’”elenco dei clienti e dei fornitori” (articolo 33, comma 3).

 

Lo stesso decreto, inoltre, aveva introdotto una semplificazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio attraverso l'aumento da 5.000 a 12.500 della misura massima di utilizzo del denaro contante. Il decreto legge 31 luglio 2010 n. 78 ha ripristinato il precedente limite facendo scattare gli obblighi in materia antiriciclaggio per utilizzo di somme superiori a 5.000 euro.

 

Il decreto-legge n. 185/2008 ha inoltre disposto:

la soppressione dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese della grande distribuzione e del commercio al minuto e attività assimilate, nonché del correlato obbligo di immettere in commercio esclusivamente misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica (articolo 16, comma 2);

la soppressione della comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate per l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta con importi superiori a 10.000 euro attraverso il modello di versamento delle imposte e dei tributi (modello F24) (articolo 16, comma 3). Sulla disciplina in materia di compensazione di crediti superiori a 10.000 euro è intervenuto il decreto-legge n. 78 del 2009 le cui modifiche sono illustrate nella sezione relativa all'imposta sul valore aggiunto.

 

Alcune modifiche hanno interessato più specificatamente la disciplina, contenuta nel codice civile, relativa al libro soci e alla registrazione del passaggio di quote nelle società a responsabilità limitata. In particolare, con l’articolo 16 del D.L. 185/2008 è stato soppresso l’obbligo di tenuta del libro soci per le s.r.l. Pertanto, ai fini della iscrizione nel Registro delle imprese degli atti di trasferimento di quote societarie si applica la disciplina – precedentemente introdotta in via opzionale dall’articolo 36 del D.L. 112/2008 - che consente l’iscrizione in via telematica, con sottoscrizione in firma digitale da parte di dottori commercialisti ed esperti contabili. Ulteriori semplificazioni in materia di adempimenti civilistici riguardano la vidimazione, la numerazione e la bollatura dei registri contabili.

Le semplificazioni introdotte dal richiamato articolo 36 del DL n. 112/2008 in materia di iscrizione nel REA degli atti di trasferimento delle quote di società sono state oggetto di una interrogazione a risposta immediata (n. 5-04391 del 16 marzo 2011) e di una risoluzione (n. 7-00538) approvata in Commissione Finanze della Camera dei deputati il 27 aprile 2011. E' stata evidenziata la necessità di chiarire che, ai sensi del richiamato articolo 36, gli intermediari regolarmente iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di ogni Ordine territoriale possono effettuare la registrazione telematica, mediante firma digitale, dei trasferimenti di quote societarie. Il chiarimento si è reso necessario in quanto, in fase attuativa, il conservatore del registro delle imprese di Vicenza ha rigettato, con propria direttiva, la pratica telematica di trasferimento di quote societarie "per mancanza di firma digitale autenticata da notaio".

 

Il decreto legislativo n. 142/2008, recependo la Direttiva 2006/68/CE, ha introdotto semplificazioni nella procedura di valutazione dei beni in natura conferiti per la costituzione o l’aumento del capitale di una società di capitali. In particolare, la norma ha escluso che la relazione obbligatoria di stima debba essere effettuata esclusivamente da soggetti iscritti ad appositi albi (quali ad es. quello dei dottori commercialisti) disponendo che la stessa debba essere redatta “da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità”.

 

Si segnalano, infine, le disposizioni che hanno introdotto la modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello UNICO) rilevanti ai fini IRPEF, IRES, IRAP ed IVA nonché le dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modello 770) e le dichiarazione presentate tramite i CAF (modello 730).

 

L’articolo 42 del decreto-legge n. 207 del 2008, ha disposto la proroga a regime dei termini di scadenza. Pertanto, il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (modello UNICO) e delle dichiarazioni IVA presentate in via autonoma è stato prorogato dal 31 luglio al 30 settembre; la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) è stata prorogata dal 31 marzo al 31 luglio; la trasmissione telematica dei modelli 730 da parte dei CAF e degli altri soggetti autorizzati è stata prorogata dal 25 giugno al 15 luglio. Inoltre, è stata prorogata la decorrenza dell’obbligo per i sostituti d’imposta di comunicare telematicamente ogni mese i dati di carattere fiscale, contributivo e previdenziale; il termine è stato fissato, da ultimo, a gennaio 2011 dal'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 194 del 2009.

 

Il decreto-legge n. 40/2010 (decreto incentivi) ha introdotto nuovi adempimenti al fine di potenziare l'attività di contrasto all'evasione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare, l'articolo 1 dispone l'obbligo, a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei paradisi fiscali, di inviare una comunicazione telematica relativa alle operazioni effettuate (contrasto alle cosiddette "operazioni carosello"). I Paesi interessati dalla disciplina sono quelli indicati nella black list fatta salva la facoltà, per il Ministro dell'economia e delle finanze, di includere ulteriori Paesi ovvero di escludere alcuni di quelli già inclusi mediante l'emanazione di uno o più decreti non regolamentari. Con decreto 27 luglio 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze è stato modificato, tra l'altro, l'elenco degli Stati e territori aventi regime fiscale privilegiato inclusi nella black list. La omessa, incompleta o non veritiera presentazione della comunicazione comporta una sanzione di ammontare compreso tra 516 euro e 4.132 euro.

 

L'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 ha introdotto l'obbligo di presentazione, in via telematica, della comunicazione IVA da parte dei soggetti passivi che effettuano operazioni il cui corrispettivo è di ammontare superiore a 3.000 euro

 

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