È giunto
alla pubblicazione definitiva in Gazzetta ufficiale il
decreto legge con la cosiddetta manovra economica 2011
Si tratta del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria" ed è riportato nella G.U. n. 155 dello
stesso giorno.
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n.
98
Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria. (11G0146)
GU n. 155 del 6-7-2011
testo in vigore dal: 6-7-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la stabilizzazione
finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica, al fine di
ottemperare a quanto previsto dagli
impegni presi in sede comunitaria,
nonche' di emanare misure di
stimolo fiscale per favorire il
rilancio della competitivita'
economica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA
RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,
NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE
Capo I
Riduzione dei costi della politica
e degli apparati
Art. 1
Livellamento remunerativo
Italia-Europa
1. Il trattamento economico
omnicomprensivo annualmente
corrisposto, in funzione della
carica ricoperta o dell'incarico
svolto, ai titolari di cariche
elettive ed incarichi di vertice o
quali componenti, comunque
denominati, degli organismi, enti e
istituzioni, anche collegiali, di
cui all'allegato A, non puo'
superare la media degli analoghi
trattamenti economici percepiti
annualmente dai titolari di
omologhe cariche e incarichi negli altri
Stati dell'Area Euro. Fermo il
principio costituzionale di autonomia,
per i componenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei
deputati il costo relativo al
trattamento economico omnicomprensivo
annualmente corrisposto in funzione
della carica ricoperta non puo'
superare la media del costo
relativo ai componenti dei Parlamenti
nazionali.
2. La disposizione di cui al comma
1 si applica anche ai segretari
generali, ai capi dei dipartimenti,
ai dirigenti generali e ai
titolari degli uffici a questi
equiparati. Ai fini del presente comma
per trattamento economico
omnicomprensivo si intende il complesso
delle retribuzioni e delle
indennita' a carico delle pubbliche
finanze percepiti dal titolare
delle predette cariche, ivi compresi
quelli erogati dalle
amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e'
istituita una Commissione,
presieduta dal Presidente dell'ISTAT e
composta da quattro esperti di
chiara fama, tra cui un rappresentante
di Eurostat, che durano in carica
quattro anni, la quale entro il 1°
luglio di ogni anno e con
provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana, provvede alla ricognizione e
all'individuazione della media dei
trattamenti economici di cui al
comma 1 riferiti all'anno
precedente ed aggiornati all'anno in corso
sulla base delle previsioni
dell'indice armonizzato dei prezzi al
consumo contenute nel Documento di
economia e finanza. La
partecipazione alla commissione e'
a titolo gratuito. In sede di
prima applicazione, il decreto del
Presidente del consiglio dei
Ministri di cui al primo periodo e'
adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; tenuto conto
dei tempi necessari a stabilire la
metodologia di calcolo e a
raccogliere le informazioni
rilevanti, la ricognizione e la
individuazione riferite all'anno
2010 sono provvisoriamente
effettuate entro il 31 dicembre
2011 ed eventualmente riviste entro
il 31 marzo 2012.
4. Le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, norme di
principio in materia di
coordinamento della finanza pubblica. Le
regioni adeguano, entro il termine
di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto, la propria legislazione alle
previsioni di cui ai medesimi
commi. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni
stesse, secondo i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.
5. I componenti degli organi di cui
all'allegato B, che siano
dipendenti pubblici, sono collocati
in aspettativa non retribuita,
salvo che optino per il
mantenimento, in via esclusiva, del
trattamento economico
dell'amministrazione di appartenenza.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4
e 5 si applicano a decorrere
dalle prossime elezioni, nomine o
rinnovi e, comunque, per i
compensi, le retribuzioni e le
indennita' che non siano stati ancora
determinati alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 2
Auto blu
1. La cilindrata delle auto di
servizio non puo' superare i 1600
cc.
2. Fanno eccezione le auto in
dotazione al Capo dello Stato, ai
Presidenti del Senato e della
Camera, del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Presidente della
Corte costituzionale e le auto
blindate adibite ai servizi
istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio
possono essere utilizzate solo fino
alla loro dismissione o
rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disposti
modalita' e limiti di utilizzo delle
autovetture di servizio al fine di
ridurne numero e costo.
Art. 3
Aerei blu
1. I voli di Stato devono essere
limitati al Presidente della
Repubblica, ai Presidenti di Camera
e Senato, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al
Presidente della Corte costituzionale.
2. Eccezioni rispetto a questa
regola devono essere specificamente
autorizzate, soprattutto con
riferimento agli impegni internazionali,
e rese pubbliche sul sito della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, salvi i casi di segreto
per ragioni di Stato.
Art. 4
Benefits
1. Fatta eccezione per il
Presidente della Repubblica, dopo la
cessazione dall'ufficio, a favore
dei titolari di qualsiasi incarico
o carica pubblica, elettiva o
conseguita per nomina, anche negli
organi costituzionali e di
rilevanza costituzionale, ivi compresi
quelli indicati nell'articolo 121
della Costituzione, non possono
essere utilizzati immobili
pubblici, anche ad uso abitativo, ne'
destinato personale pubblico, ne'
messi a disposizione mezzi di
trasporto o apparati di
comunicazione e di informazione appartenenti
ad organi o enti pubblici o da
questi comunque finanziati. Restano
ferme le norme previste
dall'ordinamento in materia di sicurezza
nazionale o di protezione
personale.
2. La Camera dei deputati, il
Senato della Repubblica, la Corte
costituzionale, nell'ambito della
propria autonomia, assumono le
opportune deliberazioni per
limitare nel tempo i benefici di cui al
comma 1 riconosciuti ai rispettivi
Presidenti dopo la cessazione
dalla carica.
3. La disposizione di cui al comma
1 e' principio di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
Art. 5
Riduzione dotazioni Organismi
politico-amministrativi e organi
collegiali
1. Nel rispetto del principio
costituzionale di autonomia, a
decorrere dall'anno 2012 gli
importi corrispondenti alle riduzioni di
spesa che, anche con riferimento
alle spese di natura amministrativa
e per il personale, saranno
autonomamente deliberate entro il 31
dicembre 2013, con le modalita'
previste dai rispettivi ordinamenti
dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale sono versati al
bilancio dello Stato e sono utilizzati
dallo Stato per gli interventi
straordinari per fame nel mondo,
calamita' naturali, assistenza ai
rifugiati, conservazione di beni
culturali previsti dall'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n.
222.
2. A decorrere dall'anno 2012 gli
stanziamenti del Consiglio
nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL), degli organi di
autogoverno della magistratura
ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, nonche' delle
autorita' indipendenti, compresa
la Consob, sono ridotti del 20 per
cento rispetto all'anno 2011. Ai
fini della riduzione prevista dal
presente comma gli stanziamenti si
considerano al netto degli oneri
relativi al personale dipendente,
nonche', per gli organi di
autogoverno, degli oneri per la formazione
e l'aggiornamento del personale.
Art. 6
Finanziamento dei partiti politici
1. Ferme restando le riduzioni di
spesa gia' previste dall'articolo
2, comma 275, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5,
comma 4, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, l'importo previsto
dall'articolo 1, comma 5, primo
periodo, della legge 3 giugno 1999,
n. 157, e' ridotto di un ulteriore
10 per cento, cosi' cumulando una
riduzione complessiva del 30 per
cento.
2. All'articolo 1 della legge 3
giugno 1999, n. 157, il terzo e
quarto periodo del comma 6 sono
sostituiti dai seguenti: "In caso di
scioglimento anticipato del Senato
della Repubblica o della Camera
dei deputati il versamento delle
quote annuali dei relativi rimborsi
e' interrotto. In tale caso i
movimenti o partiti politici hanno
diritto esclusivamente al
versamento delle quote dei rimborsi per un
numero di anni pari alla durata
della legislatura dei rispettivi
organi. Il versamento della quota
annua di rimborso, spettante sulla
base del presente comma, e'
effettuato anche nel caso in cui sia
trascorsa una frazione di anno.".
3. Il comma 1 si applica a
decorrere del primo rinnovo del Senato
della Repubblica, della Camera dei
deputati, del Parlamento europeo e
dei Consigli regionali successivo
alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 7
Election day
1. A decorrere dal 2012 le
consultazioni elettorali per le elezioni
dei sindaci, dei Presidenti delle
province e delle regioni, dei
Consigli comunali, provinciali e
regionali, del Senato della
Repubblica e della Camera dei
deputati, si svolgono, compatibilmente
con quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, in un'unica data
nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si
svolgano le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti
all'Italia le consultazioni di cui al
comma 1 si effettuano nella data
stabilita per le elezioni del
Parlamento europeo.
Art. 8
Obblighi di trasparenza per le
societa' a partecipazione pubblica
1. Entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto,
tutti gli enti e gli organismi
pubblici inseriscono sul proprio sito
istituzionale curandone altresi' il
periodico aggiornamento, l'elenco
delle societa' di cui detengono,
direttamente o indirettamente, quote
di partecipazione anche minoritaria
indicandone l'entita', nonche'
una rappresentazione grafica che
evidenzia i collegamenti tra l'ente
o l'organismo e le societa' ovvero
tra le societa' controllate e
indicano se, nell'ultimo triennio
dalla pubblicazione, le singole
societa' hanno raggiunto il
pareggio di bilancio.
Capo II
Razionalizzazione e monitoraggio
della spesa
delle amministrazioni pubbliche
Art. 9
Fabbisogni standard, spending
review e superamento della spesa
storica delle Amministrazioni dello
Stato
1. Dato l'obiettivo di
razionalizzazione della spesa e di
superamento del criterio della
spesa storica, il Ministero
dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sulla base di
un atto di indirizzo del Ministro
dell'economia e delle finanze, a
partire dall'anno 2012, d'intesa con
i Ministeri interessati, da' inizio
ad un ciclo di "spending review"
mirata alla definizione dei
fabbisogni standard propri dei programmi
di spesa delle amministrazioni
centrali dello Stato. Le analisi
individuano, tra l'altro, eventuali
criticita' nella produzione ed
erogazione dei servizi pubblici,
anche inerenti le possibili
duplicazioni di strutture e le
possibili strategie di miglioramento
dei risultati ottenibili con le
risorse stanziate. In particolare,
per le amministrazioni periferiche
dello Stato sono proposte
specifiche metodologie per
quantificare i relativi fabbisogni, anche
ai fini della allocazione delle
risorse nell'ambito della loro
complessiva dotazione.
2. Il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato,
richiede alle amministrazioni
centrali dello Stato i dati e le
informazioni provenienti dalle
banche dati, indagini e sistemi
informativi dell'amministrazione
necessari per la realizzazione
delle attivita' di cui al comma 1. Le
amministrazioni centrali dello
Stato trasmettono tali dati per via
telematica e facilitano l'accesso
ad altri dati provenienti dal
SISTAN, anche nella forma di dati
elementari, nel rispetto della
normativa vigente, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato.
3. In caso di omessa trasmissione
dei dati senza motivata
giustificazione entro il termine
previsto nella richiesta di cui al
comma 2, su comunicazione del
Ministero dell'economia e delle
finanze, l'amministrazione
competente riduce la retribuzione di
risultato dei dirigenti
responsabili nella misura del 2 per cento.
4. A decorrere dal 2013, i
risultati delle attivita' di cui al
comma 1, sono comunicati dal
Ministero dell'economia e delle finanze
alle Amministrazioni centrali dello
Stato.
5. Sulla base delle comunicazioni
fornite alle amministrazioni
centrali dello Stato ai sensi del
comma 4, e in coerenza con gli
obiettivi e gli interventi indicati
nel Documento di economia e
finanza, le Amministrazioni
centrali dello Stato propongono
nell'ambito di accordi triennali
con il Ministero dell'economia e
delle finanze norme volte a
realizzare il superamento della spesa
storica e la graduale convergenza
verso gli obiettivi identificati
con le procedure di cui ai commi
precedenti da inserire nella legge
di stabilita', ovvero con apposito
disegno di legge collegato alla
manovra di finanza pubblica.
6. I Nuclei di analisi e
valutazione della spesa di cui
all'articolo 39 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, provvedono al
monitoraggio dell'attuazione e dei
risultati attesi dei provvedimenti
di cui al comma 5 e segnalano
eventuali scostamenti al Ministro
dell'economia e delle finanze e al
Ministro competente.
7. Il Rapporto sulla spesa delle
amministrazioni centrali dello
Stato di cui all'articolo 41 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,
illustra gli esiti delle attivita'
di cui ai commi precedenti.
Art. 10
Riduzione delle spese dei Ministeri
e monitoraggio della spesa
pubblica
1. Sono preselettivamente esclusi
dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a
5 del presente articolo il Fondo
per il finanziamento ordinario
delle universita', nonche' le risorse
destinate alla ricerca,
all'istruzione scolastica e al finanziamento
del cinque per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche,
nonche' il fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, le risorse destinate
alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali e,
limitatamente all'anno 2012, il
fondo per le aree sottoutilizzate.
2. Ai fini del concorso al
raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, le
amministrazioni centrali dello
Stato assicurano, a decorrere
dall'anno 2012, una riduzione della
spesa in termini di saldo netto da
finanziare ed indebitamento netto
corrispondente agli importi
indicati nell'allegato C.
3. Nelle more della definizione
degli interventi correttivi di cui
al comma 4, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad accantonare e rendere
indisponibile, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del 2009, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero
interessato, un ammontare di spesa
pari a quanto indicato nella
tabella di cui al comma 2.
4. I Ministri competenti
propongono, in sede di predisposizione del
disegno di legge di stabilita' per
il triennio 2012-2014, gli
interventi correttivi necessari per
la realizzazione degli obiettivi
di cui al comma 2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze verifica
gli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai
suddetti interventi, ai fini del
rispetto degli obiettivi di cui al
medesimo comma.
5. Qualora, a seguito della
verifica, le proposte di cui al comma 4
non risultino adeguate a conseguire
gli obiettivi in termini di
indebitamento netto assegnati ai
sensi del comma 2, il Ministro
dell'economia e delle finanze
riferisce al Consiglio dei Ministri e,
eventualmente, con la medesima
legge di stabilita' e' disposta la
corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell'ambito
delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera
b), della citata legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di
cui al citato comma 3.
6. Il comma 5 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e' abrogato.
7. Le autorizzazioni di spesa i cui
stanziamenti annuali non
risultano impegnati sulla base
delle risultanze del Rendiconto
generale dello Stato relativo agli
anni 2008, 2009 e 2010 sono
definanziate. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 30 settembre 2011 sono
individuate per ciascun Ministero le
autorizzazioni di spesa da
definanziare e le relative disponibilita'
esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le
disponibilita' individuate sono
versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate
al fondo ammortamento dei titoli
di Stato.
8. All'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i
commi dal primo al terzo sono
sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti e
delle spese in conto capitale,
non pagati entro il secondo
esercizio successivo a quello in cui e'
stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli
effetti amministrativi. Le somme
eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai
pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le somme stanziate per spese in
conto capitale non impegnate alla
chiusura dell'esercizio
costituiscono economie di bilancio ad
esclusione degli stanziamenti
iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente che possono essere
mantenuti in bilancio, quali residui,
non oltre l'esercizio successivo a
quello cui si riferiscono.
Le somme che hanno costituito
economie, relative alla prima
annualita' di una autorizzazione di
spesa pluriennale, con
l'esclusione delle autorizzazioni
di spesa permanenti e dei fondi del
personale, del fondo occupazione,
del fondo opere strategiche e del
fondo per le aree sottoutilizzate,
possono essere reiscritte con la
legge di bilancio, per un solo
esercizio finanziario, nella
competenza dell'esercizio
successivo a quello terminale
dell'autorizzazione medesima.".
9. Il comma 39 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
e' sostituito dal seguente:
"39. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri
interessati, e' quantificato l'ammontare
delle somme iscritte nel conto dei
residui da eliminare ai sensi del
comma 38, che sono conseguentemente
versate dalle amministrazioni
interessate all'entrata del
bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare
degli stanziamenti da iscrivere,
nel limite massimo del 50 per cento
dei versamenti, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di
finanza pubblica e comunque nei
limiti degli effetti positivi stimati
in ciascun anno in termini di
indebitamento netto conseguenti alla
eliminazione dei residui, in
apposito fondo da istituire nello stato
di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per il
finanziamento di nuovi programmi di
spesa o di quelli gia' esistenti.
L'utilizzazione del fondo e'
disposta con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro interessato,
previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.".
10. Sono abrogate, a decorrere dal
1° gennaio 2012, tutte le norme
che dispongono la conservazione nel
conto dei residui, per essere
utilizzate nell'esercizio
successivo, di somme iscritte negli stati
di previsione dei Ministeri, non
impegnate ai sensi dell'articolo 34
della legge 31 dicembre 2009, n.
196, al termine dell'esercizio
precedente, con l'esclusione delle
norme relative ai fondi del
personale, al fondo occupazione, al
fondo opere strategiche e al
fondo per le aree sottoutilizzate.
11. Ai fini dell'attuazione
dell'articolo 34, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, gli
uffici centrali del bilancio e le
ragionerie territoriali dello Stato
per le spese decentrate
verificano, ai fini della
registrazione dell'impegno, l'effettiva
sussistenza dell'obbligazione
giuridicamente perfezionata,
identificando lo specifico atto o
contratto cui conseguono l'obbligo
dello Stato ed il correlativo
diritto di terzi.
12. In presenza di uno scostamento
rilevante dagli obiettivi
indicati per l'anno considerato dal
Documento di economia e finanza e
da eventuali aggiornamenti, come
approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari, il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei
Ministri, puo' disporre con proprio
decreto, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, la limitazione
all'assunzione di impegni di spesa
o all'emissione di titoli di
pagamento a carico del bilancio
dello Stato, entro limiti percentuali
determinati in misura uniforme
rispetto a tutte le dotazioni di
bilancio, con esclusione delle
cosiddette spese obbligatorie ai sensi
dell'articolo 21, comma 6, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. .
Contestualmente alla loro adozione,
i decreti di cui al comma 39
dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, corredati da
apposite relazioni, sono trasmessi
alle Camere.
13. Per le medesime finalita' di
cui al comma 12, il Ministro
dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro vigilante, puo'
disporre, con uno o piu' decreti,
la riduzione delle spese di
funzionamento degli enti e
organismi pubblici, anche con personalita'
giuridica di diritto privato,
inclusi nell'elenco Istat ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Sono
esclusi gli enti territoriali, gli
enti da questi vigilati e gli
organi costituzionali. Gli organi
interni di revisione e di controllo
vigilano sull'applicazione di tale
decreto, assicurando la congruita'
delle conseguenti variazioni di
bilancio. Il maggiore avanzo
derivante da tali riduzioni e'
indisponibile; con successivo decreto
puo' essere reso disponibile.
14. In via sperimentale e nel
rispetto dell'invarianza dei saldi di
finanza pubblica, per gli anni
2012, 2013 e 2014 e' consentita la
possibilita' di adottate variazioni
compensative tra le dotazioni
finanziarie relative alle spese di
cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nell'ambito di
ciascun Ministero, anche tra
programmi diversi; la misura della
variazione, qualora siano
interessate autorizzazioni di spesa di
fattore legislativo, comunque, deve
essere tale da non pregiudicare
il conseguimento delle finalita'
definite dalle relative norme
sostanziali e comunque non puo'
essere superiore al 20 per cento
delle risorse finanziarie
complessivamente stanziate. La variazione
e' disposta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente,
previo parere favorevole delle
competenti commissioni
parlamentari, nel caso siano interessate
autorizzazioni di spesa di fattore
legislativo. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di
spesa in conto capitale per
finanziare spese correnti. Gli
schemi dei decreti di cui al
precedente periodo sono trasmessi
al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di
carattere finanziario. I pareri
devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.
Decorso inutilmente il termine
senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono
essere adottati. I decreti perdono
efficacia fin dall'inizio qualora
il Parlamento non approvi la
corrispondente variazione in sede
di esame del disegno di legge di
assestamento. Le variazioni
disposte con i decreti di cui al presente
comma hanno effetto esclusivamente
per l'esercizio in corso.
15. Il secondo e terzo periodo
dell'articolo 21, comma 6, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, si
interpretano nel senso che
nell'ambito degli oneri
inderogabili rientrano esclusivamente le
spese cosiddette obbligatorie,
ossia le spese relative al pagamento
di stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse, le spese per
interessi passivi, le spese
derivanti da obblighi comunitari e
internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle
vincolate a particolari meccanismi
o parametri, determinati da leggi
che regolano la loro evoluzione.
16. All'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,
le parole: entro il 31 luglio"sono
sostituite dalle seguenti: "entro
il 30 settembre".
17. Per provvedere all'estinzione
dei crediti, maturati nei
confronti dei Ministeri alla data
del 31 dicembre 2010, il cui
pagamento rientri, secondo i
criteri di contabilita' nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse
e il cui ammontare e' accertato
con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche sulla
base delle risultanze emerse a
seguito della emanazione della propria
circolare n. 38 del 15 dicembre
2010, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011,
il fondo di cui all'articolo 1,
comma 50, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, puo' essere
incrementato, per l'anno 2011,
rispettivamente:
a) mediante utilizzo delle
disponibilita', per l'anno 2011, del
fondo di cui all'ultimo periodo del
comma 250 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191;
b) fino ad euro 2.000 milioni di
euro mediante versamento al
bilancio dello Stato di una
corrispondente quota delle risorse
complessivamente disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita' speciale 1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio.
18. I crediti, maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2010, possono essere
estinti, a richiesta del creditore e
su conforme parere dell'Agenzia del
demanio, anche ai sensi
dell'articolo 1197 del codice
civile.
19. Al fine di potenziare
l'attivita' di controllo e monitoraggio
degli andamenti di finanza
pubblica, i rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi di revisione o sindacali
delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e delle autorita'
indipendenti, sono scelti tra gli
iscritti in un elenco, tenuto dal
predetto Ministero, in possesso di
requisiti professionali stabiliti
con decreto di natura non
regolamentare adeguati per l'espletamento
dell'incarico. In sede di prima
applicazione, sono iscritti
nell'elenco i soggetti che svolgono
funzioni dirigenziali, o di pari
livello, presso il predetto
Ministero, ed i soggetti equiparati,
nonche' i dipendenti del Ministero
che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto,
ricoprono incarichi di componente presso
collegi di cui al presente comma; i
soggetti anzidetti ed i
magistrati della Corte dei conti
possono, comunque, far parte dei
collegi di revisione o sindacali
delle pubbliche amministrazioni,
anche se non iscritti nel registro
di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
20. All'articolo 6, comma 8, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente:
"Le disposizioni del presente comma
non si applicano ai convegni
organizzati dalle universita' e
dagli enti di ricerca ed agli
incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi
internazionali o comunitari, alle
feste nazionali previste da
disposizioni di legge e a quelle
istituzionali delle Forze armate e
delle Forze di polizia, nonche',
per il 2012, alle mostre
autorizzate, nel limite di spesa
complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla
legislazione vigente nonche' dal
patto di stabilita' interno, dal
Ministero per i beni e le attivita'
culturali, di concerto, ai soli
fini finanziari, con il Ministero
dell'economia e delle finanze".
21. I titoli sequestrati di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, sono venduti
nel rispetto dei principi
indicati dall'articolo 6, comma
21-quinquies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e secondo i
termini e le modalita' individuati
con il decreto di natura non
regolamentare ivi previsto e nei limiti
richiamati al citato articolo 6
entro i quali e' possibile l'utilizzo
di beni e valori sequestrati.
Art. 11
Interventi per la razionalizzazione
dei processi di
approvvigionamento di beni e
servizi della Pubblica Amministrazione
1. Ai fini del perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica,
anche attraverso la
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di
beni e servizi, nel contesto del
sistema a rete di cui all'articolo
1, comma 457, della legge 27
dicembre 2006 n. 296, sono individuate
misure dirette ad incrementare i
processi di centralizzazione degli
acquisti riguardanti beni e
servizi. A tale fine il Ministero
dell'economia e delle finanze -
nell'ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti -
a decorrere dal 30 settembre 2011
avvia un piano volto
all'ampliamento della quota di spesa per gli
acquisti di beni e servizi gestita
attraverso gli strumenti di
centralizzazione e pubblica sul
sito www.acquistinretepa.it con
cadenza trimestrale le merceologie
per le quali viene attuato il
piano.
2. Per la realizzazione delle
finalita' di cui al comma 1 e ai fini
dell'aumento della percentuale di
acquisti effettuati in via
telematica, il Ministero
dell'economia e delle finanze, anche
avvalendosi di Consip S.p.A., mette
a disposizione nel contesto del
sistema a rete il proprio sistema
informatico di negoziazione in
riuso, anche ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
secondo quanto definito con
apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporto tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche
possono altresi' richiedere al
Ministero dell'economia e delle
finanze l'utilizzo del sistema
informatico di negoziazione in
modalita' ASP (Application Service
Provider). Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze
sono previste le relative modalita'
e tempi di attuazione, nonche' i
meccanismi di copertura dei costi
relativi all'utilizzo, e degli
eventuali servizi correlati,del
sistema informatico di negoziazione,
anche attraverso forme di
remunerazione sugli acquisti a carico degli
aggiudicatari delle procedure
realizzate.
4. Per le merceologie di cui al
comma 1, nell'ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti
di beni e servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze,
Consip S.p.A. predispone e mette a
disposizione delle amministrazioni
pubbliche strumenti di supporto
alla razionalizzazione dei processi
di approvvigionamento di beni e
servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e
parametri per supportare
l'attivita' delle amministrazioni
di misurazione dell'efficienza dei
processi di approvvigionamento con
riferimento, tra l'altro,
all'osservanza delle disposizioni e
dei principi in tema di
razionalizzazione e aggregazione
degli acquisti di beni e servizi,
alla percentuale di acquisti
effettuati in via telematica, alla
durata media dei processi di
acquisto;
b) realizza strumenti di supporto
per le attivita' di
programmazione, controllo e
monitoraggio svolte dalle amministrazioni
pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto
allo svolgimento delle
attivita' di controllo da parte dei
soggetti competenti sulla base
della normativa vigente.
5. Dalle attivita' di cui ai commi
da 1 a 4 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6. Ove non si ricorra alle
convenzioni di cui all'articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, gli atti e i contratti
posti in essere in violazione delle
disposizioni sui parametri
contenute nell'articolo 26, comma
3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488 sono nulli e costituiscono
illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Restano
escluse dall'applicazione del
presente comma le procedure di
approvvigionamento gia' attivate alla
data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
7. Le comunicazioni di cui
all'articolo 7, comma 8, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono rese disponibili, anche
attraverso accesso al casellario
informatico di contratti pubblici di
lavori servizi e forniture, agli
organi di controllo per la verifica
di quanto disposto al precedente
comma, nell'ambito delle attivita'
di controllo previste dalla
normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del
Servizio sanitario nazionale si
applicano le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 e restano ferme le
disposizioni di governance di
settore in materia di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 2
del decreto-legge 18 settembre 2001
n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, e all'articolo 22, comma 8,
del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, ai fini dell'applicazione del
sistema premiale e sanzionatorio
previsto dalla legislazione
vigente.
9. Al fine di razionalizzare i
servizi di pagamento delle
retribuzioni di cui all'articolo 1,
comma 447, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche'
determinare conseguenti risparmi di
spesa, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi, stipula
su richiesta delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, convenzioni per
l'erogazione dei servizi di cui al
presente comma, che devono essere
efficaci a decorrere dal 1° gennaio
2013. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare viene
fissato l'elenco dei servizi
connessi ai pagamenti di cui al periodo
precedente ed il relativo
contributo da versare su apposito capitolo
di entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato ai
pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Restano escluse dal contributo le
Amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 446, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 .
10. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 449 e
450, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e fermi restando i compiti
attribuiti a Consip S.p.A.
dall'articolo 4 del decreto legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito
con modificazioni dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24, con decreto
del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze,
relativamente alle voci di spesa
aventi maggiore impatto sul bilancio
del Ministero della giustizia ed al
fine del contenimento della spesa
medesima, sono individuati
periodicamente i beni e i servizi
strumentali all'esercizio delle
competenze istituzionali del
Ministero della giustizia, per
l'acquisizione dei quali il Ministero
medesimo si avvale di Consip
S.p.A., in qualita' di centrale di
committenza ai sensi dell'articolo
3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il decreto di cui al presente
comma definisce altresi' i termini
principali della convenzione tra
il Ministero della giustizia e
Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa
verifica della insussistenza di
effetti finanziari negativi, anche
indiretti, sui saldi di finanza
pubblica, meccanismi di remunerazione
sugli acquisti da porre a carico
dell'aggiudicatario delle procedure
di gara svolte da Consip S.p.A..
11. All'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il comma
453 e' sostituito dal seguente:
"453. Con successivo decreto del
Ministero dell'economia e delle
finanze possono essere previsti,
previa verifica della insussistenza
di effetti finanziari negativi,
anche indiretti, sui saldi di
finanza pubblica, meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da
imporre a carico dell'aggiudicatario
delle convenzioni di cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488,
dell'aggiudicatario di gare su delega bandite
da Consip S.p.A. anche ai sensi
dell'articolo 2, comma 574, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dell'aggiudicatario degli appalti
basati su accordi quadro conclusi
da Consip S.p.A. anche ai sensi
dell'articolo 2, comma 574, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244
12. La relazione di cui
all'articolo 26, comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, illustra
inoltre i risultati, in termini di
riduzione di spesa, conseguiti
attraverso l'attuazione di quanto
previsto dal presente articolo per
ciascuna categoria merceologica.
Tale relazione e' inviata entro il
mese di giugno di ciascun anno al
Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
Art. 12
Acquisto, vendita, manutenzione e
censimento di immobili pubblici
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012
le operazioni di acquisto e
vendita di immobili, effettuate sia
in forma diretta sia indiretta,
da parte delle amministrazioni
inserite nel conto economico
consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con
l'esclusione degli enti
territoriali, degli enti previdenziali e
degli enti del servizio sanitario
nazionale, nonche' del Ministero
degli affari esteri con riferimento
ai beni immobili ubicati
all'estero, sono subordinate alla
verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze. Per gli
enti previdenziali pubblici e
privati restano ferme le disposizioni
di cui al comma 15 dell'articolo 8
del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) sono attribuite all'Agenzia del
demanio le decisioni di spesa,
sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relative
agli interventi manutentivi, a
carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di
proprieta' dello Stato, in uso per
finalita' istituzionali alle
Amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni,
incluse la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e le Agenzie, anche
fiscali, fatte salve le specifiche
previsioni di legge riguardanti il
Ministero della difesa, il
Ministero degli affari esteri e il
Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' il
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riferimento a quanto
previsto dagli articoli 41 e 42
del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127
e 128 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Conseguentemente
sono fatte salve le risorse
attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per
gli interventi relativi agli
edifici pubblici statali e agli
immobili demaniali, le cui decisioni
di spesa sono assunte, nei limiti
delle predette risorse, dal
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio;
b) sono altresi' attribuite
all'Agenzia del demanio le decisioni
di spesa, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,
per gli interventi manutentivi
posti a carico del conduttore sui beni
immobili di proprieta' di terzi
utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera
a);
c) restano ferme le decisioni di
spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
relative agli interventi manutentivi
effettuati su beni immobili ovvero
infrastrutture diversi da quelli
di cui alle lettere a) e b). Tali
interventi sono comunicati
all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario
coordinamento con le attivita'
poste in essere ai sensi delle lettere
a) e b);
d) gli interventi di piccola
manutenzione sono curati
direttamente dalle Amministrazioni
utilizzatrici degli immobili,
anche se di proprieta' di terzi.
Tutti gli interventi sono comunicati
all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario
coordinamento con le attivita'
poste in essere ai sensi delle lettere
a), b) e c) e, nel caso di immobili
in locazione passiva, al fine di
verificare le previsioni
contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al
comma 2 comunicano, entro il 31
gennaio di ogni anno, a decorrere
dal 2012, la previsione triennale
dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria che prevedono di
effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in
uso, e dei lavori di manutenzione
ordinaria che prevedono di
effettuare sugli immobili condotti
in locazione passiva ovvero
utilizzati a qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle
previsioni triennali presentate e delle
verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, l'Agenzia del
demanio assume le decisioni di
spesa sulla base di un piano generale
di interventi per il triennio
successivo, volto, ove possibile, al
recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato
al fine di ridurre le locazioni
passive. Per le medesime finalita',
l'Agenzia del demanio puo'
stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella
riorganizzazione dei processi di funzionamento
che, in collaborazione con le
Amministrazioni di cui al comma 2,
realizzano i progetti di recupero,
a valere sulle risorse di cui al
comma 6.
5. L'Agenzia del demanio, al fine
di realizzare gli interventi
manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), stipula convenzioni
quadro con le strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori
oneri ovvero, in funzione della
capacita' operativa di tali
strutture, stipula accordi quadro,
riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con societa'
specializzate nel settore
individuate mediante procedure ad evidenza
pubblica o con altri soggetti
pubblici per la gestione degli appalti;
gli appalti sono sottoposti al
controllo preventivo degli uffici
centrali del bilancio.
Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o
degli accordi quadro e' data
immediata notizia sul sito internet
dell'Agenzia del demanio.
6. Gli stanziamenti per gli
interventi manutentivi a disposizione
delle Amministrazioni di cui al
comma 2, lettere a) e b),
confluiscono, a decorrere dal l°
gennaio 2013, in due appositi fondi,
rispettivamente per le spese di
parte corrente e di conto capitale
per le manutenzioni ordinaria e
straordinaria, istituiti nello stato
di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del
demanio. Le risorse necessarie
alla costituzione dei predetti
fondi derivano da corrispondenti
riduzioni degli stanziamenti di
ciascuna Amministrazione, sulla base
delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo
periodo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma
618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222,
della legge 23 dicembre 2009, n.
191; dall'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al
netto di quelle che possono essere
assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi
o delle convenzioni quadro di
cui al comma 5 e, comunque, per i
lavori gia' appaltati alla data
della stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro, gli
interventi manutentivi continuano
ad essere gestiti dalle
Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla
normativa vigente. Successivamente
alla stipula dell'accordo o della
convenzione quadro, e' nullo ogni
nuovo contratto di manutenzione
ordinaria e straordinaria non
affidato dall'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli
interessi della sicurezza dello
Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Restano
esclusi dalla disciplina del presente
comma i beni immobili riguardanti
il Ministero della difesa ed il
Ministero per i beni e le attivita'
culturali, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con
riferimento a quanto previsto dal
comma 2 , nonche' i beni immobili
all'estero riguardanti il Ministero
degli affari esteri, salva la
preventiva comunicazione dei piani di
interventi all'Agenzia del demanio,
al fine del necessario
coordinamento con le attivita'
poste in essere ai sensi comma 1 e con
i piani di razionalizzazione degli
spazi elaborati dall'Agenzia
stessa previsto all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 .
8. L'Agenzia del demanio, al fine
di verificare e monitorare gli
interventi necessari di
manutenzione ordinaria e straordinaria, si
avvale delle strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori
oneri ovvero, in funzione della
capacita' operativa di tali
strutture, puo', con procedure ad
evidenza pubblica e a valere sulle
risorse di cui al comma 6,
selezionare societa' specializzate
ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione
delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191,
volte alla razionalizzazione degli
spazi ed al contenimento della
spesa pubblica, e fermo restando
quanto ivi previsto al nono periodo,
le Amministrazioni di cui al comma
2 del presente articolo, a
decorrere dal 1° gennaio 2013,
comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo conoscitivo, le
previsioni relative alle nuove
costruzioni, di programmata
realizzazione nel successivo triennio. Le
comunicazioni devono indicare,
oltre l'esatta descrizione
dell'immobile e la sua destinazione
presente e futura, l'ammontare
dei relativi oneri e le connesse
risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle
opere.
10. Con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del
Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi, il primo, entro
il termine di 90 giorni dalla data
di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, sono
definite, per l'attuazione della presente
norma senza nuovi o maggiori oneri
, le attivita' dei Provveditorati
per le opere pubbliche e le
modalita', termini, criteri e risorse
disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: "di cui al comma
222, periodo nono", sono sostituite
dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Misure per
razionalizzare la gestione e la
dismissione del patrimonio
residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal
seguente: "1. In attuazione degli
articoli 47 e 117, commi secondo,
lettera m), e terzo della
Costituzione, al fine di assicurare
il coordinamento della finanza
pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta' dell'abitazione,
entro il 31 dicembre 2011, il
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale promuovono, in
sede di Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
la conclusione di accordi con
regioni ed enti locali aventi ad
oggetto la semplificazione delle
procedure di alienazione degli
immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari,
comunque denominati, nonche' la
dismissione e la razionalizzazione
del patrimonio dei predetti
Istituti anche attraverso la
promozione di fondi immobiliari
nell'ambito degli interventi
previsti dall'articolo 11, comma 3
lettera a). In sede di Conferenza
Unificata si procede annualmente al
monitoraggio dello stato di
attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di
comunicazione stabiliti
dall'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, e dai
decreti di cui al medesimo comma,
sedicesimo periodo, e' causa di
responsabilita' amministrativa. Le
amministrazioni soggette ai
suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative
e i relativi profili di
competenza, i responsabili della
comunicazione stessa, trasmettendoli
al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro,
tramite registrazione sul portale.
Per la comunicazione delle unita'
immobiliari e dei terreni, delle
concessioni e delle partecipazioni,
prevista dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per
l'adempimento e' il 31 gennaio 2012. I
termini e gli ambiti soggettivi per
la comunicazione dei dati
relativi agli altri attivi dello
Stato sono previsti dai successivi
decreti emanati ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo
periodo che li individuano.
14. All'articolo 2, comma 222,
dodicesimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, le parole:
"rendiconto patrimoniale dello
Stato a prezzi di mercato previsto
dall'articolo 6, comma 8, lettera
e), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
del 30 gennaio 2008, n. 43 e del
contro generale del patrimonio dello
Stato di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279" sono sostituite dalle
seguenti: "rendiconto patrimoniale
delle Amministrazioni pubbliche a
valori di mercato".
15. All'articolo 2, comma 222,
sedicesimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, le parole:
"l'Agenzia del demanio ne effettua
la segnalazione alla Corte dei
conti" sono sostituite dalle seguenti:
"l'Agenzia del demanio e il
Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne
effettuano la segnalazione alla Corte dei
conti per gli atti di rispettiva
competenza".
Art. 13
Rimodulazione di fondi
1. Tenuto conto delle effettive
esigenze di cassa, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 1, comma
343, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' rimodulata come segue.
La dotazione del predetto fondo e'
ridotta dell'importo di 100 milioni
per l'anno 2011; la medesima
dotazione e' incrementata di 100
milioni di euro nell'anno 2015.
2. La dotazione del fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, come integrato
dall'articolo 3, comma 2-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, e' ridotta di 49,5 milioni di
euro per l'anno 2011.
3. La dotazione del Fondo
strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, come integrato ai
sensi dell'articolo 22-ter del
decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e successive modificazioni, e'
ridotta di 252 milioni di euro per
l'anno 2012, di 392 milioni di
euro per l'anno 2013, di 492
milioni di euro per l'anno 2014, di 592
milioni di euro per l'anno 2015, di
542 milioni di euro per l'anno
2016, di 442 milioni di euro per
l'anno 2017, di 342 milioni di euro
per l'anno 2018, di 292 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 242
milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020.
Art. 14
Soppressione, incorporazione e
riordino di enti ed organismi pubblici
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 8, comma 15,
del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione
(COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle risorse
finanziarie e sulla composizione del
patrimonio degli enti di diritto
privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, che viene
esercitato anche mediante ispezione
presso gli stessi, richiedendo la
produzione degli atti e documenti
che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la
COVIP, sono stabilite le modalita'
con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle
risultanze del controllo di cui al comma 1
ai fini dell'esercizio delle
attivita' di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo n. 509
del 1994 ed ai fini dell'assunzione
dei provvedimenti di cui
all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del
predetto decreto legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con
il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e sentita la COVIP,
detta disposizioni in materia di
investimento delle risorse
finanziarie degli enti
previdenziali, dei conflitti di interessi e di
banca depositaria, tenendo anche
conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
relativa normativa di attuazione e
di quanto previsto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 199, n. 509.
4. I compiti di vigilanza
attribuiti alla COVIP con il presente
decreto sono esercitati con le
risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a
legislazione vigente. Ai fini
dell'assolvimento dei propri
compiti istituzionali, la COVIP puo'
avvalersi di un contingente di
personale, stabilito con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante
collocamento in posizione di comando fuori
ruolo, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, con
contestuale indisponibilita' dei
posti nell'amministrazione di
provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della
legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'articolo 1,
comma 763, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "Nucleo di
valutazione della spesa
previdenziale" sono sostituite
dalle seguenti: "Commissione di
vigilanza sui fondi pensione
(COVIP)", con contestuale trasferimento
alla COVIP delle competenze di cui
al citato articolo 1, comma 763,
della legge n. 296 del 2006, gia'
esercitate dal Nucleo di
valutazione della spesa
previdenziale. In relazione agli enti di
diritto privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509
e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo
svolge esclusivamente compiti di
osservazione, monitoraggio e analisi
della spesa previdenziale,
avvalendosi dei dati messi a disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e
dagli organi di controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto
dall'articolo 3, commi 27, 28 e
29, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, ed al fine della
salvaguardia le attivita' e le
funzioni attualmente svolte dalla
societa' di cui all'articolo 5-bis
del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e ritenute di preminente
interesse generale, alla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e'
costituita la societa' a
responsabilita' limitata «Istituto Luce -
Cinecitta'», con sede in Roma. Il
capitale sociale della societa' di
cui al presente comma e' stabilito
in sede di costituzione in euro
15.000. Il Ministero dell'economia
e delle finanze assume la
titolarita' delle relativa
partecipazione, che non puo' formare
oggetto di diritti a favore di
terzi, e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali esercita i
diritti del socio, sentito il
Ministero dell'economia e delle
finanze, per quanto riguarda i
profili patrimoniali, finanziari e
statutari.
7. All'onere derivante dalla
sottoscrizione delle quote di capitale
per la costituzione della Societa'
di cui al comma 6, pari a 15.000
euro per l'anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 30 aprile 1985, n.
163, come determinata dalla tabella
C della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
8. Con decreto non avente natura
regolamentare del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da
adottare entro i trenta giorni
successivi alla costituzione della
societa' di cui al comma 6, sono
individuate le risorse umane,
strumentali e patrimoniali appartenenti
alla societa' di cui all'articolo
5-bis del decreto- legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, da trasferire a
titolo gratuito alla societa' «Istituto
Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le
attivita' culturali emana,
annualmente, un atto di indirizzo
contenente, con riferimento a tre
esercizi sociali, gli obiettivi
strategici della societa' di cui al
comma 6. L'atto d'indirizzo
riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono
ricomprese:
a) le attivita' di conservazione,
restauro e valorizzazione del
patrimonio filmico, fotografico e
documentaristico trasferito alla
societa' ai sensi del comma 8;
b) la distribuzione di opere prime
e seconde e cortometraggi
sostenute dal Ministero per i beni
e le attivita' culturali ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' la
produzione documentaristica basata
prevalentemente sul patrimonio di
cui alla lettera a).
Nell'atto di indirizzo non possono
essere ricomprese attivita' di
produzione cinematografica ovvero
di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel
punto b) e possono essere ricomprese
attivita' strumentali, di supporto,
e complementari ai compiti
espletati nel settore
cinematografico dalle competenti strutture del
Ministero per i beni e le attivita'
culturali, con particolare
riferimento alla promozione del
cinema italiano all'estero, alla
gestione, per conto dello Stato,
dei diritti filmici da quest'ultimo
detenuti a qualunque titolo,
nonche' l'eventuale gestione, per conto
del Ministero, del fondo e della
annessa contabilita' speciale di cui
all'articolo 12, comma 7, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6
presenta al Ministro per i beni e
le attivita' culturali una proposta
di programma coerente con gli
obiettivi strategici individuati
nell'atto di indirizzo. Il programma
annuale delle attivita' e'
approvato dal Ministro, che assegna le
risorse finanziarie necessarie per
il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa',
inclusa la copertura dei costi per il
personale.
11. Dalla data di adozione del
decreto di cui al comma 8, la
societa' di cui all'articolo 5-bis
del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e' posta in liquidazione ed e'
trasferita alla Societa' Fintecna
s.p.a. o a Societa' da essa
interamente controllata, sulla base del
rendiconto finale delle attivita' e
della situazione
economico-patrimoniale aggiornata
alla medesima data, da redigere,
entro 30 giorni dalla messa in
liquidazione, da parte degli
amministratori e del collegio
sindacale gia' in carica presso la
societa' posta in liquidazione.
12. Entro i successivi trenta
giorni si provvede alla nomina di un
collegio di tre periti designati,
uno dalla societa' trasferitaria,
uno dal Ministero per il beni e le
attivita' culturali e uno dal
Ministero dell'economia e delle
finanze con funzioni di presidente al
fine di effettuare, entro 90 giorni
dalla data di consegna della
predetta situazione
economico-patrimoniale, una verifica di tale
situazione e sulla base della
stessa, una valutazione estimativa
dell'esito finale della
liquidazione della societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con
decreto dal Ministro dell'Economia
e delle Finanze. La valutazione
deve, fra l'altro, tenere conto di
tutti i costi e gli oneri
necessari per la liquidazione della
societa' trasferita, ivi compresi
quelli di funzionamento, nonche'
dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il
fabbisogno finanziario stimato per
la liquidazione stessa. Il valore
stimato dell'esito finale della
liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento della
societa', che e' corrisposto dalla
societa' trasferitaria al
Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Al termine della
liquidazione della societa'
trasferita, il collegio dei periti
determina l'eventuale maggiore
importo risultante dalla differenza
fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della
liquidazione ed il corrispettivo
pagato. Tale eventuale maggiore
importo e' attribuito alla societa'
trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella
liquidazione. Qualora il valore
stimato dell'esito finale della
liquidazione sia negativo, il
collegio dei periti determina
annualmente l'entita' dei rimborsi
dovuti dal Ministero per il beni e
le attivita' culturali alla
societa' trasferitaria per
garantire l'intera copertura dei costi di
gestione della societa' in
liquidazione. A tali oneri il Ministero
per i beni e le attivita' culturali
fara' fronte con le risorse
destinate al settore
cinematografico nell'ambito del riparto del
fondo unico per lo spettacolo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163 e successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8
puo' essere previsto il
trasferimento al Ministero per i
beni e le attivita' culturali di
funzioni attualmente svolte dalla
societa' di cui all'articolo 5-bis
del decreto legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
giugno 1993, n. 202. Con lo stesso
decreto sono stabilite le date di
effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le
risorse umane e strumentali, nonche'
quelle finanziarie a legislazione
vigente da attribuire al Ministero
per i beni e le attivita' culturali
mediante corrispondente riduzione
del trasferimento a favore di
Cinecitta' Luce s.p.a.. Per il
trasferimento delle funzioni
previsto dal secondo periodo, i
dipendenti a tempo indeterminato,
non aventi qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la
societa' di cui al terzo periodo
del presente comma, che non siano
trasferiti alla societa' di cui al
comma 6, ai sensi del comma 8, sono
inquadrati nei ruoli del
Ministero per i beni e le attivita'
culturali sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata
nel medesimo decreto di cui al
presente comma e previo
espletamento di apposita procedura selettiva
di verifica dell'idoneita'; il
Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede conseguentemente
a rideterminare le proprie
dotazioni organiche in misura
corrispondente al personale
effettivamente trasferito; i
dipendenti inquadrati mantengono il
trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto per il personale
del Ministero, e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in
attuazione dei commi dal 6 al
13 del presente articolo sono
esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere
tributario comunque inteso o
denominato.
15. L'articolo 7, comma 20, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, si interpreta nel senso che le
amministrazioni di destinazione
subentrano direttamente nella
titolarita' di tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi degli
enti soppressi, senza che tali enti
siano previamente assoggettati a
una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto
dall'articolo 6, comma 16, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e' versato entro il 15 dicembre
2011; al citato comma 16, settimo
periodo, le parole da: "d'intesa
tra il Ministero dell'economia e
delle finanze" fino alla fine del
periodo, sono sostituite dalle
seguenti: "dal Ministero dell'economia
e delle finanze ed il terzo, con
funzioni di presidente, d'intesa
dalla societa' trasferitaria ed il
predetto Ministero dell'economia e
delle finanze.
17. L'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE) e' soppresso
a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
18. Salvo quanto previsto nei commi
da 21 a 24, le funzioni
attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di
personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, sono
trasferiti, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione,
anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale
entro il 31 dicembre 2011 e'
conseguentemente riorganizzato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni. Ai
sensi delle medesime disposizioni e
dentro la stessa data e' altresi'
riorganizzato il Ministero degli
affari esteri per effetto delle
disposizioni di cui ai predetti
commi. Le risorse gia' destinate
all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di
sviluppo degli scambi commerciali
con l'estero, come determinate
nella Tabella C della legge 13
dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in un apposito Fondo per la
promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle
imprese da istituire nello stato di
previsione del Ministero dello
sviluppo economico. La dotazione del
Fondo e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
19. I poteri di indirizzo e
vigilanza in materia di promozione e
internazionalizzazione delle
imprese sono esercitati dal Ministero
dello sviluppo economico e dal
Ministero degli affari esteri. Le
linee guida e di indirizzo
strategico per l'utilizzo delle relative
risorse in materia di promozione ed
internalizzazione delle imprese
sono assunte da una cabina di
regia, costituita senza nuovi o
maggiori oneri, copresieduta dai
Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta,
oltre che dal Ministro dell'economia e
delle finanze o da persona dallo
stesso designata, da un
rappresentante, rispettivamente, di
Unioncamere, della Confederazione
generale dell'industria italiana e
della Associazione bancaria
italiana.
20. Con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri degli
affari esteri e dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,
adottati entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede alla
individuazione delle risorse umane,
strumentali, finanziarie, nonche'
dei rapporti giuridici attivi e
passivi trasferiti, rispettivamente,
al Ministero degli affari esteri e
al Ministero dello sviluppo
economico. Con i medesimi decreti
il Ministro dello sviluppo
economico provvede a rideterminare
le dotazioni organiche in misura
corrispondente alle unita' di
personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Al fine
della adozione del predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri, l'ufficio per gli affari
generali e le risorse del Ministero
dello sviluppo economico cura,
anche con la collaborazione dei
competenti dirigenti del soppresso
ICE, la necessaria ricognizione
delle risorse e dei rapporti attivi e
passivi da trasferire e provvede
alla gestione delle attivita'
strumentali a tale trasferimento.
Nelle more dell'adozione del
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi
gli atti e le iniziative relativi
ai rapporti giuridici gia' facenti
capi all'ICE, per i quali devono
intendersi autorizzati i pagamenti a
fronte di obbligazioni gia'
assunte. Fino all'adozione dei
regolamenti di cui al comma 18, con
i quali sono in particolare
individuate le articolazioni,
rispettivamente, del Ministero degli
affari esteri e del Ministero dello
sviluppo economico necessarie
all'esercizio delle funzioni e
all'assolvimento dei compiti
trasferiti, le attivita' relative
all'ordinaria amministrazione gia'
facenti capo all'ICE continuano ad
essere svolte presso le sedi e con
gli uffici gia' a tal fine
utilizzati. Per garantire la continuita'
dei rapporti che facevano capo
all'ICE e la correntezza dei
pagamenti, il predetto ufficio per
gli affari generali del Ministero
dello sviluppo economico puo'
delegare un dirigente per lo
svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione.
21. Il personale in servizio presso
i soppressi uffici dell'ICE
all'estero opera fino alla scadenza
dell'incarico, nelle
Rappresentanze diplomatiche e
consolari, all'interno di Sezioni per
la promozione degli scambi
appositamente istituite nell'ambito delle
risorse trasferite al Ministero
degli affari esteri ai sensi del
comma 20. Il personale locale,
impiegato con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato,
disciplinati secondo l'ordinamento dello
Stato estero, e' attribuito al
Ministero degli affari esteri.
22. Ciascuna Sezione per la
promozione degli scambi e' coordinata
dal Capo Missione, nel quadro delle
sue funzioni di vigilanza e di
direzione e opera in linea con le
strategie di internazionalizzazione
delle imprese definite dal
Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero degli
affari esteri.
23. Il Ministero per lo sviluppo
economico puo' destinare a
prestare servizio presso le Sezioni
all'estero un contingente massimo
di 100 unita', previo nulla osta
del Ministero degli affari esteri
accreditato secondo le procedure
previste dall'articolo 31 del DPR 5
gennaio 1967, n. 18, in conformita'
alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari
e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di
accreditamento. Il funzionario responsabile
della Sezione e' accreditato presso
le autorita' locali in lista
diplomatica. Il restante personale
e' notificato nella lista del
personale tecnico-amministrativo.
24. L'apertura e la chiusura delle
Sezioni presso gli uffici
diplomatico-consolari, il numero
degli addetti, l'uso e la
destinazione dei loro locali sono
deliberate dal Consiglio di
amministrazione del Ministero degli
affari esteri, tenuto conto delle
linee guida e di indirizzo
strategico di cui al comma 19, nonche'
delle priorita' di politica estera
italiana e delle politiche di
internazionalizzazione delle
imprese, anche in base alle esigenze di
flessibilita' operative delle
stesse Sezioni. Con decreto di natura
non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disciplinate le
modalita' di impiego delle
risorse finanziarie, strumentali e
di personale delle Sezioni, ferma
restando la necessaria
flessibilita' operativa delle stesse.
25. I dipendenti a tempo
indeterminato del soppresso ICE, fatto
salvo quanto previsto per il
personale locale di cui al comma 21,
sono inquadrati nei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico
sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o
piu' dei decreti del Ministro per
la pubblica amministrazione e per
l'innovazione, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, assicurando
l'invarianza della spesa
complessiva.
26. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al
momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu'
elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero o
della regione, e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano
nella titolarita' dei rispettivi
rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68,
e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli
obiettivi di crescita del settore
ippico, di riduzione della spesa di
funzionamento, di incremento
dell'efficienza e di miglioramento
della qualita' dei servizi,
nonche' di assicurare la
trasparenza e l'imparzialita' nello
svolgimento delle attivita' di gara
del settore, ai sensi e con le
modalita' di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e'
trasformato in Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico - ASSI
con il compito di promuovere
l'incremento e il miglioramento
qualitativo e quantitativo delle
razze equine, gestire i libri
genealogici, revisionare i meccanismi
di programmazione delle corse,
delle manifestazioni e dei piani e
programmi allevatoriali, affidare,
ai sensi del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio
di diffusione attraverso le reti
nazionali ed interregionali delle
riprese televisive delle corse,
valutare le strutture degli
ippodromi e degli impianti di
allevamento, di allenamento e di
addestramento, secondo parametri
internazionalmente riconosciuti.
L'ASSI subentra nella titolarita'
dei rapporti giuridici attivi e
passivi dell'UNIRE. Il potere di
indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
e' esercitato dal Ministro delle
politiche agricole, alimentari e
forestali. L'incarico di direttore
generale, nonche' quello di
componente del comitato direttivo e del
collegio dei revisori dell'Agenzia
ha la durata di tre anni.
29. Il personale dell'UNIRE con
rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in servizio
alla data di entrata in vigore del
presente decreto, prosegue il
proprio rapporto con l'Agenzia. La
consistenza numerica complessiva di
tale personale costituisce il
limite massimo della dotazione
organica dell'Agenzia. Nei confronti
del personale dell'Agenzia continua
ad applicarsi la disciplina
prevista dai contratti collettivi
nazionali del comparto degli enti
pubblici non economici e dell'Area
VI della dirigenza. All'Agenzia
sono altresi' trasferite le risorse
finanziarie previste a carico del
bilancio dello Stato per l'UNIRE.
Art. 15
Liquidazione degli enti dissestati
e misure di razionalizzazione
dell'attivita' dei commissari
straordinari
1. Fatta salva la disciplina
speciale vigente per determinate
categorie di enti pubblici, quando
la situazione economica,
finanziaria e patrimoniale di un
ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato raggiunga un livello di
criticita' tale da non potere
assicurare la sostenibilita' e
l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente
stesso non possa fare fronte ai debiti
liquidi ed esigibili nei confronti
dei terzi, con decreto del
Ministro vigilante, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle
finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i
relativi organi decadono ed e'
nominato un commissario. Il
commissario provvede alla
liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la
sostituzione di personale in posti che si
rendono vacanti e provvede
all'estinzione dei debiti esclusivamente
nei limiti delle risorse
disponibili alla data della liquidazione
ovvero di quelle che si ricavano
dalla liquidazione del patrimonio
dell'ente; ogni atto adottato o
contratto sottoscritto in deroga a
quanto previsto nel presente
periodo e' nullo. Le funzioni, i compiti
ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel Ministero vigilante,
in altra pubblica amministrazione,
ovvero in una agenzia costituita ai
sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 300 del 1999, con la
conseguente attribuzione di
risorse finanziarie comunque non
superiori alla misura del contributo
statale gia' erogato in favore
dell'ente. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento
del trasferimento nonche'
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in
cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto e' attribuito per
la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo
stesso decreto e' stabilita
un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le
posizioni economiche del personale
assegnato. Le disposizioni del
presente comma non si applicano
agli enti territoriali ed agli enti
del servizio sanitario nazionale.
2. Al fine di garantire il
raggiungimento degli specifici obiettivi
di interesse pubblico perseguiti
con la nomina e di rafforzare i
poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di
settore, i commissari straordinari
nominati ai sensi degli articoli
11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e 1 del
decreto- legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e
i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'articolo
4 del decreto- legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, possono essere
in ogni tempo revocati con le
medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub
commissario revocato spetta soltanto il
compenso previsto con riferimento
all'attivita' effettivamente
svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012,
il compenso dei commissari o
sub commissari di cui al comma 2 e'
composto da una parte fissa e da
una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro,
annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento
degli obiettivi ed al rispetto dei
tempi di realizzazione degli
interventi ricadenti nell'oggetto
dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui.
Con la medesima decorrenza si
procede alla rideterminazione nei
termini stabiliti dai periodi
precedenti dei compensi previsti
per gli incarichi di commissario e
sub commissario conferiti prima di
tale data. La violazione delle
disposizioni del presente comma
costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione
del comma 3 i Commissari nominati
ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, i
cui compensi restano determinati
secondo la metodologia di calcolo e
negli importi indicati nei relativi
decreti del Ministro
dell'Economia e Finanze di concerto
col Ministro della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di
svolgimento delle procedure di
amministrazione straordinaria delle
imprese di cui all'articolo 2,
comma 2 del decreto legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39 e
successive modificazioni, nelle quali
sia avvenuta la dismissione dei
compendi aziendali e che si trovino
nella fase di liquidazione,
l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori
commissari, da nominarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro dello sviluppo
economico con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
A ciascun commissario il collegio
puo' delegare incombenze
specifiche. L'applicazione delle norme di
cui ai commi da 2 a 5 del presente
articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della
procedura per i compensi che sono
liquidati ripartendo per tre le
somme gia' riconoscibili al
commissario unico.
Capo III
Contenimento e razionalizzazione
delle spese in materia
di impiego pubblico, sanita',
assistenza, previdenza,
organizzazione scolastica. Concorso
degli enti territoriali
alla stabilizzazione finanziaria
Art. 16
Contenimento delle spese in materia
di impiego pubblico
1. Al fine di assicurare il
consolidamento delle misure di
razionalizzazione e contenimento
della spesa in materia di pubblico
impiego adottate nell'ambito della
manovra di finanza pubblica per
gli anni 2011-2013, nonche'
ulteriori risparmi in termini di
indebitamento netto, non inferiori
a 30 milioni di euro per l'anno
2013 e ad euro 740 milioni di euro
per l'anno 2014, ad euro 340
milioni di euro per l'anno 2015 ed
a 370 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016 con uno o
piu' regolamenti da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione e dell'economia e
delle finanze, puo' essere disposta:
a) la proroga di un anno
dell'efficacia delle vigenti
disposizioni in materia di
limitazione delle facolta' assunzionali
per le amministrazioni dello Stato,
ad esclusione dei Corpi di
polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, per le agenzie
fiscali, per gli enti pubblici non
economici e per gli enti
dell'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
b) la proroga fino al 31 dicembre
2014 delle vigenti disposizioni
che limitano la crescita dei
trattamenti economici anche accessori
del personale delle pubbliche
amministrazioni previste dalle
disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalita' di
calcolo relative
all'erogazione dell'indennita' di
vacanza contrattuale per gli anni
2015-2017;
d) la semplificazione, il
rafforzamento e l'obbligatorieta' delle
procedure di mobilita' del
personale tra le pubbliche
amministrazioni;
e) la possibilita' che l'ambito
applicativo delle disposizioni di
cui alla lettera a) nonche',
all'esito di apposite consultazioni con
le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative del pubblico
impiego, alla lettera b) sia
differenziato, in ragione dell'esigenza
di valorizzare ed incentivare
l'efficienza di determinati settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti
pubblici, con esclusione
delle regioni e delle province
autonome, nonche' degli enti del
servizio sanitario nazionale,
nell'ambito degli enti destinatari in
via diretta delle misure di
razionalizzazione della spesa, con
particolare riferimento a quelle
previste dall'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio,
razionalizzazione e
qualificazione della spesa delle
amministrazioni centrali anche
attraverso la digitalizzazione e la
semplificazione delle procedure,
la riduzione dell'uso delle
autovetture di servizio, la lotta
all'assenteismo anche mediante
estensione delle disposizioni di cui
all'articolo 71 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, al personale
del comparto sicurezza e difesa,
con eccezione di quello impegnato in
attivita' operative o missioni.
2. Le disposizioni recate dal comma
1, lettera b), con riferimento
al personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale si applicano
anche al personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale.
3. Nel caso in cui, in sede di
attuazione del comma 1, non vengano
adottati i provvedimenti ivi
previsti ovvero si verifichino risparmi
di spesa inferiori, ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto, alla
riduzione fino alla concorrenza
dello scostamento finanziario
riscontrato, delle dotazioni
finanziarie, iscritte a
legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), della
citata legge n. 196 del 2009, delle
missioni di spesa di ciascun
Ministero. Dalle predette riduzioni
sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle
universita', nonche' le risorse
destinate alla ricerca e al
finanziamento del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, all'istruzione
scolastica, nonche' il fondo unico
per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, e le
risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione
dei beni culturali.
4. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 11, le
amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono adottare entro il 31 marzo
di ogni anno piani triennali di
razionalizzazione e riqualificazione
della spesa, di riordino e
ristrutturazione amministrativa, di
semplificazione e digitalizzazione,
di riduzione dei costi della
politica e di funzionamento, ivi
compresi gli appalti di servizio,
gli affidamenti alle partecipate e
il ricorso alle consulenze
attraverso persone giuridiche.
Detti piani indicano la spesa
sostenuta a legislazione vigente
per ciascuna delle voci di spesa
interessate e i correlati obiettivi
in termini fisici e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui
al comma 4, le eventuali
economie aggiuntive effettivamente
realizzate rispetto a quelle gia'
previste dalla normativa vigente,
dall'articolo 12 e dal presente
articolo ai fini del miglioramento
dei saldi di finanza pubblica,
possono essere utilizzate
annualmente, nell'importo massimo del 50
per cento, per la contrattazione
integrativa, di cui il 50 per cento
destinato alla erogazione dei premi
previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150. La restante quota e'
versata annualmente dagli enti e
dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui
al precedente periodo non si
applica agli enti territoriali e
agli enti, di competenza regionale o
delle provincie autonome di Trento
e di Bolzano, del SSN. Le risorse
di cui al primo periodo sono
utilizzabili solo se a consuntivo e'
accertato, con riferimento a
ciascun esercizio, dalle amministrazioni
interessate, il raggiungimento
degli obiettivi fissati per ciascuna
delle singole voci di spesa
previste nei piani di cui al comma 4 e i
conseguenti risparmi. I risparmi
sono certificati, ai sensi della
normativa vigente, dai competenti
organi di controllo. Per la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri e i Ministeri la verifica viene
effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello
Stato per il tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e
degli uffici centrali di bilancio e
dalla Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della funzione
pubblica.
6. I piani adottati dalle
amministrazioni sono oggetto di
informazione alle organizzazioni
sindacali rappresentative.
7. In ragione dell'esigenza di un
effettivo perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea
relativamente alla manovra
finanziaria per gli anni 2011-2013,
qualora, per qualsiasi ragione,
inclusa l'emanazione di provvedimenti
giurisdizionali diversi dalle
decisioni della Corte costituzionale,
non siano conseguiti gli effetti
finanziari utili conseguenti, per
ciascuno degli stessi anni
2011-2013, alle disposizioni di cui ai
commi 2 e 22 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
medesimi effetti finanziari sono
recuperati, con misure di carattere
generale, nell'anno immediatamente
successivo nei riguardi delle
stesse categorie di personale cui
si applicano le predette
disposizioni.
8. I provvedimenti in materia di
personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed in particolare le assunzioni a
tempo indeterminato, incluse quelle
derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione di rapporti a tempo
determinato, nonche' gli
inquadramenti e le promozioni posti
in essere in base a disposizioni
delle quali venga successivamente
dichiarata l'illegittimita'
costituzionale sono nulle di
diritto e viene ripristinata la
situazione preesistente a far data
dalla pubblicazione della relativa
sentenza della Corte
Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione
dell'articolo 2126 del codice
civile in relazione alle prestazioni
eseguite, il dirigente competente
procede obbligatoriamente e senza
indugio a comunicare agli
interessati gli effetti della predetta
sentenza sul relativo rapporto di
lavoro e sul correlato trattamento
economico e al ritiro degli atti
nulli.
9. Il comma 5 dell'articolo
5-septies del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito
dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni
dispongono per il controllo
sulle assenze per malattia dei
dipendenti valutando la condotta
complessiva del dipendente e gli
oneri connessi all'effettuazione
della visita, tenendo conto
dell'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo. Il controllo e' in
ogni caso richiesto sin dal primo
giorno quando l'assenza si verifica
nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di
reperibilita' entro le quali devono
essere effettuate le visite di
controllo e il regime delle esenzioni
dalla reperibilita' sono stabiliti
con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi dall'indirizzo
comunicato durante le fasce di
reperibilita' per effettuare visite
mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per
altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta,
documentati, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza
per malattia abbia luogo per
l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od
esami diagnostici l'assenza e'
giustificata mediante la presentazione
di attestazione rilasciata dal
medico o dalla struttura, anche
privati, che hanno svolto la visita
o la prestazione."
10. Le disposizioni dei commi 5,
5-bis e 5-ter, dell'articolo
55-septies, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si
applicano anche ai dipendenti di
cui all'articolo 3 del medesimo
decreto.
11. In tema di risoluzione del
rapporto di lavoro l'esercizio della
facolta' riconosciuta alle
pubbliche amministrazioni prevista dal
comma 11 dell'articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, non
necessita di ulteriore motivazione,
qualora l'amministrazione
interessata abbia preventivamente
determinato in via generale
appositi criteri di applicativi con atto
generale di organizzazione interna,
sottoposto al visto dei
competenti organi di controllo.
Art. 17
Razionalizzazione della spesa
sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto
degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, il livello del
finanziamento a cui concorre lo
Stato per il 2013 e' incrementato
dello 0,5% rispetto al livello
vigente per il 2012 ed e'
ulteriormente incrementato
dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente,
con specifica Intesa fra lo Stato e
le regioni, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, da
stipulare entro il 30 aprile 2012,
sono indicate le modalita' per il
raggiungimento dell'obiettivo di
cui al primo periodo del presente
comma. Qualora la predetta Intesa
non sia raggiunta entro il predetto
termine,al fine di assicurare per
gli anni 2013 e 2014 che le regioni
rispettino l'equilibrio di bilancio
sanitario, sono introdotte,
tenuto conto delle disposizioni in
materia di spesa per il personale
di cui all'articolo 16, le seguenti
disposizioni negli altri ambiti
di spesa sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento
delle attivita' concernenti la
determinazione annuale di costi
standardizzati per tipo di servizio e
fornitura da parte
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture di
cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e anche al fine di potenziare le
attivita' delle Centrali regionali
per gli acquisti, il citato
Osservatorio, a partire dal 1°
luglio 2012, attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici di
cui all'articolo 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, fornisce alle regioni
un'elaborazione dei prezzi di
riferimento, ivi compresi quelli
eventualmente previsti dalle
convenzioni Consip, anche ai sensi di
quanto disposto all'articolo 11,
alle condizioni di maggiore
efficienza dei beni, ivi compresi i
dispositivi medici ed i farmaci
per uso ospedaliero, delle
prestazioni e dei servizi sanitari e non
sanitari individuati dall'Agenzia
per i servizi sanitari regionali di
cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
tra quelli di maggiore impatto in
termini di costo a carico del
Servizio sanitario nazionale. Cio',
al fine di mettere a disposizione
delle regioni ulteriori strumenti
operativi di controllo e
razionalizzazione della spesa. Le
regioni adottano tutte le misure
necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati, intervenendo anche sul
livello di spesa per gli acquisti
delle prestazioni sanitarie presso
gli operatori privati accreditati;
b) in materia di assistenza
farmaceutica ospedaliera, al fine di
consentire alle regioni di
garantire il conseguimento degli obiettivi
di risparmio programmati
compatibili con il livello di finanziamento
di cui al primo periodo del
presente comma, a decorrere dall'anno
2013, con regolamento da emanare,
entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le procedure
finalizzate a porre a carico delle
aziende farmaceutiche l'eventuale
superamento del tetto di spesa a
livello nazionale di cui
all'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
nella misura massima del 35% di
tale superamento, in proporzione ai
rispettivi fatturati per farmaci
ceduti alle strutture pubbliche, con
modalita' stabilite dal medesimo
regolamento. Qualora entro la
predetta data del 30 giugno 2012
non sia stato emanato il richiamato
regolamento, l'Agenzia italiana del
farmaco, con riferimento alle
disposizioni di cui all'articolo
11, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
a decorrere dall'anno 2013,
aggiorna le tabelle di raffronto
ivi previste, al fine di consentire
alle regioni di garantire il
conseguimento dei predetti obiettivi di
risparmio, e conseguentemente, a
decorrere dall'anno 2013 il tetto di
spesa per l'assistenza farmaceutica
territoriale di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, come da
ultimo modificato dall'articolo 22,
comma 3, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102 e'
rideterminato nella misura del 12,5%;
c) ai fini di controllo e
razionalizzazione della spesa sostenuta
direttamente dal Servizio sanitario
nazionale per l'acquisto di
dispositivi medici, in attesa della
determinazione dei costi
standardizzati sulla base dei
livelli essenziali delle prestazioni
che tengano conto della qualita' e
dell'innovazione tecnologica,
elaborati anche sulla base dei dati
raccolti nella banca dati per il
monitoraggio dei consumi dei
dispositivi medici direttamente
acquistati dal Servizio sanitario
nazionale di cui al decreto del
Ministro della salute dell'11
giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 2010, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa
sostenuta dal Servizio sanitario
nazionale per l'acquisto di detti
dispositivi, tenuto conto dei dati
riportati nei modelli di conto
economico (CE), compresa la spesa
relativa all'assistenza protesica,
e' fissata entro un tetto a livello
nazionale e a livello di ogni
singola regione, riferito
rispettivamente al fabbisogno sanitario
nazionale standard e al fabbisogno
sanitario regionale standard di
cui agli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68. Cio' al fine di garantire il
conseguimento degli obiettivi di
risparmio programmati. Il valore
assoluto dell'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per
l'acquisto dei dispositivi di cui
alla presente lettera, a livello
nazionale e per ciascuna regione, e'
annualmente determinato dal
Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze. Le regioni monitorano
l'andamento della spesa per
acquisto dei dispositivi medici:
l'eventuale superamento del
predetto valore e' recuperato interamente
a carico della regione attraverso
misure di contenimento della spesa
sanitaria regionale o con misure di
copertura a carico di altre voci
del bilancio regionale. Non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia
fatto registrare un equilibrio
economico complessivo;
d) a decorrere dall'anno 2014, con
regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della
salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono
introdotte misure di
compartecipazione sull'assistenza
farmaceutica e sulle altre
prestazioni erogate dal servizio
sanitario nazionale. Le misure di
compartecipazione sono aggiuntive
rispetto a quelle eventualmente
gia' disposte dalle regioni e sono
finalizzate ad assicurare, nel
rispetto del principio di
equilibrio finanziario, l'appropriatezza,
l'efficacia e l'economicita' delle
prestazioni. La predetta quota di
compartecipazione non concorre alla
determinazione del tetto per
l'assistenza farmaceutica
territoriale. Le regioni possono adottare
provvedimenti di riduzione delle
predette misure di
compartecipazione, purche'
assicurino comunque, con misure
alternative, l'equilibrio economico
finanziario, da certificarsi
preventivamente da parte del
Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo
tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005.
2. Con l'Intesa fra lo Stato e le
regioni di cui all'alinea del
comma 1 sono indicati gli importi
delle manovre da realizzarsi, al
netto degli effetti derivanti dalle
disposizioni di cui all'articolo
16 in materia di personale
dipendente e convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale per l'esercizio
2014, mediante le misure di cui
alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1. Qualora la predetta Intesa
non sia raggiunta entro il predetto
termine, gli importi sono
stabiliti, al netto degli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui
al citato articolo 16, fra le
predette misure nelle percentuali, per
l'esercizio 2013, del 30%, 40% e
30% a carico rispettivamente delle
misure di cui alle lettere a), b),
e c) del comma 1, nonche', per
l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15%
e 40% a carico rispettivamente
delle misure di cui alle lettere
a), b) c) e d) del comma 1; per
l'anno 2014, il residuo 3 per cento
corrisponde alle economie di
settore derivanti dall'esercizio
del potere regolamentare in materia
di spese per il personale sanitario
dipendente e convenzionato di cui
all'articolo 16. Conseguentemente
il tetto indicato alla lettera c)
del comma 1 e' fissato nella misura
del 5,2%. Qualora le economie di
settore derivanti dall'esercizio
del potere regolamentare in materia
di spese per il personale sanitario
dipendente e convenzionato di cui
all'articolo 16 risultino di
incidenza differente dal 3 per cento, le
citate percentuali per l'anno 2014
sono proporzionalmente
rideterminate e con decreto del
Ministro dell'economia e delle
finanze, ove necessario, e'
conseguentemente rideterminato in termini
di saldo netto da finanziare il
livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale di cui
al comma 1.
3. Le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, si
applicano anche in ciascuno degli
anni 2013 e 2014.
4. Al fine di assicurare, per gli
anni 2011 e 2012, l'effettivo
rispetto dei piani di rientro dai
disavanzi sanitari, nonche'
dell'intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009, sono introdotte le
seguenti disposizioni:
a) all'articolo 2, comma 80, della
legge 23 dicembre 2009, n.
191, dopo il secondo periodo sono
inseriti i seguenti:
"A tale scopo, qualora, in corso di
attuazione del piano o dei
programmi operativi di cui al comma
88, gli ordinari organi di
attuazione del piano o il
commissario ad acta rinvengano ostacoli
derivanti da provvedimenti
legislativi regionali, li trasmettono al
Consiglio regionale, indicandone
puntualmente i motivi di contrasto
con il Piano di rientro o con i
programmi operativi. Il Consiglio
regionale, entro i successivi
sessanta giorni, apporta le necessarie
modifiche alle leggi regionali in
contrasto, o le sospende, o le
abroga. Qualora il Consiglio
regionale non provveda ad apportare le
necessarie modifiche legislative
entro i termini indicati, ovvero vi
provveda in modo parziale o
comunque tale da non rimuovere gli
ostacoli all'attuazione del piano o
dei programmi operativi, il
Consiglio dei Ministri adotta, ai
sensi dell'articolo 120 della
Costrizione, le necessarie misure,
anche normative, per il
superamento dei predetti
ostacoli.";
b) all'articolo 2, dopo il comma 88
della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e' inserito il
seguente: "88-bis Il primo periodo del
comma 88 si interpreta nel senso
che i programmi operativi
costituiscono prosecuzione e
necessario aggiornamento degli
interventi di riorganizzazione,
riqualificazione e potenziamento del
piano di rientro, al fine di tenere
conto del finanziamento del
servizio sanitario programmato per
il periodo di riferimento,
dell'effettivo stato di avanzamento
dell'attuazione del piano di
rientro, nonche' di ulteriori
obblighi regionali derivanti da Intese
fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano o da innovazioni della
legislazione statale vigente.";
c) il Commissario ad acta per
l'attuazione del piano di rientro
dal disavanzo sanitario della
regione Abruzzo da' esecuzione al
programma operativo per l'esercizio
2010, di cui all'articolo 2,
comma 88, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, che e' approvato con
il presente decreto, ferma restando
la validita' degli atti e dei
provvedimenti gia' adottati e la
salvezza degli effetti e dei
rapporti giuridici sorti sulla base
della sua attuazione. Il
Commissario ad acta, altresi',
adotta, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto, il Piano sanitario regionale
2011 - 2012, in modo da garantire,
anche attraverso l'eventuale
superamento delle previsioni
contenute in provvedimenti legislativi
regionali non ancora rimossi ai
sensi dell'articolo 2, comma 80,
della legge 23 dicembre 2009, n.
191, che le azioni di
riorganizzazione e risanamento del
servizio sanitario regionale siano
coerenti, nel rispetto
dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza:
1) con l'obiettivo del
raggiungimento dell'equilibrio
economico stabile del bilancio
sanitario regionale programmato nel
piano di rientro stesso, tenuto
conto del livello del finanziamento
del servizio sanitario programmato
per il periodo 2010 - 2012 con il
Patto per la salute 2010 - 2012 e
definito dalla legislazione
vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per
le regioni introdotti dal
medesimo Patto per la salute 2010 -
2012 e dalla legislazione
vigente;
d) il Consiglio dei Ministri
provvede a modificare l'incarico
commissariale nei sensi di cui alla
lettera c);
e) al comma 51 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo le parole: "dalla legge 30
luglio 2010, n. 122," sono
inserite le seguenti: "nonche' al
fine di consentire l'espletamento
delle funzioni istituzionali in
situazioni di ripristinato equilibrio
finanziario";
2) nel primo e nel secondo periodo,
le parole: "fino al 31
dicembre 2011", sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2012";
f) per le regioni sottoposte ai
piani di rientro per le quali
in attuazione dell'articolo 1,
comma 174, quinto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' stato
applicato il blocco automatico del
turn over del personale del
servizio sanitario regionale, con
decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale, su richiesta della
regione interessata, puo' essere
disposta, in deroga al predetto
blocco del turn over,
l'autorizzazione al conferimento di
incarichi di dirigenti medici
responsabili di struttura
complessa, previo accertamento, in sede
congiunta, della necessita' di
procedere al predetto conferimento di
incarichi al fine di assicurare il
mantenimento dei livelli
essenziali di assistenza, nonche'
della compatibilita' del medesimo
conferimento con la
ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli
equilibri di bilancio sanitario,
come programmati nel piano di
rientro, ovvero nel programma
operativo, da parte del Comitato
permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti
regionali, di cui rispettivamente
agli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005,
sentita l'AGENAS.
5. In relazione alle risorse da
assegnare alle pubbliche
amministrazioni interessate, a
fronte degli oneri da sostenere per
gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio
per malattia effettuati dalle
aziende sanitarie locali, in
applicazione dell'articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall'articolo
17, comma 23, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il
Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a trasferire
annualmente una quota delle
disponibilita' finanziarie per il
Servizio sanitario nazionale, non
utilizzata in sede di riparto in
relazione agli effetti della
sentenza della Corte costituzionale
n. 207 del 7 giugno 2010, nel
limite di 70 milioni di euro annui,
per essere iscritta,
rispettivamente, tra gli
stanziamenti di spesa aventi carattere
obbligatorio, di cui all'articolo
26, comma 2, della legge 196 del
2009, in relazione agli oneri di
pertinenza dei Ministeri, ovvero su
appositi fondi da destinare per la
copertura dei medesimi
accertamenti medico-legali
sostenuti dalla Amministrazioni diverse da
quelle statali; b) a decorrere
dall'esercizio 2013, con la legge di
bilancio e' stabilita la dotazione
annua dei suddetti stanziamenti
destinati alla copertura degli
accertamenti medico-legali sostenuti
dalle amministrazioni pubbliche,
per un importo complessivamente non
superiore a 70 milioni di euro, per
le medesime finalita' di cui alla
lettera a). Conseguentemente il
livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui
concorre lo Stato, come fissato al
comma 1, e' rideterminato, a
decorrere dal medesimo esercizio 2013,
in riduzione di 70 milioni di euro.
6. Ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2, comma 67, secondo
periodo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, attuativo
dell'articolo 1, comma 4, lettera
c), dell'intesa Stato-regioni in
materia sanitaria per il triennio
2010-2012, sancita nella riunione
della conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di
Bolzano del 3 dicembre 2009, per
l'anno 2011 il livello del
finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, come rideterminato
dall'articolo 11, comma 12, del
decreto - legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e dall'articolo 1, comma 49,
della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' incrementato di 486,5
milioni di euro per far fronte al
maggior finanziamento concordato
con le regioni, ai sensi della
citata intesa, con riferimento al
periodo 1° giugno-31 dicembre 2011.
7. Con decreto del Ministro della
salute, previo protocollo
d'intesa con le regioni Lazio,
Puglia, Siciliana e con altre regioni
interessate, e' disposta la proroga
fino al 31 dicembre 2013 del
progetto di sperimentazione
gestionale di' cui all'articolo 1, comma
827, della legge 27 dicembre 2006.
n. 296, coordinato dall'Istituto
nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie
della poverta' (INMP) di cui al
decreto del Ministro della salute
in data 3 agosto 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del
20 settembre 2007, finalizzato
alla ricerca, alla formazione, alla
prevenzione e alla cura delle
malattie delle migrazioni e della
poverta'.
8. Ad eventuali modifiche
all'organizzazione e alle modalita' di
funzionamento dell'INMP si provvede
con decreto del Ministro della
salute, entro il 30 giugno 2013 il
Ministero della salute verifica
l'andamento della sperimentazione
gestionale e promuove, sulla base
dei risultati raggiunti, l'adozione
dei provvedimenti necessari alla
definizione, d'intesa con le
regioni interessate, dell'assetto a
regime dell'INMP. In caso di
mancato raggiungimento dei risultati
connessi al progetto di
sperimentazione gestionale di cui al comma 7,
con decreto del Ministro della
salute si provvede alla soppressione e
liquidazione dell'INMP provvedendo
alla nomina di un commissario
liquidatore.
9. Per la realizzazione e delle
finalita' di cui al presente
articolo, e' autorizzata per l'anno
2011 la corresponsione all'INMP
di un finanziamento pari 5 milioni
di euro, alla cui copertura si
provvede mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno,
dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7. Per il
finanziamento delle attivita' di ciascuno
degli anni 2012 e 2013 si provvede
nell'ambito di un apposito
progetto interregionale per la cui
realizzazione, sulle risorse
finalizzate all' attuazione
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996 n. 662, e successive
modificazioni, e' vincolato
l'importo pari a 5 milioni di euro
annui per il medesimo biennio.
10. Al fine di garantire la massima
funzionalita' dell'Agenzia
italiana del farmaco (Aifa), in
relazione alla rilevanza e
all'accresciuta complessita' delle
competenze ad essa attribuite, di
potenziare la gestione delle aree
strategiche di azione
corrispondenti agli indirizzi
assegnati dal Ministero della salute e
di realizzare gli obiettivi di
semplificazione e snellimento di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera
a), della legge 4 novembre 2010, n.
183, con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 48, comma 13, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con
modificazione, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, da adottare
entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,
il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia italiana
del farmaco (Aifa), di cui al
decreto del Ministro della salute
20 settembre 2004, n. 245, e'
modificato, in modo da assicurare
l'equilibrio finanziario dell'ente
e senza alcun onere a carico della
finanza pubblica, nel senso:
a) di demandare al consiglio di
amministrazione, su proposta del
direttore generale, il potere di
modificare, con deliberazioni
assunte ai sensi dell'articolo 22
del citato decreto n. 245 del 2004,
l'assetto organizzativo
dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del
medesimo decreto n. 245 del 2004,
anche al fine di articolare le
strutture amministrative di vertice
in coerenza con gli accresciuti
compiti dell'ente; le deliberazioni
adottate ai sensi della presente
lettera sono sottoposte
all'approvazione del Ministero della salute,
di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione
consultiva tecnico-scientifica e
il comitato prezzi e rimborsi,
prevedendo: un numero massimo di
componenti pari a dieci, di cui tre
designati dal Ministro della
salute, uno dei quali con funzioni
di presidente, uno designato dal
Ministro dell'economia e delle
finanze, quattro designati dalla
Conferenza Stato-regioni nonche',
di diritto, il direttore generale
dell'Aifa e il presidente
dell'Istituto superiore di sanita'; i
requisiti di comprovata
professionalita' e specializzazione dei
componenti nei settori della
metodologia di determinazione del prezzo
dei farmaci, dell'economia
sanitaria e della farmaco-economia; che le
indennita' ai componenti, ferma
l'assenza di oneri a carico della
finanza pubblica, non possano
superare la misura media delle
corrispondenti indennita' previste
per i componenti degli analoghi
organismi delle autorita' nazionali
competenti per l'attivita'
regolatoria dei farmaci degli Stati
membri dell'Unione europea;
c) di specificare i servizi,
compatibili con le funzioni
istituzionali dell'Agenzia, che
l'Agenzia stessa puo' rendere nei
confronti di terzi ai sensi
dell'articolo 48, comma 8, lettera
c-bis), del decreto-legge n. 269
del 2003, stabilendo altresi' la
misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale
a carico di ciascun titolare
di autorizzazione all'immissione in
commercio per il funzionamento,
l'aggiornamento e l'implementazione
delle funzionalita' informatiche
della banca dati dei farmaci
autorizzati o registrati ai fini
dell'immissione in commercio,
nonche' per la gestione informatica
delle relative pratiche
autorizzative, con adeguata riduzione per le
piccole e medie imprese di cui alla
raccomandazione 2001/361/CE.
Art. 18
Interventi in materia previdenziale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020,
ferma restando la disciplina
vigente in materia di decorrenza
del trattamento pensionistico e di
adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e successive modificazioni, per
le lavoratrici dipendenti e per le
lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico
dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima, nonche' della
gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito
anagrafico di sessanta anni per
l'accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema retributivo e misto
e il requisito anagrafico di
sessanta anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, sono incrementati di
un mese. Tali requisiti
anagrafici sono incrementati di
ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2021, di ulteriori tre mesi
a decorrere dal 1° gennaio 2022,
di ulteriori quattro mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2023, di
ulteriori cinque mesi a decorrere
dal 1° gennaio 2024, di ulteriori
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2025 e per ogni anno successivo
fino al 2031 e di ulteriori tre
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.
2. L'articolo 19, comma 10-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, come successivamente prorogato,
e' abrogato dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto-legge. Dalla medesima data,
nell'ambito delle risorse di cui al
Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18,
comma 1 lettera a), del predetto
decreto-legge n.185 del 2008, il
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' concedere ai
lavoratori non rientranti nella disciplina
di cui all'articolo 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223, in caso di
licenziamento o di cessazione del
rapporto di lavoro e qualora i
lavoratori medesimi siano
percettori dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione con requisiti
normali, un trattamento aggiuntivo pari
alla differenza tra il trattamento
di disoccupazione spettante e
l'indennita' di mobilita' per un
numero di mesi pari alla durata
dell'indennita' di disoccupazione.
3. A titolo di concorso per il
conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per il biennio
2012-2013, alla fascia di importo
dei trattamenti pensionistici
superiore a cinque volte il trattamento
minimo di pensione Inps la
rivalutazione automatica, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo
34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, non e'
concessa. Per le fasce di importo dei
trattamenti pensionistici comprese
tra tre e cinque volte il predetto
trattamento minimo Inps, l'indice
di rivalutazione automatica delle
pensioni e' applicato, per il
periodo di cui al comma 1, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo
34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nella misura
del 45 per cento.
4. All'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola:
"2015" e' sostituita dalla
seguente: "2014"; nel medesimo
comma sono soppresse le parole: ",
salvo quanto indicato al comma
12-ter,";
b) al comma 12-ter:
1) al primo periodo, la parola:
"2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012";
2) all'ultimo periodo, le parole:
"2019" e "2017" sono
sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "2016" e "2014"; nel
medesimo periodo le parole
"triennio precedente" sono sostituite
dalle seguenti: "biennio
precedente".
5. Con effetto sulle pensioni
decorrenti dal 1° gennaio 2012
l'aliquota percentuale della
pensione a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato nell'ambito
del regime dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme
esclusive o sostitutive di detto
regime, nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e' ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa sia
stato contratto ad eta' del
medesimo superiori a settanta anni
e la differenza di eta' tra i
coniugi sia superiore a venti anni,
del 10 per cento in ragione di
ogni anno di matrimonio con il
dante causa mancante rispetto al
numero di 10. Nei casi di frazione
di anno la predetta riduzione
percentuale e' proporzionalmente
rideterminata. Le disposizioni di
cui al presente comma non si
applicano nei casi di presenza di figli
di minore eta', studenti, ovvero
inabili. Resta fermo il regime di
cumulabilita' disciplinato
dall'articolo 1, comma 41, della predetta
legge n. 335 del 1995.
6. L'articolo 10, quarto comma, del
decreto-legge 29 gennaio 1983,
n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.
79, si intende abrogato
implicitamente dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui all'articolo 21
della legge 27 dicembre 1983, n.
730.
7. L'articolo 21, ottavo comma,
della legge 27 dicembre 1983, n.
730, si interpreta nel senso che le
percentuali di incremento
dell'indennita' integrativa
speciale ivi previste vanno corrisposte
nell'aliquota massima, calcolata
sulla quota dell'indennita' medesima
effettivamente spettante in
proporzione all'anzianita' conseguita
alla data di' cessazione dal
servizio.
8. L'articolo 21, nono comma, della
legge 27 dicembre 1983, n. 730,
si interpreta nel senso che e'
fatta salva la disciplina prevista per
l'attribuzione, all'atto della
cessazione dal servizio,
dell'indennita' integrativa
speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive
modificazioni, ivi compresa la normativa
stabilita dall'articolo 10 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1933, n. 79, ad
eccezione del comma quarto del
predetto articolo 10 del decreto-legge
n. 17 del 1983.
9. Sono fatti salvi i trattamenti
pensionistici piu' favorevoli in
godimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto, gia'
definiti con sentenza passata in
autorita' di cosa giudicata o
definiti irrevocabilmente dai
Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con
riassorbimento sui futuri
miglioramenti pensionistici.
10. L'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, si interpreta nel
senso che la quota a carico della
gestione speciale dei trattamenti
pensionistici in essere alla data
di entrata in vigore della legge 30
luglio 1990, n. 218, va
determinata con esclusivo
riferimento all'importo del trattamento
pensionistico effettivamente
corrisposto dal fondo di provenienza
alla predetta data, con esclusione
della quota eventualmente erogata
ai pensionati in forma capitale.
11. Per i soggetti gia' pensionati,
gli enti previdenziali di
diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509
e 10 febbraio 1996, n. 103, entro
sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto
adeguano i propri statuti e regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta'
dell'iscrizione e della contribuzione a
carico di tutti coloro che
risultino aver percepito un reddito,
derivante dallo svolgimento della
relativa attivita' professionale.
Per tali soggetti e' previsto un
contributo soggettivo minimo con
aliquota non inferiore al cinquanta
per cento di quella prevista in
via ordinaria per gli iscritti a
ciascun ente. Qualora entro il
predetto termine gli enti non
abbiano provveduto ad adeguare i propri
statuti e regolamenti, si applica
in ogni caso quanto previsto al
secondo periodo.
12. L'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, si
interpreta nel senso che i soggetti
che esercitano per professione
abituale, ancorche' non esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo
tenuti all'iscrizione presso
l'apposita gestione separata INPS sono
esclusivamente i soggetti che
svolgono attivita' il cui esercizio non
sia subordinato all'iscrizione ad
appositi albi professionali, ovvero
attivita' non soggette al
versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi
statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11.
Resta ferma la disposizione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103. Sono fatti
salvi i versamenti gia' effettuati
ai sensi del citato articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del
1995.
13. Con specifico riferimento
all'Ente nazionale di assistenza per
gli agenti e rappresentanti di
commercio (ENASARCO) compreso tra gli
enti di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, si
conferma che la relativa copertura
contributiva ha natura
integrativa, rispetto a quella
istituita dalla legge 22 luglio 1966,
n. 613, come previsto dall'articolo
2 della legge 2 febbraio 1973, n.
12.
14. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l'INPS,
l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e
gli enti previdenziali di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, possono stipulare apposite
convenzioni per il contrasto al
fenomeno dell'omissione ed evasione
contributiva mediante l'incrocio
dei dati e delle informazioni in
loro possesso.
15. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono
adottate le necessarie disposizioni
attuative dei commi da 11 a 14.
16. All'articolo 20 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1° maggio
2011, i datori di lavoro di
cui al comma 1 sono comunque tenuti
al versamento della contribuzione
di finanziamento dell'indennita'
economica di malattia in base
all'articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e per le
categorie di lavoratori cui la
suddetta assicurazione e' applicabile
ai sensi della normativa vigente.";
b) al comma 1, le parole: "alla
data del 1° gennaio 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "alla
data di cui al comma 1-bis".
17. Con effetto dal 16 dicembre
2010, viene meno, limitatamente
all'articolo 43, l'efficacia
abrogativa del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944 n.
369, di cui alla voce 69626
dell'allegato 1 al decreto
legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che
si intende cosi' modificato.
18. L'articolo 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e
l'articolo 1, comma 5, del decreto-
legge 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si
interpretano nel senso che la
retribuzione, utile per il calcolo
delle prestazioni temporanee in
favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non e' comprensiva
della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva.
19. Le disposizioni di cui
all'articolo 64, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, si'
interpretano nel senso che il contributo di
solidarieta' sulle prestazioni
integrative dell'assicurazione
generale obbligatoria e' dovuto sia
dagli ex-dipendenti gia'
collocati a riposo che dai
lavoratori ancora in servizio. In questo
ultimo caso il contributo e'
calcolato sul maturato di pensione
integrativa alla data del 30
settembre 1999 ed e' trattenuto sulla
retribuzione percepita in costanza
di attivita' lavorativa.
20. A decorrere dal 1° ottobre 2011
il finanziamento al "Fondo di
previdenza per le persone che
svolgono lavori di cura non retribuiti
derivanti da responsabilita'
familiari" di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565", puo'
essere effettuato anche delegando il
centro servizi o l'azienda
emittente la carta di credito o di debito
al versamento con cadenza
trimestrale alla Gestione medesima
dell'importo corrispondente agli
abbuoni accantonati a seguito di
acquisti effettuati tramite moneta
elettronica o altro mezzo di
pagamento presso i centri vendita
convenzionati. Le modalita'
attuative e di regolamentazione
della presente disposizione sono
stabilite dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7
del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' inserito il
seguente:
"5-bis. Nelle more dell'effettiva
costituzione del polo della
salute e della sicurezza dei
lavoratori, il direttore generale di cui
all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre
2002, n. 303, rimane in carica fino
al completamento delle iniziative
correlate alla fase transitoria, e
comunque non oltre il 31 dicembre
2011, per consentire l'ordinato
trasferimento di cui al comma 4. Ai
predetti fini, per l'esercizio
delle funzioni di ricerca di cui
all'articolo 9, comma 6, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, a valere sui posti della
consistenza organica trasferita ai sensi
del comma 4, puo' essere affidato
un incarico di livello dirigenziale
generale ad un soggetto in possesso
dei requisiti previsti
dall'articolo 5, comma 1, del
citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 2002, anche
in deroga alle percentuali di cui
all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.".
22. Ai fini della razionalizzazione
e dell'unificazione del
procedimento relativo al
riconoscimento dell'invalidita' civile,
della cecita' civile, della
sordita', dell'handicap e della
disabilita', le regioni, anche in
deroga alla normativa vigente,
possono affidare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale,
attraverso la stipula di specifiche
convenzioni, le funzioni relative
all'accertamento dei requisiti
sanitari.
Art. 19
Razionalizzazione della spesa
relativa all'organizzazione scolastica
1. Al fine dell'attuazione, nei
tempi stabiliti, del disposto di
cui all'articolo 2, commi dal
4-septiesdecies al 4-undevicies del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, i commissari
straordinari dell'INVALSI e
dell'ANSAS avviano urgentemente un
programma straordinario di
reclutamento, da concludersi entro il 31
agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS
provvedono a realizzare il proprio
programma di reclutamento nel
limite della dotazione organica
dell'ente, nonche' entro il limite
dell'80% delle proprie entrate
correnti complessive. La decorrenza
giuridica ed economica delle
assunzioni presso l'ANSAS decorre
dal primo settembre 2012, data in
cui il personale in posizione di
comando presso l'ANSAS rientra in
servizio attivo nelle istituzioni
scolastiche. Dalla medesima data e'
soppresso l'ANSAS ed e'
ripristinato l'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), quale ente
di ricerca con autonomia
scientifica, finanziaria, patrimoniale,
amministrativa e regolamentare.
Sono conseguentemente abrogati i
commi 610 e 611 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ferma restando la soppressione
degli ex IRRE. L'Istituto si articola
in 3 nuclei territoriali e si
raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione
del programma straordinario di
reclutamento, all'INVALSI e
all'INDIRE si applicano i limiti
assunzionali di cui all'articolo 9,
comma 9, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate, per il
triennio 2012-2014, le risorse
finanziarie conseguenti agli
interventi di razionalizzazione previsti
dal presente articolo, iscritte
nello stato di previsione del
predetto Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
a legislazione vigente, da
destinare ad un apposito fondo da
istituire nel medesimo stato di
previsione finalizzato al
finanziamento del sistema nazionale
di valutazione. Le predette
risorse confluiscono a decorrere
dal 2013 sul "Fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di
ricerca " per essere destinate al
funzionamento dell'INDIRE e
dell'INVALSI con le modalita' di cui al
decreto legislativo n. 204 del
1998.
4. Per garantire un processo di
continuita' didattica nell'ambito
dello stesso ciclo di istruzione, a
decorrere dall'anno scolastico
2011-2012 la scuola dell'infanzia,
la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado sono
aggregate in istituti comprensivi, con
la conseguente soppressione delle
istituzioni scolastiche autonome
costituite separatamente da
direzioni didattiche e scuole secondarie
di I grado; gli istituti compresivi
per acquisire l'autonomia devono
essere costituiti con almeno 1.000
alunni, ridotti a 500 per le
istituzioni site nelle piccole
isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche.
5. Alle istituzioni scolastiche
autonome costituite con un numero
di alunni inferiore a 500 unita',
ridotto fino a 300 per le
istituzioni site nelle piccole
isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, non possono
essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo
indeterminato. Le stesse sono
conferite in reggenza a dirigenti
scolastici con incarico su altre
istituzioni scolastiche autonome.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del
testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di
istruzione, relativa alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dall'articolo
3, comma 88, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico
2012/2013 le dotazioni
organiche del personale docente,
educativo ed ATA della scuola non
devono superare la consistenza
delle relative dotazioni organiche
dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012 in
applicazione dell'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, assicurando in ogni caso, in
ragione di anno, la quota delle
economie lorde di spesa che devono
derivare per il bilancio dello
Stato, a decorrere dall'anno 2012,
ai sensi del combinato disposto di
cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64
citato.
8. Il comitato di verifica tecnico
finanziaria di cui al comma 7
dell'articolo 64 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008 provvede
annualmente al monitoraggio ed alla
verifica del conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 7, allo
scopo di adottare gli eventuali
interventi correttivi, in caso di
scostamento rispetto agli obiettivi
stabiliti.
9. Al fine di garantire il
conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi 7 e 8, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma
621, lett. b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
10. L'articolo 22, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001 n.448, si
interpreta nel senso che il parere
delle competenti Commissioni
parlamentari deve essere acquisito
ogni volta che il Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, provvedono alla modifica dei
parametri sulla base dei quali e'
determinata la consistenza
complessiva degli organici del
personale docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di
sostegno e' determinato secondo quanto
previsto dai commi 413 e 414
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, fermo restando che e'
possibile istituire posti in
deroga, allorche' si renda
necessario per assicurare la piena tutela
dell'integrazione scolastica.
L'organico di sostegno e' assegnato
complessivamente alla scuola o a
reti di scuole allo scopo
costituite, tenendo conto della
previsione del numero di tali alunni
in ragione della media di un
docente ogni due alunni disabili; la
scuola provvede ad assicurare la
necessaria azione didattica e di
integrazione per i singoli alunni
disabili, usufruendo tanto dei
docenti di sostegno che dei docenti
di classe. A tale fine,
nell'ambito delle risorse assegnate
per la formazione del personale
docente, viene data priorita' agli
interventi di formazione di tutto
il personale docente sulle
modalita' di integrazione degli alunni
disabili. . Le commissioni mediche
di cui all'articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nei casi
di valutazione della diagnosi
funzionale costitutiva del diritto
all'assegnazione del docente di
sostegno all'alunno disabile, sono
integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che
partecipa a titolo gratuito.
12. Il personale docente
dichiarato, dalla commissione medica
operante presso le aziende
sanitarie locali, permanentemente inidoneo
alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri
compiti, su istanza di parte, da
presentarsi all'Ufficio scolastico
regionale entro 30 giorni dalla
data di dichiarazione di inidoneita',
assume, con determina del Direttore
generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente, la qualifica
di assistente amministrativo o
tecnico. In sede di prima
applicazione, per il personale attualmente
collocato fuori ruolo ed utilizzato
in altre mansioni, i 30 giorni
decorrono dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il personale
viene reimmesso in ruolo su posto
vacante e disponibile, con
priorita' nella provincia di appartenenza
e tenendo conto delle sedi indicate
dal richiedente, sulla base di
criteri stabiliti con successivo
decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e mantiene il
maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale
riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Le immissioni
nei ruoli del personale
amministrativo e tecnico sono
comunque effettuate nell'ambito del
piano di assunzioni previsto dalla
normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12
che non presenti l'istanza ivi
prevista o la cui istanza non sia
stata accolta per carenza di posti
disponibili, e' soggetto a
mobilita' intercompartimentale,
transitando obbligatoriamente nei
ruoli del personale amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato,
delle Agenzie, degli enti pubblici
non economici e delle universita'
con il mantenimento dell'anzianita'
maturata, nonche' dell'eventuale
maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale
pensionabile riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici
a qualsiasi titolo conseguiti.
14. La mobilita' di cui al comma 13
si realizza compatibilmente con
le facolta' assunzionali previste
dalla legislazione vigente per gli
enti destinatari del personale
interessato ed avviene all'interno
della regione della scuola in cui
attualmente il personale e'
assegnato, ovvero in altra regione,
nell'ambito dei posti
disponibili.
15. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, nonche' il
Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate
le pubbliche amministrazioni
destinatarie del personale di cui
al comma 13, le procedure da
utilizzare per l'attuazione della
mobilita' intercompartimentale,
nonche' le qualifiche e i profili
professionali da attribuire al
medesimo personale.
16. Al fine di garantire la piena
coerenza del nuovo ordinamento
dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al
decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, con le intervenute
modifiche ordinamentali al sistema
di istruzione secondaria superiore
introdotte ai sensi dell'articolo
64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' adottato
senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica,
entro dodici mesi dalla data entrata
in vigore del presente decreto, un
decreto ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, anche modificando, ove
necessario, le disposizioni
legislative vigenti, su proposta del
Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, previa
intesa con la Conferenza unificata,
ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
Art. 20
Nuovo patto di stabilita' interno:
parametri di virtuosita'
1. A decorrere dall'anno 2012 le
modalita' di raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica delle
singole regioni, esclusa la
componente sanitaria, delle
province autonome di Trento e di Bolzano
e degli enti locali del territorio,
possono essere concordate tra lo
Stato e le regioni e le province
autonome, previo accordo concluso in
sede di Consiglio delle autonomie
locali e ove non istituito con i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI
regionali. Le predette modalita'
si conformano a criteri europei con
riferimento all'individuazione
delle entrate e delle spese da
considerare nel saldo valido per il
patto di stabilita' interno. Le
regioni e le province autonome
rispondono nei confronti dello
Stato del mancato rispetto degli
obiettivi di cui al primo periodo,
attraverso un maggior concorso
delle stesse nell'anno successivo
in misura pari alla differenza tra
l'obiettivo complessivo e il
risultato complessivo conseguito.
Restano ferme le vigenti sanzioni a
carico degli enti responsabili
del mancato rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno
e il monitoraggio a livello
centrale, nonche' il termine perentorio
del 31 ottobre per la comunicazione
della rimodulazione degli
obiettivi. Il presente comma non si
applica alle regioni che in uno
dei tre anni precedenti siano
risultate inadempienti al patto di
stabilita' ed alle regioni
sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari. La Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza
pubblica, con il supporto tecnico
della Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora
l'applicazione del presente comma.
Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
da adottare entro il 30 novembre
2011, sono stabilite le modalita'
per l'attuazione del presente
comma.
2. Ai fini di ripartire l'ammontare
del concorso alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica
fissati, a decorrere dall'anno
2013, dal comma 5, nonche'
dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
tra gli enti del singolo livello di
governo, i predetti enti sono
ripartiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per gli
affari regionali e per la coesione
territoriale, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in quattro
classi, sulla base dei seguenti
parametri di virtuosita':
a) rispetto del patto di stabilita'
interno nel triennio
precedente;
b) rapporto tra spesa in conto
capitale, finanziata con risorse
proprie, e spesa corrente;
c) incidenza della spesa del
personale sulla spesa complessiva
dell'ente e numero dei dipendenti
in rapporto alla popolazione
residente;
d) situazione finanziaria
dell'ente, anche in riferimento
all'evoluzione della stessa
nell'ultimo triennio;
e) misura del ricorso alle
anticipazioni del proprio tesoriere;
f) livello della spesa per auto di
servizio nel triennio
precedente;
g) numero di sedi e uffici di
rappresentanza in Italia e
all'estero;
h) autonomia finanziaria;
i) tasso di copertura dei costi dei
servizi a domanda
individuale;
l) rapporto di corrispondenza tra
trasferimenti statali o quote
di gettito devoluto e maggiori
entrate da effettiva partecipazione
all'azione di contrasto
all'evasione fiscale.
3. Gli enti che, in esito a quanto
previsto dal comma 2, risultano
collocati nella classe piu'
virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto,
non concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica
fissati, a decorrere dall'anno
2013, dal comma 5, nonche'
dall'articolo 14 del decreto-legge
n. 78 del 2010. Gli enti locali di
cui al primo periodo conseguono
l'obiettivo strutturale realizzando
un saldo finanziario pari a zero.
Le regioni di cui al primo periodo
conseguono un obiettivo pari a
quello risultante dall'applicazione
alle spese finali medie 2007-2009
della percentuale annua di
riduzione stabilita per il calcolo
dell'obiettivo 2011 dal decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le
spese finali medie di cui al periodo
precedente sono quelle definite
dall'articolo 1 commi 128 e 129 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Inoltre, il contributo dei predetti
enti alla manovra per l'anno 2012
puo' essere ridotto con decreto del
Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in modo tale che non
derivino effetti negativi, in
termini di indebitamento netto e
fabbisogno, superiori a 200 milioni
di euro.
4. Fino alla entrata in vigore di
un nuovo patto di stabilita'
interno fondato, nel rispetto dei
principi del federalismo fiscale di
cui all'articolo 17, comma 1,
lettera c), della legge 5 maggio 2009,
n. 42, sui saldi, sulla virtuosita'
degli enti e sulla riferibilita'
delle regole a criteri europei con
riferimento all'individuazione
delle entrate e delle spese valide
per il patto, fermo restando
quanto previsto dal comma 3, ai
fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica le
misure previste per l'anno 2013
dall'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
intendono estese anche agli anni
2014 e successivi.
5. Ai medesimi fini di cui al comma
4, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le
province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000
abitanti, alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, per
gli anni 2013 e successivi
concorrono con le seguenti
ulteriori misure in termini di fabbisogno
e di indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario
per 800 milioni di euro per
l'anno 2013 e per 1.600 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014;
b) le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento
e Bolzano per 1.000 milioni di euro
per l'anno 2013 e per 2.000
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014;
c) le province per 400 milioni di
euro per l'anno 2013 e per 800
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014;
d) i comuni per 1.000 milioni di
euro per l'anno 2013 e 2.000
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014.
6. Nei confronti degli enti locali
che, in esito a quanto previsto
dal comma 2, risultano collocati
nella classe piu' virtuosa, nonche'
nella classe immediatamente
successiva per virtuosita', non si
applica, per gli anni 2013 e
successivi, quanto previsto dai commi 7
e 8.
7. Il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il
fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n. 23
del 2011, ed i trasferimenti
erariali, comprensivi della
compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni
della Regione siciliana e della
regione Sardegna sono ridotti di
1.000 milioni di euro per l'anno
2013 e di 2.000 milioni di euro
annui per gli anni 2014 e
successivi. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 30 giugno
2012, e' stabilita la riduzione
complessiva da apportare,
rispettivamente, a carico dei comuni delle
regioni a statuto ordinario e a
carico dei comuni della Sicilia e
della Sardegna. Il fondo
sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo
21 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, il fondo
perequativo, come determinato ai sensi
dell'articolo 23 del medesimo
decreto legislativo n. 68 del 2011, ed
i trasferimenti erariali,
comprensivi della compartecipazione Irpef,
dovuti alle province della Regione
siciliana e della regione Sardegna
sono ridotti di 400 milioni di euro
per l'anno 2013 e di 800 milioni
di euro annui per gli anni 2014 e
successivi. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro il 30
giugno 2012, e' stabilita la riduzione
complessiva da apportare,
rispettivamente, a carico delle province
delle regioni a statuto ordinario e
a carico delle province della
Sicilia e della Sardegna. Gli
importi di cui al presente comma sono
rideterminati, nel limite massimo
del cinquanta per cento, con
decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,
per effetto dell'applicazione del
comma 6.
8. La riduzione dei trasferimenti
erariali, comprensivi della
compartecipazione Irpef, per gli
enti locali della Regione siciliana
e della regione Sardegna e'
ripartita secondo un criterio
proporzionale.
9. Al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2008, n. 133, dopo il
primo periodo sono inseriti i
seguenti:
"Ai fini del computo della
percentuale di cui al periodo
precedente si calcolano le spese
sostenute anche dalle societa' a
partecipazione pubblica locale
totale o di controllo che sono
titolari di affidamento diretto di
servizi pubblici locali senza
gara, ovvero che svolgono funzioni
volte a soddisfare esigenze di
interesse generale aventi carattere
non industriale, ne' commerciale,
ovvero che svolgono attivita' nei
confronti della pubblica
amministrazione a supporto di
funzioni amministrative di natura
pubblicistica. La disposizione di
cui al precedente periodo non si
applica alle societa' quotate su
mercati regolamentari.".
10. All'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, dopo il
comma 111, e' inserito il seguente:
"111-bis. I contratti di servizio e
gli altri atti posti in
essere dalle regioni e dagli enti
locali che si configurano elusivi
delle regole del patto di
stabilita' interno sono nulli.".
11. Le disposizioni di cui al comma
10, si applicano ai contratti
di servizio e agli atti posti in
essere dopo l'entrata in vigore del
presente decreto.
12. All'articolo 1, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, dopo il
comma 111-bis e' inserito il
seguente:
"111-ter. Qualora le Sezioni
giurisdizionali regionali della
Corte dei conti accertino che il
rispetto del patto di stabilita'
interno e' stato artificiosamente
conseguito mediante una non
corretta imputazione delle entrate
o delle uscite ai pertinenti
capitoli di bilancio o altre forme
elusive, le stesse irrogano, agli
amministratori che hanno posto in
essere atti elusivi delle regole
del patto di stabilita' interno, la
condanna ad una sanzione
pecuniaria fino ad un massimo di
dieci volte l'indennita' di carica
percepita al momento di commissione
dell'elusione e, al responsabile
del servizio economico-finanziario,
una sanzione pecuniaria fino a 3
mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali
e previdenziali.".
13. All'articolo 14, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, l'ultimo periodo e' soppresso.
14. Ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, le regioni
tenute a conformarsi a decisioni
della Corte costituzionale, anche
con riferimento all'attivita' di
enti strumentali o dipendenti,
comunicano, entro tre mesi dalla
pubblicazione della decisione nella
Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza
del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per gli
affari regionali, tutte le attivita'
intraprese, gli atti giuridici
posti in essere e le spese affrontate
o preventivate ai fini
dell'esecuzione.
15. In caso di mancata o non esatta
conformazione alle decisioni di
cui al comma 14, il Governo, su
proposta del Ministro per i rapporti
con le regioni e per la coesione
territoriale, sentito il Presidente
della regione interessata,
esercita, in presenza dei presupposti, il
potere sostitutivo di cui
all'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, secondo le procedure
di cui all'articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131.
16. A decorrere dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni
che prevedono, in attuazione della
legge 5 maggio 2009, n. 42, la
soppressione dei trasferimenti
statali in favore degli enti locali,
le disposizioni che prevedono
sanzioni, recuperi, riduzioni o
limitazioni a valere sui predetti
trasferimenti erariali, sono
riferite anche alle risorse
spettanti a valere sul fondo sperimentale
di riequilibrio di cui al comma 3
dell' articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e
di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e,
successivamente, a valere sul
fondo perequativo di cui
all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009,
n. 42. In caso di incapienza dei
predetti fondi gli enti locali sono
tenuti a versare all'entrata del
bilancio dello Stato le somme
residue.
17. All'articolo 78, comma 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: "Tutte le entrate
del comune di competenza dell'anno
2008 e dei successivi anni sono
attribuite alla gestione corrente
di Roma Capitale, ivi comprese
quelle riferibili ad atti e fatti
antecedenti all'anno 2008, purche'
accertate successivamente al 31
dicembre 2007.".
Capo IV
Finanziamento di spese
indifferibili ed altre disposizioni di
carattere finanziario
Art. 21
Finanziamento di spese
indifferibili dell'anno 2011
1. Al fine di assicurare la
prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere dal 1° luglio 2011, il
piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, terzo
periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo' essere
prorogato fino al 31 dicembre 2011.
Si applicano le disposizioni di cui
al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92
del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125
del 2008, e successive
modificazioni. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 36,4 milioni di
euro per l'anno 2011, con specifica
destinazione di 33,5 milioni di
euro e di 2,9 milioni di euro,
rispettivamente, per il personale di
cui ai commi 74 e 75 del citato
articolo 24 del decreto-legge n. 78
del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
2. Una quota, fino a 314 milioni di
euro, delle risorse di cui
all'articolo 24 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazione,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
versata all'entrata del bilancio
statale, puo' essere destinata, con
decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano, alle regioni a statuto
ordinario per le esigenze del
trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, connesse all'acquisto
del materiale rotabile. Le
relative spese sono effettuate nel
rispetto del patto di stabilita'
interno.
3. A decorrere dall'anno 2011 e'
istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il
fondo per il finanziamento del
trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario, con dotazione di 400
milioni di euro annui, il cui
utilizzo e' escluso dai vincoli del
Patto di stabilita'.
4. Al decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, e successive
modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 17, dopo il comma
11-bis sono aggiunti i
seguenti:
«11-ter. Al fine di consentire uno
sviluppo dei processi
concorrenziali nel settore dei
trasporti ferroviari, in armonia con
la necessita' di assicurare la
copertura degli oneri per i servizi
universali di trasporto ferroviario
di interesse nazionale oggetto di
contratti di servizio pubblico, di
cui all'articolo 38, commi 2 e 3,
della legge 1° agosto 2002, n. 166,
e successive modificazioni, dal
13 dicembre 2011 e' introdotto un
sovrapprezzo al canone dovuto per
l'esercizio dei servizi di
trasporto di passeggeri a media e a lunga
percorrenza, non forniti
nell'ambito di contratti di servizio
pubblico, per la parte espletata su
linee appositamente costruite o
adattate per l'alta velocita',
attrezzate per velocita' pari o
superiori a 250 chilometri orari.
11-quater. La determinazione del
sovrapprezzo di cui al comma
11 -ter, conformemente al diritto
comunitario e ai principi di
equita', trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita', e'
effettuata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito l'ufficio di cui
all'articolo 37, comma 1-bis, del
decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, sulla base dei costi dei
servizi universali di trasporto
ferroviario di interesse nazionale
oggetto di contratti di servizio
pubblico di cui al citato comma
11-ter, senza compromettere la
redditivita' economica del servizio di
trasporto su rotaia al quale si
applicano, ed e' soggetta ad
aggiornamento triennale. I proventi
ottenuti dal sovrapprezzo non
possono eccedere quanto necessario
per coprire tutto o parte dei
costi originati dall'adempimento
degli obblighi di servizio pubblico,
tenendo conto degli introiti
relativi agli stessi nonche' di un
margine di utile ragionevole per
l'adempimento di detti obblighi.
11-quinquies. Gli introiti
derivanti dal sovrapprezzo di cui al
comma 11-ter sono integralmente
versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere utilizzati
per contribuire al finanziamento
degli oneri dei servizi universali
di trasporto ferroviario di
interesse nazionale oggetto di
contratti di servizio pubblico di cui
al citato comma 11-ter»;
b) all'articolo 37 sono apportate
le seguente modificazioni:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal
seguente: "Ai fini di cui
al comma 1, l'ufficio del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti che svolge le funzioni di
organismo di regolazione e'
dotato di autonomia organizzativa e
contabile nei limiti delle
risorse economico-finanziarie
assegnate. L'Ufficio riferisce
annualmente al Parlamento
sull'attivita' svolta.";
2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto
il seguente:
"1-ter. All'ufficio di cui al comma
1-bis e' preposto un
soggetto scelto tra persone dotate
di indiscusse moralita' e
indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e competenza nel
settore dei servizi ferroviari,
nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai
sensi dell'articolo 19, commi 4,
5-bis, e 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. La
proposta e' previamente sottoposta al
parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono
entro 20 giorni dalla richiesta. Le
medesime Commissioni possono
procedere all'audizione della
persona designata. Il responsabile
dell'Ufficio di cui al comma 1-bis
dura in carica tre anni e puo'
essere confermato una sola volta.
La carica di responsabile
dell'ufficio di cui al comma 1-bis
e' incompatibile con incarichi
politici elettivi, ne' puo' essere
nominato colui che abbia interessi
di qualunque natura in conflitto
con le funzioni dell'ufficio. A pena
di decadenza il responsabile
dell'ufficio di cui al comma 1-bis non
puo' esercitare direttamente o
indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza,
essere amministratore o dipendente di
soggetti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici, ne'
avere interessi diretti o indiretti
nelle imprese operanti nel
settore. L'attuale Direttore
dell'Ufficio resta in carica fino alla
scadenza dell'incarico.".
5. Per le finalita' di contenimento
della spesa pubblica e con lo
scopo di assicurare l'organico
completamento delle procedure di
trasferimento alle regioni dei
compiti e delle funzioni di
programmazione ed amministrazione
relativi alle ferrovie in regime di
gestione commissariale governativa,
tutte le funzioni e i compiti
delle gestioni commissariali
governative ferroviarie sono attribuite
alla competente Direzione generale
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. A far data
dall'entrata in vigore del presente
decreto, i commissari governativi
nominati cessano dall'incarico e
dall'esercizio delle funzioni.
6. Al fine di adempiere agli
impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a banche e
fondi internazionali e' autorizzata
la spesa di 200 milioni di euro per
l'anno 2011.
7. La dotazione del fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' ridotta di 12,5
milioni di euro per l'anno 2011.
8. In attuazione dell'articolo 80
della Costituzione gli accordi ed
i trattati internazionali, e gli
obblighi di carattere
internazionale, in qualsiasi forma
assunti, dai quali derivi
l'impegno, anche se meramente
politico, di adottare provvedimenti
amministrativi o legislativi che
determinano oneri di carattere
finanziario, sono autorizzati, dal
Ministro degli affari esteri, di
intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per gli aspetti
di carattere finanziario.
9. E' autorizzata, a decorrere
dall'anno 2011, la spesa di 64
milioni di euro annui, da destinare
alle spese per la gestione dei
mezzi della flotta aerea del
Dipartimento della protezione civile. Al
relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF).
10. Alle finalita' indicate
all'ultima voce dell'elenco 1 allegato
alla legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' aggiunta la seguente: "Eventi
celebrativi di carattere
internazionale"
11. I crediti derivanti dalle
gestioni di ammasso obbligatorio,
svolte dall'Ente risi per conto e
nell'interesse dello Stato, di cui
l'Ente stesso e' titolare alla data
di entrata in vigore del presente
decreto, insieme alle spese e agli
interessi maturati a decorrere
dalla data di chiusura delle
relative contabilita' sono estinti. Per
la definitiva regolazione del
debito dello Stato in dipendenza delle
campagne di ammasso obbligatorio o
di commercializzazione di prodotti
agricoli per gli anni 1948/49,
1954/55, 1961/62, e' autorizzata, per
l'anno 2011, la spesa di euro
33.692.020 da corrispondere alla Banca
d'Italia, in sostituzione dei
titoli di credito ancora detenuti dallo
stesso Istituto e la spesa di euro
661.798 da corrispondere all'Ente
risi. I giudizi pendenti alla data
di entrata in vigore del presente
decreto, aventi ad oggetto i
suddetti crediti, sono dichiarati
estinti d'ufficio con compensazione
delle spese fra le parti a
seguito della definitiva
regolazione del debito secondo le modalita'
di cui sopra. I provvedimenti
giudiziali non ancora passati in
giudicato restano privi di effetti.
All'onere derivante, solo in
termini di saldo netto da
finanziare, dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione
per 34.353.818 euro per l'anno 2011
dell'autorizzazione di spesa di cui
all'ultimo periodo del comma 250
dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
Art. 22
Conto di disponibilita'
1. L'articolo 46 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e'
sostituito dal seguente:
1. "Ai fini dell'efficiente
gestione del debito pubblico e per le
finalita' di cui all'articolo 47,
le amministrazioni statali, incluse
le loro articolazioni, e le
amministrazioni pubbliche titolari di
conti accesi presso la tesoreria
dello Stato, comunicano
telematicamente al Ministero
dell'economia e delle finanze la stima
dei flussi di cassa giornalieri con
le cadenze e le modalita'
previste con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. In caso di mancata ottemperanza
all'obbligo di comunicazione,
al dirigente titolare del centro di
responsabilita' amministrativa ,
viene applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al 5 per
cento della sua retribuzione di
risultato.
3. Per gli enti territoriali
diversi dallo Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - e la
Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza
pubblica con cadenza annuale, entro 90
giorni dalla chiusura di ciascun
esercizio, svolgono un'attivita' di
monitoraggio degli scostamenti dei
dati effettivi rispetto a quelli
comunicati dagli enti medesimi. In
sede di Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza
pubblica sono adottati gli interventi
necessari al miglioramento della
previsione giornaliera dei flussi
che transitano nella tesoreria
statale da parte degli enti di cui al
comma precedente e eventualmente
ridefinite le sanzioni in caso di
mancato rispetto dell'obbligo di
comunicazione previsto dal presente
articolo. Per gli enti territoriali
diversi dallo Stato le norme
contenute nel presente articolo
costituiscono principi fondamentali
del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita'
economica della Repubblica italiana
ai sensi dell'articolo 120, comma
2, della Costituzione e si
applicano alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento
e di Bolzano nel rispetto di
quanto previsto dai relativi
statuti.
4. Al fine di migliorare la
prevedibilita' degli incassi che
affluiscono alla tesoreria dello
Stato, tutti i versamenti e
riversamenti di tributi e
contributi nella tesoreria statale
d'importo unitario superiore a
500.000 euro, anche se effettuati con
procedure diverse da quella
prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
devono essere eseguiti con
l'utilizzo di bonifici di importo
rilevante, B.I.R, regolati
attraverso il sistema Target. Per
tali fattispecie, nonche' per i
riversamenti effettuati dagli
intermediari relativi alla procedura di
delega unica di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e' sancito l'obbligo
di immissione nella procedura
degli ordini di riversamento alla
Tesoreria statale nel giorno
lavorativo precedente alla data di
regolamento.
5. In caso di mancato rispetto
della disposizione di cui al comma
4 e' posto a carico dei soggetti
inadempienti l'obbligo del
versamento al bilancio statale
degli interessi legali calcolati per
un giorno sull'importo versato.
6. Per le finalita' di cui al
presente articolo, il Ministero
dell'economia e delle finanze e'
altresi' autorizzato a stipulare
protocolli d'intesa con i soggetti
diversi dalle amministrazioni
pubbliche che detengono conti
presso la tesoreria dello Stato.".
2. Gli atti convenzionali che
disciplinano modalita' e tempi di
riversamento di tributi e
contributi nella tesoreria dello Stato
dovranno essere adeguati alle
disposizioni di cui ai precedenti
commi. In particolare, le
convenzioni regolanti le modalita' di
svolgimento del servizio di
riscossione dei versamenti unitari, ai
sensi dell'articolo 19, comma 5,
del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, potranno prevedere,
oltre all'applicazione
dell'interesse determinato nei
termini di cui all'articolo 46, comma
5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ulteriori penalita' in caso
di mancato rispetto degli obblighi
fissati dalle presenti
disposizioni.
3. A decorrere dal 1° agosto 2011,
e' avviata una sperimentazione
della durata di diciotto mesi,
finalizzata all'adozione degli
strumenti idonei per
l'ottimizzazione dell'attivita' di previsione
giornaliera dei flussi finanziari
che transitano presso la tesoreria
statale e di quella relativa alla
gestione della liquidita', nonche'
per monitorare l'efficacia degli
stessi.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 e
gli interessi di cui al comma 5
dell'articolo 46 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non sono
applicati nei primi 150 giorni del
periodo di sperimentazione e sono
ridotti del 50 per cento nel
rimanente periodo di sperimentazione.
Tale disposizione non si applica ai
soggetti che effettuano
riversamenti nella tesoreria dello
Stato con la procedura di delega
unica di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, per i quali il versamento
degli interessi previsto dal citato
comma 5 si applica a partire dal 1°
agosto 2011.
Capo V
Disposizioni in materia di entrate
Art. 23
Norme in materia tributaria
1. All'articolo 26-quater del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e'
aggiunto il seguente comma:
"8-bis. In difetto dei requisiti
indicati nel comma 4, lettera
c), i soggetti di cui all'articolo
23 applicano una ritenuta del 5
per cento sugli interessi
corrisposti a soggetti non residenti a
condizione che gli interessi siano
destinati a finanziare il
pagamento di interessi e altri
proventi su prestiti obbligazionari
emessi dai percettori: a) negoziati
in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze
4 settembre 1996 e successive
modificazioni e integrazioni; b)
garantiti dai soggetti di cui
all'articolo 23 che corrispondono
gli interessi ovvero dalla societa'
capogruppo controllante ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile
ovvero da altra societa'
controllata dalla stessa controllante.
2. Le disposizioni di cui al comma
8-bis dell'articolo 26-quater
del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 si applicano agli interessi
corrisposti a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto.
3. L'atto di garanzia e' in ogni
caso soggetto ad imposta di
registro con aliquota dello 0,25
per cento.
4. Per i prestiti in corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto le disposizioni di
cui al comma 8-bis dell'articolo
26-quater del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 sono applicabili anche
agli interessi gia' corrisposti a
condizione che il sostituto
d'imposta provveda entro il 30
novembre 2011 al versamento della
ritenuta e dei relativi interessi
legali. In quest'ultimo caso
l'imposta e' dovuta nella misura
del 6 per cento ed e' anche
sostitutiva dell'imposta di
registro sull'atto di garanzia.
5. All'articolo 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente comma:
"1-bis. Nei confronti dei soggetti
di cui:
a) all'articolo 6, si applica
l'aliquota del 4,65 per cento;
b) all'articolo 7, si applica
l'aliquota del 5,90 per cento.
".
b) al comma 3, dopo le parole "al
comma 1" sono aggiunte le
parole "e 1-bis".
6. In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni del presente articolo
si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. All'articolo 13 della Tariffa,
allegata al DPR 26 ottobre 1972,
n. 642, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole
"comprese le comunicazioni relative
ai depositi di titoli" sono
soppresse;
b) dopo il comma 2-bis e' inserito
il seguente: 2-ter. Le
comunicazioni relative ai depositi
di titoli inviati dagli
intermediari finanziari ai sensi
dell'articolo 119 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.
385:
1) per ogni esemplare:
a) con periodicita' annuale euro
120
b) con periodicita' semestrale euro
60
c) con periodicita' trimestrale
euro 30
d) con periodicita' mensile euro 10
2) per ogni esemplare dal 2013
relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore
nominale o di rimborso presso
ciascuna banca sia inferiore a
cinquantamila euro:
a) con periodicita' annuale euro
150,00
b) con periodicita' semestrale euro
75,00
c) con periodicita' trimestrale
euro 37,50
d) con periodicita' mensile euro
12,50
3) per ogni esemplare dal 2013
relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore
nominale o di rimborso presso
ciascuna banca sia non inferiore a
cinquantamila euro:
a) con periodicita' annuale euro
380,00
b) con periodicita' semestrale euro
190,00
c) con periodicita' trimestrale
euro 95,00
d) con periodicita' mensile euro
31,66"
8. Per minimizzare gli adempimenti
in occasione di pagamenti
effettuati tramite bonifici
disposti dai contribuenti per beneficiare
di oneri deducibili o per i quali
spetta la detrazione d'imposta,
all'articolo 25, comma 1 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: "10 per cento" sono
sostituire dalle seguenti: "4 per cento".
9. Al fine di rendere piu' rigoroso
il regime di riporto delle
perdite, all'articolo 84 del testo
unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. La perdita di un periodo
d'imposta, determinata con le stesse
norme valevoli per la
determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del
reddito dei periodi d'imposta successivi
in misura non superiore all'ottanta
per cento del reddito imponibile
di ciascuno di essi e per l'intero
importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che
fruiscono di un regime di esenzione
dell'utile la perdita e'
riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli
esercizi precedenti. La perdita e'
diminuita dei proventi esenti
dall'imposta diversi da quelli di
cui all' articolo 87, per la parte
del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai
sensi dell' articolo 109, comma 5.
Detta differenza potra' tuttavia
essere computata in diminuzione del
reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente
al reddito imponibile risulti
compensata da eventuali crediti di
imposta, ritenute alla fonte a
titolo di acconto, versamenti in
acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi
tre periodi d'imposta dalla
data di costituzione possono, con
le modalita' previste al comma 1,
essere computate in diminuzione del
reddito complessivo dei periodi
d'imposta successivi entro il
limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero
importo che trova capienza nel
reddito imponibile di ciascuno di
essi a condizione che si
riferiscano ad una nuova attivita'
produttiva.".
10. Per rendere piu' rigoroso il
regime di ammortamento dei beni
gratuitamente devolvibili,
all'articolo 104 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "In ogni
caso la quota di ammortamento
finanziario deducibile non puo' essere
superiore al 1 per cento del costo
dei beni. La precedente misura
percentuale si applica anche ai
beni di cui al comma 1 ammortizzati
ai sensi degli articoli 102 e
103.";
b) il comma 4 e' abrogato.
11. In deroga alle disposizioni
dell'articolo 3 della legge 30
luglio 2000, n. 212, le
disposizioni del comma 10 si applicano dal
periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Al fine di riallineare i valori
fiscali e civilistici relativi
all'avviamento ed alle altre
attivita' immateriali,all'articolo 15
del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10
sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le previsioni del comma 10
sono applicabili anche ai
maggiori valori delle
partecipazioni di controllo, iscritti in
bilancio a seguito dell'operazione
a titolo di avviamento, marchi
d'impresa e altre attivita'
immateriali. Per partecipazioni di
controllo si intendono quelle
incluse nel consolidamento ai sensi
dell'articolo 24, e seguenti, del
capo III del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127. Per le imprese
tenute ad applicare i principi
contabili internazionali di cui al
regolamento n 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, per
partecipazioni di controllo si
intendono quelle incluse nel
consolidamento ai sensi delle
relative previsioni. L'importo
assoggettato ad imposta sostitutiva
non rileva ai fini del valore
fiscale della partecipazione
stessa.
10-ter. Le previsioni del comma 10
sono applicabili anche ai
maggiori valori - attribuiti ad
avviamenti, marchi di impresa e altre
attivita' immateriali nel bilancio
consolidato - delle partecipazioni
di controllo acquisite nell'ambito
di operazioni di cessione di
azienda ovvero di partecipazioni.".
13. La disposizione di cui al comma
12 si applica alle operazioni
effettuate sia nel periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2010
sia in quelli precedenti. Nel caso
di operazioni effettuate in
periodi d'imposta anteriori a
quello in corso al 1° gennaio 2011, il
versamento dell'imposta sostitutiva
e' dovuto in un'unica soluzione
entro il 30 novembre 2011.
14. Gli effetti del riallineamento
di cui al comma 12 decorrono dal
periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2012.
15. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia dell'entrate sono
stabilite le modalita' di
attuazione dei commi da12 a 14.
16. Al fine di evitare disparita'
di trattamento ed in applicazione
dell'articolo 6, comma 2 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e dell'articolo 10, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212,
in sede di recupero, nei confronti
dei soggetti di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n.
356, delle agevolazioni previste
dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e
dall'articolo 10-bis della legge 29
dicembre 1962, n. 1745, non sono
dovute le sanzioni irrogate con
provvedimenti interessati anche da
ricorso per revocazione ai sensi
dell'articolo 395 del codice di
procedura civile.
17. Per rendere piu' efficienti gli
istituti di definizione della
pretesa tributaria, all'articolo 8
del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: ", e per
il versamento di tali somme,
se superiori a 50.000 euro, il
contribuente e' tenuto a prestare
idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria
ovvero rilasciata dai consorzi di
garanzia collettiva dei fidi
(Confidi) iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.
385, per il periodo di rateazione
del detto importo, aumentato di un
anno" sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: "e la
documentazione relativa alla
prestazione della garanzia" sono
soppresse;
c) il comma 3-bis e' sostituito da
seguente: "3-bis. In caso di
mancato pagamento anche di una sola
delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della
rata successiva, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate
provvede all'iscrizione a ruolo
delle residue somme dovute e della
sanzione di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre
1997, applicata in misura doppia,
sul residuo importo dovuto a titolo
di tributo.".
18. All'articolo 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
le parole: "e con la prestazione
della garanzia" sono soppresse e la
parola: "previsti" e' sostituita
dalla seguente: "prevista".
19. All'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3, secondo periodo, le
parole ", previa prestazione,
se l'importo delle rate successive
alla prima e' superiore a 50.000
euro, di idonea garanzia mediante
polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria ovvero rilasciata dai
consorzi di garanzia collettiva dei
fidi (Confidi) iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385", sono soppresse;
b) al comma 3, terzo periodo, le
parole: "e con la prestazione
della predetta garanzia
sull'importo delle rate successive,
comprensivo degli interessi al
saggio legale calcolati con
riferimento alla stessa data, e per
il periodo di rateazione di detto
importo aumentato di un anno" sono
soppresse;
c) il comma 3-bis e' sostituito da
seguente: "3-bis. In caso di
mancato pagamento anche di una sola
delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della
rata successiva, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate
provvede all'iscrizione a ruolo
delle residue somme dovute e della
sanzione di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre
1997, applicata in misura doppia,
sul residuo importo dovuto a titolo
di tributo.".
20. Le disposizioni di cui ai commi
da 17 a 19 non si applicano
agli atti di adesione, alle
definizioni ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, ed alle conciliazioni
giudiziali gia' perfezionate, anche
con la prestazione della
garanzia, alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
21. A partire dall'anno 2011, per
le autovetture e per gli
autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose e' dovuta
una addizionale erariale della
tassa automobilistica, pari ad euro
dieci per ogni chilowatt di potenza
del veicolo superiore a
duecentoventicinque chilowatt, da
versare alle entrate del bilancio
dello Stato. L'addizionale deve
essere corrisposta con le modalita' e
i termini da stabilire con
Provvedimento del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, d'intesa con
l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
disposizione. In caso di omesso o
insufficiente versamento
dell'addizionale si applica la
sanzione di cui all'articolo 13 del D.
Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari
al 30 per cento dell'importo non
versato.
22. A fini di chiarimento in
relazione a partite IVA inattive da
tempo, all'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma
15-quater e' aggiunto il
seguente: "15-quinquies.
L'attribuzione del numero di partita IVA e'
revocata d'ufficio qualora per tre
annualita' consecutive il titolare
non abbia esercitato l'attivita'
d'impresa o di arti e professioni o,
se obbligato alla presentazione
della dichiarazione annuale in
materia d'imposta sul valore
aggiunto, non abbia adempiuto a tale
obbligo. Il provvedimento di revoca
e' impugnabile davanti alle
Commissioni tributarie.".
23. I titolari di partita IVA che,
sebbene obbligati, non abbiano
tempestivamente presentato la
dichiarazione di cessazione di
attivita' di cui all'articolo 35,
comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, possono sanare la
violazione versando, entro novanta
giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un
importo pari alla sanzione minima
indicata nell'articolo articolo 5,
comma 6, primo periodo, del
decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, ridotta ad un quarto.
La disposizione si applica sempre
che la violazione non sia stata
gia' constatata con atto portato a
conoscenza del contribuente.
24. Al fine di razionalizzare e
potenziare l'attivita' di indagine
sull'industria finanziaria,
all'articolo 32, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo,
dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle
societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo,
dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziari e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle
societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie," e dopo le
parole: "nonche' alle garanzie
prestate da terzi" sono aggiunte le
seguenti: "o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le
generalita' dei soggetti per i quali
gli stessi operatori finanziari
abbiano effettuato le suddette
operazioni e servizi o con i quali
abbiano intrattenuto rapporti di
natura finanziaria".
25. All'articolo 51, secondo comma,
del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 5), quarto periodo,
dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle
societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie";
b) al numero 7), primo periodo,
dopo le parole: "alla societa'
Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie," sono
aggiunte le seguenti: "alle
societa' ed enti di assicurazione per le
attivita' finanziarie," e dopo le
parole: "nonche' alle garanzie
prestate da terzi" sono aggiunte le
seguenti: "o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le
generalita' dei soggetti per i quali
gli stessi operatori finanziari
abbiano effettuato le suddette
operazioni e servizi o con i quali
abbiano intrattenuto rapporti di
natura finanziaria".
26. All'articolo 33, del decreto
del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma,
1) le parole: "e presso le aziende
e istituti di credito e
l'Amministrazione postale" sono
sostituite dalle seguenti: "e presso
gli operatori finanziari di cui al
n. 7) dell'articolo 32";
2) al secondo comma, le parole:
"allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie
relative ai conti la cui copia sia
stata richiesta a norma del n. 7)
dello stesso articolo 32 e non
trasmessa entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale
articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o
l'esattezza, allorche' l'ufficio
abbia fondati sospetti che le
pongano in dubbio, dei dati e
notizie contenuti nella copia di conti
trasmessa, rispetto a tutti i
rapporti intrattenuti dal contribuente
con la azienda o istituto di
credito o l'Amministrazione postale"
sono sostituite dalle seguenti:
"allo scopo di procedere direttamente
alla acquisizione dei dati, notizie
e documenti, relativi ai rapporti
ed alle operazioni oggetto delle
richieste a norma del n. 7) dello
stesso art. 32, non trasmessi entro
il termine previsto nell'ultimo
comma di tale articolo o allo scopo
di rilevare direttamente la
completezza o l'esattezza delle
risposte allorche' l'ufficio abbia
fondati sospetti che le pongano in
dubbio".
b) il sesto comma e' sostituito dal
seguente:
"Gli accessi presso gli operatori
finanziari di cui al n. 7)
dell'articolo 32, di cui al secondo
comma, devono essere eseguiti,
previa autorizzazione, per
l'Agenzia delle entrate, del Direttore
centrale dell'accertamento o del
Direttore regionale, ovvero, per la
Guardia di finanza, del Comandante
regionale, da funzionari con
qualifica non inferiore a quella di
funzionario tributario e da
ufficiali della Guardia di finanza
di grado non inferiore a capitano,
e devono avvenire in orari diversi
da quelli di sportello aperto al
pubblico; le ispezioni e le
rilevazioni debbono essere eseguite alla
presenza del responsabile della
sede o dell'ufficio presso cui
avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a
cura del predetto responsabile al
soggetto interessato. Coloro che
eseguono le ispezioni e le
rilevazioni o vengono in possesso dei dati
raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla
riservatezza dei dati acquisiti.".
27. All'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l'ultimo
comma e' sostituito dal seguente: "Per
l'esecuzione degli accessi presso
le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5)
dell'articolo 51 e presso gli operatori
finanziari di cui al 7) dello
stesso articolo 51, si applicano le
disposizioni del secondo e sesto
comma dell'articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.".
28. Al fine di introdurre
razionalizzazioni in tema di studi di
settore:
a) all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, e' aggiunto il
seguente comma: "1-bis A partire
dall'anno 2012 gli studi di settore
devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31
dicembre del periodo d'imposta nel
quale entrano in vigore. Eventuali
integrazioni, indispensabili per
tenere conto degli andamenti
economici e dei mercati, con particolare
riguardo a determinati settori o
aree territoriali, devono essere
pubblicate in Gazzetta Ufficiale
entro il 31 marzo del periodo
d'imposta successivo a quello della
loro entrata in vigore.";
b) al comma 1 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e' aggiunto il
seguente periodo: "Si applica la
sanzione in misura massima nelle
ipotesi di omessa presentazione del
modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento
sia dovuto ed il contribuente non
abbia provveduto alla presentazione
del modello anche a seguito di
specifico invito da parte dell'Agenzia
delle Entrate.";
c) al secondo comma dell'articolo
39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e' aggiunta la seguente
lettera: "e) quando viene rilevata
l'omessa o infedele indicazione
dei dati previsti nei modelli per
la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, nonche'
l'indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilita' degli
studi di settore non sussistenti.
La presente disposizione si applica
a condizione che siano irrogabili
le sanzioni di cui al comma 2-bis
dell'articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";
d) al comma 4-bis dell'articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n.
146, e' soppresso il seguente
periodo: "In caso di rettifica, nella
motivazione dell'atto devono essere
evidenziate le ragioni che
inducono l'ufficio a disattendere
le risultanze degli studi di
settore in quanto inadeguate a
stimare correttamente il volume di
ricavi o compensi potenzialmente
ascrivibili al contribuente.";
e) all'articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2-bis e'
inserito il seguente:" 2-bis.1: La misura
della sanzione minima e massima di
cui al comma 2 e' elevata del 50
per cento nelle ipotesi di omessa
presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli
studi di settore, laddove tale
adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto
alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito
da parte dell'Agenzia delle
Entrate. Si applica la disposizione
di cui al secondo periodo del
comma 2- bis .";
f) all'articolo 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 4-bis e'
inserito il seguente:" 4-ter: La misura
della sanzione minima e massima di
cui al comma 4 e' elevata del 50
per cento nelle ipotesi di omessa
presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli
studi di settore, laddove tale
adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto
alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito
da parte dell'Agenzia delle
Entrate. Si applica la disposizione
di cui al secondo periodo del
comma 4-bis.";
g) all'articolo 32 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dopo il comma 2-bis e'
inserito il seguente: "2-ter: La misura
della sanzione minima e massima di
cui al comma 2 e' elevata del 50
per cento nelle ipotesi di omessa
presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli
studi di settore, laddove tale
adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto
alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito
da parte dell'Agenzia delle
entrate. Si applica la disposizione
di cui al secondo periodo del
comma 2-bis.".
29. Al fine di razionalizzare i
procedimenti di irrogazione delle
sanzioni:
a) all'articolo 16 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, dopo il comma 7 e' aggiunto il
seguente: "7-bis. Le sanzioni
irrogate ai sensi del comma 7,
qualora rideterminate a seguito
dell'accoglimento delle deduzioni
prodotte ai sensi del comma 4, sono
definibili entro il termine
previsto per la proposizione del ricorso,
con il pagamento dell'importo
stabilito dal comma 3.". La
disposizione di cui al periodo
precedente si applica agli atti di
irrogazione delle sanzioni
notificati dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto,
nonche' a quelli notificati prima della
predetta data per i quali risultano
pendenti i termini per la
proposizione del ricorso;
b) nel comma 1 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le parole:
"possono essere" sono sostituite
con la seguente: "sono". La
disposizione di cui al periodo precedente
si applica agli atti emessi a
decorrere dal 1° ottobre 2011.
30. Ai fini di coordinamento in
materia di accertamento e
riscossione, all'articolo 29, comma
1, primo periodo, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, la
parola: "luglio" e' sostituita dalla
seguente: "ottobre".
31. Per coordinare l'entita' delle
sanzioni al ritardo dei
versamenti, all'articolo 13, comma
1, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997 n.
471, sono soppresse le seguenti
parole: "riguardanti crediti
assistiti integralmente da forme di
garanzia reale o personale previste
dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione finanziaria,".
32. Al fine di razionalizzare gli
adempimenti previsti per i
rimborsi spese delle procedure
esecutive, all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le
parole da: "se l'agente" a: "comma
1" sono sostituite dalle seguenti.
"in caso di inesigibilita'";
b) dopo il comma 6 e' inserito il
seguente comma : "6-bis. Il
rimborso delle spese di cui al
comma 6, lettera a), maturate nel
corso di ciascun anno solare e
richiesto entro il 30 marzo dell'anno
successivo, e' erogato entro il 30
giugno dello stesso anno. In caso
di mancata erogazione, l'agente
della riscossione e' autorizzato a
compensare il relativo importo con
le somme da riversare. Il diniego,
a titolo definitivo, del discarico
della quota per il cui recupero
sono state svolte le procedure che
determinano il rimborso, obbliga
l'agente della riscossione a
restituire all'ente, entro il decimo
giorno successivo alla richiesta,
l'importo anticipato, maggiorato
degli interessi legali. L'importo
dei rimborsi spese riscossi dopo
l'erogazione o la compensazione,
maggiorato degli interessi legali,
e' riversato entro il 30 novembre
di ciascun anno.".
33. Ferma restando, per i rimborsi
spese maturati fino al 31
dicembre 2010, la disciplina
dell'articolo 17, comma 6, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
nel testo vigente fino alla data
di entrata in vigore del presente
decreto, e le disposizioni
contenute nel comma 6-bis dello
stesso articolo 17, del decreto
legislativo n. 112 del 1999, nel
testo introdotto dal presente
decreto, si applicano ai rimborsi
spese maturati a partire dall'anno
2011.
34. Al fine di razionalizzare i
termini per la presentazione delle
comunicazioni di inesigibilita':
a) all'articolo 3, comma 12, del
decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, come modificato
dall'articolo 1, comma 12, del decreto- legge
30 dicembre 2009, n.194, convertito
con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, le parole:
«30 settembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2009»
e le parole: «30 settembre 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2012»;
b) all'articolo 36, commi
4-quinquies e 4-sexies, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, come modificato
dall'articolo 1, comma 13, del
decreto- legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, le parole: «30 settembre 2011»,
ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2012», le parole: «30
settembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2009» e
le parole: «1° ottobre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «1°
ottobre 2012»;
c) all'articolo 19, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, dopo la
parola: "esecutiva" sono inserite le
seguenti: ", diversa
dall'espropriazione mobiliare,".
35. Al fine di razionalizzare la
gestione dei crediti di giustizia,
all'articolo 1, comma 367, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'alinea, sono soppresse le
parole da: "conseguenti" a:
"data,";
b) nella lettera b), dopo la
parola: "credito"sono inserite le
seguenti: "; a tale fine, il
titolare dell'ufficio competente delega
uno o piu' dipendenti della
societa' stipulante alla sottoscrizione
dei relativi ruoli".
36. All'articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono
abrogati i commi 213, 214 e 215.
37. Al comma 1 dell'articolo 2752
del codice civile, le parole:
"per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, per l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche,
per l'imposta regionale sulle
attivita' produttive e per
l'imposta locale sui redditi, diversi da
quelli indicati nel primo comma
dell'articolo 2771, iscritti nei
ruoli resi esecutivi nell'anno in
cui il concessionario del servizio
di riscossione procede o interviene
nell'esecuzione e nell'anno
precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "per le imposte e le
sanzioni dovute secondo le norme in
materia di imposta sul reddito
delle persone fisiche, imposta sul
reddito delle persone giuridiche,
imposta sul reddito delle societa',
imposta regionale sulle attivita'
produttive ed imposta locale sui
redditi". La disposizione si osserva
anche per i crediti sorti
anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto.
38.L'articolo 2771 del codice
civile e' abrogato.
39. Nel terzo comma dell'articolo
2776 del codice civile, dopo le
parole: "I crediti dello Stato
indicati" sono inserite le seguenti:
"dal primo e". La disposizione si
osserva anche per i crediti sorti
anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
40.I titolari di crediti
privilegiati, intervenuti nell'esecuzione
o ammessi al passivo fallimentare
in data anteriore alla data di
entrata in vigore del presente
decreto, possono contestare i crediti
che, per effetto delle nuove norme
di cui ai precedenti commi, sono
stati anteposti ai loro crediti nel
grado del privilegio, valendosi,
in sede di distribuzione della
somma ricavata, del rimedio di cui
all'articolo 512 del codice di
procedura civile, oppure proponendo
l'impugnazione prevista
dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, nel termine
di cui all'articolo 99 dello
stesso decreto.
41. All'articolo 7, comma 2,
lettera o), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "e'
aggiunto il seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "sono
aggiunti i seguenti";
b) dopo il comma 1- bis) e'
aggiunto il seguente: "1-ter. Gli
operatori finanziari soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto
dall'articolo 7, sesto comma del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.
605 che emettono carte di credito,
di debito o prepagate, comunicano
all'Agenzia delle entrate le
operazioni di cui al comma 1-bis in
relazione alle quali il pagamento
dei corrispettivi sia avvenuto
mediante carte di credito, di debito o
prepagate emesse dagli operatori
finanziari stessi, secondo modalita'
e termini stabiliti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.".
42. Al fine di razionalizzare gli
adempimenti in occasione del
noleggio di autoveicoli:
a) le disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 9 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, non si
applicano ai soggetti che esercitano
attivita' di locazione veicoli ai
sensi dell'articolo 84 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) l'azienda di noleggio e' tenuta
ad indicare nella fattura
emessa dopo il pagamento, gli
estremi identificativi del contratto di
noleggio a cui fa riferimento;
c) La fattura, emessa ai sensi
dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972 n. 633, deve essere
consegnata direttamente al cliente
nel caso in cui l'autovettura sia
riportata direttamente ad un punto
noleggio dell'azienda che sia in
grado di emettere il documento.
43. In attesa di una revisione
complessiva della disciplina
dell'imprenditore agricolo in crisi
e del coordinamento delle
disposizioni in materia, gli
imprenditori agricoli in stato di crisi
o di insolvenza possono accedere
alle procedure di cui agli articoli
182-bis e 182-ter del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, come
modificato da ultimo dall'articolo
32, commi 5 e 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.
44. In considerazione del permanere
dello stato di crisi nell'isola
di Lampedusa, il termine del 16
dicembre 2011, previsto dall'articolo
3 della ordinanza di protezione
civile n. 3947 del 16 giugno 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 147 del 27 giugno 2011,
relativo agli adempimenti ed ai
versamenti dei tributi, nonche' dei
contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie
professionali, sospesi in relazione
all'eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai Paesi del
Nord Africa e' differito alla
data del 30 giugno 2012.
45. Il territorio del comune di
Lampedusa costituisce zona franca
urbana ai sensi dell'articolo 1,
commi da 340 a 343, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Al fine di
assicurare l'effettiva
compatibilita' comunitaria della presente
disposizione, la sua efficacia e'
subordinata alla preventiva
autorizzazione comunitaria.
46. A decorrere dall'anno
finanziario 2012, tra le finalita' alle
quali puo' essere destinata, a
scelta del contribuente, una quota
pari al cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e' inserita, altresi',
quella del finanziamento delle
attivita' di tutela, promozione e
valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici. Con decreto di
natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le
modalita' di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le
modalita' di riparto delle somme.
47. In attesa della riforma
fiscale, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2012, con
regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
rivista la disciplina del regime
fiscale degli ammortamenti dei beni
materiali e immateriali sulla
base di criteri di sostanziale
semplificazione che individuino
attivita' ammortizzabili
individualmente in base alla vita utile e a
quote costanti e attivita'
ammortizzabili cumulativamente con
aliquota unica di ammortamento.
48. Nell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, al primo
comma, lettera b), le parole:
"esclusi gli atti degli organi
giurisdizionali e quelli" sono
sostituite dalle seguenti:
"nonche', per gli atti degli organi
giurisdizionali, anche
relativamente ai difensori, esclusi gli atti".
49. Al primo comma dell'articolo 11
del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, le parole: "esclusi quelli
degli organi giurisdizionali" sono
soppresse.
50. In tutti gli atti introduttivi
di un giudizio, compresa
l'azione civile in sede penale e in
tutti gli atti di prima difesa
devono essere indicati, le
generalita' complete della parte, la
residenza o sede, il domicilio
eletto presso il difensore ed il
codice fiscale, oltre che della
parte, anche dei rappresentanti in
giudizio.
Art. 24
Norme in materia di gioco
1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato
procede alla liquidazione dell'imposta
unica dovuta di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
ed al controllo della tempestivita'
e della rispondenza rispetto ai
versamenti effettuati dai
concessionari abilitati alla raccolta dei
giochi sulla base delle
informazioni residenti nella banca dati del
Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
2. Nel caso in cui risultino
omessi, carenti o intempestivi i
versamenti dovuti, l'esito del
controllo automatizzato e' comunicato
al concessionario per evitare la
reiterazione di errori. Il
concessionario puo' fornire i
chiarimenti necessari all'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato competente nei
suoi confronti, entro i trenta
giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
3. Se vi e' pericolo per la
riscossione, l'Ufficio provvede, anche
prima della liquidazione prevista
dal comma 1, al controllo della
tempestiva effettuazione dei
versamenti dell'imposta unica di cui al
citato decreto legislativo n. 504
del 1998.
4. Le somme che, a seguito dei
controlli automatizzati effettuati
ai sensi del comma 1 risultano
dovute a titolo d'imposta unica,
nonche' di interessi e di sanzioni
per ritardato od omesso
versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli resi esecutivi a
titolo definitivo.
5. L'iscrizione a ruolo non e'
eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario provvede a pagare le
somme dovute, con le modalita'
indicate nell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente le modalita' di
versamento mediante delega, entro
trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dal comma
2 ovvero della comunicazione
definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di
autotutela, delle somme dovute, a
seguito dei chiarimenti forniti
dallo stesso concessionario. In
questi casi, l'ammontare delle
sanzioni amministrative previste
dall'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.
504, e' ridotto ad un terzo e gli
interessi sono dovuti fino
all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione.
6. Le cartelle di pagamento recanti
i ruoli di cui al comma 4 sono
notificate, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello per il quale e'
dovuta l'imposta unica. Fermo
quanto previsto dall'articolo 28
del decreto legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.
2, qualora il concessionario non
provveda a pagare, entro i termini
di scadenza, le cartelle di
pagamento previste dal presente comma,
l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato procede alla
riscossione delle somme dovute
anche tramite escussione delle
garanzie presentate dal
concessionario ai sensi della convenzione di
concessione. In tale caso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato comunica ad Equitalia
l'importo del credito per imposta,
sanzioni ed interessi che e' stato
estinto tramite l'escussione delle
garanzie ed Equitalia procede alla
riscossione coattiva
dell'eventuale credito residuo
secondo le disposizioni di cui al
titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive
modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in
capo ai concessionari, di
ricostruire le garanzie previste nella
relativa concessione di gioco, pena
la revoca della concessione.
7. Le disposizioni di cui
all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, si applicano alle somme dovute
a norma del presente articolo. Le
garanzie previste dal predetto
articolo 3-bis del decreto
legislativo n. 462 del 1997 non sono
dovute nel caso in cui
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato verifichi che la fideiussione
gia' presentata dal soggetto
passivo di imposta, a garanzia
degli adempimenti dell'imposta unica,
sia di importo superiore rispetto
alla somma da rateizzare.
8. L'Ufficio dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato,
anche sulla base dei fatti, atti e
delle violazioni constatate dalla
Guardia di finanza o rilevate da
altri organi di Polizia, procede
alla rettifica e all'accertamento
delle basi imponibili e delle
imposte rilevanti ai fini dei
singoli giochi, anche utilizzando
metodologie induttive di
accertamento per presunzioni semplici.
9. Gli avvisi relativi alle
rettifiche e agli accertamenti in
materia di giochi pubblici con
vincita in denaro devono essere
notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello per il quale e'
dovuta l'imposta. Per le
violazioni tributarie e per quelle
amministrative si applicano i
termini prescrizionali e
decadenziali previsti, rispettivamente,
dall'articolo 20 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
dall'articolo 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
10. Nel caso di scommesse comunque
non affluite al totalizzatore
nazionale, ovvero nel caso di
sottrazione di base imponibile
all'imposta unica sui concorsi
pronostici o sulle scommesse,
l'Ufficio dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato
determina l'imposta dovuta anche
utilizzando elementi documentali
comunque reperiti, anche se forniti
dal contribuente, da cui emerge
l'ammontare delle giocate
effettuate. In mancanza di tali elementi
ovvero quando il contribuente si
oppone all'accesso o non da seguito
agli inviti e ai questionari
disposti dagli uffici, l'Ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determina
induttivamente la base imponibile
utilizzando la raccolta media della
provincia, ove e' ubicato il punto
di gioco, dei periodi oggetto di
accertamento, desunta dai dati
registrati nel totalizzatore
nazionale. Ai fini della
determinazione dell'imposta unica l'ufficio
applica, nei casi di cui al
presente comma, l'aliquota massima
prevista per ciascuna tipologia di
scommessa dall'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504.
11. Il contribuente nei cui
confronti sia stato notificato avviso
di accertamento o di rettifica in
materia di giochi pubblici con
vincita in denaro puo' formulare,
anteriormente all'impugnazione
dell'atto innanzi la commissione
tributaria provinciale, istanza in
carta libera di accertamento con
adesione, indicando il proprio
recapito, anche telefonico. In tal
caso si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni
previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica nei
casi di determinazione forfetaria
del prelievo erariale unico di cui
all'articolo 39-quater, comma 3,
del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
12. Le imposte corrispondenti agli
imponibili accertati
dall'ufficio dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato in
materia di giochi pubblici con o
senza vincita in denaro, ma non
ancora definitivi, nonche' i
relativi interessi, sono iscritti a
titolo provvisorio nei ruoli, dopo
la notifica dell'atto di
accertamento, per la meta' degli
ammontari corrispondenti agli
imponibili o ai maggiori imponibili
accertati.
13. Gli Uffici dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato,
nell'ambito delle attivita'
amministrative loro demandate in materia
di giochi pubblici con o senza
vincita in denaro, rilevano le
eventuali violazioni, occultamenti
di base imponibile od omessi
versamenti d'imposta e provvedono
all'accertamento e alla
liquidazione delle imposte o
maggiori imposte dovute; vigilano
sull'osservanza degli obblighi
previsti dalla legge e dalle
convenzioni di concessione, nonche'
degli altri obblighi stabiliti
dalle norme legislative ed
amministrative in materia di giochi
pubblici, con o senza vincita in
denaro.
14. Al fine di garantire il miglior
raggiungimento degli obiettivi
di economicita' ed efficienza, per
le attivita' di competenza degli
uffici periferici, la competenza e'
dell'ufficio nella cui
circoscrizione e' il domicilio
fiscale del soggetto alla data in cui
e' stata commessa la violazione o
e' stato compiuto l'atto
illegittimo. Con provvedimento del
Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli si Stato, da pubblicarsi
sul proprio sito internet, sono
previsti i casi in cui la competenza
per determinate attivita' e'
attribuita agli uffici centrali.
15. Nei limiti del servizio cui
sono destinati e nell'esercizio dei
poteri ad essi conferiti dalla
leggi in materia fiscale e
amministrativa, gli appartenenti
all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato assumono la
qualita' di agenti di polizia
tributaria.
16. Gli Uffici dei monopoli di
Stato adempiono ai compiti derivanti
dai commi da 13 a 15 con le risorse
umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente.
17. L'importo forfetario di cui al
secondo periodo dell'articolo
39-quater, comma 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.269,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come definito dai decreti
direttoriali dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, vigenti alla
data di entrata in vigore della
presente legge, e' aumentato del
cento per cento.
18. All'articolo 39-quinquies,
comma 2, del citato decreto-legge n.
269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 326 del
2003, le parole: "dal 120 al 240
per cento dell'ammontare del
prelievo erariale unico dovuto, con
un minimo di euro 1.000." sono
sostituite dalle seguenti: "dal 240
al 480 per cento dell'ammontare
del prelievo erariale unico dovuto,
con un minimo di euro 5.000.".
19. I periodi secondo, terzo e
quarto dell'articolo 1, comma 70,
della legge 13 dicembre 2010, n.
220, nonche' i commi 8 e 8-bis e il
primo periodo del comma 9-ter
dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono abrogati.
20. E' vietato consentire la
partecipazione ai giochi pubblici con
vincita in denaro ai minori di anni
diciotto.
21. Il titolare dell'esercizio
commerciale, del locale o, comunque,
del punto di offerta del gioco che
consente la partecipazione ai
giochi pubblici a minori di anni
diciotto e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro
cinque mila a euro venti mila.
Indipendentemente dalla sanzione
amministrativa pecuniaria e anche
nel caso di pagamento in misura
ridotta della stessa, la violazione
prevista dal presente comma e'
punita con la chiusura dell'esercizio
commerciale, del locale o,
comunque, del punto di offerta del gioco
da dieci fino a trenta giorni; ai
fini di cui al presente comma, il
titolare dell'esercizio
commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco,
all'interno dei predetti esercizi,
identifica i giocatori mediante
richiesta di esibizione di un idoneo
documento di riconoscimento. Le
sanzioni amministrative previste nei
periodi precedenti sono applicate
dall'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato competente in
relazione al luogo e in ragione
dell'accertamento eseguito. Per le
cause di opposizione ai
provvedimenti emessi dall'ufficio
territoriale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e'
competente il giudice del luogo in
cui ha sede l'ufficio che ha
emesso i provvedimenti stessi. Per
i soggetti che nel corso di un
triennio commettono tre violazioni,
anche non continuative, del
presente comma e' disposta la
revoca di qualunque autorizzazione o
concessione amministrativa; a tal
fine, l'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato che ha accertato
la violazione effettua apposita
comunicazione alle competenti
autorita' che hanno rilasciato le
autorizzazioni o concessioni ai
fini dell'applicazione della
predetta sanzione accessoria.
22. Nell'ipotesi in cui la
violazione del divieto previsto dal
comma 20 riguardi l'utilizzo degli
apparecchi e dei congegni di cui
al comma 6 dell'articolo 110 del
testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto
n. 773 del 1931, il trasgressore
e' altresi' sospeso, per un periodo
da uno a tre mesi, dall'elenco di
cui all'articolo 1, comma 533,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, ai sensi del
comma 533-ter dell'articolo 1 della
legge n. 266 del 2005 i
concessionari per la gestione della rete
telematica non possono
intrattenere, neanche indirettamente, rapporti
contrattuali funzionali
all'esercizio delle attivita' di gioco con il
trasgressore. Nel caso di rapporti
contrattuali in corso,
l'esecuzione della relativa
prestazione e' sospesa per il
corrispondente periodo di
sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in
cui titolare dell'esercizio
commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco sia una
societa', associazione o,
comunque, un ente collettivo, le
diposizioni previste dal presente
comma e dal comma 21 si applicano
alla societa', associazione o
all'ente e il rappresentante legale
della societa', associazione o
ente collettivo e' obbligato in
solido al pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
23. Ai fini del miglior
conseguimento degli obiettivi di tutela del
giocatore e di contrasto ai
fenomeni di ludopatia connessi alle
attivita' di gioco, il Ministero
dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti del proprio
bilancio, avvia, in via
sperimentale, anche avvalendosi
delle strutture operative del partner
tecnologico, procedure di analisi e
verifica dei comportamenti di
gioco volti ad introdurre misure di
prevenzione dei fenomeni
ludopatici.
24. Nell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252, dopo il comma
3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Per le societa' di capitali di cui
al comma 3, lettera b),
concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, la documentazione
prevista dal presente regolamento
deve riferirsi, oltre ai soggetti
indicati nello stesso comma 3,
lett. b), anche ai soci persone
fisiche che detengono, anche
indirettamente, una partecipazione al
capitale od al patrimonio superiore
al 2 per cento, nonche' ai
direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la
partecipazione superiore alla
predetta soglia mediante altre societa'
di capitali, la documentazione deve
riferirsi anche al legale
rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di
amministrazione della societa'
socia, alle persone fisiche che,
direttamente o indirettamente,
controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti.".
25. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e
dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252, non puo' partecipare a gare o
a procedure ad evidenza pubblica
ne' ottenere il rilascio o rinnovo
di concessioni in materia di giochi
pubblici il soggetto il cui
titolare o il rappresentante legale
o negoziale ovvero il direttore
generale o il soggetto responsabile
di sede secondaria o di stabili
organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti, risulti
condannato, anche con sentenza non
definitiva, ovvero imputato o
indagato, per uno dei delitti
previsti dagli articoli 416, 416-bis,
648, 648-bis e 648-ter del codice
penale ovvero, se commesso
all'estero, per un delitto di
criminalita' organizzata o di
riciclaggio di denaro proveniente
da attivita' illecite. Il medesimo
divieto si applica anche al
soggetto partecipato, anche
indirettamente, in misura superiore
al 2 per cento del capitale o
patrimonio da persone fisiche che
risultino condannate, anche con
sentenza non definitiva, ovvero
imputate o indagate, per uno dei
predetti delitti.
26. Agli effetti di quanto previsto
nei commi 24 e 25, i soggetti,
costituiti in forma di societa' di
capitali o di societa' estere
assimilabili alle societa' di
capitali, che partecipano a gare o a
procedure ad evidenza pubblica nel
settore dei giochi pubblici, anche
on line, dichiarano il nominativo e
gli estremi identificativi dei
soggetti che detengono,
direttamente o indirettamente, una
partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento.
La dichiarazione comprende tutte le
persone giuridiche o fisiche
della catena societaria che
detengano, anche indirettamente, una
partecipazione superiore a tale
soglia. In caso di dichiarazione
mendace e' disposta l'esclusione
dalla gara in qualsiasi momento
della procedura e, qualora la
dichiarazione mendace sia riscontrata
in un momento successivo
all'aggiudicazione, e' disposta la revoca
della concessione. La revoca e'
comunque disposta qualora nel corso
della concessione vengono meno i
requisiti previsti dal presente
comma e dai commi 24 e 25. Per le
concessioni in corso la
dichiarazione di cui al presente
comma e' richiesta in sede di
rinnovo.
27. Le disposizioni di cui ai commi
da 24 a 26 trovano applicazione
per le gare indette successivamente
all'entrata in vigore del
presente decreto legge.
28. Fermo restando quanto previsto
dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773,
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252, non possono essere titolari o
condurre esercizi commerciali,
locali o altri spazi all'interno dei
quali sia offerto gioco pubblico,
persone fisiche nei cui confronti
sussistono le situazioni ostative
previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575. E'
altresi' preclusa la titolarita' o
la conduzione di esercizi
commerciali, locali o altri spazi
all'interno dei quali sia offerto
gioco pubblico, per lo svolgimento
del quale e' richiesta
l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del
regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, a societa' o imprese nei cui
confronti e' riscontrata la
sussistenza di elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252.
29. In coerenza con i principi
recati dall'articolo 24, commi da 11
a 26, della legge 7 luglio 2009, n.
88, ed al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed
illegale, l'evasione, l'elusione
fiscale e il riciclaggio nel
settore del gioco, nonche' di assicurare
l'ordine pubblico e la tutela del
giocatore, le societa' emittenti
carte di credito, gli operatori
bancari, finanziari e postali sono
tenuti a segnalare in via
telematica all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato gli elementi
identificativi di coloro che
dispongono trasferimenti di denaro
a favore di soggetti, indicati in
apposito elenco predisposto dalla
stessa Amministrazione autonoma,
che offrono nel territorio dello
Stato, attraverso reti telematiche o
di telecomunicazione, giochi,
scommesse o concorsi pronostici con
vincite in denaro in difetto di
concessione, autorizzazione, licenza
od altro titolo autorizzatorio o
abilitativo o, comunque, in
violazione delle norme di legge o
di regolamento o delle prescrizioni
definite dalla predetta
Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
30. L'inosservanza dell'obbligo di
cui al comma 29 comporta
l'irrogazione, alle societa'
emittenti carte di credito, agli
operatori bancari, finanziari e
postali, di sanzioni amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un
milione e trecentomila euro per
ciascuna violazione accertata. La
competenza all'applicazione della
sanzione prevista nel presente
comma e' dell'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato in relazione al
domicilio fiscale del trasgressore.
31. Con uno o piu' provvedimenti
interdirigenziali del Ministero
dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro e
dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono stabilite le
modalita' attuative delle
disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la
relativa decorrenza.
32. Un importo pari al 3 per cento
delle spese annue per la
pubblicita' dei prodotti di gioco,
previste a carico dei
concessionari relativamente al
gioco del lotto, alle lotterie
istantanee ed ai giochi numerici a
totalizzatore, e' destinato al
finanziamento della carta acquisti,
di cui all'articolo 81, comma 32,
del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, finalizzata
all'acquisto di beni e servizi a
favore dei cittadini residenti che
versano in condizione di maggior
disagio economico. A tal fine, detto
importo e' versato, a cura dei
concessionari, ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai
fini dell'erogazione per il
finanziamento della carta acquisti. E'
corrispondentemente ridotto
l'ammontare che i concessionari devono
destinare annualmente alla
pubblicita' dei prodotti.
33. E' istituito il gioco del Bingo
a distanza, con un aliquota di
imposta stabilita in misura pari al
10% delle somme giocate. Ai sensi
del comma 12, dell'articolo 24
della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono
definiti gli importi del diritto di
partecipazione, del compenso del
concessionario, le modalita' di
versamento dell'imposta, nonche'
l'individuazione della data da cui
decorre l'applicazione delle nuove
disposizioni.
34. Con provvedimento adottato ai
sensi del comma 12 dell'articolo
24 della legge 7 luglio 2009, n.
88, sono disciplinati i tornei non a
distanza di poker sportivo. Con il
medesimo provvedimento sono
altresi' determinati l'importo
massimo della quota di partecipazione
al torneo e l'ulteriore
partecipazione al torneo una volta esaurita
la predetta quota. L'aliquota
d'imposta unica dovuta dal
concessionario per l'esercizio del
gioco e' stabilita in misura pari
al 3 per cento della raccolta. Nel
rispetto dei principi comunitari,
con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, sono aggiudicati,
tramite gara da bandire entro il 30
novembre 2011, concessioni
novennali per l'esercizio del gioco
del poker sportivo di cui al
primo periodo, in numero non
superiore a 1.000, previa effettuazione
di una o piu' procedure aperte a
soggetti titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta, anche su
rete fisica, di uno o piu' giochi
di cui al comma 11 dell'articolo 24
della legge 7 luglio 2009, n. 88,
nonche' ai soggetti che rispettino
i requisiti e le condizioni di cui
al comma 15 dell'articolo 24 della
legge 7 luglio 2009, n. 88. I
punti di esercizio sono
aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai
soggetti che abbiano presentato le
offerte risultanti economicamente
piu' elevate, rispetto ad una base
pari ad euro 100.000 ed operano a
seguito dell'avvenuto rilascio
della licenza prevista dall'articolo
88 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.".
35. In relazione alle disposizioni
di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, in materia di
sistemi di gioco costituiti dal
controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali, entro il 30
settembre 2011 il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato
avvia le procedure occorrenti per
un nuovo affidamento in concessione
della rete per la gestione
telematica del gioco lecito prevista dall'
articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione
ad operatori di gioco,
nazionali e comunitari, di
dimostrata qualificazione morale, tecnica
ed economica, mediante una
selezione aperta basata sull'accertamento
dei requisiti definiti
dall'Amministrazione concedente in coerenza
con i requisiti richiesti
dall'articolo 1, comma 78, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, nonche'
quelli gia' richiesti e posseduti
dagli attuali concessionari. I
soggetti aggiudicatari, sono
autorizzati all'installazione dei
videoterminali da un minimo del 7
per cento, fino a un massimo del 14
per cento del numero di nulla
osta, dichiarati in sede di gara,
effettivamente acquisiti ed
attivati entro sei mesi dalla data
della stipula per apparecchi di
cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni,
e a fronte del versamento di euro
15.000 per ciascun terminale; nel
caso in cui risultino aggiudicatari
soggetti gia' concessionari gli
stessi mantengono le autorizzazioni
alla istallazione di videoterminali
gia' acquisite, senza soluzioni
di continuita'. Resta ferma la
facolta' dell'Amministrazione
concedente di incrementare il
numero di VLT gia' autorizzato nei
limiti e con le modalita' di cui ai
precedenti periodo, a partire dal
1° gennaio 2014;
b) la durata delle autorizzazioni
all'installazione dei
videoterminali, fino al termine
delle concessioni di cui alla lettera
a) del presente comma. La perdita
di possesso dei nulla osta di
apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, non determina la
decadenza dalle suddette
autorizzazioni acquisite.
36. Il rilascio delle concessioni
di cui al comma 35 e' subordinato
al versamento di un corrispettivo
una tantum di 100 euro per ogni
singolo apparecchio di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), per
il quale si chiede il rilascio o il
mantenimento dei relativi nulla
osta. Nel caso in cui la proprieta'
dell'apparecchio e' di soggetto
diverso dal richiedente la
concessione, quest'ultimo ha diritto di
rivalsa nei suoi confronti.
37. In linea con l'obiettivo della
sostanziale integrazione fra
giochi su base ippica e sportiva
gia' determinato dall'articolo 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, nonche' della piu'
intensa capillarita' della rete
distributiva di tali giochi senza
forme di intermediazione,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, entro il 30 ottobre 2011,
attua una o piu' procedure selettive
aventi ad oggetto la concessione
novennale di diritti di esercizio e
raccolta in rete fisica dei giochi
su base ippica e sportiva presso
punti di vendita, fino al numero
massimo complessivo di 7.000, aventi
come attivita' principale o
accessoria la commercializzazione di
prodotti di gioco pubblici.
38. Le procedure di cui al comma 37
sono indette, nel rispetto dei
principi e delle regole
comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione di 5.000 diritti
di esercizio e raccolta in
rete fisica dei giochi su base
ippica e sportiva, in misura non
superiore al 25 per cento per
ciascun concessionario, la cui base
d'asta non puo' essere inferiore ad
euro 25.000 per ciascun punto di
vendita avente come attivita'
accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, a
soggetti italiani o di altri Stati
dello Spazio economico europeo che,
all'entrata in vigore della
presente disposizione, sono in
possesso dei requisiti di
affidabilita' gia' richiesti ai
soggetti che hanno conseguito
concessioni per l'esercizio e la
raccolta di giochi di cui
all'articolo 1, comma 287, lettera
a), della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni,
e all'articolo 38, comma 4,
lettera a), del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248. Nel caso le
concessioni siano aggiudicate, al
fine del completamento dell'offerta
di giochi pubblici, a soggetti gia'
titolari per concessione
precedentemente acquisita mediante
diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base
ippica ovvero su base sportiva,
l'importo da corrispondere e'
ridotto del 7 per cento per ogni anno
intero mancante alla fine della
concessione rispetto a quanto
indicato nell'offerta e, all'atto
di sottoscrizione della convenzione
accessiva alla concessione, sono
revocate le concessioni
precedentemente detenute dai
medesimi soggetti;
b) aggiudicazione di 2.000 diritti
di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base
sportiva ed ippica presso punti di
vendita aventi quale attivita'
principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, secondo
il criterio delle offerte
economicamente piu' elevate
rispetto ad una base d'asta non inferiore
ad euro 40.000 per ciascun punto di
vendita, riservata ad operatori
italiani o di altri Stati dello
Spazio economico europeo che, alla
data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono in
possesso dei requisiti di
affidabilita' gia' richiesti ai soggetti
che hanno conseguito concessioni
per l'esercizio e la raccolta di
giochi di cui all'articolo 1, comma
287, lettera a), della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e all'articolo 38,
comma 4, lettera a), del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
39. Il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione
autonoma del monopoli di Stato
stabilisce con propri provvedimenti,
le innovazioni da apportare al
Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in
particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del
Lotto e dei premi delle
relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la
sostituzione dei giochi opzionali e
complementari al Lotto, anche
introdotti dal decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazione, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori
forme di gioco anche prevedendo
modalita' di fruizione distinte da
quelle attuali, al fine di
ampliare l'offerta di giochi
numerici a quota fissa.
40. Nell'ambito dei Giochi numerici
a totalizzatore nazionale il
Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma
del monopoli di Stato disciplina,
con propri provvedimenti, le
seguenti innovazioni:
a) un nuovo concorso numerico da
svolgersi, tramite il relativo
concessionario, in ambito europeo,
con giocata minima fissata a 2
euro, con destinazione del 50 per
cento della raccolta a montepremi,
e con destinazione del 38 per cento
della raccolta nazionale ad
imposta;
b) modifiche al gioco Vinci per la
vita-Win for life, di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera
b), del decreto legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, mantenendo
un montepremi pari al 65 per cento
della raccolta e un imposta pari
al 23 per cento della raccolta;
c) introduzione, in via definitiva,
per un numero massimo di 12,
del concorso speciale del gioco
Enalotto, denominato "si vince tutto
superenalotto".
41. Il comma 533-bis dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' sostituito dal seguente:
"533-bis. L'iscrizione nell'elenco
di cui al comma 533,
obbligatoria anche per i soggetti
gia' titolari, alla data di entrata
in vigore del medesimo comma, dei
diritti e dei rapporti in esso
previsti, e' disposta dal Ministero
dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato previa
verifica del possesso, da parte dei
richiedenti, della licenza di cui
all'articolo 86 o 88 del testo
unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e della
certificazione antimafia prevista
dalla disciplina vigente, nonche'
dell'avvenuto versamento, da parte
dei medesimi, della somma di euro
150. Gli iscritti nell'elenco
rinnovano annualmente tale versamento.
Con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato sono stabiliti
gli ulteriori requisiti, nonche'
tutte le ulteriori disposizioni
applicative, eventualmente anche di
natura transitoria, relative alla
tenuta dell'elenco, all'iscrizione
ovvero alla cancellazione dallo
stesso, nonche' ai tempi e alle
modalita' di effettuazione del
predetto versamento, da eseguirsi,
in sede di prima applicazione,
entro e non oltre il 31 ottobre
2011; restano ferme le domande ed i
versamenti gia' eseguiti alla data
del 30 giugno 2011.".
42. Con regolamento emanato entro
il 31 dicembre 2011, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sono dettate
disposizioni concernenti le modalita' per
l'istituzione di rivendite
ordinarie e speciali di generi di
monopolio, nonche' per il rilascio
ed il rinnovo del patentino,
secondo i seguenti principi:
a) ottimizzazione e
razionalizzazione della rete di vendita,
anche attraverso l'individuazione
di criteri volti a disciplinare
l'ubicazione dei punti vendita, al
fine di contemperare, nel rispetto
della tutela della concorrenza,
l'esigenza di garantire all'utenza
una rete di vendita capillarmente
dislocata sul territorio, con
l'interesse pubblico primario della
tutela della salute consistente
nel prevenire e controllare ogni
ipotesi di offerta di tabacco al
pubblico non giustificata
dall'effettiva domanda di tabacchi;
b) istituzione di rivendite
ordinarie solo in presenza di
determinati requisiti di distanza e
produttivita' minima;
c) introduzione di un meccanismo di
aggiornamento dei parametri
di produttivita' minima rapportato
alle variazioni annuali del prezzo
medio al consumo dei tabacchi
lavorati intervenute dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite
ordinarie solo in presenza dei
medesimi requisiti di distanza e,
ove applicabili, anche di
produttivita' minima;
e) istituzione di rivendite
speciali solo ove si riscontri
un'oggettiva ed effettiva esigenza
di servizio, da valutarsi in
ragione dell'effettiva ubicazione
degli altri punti vendita gia'
esistenti nella medesima zona di
riferimento, nonche' in virtu' di
parametri certi, predeterminati ed
uniformemente applicabili sul
territorio nazionale, volti ad
individuare e qualificare la
potenzialita' della domanda di
tabacchi riferibile al luogo proposto;
f) rilascio e rinnovi di patentini
da valutarsi in relazione alla
natura complementare e non
sovrapponibile degli stessi rispetto alle
rivendite di generi di monopolio,
anche attraverso l'individuazione e
l'applicazione, rispettivamente,
del criterio della distanza
nell'ipotesi di rilascio, e del
criterio della produttivita' minima
per il rinnovo.
Art. 25
Misure in materia di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico
1. All'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 8:
1) al terzo periodo dopo la parola:
"entro" sono inserite le
seguenti: "e non oltre";
2) dopo il terzo periodo, sono
inseriti i seguenti: "Alla scadenza
del predetto termine, in caso di
mancata liberazione delle suddette
frequenze, l'Amministrazione
competente procede senza ulteriore
preavviso alla disattivazione
coattiva degli impianti avvalendosi
degli organi della polizia postale
e delle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 98 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259. In caso di
indisponibilita' delle frequenze
della banda 790 - 862 MHz, dalla
scadenza del predetto termine e
fino all'effettiva liberazione delle
frequenze, gli assegnatari dei
relativi diritti d'uso in esito alle
procedure di cui al primo periodo
del presente comma hanno diritto a
percepire un importo pari agli
interessi legali sulle somme versate a
decorrere dal 1° gennaio 2013. Il
Ministero dell'economia e delle
finanze si rivale di tale importo
sui soggetti che non hanno
proceduto tempestivamente alla
liberazione delle frequenze stesse.";
b) al comma 9:
1) al primo periodo, dopo le
parole: "per l'attribuzione" sono
inserite le seguenti: ", entro il
31 dicembre 2011, in favore degli
operatori abilitati alla diffusione
di servizi di media audiovisivi
in ambito locale,";
2) al medesimo periodo, le parole:
"finalizzate a promuovere un
uso piu' efficiente dello spettro
attualmente destinato alla
diffusione di servizi di media
audiovisivi in ambito locale." sono
sostituite dalle seguenti:
"finalizzate al volontario rilascio di
porzioni di spettro funzionali alla
liberazione delle frequenze di
cui al comma 8";
3) il secondo periodo e' sostituito
dal seguente:
"Successivamente alla data del 31
dicembre 2011 le risorse di cui al
primo periodo che residuino
successivamente all'erogazione delle
misure economiche di natura
compensativa di cui al medesimo periodo
possono essere utilizzate, per le
stesse finalita', per l'erogazione
di indennizzi eventualmente
dovuti.";
c) al comma 13, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Una
quota, non superiore al 50 per
cento, delle eventuali maggiori
entrate accertate rispetto alla
stima di cui al presente comma sono
riassegnate nello stesso anno al
Ministero dello sviluppo economico
per misure di sostegno al settore,
da definire con apposito decreto
del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; una
quota del 10 per cento delle
predette maggiori entrate puo'
essere anche utilizzata per le
finalita' di cui al comma 9. In tal
caso non si applica il limite di
240 milioni di euro ivi previsto.";
d) dopo il comma 13, sono inseriti
i seguenti: "13-bis. I giudizi
riguardanti l'assegnazione di
diritti d'uso delle frequenze, la gara
e le altre procedure di cui ai
commi da 8 al 13, incluse le procedure
di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
rientrano nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo e
sono devoluti alla competenza
funzionale del TAR del Lazio. In
ragione del preminente interesse
nazionale alla sollecita liberazione
e assegnazione delle frequenze,
l'annullamento di atti e
provvedimenti adottati nell'ambito
delle procedure di cui ai commi da
8 a 13 non comporta la
reintegrazione in forma specifica e
l'eventuale risarcimento del danno
eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. La tutela
cautelare e' limitata al pagamento di una
provvisionale.
13-ter. Nelle more della
realizzazione dei proventi derivanti
dall'attuazione dei commi da 8 a
12, nel caso in cui in via
prudenziale siano disposti
accantonamenti di cui al comma 13, al fine
di garantire ai Ministeri la
necessaria flessibilita' gestionale, per
effettive, motivate e documentate
esigenze possono essere disposte,
nell'invarianza degli effetti
sull'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni,
variazioni compensative tra i medesimi
accantonamenti. Tali variazioni
possono essere disposte anche tra
programmi appartenenti a missioni
diverse. Resta preclusa la
possibilita' di disporre maggiori
accantonamenti su spese di conto
capitale per disaccantonare spese
correnti.".
2. All'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
l'ultimo periodo e' sostituito dai
seguenti: "L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni
dispone le modalita' e le condizioni
economiche secondo cui i soggetti
assegnatari dei diritti d'uso hanno
l'obbligo di cedere una quota della
capacita' trasmissiva ad essi
assegnata, comunque non inferiore a
due programmi, a favore dei
soggetti legittimamente operanti in
ambito locale alla data del 1°
gennaio 2011 che non richiedano di
essere inseriti nelle graduatorie
di cui al presente comma, a
condizione che procedano al volontario
rilascio delle frequenze utilizzate
e rinuncino alla qualifica di
operatori di rete, o che sulla base
delle medesime graduatorie non
risultino destinatari di diritti
d'uso. "
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO
Art. 26
Contrattazione aziendale
1. Per l'anno 2012 le somme erogate
ai lavoratori dipendenti del
settore privato in attuazione di
quanto previsto da accordi o
contratti collettivi aziendali o
territoriali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano
nazionale e correlate a incrementi di
produttivita', qualita',
redditivita', innovazione, efficienza
organizzativa, collegate ai
risultati riferiti all'andamento
economico o agli utili della
impresa, o a ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento
della competitivita' aziendale,
compresi i contratti aziendali
sottoscritti ai sensi dell'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011
tra Confindustria, Cgil, Cisl,
Uil e Ugl, sono assoggettate ad una
tassazione agevolata del reddito
dei lavoratori e beneficiano di uno
sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di lavoro.
Il Governo, sentite le parti
sociali, provvede entro il 31
dicembre 2011 alla determinazione del
sostegno fiscale e contributivo
previsto nel presente comma nei
limiti delle risorse stanziate con
la legge di stabilita' ovvero
previste a tali fini dalla vigente
legislazione.
Art. 27
Regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilita'
1. Per favorire la costituzione di
nuove imprese da parte di
giovani ovvero di coloro che
perdono il lavoro e, inoltre, per
favorire la costituzione di nuove
imprese, gli attuali regimi
forfettari sono riformati e
concentrati in funzione di questi
obiettivi. Conseguentemente, a
partire dal 1° gennaio 2012, il regime
di cui all'articolo 1, commi da 96
a 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si applica, per il
periodo d'imposta in cui l'attivita'
e' iniziata e per i quattro
successivi, esclusivamente alle persone
fisiche: a) che intraprendono
un'attivita' d'impresa, arte o
professione; b) che l'hanno
intrapresa successivamente al 31 dicembre
2007. L'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi e delle
addizionali regionali e comunali
prevista dal comma 105 dell'articolo
1 della legge n. 244 del 24
dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento.
2. Il beneficio di cui al comma 1
e' riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia
esercitato, nei tre anni precedenti
l'inizio dell'attivita' di cui al
comma 1, attivita' artistica,
professionale ovvero d'impresa,
anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non
costituisca, in nessun modo,
mera prosecuzione di altra
attivita' precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o
autonomo, escluso il caso in cui
l'attivita' precedentemente svolta
consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio
di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita
un'attivita' d'impresa svolta in
precedenza da altro soggetto,
l'ammontare dei relativi ricavi,
realizzati nel periodo d'imposta
precedente quello di riconoscimento
del predetto beneficio, non sia
superiore a 30.000 euro.
3. Coloro che, per effetto delle
disposizioni di cui al comma 1,
pur avendo le caratteristiche di
cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n.
244, non possono beneficiare del
regime semplificato per i
contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono,
fermi restando l'obbligo di
conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, i
documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti, gli obblighi di
fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili,
rilevanti ai fini delle imposte
dirette e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' dalle
liquidazioni e dai versamenti
periodici rilevanti ai fini dell'IVA
previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100. I soggetti di cui al
periodo precedente sono altresi' esenti
dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
4. Il regime di cui al comma 3
cessa di avere applicazione
dall'anno successivo a quello in
cui viene meno una della condizioni
di cui al comma 96 ovvero si
verifica una delle fattispecie indicate
al comma 99 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. I soggetti di cui al comma 3
possono optare per l'applicazione
del regime contabile ordinario.
L'opzione, valida per almeno un
triennio, e' comunicata con la
prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime
ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a
quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
6. Con uno o piu' provvedimenti del
direttore dell'Agenzia delle
entrate sono dettate le
disposizioni necessarie per l'attuazione dei
commi precedenti.
7. Il primo e il secondo periodo
del comma 117 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono soppressi. Al terzo
periodo le parole: "Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del
periodo precedente," sono
soppresse.
Art. 28
Razionalizzazione della rete
distributiva dei carburanti
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, il fondo per la
razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti e'
altresi' destinato, in misura non
eccedente il venticinque per cento
dell'ammontare complessivo del
fondo annualmente consolidato,
all'erogazione di contributi sia
per la chiusura di impianti di
soggetti titolari di non piu' di
dieci impianti, comunque non
integrati verticalmente nel settore
della raffinazione, sia per i
costi ambientali di ripristino dei
luoghi a seguito di chiusura di
impianti di distribuzione. Tali
specifiche destinazioni sono ammesse
per un periodo non eccedente i due
esercizi annuali successivi alla
data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente
decreto.
2. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare
entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,
e' determinata l'entita' sia dei
contributi di cui al comma 1, sia
della contribuzione al fondo di cui
allo stesso comma 1, ove necessaria
ai fini del presente decreto, per
un periodo non superiore a due
anni, articolandola in una componente
fissa per ciascun tipo di impianto
e in una variabile in funzione dei
litri erogati, in misura
complessivamente non superiore a quella
prevista dall'articolo 1 del
decreto del Ministro delle attivita'
produttive in data 7 agosto 2003.
3. Entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano
emanano indirizzi ai comuni per la
chiusura effettiva degli impianti
dichiarati incompatibili ai sensi
del decreto del Ministro delle
attivita' produttive in data 31
ottobre 2001, nonche' ai sensi dei
criteri di incompatibilita'
successivamente individuati dalle
normative regionali di settore.
4. Comunque, i Comuni che non
abbiano gia' provveduto
all'individuazione ed alla chiusura
degli impianti incompatibili ai
sensi del decreto del Ministro
delle attivita' produttive in data 31
ottobre 2001 o ai sensi dei criteri
di incompatibilita'
successivamente individuati dalle
normative regionali di settore,
provvedono in tal senso entro 120
giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione
del presente decreto, dandone
comunicazione alla regione ed al
Ministero dello sviluppo economico.
Fino alla effettiva chiusura, per
tali impianti e' prevista la
contribuzione al fondo per la
razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti in
misura determinata col decreto di cui
al comma 2.
5. Al fine di incrementare
l'efficienza del mercato, la qualita'
dei servizi, il corretto ed
uniforme funzionamento della rete
distributiva, gli impianti di
distribuzione dei carburanti devono
essere dotati di apparecchiature
per la modalita' di rifornimento
senza servizio con pagamento
anticipato.
6. Per gli impianti gia' esistenti,
l'adeguamento alle disposizioni
di cui al comma 5 ha luogo entro un
anno a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto. In
caso di mancato adeguamento entro i
termini fissati si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria, da
determinare in rapporto all'
erogato dell'anno precedente, da un
minimo di mille euro a un massimo
di cinquemila euro per ogni mese di
ritardo nell'adeguamento.
7. Non possono essere posti
specifici vincoli all'utilizzo di
apparecchiature per la modalita' di
rifornimento senza servizio con
pagamento anticipato, durante le
ore in cui e' contestualmente
assicurata la possibilita' di
rifornimento assistito dal personale, a
condizione che venga effettivamente
mantenuta e garantita la presenza
del titolare della licenza di
esercizio dell'impianto rilasciata
dall'ufficio tecnico di finanza o
di suoi dipendenti.
8. Al fine di incrementare la
concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi
nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e'
sempre consentito in tali impianti,
fatti salvi i vincoli connessi a
procedure competitive nelle aree
autostradali in concessione:
a) l'esercizio dell'attivita' di
somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), della legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando
il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e
il possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionali di cui
all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un
punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici
senza limiti di ampiezza della
superficie dell'impianto;
c) l'esercizio della vendita di
pastigliaggi.
9. Alla lettera b) del comma 3
dell'articolo 2 del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170,
sono soppresse le seguenti
parole: "con il limite minimo di
superficie pari a metri quadrati
1500".
10. Le attivita' di cui al comma 8,
lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate
su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari
della licenza di esercizio
dell'impianto di distribuzione di
carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza salvo rinuncia
del titolare della licenza
dell'esercizio medesimo. Possono
essere gestite anche da altri
soggetti, nel caso tali attivita'
si svolgano in locali diversi da
quelli affidati al titolare della
licenza di esercizio. In ogni caso
sono fatti salvi i vincoli connessi
a procedure competitive nelle
aree autostradali in concessione.
11. Le regioni, le province
autonome e gli enti locali, adeguano la
propria normativa alle disposizioni
dettate dai commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto
con il decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive
modificazioni, in alternativa al
solo contratto di fornitura ovvero
somministrazione possono essere
introdotte differenti tipologie
contrattuali per l'approvvigionamento
degli impianti di distribuzione
carburanti, a condizione che tali
differenti tipologie contrattuali
siano state precedentemente
tipizzate attraverso la stipula di
accordi conclusi con le modalita'
di cui all'articolo 19, comma 3,
della legge 5 marzo 2001, n. 57.
13. Le tipizzazioni contrattuali di
cui al comma 12 possono essere
adottate successivamente al loro
deposito presso il Ministero dello
sviluppo economico, che ne deve
curare la pubblicizzazione.
14. I modelli contrattuali di cui
ai commi 12 e 13 debbono
assicurare al gestore condizioni
contrattuali eque e non
discriminatorie per competere nel
mercato di riferimento.
Art. 29
Liberalizzazione del collocamento e
dei servizi
1. L'articolo 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Regimi particolari di
autorizzazione) - 1. Sono
autorizzati allo svolgimento delle
attivita' di intermediazione:
a) gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali
e paritari,a condizione che rendano
pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti
istituzionali i curricula dei propri
studenti all'ultimo anno di corso e
fino ad almeno dodici mesi
successivi alla data del
conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e
private, e i consorzi
universitari, a condizione che
rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti
istituzionali i curricula dei propri
studenti dalla data di
immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi
successivi alla data del
conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati
nelle forme delle unioni di
comuni e delle comunita' montane, e
le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale anche per
il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa' di
servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali
e le associazioni senza
fini di lucro che hanno per oggetto
la tutela del lavoro,
l'assistenza e la promozione delle
attivita' imprenditoriali, la
progettazione e l'erogazione di
percorsi formativi e di alternanza,
la tutela della disabilita';
f) i gestori di siti internet a
condizione che svolgano la
predetta attivita' senza finalita'
di lucro e che rendano pubblici
sul sito medesimo i dati
identificativi del legale rappresentante;
2. L'ordine nazionale dei
consulenti del lavoro puo' chiedere
l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 4 di una apposita
fondazione o di altro soggetto
giuridico dotato di personalita'
giuridica costituito nell'ambito
del consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo
svolgimento a livello nazionale di
attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto
dei requisiti di cui alle lettere
c), d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1.
3. Ferme restando le normative
regionali vigenti per specifici
regimi di autorizzazione su base
regionale, l'autorizzazione allo
svolgimento della attivita' di
intermediazione per i soggetti di cui
ai commi che precedono e'
subordinata alla interconnessione alla
borsa continua nazionale del lavoro
per il tramite del portale clic
lavoro, nonche' al rilascio alle
regioni e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di ogni
informazione utile relativa al
monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del
mercato del lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della
presente disposizione il Ministero
del lavoro e delle politiche
sociali definisce con proprio
decreto le modalita' di
interconnessione dei soggetti di
cui al comma 3 al portale clic
lavoro che costituisce la borsa
continua nazionale del lavoro,
nonche' le modalita' della loro
iscrizione in una apposita sezione
dell'albo di cui all'articolo 4,
comma 1. Il mancato conferimento dei
dati alla borsa continua nazionale
del lavoro comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2000 a euro 12000,
nonche' alla cancellazione
dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1,
con conseguente divieto di
proseguire l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al
comma 1 inserite nell'elenco di
cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,
svolgono l'attivita' di
intermediazione senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.".
2. E' istituita presso il Ministero
della giustizia una Alta
Commissione per formulare proposte
in materia di liberalizzazione dei
servizi. Ai componenti della
Commissione non spettano compensi o
indennita'. Alle spese di
funzionamento della medesima si provvede a
valere sulle risorse disponibili a
legislazione vigente nel bilancio
del Ministero della giustizia
3. L'Alta Commissione di cui al
comma 2 e' composta da esperti
nominati dai Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e del
lavoro e delle politiche sociali.
Dell'Alta Commissione devono fare
parte esperti della Commissione
europea, dell'OCSE e del Fondo
monetario internazionale.
4. L'alta Commissione termina i
propri lavori entro centottanta
giorni dalla data entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 30
Finanziamento della banda larga
1. Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi dell'Agenda digitale
europea, concernenti il diritto di
accesso a internet per tutti i
cittadini "ad una velocita' di
connessione superiore a 30 Mb/s" (e
almeno per il 50% " al di sopra di
100 Mb/s"), il Ministero dello
sviluppo economico, con il concorso
delle imprese e gli enti titolari
di reti e impianti di comunicazione
elettronica fissa o mobile,
predispone un progetto strategico
nel quale, sulla base del principio
di sussidiarieta' orizzontale e di
partenariato pubblico - privato,
sono individuati gli interventi
finalizzati alla realizzazione
dell'infrastruttura di
telecomunicazione a banda larga e ultralarga,
anche mediante la valorizzazione,
l'ammodernamento e il coordinamento
delle infrastrutture esistenti. Le
infrastrutture ricomprese nel
progetto strategico, costituiscono
servizio di interesse economico
generale in conformita'
all'articolo 106 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
2. Il progetto strategico e'
finalizzato alla realizzazione di
infrastrutture passive, aperte e
neutre, per lo sviluppo di reti di
comunicazione elettronica a banda
larga e ultralarga per accelerare
il raggiungimento degli obiettivi
di cui al comma 1. L'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni e'
competente alla definizione del
sistema tariffario in modo da
incentivare gli investimenti necessari
alla realizzazione della predetta
infrastruttura nazionale e da
assicurare comunque una adeguata
remunerazione dei capitali
investiti.
3. Con decreto del Ministro per lo
sviluppo economico,di concerto
con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita per i profili
di competenza l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni,
vengono adottati i provvedimenti
necessari per l'attuazione delle
disposizioni dei commi precedenti.
4. Alla realizzazione del progetto
strategico di cui al comma 1
possono essere destinate risorse
pubbliche anche afferenti agli
interventi cofinanziati dai Fondi
strutturali europei 2007 /2013. Per
assicurare la realizzazione, in
tempi rapidi, il progetto strategico
di cui al comma 1 sara'
prioritariamente finanziato nell'ambito delle
procedure di riprogrammazione e
accelerazione della spesa delle
risorse previste dalla delibera
CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.
5. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 31
Interventi per favorire l'afflusso
di capitale di rischio verso le
nuove imprese
1. Al fine di favorire l'accesso al
venture capital e sostenere i
processi di crescita di nuove
imprese, utilizzando lo strumento dei
fondi comuni di investimento,
secondo le linee indicate dalla
Commissione europea nella
comunicazione "Europe 2020" sono emanate le
seguenti disposizioni.
2. Sono definiti "Fondi per il
Venture Capital" (FVC) i fondi
comuni di investimento armonizzati
UE che investono almeno il 75% dei
capitali raccolti in societa' non
quotate nella fase di
sperimentazione (seed financing),
di costituzione (start-up
financing), di avvio dell'attivita'
(early-stage financing) o di
sviluppo del prodotto (expansion
financing).
3. Le societa' destinatarie dei FVC
devono avere, tra l'altro, le
seguenti caratteristiche:
a) non essere quotate;
b) avere sede legale nel territorio
di uno Stato Membro
dell'Unione Europea o nel
territorio di uno Stato Membro dello Spazio
Economico Europeo, a condizione che
abbiano con l'Italia un accordo
che consenta un adeguato scambio di
informazioni ai fini fiscali;
c) essere detenute, direttamente o
indirettamente, in via
prevalente da persone fisiche;
d) essere soggette all'imposta sul
reddito delle societa' o
analoga imposta prevista dalla
legislazione locale senza la
possibilita' di esserne esentate
totalmente o parzialmente;
e) essere societa' esercenti
attivita' di impresa da non piu' di
36 mesi;
f) avere un fatturato, cosi' come
risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima dell'investimento
del FVC, non superiore ai 50
milioni di euro.
4. Non sono soggetti ad imposizione
i proventi di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 44 del
testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti
dalla partecipazione ai FVC.
5. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono stabilite,
tra l'altro, le modalita' di
rendicontazione annuale dei gestori
dei FVC al fine di rispettare le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 e
le sanzioni nel caso del mancato
rispetto delle suddette condizioni.
6. Per i soggetti titolari di
reddito d'impresa le disposizioni del
comma 4 sono efficaci previa
autorizzazione della Commissione europea
secondo le procedure previste
dall'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Art. 32
Disposizioni in materia di
finanziamento e potenziamento delle
infrastrutture
1. Nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituito il
"Fondo infrastrutture ferroviarie e
stradali" con una dotazione di 930
milioni per l'anno 2012 e 1.000
milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2013 al 2016. Le risorse
del Fondo di cui al comma 1 sono
assegnate dal CIPE, su proposta del
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, e sono destinate
prioritariamente alle opere
ferroviarie da realizzare ai sensi
dell'articolo 2, commi 232, 233 e
234, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nonche' ai contratti di
programma con RFI SpA e ANAS SpA.
2. Sono revocati i finanziamenti
assegnati dal CIPE entro il 31
dicembre 2008 per la realizzazione
delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, per le
quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto , non sia
stato emanato il decreto
interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n.
296 del 2006 e non sia stato
pubblicato il relativo bando di gara. Il
presente comma non si applica a
finanziamenti approvati mediante
decreto interministeriale ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
3. Sono altresi' revocati i
finanziamenti assegnati dal CIPE per la
realizzazione delle opere
ricomprese nel Programma delle
infrastrutture strategiche, di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, i cui soggetti beneficiari,
autorizzati alla data del 31
dicembre 2008 all'utilizzo dei
limiti di impegno e dei contributi
pluriennali con il decreto
interministeriale previsto dall'articolo
1, comma 512, della legge n. 296
del 2006, alla data di entrata in
vigore del presente decreto che non
abbiano assunto obbligazioni
giuridicamente vincolanti, non
abbiano bandito la gara per
l'aggiudicazione del relativo
contratto di mutuo ovvero, in caso di
loro utilizzo mediante erogazione
diretta, non abbiano chiesto il
pagamento delle relative quote
annuali al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e
non sia stato pubblicato il relativo
bando di gara.
4. Sono revocati i finanziamenti
assegnati per la progettazione
delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443 per i quali, alla data di
entrata in vigore del presente
decreto legge, non sia stato emanato
il decreto interministeriale
previsto dall'articolo 1, comma 512,
della legge n. 296 del 2006, ovvero
i cui soggetti beneficiari,
autorizzati alla data del 31
dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di
impegno e dei contributi
pluriennali con il decreto interministeriale
previsto dall'articolo 1, comma
512, della legge n. 296 del 2006,
alla data di entrata in vigore del
presente decreto non abbiano
assunto obbligazioni giuridicamente
vincolanti, non abbiano bandito
la gara per l'aggiudicazione del
relativo contratto di mutuo ovvero,
in caso di loro utilizzo mediante
erogazione diretta, non hanno
chiesto il pagamento delle relative
quote annuali al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non
regolamentare, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono
individuati i finanziamenti
revocati ai sensi dei commi 2, 3 e
4.
6. Le quote annuali dei limiti di
impegno e dei contributi revocati
e iscritte in bilancio ai sensi dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al
Fondo appositamente istituito nello
stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti.
7. Il Comitato interministeriale
per la programmazione economica,
su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce,
fatta eccezione per i finanziamenti
delle opere gia' deliberati dal
detto Comitato ove confermati dal
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, la destinazione delle
risorse che affluiscono al fondo di
cui al comma 6 per la realizzazione
del programma delle
infrastrutture strategiche di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n.
443.
8. Per il potenziamento e il
funzionamento del sistema informativo
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, per l'anno 2011
e' autorizzata la spesa di euro
16.700.000,00.
9. Per la prosecuzione del servizio
intermodale dell'autostrada
ferroviaria alpina attraverso il
valico del Frejus per l'anno 2011 e'
autorizzata la spesa di euro
6.300.000,00.
10. Per le finalita' dei commi 8, e
9, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 11, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201,
iscritte, in conto residui sul
capitolo 7192 dello stato di
previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, resesi
disponibili per pagamenti non piu'
dovuti, sono mantenute in bilancio
nell'esercizio 2011 nel limite di
euro 23 milioni di euro, per essere
versate al bilancio dello Stato.
11. All'onere derivante dai commi
8, 9 e 10, in termini di
indebitamento netto, si provvede
mediante corrispondente utilizzo,
per euro 23.000.000 per l'anno
2011, in termini di sola cassa, del
fondo di cui all'articolo 6, comma
2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.
12. All'articolo 1, comma 10-ter
del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008,
n. 201, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La condizione
prevista dal periodo precedente
deve intendersi non realizzata nel
caso di contribuzione obbligatoria
prevista per legge a carico degli
iscritti delle associazioni o
fondazioni.".
13. Al fine di monitorare
l'utilizzo dei fondi strutturali e del
Fondo per lo sviluppo e la
coesione, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e
di Bolzano svolge, con cadenza
almeno semestrale, una apposita
sessione per la coesione
territoriale alla quale partecipano le parti
sociali.
14. Per le finalita' di cui al
comma 13, la sessione per la
coesione territoriale monitora la
realizzazione degli interventi
strategici nonche' propone
ulteriori procedure e modalita' necessarie
per assicurare la qualita', la
rapidita' e l'efficacia della spesa;
alla sessione per la coesione
territoriale i presidenti delle regioni
del Sud presentano una relazione
sui risultati conseguiti con
particolare riferimento a quanto
previsto dai contratti istituzionali
di sviluppo di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei lavori della
sessione per la coesione
territoriale e' disciplinato con
delibera della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, anche
prevedendo compiti di supporto
tecnico a cura del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica.
16. Dall'anno 2012, una quota
parte, fino al tre per cento, delle
risorse del Fondo di cui al comma
1, e' assegnata compatibilmente con
gli equilibri di finanza pubblica
con delibera del CIPE, alla spesa
per la tutela e gli interventi a
favore dei beni e le attivita'
culturali. L'assegnazione della
predetta quota e' disposta dal CIPE,
su proposta del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro per i beni e
le attivita' culturali presenta al
CIPE una relazione annuale sullo
stato di attuazione degli
interventi finanziati a valere sulle
risorse gia' destinate per le
suddette finalita'. Per l'anno 2011 non
si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 60, comma 4, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Dall'anno 2012 il 3 per cento degli
stanziamenti previsti per le
infrastrutture, di cui all'articolo 60,
comma 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e' definito
esclusivamente nei termini di cui
al presente comma.
17. Con riferimento alle opere di
preparazione e di realizzazione
del Sito di cui all'allegato 1 al
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 22
ottobre 2008, e successive
modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008,
le distanze di cui all'articolo
41-septies della legge 17 agosto
1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M.
1 aprile 1968, n. 1404, nonche'
all'articolo 28 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, possono essere
ridotte per determinati tratti ove
particolari circostanze lo
richiedano, con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su richiesta degli
interessati, e sentito l'A.N.A.S.
18. Al fine di assicurare la
tempestiva realizzazione dell'EXPO
Milano 2015, nonche' di garantire
l'adempimento delle obbligazioni
internazionali assunte dal Governo
della Repubblica italiana nei
confronti del Bureau International
des Expositions, si applicano alle
opere individuate e definite
essenziali in base al decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 22 ottobre 2008, e
successive modificazioni, le
disposizioni processuali di cui
all'articolo 125 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 33
Disposizioni in materia di
valorizzazione del patrimonio immobiliare
1. Con decreto del Ministro
dell'economia e finanze e' costituita
una societa' di gestione del
risparmio avente capitale sociale pari a
2 milioni di euro per l'anno 2012,
per l'istituzione di uno o piu'
fondi d'investimento al fine di
partecipare in fondi d'investimento
immobiliari chiusi promossi da
regioni, provincie, comuni anche in
forma consorziata ai sensi
dell'articolo 31 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ed altri
enti pubblici ovvero da societa'
interamente partecipate dai
predetti enti, al fine di valorizzare o
dismettere il proprio patrimonio
immobiliare disponibile. La
pubblicazione del suddetto decreto
fa luogo ad ogni adempimento di
legge. Il capitale e' detenuto
interamente dal Ministero
dell'economia e delle finanze. I
fondi istituiti dalla societa' di
gestione del risparmio costituita
dal Ministro dell'economia e delle
finanze partecipano a quelli di cui
al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi
ultimi offerte su base competitiva
a investitori qualificati al fine
di conseguire la liquidita'
necessaria per la realizzazione
degli interventi di valorizzazione. I
fondi istituiti dalla societa' di
gestione del risparmio costituita
dal Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi del presente
comma investono direttamente al
fine di acquisire immobili in
locazione passiva alle pubbliche
amministrazioni. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze possono essere
stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi
titolari di diritti di concessione
o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la
possibilita' di locare in tutto o in
parte il bene oggetto della
concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento
immobiliare promossi da regioni,
provincie, comuni anche in forma
consorziata ai sensi dell'articolo
31 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed da altri enti
pubblici ovvero da societa'
interamente partecipate dai predetti
enti, ai sensi del comma 1 possono
essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo
medesimo, beni immobili e diritti
con le procedure dell'articolo 58
del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nonche' quelli trasferiti ai
sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85. Tali apporti
devono avvenire sulla base di
progetti di utilizzo o di
valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente,
previo esperimento di procedure di
selezione della Societa' di
gestione del risparmio tramite procedure
di evidenza pubblica. Possono
presentare proposte di valorizzazione
di cui al presente comma i
soggetti, anche privati. Nel caso dei beni
individuati sulla base di quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3,
del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, la domanda prevista
dal comma 4, dell'articolo 3 del
citato decreto legislativo puo'
essere motivata dal trasferimento
dei predetti beni ai fondi di cui
al presente comma. E' abrogato
l'articolo 6 del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85. I soggetti
indicati all'articolo 4, comma 1
del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, possono
apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nel fondo di cui
al comma 1, e' compatibile con
le vigenti disposizioni in materia
di attivita' di copertura delle
riserve tecniche delle compagnie di
assicurazione di cui ai decreti
legislativi 17 marzo 1995, n. 174,
e 17 marzo 1995, n. 175, e
successive modificazioni, e ai
provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive
modificazioni, nei limiti ed alle
condizioni ivi contenuti. Il venti
per cento del piano di impiego dei
fondi disponibili previsto
dall'articolo 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153, per gli enti
pubblici, di natura assicurativa o
previdenziale, per gli anni 2012,
2013 e 2014 e' destinato alla
sottoscrizione delle quote dei
suddetti fondi. La Cassa depositi e
prestiti, secondo le modalita' di
cui all'articolo 3, comma 4-bis del
decreto legge 10 febbraio 2009 n.5,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009 n. 33,
puo' partecipare ai fondi di cui al
comma 1.
4. La destinazione funzionale dei
beni oggetto di conferimento ai
fondi di cui al comma 2 puo' essere
conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34
del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e delle
corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il
procedimento si conclude entro il termine
perentorio di 180 giorni dalla data
della delibera con cui viene
promossa la costituzione dei fondi
di cui al comma 2. Con la medesima
procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica
degli immobili conferiti. L'apporto
ai fondi di cui al comma 2 e'
sospensivamente condizionato
all'espletamento delle procedure di
valorizzazione e di
regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione
dei beni trasferiti al fondo non
sia completata, i soggetti
apportanti di cui al comma 1 non
possono alienare la maggioranza
delle quote del fondo.
5. Per gli immobili sottoposti alle
norme di tutela di cui al
decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante Codice dei beni
culturali e del paesaggio, si
applicano gli articoli 12 e 112 del
citato decreto legislativo, nonche'
l'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85.
6. All'articolo 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 9 e' aggiunto il
seguente: "9-bis. In caso di
conferimento a fondi di
investimento immobiliare dei beni inseriti
negli elenchi di cui al comma 1, la
destinazione funzionale prevista
dal piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni, se in variante
rispetto alle previsioni
urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita
mediante il procedimento di cui
all'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione
regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di
180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione
del bene all'ente locale. Con la
medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed
urbanistica degli immobili conferiti."
7. Agli apporti ai fondi effettuati
ai sensi del presente articolo
si applicano le agevolazioni di cui
il commi 10 e 11 dell'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4
del decreto- legge 25 settembre
2001 n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto la societa' Patrimonio
dello Stato s.p.a. e' sciolta ed e'
posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
Art. 34
Modifiche al testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n.
327
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, dopo l'articolo 42 e' inserito
il seguente:
«42-bis. (Utilizzazione senza
titolo di un bene per scopi di
interesse pubblico) - 1. Valutati
gli interessi in conflitto,
l'autorita' che utilizza un bene
immobile per scopi di interesse
pubblico, modificato in assenza di
un valido ed efficace
provvedimento di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilita',
puo' disporre che esso sia
acquisito, non retroattivamente, al suo
patrimonio indisponibile e che al
proprietario sia corrisposto un
indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale,
quest'ultimo forfetariamente
liquidato nella misura del dieci per
cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione
puo' essere adottato anche
quando sia stato annullato l'atto
da cui sia sorto il vincolo
preordinato all'esproprio, l'atto
che abbia dichiarato la pubblica
utilita' di un'opera o il decreto
di esproprio. Il provvedimento di
acquisizione puo' essere adottato
anche durante la pendenza di un
giudizio per l'annullamento degli
atti di cui al primo periodo del
presente comma, se
l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato
lo ritira. In tali casi, le somme
eventualmente gia' erogate al
proprietario a titolo di
indennizzo, maggiorate dell'interesse
legale, sono detratte da quelle
dovute ai sensi del presente
articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge
disponga altrimenti, l'indennizzo
per il pregiudizio patrimoniale di
cui al comma 1 e' determinato in
misura corrispondente al valore
venale del bene utilizzato per scopi
di pubblica utilita' e, se
l'occupazione riguarda un terreno
edificabile, sulla base delle
disposizioni dell'articolo 37, commi 3,
4, 5, 6 e 7. Per il periodo di
occupazione senza titolo e' computato
a titolo risarcitorio, se dagli
atti del procedimento non risulta la
prova di una diversa entita' del
danno, l'interesse del cinque per
cento annuo sul valore determinato
ai sensi del presente comma
4. Il provvedimento di
acquisizione, recante l'indicazione delle
circostanze che hanno condotto alla
indebita utilizzazione dell'area
e se possibile la data dalla quale
essa ha avuto inizio, e'
specificamente motivato in
riferimento alle attuali ed eccezionali
ragioni di interesse pubblico che
ne giustificano l'emanazione,
valutate comparativamente con i
contrapposti interessi privati ed
evidenziando l'assenza di
ragionevoli alternative alla sua adozione;
nell'atto e' liquidato l'indennizzo
di cui al comma 1 e ne e'
disposto il pagamento entro il
termine di trenta giorni. L'atto e'
notificato al proprietario e
comporta il passaggio del diritto di
proprieta' sotto condizione
sospensiva del pagamento delle somme
dovute ai sensi del comma 1, ovvero
del loro deposito effettuato ai
sensi dell'articolo 20, comma 14;
e' soggetto a trascrizione presso
la conservatoria dei registri
immobiliari a cura dell'amministrazione
procedente ed e' trasmesso in copia
all'ufficio istituito ai sensi
dell'articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 4 sono applicate
quando un terreno sia stato
utilizzato per finalita' di edilizia
residenziale pubblica, agevolata o
convenzionata, ovvero quando si
tratta di terreno destinato a
essere attribuito per finalita' di
interesse pubblico in uso speciale
a soggetti privati, il
provvedimento e' di competenza
dell'autorita' che ha occupato il
terreno e la liquidazione
forfetaria dell'indennizzo per il
pregiudizio non patrimoniale e'
pari al venti per cento del valore
venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche quando e'
imposta una servitu' e il bene
continua a essere utilizzato dal
proprietario o dal titolare di un
altro diritto reale; in tal caso
l'autorita' amministrativa, con
oneri a carico dei soggetti
beneficiari, puo' procedere all'eventuale
acquisizione del diritto di
servitu' al patrimonio dei soggetti,
privati o pubblici, titolari di
concessioni, autorizzazioni o licenze
o che svolgono servizi di interesse
pubblico nei settori dei
trasporti, telecomunicazioni, acqua
o energia.
7. L'autorita' che emana il
provvedimento di acquisizione di cui
al presente articolo ne' da'
comunicazione, entro trenta giorni, alla
Corte dei conti mediante
trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente
articolo trovano altresi'
applicazione ai fatti anteriori
alla sua entrata in vigore ed anche
se vi e' gia' stato un
provvedimento di acquisizione successivamente
ritirato o annullato, ma deve
essere comunque rinnovata la
valutazione di attualita' e
prevalenza dell'interesse pubblico a
disporre l'acquisizione; in tal
caso, le somme gia' erogate al
proprietario, maggiorate
dell'interesse legale, sono detratte da
quelle dovute ai sensi del presente
articolo.".
Art. 35
Disposizioni in materia di
salvaguardia delle risorse ittiche,
semplificazioni in materia di
impianti di telecomunicazioni e
interventi di riduzione del costo
dell'energia
1. In esecuzione di quanto previsto
dal regolamento (CE) n.
1198/2006 del Consiglio, del 27
luglio 2006, al fine di assicurare
un'adeguata protezione delle
risorse ittiche, e' disposta, per
impresa, la misura di arresto
temporaneo dell'attivita' di pesca per
le imbarcazioni autorizzate all'uso
del sistema strascico e/o
volante, per un periodo massimo di
45 giorni, secondo quanto previsto
al comma 3.
2. In conseguenza dell'arresto
temporaneo di cui al comma 1, il
Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali e'
autorizzato a concedere alle
imprese di pesca una compensazione che
non concorre alla formazione della
base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi, ne' del valore
della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive. Tale compensazione
non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. La compensazione da
concedere e' rapportata ai
parametri stabiliti nel Programma
operativo, approvato dalla
Commissione europea, per
l'applicazione in Italia del Fondo europeo
per la pesca. Al relativo onere
fino a concorrenza massima di 22
milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede quanto a 13 milioni di
euro con le specifiche assegnazioni
finanziarie dell'Asse prioritario
i - misure per l'adeguamento della
flotta da pesca comunitaria - del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio, del 27 luglio 2006, e,
quanto a 9 milioni di euro a valere
sulle disponibilita' del Fondo
rotativo di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Le modalita' di attuazione
dell'arresto temporaneo, l'entita'
del premio, le relative erogazioni,
la definizione degli eventuali
periodi di arresto temporaneo
supplementare per esigenze biologiche,
le misure di gestione e controllo,
tenuto conto del sistema di
localizzazione satellitare, per la
tutela delle risorse ittiche
giovanili nella fascia costiera e
nelle zone di tutela biologica,
sono definite con decreto del
Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la
Commissione consultiva centrale
per la pesca e l'acquacoltura.
4. Al fine di ridurre gli
adempimenti amministrativi e semplificare
la realizzazione di impianti
radioelettrici di debole potenza e di
ridotte dimensioni, le modifiche
degli impianti di cui all'articolo
87 e le procedure semplificate per
determinate tipologie di impianti
di cui all'articolo 87-bis del
decreto legislativo 1 agosto 2003, n.
259, nonche' le procedure per le
installazioni di impianti radio per
trasmissione punto-punto e
punto-multipunto e di impianti
radioelettrici per l'accesso a reti
di comunicazione ad uso pubblico
con potenza massima in singola
antenna inferiore o uguale a 7 watt e
con dimensione della superficie
radiante non superiore a 0,5 metri
quadrati, sono soggette a
comunicazione all'ente locale e
all'organismo competente ad
effettuare i controlli di cui
all'articolo 4 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi
contestualmente all'attivazione
dell'impianto.
5. All'articolo 87, comma 9, del
decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, dopo le parole: "un
provvedimento di diniego" sono
inserite le seguenti: "o un parere
negativo da parte dell'organismo
competente ad effettuare i
controlli, di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36".
6. All'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo la lettera d) e' aggiunta
la seguente: "d-bis), in via
sperimentale, il rispetto degli
orari di apertura e di chiusura,
l'obbligo della chiusura domenicale
e festiva, nonche' quello della
mezza giornata di chiusura
infrasettimanale dell'esercizio ubicato
nei comuni inclusi negli elenchi
regionali delle localita' turistiche
o citta' d'arte;".
7. Le regioni e gli enti locali
adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari alla
disposizione introdotta dal comma 6
entro la data del 1° gennaio 2012.
8 . All'articolo 5-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
le parole: "di localizzazione
territoriale" sono inserite le
seguenti: ", nonche' che
condizionino o limitino la suddetta
riconversione, obbligando alla
comparazione, sotto il profilo
dell'impatto ambientale, fra
combustibili diversi o imponendo
specifici vincoli all'utilizzo dei
combustibili".
9. L'articolo 5-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 8, si applica
anche ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore
della legge di conversione.
Art. 36
Disposizioni in materia di riordino
dell'ANAS S.p.A.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012
e' istituita, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, presso il
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e con sede in Roma,
l'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali. Il potere
di indirizzo, di vigilanza e di
controllo sull'Agenzia e'
esercitato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; in
ordine alle attivita' di cui al
comma 2, il potere di indirizzo e
di controllo e' esercitato, quanto
ai profili finanziari, di concerto
con il Ministero dell'economia e
delle finanze. L'incarico di
direttore generale, nonche' quello di
componente del comitato direttivo e
del collegio dei revisori
dell'Agenzia ha la durata di tre
anni.
2. L'Agenzia, anche avvalendosi di
Anas s.p.a., svolge i seguenti
compiti e attivita' ferme restando
le competenze e le procedure
previste a legislazione vigente per
l'approvazione di contratti di
programma nonche' di atti
convenzionali e di regolazione tariffaria
nel settore autostradale e nei
limiti delle risorse disponibili agli
specifici scopi:
a) proposta di programmazione della
costruzione di nuove strade
statali, della costruzione di nuove
autostrade, in concessione ovvero
in affidamento diretto ad Anas
s.p.a. a condizione che non comporti
effetti negativi sulla finanza
pubblica, nonche', subordinatamente
alla medesima condizione, di
affidamento diretto a tale societa'
della concessione di gestione di
autostrade per le quali la
concessione sia in scadenza ovvero
revocata;
b) quale amministrazione
concedente:
1) selezione dei concessionari
autostradali e relativa
aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui
concessionari autostradali,
inclusa la vigilanza
sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle
opere date in concessione e il
controllo della gestione delle
autostrade il cui esercizio e' dato
in concessione;
3) affidamento diretto ad Anas
s.p.a., alla condizione di cui
alla lettera a), delle concessioni,
in scadenza o revocate, per la
gestione di autostrade, ovvero
delle concessioni per la costruzione e
gestione di nuove autostrade, con
convenzione da approvarsi con
decreto del Ministro
dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
4) si avvale, nell'espletamento
delle proprie funzioni, delle
societa' miste regionali Autostrade
del Lazio s.p.a, Autostrade del
Molise s.p.a, Concessioni
Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni
Autostradali Piemontesi s.p.a.,
relativamente alle infrastrutture
autostradali, assentite o da
assentire in concessione, di rilevanza
regionale;
c) approvazione dei progetti
relativi ai lavori inerenti la rete
stradale ed autostradale di
interesse nazionale, che equivale a
dichiarazione di pubblica utilita'
ed urgenza ai fini
dell'applicazione delle leggi in
materia di espropriazione per
pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del
progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade
e delle autostrade statali e
della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla
regolazione e variazioni tariffarie
per le concessioni autostradali;
f) attuazione delle leggi e dei
regolamenti concernenti la tutela
del patrimonio delle strade e delle
autostrade statali, nonche' la
tutela del traffico e della
segnaletica; adozione i provvedimenti
ritenuti necessari ai fini della
sicurezza del traffico sulle strade
ed autostrade medesime; esercizio,
per le strade statali ed
autostrade ad essa affidate, dei
diritti ed dei poteri attribuiti
all'ente proprietario;
g) effettuazione e partecipazione a
studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di
viabilita', traffico e circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di
consulenze e progettazioni per
conto di altre amministrazioni od
enti italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012
Anas s.p.a. provvede, nel limite
delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade,
ivi incluse quelle sottoposte a
pedaggio, e le autostrade statali,
anche per effetto di subentro ai
sensi del precedente comma 2,
lettere a) e b) incassandone tutte le
entrate relative al loro utilizzo,
nonche' alla loro manutenzione
ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo
miglioramento ed adeguamento della
rete delle strade e delle
autostrade statali e della relativa
segnaletica;
c) curare l'acquisto, la
costruzione, la conservazione, il
miglioramento e l'incremento dei
beni mobili ed immobili destinati al
servizio delle strade e delle
autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio
personale, i compiti di cui al
comma 3 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e dell'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495;
4. A decorrere dalla data di cui al
comma 1, l'Agenzia subentra ad
Anas s.p.a. nelle funzioni di
concedente per le convenzioni in essere
alla stessa data. A decorrere dalla
medesima data in tutti gli atti
convenzionali con le societa'
regionali, nonche' con i concessionari
di cui al comma 2, lettera b), il
riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve
intendersi sostituito, ovunque ripetuto,
con il riferimento all'Agenzia di
cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e
ai compiti di cui al comma 2,
l'Agenzia esercita ogni competenza
gia' attribuita in materia
all'Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali e ad
altri uffici di Anas s.p.a. ovvero
ad uffici di amministrazioni dello
Stato, i quali sono
conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli
uffici soppressi con rapporto di
lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente
decreto, e' trasferito all'Agenzia,
per formarne il relativo ruolo
organico. All'Agenzia sono altresi'
trasferite le risorse finanziarie
previste per detto personale a
legislazione vigente nello stato di
previsione del Ministero delle
infrastrutture, nonche' le risorse
di cui all'articolo 1, comma 1020,
della legge 296 del 2006, gia'
finalizzate, in via prioritaria, alla
vigilanza sulle concessionarie
autostradali nei limiti delle esigenze
di copertura delle spese di
funzionamento dell'Agenzia. Al personale
trasferito si applica la disciplina
dei contratti collettivi
nazionali relativi al comparto
Ministeri e dell'Area I della
dirigenza. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al
momento del trasferimento, nonche'
l'inquadramento previdenziale. Nel
caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu'
elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile
con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro
per la pubblica amministrazione e
l'innovazione si procede alla
individuazione delle unita' di
personale da trasferire all'Agenzia e
alla riduzione delle dotazioni
organiche e delle strutture delle
amministrazioni interessate al
trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale
effettivamente trasferito. Con lo stesso
decreto e' stabilita un'apposita
tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni
economiche del personale assegnato
all'Agenzia.
6. Entro il 31 dicembre 2011 il
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e Anas s.p.a.
predispongono lo schema di convenzione
che, successivamente al 1° gennaio
2012, l'Agenzia di cui al comma 1
sottoscrive con Anas s.p.a. in
funzione delle modificazioni
conseguenti alle disposizioni di
cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012
sono attribuite gratuitamente al
Ministero dell'economia e delle
finanze, o a societa' dallo stesso
controllata, tutte le
partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in
societa' regionali, nonche' in
Stretto di Messina s.p.a..
8. Entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto, in deroga a
quanto previsto dallo statuto di Anas
s.p.a., nonche' dalle disposizioni
in materia contenute nel codice
civile, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, si
provvede alla nomina di un
amministratore unico della suddetta
societa', al quale sono conferiti i
piu' ampi poteri di
amministrazione ordinaria e
straordinaria ivi incluse tutte le
attivita' occorrenti per la
individuazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali di Anas
s.p.a. che confluiscono, a
decorrere dal 1° gennaio 2012,
nell'Agenzia di cui al comma 1. Il
consiglio di amministrazione di
Anas S.p.A. in carica alla data di
entrata in vigore del presente
decreto decade con effetto dalla data
di adozione del citato decreto del
Ministro dell'economia e delle
finanze. La revoca disposta ai
sensi del presente comma integra gli
estremi della giusta causa di cui
all'articolo 2383, terzo comma, del
codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti
revocati al risarcimento di cui
alla medesima disposizione.
9. L'amministratore unico provvede
altresi' alla riorganizzazione
delle residue risorse di Anas
s.p.a. nonche' alla predisposizione del
nuovo statuto della societa' che,
entro il 1° gennaio 2012, e'
approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Entro
30 giorni dall'emanazione del
decreto di approvazione dello statuto,
viene convocata l'assemblea di Anas
s.p.a. per la ricostituzione del
consiglio di amministrazione. Il
nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede
i requisiti necessari per stabilire
forme di controllo analogo del
Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
sulla societa', al fine di assicurare
la funzione di organo in house
dell'amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' abrogato.
Art. 37
Disposizioni per l'efficienza del
sistema giudiziario e la celere
definizione delle controversie
1. I capi degli uffici giudiziari
sentiti, i presidenti dei
rispettivi consigli dell'ordine
degli avvocati, entro il 31 gennaio
di ogni anno redigono un programma
per la gestione dei procedimenti
civili, amministrativi e tributari
pendenti. Con il programma il capo
dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della
durata dei procedimenti
concretamente raggiungibili
nell'anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento
dell'ufficio, tenuto conto dei
carichi esigibili di lavoro dei
magistrati individuati dai competenti
organi di autogoverno, l'ordine di
priorita' nella trattazione dei
procedimenti pendenti, individuati
secondo criteri oggettivi ed
omogenei che tengano conto della
durata della causa, anche con
riferimento agli eventuali gradi di
giudizio precedenti,nonche' della
natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma
1, sulla cui attuazione vigila
il capo dell'ufficio giudiziario,
viene dato atto dell'avvenuto
conseguimento degli obiettivi
fissati per l'anno precedente o vengono
specificate le motivazioni del loro
eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la
conferma dell'incarico direttivo ai
sensi dell'articolo 45 del decreto
legislativo 5 aprile 2006 n. 160,
i programmi previsti dal comma 1
sono comunicati ai locali consigli
dell'ordine degli avvocati e sono
trasmessi al Consiglio superiore
della magistratura.
3. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui ai commi
1, e seguenti, il programma di cui
al comma 1 viene adottato entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto
e vengono indicati gli obiettivi di
riduzione della durata dei
procedimenti civili, amministrativi
e tributari concretamente
raggiungibili entro il 31 dicembre
2012, anche in assenza della
determinazione dei carichi di
lavoro di cui al comma 1, lett. b).
4. In relazione alle concrete
esigenze organizzative dell'ufficio,
i capi degli uffici giudiziari
possono stipulare apposite
convenzioni, senza oneri a carico
della finanza pubblica, con le
facolta' universitarie di
giurisprudenza, con le scuole di
specializzazione per le professioni
legali di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli
dell'ordine degli avvocati per
consentire ai piu' meritevoli, su
richiesta dell'interessato e previo
parere favorevole del Consiglio
giudiziario per la magistratura
ordinaria, del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa
per quella amministrativa e del
Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella
tributaria, lo svolgimento presso i
medesimi uffici giudiziari del
primo anno del corso di dottorato di
ricerca, del corso di
specializzazione per le professioni legali o
della pratica forense per
l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla
formazione professionale negli
uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno
richiesta nel compimento delle loro
ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si
applica l'articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento
delle attivita' previste dal
presente comma sostituisce ogni
altra attivita' del corso del
dottorato di ricerca, del corso di
specializzazione per le
professioni legali o della pratica
forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo
di formazione il magistrato
designato dal capo dell'ufficio
giudiziario redige una relazione
sull'attivita' e sulla formazione
professionale acquisita, che viene
trasmessa agli enti di cui al comma
4. Ai soggetti previsti dal
presente comma non compete alcuna
forma di compenso, di indennita',
di rimborso spese o di trattamento
previdenziale da parte della
pubblica amministrazione. Il
rapporto non costituisce ad alcun titolo
pubblico impiego. E' in ogni caso
consentita la partecipazione alle
convenzioni previste dal comma 4 di
terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese giustizia, di cui
al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della
parte II e' sostituito dalla
seguente: "Contributo unificato nel
processo civile, amministrativo e
tributario";
b) all'articolo 9:
1) Al comma 1, dopo le parole:
"volontaria giurisdizione,"
sopprimere la parol: "e", dopo le
parole: "processo amministrativo"
sono aggiunte le seguenti: "e nel
processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il
seguente: "1-bis. Nei processi
per controversie di previdenza ed
assistenza obbligatorie, nonche'
per quelle individuali di lavoro o
concernenti rapporti di pubblico
impiego le parti che sono titolari
di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito,
risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore al doppio
dell'importo previsto
dall'articolo 76, sono soggette,
rispettivamente, al contributo
unificato di iscrizione a ruolo
nella misura di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), e comma 3,
salvo che per i processi dinanzi alla
Corte di cassazione in cui il
contributo e' dovuto nella misura di
cui all'articolo 13, comma 1.";
c) all'articolo 10, comma 1, le
parole. «il processo esecutivo
per consegna e rilascio» sono
soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le
parole: « i processi di cui al
libro IV, titolo II, capi I , II ,
III , IV e V , del codice di
procedura civile» sono sostituite
dalle seguenti: « i processi di cui
al libro IV, titolo II, capi II ,
III , IV e V , del codice di
procedura civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis,
le parole: «per i processi
dinanzi alla Corte di cassazione»
sono soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la
lettera a) e' sostituita dalla
seguente: «a) euro 37 per i
processi di valore fino a 1.100 euro,
nonche' per i processi per
controversie di previdenza e assistenza
obbligatorie, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma-1 bis, per
i procedimenti di cui all'articolo
711 del codice di procedura
civile, e per i procedimenti di cui
all'articolo 4, comma 16, della
legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la
lettera b) e' sostituita dalla
seguente: « b) euro 85 per i
processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i
processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i
processi speciali di cui al libro IV,
titolo II, capo I e capo VI, del
codice di procedura civile, e per i
processi contenziosi di cui
all'articolo 4 della legge 1 dicembre
1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla
lettera c) le parole: «euro
187» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla
lettera d) le parole: «euro
374» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla
lettera e) le parole: «euro
550» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla
lettera f) le parole: «euro
880» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla
lettera g) le parole: «euro
1.221» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2.
Per i processi di esecuzione
immobiliare il contributo dovuto e' pari
a euro 242. Per gli altri processi
esecutivi lo stesso importo e'
ridotto della meta'. Per i processi
esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il
contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i
processi di opposizione agli atti
esecutivi il contributo dovuto e'
pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3,
dopo le parole: «compreso il
giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo e di opposizione alla
sentenza dichiarativa di
fallimento» sono inserite le seguenti: «e
per le controversie individuali di
lavoro o concernenti rapporti di
pubblico impiego, salvo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1- bis
»;
q) all'articolo 13, dopo il comma
3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Ove il difensore non
indichi il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata e il
proprio numero di fax ai sensi
degli articoli 125, primo comma,
del codice di procedura civile e 16,
comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta di indicare
il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il
processo tributario, nel ricorso
il contributo unificato e'
aumentato della meta'.";
r) all'articolo 13, comma 5, le
parole: «euro 672» sono
sostituite dalle seguenti: «euro
740»;
s) all'articolo 13, il comma 6 bis
e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per
i ricorsi proposti davanti
ai Tribunali amministrativi
regionali e al Consiglio di Stato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli
articoli 116 e 117 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
per quelli aventi ad oggetto il
diritto di cittadinanza, di
residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i
ricorsi di esecuzione nella sentenza o
di ottemperanza del giudicato il
contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per
i ricorsi previsti dall'articolo
25 della citata legge n. 241 del
1990 avverso il diniego di accesso
alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n.
195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione
ambientale; b) per le controversie
concernenti rapporti di pubblico
impiego, si applica il comma 3; c)
per i ricorsi cui si applica il
rito abbreviato comune a determinate
materie previsto dal libro IV,
titolo V, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nonche' da
altre disposizioni che richiamino il
citato rito, il contributo dovuto
e' di euro 1.500; d) per i ricorsi
di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
il contributo dovuto e' di euro
4.000; e) in tutti gli altri casi
non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica nei casi ammessi dalla
normativa vigente, il contributo
dovuto e' di euro 600. I predetti
importi sono aumentati della meta'
ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il
proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del
processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104. Ai fini del presente
comma, per ricorsi si intendono
quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono
domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma
6-ter, e' aggiunto il seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale
ed incidentale proposti
avanti le Commissioni tributarie
provinciali e regionali e' dovuto il
contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di
valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di
valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di
valore superiore a euro 5.000
e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di
valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di
valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di
valore superiore a euro
200.000.
u) all'articolo 14, dopo il comma
3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il
valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5
dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni,
deve risultare da apposita
dichiarazione resa dalla parte nelle
conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a
debito.";
v) all'articolo 18, comma 1,
secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria
giurisdizione," e' soppressa la
seguente "e";
2) dopo le parole: "processo
amministrativo" sono inserite le
seguenti. "e nel processo
tributario";
z) all'articolo 131, comma 2:
1) alla lettera a):
a) dopo le parole: "processo
civile," e' soppressa la
seguente: "e";
b) dopo le parole: "processo
amministrativo" sono aggiunte le
seguenti: "e nel processo
tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e
tributario" sono soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
1) alle lettera a):
a) dopo le parole: "processo
civile" e' soppressa la
seguente: "e";
b) dopo le parole: "processo
amministrativo" sono aggiunte le
seguenti: "e nel processo
tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e
tributario" sono soppresse;
bb) la rubrica del capo I del
titolo III della parte VI e'
sostituita dalla seguente:"Capo I -
Pagamento del contributo
unificato nel processo civile,
amministrativo e tributario";
cc) l'articolo 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma
6 si applicano alle controversie
instaurate, nonche' ai ricorsi
notificati ai sensi del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente
decreto.
8. All'articolo unico, primo comma
della legge 2 aprile 1958, n.
319, e' inserito, in fine, il
seguente periodo: ", fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 9, comma
1-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115".
9. All'articolo 2 del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
il comma 4-quinquiesdecies e'
abrogato.
10. Il maggior gettito derivante
dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 6, 7,
8 e 9, e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere
riassegnato ad apposito fondo
istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e
delle finanze, per la realizzazione
di interventi urgenti in materia
di giustizia civile, amministrative
e tributaria.
11. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e della
giustizia, e' stabilita annualmente
la ripartizione di una quota
parte delle risorse confluite nel
Fondo di cui al comma 10 tra la
giustizia civile, amministrativa e
tributaria. Per il primo anno un
terzo di tale quota e' destinato, a
livello nazionale, a spese di
giustizia, ivi comprese le nuove
assunzioni di personale di
magistratura ordinaria,
amministrativa e contabile, nonche' degli
Avvocati e Procuratori dello Stato,
in deroga alle limitazioni
previste dalla legislazione
vigente; per gli anni successivi la
riassegnazione prevista dal comma
10 e' effettuata al netto delle
risorse utilizzate per finanziare
le predette assunzioni; la restante
quota viene destinata, sulla base
dei dati comunicati dal Ministero
della Giustizia e dagli organi di
autogoverno della magistratura
amministrativa e tributaria anche
in favore degli uffici giudiziari
che abbiano raggiunto gli obiettivi
di cui al comma 12 nella misura
del cinquanta per cento
all'incentivazione, sulla base delle
modalita' previste dalla disciplina
di comparto, del personale
amministrativo anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo
9, comma 2-bis, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e del
cinquanta per cento alle spese di
funzionamento degli uffici
giudiziari. Tale ultima quota, con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri dell'economia e
delle finanze e della giustizia,
sentiti i competenti organi di
autogoverno della magistratura
ordinaria, amministrativa e
tributaria, puo' essere, in tutto o
in parte, destinata
all'erogazione di misure
incentivanti, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 9,
del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, in favore del personale di
magistratura, e nei riguardi dei
giudici tributari all'incremento
della quota variabile del relativo
compenso. Con il decreto di cui al
precedente periodo vengono,
altresi', definiti i criteri e le
modalita' di attribuzione degli
incentivi. Negli anni successivi,
quota parte delle predette risorse,
al netto degli oneri a regime
destinati il primo anno alle assunzioni
di personale, viene destinata, con
le medesime modalita', in quote
uguali, all'incentivazione del
personale amministrativo e al
funzionamento degli uffici
giudiziari.
12. Ai fini del comma 11, il
Ministero della giustizia e gli organi
di autogoverno della magistratura
amministrativa e tributaria
comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, entro il 30
aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici giudiziari presso i quali,
alla data del 31 dicembre,
risultano pendenti procedimenti
civili, amministrativi e tributari in
numero ridotto di almeno il dieci
per cento rispetto all'anno
precedente. Relativamente ai
giudici tributari, l'incremento della
quota variabile del compenso di cui
al comma 11 e' altresi'
subordinato, in caso di pronunzia
su una istanza cautelare, al
deposito della sentenza di merito
che definisce il ricorso entro
novanta giorni dalla date di tale
pronuncia . Per l'anno 2011 la
percentuale indicata al primo
periodo del presente comma e' ridotta
al cinque per cento.
13. Il Ministro della Giustizia,
sentito il Consiglio superiore
della magistratura, e gli organi di
autogoverno della magistratura
amministrativa e tributaria
provvedono al riparto delle somme di cui
al comma 11 tra gli uffici
giudiziari che hanno raggiunto gli
obiettivi di smaltimento
dell'arretrato di cui al comma 12, secondo
le percentuali di cui al comma 11 e
tenuto anche conto delle
dimensioni e della produttivita' di
ciascun ufficio.
14. A decorrere dal 1° gennaio
2012, il maggior gettito derivante
dall'applicazione dell'articolo 13,
comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, confluisce nel
fondo di cui al comma 10.
Conseguentemente, il comma 6-ter
dell'articolo 13 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 e' abrogato.
15. Nelle more del decreto di cui
al comma 11 e ferme restando le
procedure autorizzatorie previste
dalla legge, le procedure
concorsuali per l'assunzione di
personale di magistratura gia'
bandite alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono
essere completate.
16. A decorrere dall'anno 2012, il
Ministro della giustizia
presenta alle Camere, entro il mese
di giugno, una relazione sullo
stato delle spese di giustizia, che
comprende anche un monitoraggio
delle spese relative al semestre
precedente.
17. Se dalla relazione emerge che
siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle risorse
stanziate annualmente dalla legge
di bilancio per le spese di
giustizia, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,
e' disposto l'incremento del
contributo unificato di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, in misura
tale da garantire l'integrale
copertura delle spese dell'anno di
riferimento e in misura comunque
non superiore al cinquanta per
cento.
18. Al fine di ridurre la spese di
giustizia sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 del codice
penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ",
per una sola volta, in uno o
piu' giornali designati dal giudice
e" sono soppresse;
2) al quarto comma le parole: ",
salva la pubblicazione nei
giornali, che e' fatta unicamente
mediante indicazione degli estremi
della sentenza e dell'indirizzo
internet del sito del Ministero della
giustizia" sono soppresse.
b) all'articolo 729, primo comma,
del codice di procedura civile,
le parole: " e in due giornali
indicati nella sentenza stessa" sono
sostituite dalle seguenti: " e
pubblicata nel sito internet del
Ministero della giustizia".
19. Una quota dei risparmi ottenuti
dall'applicazione del comma 18,
accertati al 31 dicembre di ciascun
esercizio finanziario con decreto
del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nei
limiti del 30%, sono versati
all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo
per l'editoria di cui alla legge 25
febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, il
Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria e il Consiglio
della magistratura militare,
affidano il controllo sulla regolarita'
della gestione finanziaria e
patrimoniale, nonche' sulla corretta ed
economica gestione delle risorse e
sulla trasparenza, imparzialita' e
buon andamento dell'azione
amministrativa a un Collegio dei revisori
dei conti, composto da un
Presidente di sezione della Corte dei
Conti, in servizio designato dal
Presidente della Corte dei conti e
da due componenti di cui uno scelto
tra i magistrati della Corte dei
conti in servizio, designati dal
Presidente della Corte dei conti o
tra i professori ordinari di
contabilita' pubblica o discipline
similari, anche in quiescenza, e
l'altro designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 16, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa
di 63.000 euro annui a decorrere
dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura
superiore al 30 per cento dei posti
di cui all' articolo 1, comma 4,
della legge 4 maggio 1998, n. 133,
alla data di assegnazione ai
magistrati ordinari nominati con il
decreto del Ministro della
giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui all'articolo
9-bis del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, il Consiglio
superiore della magistratura con
provvedimento motivato puo'
attribuire esclusivamente ai predetti
magistrati le funzioni requirenti e
le funzioni giudicanti
monocratiche penali, in deroga
all'articolo 13, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Si applicano
ai medesimi magistrati le
disposizioni di cui all'articolo
3-bis, commi 2 e 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n.
193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24.
Art. 38
Disposizioni in materia di
contenzioso previdenziale e assistenziale
1. Al fine di realizzare una
maggiore economicita' dell'azione
amministrativa e favorire la piena
operativita' e trasparenza dei
pagamenti, nonche' deflazionare il
contenzioso in materia
previdenziale, di contenere la
durata dei processi in materia
previdenziale, nei termini di
durata ragionevole dei processi,
previsti ai sensi della Convenzione
europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, ratificata ai sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848:
a) i processi in materia
previdenziale nei quali sia parte
l'INPS, pendenti nel primo grado di
giudizio alla data del 31
dicembre 2010, per i quali, a tale
data, non sia intervenuta
sentenza, il cui valore non superi
complessivamente euro 500,00, si
estinguono di diritto, con
riconoscimento della pretesa economica a
favore del ricorrente. L'estinzione
e' dichiarata con decreto dal
giudice, anche d'ufficio. Per le
spese del processo si applica
l'articolo 310, quarto comma, del
codice di procedura civile."
b) Al codice di procedura civile
sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo l'articolo 445 e' inserito
il seguente:
"Art. 445-bis (Accertamento tecnico
preventivo obbligatorio).
Nelle controversie in materia di
invalidita' civile, cecita' civile,
sordita' civile, handicap e
disabilita', nonche' di pensione di
inabilita' e di assegno di
invalidita', disciplinati dalla legge 12
giugno 1984, n. 222, chi intende
proporre in giudizio domanda per il
riconoscimento dei propri diritti
presenta con ricorso al giudice
competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile.,
presso il Tribunale del capoluogo
di provincia in cui risiede
l'attore, istanza di accertamento
tecnico per la verifica preventiva
delle condizioni sanitarie
legittimanti la pretesa fatta valere. Il
giudice procede a norma
dell'articolo 696 - bis codice di procedura
civile, in quanto compatibile
nonche' secondo le previsioni inerenti
all'accertamento peritale di cui
all'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195.
L'espletamento dell'accertamento
tecnico preventivo
costituisce condizione di
procedibilita' della domanda di cui al
primo comma. L'improcedibilita'
deve essere eccepita dal convenuto a
pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la
prima udienza. Il giudice ove
rilevi che l'accertamento tecnico
preventivo non e' stato espletato
ovvero che e' iniziato ma non si e'
concluso, assegna alle parti il
termine di quindici giorni per la
presentazione dell' istanza di
accertamento tecnico ovvero di
completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento
dell'accertamento tecnico
interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni
di consulenza, con
decreto comunicato alle parti,
fissa un termine perentorio non
superiore a trenta giorni, entro il
quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto
depositato in cancelleria, se intendono
contestare le conclusioni del
consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il
giudice, se non procede ai
sensi dell'articolo 196 con decreto
pronunciato fuori udienza entro
trenta giorni dalla scadenza del
termine previsto dal comma
precedente omologa l'accertamento
del requisito sanitario secondo le
risultanze probatorie indicate
nella relazione del consulente tecnico
dell'ufficio provvedendo sulle
spese. Il decreto, non impugnabile ne'
modificabile, e' notificato agli
enti competenti, che provvedono,
subordinatamente alla verifica di
tutti gli ulteriori requisiti
previsti dalla normativa vigente,
al pagamento delle relative
prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di
contestare le conclusioni del
consulente tecnico dell'ufficio deve
depositare, presso il giudice di
cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla
formulazione della dichiarazione di
dissenso, il ricorso introduttivo
del giudizio, specificando, a pena
di inammissibilita', i motivi della
contestazione.
Le sentenze pronunciate nei giudizi
di cui al comma
precedente sono inappellabili.";
2) all'articolo 152 delle
disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A
tale fine la parte ricorrente, a
pena di inammissibilita' di
ricorso, formula apposita dichiarazione
del valore della prestazione
dedotta in giudizio, quantificandone
l'importo nelle conclusioni
dell'atto introduttivo. »;
c) all'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 35-quater, e'
aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli
enti previdenziali provvedono al
pagamento delle somme dovute a
titolo di spese, competenze e altri
compensi in favore dei
procuratori legalmente costituiti
esclusivamente attraverso
l'accredito delle medesime sul
conto corrente degli stessi. A tal
fine il procuratore della parte e'
tenuto a formulare richiesta di
pagamento delle somme di cui al
periodo precedente alla struttura
territoriale dell'Ente competente
alla liquidazione, a mezzo
raccomandata con avviso di
ricevimento o posta elettronica
certificata, comunicando
contestualmente gli estremi del proprio
conto corrente bancario e non puo'
procedere alla notificazione del
titolo esecutivo ed alla promozione
di azioni esecutive per il
recupero delle medesime somme se
non decorsi 120 giorni dal
ricevimento di tale
comunicazione.";
d) al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970 n.
639, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all'articolo 47 e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: "Le
decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle
azioni giudiziarie aventi ad
oggetto l'adempimento di prestazioni
riconosciute solo in parte o il
pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza
decorre dal riconoscimento
parziale della prestazione ovvero
dal pagamento della sorte.";
2) dopo l'articolo 47 e' inserito
il seguente:
"47-bis. 1. Si prescrivono in
cinque anni i ratei arretrati,
ancorche' non liquidati e dovuti a
seguito di pronunzia giudiziale
dichiarativa del relativo diritto,
dei trattamenti pensionistici,
nonche' delle prestazioni della
gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle
relative differenze dovute a
seguito di riliquidazioni.".
2. Le disposizioni di cui al comma
1, lettera b), numero 1),
si applicano dal 1° gennaio 2012.
3. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui al
comma 1, lettera b), numero 2), e
per i giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore del presente
decreto, la dichiarazione relativa al
valore della lite deve essere
formulata nel corso del giudizio.
4. Le disposizioni di cui al comma
1, lettera c) e d), si
applicano anche ai giudizi pendenti
in primo grado alla data di
entrata in vigore del presente
decreto.
4. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto, all'allegato A del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
soppressa la voce n. 2529.
5. Al regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, dopo l'articolo 12
e' inserito il seguente:
"12-bis. (Notifica mediante
pubblicazione telematica) 1. Con
riferimento alle giornate di
occupazione successive al 31 dicembre
2010, dichiarate dai datori di
lavoro e comunicate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale
(INPS) ai sensi dell'articolo 6,
commi 1, 3 e 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n.375, per
gli operai agricoli a tempo
determinato, per i compartecipanti
familiari e per i piccoli coloni,
gli elenchi nominativi annuali di
cui all'articolo 12 sono notificati
ai lavoratori interessati
mediante pubblicazione telematica
effettuata dall'INPS nel proprio
sito internet entro il mese di
marzo dell'anno successivo secondo
specifiche tecniche stabilite
dall'Istituto stesso. ".
6. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi gli elenchi
nominativi trimestrali di cui all'articolo
9-quinquies del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n.608. In caso di
riconoscimento o di disconoscimento
di giornate lavorative
intervenuti dopo la compilazione e
la pubblicazione dell'elenco
nominativo annuale, l'INPS provvede
alla notifica ai lavoratori
interessati mediante la
pubblicazione, con le modalita' telematiche
previste dall'articolo 12-bis del
regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, di appositi elenchi
nominativi trimestrali di variazione. Agli
eventuali maggiori compiti previsti
dal presente comma a carico
dell'INPS si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
7. All'articolo 10, comma 6 - bis
del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole da:
"formulata" a: "competente "sono
sostituite dalle seguenti: "del
consulente nominato dal giudice, il
quale provvede ad inviare, entro 15
giorni antecedenti l'inizio delle
operazioni peritali, anche in via
telematica, apposita comunicazione
al direttore della sede provinciale
dell'INPS competente o a suo
delegato. Alla relazione peritale
e' allegato, a pena di nullita', il
riscontro di ricevuta della
predetta comunicazione. L'eccezione di
nullita' e' rilevabile anche
d'ufficio dal giudice. Il medico legale
dell'ente e' autorizzato a
partecipare alle operazioni peritali in
deroga al comma primo dell'articolo
201 del codice di procedura
civile".
Art. 39
Disposizioni in materia di riordino
della giustizia tributaria
1. Al fine di assicurare una
maggiore efficienza del sistema della
giustizia tributaria, garantendo
altresi' imparzialita' e terzieta'
del corpo giudicante, sono
introdotte disposizioni volte a:
a) rafforzare le cause di
incompatibilita' dei giudici tributari;
b) incrementare la presenza nelle
Commissioni tributarie
regionali di giudici selezionati
tra i magistrati ordinari,
amministrativi, militari, e
contabili ovvero tra gli avvocati dello
Stato, in servizio o a riposo;
c) ridefinire la composizione del
Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria in analogia
con le previsioni vigenti per gli
organi di autogoverno delle
magistrature.
2. In funzione di quanto previsto
dal comma 1, al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera
a) le parole: "amministrativi
o militari" sono sostituite dalle
seguenti: "amministrativi, militari
e contabili";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera
a) le parole: "amministrativi
o militari" sono sostituite dalle
seguenti: "amministrativi, militari
e contabili";
c) all'articolo 8, comma 1:
1) la lettera f) e' soppressa;
2) la lettera i) e' sostituita
dalla seguente: "i) coloro che
in qualsiasi forma, anche se in
modo saltuario o accessorio ad altra
prestazione, esercitano la
consulenza tributaria, detengono le
scritture contabili e redigono i
bilanci, ovvero svolgono attivita'
di consulenza, assistenza o di
rappresentanza, a qualsiasi titolo e
anche nelle controversie di
carattere tributario, di contribuenti
singoli o associazioni di
contribuenti, di societa' di riscossione
dei tributi o di altri enti
impositori;";
3) la lettera m) e' soppressa;
4) dopo la lettera m) e' aggiunta
la seguente: "m-bis) coloro
che sono iscritti in albi
professionali, elenchi, ruoli e il
personale dipendente individuati
nell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni.";
5) dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: "1-bis Non possono
essere componenti di commissione
tributaria provinciale i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al
terzo grado o gli affini in primo
grado di coloro che sono iscritti
in albi professionali ovvero
esercitano le attivita' individuate
nella lettera i) nella regione e
nelle province confinanti con la
predetta regione dove ha sede la
commissione tributaria provinciale.
Non possono, altresi', essere
componenti delle commissioni
tributarie regionali i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al
terzo grado o gli affini in primo
grado di coloro che sono iscritti
in albi professionali ovvero
esercitano le attivita' individuate
nella lettera i) nella regione
dove ha sede la commissione
tributaria regionale ovvero nelle regioni
con essa confinanti.";
6) all'articolo 8, comma 2, dopo le
parole: "i coniugi," sono
aggiunte le seguenti: " i
conviventi,";
d) all'articolo 9, dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
"2-bis. Per le commissioni
tributarie regionali i posti da conferire
sono attribuiti in modo da
assicurare progressivamente la presenza in
tali commissioni di due terzi dei
giudici selezionati tra i
magistrati ordinari,
amministrativi, militari e contabili, in
servizio o a riposo, ovvero gli
avvocati dello Stato, a riposo.";
e) all'articolo 15, comma 1:
1) le parole: "e sull'andamento dei
servizi di segreteria" sono
soppresse;
2) dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: "Il
Presidente di ciascuna commissione
tributaria segnala alla Direzione
della giustizia tributaria del
Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle
finanze, per i provvedimenti di
competenza, la qualita' e
l'efficienza dei servizi di segreteria
della propria commissione.";
3) nel terzo periodo, dopo le
parole: "sull'attivita'" e'
aggiunta la seguente:
"giurisdizionale";
f) all'articolo 17, il comma 2-bis)
e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Il Consiglio di Presidenza
elegge nel suo seno un presidente
tra i componenti eletti dal
Parlamento.";
g) all'articolo 24:
1) la lettera m) e' sostituita
dalla seguente: "m) esprime
parere sul decreto di cui
all'articolo 13, comma 1;";
2) al comma 2, dopo la parola:
"funzionamento" sono inserite le
seguenti: "dell'attivita'
giurisdizionale" e dopo la parola:
"ispezioni" sono inserite le
seguenti: "nei confronti del personale
giudicante".
3. I giudici tributari che alla
data di entrata in vigore del
presente decreto versano nelle
condizioni di incompatibilita' di cui
al comma 2, lettera c), del
presente articolo, comunicano la
cessazione delle cause di
incompatibilita' entro il 31 dicembre 2011
al Consiglio di Presidenza della
giustizia tributaria, nonche' alla
Direzione della giustizia
tributaria del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle
finanze. In caso di mancata
rimozione nel termine predetto
delle cause di incompatibilita', i
giudici decadono. Scaduto il temine
di cui al primo periodo, il
Consiglio di Presidenza della
giustizia tributaria procede all'esame
di tutte le posizioni dei giudici,
diversi dai quelli indicati
nell'articolo 4, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni, al fine di
accertare la corretta applicazione
delle disposizioni in materia di
incompatibilita'.
4. Al fine di coprire, a decorrere
dal 1° gennaio 2012, i posti
vacanti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il
Consiglio di Presidenza provvede ad
indire, entro due mesi dalla
predetta data, apposite procedure
ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, senza previo
espletamento della procedura di cui
all'articolo 11, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, per
la copertura di 960 posti vacanti
presso le commissioni tributarie. I
concorsi sono riservati ai
soggetti appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, in
servizio, che non prestino gia'
servizio presso le predette
commissioni.
5. I compensi corrisposti ai membri
delle commissioni tributarie
entro il periodo di imposta
successivo a quello di riferimento si
intendono concorrere alla
formazione del reddito imponibile ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I giudici delle commissioni
tributarie, ad esclusione di quelli
di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e successive
modificazioni, nei casi in cui svolgono le
funzioni di Presidente di sezione e
di vice Presidente di sezione,
hanno diritto alla corresponsione
del compenso fisso e variabile di
cui all'articolo 13 del predetto
decreto legislativo n. 545 del 1992.
7. Previo accordo tra il Ministero
della difesa ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, il
personale dei ruoli delle Forze
armate che risulti in esubero puo'
essere distaccato, con il proprio
consenso, alle segreterie delle
Commissioni tributarie. Il distacco
deve essere preceduto da una
valutazione, da parte del dirigente del
Ministero dell'economia e delle
finanze territorialmente competente,
delle esperienze professionali e
dei titoli di studio vantati
dall'interessato diretta ad
accertare l'idoneita' dello stesso a
svolgere le funzioni proprie delle
qualifiche professionali che
risultano carenti presso le
segreterie delle commissioni tributarie.
Il personale distaccato conserva il
trattamento economico in
godimento, limitatamente alle voci
fondamentali ed accessorie, aventi
carattere fisso e continuativo, che
continuano a gravare
sull'amministrazione di
appartenenza, e svolge i propri compiti in
base ad una tabella di
corrispondenza approvata dal Ministro per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con i Ministro
della difesa e dell'economia e
delle finanze. Ai fini dell'invarianza
della spesa, con l'accordo di cui
al primo periodo, vengono
individuate le voci del trattamento
economico accessorio spettanti
per l'amministrazione di
destinazione, che non risultino cumulabili
con quelle in godimento
8. Ai fini dell'attuazione dei
principi previsti dal codice
dell'amministrazione digitale nella
materia della giustizia
tributaria e per assicurare
l'efficienza e la celerita' del relativo
processo sono introdotte le
seguenti disposizioni:
a) nell'articolo 16 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le
parole: "comma seguente" sono
sostituite dalle seguenti: "comma
2";
2) dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: "1-bis. Le
comunicazioni sono effettuate anche
mediante l'utilizzo della posta
elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive
modificazioni. Tra le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
comunicazioni possono essere
effettuate ai sensi dell'articolo
76 del medesimo decreto
legislativo. L'indirizzo di posta
elettronica certificata del
difensore o delle parti e' indicato
nel ricorso o nel primo atto
difensivo.";
b) per l'attuazione di quanto
previsto alla lettera a), con
decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze sono stabilite le
regole tecniche per consentire
l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione nel rispetto dei principi
previsti dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, nonche' individuate
le Commissioni tributarie nelle
quali trovano gradualmente
applicazione le disposizioni di cui alla
lettera a);
c) fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui alla
lettera b), le comunicazioni nel
processo tributario sono effettuate
nei modi e nelle forme previste
dalle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente
decreto, senza applicazione delle
maggiorazioni del contributo
unificato previste dall'articolo 13,
comma 6-quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115;
d) con regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
emanato entro centocinquanta giorni
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto dal Ministro
dell'economia e delle finanze,
sentito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono
introdotte disposizioni per il
piu' generale adeguamento del
processo tributario alle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni.
9. Dopo l'articolo 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e' inserito il seguente
articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la
mediazione) - 1. Per le
controversie di valore non
superiore a ventimila euro, relative ad
atti emessi dall'Agenzia delle
entrate, chi intende proporre ricorso
e' tenuto preliminarmente a
presentare reclamo secondo le
disposizioni seguenti ed e' esclusa
la conciliazione giudiziale di
cui all'articolo 48.
2. La presentazione del reclamo e'
condizione di ammissibilita'
del ricorso. L'inammissibilita' e'
rilevabile d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 e'
determinato secondo le
disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo 12.
4. Il presente articolo non si
applica alle controversie di cui
all'articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla
Direzione provinciale o alla
Direzione regionale che ha emanato
l'atto, le quali provvedono
attraverso apposite strutture
diverse ed autonome da quelle che
curano l'istruttoria degli atti
reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano
le disposizioni di cui agli
articoli 12,18, 19, 20, 21 e al
comma 4 dell'articolo 22, in quanto
compatibili.
7. Il reclamo puo' contenere una
motivata proposta di mediazione,
completa della rideterminazione
dell'ammontare della pretesa.
8. L'organo destinatario, se non
intende accogliere il reclamo
volto all'annullamento totale o
parziale dell'atto, ne' l'eventuale
proposta di mediazione, formula
d'ufficio una proposta di mediazione
avuto riguardo all'eventuale
incertezza delle questioni controverse,
al grado di sostenibilita' della
pretesa e al principio di
economicita' dell'azione
amministrativa. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 48, in quanto
compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che
sia stato notificato
l'accoglimento del reclamo o senza
che sia stata conclusa la
mediazione, il reclamo produce gli
effetti del ricorso. I termini di
cui agli articoli 22 e 23 decorrono
dalla predetta data. Se l'Agenzia
delle entrate respinge il reclamo
in data antecedente, i predetti
termini decorrono dal ricevimento
del diniego. In caso di
accoglimento parziale del reclamo,
i predetti termini decorrono dalla
notificazione dell'atto di
accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al
comma 1 la parte soccombente e'
condannata a rimborsare, in
aggiunta alle spese di giudizio, una
somma pari al 50 per cento delle
spese di giudizio a titolo di
rimborso delle spese del
procedimento disciplinato dal presente
articolo. Nelle medesime
controversie, fuori dei casi di soccombenza
reciproca, la commissione
tributaria, puo' compensare parzialmente o
per intero le spese tra le parti
solo se ricorrono giusti motivi,
esplicitamente indicati nella
motivazione, che hanno indotto la parte
soccombente a disattendere la
proposta di mediazione.".
10. Ai rappresentanti dell'ente che
concludono la mediazione o
accolgono il reclamo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo
29, comma 7, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
11. Le disposizioni di cui al comma
9 si applicano con riferimento
agli atti suscettibili di reclamo
notificati a decorrere dal 1°
aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il numero
delle pendenze giudiziarie e
quindi concentrare gli impegni
amministrativi e le risorse sulla
proficua e spedita gestione del
procedimento di cui al comma 9 le
liti fiscali di valore non
superiore a 20.000 euro in cui e' parte
l'Agenzia delle entrate, pendenti
alla data del 1° maggio 2011
dinanzi alle commissioni tributarie
o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio e anche a
seguito di rinvio, possono essere
definite, a domanda del soggetto
che ha proposto l'atto introduttivo
del giudizio, con il pagamento
delle somme determinate ai sensi
dell'articolo 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289. A tale fine,
si applicano le disposizioni di cui
al citato articolo 16, con le
seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del
presente comma sono versate entro
il 30 novembre 2011 in unica
soluzione;
b) la domanda di definizione e'
presentata entro il 31 marzo
2012;
c) le liti fiscali che possono
essere definite ai sensi del
presente comma sono sospese fino al
30 giugno 2012. Per le stesse
sono altresi' sospesi, sino al 30
giugno 2012 i termini per la
proposizione di ricorsi, appelli,
controdeduzioni, ricorsi per
cassazione, controricorsi e ricorsi
in riassunzione, compresi i
termini per la costituzione in
giudizio;
d) gli uffici competenti
trasmettono alle commissioni tributarie,
ai tribunali e alle corti di
appello nonche' alla Corte di
cassazione, entro il 15 luglio
2012, un elenco delle liti pendenti
per le quali e' stata presentata
domanda di definizione. Tali liti
sono sospese fino al 30 settembre
2012. La comunicazione degli uffici
attestante la regolarita' della
domanda di definizione ed il
pagamento integrale di quanto
dovuto deve essere depositata entro il
30 settembre 2012. Entro la stessa
data deve essere comunicato e
notificato l'eventuale diniego
della definizione;
e) restano comunque dovute per
intero le somme relative al
recupero di aiuti di Stato
illegittimi;
f) con uno o piu' provvedimenti del
direttore dell'agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita'
di versamento, di presentazione
della domanda di definizione ed
ogni altra disposizione applicativa
del presente comma.
13. Al fine di razionalizzare il
sistema di riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e
di garantirne efficienza ed
economicita', entro il 31 dicembre
2011, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' per il
trasferimento, anche graduale,
delle attivita' di accertamento,
liquidazione e riscossione,
spontanea o coattiva, di entrate
erariali, diverse da quelle
tributarie e per contributi previdenziali
e assistenziali obbligatori, da
Equitalia S.p.a., nonche' dalle
societa' per azioni dalla stessa
partecipate ai sensi dell'articolo
3, comma 7, del decreto- legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, ad enti e
organismi pubblici muniti di idonee
risorse umane e strumentali. Con
il medesimo decreto, tali enti e
organismi pubblici potranno essere
autorizzati a svolgere l'attivita'
di riscossione con le modalita' di
cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata di 835 milioni di euro per
l'anno 2011 e di 5.850 milioni di
euro per l'anno 2012. Le risorse
finanziarie di cui al primo periodo
per l'anno 2012 sono destinate
all'attuazione della manovra di
bilancio relativa all'anno medesimo.
2. Alle minori entrate e alle
maggiori spese derivanti
dall'articolo 13, comma 1,
dall'articolo 17, comma 6, dall'articolo
21, commi 3 e 6, dall'articolo 23,
commi 8, da 12 a 15, 44 e 45,
articolo 27, articolo 32, comma 1,
articolo 33, comma 1, articolo 31,
articolo 37, comma 21, articolo 38,
comma 1, lettera a), e dal comma
1 del presente articolo, pari
complessivamente a 2.198,963 milioni di
euro per l'anno 2011, a 7.427,863
milioni di euro per l'anno 2012,a
1.435,763 milioni di euro per
l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di
euro per l'anno 2014, a 1.642,563
milioni di euro per l'anno 2015, a
1.542,563 milioni di euro per
l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017, si
provvede rispettivamente:
a) quanto a 1.871,963 milioni di
euro per l'anno 2011, a
4.314,863 milioni di euro per
l'anno 2012,a 435,763 milioni di euro
per l'anno 2013, a 654,563 milioni
di euro per l'anno 2014, a 642,563
milioni di euro per l'anno 2015, a
542,563 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016, mediante
utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti
dall'articolo 23 e dell'articolo 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per
l'anno 2011 e a 2.181 milioni
di euro per l'anno 2012, mediante
utilizzo di quota parte delle
minori spese recate dall'articolo
10, comma 2, dall'articolo 13,
commi da 1 a 3, dall'articolo 18,
commi 3 e 5, e dall'articolo 21,
comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per
l'anno 2012 e a 1.000 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal
2013 al 2016, mediante
corrispondente utilizzo delle
proiezioni, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2011-2013,
nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'anno
2011, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 2 milioni di euro
per l'anno 2012, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero, e,
quanto a 930 milioni di euro per
l'anno 2012 e a 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal
2013 al 2016 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno
2011 mediante corrispondente
versamento al bilancio dello Stato
per pari importo, di una quota
delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di
imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle
entrate - Fondi di Bilancio ».
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 41
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 luglio 2011
Allegato A
(Art. 1)
Senato della Repubblica;
Camera dei deputati;
Corte costituzionale;
Organi di autogoverno della
magistratura ordinaria,
amministrativa, contabile,
tributaria e militare;
Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL);
Autorita' amministrative
indipendenti, di cui all'Elenco (ISTAT)
previsto dall'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n.
196, compresa l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato ed
esclusa la Banca d'Italia;
Commissione nazionale per la
societa' e borsa - CONSOB;
Presidenti delle regioni e delle
province; sindaci; consiglieri
regionali, provinciali e comunali
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo - ANSV
Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali - AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione
Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA
Agenzia nazionale per la
rappresentanza negoziale P.A. - ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di
regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza
sulle risorse idriche
Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l'
integrita' delle amministrazioni
pubbliche.
Allegato B
(Art. 1)
Autorita' amministrative
indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT)
previsto dall'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n.
196 compresa l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato ed
esclusa la Banca d'Italia;
Commissione nazionale per la
societa' e borsa - CONSOB;
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo - ANSV
Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali - AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione
Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA
Agenzia nazionale per la
rappresentanza negoziale P.A. - ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di
regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza
sulle risorse idriche
Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l'
integrita' delle amministrazioni
pubbliche
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA
6-7-2011 ITALIANA Serie generale - n.
155
ALLEGATO C
Art. 10 comma 2
RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI
(MILIONI DI EURO)
SALDO NETTO DA FINANZIARE
INDEBITAMENTO NETTO
MINISTERI 2012 2013 2014 2012
2013 2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE 711,7 735,2 1.390,1 409,2 735,2 1.390,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
95,3 1.880,2 1.963,4 47,6 1.880,2 1.963,4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI 22,2 22,9 42,7 14,3 22,9 42,7
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 54,5 66,7
124,4 41,8 66,7 124,4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 42,6
49,0 91,3 29,7 49,0 91,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA 30,0 33,7 62,9 25,9 33,7
62,9
MINISTERO DELL'INTERNO 113,0 141,6
263,8 96,7 141,6 263,8
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE 25,7 30,8 57,5 13,1 30,8
57,5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI 46,0 55,4 103,2 26,4 55,4 103,2
MINISTERO DELLA DIFESA 299,6 413,5
769,1 249,4 413,5 769,1
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E
FORESTALI 33,1 40,5 74,6 22,1 40,5
74,6
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI 12,5 14,9 27,8 11,7 14,9 27,8
MINISTERO DELLA SALUTE 13,7 15,7
29,3 12,1 15,7 29,3
TOTALE 1.500 3.500 5.000 1.000
3.500 5.000
11G0146 |