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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2011- Differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonche' dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011.

 

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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  "norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in
particolare, l'articolo 12,  comma  5,  il  quale  prevede  che,  con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  tenendo  conto
delle  esigenze  generali  dei  contribuenti,  dei  sostituti  e  dei
responsabili    d'imposta    o    delle    esigenze     organizzative
dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti
gli adempimenti dei contribuenti  relativi  a  imposte  e  contributi
dovuti in base allo stesso decreto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante "istituzione dell'imposta sul valore aggiunto"; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
"istituzione e  disciplina  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP)"; 
  Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento   recante
"modalita' per la presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto"; 
  Visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  7
dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione  dei  termini
di versamento; 
  Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il  quale
e' stato  approvato  il  regolamento  recante  "norme  di  assistenza
fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti  ai  sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in
particolare, gli articoli 13 e  16  dello  stesso  decreto,  recanti,
rispettivamente,  "modalita'  e  termini   di   presentazione   della
dichiarazione  dei  redditi"  e  "assistenza  fiscale  prestata   dai
Caf-dipendenti"; 
  Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005,  n.  248,  concernenti,  l'attivita'  di  assistenza
fiscale  prestata  rispettivamente  dagli  iscritti   nell'albo   dei
consulenti del lavoro e  in  quello  dei  dottori  commercialisti  ed
esperti contabili; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  con
i quali sono stati  approvati  i  modelli  di  dichiarazione  con  le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2011, per
il periodo  d'imposta  2010,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta  sul
valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione dei parametri, della  comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli  indicatori  di  normalita'
economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2010, nonche'  della
scheda  da  utilizzare  ai  fini  delle  scelte  della   destinazione
dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF  da  parte  dei  soggetti
esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai  sensi
dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
  Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,
concernente  la   cedolare   secca   sugli   affitti,   unitamente al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del  7  aprile
2011, che ha disciplinato, tra l'altro, le  modalita'  di  versamento
dell'acconto; 
  Vista la legge 27 dicembre 2000, n. 212, recante  "disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente"; 
  Considerato che le disposizioni introdotte dal decreto  legislativo
14 marzo  2011,  n.  23,  concernente  "disposizioni  in  materia  di
federalismo fiscale municipale",  hanno  previsto  nuovi  adempimenti
connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla  definizione
dei versamenti che impegnano i contribuenti e,  dal  punto  di  vista
organizzativo, in modo particolare i produttori  di  software  e  gli
intermediari; 
  Considerata l'opportunita' di differire  i  termini  di  versamento
delle imposte  risultanti dalle  dichiarazioni  presentate  nell'anno
2011 da parte dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore; 
  Considerata, altresi', l'opportunita' di  differire  i  termini  di
presentazione  delle  dichiarazioni  da  parte   dei   dipendenti   e
pensionati nonche' di trasmissione delle dichiarazioni da  parte  dei
soggetti che prestano assistenza fiscale ai lavoratori  dipendenti  e
ai pensionati, a causa di ritardi verificatisi nella  consegna  delle
certificazioni uniche - CUD/2011,  al  fine  di  consentire,  tenendo
conto  delle  esigenze  dei   contribuenti   e   dell'Amministrazione
finanziaria, il corretto svolgimento degli adempimenti connessi  alla
presentazione della dichiarazione e all'invio telematico dei relativi
dati; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti
termini per consentire ai contribuenti di fruire di un  piu'  congruo
periodo  cli  tempo  per  l'effettuazione  dei  predetti  versamenti,
evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
     Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011 
 
  1.  Le  persone  fisiche  tenute,  entro  il  16  giugno  2011,  ai
versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle  in
materia di imposta regionale sulle attivita' produttive,  nonche'  al
versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata  nella  forma
della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo
14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: 
    a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione; 
    b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando  le  somme  da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti  risultanti  dalle
dichiarazioni  dei  redditi  e  da  quelle  in  materia  di'  imposta
regionale sulle attivita' produttive entro il  16  giugno  2011,  che
esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  ottobre
1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o  compensi  di  ammontare  non
superiore al limite stabilito per  ciascuno  studio  di  settore  dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia  e  delle
finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti  che
partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e  116  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a  societa',  associazioni,  e
imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente 
 
      
        
                               Art. 2 
 
 
Termini per la presentazione e la  trasmissione  delle  dichiarazioni
                         dei redditi modello 
                              730/2011 
 
  1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1,  del
decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  presentano  l'apposita
dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del
5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: 
    a) entro il 16 maggio 2011 al proprio  sostituto  d'imposta,  che
intende prestare l'assistenza fiscale; 
    b) entro il 20 giugno 2011  ad  un CAF-dipendenti  ovvero  ad  un
professionista abilitato, unitamente alla  documentazione  necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo. 
  2.  I  sostituti  d'imposta  che  prestano   l'assistenza   fiscale
provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2011, copia
della  dichiarazione  elaborata   ed   il   relativo   prospetto   di
liquidazione. 
  3. I CAF-dipendenti ovvero, i professionisti abilitati, nell'ambito
delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo  34,  comma
4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a: 
    a) consegnare al contribuente, entro il  30  giugno  2011,  copia
della  dichiarazione  elaborata   ed   il   relativo   prospetto   di
liquidazione; 
    b) comunicare, entro il 12 luglio 2011, il risultato finale delle
dichiarazioni; 
    c) effettuare, entro il 12 luglio 2011, la  trasmissione  in  via
telematica all'Agenzia delle entrate delle  dichiarazioni  presentate
ai sensi dell'articolo 13 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. 
 
      
                               Art. 3 
 
 
Adempimenti fiscali e versamenti che hanno  scadenza  nel  periodo 1°
                       agosto - 20 agosto 2011 
 
  1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui  agli
articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno  1  ed  il
giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il
medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. 
  2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato  dell'importo
nella  misura  dello  0,40  per   cento   a   titolo   di   interesse
corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 maggio 2011 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei Ministri        
                                                   Berlusconi         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 

 

 

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