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MINISTERO  DELLO SVILUPPO ECONOMICO -DECRETO 23 marzo 2011 , n. 69 -Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale  31  maggio1999,  n.  248,  volto  ad  incentivare  l'ammissione  delle  impresesub-fornitrici di aziende in amministrazione straordinaria  al  Fondo

 

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di garanzia per le piccole e medie imprese  di  cui  all'articolo  2,comma 100,  lettera  a),  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662.

 

 

 

 

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

                           di concerto con

 

                             IL MINISTRO

                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.

400;

  Visto l'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge  23  dicembre

1996, n. 662, che prevede  la  costituzione  presso  il  Mediocredito

Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di assicurare  una

parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di  credito

a favore delle piccole e medie imprese;

  Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto  1997,  n.  266,  relativo

alla disciplina del predetto Fondo di garanzia e, in particolare,  il

comma 3, che prevede che i criteri e le modalita' per la  concessione

della garanzia e per la gestione del Fondo siano regolati con decreto

del Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  di

concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della

programmazione economica;

  Visto il decreto-legge 30 gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  3   aprile   1979,   n.   95,   recante

«Provvedimenti  urgenti  per  l'amministrazione  straordinaria  delle

grandi imprese in crisi» e successive modifiche e integrazioni;

  Visto l'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192,  recante  la

disciplina  della  subfornitura  nelle  attivita'   produttive,   che

definisce il contratto di subfornitura;

  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato, e successive modificazioni, emanato di concerto con

il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della   programmazione

economica, del 31 maggio 1999,  n.  248,  con  il  quale  sono  stati

definiti i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e

per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese

di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23  dicembre

1996, n. 662;

  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova

disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio

1998, n. 274»;

  Vista la definizione  di  piccola  e  media  impresa  di  cui  alla

raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio

2003;

  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  recante  «Misure

urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in

stato di insolvenza»;

  Visto il decreto del Ministero delle attivita'  produttive  del  18

aprile 2005, di adeguamento alla disciplina comunitaria  dei  criteri

di individuazione di piccole e medie imprese;

  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  del  20

giugno 2005, adottato di concerto con il Ministro dell'innovazione  e

le tecnologie, riguardante la rideterminazione delle  caratteristiche

degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23  dicembre

1996, n. 662;

  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  del  23

settembre 2005, e successive modifiche  e  integrazioni,  concernente

l'approvazione delle condizioni di ammissibilita' e  disposizioni  di

carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a)

della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  25

marzo 2009, recante criteri, condizioni e modalita'  di  operativita'

della garanzia dello  Stato  di  ultima  istanza  in  relazione  agli

interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo  2,  comma  100,

lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

  Visto l'articolo 7-septies del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.

5, recante misure urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in

crisi, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,

che prevede che gli interventi del Fondo di  garanzia  sopra  citato,

nelle more  della  concreta  operativita'  delle  previsioni  di  cui

all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e

successive  modificazioni,  possono   essere   estesi   alle   misure

occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere  con  il

sistema bancario nonche'  il  regolare  assolvimento  degli  obblighi

tributari e contributivi da  parte  delle  piccole  e  medie  imprese

ammesse ad usufruire delle prestazioni del Fondo stesso;

  Ritenuto  di  dare  attuazione  al  dettato  del  citato   articolo

7-septies del decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  introducendo

nell'ambito della vigente disciplina del citato Fondo di garanzia, in

sede di prima applicazione, specifiche misure volte a  consentire  il

superamento delle difficolta' di accesso al credito che incontrano, a

causa  dell'aggravamento  della  posizione  debitoria,   le   imprese

subfornitrici delle grandi imprese in  stato  di  insolvenza  ammesse

alla procedura di amministrazione straordinaria  di  cui  al  decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche' alla procedura di  cui  al

decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

  Considerato che al fine di introdurre le  suddette  misure  occorre

modificare il vigente regolamento adottato con il citato decreto  del

31 maggio 1999, n. 248;

  Udito il parere n. 4560/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla

sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  dell'8

novembre 2010;

  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,

effettuata con nota del 23 dicembre 2010;

 

                               Adotta

 

 

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

 

  1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, di  concerto

con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione

economica, recante criteri  e  modalita'  per  la  concessione  della

garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia  per  le  piccole  e

medie imprese di cui all'articolo 2,  comma  100,  lettera  a)  della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo l'articolo 6-ter e' aggiunto  il

seguente articolo:

  «Art. 6-quater (Piccole  imprese  subfornitrici  delle  imprese  in

amministrazione straordinaria). - 1. Alle operazioni di finanziamento

riguardanti le piccole imprese subfornitrici definite al comma 2,  di

durata non inferiore a cinque anni, dirette alla rinegoziazione e  al

consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonche'

a fornire la liquidita' necessaria per il regolare assolvimento degli

obblighi tributari e contributivi, si applicano le quote  percentuali

previste  all'articolo  2,  comma  2,  per  la  garanzia  diretta,  e

all'articolo 3, comma 2,  secondo  periodo,  per  la  controgaranzia,

nonche' le disposizioni di cui  all'articolo  10,  comma  2,  per  le

commissioni.

  2. Possono beneficiare  delle  condizioni  stabilite  dal  presente

articolo  le  piccole  imprese,  come   definite   dalla   disciplina

comunitaria richiamata all'articolo 1, comma 1, lettera g), che, alla

data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, sono  in

rapporto di subfornitura, ai sensi dell'articolo  1  della  legge  18

giugno 1998, n. 192, con imprese committenti che siano state ammesse,

a partire dal 1°  luglio  2008,  alle  procedure  di  amministrazione

straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  e

al  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.   347,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  18  febbraio  2004,  n.  39.  Le  imprese

beneficiarie devono aver  prodotto,  nell'esercizio  in  corso  e  in

ciascuno dei due esercizi precedenti la data di  presentazione  della

richiesta di garanzia, almeno il  50%  del  fatturato  nei  confronti

delle committenti medesime.

  3. Ai fini della valutazione del merito  di  credito  dei  soggetti

beneficiari di cui al comma 2, si tiene conto dei dati relativi  agli

ultimi  quattro  bilanci  precedenti  la  data  di  richiesta   della

garanzia.  La  valutazione  dei  bilanci  dei  soggetti   beneficiari

relativi  all'anno  di  ammissione  delle  imprese  committenti  alle

procedure di cui al comma 2 e all'anno  precedente  viene  effettuata

sulla base di criteri adeguati alla specifica situazione dei soggetti

beneficiari medesimi. La  valutazione  deve  accertare  la  capacita'

delle imprese beneficiarie di  far  fronte  agli  impegni  finanziari

derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del

Fondo, nonche'  l'idoneita'  dell'intervento  stesso  a  ripristinare

l'equilibrio economico-finanziario delle imprese. Per i casi  in  cui

l'ammissione  alle  citate  procedure   sia   intervenuta   in   data

antecedente  la  pubblicazione  del  presente  decreto,  i   suddetti

specifici criteri  sono  applicati  anche  agli  esercizi  successivi

l'ammissione medesima.

  4. La richiesta di intervento del Fondo  e'  presentata  entro  sei

mesi dalla data di ammissione dell'impresa committente alle procedure

di cui al comma 2. In sede di prima applicazione, per i casi  in  cui

le imprese committenti siano state ammesse alle suddette procedure in

data antecedente la pubblicazione del presente decreto, la  richiesta

di garanzia e' presentata entro  sei  mesi  dalla  medesima  data  di

pubblicazione.».

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare.

    Roma, 23 marzo 2011

 

                                                     Il Ministro     

                                             dello sviluppo economico

                                                        Romani       

 

          Il Ministro

dell'economia e delle finanze

            Tremonti

 

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011

Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,

registro n. 2, foglio n. 79

 

       

                    Avvertenza:

              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto

          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi

          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle

          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28

          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la

          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e

          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della

          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di

          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei

          Ministri):

              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati

          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di

          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge

          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere

          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la

          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati

          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente

          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti

          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la

          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere

          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla

          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella

          Gazzetta Ufficiale.».

              - Il testo dell'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della

          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

          della finanza pubblica), e' il seguente:

              «100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,

          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle

          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:

                a) una somma fino ad un massimo di  400  miliardi  di

          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia

          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo

          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti

          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e

          medie imprese».

              - Il testo dell'art. 15  della  legge  7  agosto  1997,

          n.266, (Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente:

              «Art.  15  (Razionalizzazione  dei  fondi  pubblici  di

          garanzia). - 1. Al fondo di garanzia  di  cui  all'art.  2,

          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.

          662, sono attribuite, a  integrazione  delle  risorse  gia'

          destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e

          le passivita' del fondo di  garanzia  di  cui  all'art.  20

          della  legge  12  agosto  1977,  n.   675,   e   successive

          modificazioni, e del fondo di garanzia di  cui  all'art.  7

          della  legge  10  ottobre  1975,  n.  517,   e   successive

          modificazioni, nonche' un importo pari  a  50  miliardi  di

          lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi

          e  cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi   ai   sensi

          dell'art. 2 del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,

          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,

          n. 237.

              2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente

          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli

          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di

          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

          n.  385,  e  successive  modificazioni,  e  alle   societa'

          finanziarie  per  l'innovazione  e  lo  sviluppo   iscritte

          all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5  ottobre

          1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole  e  medie

          imprese,  ivi  compresa  la  locazione  finanziaria,  e  di

          partecipazioni, temporanee  e  di  minoranza,  al  capitale

          delle piccole e medie imprese. La  garanzia  del  fondo  e'

          estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti  dai

          consorzi di garanzia collettiva fidi di cui  all'art.  155,

          comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del  1993  e

          dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale

          di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

              3. I criteri e le modalita' per  la  concessione  della

          garanzia e per la gestione del fondo nonche'  le  eventuali

          riserve  di  fondi  a  favore  di  determinati  settori   o

          tipologie di  operazioni  sono  regolati  con  decreto  del

          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,

          di concerto con il Ministro del tesoro,  da  emanare  entro

          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,

          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

          presente  legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,   del

          commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai

          sensi dell'art. 47, comma 2,  del  decreto  legislativo  1°

          settembre 1993, n. 385 . La convenzione prevede un distinto

          organo, competente a deliberare in materia, nel quale  sono

          nominati anche un rappresentante delle  banche  e  uno  per

          ciascuna delle  organizzazioni  rappresentative  a  livello

          nazionale delle  piccole  e  medie  imprese  industriali  e

          commerciali.

              4. Un importo pari a 50  miliardi  di  lire,  a  valere

          sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative

          di garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi  dell'art.  2  del

          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con

          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  237,  e'

          destinato al fondo centrale di  garanzia  istituito  presso

          l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e

          successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2,  comma

          101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le  parole:

          «Ministro del  tesoro»,  sono  inserite  le  seguenti:  «di

          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e

          dell'artigianato».

              5. Dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del

          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,

          emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di  cui  al

          comma 3, sono abrogati l'art.  20  della  legge  12  agosto

          1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10  ottobre  1975,  n.

          517, e loro successive modificazioni.».

              - Il decreto-legge 30  gennaio  1979,  n.  26,  recante

          «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione  straordinaria

          delle  grandi  imprese  in  crisi»,  e'  pubblicato   nella

          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio

          1979, n. 36 ed  e'  stato  convertito,  con  modificazioni,

          nella legge 3 aprile 1979, n. 95, pubblicata nella Gazzetta

          Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile  1979,  n.

          94.

              - Il testo dell'art. 1 della legge 18 giugno  1998,  n.

          192, recante «Disciplina della subfornitura nelle attivita'

          produttive» e' il seguente:

              «Art.  1  (Definizione).  -  1.  Con  il  contratto  di

          subfornitura un imprenditore si impegna  a  effettuare  per

          conto di una impresa committente  lavorazioni  su  prodotti

          semilavorati o su materie prime forniti  dalla  committente

          medesima, o si impegna a  fornire  all'impresa  prodotti  o

          servizi destinati  ad  essere  incorporati  o  comunque  ad

          essere utilizzati nell'ambito dell'attivita' economica  del

          committente o nella produzione di  un  bene  complesso,  in

          conformita' a progetti  esecutivi,  conoscenze  tecniche  e

          tecnologiche,  modelli  o  prototipi  forniti  dall'impresa

          committente.

              2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma  1  i

          contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie  prime,

          di servizi di pubblica utilita' e di beni  strumentali  non

          riconducibili ad attrezzature».

              - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio

          e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del

          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  del

          31 maggio 1999, n.  248,  (Regolamento  recante  criteri  e

          modalita' per  la  concessione  della  garanzia  e  per  la

          gestione del Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e  medie

          imprese)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

          Repubblica italiana del 30 luglio 1999, n.177.

              - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  (Nuova

          disciplina dell'amministrazione straordinaria delle  grandi

          imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della

          legge n. 30 luglio  1998,  n.  274),  e'  pubblicato  nella

          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  9  agosto

          1999, n. 185.

              -  La   raccomandazione   della   Commissione   europea

          2003/361/CE del 6 maggio 2003,  relativa  alla  definizione

          delle microimprese, piccole e medie imprese, e'  pubblicata

          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L124/36 del 20

          maggio 2003.

              - Il decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  recante

          «Misure urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di

          grandi imprese in stato di insolvenza» e' pubblicato  nella

          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   del   24

          dicembre  2003,  n.  298  ed  e'  stato   convertito,   con

          modificazioni,  nella  legge  18  febbraio  2004,  n.   39,

          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica

          italiana del 20 febbraio 2004, n. 42.

              - Il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive

          del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria

          dei criteri di individuazione di piccole e medie  imprese),

          e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

          italiana del 12 ottobre 2005, n. 238.

              - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive di

          concerto con il Ministro dell'innovazione e  le  tecnologie

          del  20  giugno  2005,  recante   «Rideterminazione   delle

          caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia  per

          le piccole e medie imprese», e' pubblicato  nella  Gazzetta

          Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio  2005,  n.

          152.

              - Il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive

          del  23  settembre  2005,   recante   «Approvazione   delle

          condizioni di ammissibilita' e  disposizioni  di  carattere

          generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le

          piccole e medie imprese, di  cui  all'art.  2,  comma  100,

          lettera a), della legge n. 23  dicembre  1996,  n.  662,  a

          seguito di  rideterminazione  delle  caratteristiche  degli

          interventi  del  Fondo  stesso,  ai   sensi   del   decreto

          ministeriale 20 giugno 2005», e' pubblicato nella  Gazzetta

          Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005,  n.

          230.

              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

          del 25 marzo 2009, recante «Criteri, condizioni e modalita'

          di  operativita'  della  garanzia  dello  Stato  di  ultima

          istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia,

          di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23

          dicembre  1996,  n.  662»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta

          Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2009,  n.

          99.

              - Il testo dell'art.  7-septies  del  decreto-legge  10

          febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei

          settori  industriali  in  crisi,  nonche'  disposizioni  in

          materia di produzione lattiera e rateizzazione  del  debito

          nel    settore    lattiero-caseario»,    convertito     con

          modificazioni dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e'  il

          seguente:

              «Art. 7-septies (Disposizioni in favore delle piccole e

          medie imprese). - 1. Gli interventi del Fondo  di  garanzia

          di cui all' art. 15 della legge  7  agosto  1997,  n.  266,

          nelle more della concreta operativita' delle previsioni  di

          cui all' art. 1, comma 848, della legge 27  dicembre  2006,

          n. 296, e successive modificazioni, possono  essere  estesi

          alle misure occorrenti a  garantire  la  rinegoziazione  di

          debiti  in  essere  con  il  sistema  bancario  nonche'  il

          regolare   assolvimento   degli   obblighi   tributari    e

          contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse

          ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo».

              - Il testo del comma 848 dell'art.  1  della  legge  27

          dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per   la

          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato

          (legge finanziaria 2007)», e' il seguente:

              «848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico

          adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

          finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa  in  sede

          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le

          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai

          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,

          n. 281, entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore

          della presente legge  vengono  stabiliti  le  modalita'  di

          funzionamento  del  Fondo  di  cui  al  comma  847,   anche

          attraverso  l'affidamento  diretto  ad   enti   strumentali

          all'amministrazione  ovvero  altri  soggetti  esterni,  con

          eventuale onere a carico  delle  risorse  stanziate  per  i

          singoli progetti, scelti nel  rispetto  delle  disposizioni

          nazionali  e  comunitarie,  nonche'  i   criteri   per   la

          realizzazione degli interventi di  cui  al  medesimo  comma

          847, le priorita' di intervento  e  le  condizioni  per  la

          eventuale cessione a terzi degli impegni assunti  a  carico

          dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo  di  cui

          al comma 847. Nel  caso  in  cui  si  adottino  misure  per

          sostenere la creazione di  nuove  imprese  femminili  e  il

          consolidamento  aziendale  di  piccole  e   medie   imprese

          femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento  e'

          adottato dal Ministro dello sviluppo economico di  concerto

          con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'».

              - Il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive,

          emanato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle

          finanze, del 24 luglio 2002, n. 226,  recante  «Regolamento

          recante modificazioni al  decreto  ministeriale  31  maggio

          1999,  n.  248,  recante  criteri  e   modalita'   per   la

          concessione della garanzia e per la gestione del Fondo  per

          le piccole e medie imprese di cui all'art.  2,  comma  100,

          lettera a), della legge n.  23  dicembre  1996,  n.  662  e

          all'art. 15 della legge n.  7  agosto  1997,  n.  266»,  e'

          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica

          italiana del 16 ottobre 2002, n. 243.

          Note all'art. 1:

              - Per il decreto del 31 maggio 1999, n. 248 emanato dal

          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,

          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e

          della  programmazione  economica,si  vedano  le  note  alle

          premesse.

              - Il testo dell'art. 2, comma  100,  lettera  a)  della

          legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e'  riportato  nelle  note

          alle premesse.

              - Il testo dell'art. 1 della legge 18 giugno  1998,  n.

          192, e' riportato nelle note alle premesse.

              - Per il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  si

          vedano le note alle premesse.

              - Per il decreto-legge 23 dicembre  2003,  n.  347,  si

          vedano le note alle premesse.

 

 

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