di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 2,
comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, che
prevede la costituzione presso il Mediocredito
Centrale S.p.A. di un
Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una
parziale assicurazione
ai crediti concessi dagli istituti di credito
a favore delle piccole e
medie imprese;
Visto l'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo
alla disciplina del
predetto Fondo di garanzia e, in particolare, il
comma 3, che prevede che
i criteri e le modalita' per la concessione
della garanzia e per la
gestione del Fondo siano regolati con decreto
del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica;
Visto il decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, recante
«Provvedimenti urgenti
per l'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi»
e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 1
della legge 18 giugno 1998, n. 192, recante la
disciplina della
subfornitura nelle attivita' produttive, che
definisce il contratto
di subfornitura;
Visto il decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e
successive modificazioni, emanato di concerto con
il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del 31 maggio
1999, n. 248, con il quale sono stati
definiti i criteri e le
modalita' per la concessione della garanzia e
per la gestione del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto il decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in
stato di insolvenza, a
norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Vista la definizione
di piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003;
Visto il decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti per la
ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
Visto il decreto del
Ministero delle attivita' produttive del 18
aprile 2005, di
adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri
di individuazione di
piccole e medie imprese;
Visto il decreto del
Ministro delle attivita' produttive del 20
giugno 2005, adottato di
concerto con il Ministro dell'innovazione e
le tecnologie,
riguardante la rideterminazione delle caratteristiche
degli interventi del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto il decreto del
Ministro delle attivita' produttive del 23
settembre 2005, e
successive modifiche e integrazioni, concernente
l'approvazione delle
condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a)
della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 25
marzo 2009, recante
criteri, condizioni e modalita' di operativita'
della garanzia dello
Stato di ultima istanza in relazione agli
interventi del Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo
7-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, recante misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, convertito con
modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
che prevede che gli
interventi del Fondo di garanzia sopra citato,
nelle more della
concreta operativita' delle previsioni di cui
all'articolo 1, comma
848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive
modificazioni, possono essere estesi alle
misure
occorrenti a garantire
la rinegoziazione di debiti in essere con il
sistema bancario
nonche' il regolare assolvimento degli obblighi
tributari e contributivi
da parte delle piccole e medie imprese
ammesse ad usufruire
delle prestazioni del Fondo stesso;
Ritenuto di dare
attuazione al dettato del citato articolo
7-septies del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, introducendo
nell'ambito della
vigente disciplina del citato Fondo di garanzia, in
sede di prima
applicazione, specifiche misure volte a consentire il
superamento delle
difficolta' di accesso al credito che incontrano, a
causa
dell'aggravamento della posizione debitoria, le
imprese
subfornitrici delle
grandi imprese in stato di insolvenza ammesse
alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al decreto
legislativo 8 luglio
1999, n. 270, nonche' alla procedura di cui al
decreto-legge 23
dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39;
Considerato che al
fine di introdurre le suddette misure occorre
modificare il vigente
regolamento adottato con il citato decreto del
31 maggio 1999, n. 248;
Udito il parere n.
4560/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza dell'8
novembre 2010;
Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota del
23 dicembre 2010;
Adotta
il
seguente regolamento:
Art. 1
1. Al regolamento
adottato con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, di concerto
con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, recante
criteri e modalita' per la concessione della
garanzia e per la
gestione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a) della
legge 23 dicembre 1996,
n. 662, dopo l'articolo 6-ter e' aggiunto il
seguente articolo:
«Art. 6-quater
(Piccole imprese subfornitrici delle imprese in
amministrazione
straordinaria). - 1. Alle operazioni di finanziamento
riguardanti le piccole
imprese subfornitrici definite al comma 2, di
durata non inferiore a
cinque anni, dirette alla rinegoziazione e al
consolidamento dei
debiti nei confronti del sistema bancario, nonche'
a fornire la liquidita'
necessaria per il regolare assolvimento degli
obblighi tributari e
contributivi, si applicano le quote percentuali
previste all'articolo
2, comma 2, per la garanzia diretta, e
all'articolo 3, comma
2, secondo periodo, per la controgaranzia,
nonche' le disposizioni
di cui all'articolo 10, comma 2, per le
commissioni.
2. Possono
beneficiare delle condizioni stabilite dal presente
articolo le piccole
imprese, come definite dalla disciplina
comunitaria richiamata
all'articolo 1, comma 1, lettera g), che, alla
data di presentazione
della richiesta di garanzia del Fondo, sono in
rapporto di
subfornitura, ai sensi dell'articolo 1 della legge
18
giugno 1998, n. 192, con
imprese committenti che siano state ammesse,
a partire dal 1°
luglio 2008, alle procedure di amministrazione
straordinaria di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e
al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39. Le imprese
beneficiarie devono
aver prodotto, nell'esercizio in corso e in
ciascuno dei due
esercizi precedenti la data di presentazione della
richiesta di garanzia,
almeno il 50% del fatturato nei confronti
delle committenti
medesime.
3. Ai fini della
valutazione del merito di credito dei soggetti
beneficiari di cui al
comma 2, si tiene conto dei dati relativi agli
ultimi quattro
bilanci precedenti la data di richiesta della
garanzia. La
valutazione dei bilanci dei soggetti beneficiari
relativi all'anno di
ammissione delle imprese committenti alle
procedure di cui al
comma 2 e all'anno precedente viene effettuata
sulla base di criteri
adeguati alla specifica situazione dei soggetti
beneficiari medesimi.
La valutazione deve accertare la capacita'
delle imprese
beneficiarie di far fronte agli impegni finanziari
derivanti dalle
operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del
Fondo, nonche'
l'idoneita' dell'intervento stesso a ripristinare
l'equilibrio
economico-finanziario delle imprese. Per i casi in cui
l'ammissione alle
citate procedure sia intervenuta in data
antecedente la
pubblicazione del presente decreto, i suddetti
specifici criteri sono
applicati anche agli esercizi successivi
l'ammissione medesima.
4. La richiesta di
intervento del Fondo e' presentata entro sei
mesi dalla data di
ammissione dell'impresa committente alle procedure
di cui al comma 2. In
sede di prima applicazione, per i casi in cui
le imprese committenti
siano state ammesse alle suddette procedure in
data antecedente la
pubblicazione del presente decreto, la richiesta
di garanzia e'
presentata entro sei mesi dalla medesima data di
pubblicazione.».
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 23 marzo 2011
Il
Ministro
dello
sviluppo economico
Romani
Il Ministro
dell'economia e delle
finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli:
Alfano
Registrato alla Corte
dei conti il 22 aprile 2011
Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n.
79
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi
dell'art.10,
commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica
e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre
1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Si
riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I
regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la
denominazione
di «regolamento», sono adottati previo parere
del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione
della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta
Ufficiale.».
- Il testo
dell'art. 2, comma 100, lettera a), della
legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza
pubblica), e' il seguente:
«100.
Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse
quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui
ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una
somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il
finanziamento di un fondo di garanzia
costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli
istituti di credito a favore delle piccole e
medie
imprese».
- Il testo
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997,
n.266,
(Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente:
«Art. 15
(Razionalizzazione dei fondi pubblici di
garanzia). -
1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2,
comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono
attribuite, a integrazione delle risorse gia'
destinate in
attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e
le passivita'
del fondo di garanzia di cui all'art. 20
della legge
12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni,
e del fondo di garanzia di cui all'art. 7
della legge
10 ottobre 1975, n. 517, e successive
modificazioni,
nonche' un importo pari a 50 miliardi di
lire a valere
sulle risorse destinate a favore dei consorzi
e
cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi
dell'art. 2
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237.
2. La
garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
articolo
puo' essere concessa alle banche, agli
intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art.
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e
successive modificazioni, e alle societa'
finanziarie
per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di
cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre
1991, n. 317,
a fronte di finanziamenti a piccole e medie
imprese, ivi
compresa la locazione finanziaria, e di
partecipazioni, temporanee e di minoranza, al
capitale
delle piccole
e medie imprese. La garanzia del fondo e'
estesa a
quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
consorzi di
garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155,
comma 4, del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e
dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui
all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
3. I
criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per
la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di
fondi a favore di determinati settori o
tipologie di
operazioni sono regolati con decreto del
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente
legge. Apposita convenzione verra' stipulata,
entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
sensi
dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre
1993, n. 385 . La convenzione prevede un distinto
organo,
competente a deliberare in materia, nel quale sono
nominati anche
un rappresentante delle banche e uno per
ciascuna
delle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale
delle piccole e medie imprese industriali e
commerciali.
4. Un
importo pari a 50 miliardi di lire, a valere
sulle risorse
destinate a favore dei consorzi e cooperative
di garanzia
collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
destinato al
fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068, e
successive
modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma
101, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole:
«Ministro del
tesoro», sono inserite le seguenti: «di
concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato».
5. Dalla
data di entrata in vigore del decreto del
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
comma 3, sono
abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675,
e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, e loro
successive modificazioni.».
- Il
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante
«Provvedimenti
urgenti per l'amministrazione straordinaria
delle grandi
imprese in crisi», e' pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio
1979, n. 36
ed e' stato convertito, con modificazioni,
nella legge 3
aprile 1979, n. 95, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana del 4 aprile 1979, n.
94.
- Il testo
dell'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n.
192, recante
«Disciplina della subfornitura nelle attivita'
produttive» e'
il seguente:
«Art. 1
(Definizione). - 1. Con il contratto di
subfornitura
un imprenditore si impegna a effettuare per
conto di una
impresa committente lavorazioni su prodotti
semilavorati o
su materie prime forniti dalla committente
medesima, o si
impegna a fornire all'impresa prodotti o
servizi
destinati ad essere incorporati o comunque ad
essere
utilizzati nell'ambito dell'attivita' economica del
committente o
nella produzione di un bene complesso, in
conformita' a
progetti esecutivi, conoscenze tecniche e
tecnologiche,
modelli o prototipi forniti dall'impresa
committente.
2. Sono
esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i
contratti
aventi ad oggetto la fornitura di materie prime,
di servizi di
pubblica utilita' e di beni strumentali non
riconducibili
ad attrezzature».
- Il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro
del
tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del
31 maggio
1999, n. 248, (Regolamento recante criteri e
modalita' per
la concessione della garanzia e per la
gestione del
Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana del 30 luglio 1999, n.177.
- Il
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, (Nuova
disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
legge n. 30
luglio 1998, n. 274), e' pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto
1999, n. 185.
- La
raccomandazione della Commissione europea
2003/361/CE
del 6 maggio 2003, relativa alla definizione
delle
microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L124/36 del 20
maggio 2003.
- Il
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante
«Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di
grandi imprese
in stato di insolvenza» e' pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 24
dicembre
2003, n. 298 ed e' stato convertito, con
modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n.
39,
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del
20 febbraio 2004, n. 42.
- Il
decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 18 aprile
2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria
dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese),
e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del
12 ottobre 2005, n. 238.
- Il
decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con
il Ministro dell'innovazione e le tecnologie
del 20
giugno 2005, recante «Rideterminazione delle
caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia
per
le piccole e
medie imprese», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana del 2 luglio 2005, n.
152.
- Il
decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 23
settembre 2005, recante «Approvazione delle
condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere
generale per
l'amministrazione del Fondo di garanzia per le
piccole e
medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a),
della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662, a
seguito di
rideterminazione delle caratteristiche degli
interventi
del Fondo stesso, ai sensi del decreto
ministeriale
20 giugno 2005», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n.
230.
- Il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 25 marzo
2009, recante «Criteri, condizioni e modalita'
di
operativita' della garanzia dello Stato di ultima
istanza in
relazione agli interventi del Fondo di garanzia,
di cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre
1996, n. 662», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana del 30 aprile 2009, n.
99.
- Il testo
dell'art. 7-septies del decreto-legge 10
febbraio 2009,
n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei
settori
industriali in crisi, nonche' disposizioni in
materia di
produzione lattiera e rateizzazione del debito
nel
settore lattiero-caseario», convertito con
modificazioni
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' il
seguente:
«Art.
7-septies (Disposizioni in favore delle piccole e
medie
imprese). - 1. Gli interventi del Fondo di garanzia
di cui all'
art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
nelle more
della concreta operativita' delle previsioni di
cui all' art.
1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e
successive modificazioni, possono essere estesi
alle misure
occorrenti a garantire la rinegoziazione di
debiti in
essere con il sistema bancario nonche' il
regolare
assolvimento degli obblighi tributari e
contributivi
da parte delle piccole e medie imprese ammesse
ad usufruire
delle prestazioni del citato Fondo».
- Il testo
del comma 848 dell'art. 1 della legge 27
dicembre
2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge
finanziaria 2007)», e' il seguente:
«848. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico
adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede
di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro
due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente
legge vengono stabiliti le modalita' di
funzionamento
del Fondo di cui al comma 847, anche
attraverso
l'affidamento diretto ad enti strumentali
all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni,
con
eventuale
onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli
progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni
nazionali e
comunitarie, nonche' i criteri per la
realizzazione
degli interventi di cui al medesimo comma
847, le
priorita' di intervento e le condizioni per la
eventuale
cessione a terzi degli impegni assunti a carico
dei fondi le
cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui
al comma 847.
Nel caso in cui si adottino misure per
sostenere la
creazione di nuove imprese femminili e il
consolidamento aziendale di piccole e medie
imprese
femminili, il
decreto che fissa i criteri di intervento e'
adottato dal
Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il
Ministro per i diritti e le pari opportunita'».
- Il
decreto del Ministro delle attivita' produttive,
emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, del
24 luglio 2002, n. 226, recante «Regolamento
recante
modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio
1999, n.
248, recante criteri e modalita' per la
concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo per
le piccole e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a),
della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662 e
all'art. 15
della legge n. 7 agosto 1997, n. 266», e'
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del
16 ottobre 2002, n. 243.
Note all'art.
1:
- Per il
decreto del 31 maggio 1999, n. 248 emanato dal
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della
programmazione economica,si vedano le note alle
premesse.
- Il testo
dell'art. 2, comma 100, lettera a) della
legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' riportato nelle note
alle premesse.
- Il testo
dell'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n.
192, e'
riportato nelle note alle premesse.
- Per il
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si
vedano le note
alle premesse.
- Per il
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, si
vedano le note
alle premesse.
|