IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del
Presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modifiche e
integrazioni, recante il testo unico delle leggi
in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di
prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di
seguito indicato come «Testo Unico»;
Visto che il Testo Unico attualmente in vigore
classifica le
sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle;
Visto che in tabella I trovano collocazione le
sostanze con forte
potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso;
Premesso che la sostanza denominata
3,4-Metilendiossipirovalerone
(MDPV) e' un derivato del Catinone, sostanza gia'
presente in tabella
I, con proprieta' psicostimolanti sul sistema nervoso
centrale;
Tenuto conto che il
3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV) e'
sottoposto a controllo come sostanza stupefacente in
numerosi Paesi
dell'Unione Europea;
Vista la nota del 26 agosto 2010 del Dipartimento per
le politiche
antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che,
attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e
risposta rapida
per le droghe, ha segnalato oltre venti casi di
intossicazione acuta
avvenuti nel Regno Unito ed in Finlandia a seguito di
assunzione del
prodotto Ivory Wave, contenente
la sostanza
3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV),
commercializzato come
cosmetico;
Tenuto conto che, a seguito della segnalazione citata,
in data 27
agosto 2010 la Direzione Generale dei Farmaci e
Dispositivi medici ha
provveduto a disporre un sequestro cautelativo
del prodotto
denominato Ivory Wave, commercializzato in internet
come sale da
bagno, in quanto contenente, oltre che MDPV,
anche lidocaina,
sostanza vietata nei cosmetici, ai sensi della Legge 11
ottobre 1986,
n. 713;
Vista la nota del 30 dicembre 2010 con cui l'Istituto
superiore di
sanita' ha espresso parere tecnico scientifico
sull'affinita' chimica
della sostanza 3,4-Metilendiossipirovalerone
(MDPV) con i
metilendiossi-derivati delle amfetamine, presenti
in tabella I,
evidenziando il rischio concreto di tossicita' a
seguito di
assunzione di MDPV per la sua azione sul sistema
nervoso come
sostanza amfetamino-simile, senza le indicazioni
farmacologiche del
Pirovalerone;
Premesso che le sostanze
denominate JWH-250,
1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo
e JWH-122,
[1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil)indolo],
sono molecole
cannabimimetiche di sintesi capaci di produrre
effetti psicotropi
simili a quelli del delta-9-tetraidrocannabinolo,
gia' incluso in
tabella I, e di maggiore intensita';
Considerato che le sostanze JWH-250 e JWH-122, sono
contenute in
quantita' variabile all'interno di prodotti, denominati
Forest Green
e Jungle Mistic Incense, venduti come profumatori
d'ambiente nei
cosiddetti Smartshop o tramite internet;
Tenuto conto che le sostanze JWH-250 e JWH-122, nel
2009 sono state
sottoposte a controllo come sostanze stupefacenti in
numerosi Paesi
dell'Unione Europea, pur non essendo al momento soggette
a controllo
nazionale, ne' a quello internazionale, previsto
dall'International
Narcotic Control Board (INCB), in materia di
stupefacenti;
Viste le note 18 e 27 ottobre 2010 e 1
dicembre 2010 del
Dipartimento per le politiche antidroga presso la
Presidenza del
Consiglio dei Ministri che, attraverso il Sistema
nazionale di
allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha
segnalato diversi
casi di intossicazione acuta causati dall'inalazione
di prodotti
contenenti le sostanze JWH-250 e JWH-122;
Viste le note del 2 novembre e del 30 dicembre
2010, con cui
l'Istituto superiore di sanita' ha espresso
parere tecnico
scientifico rispettivamente sulle sostanze JWH-250 e
JWH-122 con
riferimento all'affinita' chimica con altri
cannabinoidi sintetici,
quali JWH-018 e JWH-073 gia' presenti in tabella
I, ed alla
tossicita' associata al consumo di prodotti che
risultano contenere
tali sostanze;
Tenuto conto che, a seguito dell'allerta del
Dipartimento per le
politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
la Direzione Generale della Prevenzione sanitaria ha
attivato il
sistema Rapex di divieto di commercializzazione
del prodotto
denominato Forest Green in data 19 ottobre 2010 e del
prodotto Jungle
Mistic Incense in data 2 novembre 2010, prodotti
commercializzati con
etichettatura non in lingua italiana, in violazione
del Decreto
legislativo 6 novembre 2005, n. 206, recante Codice del
Consumo;
Viste le ordinanze del Ministero della salute in
data 3 dicembre
2010 e 30 dicembre 2010 che vietano la fabbricazione,
l'immissione
sul mercato, il commercio, anche attraverso la vendita
via internet,
e l'uso di prodotti denominati Forest Green e Mistic
Incense, nelle
diverse presentazioni commerciali, contenenti
rispettivamente le
sostanze JWH-250 e JWH-122, nelle more
dell'espletamento della
procedura di inserimento in tabella I delle stesse;
Considerato il rischio concreto per la
salute pubblica
rappresentato dal frequente apparire sul mercato
di prodotti
contenenti sostanze non dichiarate in etichetta,
analoghe dal punto
di vista strutturale e con analoga azione
psicoattiva rispetto a
JWH-250 e JWH-122, caratterizzate dalla potenziale
capacita' di
produrre danni fisici e psichici e di indurre
dipendenza nei
consumatori;
Ritenuto necessario prevenire l'immissione sul mercato
di prodotti
contenenti ulteriori cannabinoidi di sintesi, analoghi a
quelli gia'
rinvenuti in prodotti in commercio e
responsabili delle
intossicazioni segnalate;
Vista la nota del 20 aprile 2011, con cui l'Istituto
superiore di
sanita' ha reso parere tecnico scientifico relativo
all'inserimento
nella tabella I del Testo Unico degli analoghi di
struttura derivanti
dal 3-fenilacetilindolo e dal 3-(1-naftoil)indolo;
Ritenuto opportuno l'inserimento
delle sostanze
3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), JWH-250 e
JWH- 122 nella
tabella I di cui all'articolo 14 del Testo Unico;
Ritenuto altresi' opportuno, quale misura cautelativa
per la salute
dei cittadini, inserire in tabella I gli analoghi
di struttura
derivanti dal 3-fenilacetilindolo, a cui appartiene il
JWH-250, e gli
analoghi di struttura derivanti dal
3-(1-naftoil)indolo, a cui
appartengono le sostanze denominate JWH-018, JWH-073,
JWH-122;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella
seduta del 15
marzo 2011, ha espresso parere favorevole
all'inserimento delle
sostanze 3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), JWH-250 e
JWH- 122 e
analoghi di struttura derivanti dal
3-fenilacetilindolo e dal
3-(1-naftoil)indolo nella tabella I del citato decreto;
Sentito il Dipartimento per le politiche
antidroga presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in data 15
aprile 2011, ha
espresso parere favorevole;
Ritenuto pertanto di dover procedere al citato
inserimento a tutela
della salute pubblica;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella I di cui all'articolo 14 del
decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990,
n. 309, sono
aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti
sostanze:
3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), denominazione
comune
(RS)-1-(benzo[d][1,3]
diossol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one,
denominazione chimica.
JWH-250, denominazione comune
1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo,
denominazione chimica
[2-(2-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanone],
altra
denominazione.
JWH-122, denominazione comune
[1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil)indolo],
denominazione chimica
4-metilnaftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanone,
altra
denominazione.
Analoghi di struttura derivanti dal
3-fenilacetilindolo,
denominazione comune.
Analoghi di struttura derivanti dal
3-(1-naftoil)indolo,
denominazione comune.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2011
Il Ministro: Fazio
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