IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 febbraio 2011 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2011, dello
stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della
mobilita' a seguito dei lavori di ammodernamento del tratto
autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria, le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del 16 novembre 2007,
n. 3836 del 30 dicembre 2009, n. 3891 del 4 agosto 2010, nonche', le
note del 23 febbraio 2011 del Presidente dell'Anas S.p.A. e del 14
aprile 2011 del prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 gennaio 2011 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2011, lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica
da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna
di Orbetello, le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 e n.
3220 del 15 giugno 2002, le ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002, n. 3261 del 16 gennaio 2003,
n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3381
dell'11 novembre 2004, n. 3582 del 18 novembre 2004, n. 3469 del 13
ottobre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3540 del 4 agosto 2006,
n. 3569 del 5 marzo 2007, n. 3591 del 24 maggio 2007, n. 3603 del 30
luglio 2007, n. 3667 del 17 aprile 2008, n. 3706 del 2 ottobre 2008 e
n. 3841 del 19 febbraio 2010, nonche' le note del 20 dicembre 2010
della regione Toscana e del 20 dicembre 2010 e del 29 aprile 2011 del
Commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di
Orbetello;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3734 del 16 gennaio 2009 e n. 3765 del 7 maggio 2009, adottate per
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno
colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008,
nonche' l'articolo dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916/2010 e la richiesta
della Regione Piemonte del 15 marzo 2011;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22 ottobre 2010 recante la proroga, fino al 31 ottobre 2011, dello
stato d'emergenza in relazione alle eccezionali avversita'
atmosferiche verificatesi il giorno 1° ottobre 2009 nel territorio
della provincia di Messina, il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 18 febbraio 2011 recante la proroga, fino al 29
febbraio 2012, dello stato d'emergenza in ordine ai gravi dissesti
idrogeologici che hanno interessato il territorio della Provincia di
Messina nei giorni dall' 11 al 17 febbraio 2010, le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, n.
3825 del 27 novembre 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009, n. 3885 del
2 luglio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3865 del 15 aprile 2010,
n.3886 del 9 luglio 2010, n. 3899 del 24 settembre 2010, n. 3916 del
30 dicembre 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010, nonche' le note dell'8
marzo e del 15 aprile 2011 del Presidente della Regione Siciliana -
Commissario delegato;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile
2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del
movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in
provincia di Avellino, e il successivo decreto del 12 febbraio 2011,
con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 30
aprile 2012, nonche' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n.
3891 del 4 agosto 2010 e n. 3920 del 28 gennaio 2011;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi necessari
al superamento dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del
traffico e della mobilita' a seguito dei lavori di ammodernamento del
tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio
2011 citato in premessa, l'Anas S.p.A. provvede al trasferimento
della somma di euro 2.500.000,00 sulla contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato ai sensi dell'art. 6 comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3628/2007.
Art. 2
1. Il Commissario delegato per il risanamento ambientale della
laguna di Orbetello di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, e successive
modifiche ed integrazioni, provvede all'espletamento delle seguenti
iniziative:
a) completamento dell'impianto di trattamento delle biomasse
algali per la loro valorizzazione mediante la produzione di terreni
artificiali ed energetica in localita' Patanella, rivisto ed
integrato sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione
n. 17 del 18 maggio 2010 dell'Assemblea dei comuni della Comunita' di
ambito Toscana Sud, ed adeguamento ambientale dell'impianto
provvisorio;
b) realizzazione delle opere di collegamento necessarie per
innescare il naturale apporto di acqua di mare in laguna, se del caso
anche mediante il ripristino del fiume Albegna;
c) promozione di tutte le attivita' necessarie a favorire la
celere individuazione del Soggetto pubblico cui trasferire, entro e
non oltre il 31 dicembre 2011, i rapporti giuridici pendenti, le
competenze, delle opere e gli interventi relativi al sito di
interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello.
2. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui
al presente articolo, valutati in euro 12.680.000,00, il Commissario
delegato provvede nell'ambito delle risorse presenti sulla
contabilita' speciale intestata al medesimo.
Art. 3
1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, il
Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e
sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate
disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 articoli 3, 5, 6 comma 2,
7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e relativo regolamento
di attuazione;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 articoli 37, 38, 39, 40, 41,
42, 117 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241 articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 16 e 17;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 34, 36, 50, 51, 54,
e 55, e connessi articoli del regolamento di attuazione;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
articoli 1, 2 e 3;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 81;
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 447;
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1952, n. 328,
per le parti necessarie all'applicazione del Regio decreto n.
327/1942;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22 e
22-bis;
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 93,
94;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 articoli 21, 22, 23,
24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153, e 154;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articoli 99, 101, 105,
106, 107, 109, 110, 113, 124, 125, 126, 127, 183, 184, 188, 188-bis,
188-ter, 189, 190, 193, 199, 208, 211, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253;
decreto del Ministro dell'ambiente del 24 gennaio 1996;
decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2003, n. 185;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 articoli 7, 35 e 36 e
53;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 articoli 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 55, 56, 57, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
111, 112, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 141, 143,
144, 153, 241 e 250;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n.
163/2006;
legge 9 novembre 1990, n. 374, art. 19;
legge 6 dicembre 1991, n. 394 art. 13;
legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52;
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1;
legge regionale 21 marzo 2000, n. 39;
decreto del Presidente della Giunta regionale della Toscana 8
agosto 2003, n. 48/R, per le parti necessarie all'applicazione della
legge regionale n. 39/2000;
legge regionale 22 novembre 2007, n. 61;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione
statale oggetto di deroga.
Art. 4
1. Il Commissario delegato di cui all'art. 2 trasmette al
Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, il crono programma delle
attivita', comprese le iniziative da porre in essere ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera c). Ogni tre mesi, il Commissario
delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di
avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali
scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per
assicurare gli interventi nei tempi stabiliti dal crono programma.
Art. 5
1. Al fine di consentire la realizzazione delle iniziative
necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del
16 gennaio 2009, il Presidente della Regione Piemonte - Commissario
delegato e' autorizzato ad utilizzare le economie pari ad euro
2.622.675,00, rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3765 del 7 maggio 2009.
Art. 6
1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni dopo
il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente ordinanza i soggetti di cui al
comma 4 hanno diritto a richiedere al finanziatore la sospensione per
dodici mesi del pagamento delle rate dei mutui ipotecari che non
presentano ritardi di pagamento. Il finanziatore ha l'obbligo di
informare il mutuatario dei costi e delle modalita' di rimborso dei
pagamenti sospesi.».
2. All'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010, e successive modifiche ed
integrazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma: «6.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza i
soggetti di cui al comma 5 hanno diritto di richiedere al
finanziatore la sospensione per dodici mesi del pagamento delle rate
dei mutui ipotecari che non presentano ritardi di pagamento. Il
finanziatore ha l'obbligo di informare il mutuatario dei costi e
delle modalita' di rimborso dei pagamenti sospesi».
3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle rate che
scadono successivamente all'entrata in vigore della presente
ordinanza.
Art. 7
1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico ed
amministrativo per il rapido completamento delle iniziative
conseguenti alla riattivazione del movimento franoso nel territorio
di Montaguto, in provincia di Avellino, il soggetto attuatore di cui
all'art. 1, comma 3, lettera e), dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3868/2010, e successive modifiche ed
integrazioni e' autorizzato ad avvalersi di due unita' di personale
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base
di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma
1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 3, comma 54,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed all'art. 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la durata dello stato
d'emergenza. I relativi oneri, quantificati su base annua in euro
61.000,00, gravano sulle risorse di cui all'art. 5, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del
21 aprile 2010.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2011
Il Presidente: Berlusconi
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