IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 30 aprile 2007, n. 112;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, e successive modificazioni,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33, comma 1, lettera
d-ter);
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in particolare,
l'articolo 13;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante
attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo
unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il titolo V,
e' aggiunto il seguente:
«Titolo V-bis
ISTITUZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE, SUL PIANO
AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON
SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D'IDENTITA'
Art. 30-bis
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo per furto d'identita'
si intende:
a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria
identita' mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identita'
e al reddito di un altro soggetto. L'impersonificazione puo'
riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto
in vita sia ad un soggetto deceduto;
b) l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della
propria identita' mediante l'impiego, in forma combinata, di dati
relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi
ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a).
Art. 30-ter
Sistema di prevenzione
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle
finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei
pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto
di identita'.
2. Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio centrale
informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di seguito denominato
archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente
articolo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare
dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto
previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa, per la
gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento
dei dati personali, la Consap S.p.A, di seguito denominato ente
gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla
quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le
attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre
Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi
di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi
assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi
nei settori del credito e dei servizi.
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti
soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q),
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese
che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi
assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi,
in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e
delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9,
ogni altra categoria di soggetti cui e' consentita la partecipazione
al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di verifica
dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita
dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento
di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione
finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica
dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di fuori dei
casi e delle finalita' previste per la prevenzione del furto di
identita'. Gli aderenti inviano altresi', in forma scritta, una
comunicazione riguardante l'avvenuta stipula del contratto,
nell'ambito dei settori di cui al comma 1, all'indirizzo risultante
dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto.
Gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le informazioni
relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del
credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi.
8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, e' istituito, presso
l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che
consente di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno
subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita'.
9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che
svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di
migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del
credito al consumo e del furto di identita' a livello nazionale,
nonche' compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e
studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto
delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo di
lavoro e' composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un
supplente, designati rispettivamente da ciascuna delle autorita'
indicate: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero
dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo
economico, Banca d'Italia, Guardia di finanza. La segreteria del
gruppo di lavoro e' assicurata dall'ente gestore. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla
nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha
carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro durano in
carica un triennio. Per la partecipazione all'attivita' del gruppo di
lavoro non sono previsti compensi, indennita' o rimborsi spese. Il
gruppo di lavoro e' presieduto dal componente del gruppo designato
dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei
temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i
rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti
e degli operatori commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla
base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai
risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta entro il
31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell'archivio, anche
attraverso l'attivita' di studio ed elaborazione dei dati disponibili
da parte del gruppo di lavoro, svolge attivita' d'informazione e
conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante
l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti preposti fanno
fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 30-quater
Finalita' e struttura dell'archivio
1. L'archivio e' composto da tre strumenti informatici:
a) il primo, denominato interconnessione di rete, consente di
dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti
mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 30-quinquies,
detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;
b) il secondo, denominato modulo informatico centralizzato,
memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha
evidenziato la non autenticita' di una o piu' categorie di dati
presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare
dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma
9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della
prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione
periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel
settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o
differiti. Per le finalita' di cui alla presente lettera, il titolare
dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti
nell'archivio informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166;
c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta, memorizza
le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o
ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito,
dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi nonche' le
segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare
dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni sono conservate
nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare
l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.
2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la
Polizia di Stato possono accedere, a titolo gratuito, al sistema di
prevenzione.
3. I risultati di specifico interesse sono comunicati, secondo le
modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 30-octies del
presente decreto legislativo, agli uffici del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia
di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche
internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche', ove
rilevanti, all'Unita' di informazione finanziaria della Banca
d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione, il titolare
dell'archivio, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni
di cui all'articolo 30-ter, comma 7, ultimo periodo, puo' avvalersi
della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facolta' previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,
utilizzando, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, strutture e personale
esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
Art. 30-quinquies
Dati oggetto di riscontro
1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da
organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che
richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un
finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, contenuti
nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c):
a) documenti di identita' e di riconoscimento, comunque
denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati;
b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il
reddito esclusivamente per le finalita' perseguite dal presente
decreto legislativo;
c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' del
presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che
detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono
renderli disponibili nelle modalita' e nei termini previsti dal
decreto di cui all'articolo 30-octies.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
individuato, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo
30-ter, comma 9, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle
finalita' del presente decreto legislativo.
Art. 30-sexies
Procedura di riscontro sull'autenticita'
dei dati e contributo degli aderenti
1. Ai fini del riscontro sull'autenticita' dei dati contenuti nelle
richieste di verifica inviate dagli aderenti, l'ente gestore
autorizza di volta in volta la procedura di collegamento
dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati.
Ciascuna richiesta puo' concernere una o piu' categorie di dati
nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 30-quinquies.
2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto
legislativo e' posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di
prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica,
riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte
dell'aderente, previa stipula di apposita convenzione con l'ente
gestore, il pagamento all'ente gestore stesso di un contributo
articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e
di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio
svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti del contributo
e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies.
Art. 30-septies
Disposizioni finanziarie
1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il
quale deve fornire al Ministero dell'economia e delle finanze
apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi
sostenuti in relazione al servizio svolto.
Art. 30-octies
Termini, modalita' e condizioni per la gestione
del sistema di prevenzione
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione:
a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso
all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti
nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi
dell'articolo 30-quinquies, le modalita' e i termini relativi alle
convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d);
b) sono stabilite le modalita' relative al collegamento
informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici
e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies;
c) sono individuate le modalita' e fissati i termini secondo cui
i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti,
nonche' viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di
riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1;
d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo
30-sexies, comma 2, nonche' i criteri di determinazione e le
modalita' di riscossione del medesimo.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso al
Garante per la protezione dei dati personali affinche' esprima il
proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.
3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui
all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, puo' chiedere in qualsiasi momento di
essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter,
comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo.
4. I termini e le modalita' di attuazione dell'articolo
30-quinquies, comma 1, lettera b), sono definiti con decreto
interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle
entrate.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 17 agosto 2005, n. 166 reca: «Istituzione di
un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di
pagamento».
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 1, della
legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2008»:
«Art. 33 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di
credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla
disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore
finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in
attivita' finanziaria). - 1. Nella predisposizione dei
decreti legislativi per l'attuazione della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le
necessarie modifiche e integrazioni, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di
protezione del contraente debole previsti in attuazione
della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di
finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano
analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche
ovvero delle finalita' del finanziamento;
b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi
inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 per contrastare le violazioni delle
disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se
concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al
fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei
comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura
delle sanzioni amministrative e' pari a quella prevista
dall' art. 144 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e
dall' art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n.
262, e successive modificazioni;
c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni
normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni
legislative aventi a oggetto operazioni e servizi
disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
applicando, per garantire il rispetto di queste ultime
disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del
cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
d) rimodulare la disciplina delle attivita' e dei
soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo
V e all' art. 155 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti
ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:
1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al
fine di consentire l'operativita' nei confronti del
pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilita'
e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;
2) prevedere strumenti di controllo piu' efficaci,
modulati anche sulla base delle attivita' svolte
dall'intermediario;
3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la
celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione
amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo
i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;
4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e
proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di
intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione,
rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;
d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria
quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il
potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a
diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine
di favorire relazioni responsabili e corrette tra
intermediari e clienti;
d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della
disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati
personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al
consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti
d'identita'; il sistema di prevenzione e' istituito
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed
e' basato su un archivio centrale informatizzato e su un
gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle
finanze e' titolare dell'archivio e del connesso
trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'art. 29
del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
Ministero dell'economia e delle finanze designa per la
gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del
trattamento dei dati personali la societa' CONSAP Spa. I
rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione;
il Ministero dell'economia e delle finanze individua le
categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di
prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare
l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di
prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di
un contributo in favore dell'ente gestore. All'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente;
d-quater) prevedere che il diniego del finanziamento
da parte dei soggetti abilitati all'esercizio
dell'attivita' di erogazione di credito ai consumatori sia
obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non
integrata nel caso di mero rinvio all'esito della
consultazione di banche di dati e di sistemi di
informazione creditizia;
d-quinquies) prevedere che al soggetto richiedente
cui viene negato il finanziamento sia consentito di
prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del
provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.
e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di
cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli
agenti in attivita' finanziaria di cui al decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,
in modo da:
1) assicurare la trasparenza dell'operato e la
professionalita' delle sopraindicate categorie
professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti
professionali;
2) istituire un organismo avente personalita'
giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed
eventuali articolazioni territoriali, costituito da
soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori
creditizi, degli agenti in attivita' finanziaria, delle
banche e degli intermediari finanziari, con il compito di
gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti
in attivita' finanziaria. Detto organismo sara' sottoposto
alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave
inerzia o malfunzionamento, potra' proporne lo scioglimento
al Ministro dell'economia e delle finanze;
3) prevedere che con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell' art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Banca d'Italia, siano determinate le modalita' di
funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia
individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e
delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari
ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di
gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e
sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori
creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria, con le
relative forme di pubblicita'; della determinazione e
riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali
articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme
dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella
misura necessaria per garantire lo svolgimento
dell'attivita'; delle modalita' di tenuta della
documentazione concernente l'attivita' svolta dai mediatori
creditizi e dagli agenti in attivita' finanziaria; delle
modalita' di aggiornamento professionale di tali soggetti;
4) applicare, in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive
modificazioni, prevedendo altresi' che la Banca d'Italia
possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con
riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri
costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza
nonche' l'applicazione delle disposizioni previste per la
determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3
della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'art. 1815 del
codice civile;
5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche' la
sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni
accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i
provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la
Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle
disposizioni di cui al numero 4);
6) individuare cause di incompatibilita', tra cui
la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine
di assicurare la professionalita' e l'autonomia
dell'operativita';
7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze
assicurative per responsabilita' civile per danni arrecati
nell'esercizio delle attivita' di pertinenza;
8) prevedere disposizioni transitorie per
disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei
mediatori e degli agenti in attivita' finanziaria gia'
abilitati, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla
nuova disciplina;
9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di
indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di
adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio
dell'attivita'; introdurre ulteriori forme di controllo per
le societa' di mediazione creditizia di maggiori
dimensioni;
10) prevedere per gli agenti in attivita'
finanziaria forme di responsabilita' del soggetto che si
avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni
causati ai clienti;
f) coordinare il testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni
legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore,
definendo le informazioni che devono essere fornite al
cliente in fase precontrattuale e le modalita' di
illustrazione, con la specifica, in caso di offerta
congiunta di piu' prodotti, dell'obbligatorieta' o
facoltativita' degli stessi.».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 reca:
«Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi.».
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali):
«Art. 29 (Responsabile del trattamento). - 1. Il
responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra
soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita'
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle
proprie istruzioni.».
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia):
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono prestare servizi di
pagamento, a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-novies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento se
autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari
finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a
loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 1, comma 1, lettera gg) del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) - ff) (omissis);
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi,
forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;
sono inoltre esclusi i servizi della societa'
dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti interamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica; ».
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 2, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 31
luglio 2005 n. 177 (Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo
unico si intende per:
da a) a p) Omissis.
q) «fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato», il soggetto che fornisce,
al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso
condizionato, compresa la pay per view, mediante
distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla
visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed
eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che
fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi
dall'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; ».
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 1 della legge 17 agosto 2005, n. 166 (Istituzione
di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di
pagamento):
«Art. 1 (Sistema di prevenzione). - 1. E' istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle
frodi sulle carte di pagamento.
2. Con il termine «carte di pagamento» si intendono
quei documenti che si identificano con le carte di credito
e le carte di debito e con le altre carte definite nella
normativa di attuazione.
3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le
societa', le banche e gli intermediari finanziari che
emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali
di accettazione di dette carte, di seguito denominati
«societa' segnalanti», individuati nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7.
4. Le societa' segnalanti comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di
cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni
alimentano un apposito archivio informatizzato.
5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile
della sua gestione e' l'Ufficio centrale antifrode dei
mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle
finanze che, nell'ambito del Dipartimento del tesoro,
esercita funzioni di competenza statale in materia di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui
mezzi di pagamento, e che puo' designare anche ulteriori
soggetti responsabili ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Il personale di cui all'art. 9 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, puo' essere assegnato
all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.
7. Nell' ambito del sistema di prevenzione opera, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un
gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la
trattazione delle problematiche di settore. 8. Il sistema
di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai
principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento
comunitario. ».
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli
articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).
«Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). -
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
e' istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che
provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro
dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della
sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di
polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di
Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici,
anche per le esigenze generali del Ministero
dell'interno.».
«Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di
coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine
e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle
informazioni e dei dati che devono essere forniti anche
dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine,
della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione
della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione,
studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei
servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative dei servizi logistici e
amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni operative della dislocazione delle forze di
polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle
pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di
polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni
comunitarie e internazionali.
Per l'espletamento delle funzioni predette e'
assegnato, secondo criteri di competenza
tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno, secondo contingenti fissati con
decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale delle
altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello
Stato, secondo contingenti determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro e con i Ministri interessati.
Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e
tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad
estranei alla pubblica amministrazione.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con
decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di
amministrazione e non possono superare l'anno finanziario;
possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
Complessivamente non possono affidarsi allo stesso
incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o
servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio,
anche se da assolversi per conto di amministrazioni
diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e'
tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale
responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna
delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad
apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza,
ove trattisi di pubblico dipendente.
Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza
ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.».
«Art. 7 (Natura e entita' dei dati e delle informazioni
raccolti). - Le informazioni e i dati di cui all'art. 6,
lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da
documenti che comunque siano conservati dalla pubblica
amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da
sentenze o provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o da
atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi
dell'art. 165-ter del codice di procedura penale o da
indagini di polizia.
In ogni caso e' vietato raccogliere informazioni e dati
sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede
religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai
principi di movimenti sindacali, cooperativi,
assistenziali, culturali, nonche' per la legittima
attivita' che svolgano come appartenenti ad organizzazioni
legalmente operanti nei settori sopraindicati.
Possono essere acquisite informazioni relative ad
operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da
indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato
dell'autorita' giudiziaria, senza che possa essere opposto
il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende
di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.
Possono essere altresi' acquisiti le informazioni e i
dati di cui all'art. 6 in possesso delle polizie degli
Stati appartenenti alla Comunita' economica europea e di
quelli di confine, nonche' di ogni altro Stato con il quale
siano raggiunte specifiche intese in tal senso.
Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate
al precedente comma le informazioni e i dati di cui
all'art. 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.
».
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001 n. 68
(Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78):
«Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. Fermi restando i
compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo
della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia
economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico,
delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse
proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati
in regime concessorio, ad espletamento di funzioni
pubbliche inerenti la potesta' amministrativa
d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate
nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme
obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario
nazionale o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c),
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200,
201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle
leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
di polizia economica e finanziaria in via esclusiva,
richiedendo la collaborazione di altri organismi per
l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al
presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
possono configurarsi come violazioni fiscali, le
disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera d) della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio
1929, n. 4."
- Si riporta il testo dell'art. 136 del decreto
legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):
«Art. 136 (Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti). - 1. E' istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie
iniziative, della struttura e del personale del Ministero
dello sviluppo economico, e' composto dai rappresentanti
delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'art. 137 e da un rappresentante
designato dalla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto dal
Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il
Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni
rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale
riconosciute e delle associazioni nazionali delle
cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere
invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato,
delle categorie economiche e sociali interessate, delle
pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle
materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di
atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai
programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui
problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli
utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza
dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle
informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il
potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti
ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento
tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela
dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative
dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli
interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle
autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una
volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi
rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti
dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici
o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi
all'attuazione delle disposizioni in materia di
semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate
dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato
della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attivita'
normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e
delle procedure».
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