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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2011 -Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3937)

 

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                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
23 febbraio 2011 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2011,  dello
stato d'emergenza determinatosi nel  settore  del  traffico  e  della
mobilita'  a  seguito  dei  lavori  di  ammodernamento   del   tratto
autostradale A3 tra Bagnara  e  Reggio  Calabria,  le  ordinanze  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del 16  novembre  2007,
n. 3836 del 30 dicembre 2009, n. 3891 del 4 agosto 2010, nonche',  le
note del 23 febbraio 2011 del Presidente dell'Anas S.p.A.  e  del  14
aprile 2011 del prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
11 gennaio 2011 con il quale e' stato prorogato, fino al 31  dicembre
2011, lo stato di emergenza in relazione agli interventi di  bonifica
da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la  laguna
di Orbetello, le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per  il
coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 e n.
3220 del 15 giugno 2002, le ordinanze del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002, n. 3261 del 16 gennaio 2003,
n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3361  dell'8  luglio  2004,  n.  3381
dell'11 novembre 2004, n. 3582 del 18 novembre 2004, n. 3469  del  13
ottobre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3540 del 4  agosto  2006,
n. 3569 del 5 marzo 2007, n. 3591 del 24 maggio 2007, n. 3603 del  30
luglio 2007, n. 3667 del 17 aprile 2008, n. 3706 del 2 ottobre 2008 e
n. 3841 del 19 febbraio 2010, nonche' le note del  20  dicembre  2010
della regione Toscana e del 20 dicembre 2010 e del 29 aprile 2011 del
Commissario delegato per il risanamento ambientale  della  laguna  di
Orbetello; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3734 del 16 gennaio 2009 e n. 3765 del 7 maggio  2009,  adottate  per
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi  atmosferici  che  hanno
colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008,
nonche'  l'articolo  dall'art.  2,  comma   2,   dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3916/2010  e  la  richiesta
della Regione Piemonte del 15 marzo 2011; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22 ottobre 2010 recante la proroga, fino al 31  ottobre  2011,  dello
stato  d'emergenza   in   relazione   alle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi il giorno 1° ottobre  2009  nel  territorio
della provincia di Messina, il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri in data 18 febbraio 2011 recante la proroga, fino al  29
febbraio 2012, dello stato d'emergenza in ordine  ai  gravi  dissesti
idrogeologici che hanno interessato il territorio della Provincia  di
Messina nei giorni dall' 11 al 17 febbraio  2010,  le  ordinanze  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, n.
3825 del 27 novembre 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009, n. 3885  del
2 luglio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3865 del 15 aprile 2010,
n.3886 del 9 luglio 2010, n. 3899 del 24 settembre 2010, n. 3916  del
30 dicembre 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010, nonche' le  note  dell'8
marzo e del 15 aprile 2011 del Presidente della Regione  Siciliana  -
Commissario delegato; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
16 aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al  30  aprile
2011, lo stato di  emergenza  in  relazione  alla  riattivazione  del
movimento  franoso  nel  territorio  del  comune  di  Montaguto,   in
provincia di Avellino, e il successivo decreto del 12 febbraio  2011,
con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino  al  30
aprile 2012, nonche' le ordinanze del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3  giugno  2010,  n.
3891 del 4 agosto 2010 e n. 3920 del 28 gennaio 2011; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi necessari
al superamento dello stato d'emergenza determinatosi nel settore  del
traffico e della mobilita' a seguito dei lavori di ammodernamento del
tratto autostradale A3 tra Bagnara  e  Reggio  Calabria,  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio
2011 citato in premessa,  l'Anas  S.p.A.  provvede  al  trasferimento
della  somma  di  euro  2.500.000,00  sulla   contabilita'   speciale
intestata al Commissario delegato  ai  sensi  dell'art.  6  comma  3,
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   n.
3628/2007. 
                               Art. 2 
 
  1. Il Commissario delegato  per  il  risanamento  ambientale  della
laguna di Orbetello di cui all'art. 1 dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008,  e  successive
modifiche ed integrazioni, provvede all'espletamento  delle  seguenti
iniziative: 
    a) completamento  dell'impianto  di  trattamento  delle  biomasse
algali per la loro valorizzazione mediante la produzione  di  terreni
artificiali  ed  energetica  in  localita'  Patanella,   rivisto   ed
integrato sulla base delle indicazioni contenute nella  deliberazione
n. 17 del 18 maggio 2010 dell'Assemblea dei comuni della Comunita' di
ambito  Toscana  Sud,   ed   adeguamento   ambientale   dell'impianto
provvisorio; 
    b) realizzazione  delle  opere  di  collegamento  necessarie  per
innescare il naturale apporto di acqua di mare in laguna, se del caso
anche mediante il ripristino del fiume Albegna; 
    c) promozione di tutte le  attivita'  necessarie  a  favorire  la
celere individuazione del Soggetto pubblico cui trasferire,  entro  e
non oltre il 31 dicembre 2011,  i  rapporti  giuridici  pendenti,  le
competenze,  delle  opere  e  gli  interventi  relativi  al  sito  di
interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello. 
  2. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di  cui
al presente articolo, valutati in euro 12.680.000,00, il  Commissario
delegato  provvede   nell'ambito   delle   risorse   presenti   sulla
contabilita' speciale intestata al medesimo. 
                               Art. 3 
 
  1.  Per  l'attuazione  delle  iniziative  di  cui  all'art.  2,  il
Commissario delegato e' autorizzato, ove  ritenuto  indispensabile  e
sulla base di specifica motivazione, a  derogare,  nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle  sotto  elencate
disposizioni: 
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 articoli 3, 5, 6 comma 2,
7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; 
    regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
    regio decreto 25 luglio 1904, n. 523; 
    regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e  relativo  regolamento
di attuazione; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 articoli 37, 38, 39, 40, 41,
42, 117 e 119; 
    legge 7 agosto 1990, n.  241  articoli  8,  14,  14-bis,  14-ter,
14-quater, 16 e 17; 
    legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21; 
    regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 34, 36, 50, 51, 54,
e 55, e connessi articoli del regolamento di attuazione; 
    decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.  383,
articoli 1, 2 e 3; 
    decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,
art. 81; 
    decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 447; 
    decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; 
    decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
    decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1952,  n.  328,
per  le  parti  necessarie  all'applicazione  del  Regio  decreto  n.
327/1942; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327
articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20,  21,  22  e
22-bis; 
    decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380
articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  93,
94; 
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 articoli 21,  22,  23,
24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153, e 154; 
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articoli 99, 101,  105,
106, 107, 109, 110, 113, 124, 125, 126, 127, 183, 184, 188,  188-bis,
188-ter, 189, 190, 193, 199, 208, 211, 239, 240, 241, 242, 243,  244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253; 
    decreto del Ministro dell'ambiente del 24 gennaio 1996; 
    decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2003, n. 185; 
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 articoli 7, 35 e  36  e
53; 
    decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 articoli 6, 7,  8,  9,
10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 55, 56,  57,  62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77,  78,  79,
80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,  97,  98,
111, 112, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 141, 143,
144, 153, 241 e 250; 
    decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
per le parti necessarie all'applicazione del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    legge 9 novembre 1990, n. 374, art. 19; 
    legge 6 dicembre 1991, n. 394 art. 13; 
    legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52; 
    legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1; 
    legge regionale 21 marzo 2000, n. 39; 
    decreto del Presidente della Giunta  regionale  della  Toscana  8
agosto 2003, n. 48/R, per le parti necessarie all'applicazione  della
legge regionale n. 39/2000; 
    legge regionale 22 novembre 2007, n. 61; 
    leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione
statale oggetto di deroga. 
 
      
                               Art. 4 
 
  1.  Il  Commissario  delegato  di  cui  all'art.  2  trasmette   al
Dipartimento della  protezione  civile,  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione della presente  ordinanza,  il  crono  programma  delle
attivita', comprese  le  iniziative  da  porre  in  essere  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera  c).  Ogni  tre  mesi,  il  Commissario
delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di
avanzamento dei programmi, evidenziando  e  motivando  gli  eventuali
scostamenti ed indicando le misure  che  si  intendono  adottare  per
assicurare gli interventi nei tempi stabiliti dal crono programma. 
                               Art. 5 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  delle   iniziative
necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3734  del
16 gennaio 2009, il Presidente della Regione Piemonte  -  Commissario
delegato e' autorizzato  ad  utilizzare  le  economie  pari  ad  euro
2.622.675,00, rivenienti dall'ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei Ministri n. 3765 del 7 maggio 2009. 
 
      
                               Art. 6 
 
  1. All'art. 2  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni dopo
il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente ordinanza i soggetti di cui  al
comma 4 hanno diritto a richiedere al finanziatore la sospensione per
dodici mesi del pagamento delle rate  dei  mutui  ipotecari  che  non
presentano ritardi di pagamento.  Il  finanziatore  ha  l'obbligo  di
informare il mutuatario dei costi e delle modalita' di  rimborso  dei
pagamenti sospesi.». 
  2. All'art. 8  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3865 del  15  aprile  2010,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, dopo il comma 5 e'  inserito  il  seguente  comma:  «6.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza i
soggetti  di  cui  al  comma  5  hanno  diritto  di   richiedere   al
finanziatore la sospensione per dodici mesi del pagamento delle  rate
dei mutui ipotecari che  non  presentano  ritardi  di  pagamento.  Il
finanziatore ha l'obbligo di informare  il  mutuatario  dei  costi  e
delle modalita' di rimborso dei pagamenti sospesi». 
  3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle rate  che
scadono  successivamente  all'entrata  in   vigore   della   presente
ordinanza. 
 
                                     Art. 7 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  supporto  tecnico  ed
amministrativo  per  il   rapido   completamento   delle   iniziative
conseguenti alla riattivazione del movimento franoso  nel  territorio
di Montaguto, in provincia di Avellino, il soggetto attuatore di  cui
all'art. 1, comma 3, lettera e), dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  n.  3868/2010,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e' autorizzato ad avvalersi di due unita'  di  personale
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base
di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7  e
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art.  1,  comma
1180 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  all'art.  3,  comma  54,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed all'art.  6,  comma  7,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  per  la  durata  dello  stato
d'emergenza. I relativi oneri, quantificati su  base  annua  in  euro
61.000,00,  gravano  sulle  risorse  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868  del
21 aprile 2010. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 maggio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
      
 

 

 

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