IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI
GIUSTIZIA
e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma 55, lettera d), della legge 15
luglio 2009,
n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza
pubblica, che
apporta delle modifiche all'art. 208 del decreto
legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117,
convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,
concernente il fondo
contro l'incidentalita' notturna;
Visti gli articoli 186, commi 2-sexies e
2-octies, 187, comma
1-quater, 195, comma 2-bis, e 208, comma 2-bis,
del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, relativi
all'alimentazione ed alla
disciplina del predetto fondo;
Considerato che l'art. 208, comma 2-bis, secondo e
terzo periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rinvia
ad un decreto
del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri
dell'economia
e delle finanze, della giustizia e delle
infrastrutture e dei
trasporti, la definizione delle modalita' per
la rilevazione
trimestrale degli incrementi delle sanzioni
amministrative pecuniarie
di cui all'art. 195, comma 2-bis, del richiamato
decreto legislativo
n. 285 del 1992, nonche' per il trasferimento della
percentuale di
ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies,
e 187, comma
1-quater, dello stesso decreto legislativo n. 285,
destinata al Fondo
contro l'incidentalita' notturna;
Decreta:
Art. 1
1. Ferme restando le procedure di versamento previste
dalla vigente
normativa, gli incrementi delle sanzioni
amministrative pecuniarie,
di cui all'art. 195, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono corrisposti dal trasgressore o
dai soggetti
indicati dall'art. 196 del medesimo decreto
legislativo, unitamente
alla restante parte della sanzione amministrativa
prevista per le
violazioni stesse, attraverso l'indicazione
della specifica
distinzione, sugli appositi conti correnti degli
uffici da cui
dipendono i soggetti che le hanno accertate, ovvero
attraverso il
pagamento presso gli sportelli degli stessi uffici,
in conformita'
alle procedure amministrative e contabili previste
dagli uffici
stessi.
2. Nei casi indicati dall'art. 204, comma 2, e
dall'art. 204-bis
comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, gli
incrementi di
cui al comma 1 del presente articolo sono corrisposti
dai soggetti
ivi indicati, mediante modulo "F 23", sul capitolo di
entrata del
bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 208,
comma 2-bis,
del medesimo decreto legislativo.
3. Nei casi previsti dall'art. 203, comma 3,
del decreto
legislativo n. 285 del 1992, nonche' in tutti i
casi in cui si
proceda a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 206,
del medesimo
decreto legislativo, gli incrementi sono corrisposti,
dai soggetti
indicati nel comma 1 del presente articolo,
all'agente della
riscossione insieme alla restante parte della sanzione
amministrativa
prevista per le violazioni stesse, attraverso
l'indicazione della
specifica distinzione, in conformita' alle procedure
amministrative e
contabili vigenti.
Art. 2
1. Gli uffici da cui dipendono i soggetti indicati all'art. 208,
comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, comunicano, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'interno,
attraverso il modulo di cui all'allegato 1, il numero delle
violazioni di cui all'art. 195, comma 2-bis, del medesimo decreto
legislativo, accertate dai propri dipendenti, con l'indicazione
dell'incremento ivi previsto, nonche' con l'ammontare complessivo
delle relative somme effettivamente versate dai trasgressori nel
trimestre precedente.
2. Con cadenza trimestrale, il Ministero dell'interno comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico documento,
l'ammontare complessivo dell'incremento di cui al comma 1,
corrispondente a quanto affluito nell'apposito capitolo di entrata
dello Stato, di cui all'art. 208, comma 2-bis, del decreto
legislativo n. 285 del 1992.
Art. 3
1. Gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, in conformita' alle
procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi,
entro i 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, provvedono al
postagiro delle somme che hanno riscosso, ai sensi dell'art. 195,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sul
capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi
dell'art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
a favore del competente ufficio della Tesoreria dello Stato,
utilizzando il modello di distinta di cui all'allegato 2.
Art. 4
1. La quota del venti per cento dell'ammenda di cui agli articoli
186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e' corrisposta dalla persona tenuta al pagamento
della pena pecuniaria versata, attraverso modulo «F 23», sul capitolo
di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art. 208,
comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
Roma, 30 marzo 2011
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Manganelli
Il Ragioniere Generale dello Stato
Canzio
Il Capo dipartimento
per gli Affari di Giustizia
Martello
Il Capo del dipartimento per i trasporti
Fumero
INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO
Indirizzo Ufficio o Comando
Al Ministero dellInterno
Ufficio
.
Via
.
ROMA
Comunicazione ai sensi dellarticolo 2 del D.M. 30 marzo
2011, di attuazione
dellarticolo 208, comma 2-bis, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
Ai sensi dellarticolo 2 del D.M. 30 marzo 2010 si
comunica che il personale dipendente da questo
Ufficio ha accertato le seguenti violazioni di cui
allarticolo 195, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nelle ore
notturne.
Periodo di accertamento
. trimestre dellanno
..
Violazioni ai seguenti articoli
del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285
Numero delle violazioni
accertate nelle ore
notturne (dalle 22 alle
07)
Somme effettivamente riscosse
nel trimestre
di riferimento per le
violazioni indicate
Quota destinata ad alimentare
il Fondo Nazionale di cui allart. 6 bis
del decreto legge 3 agosto 2007,
n.117, convertito dalla legge
del 2 ottobre 2007, n.160,
e successive modificazioni.
Art. 141
Art. 142
Art. 145
Art. 146
Art. 149
Art. 154
Art. 174
Art.176, commi 19 e 20
Art. 178
TOTALE
La quota delle somme sopraindicate riscosse per le
violazioni di cui allart. 195, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono state
oggetto di operazioni di postagiro sul
Capitolo 2454/15 - Capo XV denominato
Versamento degli incrementi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui allarticolo 195, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, destinati al fondo contro lincidentalitΰ
notturna di cui allarticolo 6-bis del decreto
legge n. 117/2007.
Data
Firma dirigente Ufficio o Comando
Referente Recapiti responsabile procedimento
Qualifica
..
..
Cognome e Nome
..
..
Utenza Rintracciabile
ALLEGATO 2
Distinta di versamento
INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO
Indirizzo Ufficio o Comando
Conto corrente di prelevamento n°
Conto corrente di destinazione Tesoreria Banca d'Italia
n°
Distinta delle somme da postagirare a:
Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di :
Ufficio Provinciale di :
Mese di : Anno :
TOTALE
somme introitate:
.
di cui
A) Capitolo 2302 - Capo VIII -
Quota 85%
Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per
contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e
per la circolazione
.
..
..
A1) Capitolo 2567 - Capo XV
quota del 15% dei proventi delle sanzioni pecuniarie
destinata al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
.
A2) Capitolo 2454/15 Capo XV
quota proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art.
195, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 285/1992,
destinata al fondo incidentalitΰ notturna
Totale proventi contravvenzionali:
.
B) Capitolo 1205, Art. 1 - Capo VIII
imposta di bollo sulle quietanze di oblazione
.
.
Totale Imposta di Bollo:
.
C) Capitolo 3560 - Capo XIV
in conto entrate eventuali e diverse del Ministero
dell'Interno
(recupero spese di notifica, somme indebitamente o
irregolarmente versate, interessi maturati sul c/c
postale ecc.)
.
(spese per tasse di versamento, in detrazione)
..
...
..
.
...
Totale somme attribuite al Capitolo 3560 - Capo XIV:
.
Totale somma da postagirare :
.
..
Data
Firma dirigente Ufficio o Comando
Referente
Recapiti responsabile procedimento
Qualifica
Cognome e Nome
Utenza rintracciabile
11A06320
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