IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante: «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie»;
Considerato che la sopra citata legge n. 10/2011, ha, tra l'altro,
integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
prevedendo che le ordinanze adottate in conseguenza della
dichiarazione dello stato d'emergenza sono emanate di concerto,
relativamente agli aspetti di natura finanziaria, con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, che prevede la possibilita', in capo al Presidente del
Consiglio dei ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, non e'
stato modificato o integrato dalla sopra citata legge n. 10/2011;
Considerato che le sopra richiamate ordinanze consentono il rapido
espletamento delle iniziative ancora necessarie per la definitiva
chiusura delle gestioni commissariali, scongiurando al contempo
possibili soluzioni di continuita' nel passaggio al regime ordinario
e l'insorgenza di eventuali contenzioni per la Pubblica
Amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22 dicembre 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31
dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione
determinatasi a causa della criticita' del sistema portuale e
dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di
Pantelleria in provincia di Trapani, nonche' i successivi
provvedimenti di proroga, fino al 31 dicembre 2010;
Viste le note del Prefetto di Trapani del 29 dicembre 2010, del 28
gennaio e del 10 febbraio 2011, relative allo stato di avanzamento
degli interventi avviati durante la fase emergenziale ed ancora non
ultimati;
Vista l'intesa rilasciata dalla Regione siciliana con nota del 7
marzo 2011;
Visto l'art. 7, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e la nota del 22
marzo 2011 della Capitaneria di Porto di Roma;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3450/05 inerente alle attivita' di messa in sicurezza del
Duomo e Seminario di Agrigento e 3642/08 e della Chiesa di
Sant'Alfonso di Agrigento;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3419/05 e n. 3536 art. 14 e il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 novembre 2006 adottati per la messa in sicurezza del
Duomo di Ancona e di Orbetello;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri
n.3303/03, n. 3318/03 art. 6; n. 3429/05 art. 2, n. 3525/05 art. 2,
comma 2; n. 3417/05, art. 4; n. 3536/06 art. 13 e il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2005, relative
all'emergenza socio ambientale nei Comuni de L'Aquila e Teramo per la
messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;
Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e le note del Commissario
delegato del 6 settembre, del 26 novembre 2010 e del 1° e 14 aprile
2011;
Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3594 del 13 giugno 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008 e n. 3791 del 15
luglio 2009, relative al contesto di criticita' in atto nel comune di
Rocchetta S. Antonio (Foggia) connesso alle condizioni di dissesto
idrogeologico dei versanti limitrofi alla Strada Provinciale 99-bis;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Per consentire entro il 30 aprile 2012 il completamento degli
interventi in corso ai sensi dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio n. 3589 del 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Prefetto di Trapani e' nominato Commissario delegato
ed e' autorizzato ad avvalersi, in qualita' di soggetto attuatore,
del Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione
civile.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato e'
autorizzato ad avvalersi del personale e della struttura gia'
operanti ai sensi della citata ordinanza n. 3589 del 2007 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' ad utilizzare la
contabilita' speciale di cui all'art. 5, comma 2, della medesima
ordinanza.
Art. 2
1. All'art. 7, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 le parole: «in euro
5.712,41» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.930,48».
Art. 3
1. Al fine di consentire la definitiva conclusione delle attivita'
solutorie inerenti all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3303 18 luglio 2003 e successive modificazioni, le
economie accertate dal Commissario delegato di cui all'art. 6, comma
3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873
del 28 aprile 2010, rivenienti dagli interventi di cui all'ordinanza
n. 3419 del 24 marzo 2005, quantificate in euro 125.801,60, e
dall'ordinanza n. 3450 del 16 luglio 2005, quantificate in euro
12.241,32, sono versate all'entrata del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per essere riassegnate, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri al Fondo per la Protezione
Civile per essere trasferite nella contabilita' speciale n. 3033 di
cui all'ordinanza n. 3303/2003 sopra richiamata.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
e' autorizzato a trasferire nella sopra citata contabilita' speciale
n. 3033 la somma di euro 625.000,00 con oneri posti a carico del
Fondo della protezione civile.
3. Per consentire la definitiva chiusura delle attivita' inerenti
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del
28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il Soggetto
attuatore di cui comma 4 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e' autorizzato
ad avvalersi di un'unita' di personale in servizio presso il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna, con le modalita' di cui al comma 7 dell'art.
6 dell'ordinanza sopra citata.
Art. 4
1. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 le parole:
«delibera CIPE n. 35 del 1995» sono sostituite dalle seguenti:
«delibera CIPE n. 35 del 2005».
Art. 5
1. Entro il 30 giugno 2011 il Prefetto di Foggia, Commissario
delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio n. 3594 del 13 giugno 2007, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvede all'espletamento di tutte le iniziative di
natura tecnica, amministrativa e contabile finalizzate alla chiusura
della gestione commissariale. In particolare il Commissario delegato
provvede a versare all'entrata del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri le eventuali economie rivenienti dai
finanziamenti assegnati con le ordinanze del Presidente del Consiglio
citate in premessa.
2. Il Commissario delegato trasferisce tutta la documentazione
tecnica concernente la sistemazione della S.P. 99-bis
all'Amministrazione provinciale di Foggia.
3. A conclusione delle iniziative di cui al presente articolo il
Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione
conclusiva dell'attivita' svolta, corredata dalla rendicontazione
delle spese sostenuta.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2011
Il Presidente: Berlusconi
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